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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2025, n. 8481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8481 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 41485/2024 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 rimessa in decisione il giorno 29.10.2025
TRA
, C.F. in persona dei suoi procuratori Parte_1 P.IVA_1 speciali in forza di procura speciale a rogito Parte_2
Notaio in data 19.10.2022 rep. n. 25872 racc. n. Persona_1
13820 e in forza di procura speciale a rogito Parte_3
Notaio in data 19.10.2022 rep. n. 25875 racc. n. Persona_1
13823, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv.
AN ZI, dall'avv. Silvia ZI e dall'avv. Lorenzo Fermi presso i quali, nei rispettivi domicili digitali e in Milano (MI) -
Via Larga 8 (studio avv. Lorenzo Fermi) - è elettivamente domiciliata come da mandato da intendersi in calce ex art. 83 c.p.c., ricorrente
E
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Marcianise (Ce) alla Strada Statale Sannitica n. 87 Km
21,000 snc e (C.F. , rappresentati e Parte_4 C.F._1 difesi dall'Avv. Giuseppe Auriemma e con lo stesso elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Santa Maria Capua Vetere
(Ce) alla Via Gallozzi 16, come da procura rilasciata secondo le specifiche ex DM 44/2011 ed allegata alla comparsa di costituzione pagina 1 di 11 resistente
CONCLUSIONI per parte ricorrente
a. previo accertamento di intervenuta risoluzione o, in subordine e salvo gravame, declaratoria di risoluzione per inadempimento dell'Utilizzatore del contratto di locazione finanziaria (leasing) n.
IM 351269 del 27.07.2015, condannarsi in persona del Controparte_1 legale rappresentante, all'immediato rilascio in favore di Parte_1
dell'immobile sito in Comune di Marcianise (CE) - Strada
[...]
Statale Sannitica snc, con accesso da viale privato che si diparte dalla Strada Sannitica Km. 21.100, ad uso opificio industriale, posto all'interno della zona ASI Marcianise-San Marco, disposto in parte su due piani fuori terra oltre ad area cortilizia pertinenziale, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Marcianise al foglio 7, part. 5349 sub. 1, piano T-1°, cat. D/1, il tutto meglio descritto nel rogito in data 21.03.2013 del notaio dott. Persona_2 repertorio n. 57.891, raccolta n. 19.230, registrato a Napoli il
22.03.2013 al n. 2690, il tutto unitamente alle relative pertinenze ed accessori, libero da cose e persone, anche interposte, e nella piena disponibilità di Parte_1
b. fissarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., in
Euro 481,51= la somma dovuta da a Controparte_1 Parte_1 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile a far data dalla notifica dell'emananda sentenza o comunque quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
c. con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, magg. CPA ed IVA come per legge.
CONCLUSIONI per parte resistente
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, In Via
Preliminare:
- Disporre il mutamento del rito da sommario a ordinario ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 2, c.p.c.; - Dichiarare la propria incompetenza per valore e/o per territorio;
Nel Merito:
pagina 2 di 11 - Dichiarare la nullità della clausola risolutiva espressa per indeterminatezza;
- Dichiarare l'invalidità della costituzione in mora;
- Dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto;
- Rigettare integralmente le domande della ricorrente;
- In ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di difesa, oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da al fine Parte_1 di ottenere il rilascio dell'immobile concesso in godimento ad
[...] tramite contratto di leasing, previo accertamento della CP_1 risoluzione del contratto a causa dell'inadempimento dell'utilizzatore.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva: che con contratto di leasing stipulato in data 27.07.2015 concedeva in godimento ad
[...]
l'immobile sito in Comune di Marcianise (CE) - Strada CP_2
Statale Sannitica snc, ad uso opificio industriale;
che con successiva scrittura del 16.07.19 cedeva il Controparte_2 contratto ad che assumeva tutte le obbligazioni Controparte_1 derivanti;
che l'Utilizzatore a partire dal mese di ottobre 2023 non pagava i canoni e gli oneri accessori scaduti;
che a fronte
Cont dell'inadempimento della resistente, si avvaleva della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto e, previa diffida e messa in mora, comunicava ad l'intervenuta risoluzione del Controparte_1 rapporto.
