TRIB
Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 15/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Carlo Sabatini - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 787/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Lucia Elena Lepri e dall'Avv. Elisa Francisci ed elettivamente domiciliato in Panicale, Loc. Tavernelle, Piazza Marx n.° 8, presso e nello studio dei predetti difensori ricorrente contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Egidio Sabetta, ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rieti, Via delle Mimose n. 2, in forza di procura speciale allegata in atti resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte: L'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rieti (RI) in data 23.07.2005, tra il signor e la Parte_1 sign.ra come risulta dall'originale estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio, registrato presso CP_1
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Rieti (RI), atto n. 54, parte II, serie A, ufficio di stato civile del comune di Rieti
(RI), atto n. 54, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2005 ai seguenti
PATTI E CONDIZIONI
pagina 1 di 3 a) Contributo al mantenimento della figlia:
Il signor e la sig.ra provvederanno al mantenimento diretto della figlia , maggiorenne ma Parte_1 CP_1 Persona_1 non ancora economicamente autosufficiente sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa.
Le spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori, indicate a titolo esemmplificativo e non esaustivo in spese per prestazioni sanitarie anche a carattere specialististico, spese per materiale scolastico, viaggi di istruzione, iscrizioni e libri universitari, spese per attività ludico-sportive, e comunque come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Rieti, saranno sostenute nella misura del 65% da parte del sign. e nel residuo 35% dalla sigr.a Parte_1 CP_1
b) Rapporti economici tra i coniugi:
Le parti dichiarano altresì di essere ognuna economicamente indipendente.
Il sig. comunque, considerata la lieve differenza di risorse economiche tra lo stesso e la sig.ra ex art. 5 Parte_1 CP_1 comma 6 della legge 898/70, provvederà ad effettuare in favore della sig.ra che accetta, il pagamento di un CP_1 assegno divorzile in un'unica soluzione nella misura di euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) che sarà versato all'atto dell'emissione di del provvedimento che definisce il presente giudizio. La sign.ra pertanto dichiara espressamente di CP_1 rinunciare a qualsiasi ulteriore diritto, a contenuto patrimoniale o meno, nei confronti del sig. . Parte_1
Le parti rinunciano espressamente ad ogni altra domanda o pretesa l'una nei confronti dell'altra nascente o conseguente al vincolo matrimoniale, dichiarandosi soddisfatti della regolamentazione raggiunta secondo i patti di cui al presente accordo.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'1.7.2024 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse dichiarata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Rieti (RI) in data 23.07.2005, CP_1 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del detto Comune di Rieti (atto n. 54, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2005), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che dall'unione coniugale è nata il [...], Persona_1 residente con il padre, oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e che con decreto n. cronol. 2835/2022 del 01/06/2022 veniva omologata la separazione personale dei coniugi.
Il ricorrente, ripercorrendo tutta la storia familiare e richiamando le numerose vicende delle parti susseguitesi nel tempo fino alla detta separazione (provvedimenti di sospensione delle responsabilità genitoriale della signora da parte del TM di Perugia, intervento dei servizi sociali, supporto alla CP_1 genitorialità, sostegno psicologico e fisico per la sig.ra e psicologico per la figlia , e CP_1 Per_1 deducendo che la figlia vive pressoché esclusivamente presso il padre ed incontra la madre Per_1 ogniqualvolta lo desideri ovvero allorquando sia libera da impegni scolastici o extrascolastici, ha chiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
pagina 2 di 3 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita contestando quanto dedotto dal CP_1 ricorrente ma aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai patti e alle condizioni indicate nell'istanza congiunta allegata alla comparsa di costituzione.
Alla udienza del 31.10.2024 i difensori hanno precisato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe rinunciando ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
Il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e
3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le condizioni concordate appaiono congrue.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo 787/2024 promossa da nei Parte_1 confronti di CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con Parte_1 CP_1 in Rieti (RI) in data 23.07.2005, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Rieti (RI), atto n.
54, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2005;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- recepisce l'accordo delle parti riportato in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Cosi deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 5.3.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Carlo Sabatini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Carlo Sabatini - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 787/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Lucia Elena Lepri e dall'Avv. Elisa Francisci ed elettivamente domiciliato in Panicale, Loc. Tavernelle, Piazza Marx n.° 8, presso e nello studio dei predetti difensori ricorrente contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Egidio Sabetta, ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rieti, Via delle Mimose n. 2, in forza di procura speciale allegata in atti resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte: L'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rieti (RI) in data 23.07.2005, tra il signor e la Parte_1 sign.ra come risulta dall'originale estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio, registrato presso CP_1
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Rieti (RI), atto n. 54, parte II, serie A, ufficio di stato civile del comune di Rieti
(RI), atto n. 54, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2005 ai seguenti
PATTI E CONDIZIONI
pagina 1 di 3 a) Contributo al mantenimento della figlia:
Il signor e la sig.ra provvederanno al mantenimento diretto della figlia , maggiorenne ma Parte_1 CP_1 Persona_1 non ancora economicamente autosufficiente sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa.
Le spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori, indicate a titolo esemmplificativo e non esaustivo in spese per prestazioni sanitarie anche a carattere specialististico, spese per materiale scolastico, viaggi di istruzione, iscrizioni e libri universitari, spese per attività ludico-sportive, e comunque come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Rieti, saranno sostenute nella misura del 65% da parte del sign. e nel residuo 35% dalla sigr.a Parte_1 CP_1
b) Rapporti economici tra i coniugi:
Le parti dichiarano altresì di essere ognuna economicamente indipendente.
Il sig. comunque, considerata la lieve differenza di risorse economiche tra lo stesso e la sig.ra ex art. 5 Parte_1 CP_1 comma 6 della legge 898/70, provvederà ad effettuare in favore della sig.ra che accetta, il pagamento di un CP_1 assegno divorzile in un'unica soluzione nella misura di euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) che sarà versato all'atto dell'emissione di del provvedimento che definisce il presente giudizio. La sign.ra pertanto dichiara espressamente di CP_1 rinunciare a qualsiasi ulteriore diritto, a contenuto patrimoniale o meno, nei confronti del sig. . Parte_1
Le parti rinunciano espressamente ad ogni altra domanda o pretesa l'una nei confronti dell'altra nascente o conseguente al vincolo matrimoniale, dichiarandosi soddisfatti della regolamentazione raggiunta secondo i patti di cui al presente accordo.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'1.7.2024 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse dichiarata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Rieti (RI) in data 23.07.2005, CP_1 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del detto Comune di Rieti (atto n. 54, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2005), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che dall'unione coniugale è nata il [...], Persona_1 residente con il padre, oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e che con decreto n. cronol. 2835/2022 del 01/06/2022 veniva omologata la separazione personale dei coniugi.
Il ricorrente, ripercorrendo tutta la storia familiare e richiamando le numerose vicende delle parti susseguitesi nel tempo fino alla detta separazione (provvedimenti di sospensione delle responsabilità genitoriale della signora da parte del TM di Perugia, intervento dei servizi sociali, supporto alla CP_1 genitorialità, sostegno psicologico e fisico per la sig.ra e psicologico per la figlia , e CP_1 Per_1 deducendo che la figlia vive pressoché esclusivamente presso il padre ed incontra la madre Per_1 ogniqualvolta lo desideri ovvero allorquando sia libera da impegni scolastici o extrascolastici, ha chiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
pagina 2 di 3 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita contestando quanto dedotto dal CP_1 ricorrente ma aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai patti e alle condizioni indicate nell'istanza congiunta allegata alla comparsa di costituzione.
Alla udienza del 31.10.2024 i difensori hanno precisato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe rinunciando ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
Il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e
3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le condizioni concordate appaiono congrue.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo 787/2024 promossa da nei Parte_1 confronti di CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con Parte_1 CP_1 in Rieti (RI) in data 23.07.2005, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Rieti (RI), atto n.
54, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2005;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- recepisce l'accordo delle parti riportato in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Cosi deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 5.3.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Carlo Sabatini
pagina 3 di 3