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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4730 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
731/2022, pubblicata il 1° marzo 2022, iscritto al n. 4138/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
l' (c.f. ), con sede in , alla via Unità Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Italiana n. 28, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Mugnano (c.f. , APPELLANTE C.F._1
E
lo (c.f. ), con sede legale in San Marcellino (CE), Controparte_1 P.IVA_2 alla via Matteotti n. 82, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Ferraro (c.f. ) e Vincenzo Mirra (c.f. C.F._2
APPELLATA C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo lo chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di ordinare all' di pagargli la somma di € Parte_2
49.514,46, “oltre la penale di € 40,00 per ciascuna fattura ingiunta e gli interessi come per REPUBBLICA ITA LIA NA
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legge ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del D.lgs. 231/02 così come modificato dal
D.Lgs. 192/2012, dalla data di scadenza della fattura azionata fino al soddisfo”, a titolo di saldo residuo, pari al 10% dell'importo delle fatture elettroniche n. 13 del 12/11/2019 e n. 15 del
09/12/2019, emesse per le prestazioni sanitarie di Radiologia eseguite – rispettivamente - nei mesi di ottobre e novembre del 2019 in virtù del contratto recante il protocollo n. 102456 del
22 aprile 2020, stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies del d. Lgs. n. 502/1992 per regolare i rapporti tra le parti nell'annualità del 2019.
Par 2. Con decreto ingiuntivo n. 1967/2020, il Tribunale adito ordinava all' di versare allo Studio la somma di € 49.514,46, oltre interessi al tasso di cui al d. Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal trentesimo giorno dal ricevimento della fattura fino all'effettivo soddisfo.
Par 3. Ricevutane la notifica il 7 settembre 2020, l' con citazione notificata alla controparte il 16 ottobre 2020, si opponeva a tale decreto ingiuntivo per chiederne la revoca, eccependo che la somma ingiunta non era dovuta, in quanto eccedente i limiti di spesa previsti.
In particolare, deduceva che, con la nota prot.n. 213497/ASL del 4.10.2019, aveva comunicato al Laboratorio “la disponibilità a consultare gli aggiornamenti quotidiani dei monitoraggi accedendo alla Home Page aziendale nella sezione Info e Servizi alla voce “TETTI
DI SPESA””; inoltre, allegando le note n. 213497/ASL del 4.10.2019 e n. 234445/ASL del
30.10.2019, esponeva che “con pec del 31.10.2019 aveva comunicato “il monitoraggio al
29.10.2019, specificando nella nota prot.n. 234445/ASL che “ non potranno essere riconosciute ulteriori prestazioni erogate in eccedenza al budget contrattualizzato””,.
4. Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado depositata il 7 gennaio 2021, lo Studio resisteva a tale opposizione, chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, replicava, per quanto è d'interesse in questa sede, che: “− il report recante protocollo del 4.10.2019 indica come data presunta di esaurimento del budget il
31.12.2019; va comunque precisato che la comunicazione, a mezzo pec, è avvenuta con grave ritardo, soltanto in data 31.10.2019; − il report recante protocollo del 30.10.2019 conferma la data presunta di esaurimento del budget del 31.12.2019; va anche rilevato che esso non è stato nemmeno comunicato secondo le modalità previste in contratto;
− infine, il report recante protocollo del 24.12.2019 omette l'indicazione della data di esaurimento del budget del IV
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trimestre; anche in questo caso, va rilevato che il documento non è stato comunicato secondo le modalità previste in contratto”.
5. Con la sentenza n. 731/2022, pubblicata il 1° marzo 2022, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con Par condanna dell' alla refusione delle spese del processo allo Studio.
In particolare, il primo Giudice riscontrava che non era stato dimostrato il Par superamento del tetto di spesa eccepito dall' in quanto: mancava “la prova documentale dell'approvazione del consuntivo per l'anno 2019 sui tetti di spesa trimestrali”; era stato omesso l'“espletamento dei monitoraggi mensili sulla spesa , non prodotti né documentati ( essendo documentato il solo riferimento al superamento del budget dell'ottobre del 2019), pure espressamente previsti dagli artt. 5 e 6 del prodotto contratto”; non risultava “espletato il corretto iter di determinazione del superamento del budget con riguardo all'omessa indicazione del valore medio delle prestazioni, nonché agli eventuali incrementi di prestazioni da parte di singole strutture ( art. 8, comma III del contratto ),in assenza del corretto espletamento dei tavoli tecnici previsti dall'art. 6 del contratto attraverso i quali gli indicati rilievi avrebbero dovuto essere operati e di comunicazione dell'effettivo superamento a consuntivo del tetto di spesa”.
