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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/06/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10534/2021 promossa da:
, con il patrocinio dall'avv. Donato Angelo;
Parte_1
attore contro
, con il patrocinio dell'avv. Cacciapaglia Ritangela;
Controparte_1
convenuto nonché contro
, in persone del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Carbonara Controparte_2
Federico; convenuto nonché contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
Pezzuto Andrea, terza chiamata
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza dell'11.6.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato, ha citato in giudizio l'ing. Parte_1 CP_1 ed il , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
[...] Controparte_2
“per le ragioni esposte in narrativa, condannare i convenuti, in solido tra loro ovvero ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità, al pagamento di favore di della Parte_1
complessiva somma di euro 92.106,39 oltre I.V.A., interessi e danno da svalutazione monetaria, nonché spese e competenze del presente giudizio.”
A sostegno della domanda l'attore ha allegato di essere proprietario di un'unità immobiliare sita in
, contrada Carbonelli, costituita da fabbricato e terreno adiacente, in catasto fabbricati al CP_2
foglio 6, particella 492 sub 1, 2, 3 e 4 ed in catasto terreni al foglio 6, particelle 115 di are 14.77 e
122 di are 12.10, nonché da un fondo rustico, in catasto terreni al foglio 6, particella 313 di are 41.48.
A partire dal 2017 parte attorea affidava all'ing. l'incarico di progettista e Controparte_1
direttore dei lavori per il disbrigo delle necessarie pratiche amministrative finalizzate alla demolizione di “una villetta bifamiliare con locali seminterrati” e contestuale ricostruzione di “due unità immobiliari a schiera, in linea, costituite da piano interrato seminterrato e piano rialzato”.
Il professionista presentava, dunque: richiesta di permesso di costruire, protocollata in data
26.07.2017; il progetto di edifici per civile abitazione - relazione tecnica illustrativa;
la relazione tecnica di asseverazione. Il Comune, previa istruttoria dell'Area Urbanistica e del successivo parere favorevole, rilasciava il permesso di costruire n. 55 del 28.03.2018. Successivamente l'ing.
sulla base di altro progetto costituente “variazione essenziale” rispetto a quello CP_1 autorizzato e con la previsione della “delocalizzazione verso valle delle due unità immobiliari isolate nell'appezzamento di terreno che ha minore pendenza rispetto a quello originario”, il 14.06.2018 depositava negli uffici del Comune una nuova richiesta di permesso di costruire, riguardante anche la particella 313, non ricompresa nella precedente richiesta, allegando la 'relazione tecnica illustrativa' e la 'relazione tecnica di asseverazione'. L'Ente approvava l'operato del , Pt_1 acquisito il parere motivato favorevole dell'Area Urbanistica, e rilasciava il permesso di costruire n.
107 del 13.08.2018. Il 05.12.2018, il professionista incaricato depositava Segnalazione Certificata di
Inizio Attività. La modifica riguardava il posizionamento delle unità immobiliari da realizzare, senza variazione del volume dell'intervento. Il dava, dunque, corso ai previsti lavori. Veniva Pt_1 chiesto, innanzi al , l'annullamento: del permesso di costruire n. 107 del 13.08.2018, CP_4 rilasciato dal Direttore dell'Area Urbanistica del Comune di in favore del CP_2 [...]
in variante al p. di c. n. 55 del 28.03.2018; dei pareri dell'Istruttore tecnico e del Direttore Parte_1 dell'Area Urbanistica del 10.08.2018, menzionati nel permesso di costruire n. 107/2018, e della nota prot. 17231/2018 avente ad oggetto l'istruttoria procedimentale;
ove occorrente e nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, del permesso di costruire n. 55 del 28.03.2018; delle deliberazioni del
Consiglio Comunale nn. 02/2012, 50/2017, 73/2015 e 58/2016, menzionate nel permesso di costruire n. 107/2018; di tutti i provvedimenti presupposti. Il ricorso veniva rigettato, ma il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1047, pubblicata il 04.02.2021, accoglieva l'appello interposto e, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso e annullava i titoli edilizi impugnati.