costituendosi, eccepiva: che il Tribunale di Milano Controparte_1 era incompetente per valore, dovendo la controversia essere devoluta alla competenza del Giudice di pace;
che il Tribunale di Milano era incompetente per territorio, essendo nulla ai sensi dell'art. 447bis
c.p.c. la clausola del contratto di deroga della competenza territoriale;
che la ricorrente non aveva interesse ad agire, non avendo dimostrato di aver subito alcun pregiudizio concreto ed pagina 3 di 11 attuale dalla mancata riconsegna dell'immobile; che la clausola risolutiva espressa del contratto era nulla in quanto indeterminata;
che la costituzione in mora operata dalla ricorrente era invalida perché generica;
che l'utilizzatore si era reso inadempiente a causa della crisi generalizzata che colpiva il settore a partire dalla pandemia da COVID-19, rilevante ai sensi dell'art. 1467 c.c. quale evento straordinario sopravvenuto;
che la ricorrente era a sua volta inadempiente per non aver mai fornito adeguata assistenza tecnica per la manutenzione dell'immobile e per aver violato i principi di buona fede contrattuale, avendo applicato rigidamente la clausola risolutiva senza considerare le difficoltà economiche dell'utilizzatore, e avendo rifiutato ogni proposta di rinegoziazione del contratto.
La causa veniva decisa mediante i documenti prodotti dalle parti. In particolare, depositava il contratto di leasing (doc. 2 Parte_1 parte ricorrente), la cessione del contratto da Controparte_2 alla resistente (doc. 3 parte ricorrente), le fatture relative ai canoni scaduti non corrisposti (doc 4 parte ricorrente), gli atti di costituzione in mora (doc. 5 parte ricorrente) e di risoluzione del contratto (doc. 6 parte ricorrente).
Tanto premesso la domanda proposta dalla ricorrente è fondata.
La tardività della costituzione di parte resistente
Anzitutto, va rilevata la tardività della costituzione di parte resistente, con conseguente decadenza dalle eccezioni dalla medesima sollevate.
Il computo dei termini nel processo civile è regolato dall'art. 155
c.p.c. In particolare, tale disposizione stabilisce che, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (co. 4); la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato.
Tuttavia, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “Il comma 4
pagina 4 di 11 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano
"a ritroso" [….], ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo” (v. Cass.
21335/2017).
Ciò posto, poiché la resistente doveva costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione, fissata al 18 giugno
2025, il termine per la costituzione scadeva venerdì 6 giugno 2025, ovvero il primo giorno non festivo precedente rispetto a domenica 8 giugno 2025. Pertanto, la costituzione del convenuto, avvenuta con comparsa depositata il giorno 9 giugno 2025, risulta tardiva e di conseguenza è incorsa nelle decadenze di cui agli Controparte_1 articoli 38 e 167 c.p.c.
La competenza
Ad ogni modo, deve ritenersi sussistente la competenza del Tribunale di Milano a dirimere la presente controversia.
Quanto alla competenza per valore, come noto, l'art. 7 c.p.c. prevede la competenza del giudice di pace per le causa relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, mentre l'art. 9 c.p.c. statuisce che il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice (quindi anche per le cause relative a beni mobili di valore superiore a diecimila euro).
pagina 5 di 11 Relativamente all'individuazione del valore, secondo la regola generale il valore della causa si determina dalla domanda proposta in giudizio (art. 10 c.p.c.)
Il caso di specie attiene ad una controversia inerente ad un rapporto obbligatorio, poiché la domanda di restituzione dell'immobile concesso in godimento discende dall'accertamento della risoluzione del contratto di leasing in essere tra le parti. Trova pertanto applicazione l'art. 12 c.p.c., secondo cui il valore delle cause relative alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.
Per “parte del rapporto che è in contestazione” deve intendersi quella parte che abbia originato la controversia, a prescindere dall'eventuale più ampia estensione del sindacato del giudice, che può riguardare anche antecedenti logici inerenti all'intero rapporto obbligatorio, ma la cui decisione non è idonea ad acquisire efficacia di giudicato.
Pertanto, sussiste certamente la competenza del tribunale, posto che, già di per sé, l'importo complessivo dei canoni insoluti, che parte ricorrente pone a fondamento della propria pretesa risolutoria, è pari ad euro 352.692,15, ovvero ad un importo superiore a quello che radicherebbe la competenza del Giudice di pace.
Relativamente alla competenza per territorio, si osserva che nella specie non è applicabile l'art. 447 bis, che prevede un'ipotesi di competenza inderogabile, poiché la ricorrente ha proposto una domanda relativa ad un rapporto di leasing, vale a dire ad un contratto, recentemente anche tipizzato dal legislatore (Legge n. 124/2017), non riconducibile all'ambito delle controversie di cui all'art. 447-bis c.p.c.
Pertanto, per determinare la competenza, può farsi riferimento alla clausola di cui all'art. 19 del contratto in oggetto, mediante la quale le parti prevedevano la competenza esclusiva del foro di Milano per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto.
pagina 6 di 11 L'interesse ad agire
Deve essere altresì disattesa la doglianza relativa all'assenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente.
Come noto, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. si concreta nell'esigenza di colui che propone la domanda di conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, non altrimenti raggiungibile senza l'intervento del giudice. Pertanto, tale condizione dell'azione deve presentare due requisiti: la concretezza, nel senso che senza l'intervento giurisdizionale colui che propone la domanda subirebbe un danno effettivo;
e l'attualità, ovvero l'esistenza di un pregiudizio attuale ed effettivo al momento della pronuncia del giudice.
Nella specie, tale interesse è certamente ravvisabile in capo alla ricorrente, proprietaria del bene, la quale mira ad ottenere, tramite la pronuncia giurisdizionale richiesta, il rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria da parte di CP_1 non spontaneamente consegnato da quest'ultima a seguito della risoluzione del rapporto, al fine di poterne riottenere la disponibilità.
L'inadempimento dell'utilizzatore e la risoluzione del contratto
Ciò premesso, può quindi passarsi ad esaminare il merito della causa.
La ricorrente ha chiesto accertarsi la legittimità della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. o dichiararsi la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., a causa dell'inadempimento della resistente, consistito nel mancato pagamento dei canoni, e conseguentemente condannare al rilascio dell'immobile occupato sine titulo.
Ciò premesso, si ritiene che non possa essere dichiarata la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
L'art. 1456 c.c. disciplina la clausola risolutiva espressa, ovvero la pattuizione con cui le parti prevedono che il contratto debba considerarsi risolto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta secondo le modalità stabilite.
È fondamentale, pertanto, che la previsione contrattuale indichi lo pagina 7 di 11 specifico inadempimento che è collegato alla risoluzione espressa e automatica del contratto. La giurisprudenza di legittimità è infatti concorde nel ritenere che “per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto;
in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa” (v., ex multis, Cass. 32681/2019).
Nella specie, la clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 9 del contratto di leasing prevede la risoluzione di diritto del contratto al verificarsi di “anche uno solo degli eventi sotto indicati”, tra cui figura “l'inadempimento degli obblighi a carico dell'Utilizzatore riportati all'Articolo 6”. Quest'ultimo, tuttavia, enuncia tutte le obbligazioni negoziali poste a carico dell'utilizzatore (tra cui figurano taluni obblighi – come quello di comunicare dati e informazioni – per i quali risulta peraltro difficile immaginare quale conseguenza dell'inadempimento che la concedente possa persino sciogliere il rapporto).
Ne deriva che il contratto in questione non può ritenersi risolto di diritto, in quanto la suddetta clausola deve considerarsi nulla per genericità dell'oggetto.
Nondimeno, il giudice può risolvere il contratto, con pronuncia avente natura costitutiva, nel caso in cui l'inadempimento di una delle parti non abbia scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra (art. 1455 c.c.).
Si rammenta, sul punto, il granitico orientamento secondo cui, in tema di riparto dell'onere della prova, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero pagina 8 di 11 per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (ex multis, Cass. SS.UU. n. 13533/2001;
Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 9351/2007).
Nel caso concreto, la società ricorrente ha prodotto la documentazione relativa al rapporto sopra richiamata ed ha allegato l'inadempimento di relativo alla mancata corresponsione di CP_1 undici canoni insoluti a partire dall'ottobre 2023, producendo le rispettive fatture (doc 4 parte ricorrente).
dal suo canto, non ha contestato il proprio inadempimento, CP_1 eccependo piuttosto la genericità della clausola risolutiva espressa nonché dell'atto di costituzione in mora.
