Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02179/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01503/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2023, proposto da LO SC, MA IA SC, rappresentati e difesi dall'avvocato Gerardo Guzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sapri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato MA Rosaria Perretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MA MO, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello IU Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5;
e con l'intervento di
ad opponendum:
GI MA MO, GE MO, CO LI, OV LI, NI GA, UN GA, MA TE, IU FE, TO Calabro', rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello IU Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti
della D.C.C. di Sapri n. 21/2023, pubblicata sull'Albo pretorio il 13.09.2023,
e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sapri e della controinteressata MA MO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa NA AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 12 ottobre 2023, i signori RI MA IA e RI LO, impugnavano la D.C.C. n. 21 del 31.8.2023, pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Sapri il 13.9.2023 con la quale veniva dichiarato “l’uso pubblico della strada denominata Via San Vito ricadente al NCEU su parte della part.lla n. 202 del foglio n. 2 part.lla n.203 del foglio n.2, proprietà privata, così come individuata dalla planimetria allegata e come meglio individuato agli atti dell’ente”, e gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe.
2. Deducevano in fatto gli esponenti:
- di essere proprietari nel Comune di Sapri di due distinte proprietà immobiliari, ubicate all’interno di uno stabile che si sviluppa su tre piani, confinanti con area privata pertinenziale denominata via San Vito e distinta in NCEU al foglio n. 2 p.lle n. 202 e n. 203;
- gli immobili affacciano su un’area privata, costituita appunto da via “San Vito”, che fino al 2014 veniva utilizzata come deposito di lastre e masselli in marmo per l’attività di produzione di materiali lapidei; l’attuale via San Vito consente sia ai ricorrenti che ad altri proprietari di immobili confinanti (Sigg. GA, LI e MO), l’accesso su via LO Pisacane; dal lato opposto, invece, essendo delimitata da un muro che ne circoscrive la superficie esterna, non è possibile accedere ad alcuna strada e/o piazza pubblica dal momento che la traversa in questione non presenta uno sbocco ulteriore;
- il Comune di Sapri, con provvedimento n. 207/2005, autorizzava i Sigg. RO ad installare una sbarra all’ingresso della suddetta strada privata; successivamente, con ordinanza ex art. 54 del Dlgs 267/2000, n. 194/2023 del 28.08.2023, ne disponeva la rimozione;
- con la gravata D.C.C. n. 21/2023 del 31.08.2023, il Comune di Sapri dichiarava “l’uso pubblico della strada denominata Via San Vito ricadente al NCEU su parte della part.lla n. 202 del foglio n.2 part.lla n.203 del foglio n.2, proprietà privata, così come individuata dalla planimetria allegata e come meglio individuato agli atti dell’ente”;
- a ciò faceva seguito l’ordinanza di revoca della precedente ordinanza sindacale n. 194/2023, la quale, secondo la ricostruzione dei ricorrenti, avrebbe reso legittima l’apposizione della sbarra, riconoscendo il loro diritto a continuare ad inibire a terzi l’accesso alla strada gravata dall’uso pubblico. In tal modo, ad avviso dei ricorrenti, il Comune avrebbe evidenziato l’insussistenza dell’interesse pubblico a rendere la strada fruibile da parte della collettività indifferenziata.
2.1. In punto di diritto i ricorrenti denunciavano l’illegittimità della delibera impugnata, affidandosi a plurimi motivi.
Con il primo motivo denunciavano Eccesso di potere (manifesta contraddittorietà – illogicità -irragionevolezza – arbitrarietà - sviamento - carenza assoluta dei presupposti- carenza assoluta di motivazione) : la delibera gravata sarebbe viziata da eccesso di potere per contraddittorietà con la successiva ordinanza sindacale n. 221/2023 del 21.9.2023 di revoca del provvedimento n. 194/2023 del 28.8.2023 di rimozione della sbarra posta dai ricorrenti all’ingresso di via “San Vito”. Con il provvedimento di revoca dell’ordinanza sindacale n. 194/2023, il Comune di Sapri, secondo la prospettazione attorea, avrebbe di fatto escluso le esigenze di uso pubblico di via San Vito rappresentate nella Delibera del Consiglio Comunale n. 21/2023 impugnata. In altri termini, il provvedimento di revoca avrebbe espanso nuovamente l’autorizzazione n. 207/2005 che consentiva alla famiglia SC la regolamentazione degli accessi all’interno di via San Vito mediante l’istallazione di una sbarra.
Con il secondo motivo lamentavano Eccesso di potere (carenza assoluta dei presupposti-carenza assoluta di istruttoria-difetto assoluto di motivazione-manifesta contraddittorietà-illogicità-irragionevolezza-arbitrarietà-sviamento). Violazione di legge (l. n. 126/1958 e art. 3 l. n. 241/90) : in particolare, i ricorrenti contestavano la sussistenza (e la prova) dei presupposti per l’imposizione da parte del resistente Comune della servitù di uso pubblico sul bene di loro proprietà.