Il ha, dunque, agito in giudizio per ottenere il ristoro dei danni subiti e subendi a causa di Pt_1 detto annullamento, da porre a carico sia del che dell'ing. Il Controparte_2 CP_1
pregiudizio patito consisterebbe nelle spese sostenute, ovvero nell'importo da corrispondere, per le attività di esecuzione dell'opera compiuta nella vigenza dei permessi, pari ad euro 51.112,55 oltre
I.V.A., giusta contabilità della Di.Da. Costruzioni S.r.l. e nelle spese da sostenere per la demolizione dei lavori finora eseguiti, pari ad euro 40.993,84, oltre I.V.A., come da preventivo redatto dalla stessa società Controparte_5
Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio l'ing. il CP_1
quale ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_3
Il convenuto ha domandato, nel merito, in via principale, il rigetto della domanda attorea siccome infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che non provata, mentre in via gradata la manleva ad opera della terza chiamata in causa.
Con comparsa depositata il 12.04.2022, si è costituito in giudizio il , Controparte_2
il quale, pregiudizialmente, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del
Giudice amministrativo vertendo il giudizio su questione patrimoniale conseguenziale all'accertamento dell'illegittimità di un atto amministrativo. In via gradata, per il caso di rigetto della sollevata eccezione, il rigetto della domanda risarcitoria in quanto non provata nell'an e nel quantum.
Il in via ulteriormente gradata, nel caso di accoglimento della domanda, ha chiesto CP_2
rideterminarsi il quantum sulla base delle risultanze istruttorie.
Con provvedimento del 19.11.2021 è stata autorizzata la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice.
Con comparsa depositata il 14.04.2022, si è costituita in giudizio la Controparte_3
chiedendo, nel merito, in via principale, accertarsi l'inoperatività della polizza n. 350565180 mod.
R50I/02, ai sensi dell'art. 5, lett. A), delle condizioni generali di assicurazione – sezione II, trattandosi di danni patrimoniali non espressamente previsti in polizza e, per l'effetto, rigettarsi la domanda di manleva avanzata dall'ing. La compagnia ha chiesto, sempre nel merito, il rigetto della CP_1 domanda avanzata nei confronti dell'ing. in quanto infondata, mentre in via gradata la CP_1
condanna della deducente in relazione alla sola quota di danno ascrivibile alla responsabilità dell'ing.
impregiudicata l'azione di regresso nei confronti degli altri convenuti in giudizio. In via CP_1
ulteriormente gradata, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto contenersi la condanna nei limiti del massimale di polizza, pari ad euro 1.000.000 per ogni sinistro, ponendo a carico dell'assicurato, ing. il 10% di cui alla franchigia prevista dalle CP_1
condizioni generali di polizza e le spese legali sostenute per la difesa, ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione.
All'udienza del 04.05.2022 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza resa il 24.5.2023 tenuto conto del “necessario vaglio sull'eccepito difetto di giurisdizione del giudice adito” è stata fissata al 27.11.2024 l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.; con provvedimento reso il 27.11.2024, stante anche l'intervenuto deposito di note conclusive, ad opera di parte attorea, aventi ad oggetto l'intera materia del contendere [cfr. pagg.12 e ss] è stato disposto che le parti procedessero alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa, all'uopo assegnando termine per il deposito delle note conclusive.
Tanto premesso, l'eccezione avente ad oggetto il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario sollevata dall'Ente convenuto non è meritevole di accoglimento.
In particolare, il di ha ritenuto ricorrere la giurisdizione dell'A.G.A., in quanto CP_2 CP_2
la richiesta risarcitoria del , perlomeno nella parte avanzata nei confronti della P.A., sarebbe Pt_1
strettamente connessa all'attività provvedimentale di quest'ultima (rilascio del titolo edilizio).
Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, sul punto, consente di ritenere che sulle controversie aventi ad oggetto – per quanto di interesse – il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell'affidamento riposto sulla legittimità di una concessione edilizia poi annullata dal Giudice
Amministrativo ricorra la giurisdizione dell'A.G.O. In tali casi i privati danneggiati non si dolgono dell'illegittimità degli atti amministrativi ampliativi della sfera giuridica, annullati dal Giudice, bensì lamentano la lesione del loro affidamento sulla legittimità degli stessi, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per aver orientato le proprie scelte negoziali confidando, fino al momento dell'annullamento, nella legittimità degli atti (SS.UU. 6595/2011).
L'art. 7 co. 1 c.p.a. - nella parte in cui devolve alla giurisdizione amministrativa anche le controversie in cui si faccia questione, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi - e l'art. 30 co. 2 c.p.a., laddove stabilisce che al Giudice amministrativo, nei casi di giurisdizione esclusiva, possa essere, altresì, chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi, non hanno inciso sulla tenuta del richiamato principio. Invero, la giurisdizione amministrativa, pure quella sui diritti ove si versi in materia di giurisdizione esclusiva, postula che sia in questione l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo (cfr. Corte cost. 191/2006 e 204/2004) sicché, nel caso in cui, secondo la domanda dell'attore, il comportamento della P.A. abbia leso l'affidamento del privato perché non conforme ai canoni di correttezza e buona fede, non sussiste alcun collegamento, neanche mediato, con l'esercizio del potere. Ciò perché il comportamento dell'Amministrazione, rilevante ai fini dell'affidamento del privato, si pone e va valutato su un piano diverso rispetto a quello della scansione procedimentale che conduce al provvedimento amministrativo, nel senso che, quando la causa del danno di cui il privato chiede il risarcimento risieda in un comportamento della P.A. la cui illiceità venga dedotta prescindendo dal modo in cui il potere è stato esercitato, oggetto di doglianza
è non già la violazione della regola di validità dell'azione amministrativa, bensì, unicamente, la violazione della regola comportamentale di buona fede e correttezza, alla cui osservanza è tenuto qualunque soggetto.
È la stessa giurisprudenza costituzionale che enfatizza come nel nostro ordinamento si rinvenga “una clausola generale di tutela dell'affidamento legittimo, quale situazione soggettiva potenzialmente meritevole di protezione risarcitoria”.
Le SS.UU., con le ordinanze nn. 2175, 3514, 10880 e 25324 del 2023 e n. 13191 del 2024 hanno, da ultimo, confermato l'esclusione di un ripensamento sulla riferita questione di riparto di giurisdizione, discostandosi dalle indicazioni di segno contrario di cui alla sentenza n. 20 del 2021 dell'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato. Pertanto, la posizione giuridica di cui risulti portatore chi invochi la lesione dell'interesse all'altrui correttezza e buona fede è sempre quella del diritto soggettivo, di cui conosce il Giudice ordinario, anche nei casi in cui la materia, che costituisce semplicemente occasio eventi litis, rientri nella giurisdizione esclusiva del G.A. [tale essendo, ad esempio, proprio quella dell'urbanistica ed edilizia ex art. 133 co. 1 lett. f) c.p.a.].