Come si è evidenziato, la doglianza relativa alla genericità della clausola risolutiva espressa è condivisibile. Non può invece dirsi fondata la censura inerente all'invalidità per indeterminatezza dell'atto di costituzione in mora. Sul punto si rileva che con tale atto doc. 5 parte ricorrente) - dopo aver contestato Parte_1
l'inadempimento relativo al mancato pagamento dei canoni mensili – ha specificamente intimato all'utilizzatore di corrispondere il suddetto importo entro il termine di trenta giorni decorrente dal ricevimento della lettera di messa in mora. Quanto alle conseguenze del mancato adempimento nel termine assegnato, il medesimo atto ha precisato che
“nel caso in cui non saniate la Vostra morosità entro il suddetto termine, si riserva fin da ora di avvalersi della Parte_1 facoltà di risolvere il Contratto”.
Ciò posto, nel caso che ci occupa, l'incontestato inadempimento dell'utilizzatore, relativo alla morosità di undici canoni mensili, deve considerarsi grave, anche alla luce del tenore dell'art. 1, comma 137, della legge 2017 n. 124 secondo cui nel contratto di pagina 9 di 11 leasing immobiliare costituisce grave inadempimento il mancato pagamento di almeno 6 canoni mensili o di importi equivalenti.
Ne discende l'accoglimento della domanda di risoluzione giudiziale del contratto di leasing per inadempimento di parte resistente.
La mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1467 c.c. e
l'assenza di inadempimento di Parte_1
Quanto, poi, ai presupposti per l'operatività della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'art. 1467 c.c., si rileva che le allegazioni di parte resistente circa gli effetti della pandemia da COVID-19 nel settore in cui la medesima opera sono rimaste su di un piano di assoluta genericità, essendosi CP_1 sostanzialmente limitata ad un generico richiamo del fatto notorio senza, tuttavia, nulla, in concreto, allegare e dimostrare in ordine all'influenza dell'evento di cui si tratta sulle obbligazioni contrattuali da essa assunte.
Infine, nemmeno può ritenersi che il contratto in oggetto si sia risolto per fatto imputabile a per non aver adeguatamente Parte_1 manutenuto l'immobile concesso in godimento, non garantendone il pacifico godimento, o per aver violato i generali obblighi di correttezza e buona fede, in quanto la resistente non ha fornito alcuna prova in merito a tali allegazioni.
L'ordine di rilascio dell'immobile
A seguito della risoluzione del contratto di leasing Controparte_1 dovrà restituire l'immobile, detenuto senza titolo alla ricorrente, entro un mese dalla sentenza.
La domanda ex art. 614 bis c.p.c. formulata dalla ricorrente
Parte ricorrente ha poi formulato la richiesta ex art. 614 bis c.p.c., quale forma di coercizione indiretta per ottenere l'adempimento della sentenza di condanna dell'utilizzatrice. Si ritiene che tale istanza possa trovare accoglimento, tenuto conto dell'ampia formulazione del comma 1 dell'art. 614 bis c.p.c. che consente di riferirne l'applicabilità ad ogni provvedimento giurisdizionale avente un contenuto di condanna all'adempimento ad un pagina 10 di 11 obbligo infungibile di facere o non facere.
L'importo può essere fissato nella misura di euro 340,00 al giorno, parametrato in ragione della media dell'importo dei canoni di leasing pattuiti dalle parti (pari ad euro 10.222,70, oltre IVA). Tale importo sarà dovuto per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri del d.m. 147/2022 applicati ai valori medi sullo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda di Parte_1
, dichiara la risoluzione del contratto di leasing di cui è
[...] causa per inadempimento di e, conseguentemente, Controparte_1 condanna al rilascio entro trenta giorni nella Controparte_1 disponibilità di dell'immobile sito nel Comune di Parte_1
Marcianise (CE) - Strada Statale Sannitica snc, con accesso da viale privato che si diparte dalla Strada Sannitica Km. 21.100, ad uso opificio industriale posto all'interno della zona ASI Marcianise-San
Marco, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Marcianise al foglio 7, part. 5349 sub. 1, piano T-1°, cat. D/1; fissa ex art. 614-bis c.p.c. in euro 340,00 al giorno la somma dovuta da per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione Controparte_1 dell'obbligo di consegna dell'immobile fino all'effettivo rilascio;
condanna a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida in euro 14.170,00 per compenso ed euro 1713,00 per spese oltre rimb forf iva e cpa;
Così deciso in Milano il 6.11.2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 41485/2024 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 rimessa in decisione il giorno 29.10.2025
TRA
, C.F. in persona dei suoi procuratori Parte_1 P.IVA_1 speciali in forza di procura speciale a rogito Parte_2
Notaio in data 19.10.2022 rep. n. 25872 racc. n. Persona_1
13820 e in forza di procura speciale a rogito Parte_3
Notaio in data 19.10.2022 rep. n. 25875 racc. n. Persona_1
13823, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv.
