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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
RE A BLICA ITALI PVB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- consigliere ausiliario 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 169 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 2563/2021 (RG 1476/2021) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di accertamento di indebito versamento contributivo promossa da:
Parte_1
rappr. e difeso dall'avv. F. ADAMO
- Appellante -
contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappr. e difeso dall'avv. M.M. BERLOCO
-Appellata-
OGGETTO: “Opposizione ad estratti di ruolo"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 5/5/2022 l'istante in epigrafe indicata, iscritta alla gestione commercianti, ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato CP la sua domanda volta alla condanna dell' alla restituzione in suo favore della somma di €
10513,43 versati a titolo di contributi commercianti maturati nell'anno 2002. In sostanza a seguito di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate con riferimento all'anno 2002 era stato accertato un CP_ maggiore reddito rispetto a quello dichiarato;
sulla base di tale accertamento l' aveva calcolato la maggiore contribuzione dovuta per lo stesso anno, aveva iscritto a ruolo il debito per contributi e poi le aveva notificato una cartella esattoriale, la n. 10620110000382912000 in data 10/2/2011.
Ella aveva impugnato l'avviso di accertamento di Agenzia delle Entrate innanzi alla commissione CP tributaria provinciale, ma nel frattempo aveva presentato in data 30/4/2012 all' istanza di rateizzazione del debito contributivo che, successivamente, aveva integralmente pagato. La causa innanzi alla commissione tributaria si era conclusa favorevolmente in appello innanzi alla commissione regionale, avendo quest'ultima annullato l'avviso di accertamento di Agenzia delle
Entrate, escludendo il maggiore reddito per l'anno 2002. A questo punto ella aveva domandato CP all' di annullare la propria pretesa creditoria e di restituire le somme versate a titolo di contributi sull'eccedenza di reddito, ma invano. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata per non avere applicato il disposto dell'art 12 L 613/1966 che impone all'istituto di restituire in qualsiasi tempo i contributi indebitamente versati, che non possono essere computati sulla posizione assicurativa del commerciante.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado.
L'appellato si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendo il rigetto dell'appello, anche perché i contributi versati non sono più ripetibili attesa la cristallizzazione del credito di cui alla cartella esattoriale non opposta ed essi sono stati utilizzati dall'istituto. .
L'appello è infondato. A seguito dell'accertamento tributario 1'CP- ha quantificato i contributi maturati sull'importo di reddito non dichiarato ed ha richiesto tali contributi con una cartella esattoriale, previa iscrizione a ruolo del credito, notificando tale cartella al debitore in data
10/2/2011. Ebbene, ferma la contestazione del credito di natura tributaria in sede di giudizio tributario, il ricorrente avrebbe dovuto opporre anche la cartella esattoriale contenente CP l'accertamento contributivo dell' chiedendo nello stesso giudizio l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo, eventualmente chiedendo di sospendere il giudizio in attesa dell'esito del giudizio tributario. Invece non solo ha lasciato decorrere il termine per impugnare la cartella, ma ha domandato e ottenuto una rateizzazione dello stesso debito, che poi ha pagato integralmente. Non è possibile pertanto, all'esito del giudizio tributario, che è autonomo rispetto al giudizio civile sui contributi, contestare l'esistenza del debito contributivo. Non può nemmeno ritenersi che sia venuto meno il titolo del pagamento, sì da renderlo indebito, perché il titolo del pagamento dei contributi è la cartella esattoriale che non è mai stata annullata ed è intangibile per mancanza di opposizione. Insomma l'accertamento dei contributi evasi da parte CP dell' sebbene originato da un accertamento dell'agenzia delle entrate, è autonomo e andava impugnato autonomamente. Esso non è intaccato dall'annullamento dell'accertamento tributario. La
Cassazione ha escluso nel caso di contemporanea pendenza di ambedue i giudizi l'esistenza di un'ipotesi di pregiudizialità necessaria ossia di sospensione obbligatoria, dal momento che "Il giudizio tributario concernente la pretesa impositiva conseguente all'accertamento di un maggior reddito e quello avente ad oggetto i contributi previdenziali sullo stesso dovuti, benché entrambi fondati sul medesimo accertamento dell'Agenzia delle Entrate, non sono legati da un rapporto di pregiudizialità necessaria, trattandosi di cause pendenti tra soggetti diversi e relative a rapporti giuridici differenti, sicché fra le stesse può, al più, ravvisarsi una pregiudizialità logica, per sua natura inidonea a dar luogo a contrasto di giudicati”¹.
Non rileva poi la disposizione richiamata dall'appellante, che si riferisce a contributi versati erroneamente in più non computabili sulla posizione assicurativa del contribuente, che possono essere richiesti in restituzione in ogni tempo, perché la norma non si riferisce a contributi oggetto di accertamento divenuto definitivo per mancanza di opposizione, ma a contributi versati volontariamente dall'assicurato.
