Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/06/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe De Rosa Presidente
Dott.ssa Antonella Allegra Consigliere
Dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 788/2022 R.G., promosso da:
(P.IVA ), con RT P.IVA_1
sede legale in Sassuolo(MO) via Circonvallazione Nord/Est 224, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Sisti.
Appellante
Contro
(P.IVA ) corrente in Fiorano Modenese (MO), via P_ P.IVA_2
Monte Bianco 55, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Matteo Campani e dell'avv. Elena Spallanzani.
Appellata- appellante incidentale
IN PUNTO A: Appello avverso la sentenza n. 1286/2021 del 4 novembre 2021 del
Tribunale di Reggio Emilia
Per come da note scritte depositate il 6 Parte_2
novembre 2024;
Per come da note scritte depositate il 5 novembre 2024. P_
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, Parte_3
dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, , esponendo: P_
-che si occupava da tempo della promozione dei contratti di vendita in qualità di agente nel settore dei rivestimenti per l'edilizia e che aveva sottoscritto un contratto di agenzia con decorrenza dal 11.11.2014, a tempo indeterminato, senza esclusiva, con società operante nel medesimo settore, per la promozione di vendita P_
per la regione Toscana dei prodotti da quest'ultima commercializzati (nella specie, carta da parati vinilica), a fronte del riconoscimento di una provvigione variabile a seconda dei prodotti;
-che il rapporto era andato avanti con reciproca soddisfazione e con incremento di clienti nuovi e di fatturato sino alla fine del gennaio 2016, allorché , P_
con comunicazione del 29.01.2016, aveva risolto il rapporto;
- che essa attrice aveva contestato il recesso e, tramite il proprio legale, in data
23.09.2016, aveva chiesto l'invio degli estratti conto provvigionali completi di tutte le vendite, oltre al pagamento delle provvigioni ancora dovute, e dei conteggi delle indennità di cessazione del rapporto, anche ex art. 1751 c.c.;
- che la convenuta aveva trasmesso i conteggi relativi alle provvigioni, all'indennità
sostitutiva del preavviso e all'indennità suppletiva di clientela;
pag. 2/39 -che aveva contestato i conteggi, in quanto erano stati esclusi alcuni ordini ed era emersa una netta differenza fra le provvigioni riconosciute e quelle dovute;
-che aveva invitato alla trasmissione dei conteggi di cui all'art. 1751 P_
c.c. (indennità di cessazione del rapporto);
-che la convenuta non aveva sollevato alcuna contestazione sull' an;
-che aveva ricevuto a titolo di F.I.R.R. l'importo di € 157,72 dall' . Pt_4
- che era creditrice dell'importo di € 1.109,95 a titolo di provvigioni per le vendite effettuate nei confronti di alcuni clienti (BATLLO' S.n.c. valore: € 796,43 provvigione:
€ 95,57; valore: € 220; provvigione: € 26,40; valore: € Parte_5 Pt_6
175,00; provvigione: € 21,00; valore: € 2.263,81; provvigione: € Parte_7
271,66; valore: € 2.614,70; provvigione: € 313,76; Parte_8 Parte_9
valore: €1.605,58; provvigione: € 192,67; valore: € 686,87;
[...] Pt_10
provvigione: € 27,50; CLAT valore: € 967,40; provvigione: € 116,09;
valore: € 351,5; provvigione: € 42,18; RT1 [...]
alore: € 22,72; provvigione: € 2,72); Pt_12
-che era creditrice della somma di € 1.452,81 per affari da essa attrice promossi e dei quali aveva appreso il buon esito successivamente alla cessazione del rapporto;
-che vantava, ancora, un credito dell'importo di € 174,95 per provvigioni maturate al I
Trimestre 2016, come risultava dall'estratto conto trasmesso dalla stessa preponente;
-che aveva, inoltre, diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e all'indennità di cessazione del rapporto.
pag. 3/39 ha, quindi, chiesto la condanna RT
di al pagamento, salva diversa determinazione del Giudice adito, dei P_
seguenti importi:
€ 2.562,76 per provvigioni; € 1.701,55, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso,
o comunque a titolo di risarcimento danni;
€ 6.648,48, a titolo di indennità di
cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. In via subordinata, con riferimento soltanto alla indennità di cessazione del rapporto, ha invocato la condanna di P_
a corrisponderle la somma di € 114,53, o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di
F.I.R.R.; la somma di € 204,19, o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di
indennità suppletiva di clientela. Sulle somme predette erano, comunque, dovuti gli interessi dal dovuto al saldo.
si è costituita in giudizio e ha contestato le pretese dell'attrice, P_
evidenziando:
-che, con il contratto di agenzia sottoscritto a novembre 2014, si era RT
impegnata a promuovere, “al meglio delle sue possibilità e secondo le ragionevoli
direttive impartite dal Preponente, la vendita dei prodotti nel territorio” della Regione
Toscana;
-che, inoltre, le parti avevano previsto un fatturato minimo annuo di € 80.000,00, di cui
€ 50.000,00 di Vinile ed € 30.000,00 di Fibra;
-che non aveva mai raggiunto il budget annuale di € 80.000,00 e, nel RT
biennio antecedente alla risoluzione contrattuale, aveva promosso affari complessivamente per € 35.637,72, non raggiungendo neppure la metà dell'obiettivo di vendita di un solo anno;
pag. 4/39 -che, pertanto, a gennaio 2016, dopo due anni di quasi inattività da parte dell'agente,
essa convenuta aveva deciso di risolvere il contratto di agenzia per giusta causa;
-che essa convenuta, alla chiusura del primo trimestre, aveva inviato alla società attrice tutti i conteggi delle provvigioni maturate, nonché, in data 03.02.2017, in copia “le
offerte non confermate, nonché gli ordini confermati e riservati come da provvigioni
inviate a suo tempo”, chiedendo all'agente di controllarli e di emettere la fattura;
-che, nonostante il rapporto di agenzia si fosse risolto per giusta causa ad iniziativa della mandante, aveva chiesto anche l'indennità ex art. 1751 c.c., RT
quantificandola in € 3.128,73, importo nel presente giudizio più che raddoppiato;
- che non era debitrice delle provvigioni elencate dall'attrice nell'atto di citazione, in assenza di prova;
-che non era dovuta da essa convenuta la somma di € 1.452,81 per affari promossi da in assenza di qualsiasi indicazione da parte di quest'ultima; RT
-che non erano dovute le indennità di mancato preavviso e di clientela, posto che la risoluzione del contratto di agenzia era intervenuta per giusta causa.