Con il terzo motivo censuravano il provvedimento impugnato per Violazione dell’art. 7 della L. 241/90 poiché il Comune non avrebbe garantito loro la partecipazione al procedimento amministrativo, impedendo loro di fornire utili elementi per evitare al Comune di Sapri l’adozione di una delibera manifestamente illegittima.
In via istruttoria chiedevano valutarsi l’opportunità di disporre una verifica in merito alla sussistenza o meno delle condizioni richieste perché via San Vito potesse essere dichiarata strada di uso pubblico con particolare riferimento all’effettivo utilizzo della strada, alla particolare conformazione della stessa ed alle limitrofe alternative possibilità di accesso alla principale arteria denominata via “Pisacane”.
3. Si costituiva la controinteressata, MI MA, in data 31.10.2023 e con separata memoria eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo avendo il petitum sostanziale natura di accertamento sulla natura pubblica o privata della strada.
Nel merito la controinteressata contestava l’infondatezza del ricorso in virtù di plurime circostanze attinenti alla strada in questione: la stessa risulterebbe dotata di collettore fognario, di pubblica illuminazione e di sottoservizi di rete, opere di urbanizzazione tutte realizzate dal Comune di Sapri e dallo stesso manutenute; farebbe parte della toponomastica del Comune di Sapri, con attribuzione di numerazione civica; realizzerebbe il prolungamento della strada pubblica denominata via Pisacane; sarebbe stata costantemente sottoposta a manutenzione dal Comune di Sapri; sarebbe raggiunta dal servizio di raccolta dei rifiuti. Da tali evidenze emergerebbe palesemente l’uso pubblico della via San. Vito. La peculiare conformazione dell’assetto viario del Comune di Sapri, caratterizzata dalla presenza di assi viarie su cui si aprono strade “cieche”, renderebbe poi irrilevante tale elemento (essere San Vito una via priva di sbocco su pubblica via o piazza), a fronte di tutti gli altri di che, in termini di gravità, precisione e concordanza, convergerebbero per la correttezza dell’inquadramento della via “San Vito” come strada privata di uso pubblico. In definitiva, non vi sarebbe alcuna contraddittorietà nell’operato del Comune di Sapri, nemmeno per quanto riguarda la revoca dell’ordinanza con la quale era stata disposta la rimozione della sbarra, essendo tale scelta coerente con l’intervenuta dichiarazione di uso pubblico della strada de qua. Tra l’altro, la sbarra istallata non sarebbe mai stata utilizzata.
4. Parte ricorrente contestava le avverse controdeduzioni con memoria depositata in data 10 novembre 2023.
In primis deduceva che l’oggetto del ricorso introduttivo non riguardava l’accertamento del diritto di proprietà o l’estensione dello stesso bensì quello dell’illegittimità della delibera del Consiglio Comunale di Sapri di imposizione della servitù di uso pubblico. Tra l’altro, rientrando la vicenda nell’ambito della materia del governo del territorio, vi sarebbe giurisdizione esclusiva del G.A. per effetto dell’articolo 133, comma 1 lett. f), del cpa. Infine, la giurisdizione amministrativa sussisterebbe in considerazione della dedotta illegittimità della delibera impugnata per avere omesso le garanzie partecipative ex art. 7 L. 241/90.
5. In data 10 novembre 2023 veniva depositato atto di intervento ad opponendum da parte dei Sigg. MO GI MA, MO GE, LI CO, LI OV, GA NI, GA UN, TE MA, FE IU, e RÒ TO.
Gli intervenienti si qualificavano tutti residenti in via “San Vito”, ciò che radicherebbe il loro interesse ad intervenire in giudizio ad opponendum , ed eccepivano l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
6. In data 11 novembre 2023, si costituiva il Comune di Sapri contestando puntualmente i motivi di ricorso. In primo luogo, chiedeva rigettarsi la domanda cautelare per carenza dei presupposti. Nel merito deduceva l’infondatezza dei motivi di doglianza ribadendo la legittimità della delibera impugnata, in primo luogo, poiché il provvedimento impugnato indicherebbe dettagliatamente i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l’emanazione.
Il resistente Comune riportava, inoltre, i numerosi indici che qualificano San Vito come strada privata ad uso pubblico:
- risalente accesso libero ai pedoni e veicoli da tempo immemorabile;
- presenza di opere di urbanizzazione comunali;
- presenza di opere urbanizzative comunali (acquedotto, fognatura, illuminazione pubbliche);
- svolgimento anche per tale vicolo dei servizi comunali di spazzatura e raccolta rifiuti;
- incontestata assunzione a carico dell’amministrazione comunale dei lavori di manutenzione;
- inserimento nello stradario comunale;
- presenza di numerazione civica;
- interventi sulla detta via anche al fine della posa in opera della fibra a servizio della popolazione residente.
Né varrebbe a negare l’uso pubblico, ad avviso del resistente, la sbarra autorizzata (e successivamente revocata) dal Comune poiché, non solo la stessa non avrebbe funzionato in modo continuativo, ma non era comunque idonea ad eliminare la destinazione ad uso pubblico per il soddisfacimento di esigenze di interesse generale da tempo acquisita.
Nessuna contraddittorietà sarebbe data dalla revoca n. 221/2023 del 21 settembre 2023 avente ad oggetto la precedente ordinanza sindacale n. 194/2023 del 28 agosto 2023 di rimozione della sbarra: dichiarata la natura di strada ad uso pubblico della via San Vito, quest’ultima ordinanza non avrebbe avuto motivo di sussistere, potendo il Comune agire autoritativamente nel regolare il funzionamento della viabilità.
Infine, nessuna violazione dell’art. 7 L 241/90 si configurerebbe poiché, essendo la seduta del Consiglio Comunale pubblica, con pubblicazione dell’avviso sull’albo on line, chiunque sarebbe stato messo a conoscenza della detta convocazione e dell’ordine del giorno relativo.
7. Alla Camera di Consiglio del 14 novembre 2023 la causa veniva cancellata dal ruolo.
8. In vista dell’udienza pubblica i ricorrenti integravano le già spiegate difese e chiedevano la declaratoria di inammissibilità dell’intervento ad opponendum per violazione dell’art. 28 c.p.a. sostenendo che i residenti in [...]avrebbero dovuto agire ad adiuvandum in considerazione del fatto che il Comune di Sapri aveva autorizzato l’installazione di una sbarra del tipo passaggio a livello all’inizio della stradina denominata via San Vito”, facendo salve le servitù di passaggio agli aventi diritto. Ribadiva, infine, le deduzioni già evidenziate nei precedenti atti difensivi concludendo per l’accoglimento del ricorso con ogni conseguenza di legge.
9. Con memoria depositata il 24 ottobre 2025 la controinteressata ribadiva l’eccezione di difetto di giurisdizione e di infondatezza del ricorso.
10. Con memoria depositata il 24 ottobre 2025 gli intervenienti ad opponendum ribadivano l’eccezione di difetto di giurisdizione e di infondatezza del ricorso.
11. Con memoria di replica del 4 novembre 2025, il ricorrente, in via preliminare eccepiva l’inammissibilità della produzione documentale del resistente Comune per violazione dei termini di cui all’art. 73 c.p.a. per avere depositato l’ordinanza n. 238/2025 solo in data 20.10.2025 e quindi oltre il termine di legge. Ribadiva la sussistenza della giurisdizione amministrativa in materia evidenziando che l’oggetto del ricorso introduttivo della lite ( petitum sostanziale) non investe il riconoscimento del diritto di proprietà o l’estensione dello stesso in capo ai ricorrenti, con conseguente giurisdizione del GO, quanto, piuttosto, l’accertamento incidentale della illegittimità della D.C.C. n. 21/2023 in relazione alla verifica della perdurante legittimità dell’autorizzazione edilizia n. 207/2005 in virtù della quale veniva consentito al ricorrente l’istallazione di una sbarra all’ingresso di via “San Vito” con l’evidente fine di regolare gli accessi e vietare alla collettività generalizzata la possibilità di accedere a quest’ultima limitandola soltanto “agli aventi diritto”.
12. Con memoria di replica del 4 novembre 2025 il Comune intimato ribadiva la legittimità della delibera impugnata, il difetto di giurisdizione del giudice adito riportandosi ai precedenti atti processuali depositati, insistendo per il rigetto del ricorso.
13. All’udienza pubblica del 25 novembre 2025, dopo aver sentito i difensori come da verbale, la causa è stata spedita in decisione.
14. Preliminarmente il Collegio respinge l’eccezione di giurisdizione sollevata dalla controinteressata e dagli intervenienti ad opponendum .
14.1. E’ stato chiarito in giurisprudenza che la contestazione dei provvedimenti di classificazione di una strada è rimessa alla cognizione del giudice ordinario, involgendo l’accertamento di un diritto soggettivo (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20 giugno 2024, n. 17104).
Tuttavia, “ il giudice amministrativo può e deve risolvere la questione del carattere pubblico ovvero privato di una strada, nonché la sussistenza di una servitù di uso pubblico sulla strada privata […] allorquando sia richiesto di risolverla non già come questione principale, sulla quale pronunciarsi con efficacia di giudicato, ma come questione preliminare ad altra, ovvero alla questione, dedotta in via principale e rientrante nella sua giurisdizione ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 maggio 2022, n. 3618).