Par 6. Avverso tale sentenza l' ha proposto appello, con citazione notificata il 30 settembre 2022, deducendo che: aveva “errato il giudice di prime cure nel ritenere come non Par provata l'eccezione di inesistenza del debito, allegata dalla in ragione della programmazione economica riferita all'anno 2019 ed in assenza del bilancio consuntivo relativo”; “[a]lcun rilievo giuridico assume(va) la mancata prova del raggiungimento del c.d. Par tetto di spesa e l'eventuale omessa comunicazione di esso da parte della che, nel caso specifico, peraltro, è (era) presente”.
Inoltre, nelle sue premesse fattuali, ha specificato che“[c]on Delibera n. 1404 del
08/09/2021 è stato definitivamente approvato il bilancio Consuntivo Specialista Ambulatoriale anno 2019 – Branca Radiologia e con Determina Dirigenziale n. 4809/2022 del 27/05/2022 è stata operata la liquidazione alle singole strutture in ragione del bilancio consuntivo esercizio
2019” e che dalla lettura della scheda n. 19 allegata alla Determina Dirigenziale n. 4809/2022 del 27/05/2022 “emerge che sugli importi di cui alle fatture relative vi è un saldo negativo per il
Centro di € 6.404,83” .
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Par Relativamente a tale scheda l' ha riportato un prospetto da cui emergeva il fatturato dei mesi di ottobre e novembre del 2019, nonché un importo, pari a € 21.251,14, corrispondente alla dicitura “Nota di credito produzione oltre data limite 4° trim. (Tab 3)”, ed un altro importo, pari a € 34.668,15 €, corrispondente alla RTU;
sicché, ha affermato che “la somma richiesta dalla società ricorrente opposta non è assolutamente dovuta, come si evince dai sopra richiamati atti regolarmente pubblicati e notificati in data 01/06/2022 con contestuale richiesta di emissione delle note di credito riferite a tutto l'anno 2019 per €
300.522,00”
Pertanto, nelle sue conclusioni ha chiesto a questa Corte di “riformare integralmente la sentenza appellata n. 731/2022 del 01/03/2022, non notificata, emessa dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, nei sensi di cui ai spiegati motivi di appello e per l'effetto: - In accoglimento del proposto gravame, revocare il decreto ingiuntivo n. 1967/2020 emesso dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 04/09/2020; - In via gradata, rigettare la domanda di pagamento e dichiarare non dovute le somme a saldo richieste in relazione alle fatture elencate nel decreto ingiuntivo 1967/2020; - Condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio”.
7. Con comparsa di costituzione e risposta in appello, lo ha resistito al gravame, CP_1
reiterando le medesime contestazioni dedotte in primo grado, e, nelle proprie conclusioni, ha chiesto a questa Corte di “- dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e
434, comma I, c.p.c., in quanto privo dei requisiti e delle indicazioni ivi previste, nonché ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., in quanto sprovvisto di plausibile fondatezza;
- in via principale e nel merito, per le causali sopra esposte, rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza con sentenza n°731/2022, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, Prima Sezione Civile;
− di conseguenza, porre a carico dell'appellante spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti”.
8. Alla prima udienza del 31 gennaio 2023 la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, poi tenutasi il 3 giugno 2025, in cui la Corte ha assegnato alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Par L' con comparsa conclusionale depositata il 15 luglio 2025, ha reiterato le proprie istanze.