AN ZI, dall'avv. Silvia ZI e dall'avv. Lorenzo Fermi presso i quali, nei rispettivi domicili digitali e in Milano (MI) -
Via Larga 8 (studio avv. Lorenzo Fermi) - è elettivamente domiciliata come da mandato da intendersi in calce ex art. 83 c.p.c., ricorrente
E
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Marcianise (Ce) alla Strada Statale Sannitica n. 87 Km
21,000 snc e (C.F. , rappresentati e Parte_4 C.F._1 difesi dall'Avv. Giuseppe Auriemma e con lo stesso elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Santa Maria Capua Vetere
(Ce) alla Via Gallozzi 16, come da procura rilasciata secondo le specifiche ex DM 44/2011 ed allegata alla comparsa di costituzione pagina 1 di 11 resistente
CONCLUSIONI per parte ricorrente
a. previo accertamento di intervenuta risoluzione o, in subordine e salvo gravame, declaratoria di risoluzione per inadempimento dell'Utilizzatore del contratto di locazione finanziaria (leasing) n.
IM 351269 del 27.07.2015, condannarsi in persona del Controparte_1 legale rappresentante, all'immediato rilascio in favore di Parte_1
dell'immobile sito in Comune di Marcianise (CE) - Strada
[...]
Statale Sannitica snc, con accesso da viale privato che si diparte dalla Strada Sannitica Km. 21.100, ad uso opificio industriale, posto all'interno della zona ASI Marcianise-San Marco, disposto in parte su due piani fuori terra oltre ad area cortilizia pertinenziale, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Marcianise al foglio 7, part. 5349 sub. 1, piano T-1°, cat. D/1, il tutto meglio descritto nel rogito in data 21.03.2013 del notaio dott. Persona_2 repertorio n. 57.891, raccolta n. 19.230, registrato a Napoli il
22.03.2013 al n. 2690, il tutto unitamente alle relative pertinenze ed accessori, libero da cose e persone, anche interposte, e nella piena disponibilità di Parte_1
b. fissarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., in
Euro 481,51= la somma dovuta da a Controparte_1 Parte_1 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile a far data dalla notifica dell'emananda sentenza o comunque quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
c. con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, magg. CPA ed IVA come per legge.
CONCLUSIONI per parte resistente
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, In Via
Preliminare:
- Disporre il mutamento del rito da sommario a ordinario ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 2, c.p.c.; - Dichiarare la propria incompetenza per valore e/o per territorio;
Nel Merito:
pagina 2 di 11 - Dichiarare la nullità della clausola risolutiva espressa per indeterminatezza;
- Dichiarare l'invalidità della costituzione in mora;
- Dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto;
- Rigettare integralmente le domande della ricorrente;
- In ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di difesa, oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da al fine Parte_1 di ottenere il rilascio dell'immobile concesso in godimento ad
[...] tramite contratto di leasing, previo accertamento della CP_1 risoluzione del contratto a causa dell'inadempimento dell'utilizzatore.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva: che con contratto di leasing stipulato in data 27.07.2015 concedeva in godimento ad
[...]
l'immobile sito in Comune di Marcianise (CE) - Strada CP_2
Statale Sannitica snc, ad uso opificio industriale;
che con successiva scrittura del 16.07.19 cedeva il Controparte_2 contratto ad che assumeva tutte le obbligazioni Controparte_1 derivanti;
che l'Utilizzatore a partire dal mese di ottobre 2023 non pagava i canoni e gli oneri accessori scaduti;
che a fronte
Cont dell'inadempimento della resistente, si avvaleva della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto e, previa diffida e messa in mora, comunicava ad l'intervenuta risoluzione del Controparte_1 rapporto.
costituendosi, eccepiva: che il Tribunale di Milano Controparte_1 era incompetente per valore, dovendo la controversia essere devoluta alla competenza del Giudice di pace;
che il Tribunale di Milano era incompetente per territorio, essendo nulla ai sensi dell'art. 447bis
c.p.c. la clausola del contratto di deroga della competenza territoriale;
che la ricorrente non aveva interesse ad agire, non avendo dimostrato di aver subito alcun pregiudizio concreto ed pagina 3 di 11 attuale dalla mancata riconsegna dell'immobile; che la clausola risolutiva espressa del contratto era nulla in quanto indeterminata;
che la costituzione in mora operata dalla ricorrente era invalida perché generica;
che l'utilizzatore si era reso inadempiente a causa della crisi generalizzata che colpiva il settore a partire dalla pandemia da COVID-19, rilevante ai sensi dell'art. 1467 c.c. quale evento straordinario sopravvenuto;
che la ricorrente era a sua volta inadempiente per non aver mai fornito adeguata assistenza tecnica per la manutenzione dell'immobile e per aver violato i principi di buona fede contrattuale, avendo applicato rigidamente la clausola risolutiva senza considerare le difficoltà economiche dell'utilizzatore, e avendo rifiutato ogni proposta di rinegoziazione del contratto.
La causa veniva decisa mediante i documenti prodotti dalle parti. In particolare, depositava il contratto di leasing (doc. 2 Parte_1 parte ricorrente), la cessione del contratto da Controparte_2 alla resistente (doc. 3 parte ricorrente), le fatture relative ai canoni scaduti non corrisposti (doc 4 parte ricorrente), gli atti di costituzione in mora (doc. 5 parte ricorrente) e di risoluzione del contratto (doc. 6 parte ricorrente).
Tanto premesso la domanda proposta dalla ricorrente è fondata.
La tardività della costituzione di parte resistente
Anzitutto, va rilevata la tardività della costituzione di parte resistente, con conseguente decadenza dalle eccezioni dalla medesima sollevate.
Il computo dei termini nel processo civile è regolato dall'art. 155
c.p.c. In particolare, tale disposizione stabilisce che, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (co. 4); la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato.
Tuttavia, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “Il comma 4
pagina 4 di 11 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano
"a ritroso" [….], ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo” (v. Cass.
21335/2017).
Ciò posto, poiché la resistente doveva costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione, fissata al 18 giugno
2025, il termine per la costituzione scadeva venerdì 6 giugno 2025, ovvero il primo giorno non festivo precedente rispetto a domenica 8 giugno 2025. Pertanto, la costituzione del convenuto, avvenuta con comparsa depositata il giorno 9 giugno 2025, risulta tardiva e di conseguenza è incorsa nelle decadenze di cui agli Controparte_1 articoli 38 e 167 c.p.c.
La competenza
Ad ogni modo, deve ritenersi sussistente la competenza del Tribunale di Milano a dirimere la presente controversia.
Quanto alla competenza per valore, come noto, l'art. 7 c.p.c. prevede la competenza del giudice di pace per le causa relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, mentre l'art. 9 c.p.c. statuisce che il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice (quindi anche per le cause relative a beni mobili di valore superiore a diecimila euro).
pagina 5 di 11 Relativamente all'individuazione del valore, secondo la regola generale il valore della causa si determina dalla domanda proposta in giudizio (art. 10 c.p.c.)
Il caso di specie attiene ad una controversia inerente ad un rapporto obbligatorio, poiché la domanda di restituzione dell'immobile concesso in godimento discende dall'accertamento della risoluzione del contratto di leasing in essere tra le parti. Trova pertanto applicazione l'art. 12 c.p.c., secondo cui il valore delle cause relative alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.
Per “parte del rapporto che è in contestazione” deve intendersi quella parte che abbia originato la controversia, a prescindere dall'eventuale più ampia estensione del sindacato del giudice, che può riguardare anche antecedenti logici inerenti all'intero rapporto obbligatorio, ma la cui decisione non è idonea ad acquisire efficacia di giudicato.
Pertanto, sussiste certamente la competenza del tribunale, posto che, già di per sé, l'importo complessivo dei canoni insoluti, che parte ricorrente pone a fondamento della propria pretesa risolutoria, è pari ad euro 352.692,15, ovvero ad un importo superiore a quello che radicherebbe la competenza del Giudice di pace.
Relativamente alla competenza per territorio, si osserva che nella specie non è applicabile l'art. 447 bis, che prevede un'ipotesi di competenza inderogabile, poiché la ricorrente ha proposto una domanda relativa ad un rapporto di leasing, vale a dire ad un contratto, recentemente anche tipizzato dal legislatore (Legge n. 124/2017), non riconducibile all'ambito delle controversie di cui all'art. 447-bis c.p.c.
Pertanto, per determinare la competenza, può farsi riferimento alla clausola di cui all'art. 19 del contratto in oggetto, mediante la quale le parti prevedevano la competenza esclusiva del foro di Milano per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto.
pagina 6 di 11 L'interesse ad agire
Deve essere altresì disattesa la doglianza relativa all'assenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente.
Come noto, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. si concreta nell'esigenza di colui che propone la domanda di conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, non altrimenti raggiungibile senza l'intervento del giudice. Pertanto, tale condizione dell'azione deve presentare due requisiti: la concretezza, nel senso che senza l'intervento giurisdizionale colui che propone la domanda subirebbe un danno effettivo;
e l'attualità, ovvero l'esistenza di un pregiudizio attuale ed effettivo al momento della pronuncia del giudice.
Nella specie, tale interesse è certamente ravvisabile in capo alla ricorrente, proprietaria del bene, la quale mira ad ottenere, tramite la pronuncia giurisdizionale richiesta, il rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria da parte di CP_1 non spontaneamente consegnato da quest'ultima a seguito della risoluzione del rapporto, al fine di poterne riottenere la disponibilità.
L'inadempimento dell'utilizzatore e la risoluzione del contratto
Ciò premesso, può quindi passarsi ad esaminare il merito della causa.
La ricorrente ha chiesto accertarsi la legittimità della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. o dichiararsi la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., a causa dell'inadempimento della resistente, consistito nel mancato pagamento dei canoni, e conseguentemente condannare al rilascio dell'immobile occupato sine titulo.
Ciò premesso, si ritiene che non possa essere dichiarata la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
L'art. 1456 c.c. disciplina la clausola risolutiva espressa, ovvero la pattuizione con cui le parti prevedono che il contratto debba considerarsi risolto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta secondo le modalità stabilite.
È fondamentale, pertanto, che la previsione contrattuale indichi lo pagina 7 di 11 specifico inadempimento che è collegato alla risoluzione espressa e automatica del contratto. La giurisprudenza di legittimità è infatti concorde nel ritenere che “per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto;
in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa” (v., ex multis, Cass. 32681/2019).
Nella specie, la clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 9 del contratto di leasing prevede la risoluzione di diritto del contratto al verificarsi di “anche uno solo degli eventi sotto indicati”, tra cui figura “l'inadempimento degli obblighi a carico dell'Utilizzatore riportati all'Articolo 6”. Quest'ultimo, tuttavia, enuncia tutte le obbligazioni negoziali poste a carico dell'utilizzatore (tra cui figurano taluni obblighi – come quello di comunicare dati e informazioni – per i quali risulta peraltro difficile immaginare quale conseguenza dell'inadempimento che la concedente possa persino sciogliere il rapporto).
Ne deriva che il contratto in questione non può ritenersi risolto di diritto, in quanto la suddetta clausola deve considerarsi nulla per genericità dell'oggetto.
Nondimeno, il giudice può risolvere il contratto, con pronuncia avente natura costitutiva, nel caso in cui l'inadempimento di una delle parti non abbia scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra (art. 1455 c.c.).
Si rammenta, sul punto, il granitico orientamento secondo cui, in tema di riparto dell'onere della prova, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero pagina 8 di 11 per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (ex multis, Cass. SS.UU. n. 13533/2001;
Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 9351/2007).
Nel caso concreto, la società ricorrente ha prodotto la documentazione relativa al rapporto sopra richiamata ed ha allegato l'inadempimento di relativo alla mancata corresponsione di CP_1 undici canoni insoluti a partire dall'ottobre 2023, producendo le rispettive fatture (doc 4 parte ricorrente).
dal suo canto, non ha contestato il proprio inadempimento, CP_1 eccependo piuttosto la genericità della clausola risolutiva espressa nonché dell'atto di costituzione in mora.