Concludendo sul punto, le citate SS.UU. 13191/2024 hanno rilevato che, con precipuo riguardo alla fattispecie nella quale la lesione dell'affidamento derivi dall'annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento favorevole (come nel caso de quo), non è giuridicamente e logicamente configurabile la riconduzione di simile vicenda all'esercizio di un potere pubblico, dal momento che la pronuncia giurisdizionale di annullamento non costituisce in alcun modo una manifestazione di volontà dell'Amministrazione, bensì il necessario rimedio all'illegittimità del comportamento in precedenza tenuto.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione;
- dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 11.6.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10534/2021 promossa da:
, con il patrocinio dall'avv. Donato Angelo;
Parte_1
attore contro
, con il patrocinio dell'avv. Cacciapaglia Ritangela;
Controparte_1
convenuto nonché contro
, in persone del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Carbonara Controparte_2
Federico; convenuto nonché contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
Pezzuto Andrea, terza chiamata
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza dell'11.6.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato, ha citato in giudizio l'ing. Parte_1 CP_1 ed il , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
[...] Controparte_2
“per le ragioni esposte in narrativa, condannare i convenuti, in solido tra loro ovvero ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità, al pagamento di favore di della Parte_1
complessiva somma di euro 92.106,39 oltre I.V.A., interessi e danno da svalutazione monetaria, nonché spese e competenze del presente giudizio.”
A sostegno della domanda l'attore ha allegato di essere proprietario di un'unità immobiliare sita in
, contrada Carbonelli, costituita da fabbricato e terreno adiacente, in catasto fabbricati al CP_2
foglio 6, particella 492 sub 1, 2, 3 e 4 ed in catasto terreni al foglio 6, particelle 115 di are 14.77 e
122 di are 12.10, nonché da un fondo rustico, in catasto terreni al foglio 6, particella 313 di are 41.48.
A partire dal 2017 parte attorea affidava all'ing. l'incarico di progettista e Controparte_1
direttore dei lavori per il disbrigo delle necessarie pratiche amministrative finalizzate alla demolizione di “una villetta bifamiliare con locali seminterrati” e contestuale ricostruzione di “due unità immobiliari a schiera, in linea, costituite da piano interrato seminterrato e piano rialzato”.
Il professionista presentava, dunque: richiesta di permesso di costruire, protocollata in data
26.07.2017; il progetto di edifici per civile abitazione - relazione tecnica illustrativa;
la relazione tecnica di asseverazione. Il Comune, previa istruttoria dell'Area Urbanistica e del successivo parere favorevole, rilasciava il permesso di costruire n. 55 del 28.03.2018. Successivamente l'ing.
sulla base di altro progetto costituente “variazione essenziale” rispetto a quello CP_1 autorizzato e con la previsione della “delocalizzazione verso valle delle due unità immobiliari isolate nell'appezzamento di terreno che ha minore pendenza rispetto a quello originario”, il 14.06.2018 depositava negli uffici del Comune una nuova richiesta di permesso di costruire, riguardante anche la particella 313, non ricompresa nella precedente richiesta, allegando la 'relazione tecnica illustrativa' e la 'relazione tecnica di asseverazione'. L'Ente approvava l'operato del , Pt_1 acquisito il parere motivato favorevole dell'Area Urbanistica, e rilasciava il permesso di costruire n.
107 del 13.08.2018. Il 05.12.2018, il professionista incaricato depositava Segnalazione Certificata di
Inizio Attività. La modifica riguardava il posizionamento delle unità immobiliari da realizzare, senza variazione del volume dell'intervento. Il dava, dunque, corso ai previsti lavori. Veniva Pt_1 chiesto, innanzi al , l'annullamento: del permesso di costruire n. 107 del 13.08.2018, CP_4 rilasciato dal Direttore dell'Area Urbanistica del Comune di in favore del CP_2 [...]
in variante al p. di c. n. 55 del 28.03.2018; dei pareri dell'Istruttore tecnico e del Direttore Parte_1 dell'Area Urbanistica del 10.08.2018, menzionati nel permesso di costruire n. 107/2018, e della nota prot. 17231/2018 avente ad oggetto l'istruttoria procedimentale;
ove occorrente e nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, del permesso di costruire n. 55 del 28.03.2018; delle deliberazioni del
Consiglio Comunale nn. 02/2012, 50/2017, 73/2015 e 58/2016, menzionate nel permesso di costruire n. 107/2018; di tutti i provvedimenti presupposti. Il ricorso veniva rigettato, ma il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1047, pubblicata il 04.02.2021, accoglieva l'appello interposto e, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso e annullava i titoli edilizi impugnati.