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Lo Studio, con comparsa conclusionale depositata il 28 agosto 2025, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità della documentazione prodotta dalla controparte per la prima volta nel suo atto di appello, ossia la Delibera del Direttore Generale di approvazione del consuntivo n°1404/2021 dell'8.9.2021 e la Determinazione dirigenziale di liquidazione a consuntivo n°4809/2022 del 27.5.2022, evidenziando che la prima è una prova già precostituita nel giudizio di primo grado e che la seconda rappresenta “una mera ricognizione di natura Par contabile dei dati già elaborati e formalizzati dall' con la suddetta Delibera di approvazione del consuntivo n°1404/2021”. Inoltre, ha contestato la loro inutilità rispetto ai motivi di Par doglianza dell' poiché ha affermato che “[d]al riepilogo generale contenuto nella scheda
n°19 della suddetta determina di liquidazione, emerge chiaramente un saldo a credito del
pari ad di € 138.220,57, ben maggiore della somma oggetto del presente Parte_3
giudizio, determinato dalla differenza tra il fatturato prodotto e liquidabile pari ad €
2.002.851,26 e le somme liquidate pari ad € 1.864.630,69”. Ha poi reiterato le sue contestazioni dei motivi di appello.
Par Con la memoria di replica depositata il 17 settembre 2025, l' ha ribadito di aver dato prova dell'inesistenza del credito reclamato, affermando che “l' ha fornito la Parte_2
puntuale e inconfutabile prova dell'infondatezza del credito ex adverso preteso a mezzo di tutta la produzione documentale depositata in atti, da ultimo con la Delibera a Consuntivo del
Direttore Generale n. 1404 del 08/09/2021” .
Con la memoria di replica depositata il 19 settembre 2025, lo Studio ha ribadito le sue contestazioni circa l'inammissibilità e la non incisività dei documenti prodotti dalla controparte per la prima volta in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Va preliminarmente osservato che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellata,
l'appello deve ritenersi rispettoso delle prescrizioni dettate, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, dall'art. 342 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, consentendo di individuare con sufficiente chiarezza le critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, nonché le modifiche di tale sentenza conseguentemente chieste a questa Corte.
II. L'appello è comunque infondato e va rigettato.
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Questa Corte s'è infatti da molti anni allineata all'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, da cui non ritiene di doversi discostare, secondo la quale il superamento della capacità operativa massima delle singole strutture sanitarie private accreditate e il superamento dei limiti imposti mediante i cc.dd. tetti di spesa al diritto dei titolari di tali strutture alla remunerazione a carico della finanza pubblica delle prestazioni erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale costituiscono fatti impeditivi della pretesa creditoria, l'onere di dimostrare i quali incombe pertanto sulle aziende sanitarie locali (cfr.
Cass. 17437/2016, 3403/2018, 23324/2018, 10182/2021, 4375/2023 e 29474/2024 e, con specifico riferimento al superamento della COM, Cass. 5661/2021).
Nel caso in esame, occorre innanzitutto evidenziare che il terzo comma dell'art. 5
(intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni») del contratto concluso tra le parti per Par l'anno 2019 stabiliva che l' doveva comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Prevedeva poi due ipotesi: secondo l'ipotesi a), in caso fosse stato accertato «a consuntivo» che il tetto di spesa era stato raggiunto prima della data prevista nell'ultima Par comunicazione (preventiva) effettuata dall' “a tutte le prestazioni di quella Parte_4
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data” sarebbe stata applicata “la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati”, mentre nulla sarebbe spettato “agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa”; secondo l'ipotesi b), nulla era dovuto qualora fosse stato accertato «a consuntivo» che il tetto di spesa era stato raggiunto “in una data successiva Par rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spese comunicata dalla .
Par Tenuto conto di ciò, si osserva che l' ha eccepito che il credito reclamato, pari al
10% delle fatture azionate, non era dovuto, in quanto afferente al corrispettivo di prestazioni rese in eccedenza rispetto al tetto di spesa previsto per il quarto trimestre del 2019.
Par A sostegno di ciò, l' ha prodotto tre note riferite al quarto trimestre 2019, che riportano date previsionali diverse di esaurimento del tetto di spesa del quarto trimestre:
1) la nota n. 213497 del 4 ottobre 2019, trasmessa allo Studio tramite PEC (senza tuttavia fornire prova dell'avvenuta consegna), dalla cui allegata tabella emerge che la data c. Pag. 6 di 9 Parte_2 Controparte_1 S.R.L. REPUBBLICA ITA LIA NA
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previsionale di superamento del tetto di spesa, riferita alla branca di Radiologia (denominata
“RX”) e indicata come “data scadenza copertura”, era fissata al 18 novembre 2019 [non al 31 dicembre 2019,data riportata erroneamente dallo Studio appellato, perché riferita al tetto di spesa della branca di Radioterapia, estranea al presente giudizio, che riguarda la branca di
Radiologia (“RX”)];
2) la nota n. 234445 del 30 ottobre 2019, asseritamente trasmessa allo Studio tramite pec il 31 ottobre 2019 (anche qui non vi è prova dell'avvenuta consegna), dalla cui tabella risulta che la data presuntiva di esaurimento del citato tetto di spesa corrispondeva al 9 novembre 2019;
Par 3) infine, la nota dell' n. 279498 del 24 dicembre 2019, che indica(va) che il limite consuntivo di spesa si era esaurito il 5 novembre 2019.
Lo Studio appellato - nella sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado - ha contestato le modalità di comunicazione delle dette note, ma non ha negato di averle ricevute, sia pure in ritardo, sebbene poi si sia riferito, per individuare la data scadenza copertura alla branca “Radioterapia”, che indicava come data previsionale di esaurimento del tetto di spesa il
31 dicembre 2019, e non a quella corretta di “Radiologia”, indicata nella tabella con l'acronimo “RX”, afferente a questo giudizio.
Ne consegue che, con riguardo alle prestazioni rese nei mesi di ottobre e novembre
2019, cui si riferivano rispettivamente le fatture oggetto della procedura monitoria, cioè la n.
13 del 12 novembre 2019 (saldo dovuto di 37.280,69 €) e n. 15 del 9 dicembre 2019 (saldo dovuto di 12.233,77 €), la struttura aveva avuto come data previsionale il 18 novembre, anche se poi la data consuntiva definitiva era stata fissata al 5 novembre 2019, sicché avrebbe dovuto applicarsi la lett. a) dell'art. 5 del contratto.
A tal riguardo, contrariamente a quanto detto dal Tribunale e dissentendo dalle difese dell'appellata, vanno prese in considerazione le due delibere di determinazione della regressione tariffaria unica riferita alla branca di radiologia dell'anno 2019, sebbene emanate in ritardo solo nell'anno 2022, nel corso di questo processo d'appello (cfr. Cass. 4375/2023).
Tali delibere riportano però dati contrastanti con le pregresse comunicazioni risalenti a ben tre anni prima: in particolare la Determinazione dirigenziale di liquidazione a consuntivo n°4809/2022 del 27.5.2022, che indicava la RTU applicabile allo Studio, indica come data di effettivo esaurimento del tetto di spesa il 10/12 novembre 2019, e non è stata data prova da c. Pag. 7 di 9 Parte_2 Controparte_1
[...]
[...] CA ITA LIA NA CP_2
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Par parte dell che il corrispettivo residuo richiesto con la fattura n. 15 del 9 dicembre 2019
(riferita al mese di novembre 2019) si riferisse a prestazioni di Radiologia eseguite tra il 10-12 novembre 2019 (data effettiva di esaurimento del budget) e il 30 novembre 2019 e, pertanto non dovute (lett. b dell'art. 5 del contratto).
In ogni caso, tale delibera riporta alla fine a pag. 38 - dopo aver detratto la RTU di
72.421,11 € nonché le somme corrispondenti alle prestazioni rese oltre il limite del secondo
(81.494,98 €), terzo (42.259,21 €) e quarto trimestre 2019 (21.251,11 €) – un saldo positivo di
138.220,57 €, ben superiore all'importo di 49.5143,46 €, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, somma peraltro risultante come dovuta anche nel prospetto allegato alla delibera citata di Rtu.
Né può sostenersi che tale importo doveva essere versato solo dietro emissione della nota di credito di 300.521,76 €, risultata anch'essa già detratta nel calcolo dell'importo complessivo ancora dovuto.
Per tutte queste ragioni, l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
III. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come mod. dal d.M. n. 147/2022, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 - nel complessivo importo di 9.991,00 €, di cui 2.058,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.418,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 3.045,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione, 3.470,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo e 1.498,65 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti.
IV. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
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La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 731/2022, pubblicata il 1° marzo 2022, proposto dalla Parte_1
con citazione notificata allo
[...] Controparte_1
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 11.489,65 €, di cui 9.991,00 € per i compensi e 1.498,65
€ per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, da liquidarsi in favore dei suoi procuratori distrattari, avv.ti Andrea Ferraro e Vincenzo Mirra;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 25 settembre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente estensore
dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
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