Come si è evidenziato, la doglianza relativa alla genericità della clausola risolutiva espressa è condivisibile. Non può invece dirsi fondata la censura inerente all'invalidità per indeterminatezza dell'atto di costituzione in mora. Sul punto si rileva che con tale atto doc. 5 parte ricorrente) - dopo aver contestato Parte_1
l'inadempimento relativo al mancato pagamento dei canoni mensili – ha specificamente intimato all'utilizzatore di corrispondere il suddetto importo entro il termine di trenta giorni decorrente dal ricevimento della lettera di messa in mora. Quanto alle conseguenze del mancato adempimento nel termine assegnato, il medesimo atto ha precisato che
“nel caso in cui non saniate la Vostra morosità entro il suddetto termine, si riserva fin da ora di avvalersi della Parte_1 facoltà di risolvere il Contratto”.
Ciò posto, nel caso che ci occupa, l'incontestato inadempimento dell'utilizzatore, relativo alla morosità di undici canoni mensili, deve considerarsi grave, anche alla luce del tenore dell'art. 1, comma 137, della legge 2017 n. 124 secondo cui nel contratto di pagina 9 di 11 leasing immobiliare costituisce grave inadempimento il mancato pagamento di almeno 6 canoni mensili o di importi equivalenti.
Ne discende l'accoglimento della domanda di risoluzione giudiziale del contratto di leasing per inadempimento di parte resistente.
La mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1467 c.c. e
l'assenza di inadempimento di Parte_1
Quanto, poi, ai presupposti per l'operatività della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'art. 1467 c.c., si rileva che le allegazioni di parte resistente circa gli effetti della pandemia da COVID-19 nel settore in cui la medesima opera sono rimaste su di un piano di assoluta genericità, essendosi CP_1 sostanzialmente limitata ad un generico richiamo del fatto notorio senza, tuttavia, nulla, in concreto, allegare e dimostrare in ordine all'influenza dell'evento di cui si tratta sulle obbligazioni contrattuali da essa assunte.
Infine, nemmeno può ritenersi che il contratto in oggetto si sia risolto per fatto imputabile a per non aver adeguatamente Parte_1 manutenuto l'immobile concesso in godimento, non garantendone il pacifico godimento, o per aver violato i generali obblighi di correttezza e buona fede, in quanto la resistente non ha fornito alcuna prova in merito a tali allegazioni.
L'ordine di rilascio dell'immobile
A seguito della risoluzione del contratto di leasing Controparte_1 dovrà restituire l'immobile, detenuto senza titolo alla ricorrente, entro un mese dalla sentenza.
La domanda ex art. 614 bis c.p.c. formulata dalla ricorrente
Parte ricorrente ha poi formulato la richiesta ex art. 614 bis c.p.c., quale forma di coercizione indiretta per ottenere l'adempimento della sentenza di condanna dell'utilizzatrice. Si ritiene che tale istanza possa trovare accoglimento, tenuto conto dell'ampia formulazione del comma 1 dell'art. 614 bis c.p.c. che consente di riferirne l'applicabilità ad ogni provvedimento giurisdizionale avente un contenuto di condanna all'adempimento ad un pagina 10 di 11 obbligo infungibile di facere o non facere.
L'importo può essere fissato nella misura di euro 340,00 al giorno, parametrato in ragione della media dell'importo dei canoni di leasing pattuiti dalle parti (pari ad euro 10.222,70, oltre IVA). Tale importo sarà dovuto per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri del d.m. 147/2022 applicati ai valori medi sullo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda di Parte_1
, dichiara la risoluzione del contratto di leasing di cui è
[...] causa per inadempimento di e, conseguentemente, Controparte_1 condanna al rilascio entro trenta giorni nella Controparte_1 disponibilità di dell'immobile sito nel Comune di Parte_1
Marcianise (CE) - Strada Statale Sannitica snc, con accesso da viale privato che si diparte dalla Strada Sannitica Km. 21.100, ad uso opificio industriale posto all'interno della zona ASI Marcianise-San
Marco, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Marcianise al foglio 7, part. 5349 sub. 1, piano T-1°, cat. D/1; fissa ex art. 614-bis c.p.c. in euro 340,00 al giorno la somma dovuta da per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione Controparte_1 dell'obbligo di consegna dell'immobile fino all'effettivo rilascio;
condanna a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida in euro 14.170,00 per compenso ed euro 1713,00 per spese oltre rimb forf iva e cpa;
Così deciso in Milano il 6.11.2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
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