La causa è stata istruita con prove testimoniali ed acquisizioni documentali. E' stata emessa, inoltre, ordinanza ex art. 186 ter c. p. c., con la quale è stato ingiunto a il pagamento, in favore di P_ Parte_2
della somma di 507,55 Euro, per indennità sostitutiva del preavviso e indennità di
[...]
clientela, oltre interessi e spese, liquidate in 440,00 Euro, somma quest'ultima cui dovevano aggiungersi il rimborso spese forfettarie e gli accessori di legge.
2- Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 1286/2021 del 4 novembre 2021, ha così statuito:
pag. 5/39 -ha condannato al pagamento, in favore di P_ Parte_2
della somma di 1.109, 95 Euro, a titolo di provvigioni, oltre
[...]
interessi di legge;
-ha rigettato le domande di di condanna di Parte_2
al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, di indennità di P_
cessazione del rapporto, di FIRR e di indennità suppletiva di clientela;
-ha rigettato la domanda, avanzata da , di condanna di P_ [...]
alla restituzione della somma di 507,55 Euro;
Parte_2
- ha dichiarato compensate per ½ le spese di lite e condannato al P_
pagamento, in favore della società attrice, della parte rimanente, liquidata in 1.215,00
Euro per compensi e in 62,50 Euro per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Il primo Giudicante, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che, in tema di cessazione del rapporto di agenzia, occorreva evidenziare che il recesso senza preavviso dell'impresa preponente era consentito nel caso in cui intervenisse una causa che impedisse la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto;
-che sull'applicazione, in via analogica, al rapporto di agenzia dell'istituto del recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c., costituiva orientamento consolidato della giurisprudenza quello secondo cui “la previsione da parte dell'art. 1750 c.c., della
facoltà delle parti di recedere con preavviso dal rapporto di agenzia a tempo
indeterminato deve intendersi integrata dalla facoltà di recedere senza preavviso nel
caso di ricorrenza di una giusta causa, essendo il rapporto di agenzia ascrivibile a quel
genere di rapporti, come quelli di lavoro subordinato o di mandato per i quali, in
pag. 6/39 considerazione del loro particolare oggetto (diretta collaborazione giuridica o
materiale all'attività di un altro soggetto) sono previsti meccanismi risolutivi affidati,
salvo gli eventuali e successivi controlli giudiziali, alle dirette determinazioni delle
parti interessate anche in caso di inadempimento”;
-che, quindi, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. doveva ritenersi applicabile, in via analogica, al contratto di agenzia, con la conseguenza che il preponente poteva recedere dal contratto, indipendentemente dalla manifestazione della volontà di avvalersi o meno di una eventuale clausola risolutiva espressa, laddove prevista, purché vi fosse una giusta causa di recesso;
-che, quanto al giudizio circa la sussistenza di una giusta causa di recesso, la Suprema
Corte aveva chiarito che doveva tenersi conto “delle complessive dimensioni
economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio
contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento
colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse della
parte, tanto da non consentire la prosecuzione,
plurimis Cass. 19/1/2018 n.1376); con la precisazione che, ai fini del giudizio circa la
ricorrenza di una giusta causa, e in particolare della gravità della condotta, deve
tenersi conto della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore
subordinato, rilevandosi così che nel rapporto di agenzia, il rapporto di fiducia, in
corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività, assume maggiore
intensità (cfr. Cass.4/6/2008 n. 14771, Cass.26/5/2014 n.11728, Cass. 12/11/2019
n.29290)”
pag. 7/39 - che , deducendo che all'art. 3 del contratto di agenzia era pattuito P_
che “L'agente si impegna a promuovere, al meglio delle sue possibilità e secondo le
ragionevoli direttive impartite dal Preponente, la vendita dei prodotti nel territorio” e che, nell'allegato III, del contratto era indicato il fatturato minimo annuo di € 80.000,00,
aveva contestato che l'agente aveva promosso affari per la minor somma di € 35.637,72
nel biennio antecedente alla risoluzione contrattuale;
-che l'attrice aveva contestato la mancanza di giusta causa di recesso, limitandosi a sottolineare che la controparte aveva fatto discendere l'inadempimento dai “numeri” e aveva lamentava il mancato raggiungimento del budget di un anno precedente al recesso;
-che era stato pattuito il fatturato minimo di € 80.000,00 ed era incontestato il mancato conseguimento di tale fatturato, avendo l'agente promosso affari per complessivi €
35.637,72 nei due anni che avevano preceduto la cessazione del rapporto, sicché non poteva dirsi raggiunta nemmeno la metà dell'obiettivo di vendita annuo;
-che, pertanto, la percentuale di “scollamento” del fatturato conseguito dall'obiettivo minimo era tutt'altro che modesta, nonostante si occupasse da tempo CP_2
della promozione dei contratti di vendita, in qualità di agente, nel settore dei rivestimenti per edilizia;
-che non risultavano allegate o provate circostanze esterne al comportamento dell'agente, tali da giustificare il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo;
-che, anzi, l'attrice aveva affermato che il rapporto procedeva con reciproca soddisfazione e con incremento dei clienti nuovi e di fatturato;
pag. 8/39 -che, dunque, l'inadempimento era di gravità tale da giustificare il recesso immediato dal rapporto ed era imputabile all'agente;
-che la lettera del 29.01.2016, con la quale la convenuta aveva comunicato all'attrice la cessazione del rapporto “a far data dal 01.02.2016” non provava l'intenzione del preponente di recedere dal contratto con preavviso, ma dimostrava, al contrario, la sua volontà di recedere con immediatezza, sollevando l'agente dall'incarico con effetto dal
01.02.2016, ossia solo due giorni dopo la comunicazione del recesso;
-che a diverse conclusioni non si perveniva considerando la comunicazione via PEC del
29.09.2016 inviata da al legale di parte attrice, contenente l'offerta di P_
pagamento di somme a titolo di indennità di mancato preavviso e di indennità
sostitutiva di clientela, in quanto tale comunicazione non poteva interpretarsi come riconoscimento di debito, difettando un'espressa ed inequivoca manifestazione di volontà in tal senso;
-che, al contrario, il tenore letterale di tale comunicazione denotava l'intento transattivo dell'offerta di pagamento, reso evidente, tra l'altro, dalla disponibilità di P_
alla corresponsione, anche, della somma di € 131,42, a titolo di provvigioni “per
mancati incassi”, anche se non dovuta, ex art. 18 del contratto, nel caso di affari “non
conclusi o non eseguiti”;
-che, quindi, nulla doveva essere riconosciuto all'attrice a titolo di indennità di mancato preavviso, di indennità di cessazione del rapporto, di F.I.R.R. e di indennità sostitutiva di clientela;
-che l'attrice aveva sostenuto di essere creditrice di € 1.109,95 a titolo di provvigioni per le vendite concluse con i clienti indicati nell'atto di citazione, alla pagina 3;