L'appello deve essere rigettato. La particolarità della questione oggetto di causa e la novità della stessa giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, che la pronuncia è idonea a costituire il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13
Taranto, 26/11/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 20950 del 23/07/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- consigliere ausiliario 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 169 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 2563/2021 (RG 1476/2021) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di accertamento di indebito versamento contributivo promossa da:
Parte_1
rappr. e difeso dall'avv. F. ADAMO
- Appellante -
contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappr. e difeso dall'avv. M.M. BERLOCO
-Appellata-
OGGETTO: “Opposizione ad estratti di ruolo"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 5/5/2022 l'istante in epigrafe indicata, iscritta alla gestione commercianti, ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato CP la sua domanda volta alla condanna dell' alla restituzione in suo favore della somma di €
10513,43 versati a titolo di contributi commercianti maturati nell'anno 2002. In sostanza a seguito di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate con riferimento all'anno 2002 era stato accertato un CP_ maggiore reddito rispetto a quello dichiarato;
sulla base di tale accertamento l' aveva calcolato la maggiore contribuzione dovuta per lo stesso anno, aveva iscritto a ruolo il debito per contributi e poi le aveva notificato una cartella esattoriale, la n. 10620110000382912000 in data 10/2/2011.
Ella aveva impugnato l'avviso di accertamento di Agenzia delle Entrate innanzi alla commissione CP tributaria provinciale, ma nel frattempo aveva presentato in data 30/4/2012 all' istanza di rateizzazione del debito contributivo che, successivamente, aveva integralmente pagato. La causa innanzi alla commissione tributaria si era conclusa favorevolmente in appello innanzi alla commissione regionale, avendo quest'ultima annullato l'avviso di accertamento di Agenzia delle
Entrate, escludendo il maggiore reddito per l'anno 2002. A questo punto ella aveva domandato CP all' di annullare la propria pretesa creditoria e di restituire le somme versate a titolo di contributi sull'eccedenza di reddito, ma invano. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata per non avere applicato il disposto dell'art 12 L 613/1966 che impone all'istituto di restituire in qualsiasi tempo i contributi indebitamente versati, che non possono essere computati sulla posizione assicurativa del commerciante.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado.
L'appellato si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendo il rigetto dell'appello, anche perché i contributi versati non sono più ripetibili attesa la cristallizzazione del credito di cui alla cartella esattoriale non opposta ed essi sono stati utilizzati dall'istituto. .
L'appello è infondato. A seguito dell'accertamento tributario 1'CP- ha quantificato i contributi maturati sull'importo di reddito non dichiarato ed ha richiesto tali contributi con una cartella esattoriale, previa iscrizione a ruolo del credito, notificando tale cartella al debitore in data
10/2/2011. Ebbene, ferma la contestazione del credito di natura tributaria in sede di giudizio tributario, il ricorrente avrebbe dovuto opporre anche la cartella esattoriale contenente CP l'accertamento contributivo dell' chiedendo nello stesso giudizio l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo, eventualmente chiedendo di sospendere il giudizio in attesa dell'esito del giudizio tributario. Invece non solo ha lasciato decorrere il termine per impugnare la cartella, ma ha domandato e ottenuto una rateizzazione dello stesso debito, che poi ha pagato integralmente. Non è possibile pertanto, all'esito del giudizio tributario, che è autonomo rispetto al giudizio civile sui contributi, contestare l'esistenza del debito contributivo. Non può nemmeno ritenersi che sia venuto meno il titolo del pagamento, sì da renderlo indebito, perché il titolo del pagamento dei contributi è la cartella esattoriale che non è mai stata annullata ed è intangibile per mancanza di opposizione. Insomma l'accertamento dei contributi evasi da parte CP dell' sebbene originato da un accertamento dell'agenzia delle entrate, è autonomo e andava impugnato autonomamente. Esso non è intaccato dall'annullamento dell'accertamento tributario. La
Cassazione ha escluso nel caso di contemporanea pendenza di ambedue i giudizi l'esistenza di un'ipotesi di pregiudizialità necessaria ossia di sospensione obbligatoria, dal momento che "Il giudizio tributario concernente la pretesa impositiva conseguente all'accertamento di un maggior reddito e quello avente ad oggetto i contributi previdenziali sullo stesso dovuti, benché entrambi fondati sul medesimo accertamento dell'Agenzia delle Entrate, non sono legati da un rapporto di pregiudizialità necessaria, trattandosi di cause pendenti tra soggetti diversi e relative a rapporti giuridici differenti, sicché fra le stesse può, al più, ravvisarsi una pregiudizialità logica, per sua natura inidonea a dar luogo a contrasto di giudicati”¹.
Non rileva poi la disposizione richiamata dall'appellante, che si riferisce a contributi versati erroneamente in più non computabili sulla posizione assicurativa del contribuente, che possono essere richiesti in restituzione in ogni tempo, perché la norma non si riferisce a contributi oggetto di accertamento divenuto definitivo per mancanza di opposizione, ma a contributi versati volontariamente dall'assicurato.
L'appello deve essere rigettato. La particolarità della questione oggetto di causa e la novità della stessa giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, che la pronuncia è idonea a costituire il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13
Taranto, 26/11/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 20950 del 23/07/2025