14.2. Nel caso di specie, la risoluzione della questione della sussistenza o meno dell’uso pubblico della strada costituisce un passaggio logicamente indefettibile per lo scrutinio riservato alla giurisdizione amministrativa della legittimità della gravata ordinanza comunale ma non esaurisce l’intero esito della lite intendendo i ricorrenti difendere la propria pretesa, avente consistenza di interesse legittimo, ad inibire alla collettività indiscriminata – mediante installazione di una sbarra - l’accesso alla strada denominata Via San Vito, pretesa frustrata dai provvedimenti impugnati.
Pertanto, non trattandosi di un petitum sostanziale avente “natura di accertamento petitorio”, ne deriva il rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione da più parti sollevata.
15. Infondata, ancora, è l’eccezione di difetto di interesse degli intervenienti ad opponendum sollevata dai ricorrenti, deducendo evidentemente gli intervenienti medesimi l’interesse alla non fruizione esclusiva della strada da parte dei ricorrenti.
16. Il Collegio accoglie invece l’eccezione di tardività del deposito documentale dell’ordinanza n. 238/2025 avvenuto in data 20.10.2025 per cui della stessa non si terrà conto ai fini del decidere.
17. Ciò chiarito, nel merito, il ricorso è infondato.
17.1. Secondo un orientamento giurisprudenziale, al fine della classificazione come strada pubblica, non può rilevare l’approvazione della toponomastica di nuove vie, che tutt'al più accerta la presenza della strada, senza poterne determinare il regime giuridico, pubblico o privato, trattandosi di strumento di pubblicità, senza efficacia costitutiva.
17.2. Inoltre, va rammentato che l’uso pubblico va escluso “quando il passaggio venga esercitato unicamente dai proprietari di determinati fondi in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, o da coloro che abbiano occasione di accedere ad essi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione (Cass. Civ., II, 23 maggio 1995, n. 5637), oppure, infine, rispetto a strade destinate al servizio di un determinato edificio o complesso di edifici (Cass. civ., I, 22 giugno 1985, n. 3761)” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2012, n. 728).
17.3. In via generale, se è vero che non risolutiva può essere ritenuta la presenza di illuminazione, o la manutenzione della sede stradale da parte del Comune, è altrettanto vero che tali elementi rappresentano indici della sussistenza di un uso consentito alla collettività e non riservato in via esclusiva al privato proprietario o ai privati proprietari.
E’ stato precisato, difatti, che l’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico costituisce una presunzione di pubblicità dell'uso, superabile soltanto con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un’azione negatoria di servitù.
17.4. Orbene, nel caso di specie, l’amministrazione comunale ha offerto elementi utili per dimostrare l’uso pubblico:
la strada è iscritta nello stradario comunale e dotata di numerazione civica;
è attraversata da reti tecnologiche pubbliche (pubblica illuminazione, reti telefoniche, reti Enel);
caratterizzata dalla presenza di opere urbanizzative comunali (acquedotto, fognatura);
è garantita dal servizio pubblico di raccolta rifiuti;
i servizi di manutenzione e pulizia sono a carico della civica amministrazione.
Sicchè a fronte dei suddetti indici di pubblicità dell’uso della strada, forniti dal Comune resistente, i ricorrenti non hanno opposto adeguati e sufficienti prove in senso contrario cosicchè perde di rilevanza anche la circostanza dedotta dai ricorrenti, circa la natura di strada “chiusa” di Via San Vito che non collega due strade pubbliche, e che la stessa sia “cieca”.
18. Conclusivamente, essendo stato accertato incidentalmente, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., che la strada è sottoposta a servitù di uso pubblico, la delibera n. 221/2023 del 21 settembre 2023 avente ad oggetto la revoca della precedente ordinanza sindacale ex artt. 50 e 54 TUEL n. 194/2023 del 28 agosto 2023 con cui è stata disposta la rimozione della sbarra di accesso alla medesima strada è da ritenersi meramente espressiva di un’attività funzionale alla tutela dell’interesse pubblico al libero acceso alla via e non costituisce un provvedimento adottato nell’esercizio di autotutela (ad onta del nomen iuris “revoca”).
Dalla suddetta ricostruzione emerge, poi, che con la stessa delibera di revoca n. 221 del 21.09.2023 il Comune non abbia affatto inteso riespandere la facoltà dei ricorrenti di installare la sbarra destinata ad interdire l’accesso indiscriminato, con ciò implicitamente riconoscendo l’uso esclusivo di Via San Vito, ma solo chiarire gli effetti dell’impugnata delibera n. 21 del 31.08.2023 (pubblicata in data 13.09.2023) sulla precedente ordinanza n. 194 del 28 agosto 2023.
Il ricorso deve essere pertanto respinto.
19. La particolarità della questione trattata consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI RU, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
NA AC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AC | PI RU |
IL SEGRETARIO