pag. 9/39 -che la convenuta aveva contestato genericamente l'assunto avversario, limitandosi ad affermare nella propria comparsa che non risultava provata la conclusione di affari con i clienti indicati dall'attrice; -che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la parte non poteva limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma doveva contrastarli con altri ed ulteriori fatti positivi con essi incompatibili, perché negare il fatto avverso equivaleva ad una contestazione generica, con la conseguenza che il fatto genericamente contestato (come quello non contestato) non aveva necessità di essere provato;
-che, quindi, la contestazione specifica delimitava il thema probandum perché con la stessa il fatto oggetto di contestazione assurgeva a fatto oggetto di prova e le conseguenze della mancata prova venivano ripartite secondo il criterio generale ex art. 2697 c.c.;
-che il principio di non contestazione doveva essere coordinato con quello della vicinanza della prova: la specificità della contestazione variava a seconda della vicinanza del contestatore al fatto da contestare;
-che, sul punto, la Cassazione, aveva chiarito che, da un lato, contestare, sostenendo che la controparte non aveva provato i fatti allegati, costituiva una contestazione meramente apparente, che, come tale, equivaleva alla non contestazione, e, dall'altro lato, aveva precisato che operava il principio di non contestazione, in quanto le circostanze oggetto di contestazione fossero nella sfera di conoscenza e di disponibilità del contestatore
(Cass. n. 8933/2009);
-che, nel caso di specie, la convenuta si era limitata a negare in modo del tutto generico l'esistenza del diritto controverso, affermando la mancata prova dei fatti dedotti da parte pag. 10/39 attrice, pur essendo le circostanze controverse nella sua sfera di conoscenza e disponibilità;
-che conseguiva a tale considerazione che il fatto così contestato non aveva bisogno di essere provato e che, di conseguenza, l'attrice doveva considerarsi creditrice della somma di € 1.109,95;
-che non risultava, invece, provato che l'attrice avesse diritto alla somma di € 1.452,81,
a titolo di provvigioni, per affari promossi e andati a buon fine successivamente alla cessazione del rapporto, non avendo RT
indicato gli affari promossi e andati a buon fine, né il nominativo dei clienti con
[...]
cui avrebbe concluso tali affari, né il fatturato che ne sarebbe conseguito;
-che, invero, la parte che agiva in giudizio aveva l'onere di allegare gli elementi di fatto,
costituenti le ragioni della domanda, in modo che la controparte potesse esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa;
-che, inoltre, a tale onere di allegazione la parte non poteva supplire chiedendo l'ordine di esibizione degli estratti conto provvigionali e delle scritture contabili o l'espletamento di una CTU;
-che, quindi, l'importo di € 1.452,81 non era dovuto;
-che, in conclusione, la convenuta doveva essere condannata a pagare la somma di €
1.109,95 a titolo di provvigioni, oltre interessi come per legge.
-che doveva essere rigettata la domanda di condanna di alla RT
restituzione dell'importo di € 507,55 pagato in adempimento dell'ordinanza ex art. 186
ter c.p.c., non risultando documentato il predetto esborso;
pag. 11/39 -che, stante la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite dovevano essere compensate in ragione di ½, con condanna della parte convenuta al rimborso, in favore dell'attrice, della parte rimanente.
3- Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello RT
, affidandolo ai seguenti motivi:
[...]
I-violazione dell'art. 99 c. p. c. e dell'art. 112 c. p. c., in relazione alla mancata domanda di di accertamento della giusta causa di recesso;
P_
II-errata interpretazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2119, 1742, 2697 c. c.
ed errata valutazione delle prove acquisite in relazione al recesso;
III-errata interpretazione dell'art. 1750 c. c. e dell'A.E.C., con riferimento all'indennità
sostitutiva del preavviso;
IV- errata interpretazione dell'art. 1751 c.c., con riferimento alla sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della indennità di cessazione del rapporto, ed errata valutazione delle prove acquisite;
V-errata interpretazione dell'art. 2697 c. c. e dell'art. 115 c. p. c., con riferimento al riconoscimento delle provvigioni.
Si è costituita in giudizio ed ha resistito all'impugnazione di P_
. RT
ha, poi, proposto appello incidentale, censurando, innanzitutto, la P_
statuizione con la quale era stata riconosciuta alla appellata la somma di € 1.109,95 a titolo di provvigioni, oltre interessi come per legge, per errata applicazione dell'art. 2697 c. c. e dell'art. 115 c. p. c. in tema di ripartizione dell'onere della prova tra le parti processuali e di valenza del principio di non contestazione. Ha, inoltre, censurato il pag. 12/39 regolamento delle spese di lite operato dal Giudice di prime cure, essendo stata rigettata la maggior parte delle domande avanzate da RT
che non aveva, peraltro, accettato proposta transattiva di essa
[...]
appellante incidentale e proposta conciliativa formulata dal Giudice, ben più favorevoli di quanto riconosciuto in sentenza all'appellante principale.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione “cartolare”, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
4- Possono essere trattati congiuntamente i primi due motivi dell'appello principale di in ragione della loro stretta RT
connessione, mirando entrambi ad escludere che possa essere riconosciuta la ricorrenza di giusta causa con riferimento al recesso di dal contratto di agenzia P_
per il quale è procedimento, sia per ragioni di carattere processuale che per ragioni di carattere sostanziale.
Giova, in proposito, ricordare, in diritto, che, in materia di contratto di agenzia, gli artt.
1750 e 1751 c.c. attribuiscono a ciascuna delle parti il diritto di recesso dal contratto a tempo indeterminato con il solo obbligo di preavviso. E' applicabile, inoltre, al contratto di agenzia l'istituto del recesso per giusta causa relativo al rapporto di lavoro subordinato, da valutare secondo i criteri di cui all'art. 2119 c.c., stante l'analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi su un vincolo fiduciario.
L'applicazione analogica dell'art. 2119 c.c. implica che la ragione integrante giusta causa di recesso deve essere costituita da un'inadempienza imputabile all'agente che,
per la sua gravità, risulti tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del pag. 13/39 rapporto (vedi Cass., Sez. L. n. 19678 del 10.10.2005 “Nel contratto di agenzia, pur
nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione
giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o non per un
fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di
prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato il concetto di giusta
causa di cui all'art. 2119 cod. civ., previsto per il lavoro subordinato. In particolare,
con riferimento al recesso dell'agente, la giusta causa può essere identificata solo con
l'inadempimento, colpevole e non di scarsa importanza, del preponente, che leda in
misura considerevole l'interesse del primo.” Cass., Sez. L., n. 3595 del 14.02.2011
“Nel contratto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia
avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la
possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per
analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., previsto per il lavoro
subordinato, e il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce
valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove
correttamente ed adeguatamente motivata”).
Il recesso per giusta causa può, quindi, trovare fondamento in una condotta il cui rilievo sia tale da incrinare e porre in grave crisi il rapporto fiduciario delle parti. Invero,
secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della valutazione della gravità della condotta, occorre tener conto che, nell'ambito dei rapporti di agenzia, il vincolo di fiducia assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività svolta dall'agente, per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali.
pag. 14/39 Ne consegue che, per legittimare un recesso per inadempimento dell'agente, è
sufficiente un fatto di minore consistenza rispetto al comportamento richiesto per la legittimità del licenziamento per giusta causa del lavoratore subordinato (vedi Cass.,
Sez. L., n. 14771 del 04.06.2008 “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto
dall'art. 2119, primo comma, cod. civ., in relazione al contratto di lavoro subordinato,
è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la
valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di
fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per
luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali -
assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che,
ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza.” Cass.,
Sez. L, n. 11728 del 26.05.2014; Cass., Sez. L, n. 29290 del 12.11.2019 “L'istituto del
recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto
di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia
tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito
il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione
dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle
finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro
subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto
di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito
insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata”).
In presenza di un grave inadempimento contrattuale, la predetta norma consente di recedere dal rapporto contrattuale senza obbligo di concedere alcun preavviso e, di pag. 15/39 conseguenza, senza alcuna indennità sostitutiva. In virtù dei principi sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. e di vicinanza della prova, riconducibile all'art. 24 Cost.,
incombe su chi esercita il preteso diritto di recedere per giusta causa l'onere di allegare e fornire la prova della sussistenza della giusta causa, ossia del fatto illecito e/o inadempimento posto a sostegno della stessa (Cass., Sez. 2, n. 6008 del 17.04.2012 “In
tema di contratto di agenzia, ove il preponente risolva in tronco il contratto per
un'inadempienza imputabile all'agente, che non consenta la prosecuzione neanche
provvisoria del rapporto, ai sensi dell'art. 1751, comma secondo, cod. civ., adducendo
il calo delle vendite nella zona affidata all'agente, senza che sia convenzionalmente
stabilito un volume minimo di affari, e sorga contestazione sulla significatività di detto
calo in rapporto al dato nazionale, anch'esso negativo, riguardante lo specifico settore
di attività, è onere del preponente dimostrare l'anomalia della contestata diminuzione
di affari e, quindi, fornire al giudice i dati per comparare il risultato ottenuto
dall'agente in questione rispetto al volume di vendite conseguito da altri agenti dello
stesso preponente in altre zone. Ciò in quanto la ripartizione dell'onere della prova
deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od
impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di
interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio
dell'agire in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova.”
Cass., Sez. L., n. 486 del 14.01.2016 “In tema di contratto di agenzia, la ripartizione
dell'onere della prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre della partizione
della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto,
anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge
pag. 16/39 in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio -
della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova.”).
5-L'appellante principale ha rilevato, con il primo motivo di appello, l'assenza di una precisa domanda di di accertamento della sussistenza di giusta causa P_
di recesso, che sarebbe stata necessaria affinché il Giudice potesse procedere all'accertamento della stessa. Quindi, ad avviso di RT
, il Tribunale avrebbe accertato l'esistenza di una giusta causa di
[...]
recesso e, conseguentemente, avrebbe accolto le richieste di di rigetto P_
delle indennità richieste da essa appellante principale, in violazione del principio della domanda ex art. 99 c.p.c. e incorrendo nel vizio di ultrapetizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'appellata, per contro, ha evidenziato di avere contestato la debenza delle indennità
richieste da tempestivamente, RT
sin dall'atto di costituzione in primo grado, eccependo la risoluzione del contratto di agenzia per giusta causa, ad iniziativa di essa mandante, e specificandone il motivo
(mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita annuali). Secondo P_
, quindi, pur in assenza di una specifica domanda di accertamento della giusta causa
[...]
di recesso nelle conclusioni rassegnate in primo grado, la richiesta risultava prodromica alle istanze di essa appellata di rigetto delle pretese creditorie avversarie a titolo di indennità, costituendone il presupposto. Al di là della formulazione letterale delle conclusioni rassegnate in primo grado, la domanda di accertamento della giusta causa di recesso poteva, perciò, considerarsi implicitamente svolta sin dall'atto di costituzione in primo grado.
pag. 17/39 Rileva, in proposito, la Corte che, in punto ad interpretazione e qualificazione della domanda, consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il Giudice,
nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti ma deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere in giudizio, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate in causa, e,
a tal fine, è tenuto a considerare anche le domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà delle parti in relazione alle finalità in concreto perseguite dalle stesse (vedi Cass., Sez. L., n. 19630 del 16.09.2011
“In tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il
contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere
dalle formule adottate. Ne consegue che è necessario, a questo fine, tener conto anche
delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in
modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che
permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità
concretamente perseguite dalla stessa.” Cass., Sez. 1, n. 23794 del 14.11.2011; Cass.,
Sez. 3, n. 26159 del 12.12.2014; Cass., Sez. 6-1, n. 118 del 07.01.2016 “Il giudice del
merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle
domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore
meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso,
avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile
dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre
pag. 18/39 nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale
della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.” Cass.,
Sez. 2, Ord. n. 7322 del 14.03.2019 “Il giudice del merito, nell'indagine diretta
all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua
cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve
aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare,
come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al
petendi>”).
Occorre, inoltre, precisare che il Giudice incorre nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto qualora sostituisca la domanda proposta con una diversa o ecceda dai limiti della domanda stessa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (vedi Cass., Sez. 2, Ord. n.
5153 del 21.02.2019 “Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti
posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto
conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti,
incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la
domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su
una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti.”).
Orbene, alla luce dei principi di diritto sopra esposti, va sottolineato che, proprio al fine di accertare la sussistenza del diritto di RT
di ottenere il pagamento delle indennità connesse alla cessazione del rapporto,
[...]
occorreva verificare preliminarmente la sussistenza di una giusta causa di risoluzione pag. 19/39 del rapporto, vale a dire di circostanza che aveva dedotto per P_
respingere le pretese creditorie della controparte.
Può, pertanto, affermarsi che, nel caso di specie, la spettanza o meno delle indennità
richieste dalla odierna appellante principale dipende proprio dall'accertamento dell'esistenza di una giusta causa di recesso.
6-Giova ricordare, peraltro, che l'appellante principale ha evidenziato, nell'atto introduttivo del presente giudizio di impugnazione, che non aveva P_
mai invocato, nel comunicare il recesso, la clausola di risoluzione anticipata, contenuta nel contratto di agenzia inter partes.
L'appellata solo nella comparsa di costituzione nel presente grado ha richiamato la facoltà di risoluzione anticipata prevista nel contratto agenzia all'art. 21 (punti
21.1.,21.2 e 21.4), rilevando che, nel caso di specie, il mancato raggiungimento del budget prefissato da parte dell'agente era da considerarsi inadempimento essenziale tale da giustificare la risoluzione anticipata del vincolo contrattuale, nei termini previsti in contratto.
Rileva la Corte che dalla documentazione in atti emerge che la società preponente, con missiva datata 29.01.2016, ha comunicato all'agente la propria volontà di recedere dal contratto di agenzia, a far data dal 01.02.2016, sul presupposto del mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di fatturato annuale, “stabilito come da
contratto”, senza specificare la volontà di avvalersi della clausola di risoluzione anticipata sopra menzionata. Ad ogni modo, secondo pacifica giurisprudenza, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, è sempre necessario che sia verificata dal
Giudice la sussistenza di una giusta causa di recesso (vedi tra le altre Cass., Sez. L.,
pag. 20/39 Ordinanza, n. 22246 del 04.08.2021; Cass., Sez. 2, Ord. n. 18030 del 23.06.2023 “In
tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa
preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la
prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte
dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida
nei limiti in cui venga a giustificare un recesso
concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un
recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un
inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle
complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento
sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in
considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del
lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di
agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione
dell'attività”).
Alla luce di quanto esposto, deve, pertanto, affermarsi che, sebbene nella lettera di recesso non sia stata invocata la clausola risolutiva espressa, pure presente nel contratto di agenzia inter partes all'art. 21, debba, comunque, essere verificata la sussistenza di un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto degli elementi evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità.
7-Il contratto di agenzia stipulato in data 11.11.2014 prevedeva che l'agente di commercio avrebbe dovuto RT
“promuovere, al meglio delle sue possibilità e secondo le ragionevoli direttive impartite
pag. 21/39 dal preponente” la vendita dei prodotti commercializzati dalla mandante nel settore dei rivestimenti per l'edilizia, indicati nell'allegato I, art. 1 (Carta da parati decorativa su
stampa digitale in supporto vinilico con resto in TNT;
Fibra di vetro decorativa su
stampa digitale denominata EQ Dekor), nel territorio indicato nell'allegato I, art. 2
(Province di Prato, Firenze, Livorno, Pisa, Siena, Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa
Carrara), con un obiettivo minimo di vendita concordato dalle parti nell'allegato III
(obiettivo minimo di vendita previsto per anno: € 80.000,00, suddivisi in € 50.000,00 in
Vinile e in € 30.000,00 in Fibra).
Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza impugnata, ha ritenuto pattuito il raggiungimento del fatturato minimo di € 80.000,00 (doc. 1 di parte attrice e doc. 3 di parte convenuta – allegato III del contratto di agenzia) e pacifico che, nell'arco di vigenza del rapporto, gli obiettivi di fatturato concordati dalle parti non fossero mai stati raggiunti, avendo , nei due anni RT
precedenti alla risoluzione del rapporto contrattuale, promosso affari per complessivi €
35.637,72 (doc. 4 di parte convenuta – prospetto venduto 2015-2016) , raggiungendo nemmeno la metà dell'obiettivo di vendita annuo. Il Giudice di primo grado ha, inoltre,
ritenuto non provate circostanze esterne al comportamento dell'agente tali da giustificare il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo, con uno “scollamento”
del fatturato conseguito dall'obiettivo di fatturato tutt'altro che modesto.
ha, invece, sostenuto, con il RT
secondo motivo di appello, la mancanza di un grave inadempimento e della sua imputabilità all'agente, in quanto la contestazione avversaria nella lettera di recesso si riferiva al mancato raggiungimento di un obiettivo e non ad un inadempimento pag. 22/39 dell'obbligazione principale, che consisteva nell'attività di promozione della conclusione di contratti di vendita. Rilevato, dunque, che il raggiungimento di un determinato fatturato dipendeva da una serie di fattori, era onere della società
preponente dimostrare che la contestata diminuzione del fatturato fosse dipesa da una mancata attività dell'agente, nonché la congruità dell'obiettivo rispetto all'andamento delle vendite nello specifico settore di attività. Il Giudice di primo grado avrebbe,
quindi, dovuto esaminare se il recesso per calo di fatturato fosse connesso ad un inadempimento dell'agente dell'obbligazione di promuovere la conclusione di contratti di vendita.
L'appellata, per contro, ha ribadito che era documentale sia la pattuizione, nel contratto di agenzia per il quale era controversia, del necessario raggiungimento di un fatturato minimo annuale di € 80.000,00, sia il mancato raggiungimento dello stesso, non avendo l'agente, nel biennio antecedente al recesso, raggiunto neanche la metà dell'obiettivo di vendita previsto per un solo anno (in particolare, soli € 35.637,72), con uno scollamento tra fatturato raggiunto e quello previsto non modesto. Ha sottolineato, inoltre, che l'obiettivo di fatturato era congruo, in quanto la zona assegnata in esclusiva a
[...]
era l'estesa e commercialmente ricca RT
regione Toscana e che l'inadempimento era dovuto ad inerzia dell'agente e non a fatti indipendenti dalla sua volontà. Ha rilevato, infine, che la controparte non aveva fornito la prova dei requisiti ex art. 1751 c.c. né con prove documentali né con le prove orali e che, comunque, la loro sussistenza era smentita proprio dal modesto fatturato di vendita nella vigenza del contratto.
pag. 23/39 ha, peraltro, contestato l'assunto della controparte, secondo cui essa P_
appellata era una società neocostituita, posto che era stata costituita nel 2003 ed era una realtà commerciale consolidata e ben conosciuta nel settore, con fatturato annuale ragguardevole e un pacchetto di clientela già acquisito e consolidato, anche per la regione Toscana, assegnata ad . RT
Occorre, dunque, verificare se la condotta attribuita all'agente, consistita nel non aver raggiunto l'obiettivo minimo di vendita annuale, sia connotata da un carattere di gravità
tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di agenzia.
Al riguardo, si osserva che la documentazione in atti (doc. 1 di parte attrice e doc. 3 di parte convenuta – allegato III del contratto di agenzia) e le deposizioni testimoniali (di e – verbale dell'udienza del 30.09.2020 di Tes_1 Testimone_2
escussione testi nel giudizio di primo grado) forniscono la prova che le parti contrattuali avessero concordato gli obiettivi di vendita annuali in complessivi € 80.000,00. Non
risulta, peraltro, che vi fossero state contestazioni di RT
circa l'irrealizzabilità o l'eccessiva gravosità dei target
[...]
contrattualmente stabiliti, non avendo, comunque, l'agente dedotto alcuna specifica circostanza atta a giustificare il mancato raggiungimento degli stessi.
Non è contestato, poi, che gli obiettivi minimi annui di vendita non siano mai stati raggiunti nell'arco temporale di vigenza del rapporto (11.11.2014 – 01.02.2016). Può
affermarsi, pertanto, che si sia verificato uno “scollamento” rilevante tra quanto concordato e quanto realizzato, tale da determinare un grave vulnus nel rapporto fiduciario tra preponente e agente, idoneo a giustificare il recesso immeditato da parte di avuto anche riguardo alla complessiva durata del rapporto P_
pag. 24/39 contrattuale. E' documentale, invero, che, tra il 2015 e il 2016, anno di risoluzione del contratto, l'agente abbia promosso affari per complessivi € 35.637,72 (vedi documentazione in atti), non raggiungendo, come rilevato dal Tribunale, neanche la metà dell'obiettivo minimo di vendita annuo.
Spettava, d'altra parte, all'appellante principale dimostrare che l'inadempimento non le era imputabile, versandosi in ipotesi di responsabilità contrattuale (vedi art. 1218 c.c.).
Ritenuta integrata la giusta causa per il recesso di dal rapporto, in P_
quanto il rendimento dell'agente è risultato talmente scarso da recidere la fiducia che la preponente riponeva nello stesso, va condivisa la sentenza appellata nella parte in cui è
stata affermata la non spettanza alla società appellante della indennità di mancato preavviso, della indennità di cessazione del rapporto, della indennità di F.I.R.R. e dell'indennità suppletiva di clientela.
8-Il Tribunale ha ritenuto che la lettera del 29.01.2016, con la quale P_
ha comunicato a la cessazione RT
del rapporto “a far data dal 01.02.2016” non provasse l'intenzione della preponente di recedere dal contratto con preavviso, ma dimostrasse, al contrario, la volontà di quest'ultima di recedere immediatamente, sollevando l'agente dall'incarico con effetto dal 01.02.2016, ossia solo due giorni dopo la comunicazione del recesso.
L'appellante principale ha, invece, sostenuto che con la predetta P_
lettera di risoluzione, aveva, in realtà, concesso un periodo, seppur breve, di preavviso,
pari a due giorni, e ha altresì rilevato che la preponente aveva contestato il mancato raggiungimento dell'obiettivo dopo oltre un anno e, quindi, tardivamente. Pertanto,
sulla base di tali elementi, ha ritenuto del tutto evidente la mancanza dell'asserita giusta pag. 25/39 causa di recesso, posto che l'esistenza di giusta causa avrebbe dovuto essere contestata con tempestività, vale a dire nell'immediatezza della sua scoperta, e che una prolungata tolleranza ne escludeva la ricorrenza.
ha, per contro, sostenuto che, nel primo anno di vigenza del rapporto P_
di agenzia, pur avvedendosi del mancato raggiungimento da parte dell'agente del risultato commerciale concordato, aveva voluto concedere a
[...]
un ulteriore anno, per verificare se il fatturato, nel RT
frattempo, fosse cresciuto, circostanza questa che, però, non si era verificata, così che era divenuta inevitabile la decisione di interrompere il rapporto contrattuale in questione. La risoluzione contrattuale per giusta causa era avvenuta senza la concessione di un periodo di preavviso: invero, la lettera di risoluzione era datata venerdì 29.01.2016, ultimo giorno lavorativo della settimana, e il giorno di cessazione del rapporto era indicato nel successivo lunedì 01.02.2016, primo giorno lavorativo dopo il fine settimana, data di ipotizzabile ricezione della raccomandata A/R; il decorso di 48 ore coincidenti con il fine settimana, ossia con giornate non lavorative, non poteva, pertanto, essere considerato prosecuzione provvisoria del rapporto ex art. 2119
c.c.
In proposito, occorre richiamare il principio della necessità della contestazione immediata dei motivi integranti giusta causa di recesso, che si applica sia al rapporto di lavoro subordinato che a quello di agenzia e che preclude, inoltre, la possibilità di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati. Tale principio opera soltanto a vantaggio dell'agente a fronte del recesso del proponente (vedi tra le tante Cass., Sez.
L., Ord. n. 30063 del 19.11.2019 “Il principio della necessità della contestazione
pag. 26/39 immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa,
con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli
contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia -
data l'analogia dei due rapporti - ma in relazione solo al recesso del datore di lavoro o
del preponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all'indennità
per mancato preavviso) del lavoratore o dell'agente non è invece condizionato ad
alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi
conto anche di comportamenti <del datore di lavoro o del preponente> ulteriori
rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso
Sul tema, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, può senz'altro affermarsi che non abbia risolto il contratto di agenzia per il quale è P_
causa concedendo un periodo di preavviso, ma abbia comunicato in data 29.01.2016 la sua volontà di recedere con immediatezza, sollevando l'agente dall'incarico con effetto dal 01.02.2016, ossia solo due giorni dopo la comunicazione del recesso. Irrilevante è
la circostanza che la società preponente si sia decisa a contestare all'agente il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita contrattualmente stabiliti solo nel 2016,
nonostante gli stessi non fossero stati raggiunti neppure nell'anno precedente;
tale pregresso atteggiamento di tolleranza, nel periodo precedente al 2016, nel corso del quale la preponente aveva inteso proseguire il rapporto di agenzia, non può ritenersi espressione di acquiescenza, ma piuttosto di mera indulgenza, finalizzata ad una valutazione della condotta di in RT
un arco temporale maggiore e, dunque, più significativo da un punto di vista economico. Appare, di conseguenza, plausibile che la società preponente abbia pag. 27/39 contestato l'inadempienza soltanto nel momento in cui ne ha rilevato la sistematicità e la protrazione nel tempo e, quindi, una volta acquisiti elementi che, rivelandosi incompatibili con i propri obiettivi di vendita e di penetrazione nel mercato, la connotavano di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto. La
protrazione e la sistematicità dell'inadempimento, insieme al dato numerico del modesto fatturato raggiunto, dimostrano, del resto, la mancanza di diligenza dell'agente nell'espletamento dell'attività di promozione, che comporta un irrimediabile vulnus del rapporto fiduciario tra le parti del contratto di agenzia.
In definitiva, chiarito che trattasi di un'inadempienza, che ha trovato riscontro nelle risultanze processali, sia documentali che testimoniali e che integra gli estremi del recesso per giusta causa, esercitato in conformità alle previsioni contrattuali per una violazione imputabile all'agente, deve escludersi il diritto della società appellante principale di percepire le indennità collegate alla cessazione del rapporto (indennità di mancato preavviso, indennità di cessazione del rapporto, indennità di F.I.R.R. e indennità sostitutiva della clientela).
A fronte delle motivazioni del recesso, di cui alla nota in precedenza richiamata, non può che attribuirsi valenza di proposta transattiva alla PEC inviata, in data 29.09.2016,
da a tenuto P_ RT
anche conto della esiguità degli importi che la preponente si dichiarava disponibile a pagare (43,00 Euro per provvigioni maturate dopo la disdetta, 131,42 Euro per provvigioni non corrisposte per mancati incassi, 375,00 Euro per indennità di mancato preavviso, 132,55 Euro per indennità suppletiva di clientela), sintomatica della volontà
di evitare un giudizio grazie ad un modesto sacrificio economico.
pag. 28/39 Irrilevante è, ancora, la circostanza che abbia rinunciato, in primo P_
grado, a contestare il quantum delle pretese della appellante principale, avendo sempre negato il diritto di quest'ultima a percepire le somme richieste e trovando tale condotta processuale giustificazione nella esigenza di evitare i costi di una CTU.
9-Alla luce di quanto esposto, rimangono assorbiti il terzo e il quarto motivo dell'appello principale di il cui RT
accoglimento presuppone l'insussistenza di una giusta causa di recesso, ipotesi, invece,
non ricorrente nel caso che ci occupa.
10-Va ora esaminato il quinto motivo del gravame di RT
.
[...]
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto non provato il diritto della appellante principale di percepire le provvigioni per gli affari promossi e andati a buon fine successivamente alla cessazione del rapporto e, di conseguenza, non dovuta la somma di € 1.452,81, non avendo l'agente, come era suo onere, allegato i fatti costituenti le ragioni della sua pretesa e, in particolare, indicato gli affari promossi e andati a buon fine, il nominativo dei clienti con cui avrebbe concluso tali affari e il fatturato che ne sarebbe conseguito. Il Giudice di primo grado ha, quindi, precisato che a tale onere di allegazione non RT
avrebbe potuto supplire con la richiesta di ordine di esibizione degli estratti conto provvigionali e delle scritture contabili o mediante l'espletamento di una CTU.
L'appellante principale, per contro, con il motivo di gravame in esame, rilevata l'assenza di specifica contestazione da parte di , essendosi P_
quest'ultima limitata alla negazione dei fatti posti a fondamento della sua domanda, ha pag. 29/39 ritenuto erronea la statuizione con la quale il Tribunale aveva affermato che non le era dovuta la somma di € 1.452,81, a titolo di provvigioni, per gli affari promossi e andati a buon fine successivamente alla cessazione del rapporto, ed immotivato il rigetto delle istanze istruttorie finalizzate all'accertamento e alla quantificazione del credito.
Il motivo è infondato.
Sul punto, va evidenziato, innanzitutto, che l'art. 1748 comma 3 c.c. prevede che
“L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento
del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente
o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del
contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta;
in
tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche
circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.”
Occorre, poi, sottolineare che, sotto il profilo probatorio, grava sull'agente l'onere di allegare e provare specificatamente la sussistenza degli elementi costituitivi della propria pretesa e, dunque, l'avvenuta conclusione degli affari ai quali le provvigioni richieste si riferiscono.
Va rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1749 comma 2 e comma 3 c.c. “…..
2. Il
preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi
l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate.
L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il
calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono
essere effettivamente pagate all'agente.
3. L'agente ha diritto di esigere che gli siano
pag. 30/39 fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni
liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.”
Tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza, da tali norme non discende il dovere del
Giudice di disporre l'ordine di esibizione degli estratti conto provvigionali (vedi Cass.,
Sez. L., n. 13721 del 19.09.2002; Cass., Sez. L., n. 7855 del 24.04.2004; Cass., Sez.
L., n. 14968 del 07.07.2011 “Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta
preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni sugli affari
conclusi, egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari
da lui promossi;
è peraltro legittimo l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ.
delle scritture contabili impartito dal giudice di merito alla medesima preponente,
anche con riferimento ai contratti per i quali non è applicabile, per ragioni temporali,
l'art. 2 del d.lgs. n. 303 del 1991, che, nel riconoscere - in attuazione della direttiva
comunitaria 18 dicembre 1986 n. 86/653 - il diritto dell'agente ad ottenere un estratto
delle scritture contabili, ha fornito un autorevole criterio interpretativo delle norme
previgenti. Tale principio deve essere coordinato con la funzione di strumento
istruttorio residuale assegnata dall'ordinamento all'ordine di esibizione predetto, che
può pertanto essere utilizzato solo se la prova del fatto non è acquisibile
l'iniziativa non ha finalità meramente esplorative;
la valutazione concernente la
ricorrenza di tali presupposti è rimessa al giudice di merito e il mancato esercizio da
parte di costui del relativo potere discrezionale non è sindacabile in sede di
legittimità”).
E' opportuno, inoltre, rilevare che il Giudice non ha nemmeno il dovere di disporre
CTU, la quale, per giurisprudenza consolidata, non può costituire mezzo di prova di pag. 31/39 fatti non allegati e non provati (vedi Cass., Sez. L., n. 17762 del 22.11.2003 “Nel
giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo
diritto al pagamento delle provvigioni, egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi della
sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi e la loro esecuzione, laddove rientra nel
potere discrezionale del giudice di merito disporre l'ammissione di consulenza tecnica,
qualora la ricostruzione dei reciproci rapporti di dare ed avere tra agente e
preponente, sulla base dei fatti addotti dalle parti, necessiti di una ricostruzione tecnico
- contabile”).
E', pertanto, condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che l'agente potesse supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio sullo stesso incombente mediante richiesta generica di esibizione della contabilità aziendale della preponente o di espletamento di CTU.
L'agente avrebbe dovuto, invero, indicare gli affari promossi e andati buon fine dopo la cessazione del rapporto e dei quali non disponeva dei relativi dati, evidenziando le ragioni per le quali tali dati non potessero essere acquisiti in altro modo o i motivi per i quali l'utilizzo dei normali mezzi di prova rendesse eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa
L'appellata ha, peraltro, ribadito, nella propria comparsa di costituzione in appello, di aver inviato a controparte e prodotto nel giudizio di primo grado tutti gli estratti conto provvigionali e copia dei relativi ordini, nonché copia delle offerte non confermate e degli ordini confermati (vedi documenti 4, 6-13 di parte convenuta).
Osserva la Corte che, nel caso di specie, RT
& non ha fornito alcun elemento per individuare gli affari promossi e andati a
[...] Pt_1
pag. 32/39 buon fine successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia ai quali le provvigioni pretese si riferiscono, essendosi limitata a richiedere al Giudice di primo grado di ordinare alla convenuta l'esibizione degli estratti conto provvigionali e delle scritture contabili ovvero di disporre CTU e ad invocare l'operatività del principio di non contestazione, lamentando, altresì, il mancato accoglimento di tali istanze istruttorie da parte del Tribunale.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellante principale, si ritiene, ancora,
che, nella specie, non possa operare il principio di non contestazione e che, in particolare, la società preponente non avesse alcun onere di contestazione circostanziata, posto che l'agente non aveva assolto l'onere di specifica allegazione su di esso incombente (vedi Cass., Sez. L., Ord. n. 23345 del 29.08.2024 “La
proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di
agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto
predetto <che di per s solo il presupposto della nascita del credito azionato>, ma
dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che
siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti
conclusi per il tramite dell'agente; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20525 del 29.09.2020
“L'operatività del principio di non contestazione, con conseguente
dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia
per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una
puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a
prendere posizione”).
pag. 33/39 Condivisibile appare, pertanto, la statuizione della sentenza impugnata che ha disatteso la domanda della appellante principale mirante a conseguire il pagamento di provvigioni per gli affari promossi e andati buon fine dopo la cessazione del rapporto, per l'importo di € 1.452,81.
11-E', invece, fondato il primo motivo dell'appello incidentale di . P_
Tale motivo impone di riesaminare la questione della sussistenza del diritto dell'agente di percepire le provvigioni maturate in esecuzione del contratto di agenzia per le vendite effettuate nei confronti dei clienti elencati a pagina 3 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
E' necessario premettere, ai sensi dell'art. 1748 comma 1 e comma 2 c.c., che “
1. Per
tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando
l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
2. La provvigione è dovuta
anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza
acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla
categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito”.
Il diritto dell'agente alla percezione delle provvigioni sugli affari dallo stesso promossi sorge, dunque, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento.
Va sottolineato, inoltre, sotto il profilo probatorio, che grava sull'agente l'onere di allegare e provare specificamente la sussistenza degli elementi costituitivi della propria pretesa di pagamento delle predette provvigioni. In particolare, lo stesso è tenuto ad indicare specificamente gli affari da lui promossi ai quali le provvigioni si riferiscono e la loro regolare esecuzione, fornendo elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, ovvero a provare che la mancata conclusione sia dovuta a fatto pag. 34/39 imputabile al preponente, essendo il buon fine degli affari un fatto costitutivo del diritto alla provvigione (Cass., Sez. L., n. 10821 del 18.05.2011 “La proposizione della
domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia,
riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto
<che di per s solo il presupposto della nascita del credito azionato>, ma dalla
conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano
indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti che l'agente
assume siano stati conclusi per suo tramite, non potendosi considerare assolto l'onere
probatorio dalla mera produzione degli ordini raccolti.” Cass., Sez. L., Ord. n. 23345
del 29.08.2024 “La proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni
relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è
rappresentato non dal rapporto predetto <che di per s solo il presupposto della nascita del credito azionato>
nascita del credito azionato>, ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti
per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne
l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente”).
In proposito, va sottolineato che, nella specie, l'agente si è limitato ad elencare i nomi dei clienti con i quali sarebbero stati conclusi gli affari, il loro valore, e quello della provvigione maturata sugli stessi, omettendo di indicare la data di conclusione di tali affari, i prodotti che ne costituivano l'oggetto, le attività poste in essere ai fini della loro conclusione e la collocazione temporale di tali attività, senza, peraltro, allegare documentazione idonea a suffragare la sua pretesa creditoria.
Di conseguenza, stante la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi del diritto alle provvigioni di cui chiede il RT
pag. 35/39 riconoscimento, non può operare il principio di non contestazione, in forza del quale il
Giudice di prime cure ha condannato a corrispondere all'agente la P_
somma di 1109,95 Euro (vedi Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3023 del 17.02.2016 “Il
principio di non contestazione, con conseguente
probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere
processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in
merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione (…)”;Cass., Sez. 2, Sentenza
n. 20525 del 29.09.2020 “L'operatività del principio di non contestazione, con
conseguente
dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo
carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali
l'altra parte è tenuta a prendere posizione”).
In riforma della impugnata sentenza, va, quindi, rigettata anche la domanda di
[...]
mirante al conseguimento delle RT
provvigioni per affari conclusi con i clienti indicati a pag. 3 dell'atto introduttivo del giudizio.
Va, di conseguenza, accolta la domanda di restituzione delle somme già pagate da in ottemperanza a tale pronuncia, pari a 1.818,58 Euro (sorte, P_
interessi e spese), con gli interessi di legge dalla data del versamento. Il documento attestante tale esborso non è stato, invero, contestato dalla appellante principale.
12-La riforma, anche se parziale, della sentenza impugnata impone di provvedere, anche di ufficio, sulle spese di entrambi i gradi sulla base dell'esito globale della lite.
pag. 36/39 La considerazione ora svolta esclude che debba essere esaminato il secondo motivo del gravame incidentale di P_
deve essere condannata, in RT
ragione della sua integrale soccombenza, al rimborso, in favore della appellante incidentale, delle spese di entrambi i gradi, liquidate, ex DM 147/2022 (valore compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 Euro), come segue:
a-primo grado- 4.227,00 Euro per compenso di avvocato (919,00 Euro per la fase di studio, 777,00 Euro per la fase introduttiva, 1.680,00 Euro per la fase di trattazione e istruttorie e 851,00 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato;
il compenso per la fase decisionale è stato liquidato nella misura minima in ragione della modesta attività difensiva relativa a tale fase;
b-appello -355,00 Euro per spese vive, 3.966,00 Euro per compenso di avvocato
(1.134,00 Euro per la fase di studio, 921,00 Euro per la fase introduttiva e 1.911,00
Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Va, in proposito, ricordato che, in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.
m. n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147/2022, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d. m.,
pag. 37/39 non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (vedi Cassazione civile, sez. III, 13/07/2021, n.
19989).
13-Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di RT
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
RT
II-In accoglimento dell'appello incidentale di e in parziale riforma P_
della sentenza n. 1286/2021 del 4 novembre 2021, rigetta anche la domanda di mirante al conseguimento delle Pt_1 RT
provvigioni per affari conclusi con i clienti indicati a pag. 3 dell'atto introduttivo del giudizio;
pag. 38/39 III- Condanna a restituire a RT
la somma di 1.818,58 Euro, oltre interessi di legge dal versamento al P_
saldo;
IV-Condanna a rimborsare a RT
le spese di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in P_
4.227,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e, quanto al presente giudizio di appello, in 355,00 Euro per spese vive, in 3.966,00 Euro per compenso di avvocato,
oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
V-Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo RT
unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile il 15
aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Rossino Lionello Giuseppe De Rosa
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