Il ha, dunque, agito in giudizio per ottenere il ristoro dei danni subiti e subendi a causa di Pt_1 detto annullamento, da porre a carico sia del che dell'ing. Il Controparte_2 CP_1
pregiudizio patito consisterebbe nelle spese sostenute, ovvero nell'importo da corrispondere, per le attività di esecuzione dell'opera compiuta nella vigenza dei permessi, pari ad euro 51.112,55 oltre
I.V.A., giusta contabilità della Di.Da. Costruzioni S.r.l. e nelle spese da sostenere per la demolizione dei lavori finora eseguiti, pari ad euro 40.993,84, oltre I.V.A., come da preventivo redatto dalla stessa società Controparte_5
Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio l'ing. il CP_1
quale ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_3
Il convenuto ha domandato, nel merito, in via principale, il rigetto della domanda attorea siccome infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che non provata, mentre in via gradata la manleva ad opera della terza chiamata in causa.
Con comparsa depositata il 12.04.2022, si è costituito in giudizio il , Controparte_2
il quale, pregiudizialmente, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del
Giudice amministrativo vertendo il giudizio su questione patrimoniale conseguenziale all'accertamento dell'illegittimità di un atto amministrativo. In via gradata, per il caso di rigetto della sollevata eccezione, il rigetto della domanda risarcitoria in quanto non provata nell'an e nel quantum.
Il in via ulteriormente gradata, nel caso di accoglimento della domanda, ha chiesto CP_2
rideterminarsi il quantum sulla base delle risultanze istruttorie.
Con provvedimento del 19.11.2021 è stata autorizzata la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice.
Con comparsa depositata il 14.04.2022, si è costituita in giudizio la Controparte_3
chiedendo, nel merito, in via principale, accertarsi l'inoperatività della polizza n. 350565180 mod.
R50I/02, ai sensi dell'art. 5, lett. A), delle condizioni generali di assicurazione – sezione II, trattandosi di danni patrimoniali non espressamente previsti in polizza e, per l'effetto, rigettarsi la domanda di manleva avanzata dall'ing. La compagnia ha chiesto, sempre nel merito, il rigetto della CP_1 domanda avanzata nei confronti dell'ing. in quanto infondata, mentre in via gradata la CP_1
condanna della deducente in relazione alla sola quota di danno ascrivibile alla responsabilità dell'ing.
impregiudicata l'azione di regresso nei confronti degli altri convenuti in giudizio. In via CP_1
ulteriormente gradata, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto contenersi la condanna nei limiti del massimale di polizza, pari ad euro 1.000.000 per ogni sinistro, ponendo a carico dell'assicurato, ing. il 10% di cui alla franchigia prevista dalle CP_1
condizioni generali di polizza e le spese legali sostenute per la difesa, ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione.
All'udienza del 04.05.2022 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza resa il 24.5.2023 tenuto conto del “necessario vaglio sull'eccepito difetto di giurisdizione del giudice adito” è stata fissata al 27.11.2024 l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.; con provvedimento reso il 27.11.2024, stante anche l'intervenuto deposito di note conclusive, ad opera di parte attorea, aventi ad oggetto l'intera materia del contendere [cfr. pagg.12 e ss] è stato disposto che le parti procedessero alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa, all'uopo assegnando termine per il deposito delle note conclusive.
Tanto premesso, l'eccezione avente ad oggetto il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario sollevata dall'Ente convenuto non è meritevole di accoglimento.
In particolare, il di ha ritenuto ricorrere la giurisdizione dell'A.G.A., in quanto CP_2 CP_2
la richiesta risarcitoria del , perlomeno nella parte avanzata nei confronti della P.A., sarebbe Pt_1
strettamente connessa all'attività provvedimentale di quest'ultima (rilascio del titolo edilizio).
Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, sul punto, consente di ritenere che sulle controversie aventi ad oggetto – per quanto di interesse – il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell'affidamento riposto sulla legittimità di una concessione edilizia poi annullata dal Giudice
Amministrativo ricorra la giurisdizione dell'A.G.O. In tali casi i privati danneggiati non si dolgono dell'illegittimità degli atti amministrativi ampliativi della sfera giuridica, annullati dal Giudice, bensì lamentano la lesione del loro affidamento sulla legittimità degli stessi, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per aver orientato le proprie scelte negoziali confidando, fino al momento dell'annullamento, nella legittimità degli atti (SS.UU. 6595/2011).
L'art. 7 co. 1 c.p.a. - nella parte in cui devolve alla giurisdizione amministrativa anche le controversie in cui si faccia questione, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi - e l'art. 30 co. 2 c.p.a., laddove stabilisce che al Giudice amministrativo, nei casi di giurisdizione esclusiva, possa essere, altresì, chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi, non hanno inciso sulla tenuta del richiamato principio. Invero, la giurisdizione amministrativa, pure quella sui diritti ove si versi in materia di giurisdizione esclusiva, postula che sia in questione l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo (cfr. Corte cost. 191/2006 e 204/2004) sicché, nel caso in cui, secondo la domanda dell'attore, il comportamento della P.A. abbia leso l'affidamento del privato perché non conforme ai canoni di correttezza e buona fede, non sussiste alcun collegamento, neanche mediato, con l'esercizio del potere. Ciò perché il comportamento dell'Amministrazione, rilevante ai fini dell'affidamento del privato, si pone e va valutato su un piano diverso rispetto a quello della scansione procedimentale che conduce al provvedimento amministrativo, nel senso che, quando la causa del danno di cui il privato chiede il risarcimento risieda in un comportamento della P.A. la cui illiceità venga dedotta prescindendo dal modo in cui il potere è stato esercitato, oggetto di doglianza
è non già la violazione della regola di validità dell'azione amministrativa, bensì, unicamente, la violazione della regola comportamentale di buona fede e correttezza, alla cui osservanza è tenuto qualunque soggetto.
È la stessa giurisprudenza costituzionale che enfatizza come nel nostro ordinamento si rinvenga “una clausola generale di tutela dell'affidamento legittimo, quale situazione soggettiva potenzialmente meritevole di protezione risarcitoria”.
Le SS.UU., con le ordinanze nn. 2175, 3514, 10880 e 25324 del 2023 e n. 13191 del 2024 hanno, da ultimo, confermato l'esclusione di un ripensamento sulla riferita questione di riparto di giurisdizione, discostandosi dalle indicazioni di segno contrario di cui alla sentenza n. 20 del 2021 dell'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato. Pertanto, la posizione giuridica di cui risulti portatore chi invochi la lesione dell'interesse all'altrui correttezza e buona fede è sempre quella del diritto soggettivo, di cui conosce il Giudice ordinario, anche nei casi in cui la materia, che costituisce semplicemente occasio eventi litis, rientri nella giurisdizione esclusiva del G.A. [tale essendo, ad esempio, proprio quella dell'urbanistica ed edilizia ex art. 133 co. 1 lett. f) c.p.a.].
Concludendo sul punto, le citate SS.UU. 13191/2024 hanno rilevato che, con precipuo riguardo alla fattispecie nella quale la lesione dell'affidamento derivi dall'annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento favorevole (come nel caso de quo), non è giuridicamente e logicamente configurabile la riconduzione di simile vicenda all'esercizio di un potere pubblico, dal momento che la pronuncia giurisdizionale di annullamento non costituisce in alcun modo una manifestazione di volontà dell'Amministrazione, bensì il necessario rimedio all'illegittimità del comportamento in precedenza tenuto.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione;
- dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 11.6.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco