Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/04/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3841/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3841/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Montesilvano, Parte_1 C.F._1
Via Gandhi n.1, presso e nello studio dell'Avv. BIANCHI FEDERICO che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato in Arsita (TE) al Viale CP_1 C.F._2
San Francesco n. 12, presso e nello studio degli Avv.ti DELLA VIGNA WANIA e DE LUCA GUIDO
FELICE, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
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CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21.12.2024 ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1
al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CP_1
sulla di loro figlia minore nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso Per_1
introduttivo.
2. Il si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
19.02.2025 chiedendo, in via principale, che fosse disposto l'affidamento condiviso della minore con collocamento paritario presso entrambi i genitori e per l'effetto che fosse stabilito, per ciascun genitore, il mantenimento diretto della prole nei rispettivi periodi di permanenza. In via subordinata, il resistente ha chiesto che fosse disposto l'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e che fosse posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della minore un assegno pari a €
350,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
3. All'udienza del 26 marzo 2025 le parti, presenti personalmente, hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo;
pertanto, il GI assegnava termine alle parti utile per depositare il raggiunto accordo, ed all'esito riservava di riferire al Collegio.
4. In data 31.03.2025 le parti hanno sottoscritto e depositato l'accordo raggiunto, in ordine ad affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia minore, alle condizioni di seguito riportate:
a. La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre presso l'abitazione sita in Loreto Aprutino (PE) alla c.da Remartello n.
94 int. 3, di proprietà dello zio del sig. e che la signora conduce in CP_1 Parte_1 comodato d'uso gratuito.
b. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore ed in particolare quelle relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità inclinazioni ed aspirazioni;
in caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore verranno prese da ognuno separatamente.
pagina 2 di 4 c. I tempi di permanenza con la madre e con il padre verranno concordati congiuntamente da entrambi i genitori in base ai loro impegni lavorativi ed in base alle esigenze della figlia;
in ogni caso, ed in difetto di accordi sul punto, il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, con prelievo della minore il sabato alle ore 10:00 e riaccompagnamento a casa la domenica successiva alle ore 19:30 con pernottamento presso l'abitazione paterna;
nel week end di spettanza della madre, il padre potrà tenere con sé la figlia nella giornata del venerdì dalle ore 18:30 alle ore 22:00 cenata.
d. Il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé la figlia nella giornata del mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 22:00 cenata.
e. Ogni anno, nel periodo estivo, la figlia trascorrerà con il padre quindici giorni (anche suddivisi in due periodi di sette giorni consecutivi), da individuare di anno in anno dai genitori, dalle ore 10:00 del primo giorno alle ore 22:00 dell'ultimo, fatto salvo, in ogni caso, il diritto di visita della madre, purché previamente comunicato al padre e con il medesimo concordato. Inoltre, in ogni caso e salvo diverso accordo, ovvero in difetto di esso, la minore trascorrerà con il padre le festività Natalizie divise secondo alternanza (24 e 26 o 25; 31 dicembre o 1° gennaio;
6 gennaio ad anni alterni); quelle
Pasquali divise secondo alternanza (dalle ore 10:00 del sabato alle ore 23:00 della domenica e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo dalle 10:00 alle 22:00). In difetto di accordo il giorno del compleanno della minore sarà festeggiato a turni con l'uno e con l'altro genitore. Per il tempo che la figlia trascorrerà con ciascun genitore, questi si occuperanno di ogni sua necessità, ivi inclusi lo studio,
l'alimentazione e la pulizia.
f. I genitori si impegnano altresì a mantenere rapporti equilibrati e significativi tra la minore, gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
g. In ragione del collocamento della minore presso la madre, il sig. verserà alla CP_1
madre a titolo di contributo al mantenimento della minore per le esigenze ordinarie la somma di euro
400,00 (quattrocento/00) da corrispondersi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese mediante accredito a mezzo bonifico alla sig.ra all'IBAN [...] Parte_1
oltre alle spese straordinarie (individuate secondo il protocollo del Tribunale di Pescara) scolastiche e mediche (non coperte dal SS.N.), ludico/sportive dei figli nella misura del 50%.
h. I genitori, oggi agli indirizzi indicati in atti, si comunicheranno, tempestivamente e per ogni evenienza, ogni cambio di dimora di residenza, nonché i numeri di telefonia fissa e mobile;
con impegno a notificarsi eventuali modifiche rispetto agli attuali indirizzi e numerazioni in uso.
pagina 3 di 4 5. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi agli interessi delle parti medesime e della figlia minore.
6. Spese di giudizio interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) disciplina l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita del genitore non collocatario ed il mantenimento della figlia minore delle parti, nata a [...] il [...] Persona_2
conformemente alle condizioni concordate dalle parti e riportato in motivazione;
b) spese di giudizio interamente compensate.
Così deciso in Pescara, il 1 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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