Articolo 132 del Codice del consumo
Articolo 131Articolo 135 ter
Versione
23 ottobre 2005
>
Versione
11 dicembre 2021
>
Versione
11 agosto 2023
>
Versione
25 febbraio 2025
Art. 132. (( (Diritti dei terzi). )) ((1. I rimedi di cui all'articolo 135-bis si estendono ai casi di impedimento o limitazione d'uso del bene venduto in conformita' a quanto previsto dagli articoli 129 e 130, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprieta' intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste dall'ordinamento giuridico in tema di nullita', annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto.)) ((42)) ---------------- AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.
Entrata in vigore il 25 febbraio 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente