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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 25/06/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai IGnori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio ConIGliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 308/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 31/10/2024 e promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...], CF Parte_1 [...]
, elett.te dom.ta in Gela, Via Iacona, 12, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Maria Rita La Boria, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], CF Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliato, in Gela Via Cappadonna, C.F._2
20, presso lo studio dell'avv. LU Fontanella, dal quale è rapp.to e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Laura Vassallo,
1 giusto mandato in calce alla memoria difensiva di costituzione.
APPELLATO
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”…in via principale insiste in tutte le proprie richieste istruttorie. In subordine conclude riportandosi alle conclusioni di cui al proprio atto difensivo da intendersi integralmente riportate trascritte. Chiede che la causa venga posta in decisione con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.......”.
Per parte appellata: “ ... rigettare l'appello proposto da
[...]
perché inammissibile oltre che infondato per le ragioni e Pt_2
motivi calendati in memoria difensiva di costituzione e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 387/2021, emessa
- in data 04 Agosto marzo 2021 - dal Tribunale di Gela. Condannare
l'appellante alle spese e compensi del presente procedimento da distrarsi a favore dell'Avv. LU Fontanella ex art. 93 c.p.c. .….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto del 7 luglio 2015, in forza della Parte_2
sentenza n.65/2005, nonché dei decreti di modifica resi nei procedimenti riuniti iscritti ai nn 431 e 447/2007 RG Tribunale di
Gela, intimava a il pagamento della somma di € Controparte_1
3.934,27 a titolo di differenze degli assegni di mantenimento da luglio 2007 ad aprile 2008, oltre spese per redazione atto di precetto.
Nulla ricevendo, decorso il termine di gg 10 dalla notifica del precetto, procedeva in via esecutiva, pignorando i crediti vantati dal debitore nei confronti dell'INPS (proc esec. 364/2015 RG es, Trib.
2 Gela).
Con atto di citazione del 04/07/2016, promuoveva Controparte_1
giudizio di merito citando in giudizio la per fare accertare e Pt_2
dichiarare, previa revoca della ordinanza di assegnazione del
29/06/2016 emessa, l'inesistenza del diritto della stessa a procedere ad esecuzione forzata, nonché la nullità dell'azione esecutiva e del pignoramento presso terzi. Chiedeva altresì dichiararsi che nulla era dovuto alla convenuta per avvenuta compensazione con somme indebitamente corrisposte dall'Inps in periodi diversi da quelli di cui ai crediti dell'atto di precetto, oltre alla condanna ad ulteriori €
1.113,32 per il medesimo titolo. Premetteva l'attore che le differenze per assegno di mantenimento nel periodo ottobre 2007/aprile 2008, erano dovute nella misura di € 1.590,78, atteso che da quella data era stato revocato l'assegno di mantenimento per la IA Per_1
giusto decreto di modifica;
premetteva anche che nel corso del tempo era intervenuto altro provvedimento di modifica che aveva revocato l'assegno per il figlio LU. Secondo l'attore con i decreti di modifica era mutata anche la decorrenza della rivalutazione monetaria avente corso per i beneficiari residui dall'anno successivo alla loro notifica.
Ciò nonostante, a suo dire l'INPS aveva calcolato l'assegno di mantenimento aumentato della rivalutazione monetaria con decorrenza dall'anno successivo a quello di cui alla sentenza n.
65/2005, corrispondendo in tal modo indebitamente alla convenuta, la somma di € 2.704,10. Per cui chiedeva disporsi la compensazione di dette somme con quanto ancora dovuto e la condanna della alla Pt_2
differenza rispetto al credito vantato dal primo.
Si costituiva in giudizio la quale contestava l'assunto Parte_2
attoreo evidenziando la correttezza dei conteggi di cui all'atto di
3 precetto alla luce del fatto che i decreti di modifica non avevano inciso affatto sul diritto dei residui beneficiari dell'assegno di mantenimento;
per cui doveva valere quale titolo esecutivo solo ed esclusivamente quello iniziale ossia la sentenza n. 65/2005. Chiedeva pertanto rigettarsi la domanda.
Con sentenza n. 387/2021, resa dal Tribunale di Gela nel giudizio RG
968/2016, del 04/08/2021, depositata in data 06/08/2021, il Tribunale di Gela definitivamente pronunciando nel giudizio succitato, riduceva il pignoramento (delle somme pignorate a seguito del precetto del
31/08/2015), alla somma di € 331,06. Dichiarava che dette somme, in caso di mancata prontezza della restituzione, andavano compensate su eventuali somme da versarsi in capo all'INPS in favore di
[...]
Rigettava ogni altra domanda. Compensava integralmente le Pt_2
spese di lite, ponendo quelle di CTU, per come liquidate, a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello, Parte_2
chiedendo: “… 2)IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 387/2021, emessa dal Tribunale di Gela –
Sez. Civile, G.O.T. Dott.ssa Patrizia Castellano, nell'ambito del giudizio N.R.G. 968/2016, depositata in cancelleria in data
06/08/2021, rigettare la domanda di perché Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto. Rigettare, ove ritenuta tale, la proposta domanda riconvenzionale di compensazione perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio. . ....”.
Si costituiva in giudizio , chiedendo nelle Controparte_1
4 conclusioni dell'atto “…in accoglimento delle ragioni in fatto e dei motivi sopra calendati, rigettare l'appello proposto da Parte_2
perché inammissibile oltre che infondato per le ragioni e motivi calendati in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 387/2021, emessa - in data 04 Agosto marzo
2021 - dal Tribunale di Gela. Condannare l'appellante alle spese e compensi del presente procedimento da distrarsi a favore dell'Avv.
LU Fontanella ex art. 93 c.p.c. ......”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per EFFETTUATI Controparte_2
NEL PERIODO Controparte_3
OTTOBRE 2007 AD Deduce l'appellante che il primo CP_4
giudice, muovendo dal presupposto della retroattività del decreto di modifica delle condizioni di separazione giudiziale che ha disposto la revoca dell'assegno di mantenimento alla IA per cui alla Per_1
OR spettava la somma di € 2.528,11 per il periodo ottobre 2007- aprile 2008, avrebbe tuttavia omesso di considerare la incidenza dei consumi effettuati dalla stessa in relazione agli acconti Per_1
percepiti e di conseguenza la loro irripetibilità. Secondo l'appellante, il primo giudice per il periodo ottobre 2007 ad aprile 2008, non avrebbe considerato che di fatto la IA ha consumato il Per_1
suo mantenimento che pertanto va detratto dagli acconti corrisposti dal (e non dall'Inps), non potendo gli altri beneficiari CP_1
essere pregiudicati dall'effetto retroattivo del decreto di modifica.
Continua l'appellante che apparirebbe iniquo calcolare le differenze dovute per il periodo in questione detraendo dall'importo spettante anche ai residui beneficiari, l'intero acconto corrisposto mensilmente
5 dal , senza ridurlo a sua volta della quota di competenza CP_1
“consumata” dalla IA . Per_1
Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per irripetibilità delle somme consumate. Deduce l'appellante che ha errato il primo giudice a disporre la restituzione /compensazione di somme corrisposte a titolo di mantenimento già consumate.
Il primo ed il quarto motivo essendo tra loro connessi vanno trattati insieme .
Le censure sono infondate.
È pacifico in atti che, con decreto successivo, è stata disposta la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IA Per_1
con effetto retroattivo, decorrente dal momento della domanda.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di rapporti tra coniugi separati e modificabilità delle condizioni di separazione, la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio, con effetto retroattivo, implica il venir meno del relativo obbligo a partire dalla data indicata nel provvedimento di modifica, con conseguente obbligo restitutorio in capo al soggetto che abbia percepito indebitamente le somme, salvo che sia dimostrato che le stesse siano state effettivamente spese per necessità documentate del figlio nel periodo interessato.
La sentenza Cass. S.U. 8 novembre 2022 n. 32914, ricorda che “con riferimento ai procedimenti di modifica attivati dall'ex coniuge debitore, a fronte della intervenuta conquista della indipendenza economica dei figli maggiorenni, il cui assegno di mantenimento è stato versato nelle mani dell'altro coniuge, si è poi ammessa la
6 retroattività della modifica in diminuzione o dell'esclusione dell'assegno precedentemente versato, valorizzando lo stato soggettivo di «mala fede» del coniuge percipiente (che conosceva o avrebbe dovuto conoscere il «rischio restitutorio»), derivante dal versamento o dal preteso versamento di un assegno divenuto sostanzialmente «senza causa», ed ammettendo anche che la retroattività si estenda fino al tempo della raggiunta indipendenza economica dei figli maggiorenni, anche se precedente al tempo di proposizione della domanda di modifica o di cessazione dell'assegno”.
Sotto tale profilo, l'assunto dell'appellante, secondo cui la IA avrebbe “consumato” le somme ad essa destinate nel periodo ottobre
2007 – aprile 2008, non è sorretto da adeguato riscontro probatorio.
Non è stata infatti fornita prova documentale dell'effettivo utilizzo delle somme per necessità specifiche della IA, né delle modalità con cui le somme siano state ripartite tra i beneficiari. È anzi pacifico in atti che tutte le somme corrisposte dall'appellante venivano incamerate indistintamente dalla ex moglie senza Parte_2
separazione contabile tra le rispettive quote. Il principio di irripetibilità delle prestazioni assistenziali trova applicazione solo in presenza di buona fede dell'accipiens e di dimostrato consumo delle somme per finalità coerenti con la funzione dell'assegno. Tali presupposti non risultano allegati, né tantomeno provati dall'appellante. L'equità invocata dall'appellante non può, in assenza di un preciso fondamento normativo e probatorio, prevalere sul principio della ripetibilità dell'indebito nel caso di sopravvenuta revoca retroattiva del titolo giustificativo.
7 Dai conteggi effettuati dal Consulente di Ufficio, risulta che il
è risultato debitore di alla data del Controparte_1 Parte_2
30/04/2008 della somma di € 2.355,26, somma corretta dal Giudice in
€ 2.528,11 ( sulla base che il mese di ottobre era stato calcolato in modo errato avendo il CTU assegnato una somma pari a n. 22 gg sull'intero dovuto, effettuando così una riduzione sull'intero nucleo familiare beneficiante, laddove invece il frazionamento riguardava solo la IA , a seguito dei minori importi trattenuti Per_1
dall'Inps nel periodo compreso tra luglio 2007 e aprile 2008, oltre €
171,29 quali spese liquidate in favore dell'avv. M. Rita La Boria.
Dall'altro lato sempre il CTU ha stabilito che il risultava CP_1
essere creditore della della somma di € 2.197,05 per i maggiori Pt_2
importi trattenuti allo stesso dall'INPS, nel periodo compreso tra marzo 2009 e marzo 2012. Detraendo pertanto dall'importo precettato
3.934,27, comprensivo di spese di lite, etc…, le somme che la stessa ha incassato per € 3.603.21, residuava in favore della un credito Pt_2
di soli € 331,06.
Quanto, poi, alla doglianza circa l'asserita iniquità del criterio di imputazione degli acconti, occorre osservare che la determinazione delle somme dovute, anche a titolo di conguaglio, va effettuata sulla base dei titoli giudiziali che scandiscono le obbligazioni familiari nei rispettivi periodi di riferimento. In mancanza di una distinta imputazione degli acconti ad uno o più beneficiari, e in difetto di prova circa la loro destinazione specifica, correttamente il primo giudice ha imputato per intero gli acconti corrisposti nel periodo, al complessivo debito alimentare, procedendo poi a determinare le differenze dovute agli aventi diritto residui secondo i nuovi parametri
8 stabiliti con effetto retroattivo. La soluzione proposta dall'appellante, volta a scindere ex post le somme versate, operando una riduzione degli acconti in funzione della “quota consumata” dalla IA
oltre a risultare priva di base documentale, si risolverebbe Per_1
in un'allocazione arbitraria delle risorse familiari, in contrasto con il principio secondo cui gli obblighi di mantenimento si fondano su titoli giudiziali espressi e non su presunzioni di fatto. Né è possibile invocare, in senso contrario, considerazioni meramente equitative, in assenza di una precisa disciplina pattizia o provvedimentale che imponga la ripartizione delle somme secondo il criterio prospettato dall'appellante.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per erronea decorrenza della rivalutazione monetaria per il periodo marzo 2009 – marzo 2012. Deduce l'appellante che il giudice di prime cure nel predisporre lo schema di cui alla sentenza impugnata avrebbe considerato che i decreti di modifica hanno modificato il termine di decorrenza della rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento dei residui beneficiari. I decreti di modifica a dire dell'appellante che hanno avuto refluenza solo nei confronti di due dei quattro beneficiari ( prima e LU dopo), e non hanno Per_1
inciso sulle altre statuizioni previste dalla sentenza n. 65/2005 che sono rimaste invariate sia per i termini di pagamento che per determinazione dell'ammontare compreso accessori ossia rivalutazione monetaria.
La censura è infondata.
9 Il primo decreto emesso dal Tribunale di Gela, depositato in data
28/02/2008, stabilisce la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli decurtandolo della quota spettante alla IA divenuta Per_1
economicamente autosufficiente e stabilisce altresì che “ai sensi e per gli effetti di cui all'art 156 VI comma cpc, si ordini all'INPS, quale soggetto tenuto a corrispondere mensilmente a la Controparte_1
pensione di vecchiaia, di pagare a l'importo mensile di Parte_2
€ 540,00, oltre rivalutazione Istat come da sentenza n. 65/2005 a far data dal mese successivo alla notifica del presente provvedimento, detraendo le somme così pagate da quanto dovuto a Parte_3
”. Con l'ulteriore provvedimento depositato il 22/07/2010, il
[...]
Tribunale di Gela nell'accertare che anche l'altro figlio LU era divenuto economicamente autosufficiente, determina in € 370,00 la somma che mensilmente il avrebbe dovuto versare alla CP_1
OR con rivalutazione annuale.
In base a quanto esposto e dalla lettura dei decreti di modifica, risulta che la rivalutazione va effettuata in primo luogo dalla sentenza.
Successivamente dalla data dei singoli decreti che hanno rideterminato via via le somme dovute dal alla . Ne consegue che la CP_1 Pt_2
rivalutazione decorreva con il primo decreto dal mese di marzo 2009,
e dall'agosto 2011 a seguito del secondo decreto. Si ritiene pertanto che i conteggi per come effettuati dal primo Giudice e dal CTU nella propria relazione siano esatti;
e ciò dal momento che gli stessi tengono conto dei decreti di modifica che hanno di volta in volta rideterminato le somme che alla avrebbe dovuto versare l'INPS, detraendole Pt_2
dalla pensione di vecchiaia spettante al . Infatti, visionando CP_1
la tabella allegata alla CTU pag.26, il consulente nella determinazione
10 delle somme ha considerato la sentenza ed i decreti, applicando dal mese e dall'anno successivo alla rideterminazione della somma, per come stabilita dal Giudice, la rivalutazione ISTAT.
Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza per inesistenza di indebito pagamento da parte dell'INPS alla OR nella misura di € 2.197,05. L'Inps a dire dell'appellante avrebbe trattenuto e corrisposto correttamente le somme;
per cui non sussistendo un indebito pagamento nulla si sarebbe dovuto restituire al o CP_1
tantomeno portato in compensazione.
La censura è in parte fondata.
Nel caso di specie non può parlarsi di indebito, dal momento che in quanto l'Inps ha corrisposto le somme dovute alla OR in base ad un provvedimento giudiziario (titolo legittimo). Semmai a seguito dei successivi decreti, l'Inps avrebbe continuato a corrispondere alla
OR somme in eccesso non dovute.
Pur tuttavia anche se non sussiste per la OR alcun obbligo di restituire somme che ha percepito in base a provvedimenti giudiziari, nemmeno se sono superiori al dovuto, dovendosi fare carico di ciò
l'Inps, il Tribunale ben può, in caso di richiesta, come nel caso di specie compensare le somme consegnate in eccesso, con le obbligazioni future. L'appellante lamenta l'inesistenza di un indebito pagamento da parte dell'INPS in favore della stessa Parte_2
contestando la statuizione di primo grado che ha accertato un pagamento in eccesso pari all'importo di € 2.197,05.
11 Tuttavia, tale censura non può trovare accoglimento. Dalla documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie emerge infatti che l'INPS ha continuato a corrispondere alla IG.ra l'intero assegno Pt_2
originariamente stabilito, comprensivo della quota spettante alla IA
anche successivamente al momento in cui quest'ultima era Per_1
già divenuta economicamente autosufficiente.
La somma in eccesso è stata dunque correttamente accertata dal primo giudice, il quale ha proceduto a una ricostruzione contabile fondata sui provvedimenti di modifica delle condizioni di mantenimento, tenendo conto dei criteri di decorrenza fissati dal codice di rito. Non può tuttavia parlarsi di 'indebito' in senso tecnico a carico della IG.ra
, avendo ella percepito le somme sulla base di provvedimenti Pt_2
giudiziari in vigore, senza dolo né colpa, e non essendo a suo carico un obbligo di restituzione autonoma. Il giudice di primo grado ha, infatti, operato una compensazione tra le somme versate in eccesso e quelle dovute, risolvendo correttamente la questione nell'ambito del rapporto giuridico obbligatorio tra le parti.
Con il quinto e sesto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza sulla compensazione delle spese di lite e la disciplina di quelle di CTU, queste ultime poste a carico delle parti in misura del
50% ciascuna.
Le doglianze non meritano accoglimento, in quanto la notevole sproporzione fra l'importo originariamente ingiunto e quello riconosciuto, all'esito della corretta ricostruzione del CTU, giustificava l'esercizio da parte del primo giudice del suo potere discrezionale di compensazione
12 L'appello pertanto va rigettato.
In forza dell'esito complessivo della lite, questa Corte ritiene sussistere i presupposti per la compensazione integrale delle spese del presente grado.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
387/2021, depositata in data 06/08/2021 dal Tribunale di Gela, appellata da Parte_2
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di conIGlio del 20/06/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai IGnori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio ConIGliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 308/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 31/10/2024 e promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...], CF Parte_1 [...]
, elett.te dom.ta in Gela, Via Iacona, 12, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Maria Rita La Boria, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], CF Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliato, in Gela Via Cappadonna, C.F._2
20, presso lo studio dell'avv. LU Fontanella, dal quale è rapp.to e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Laura Vassallo,
1 giusto mandato in calce alla memoria difensiva di costituzione.
APPELLATO
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”…in via principale insiste in tutte le proprie richieste istruttorie. In subordine conclude riportandosi alle conclusioni di cui al proprio atto difensivo da intendersi integralmente riportate trascritte. Chiede che la causa venga posta in decisione con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.......”.
Per parte appellata: “ ... rigettare l'appello proposto da
[...]
perché inammissibile oltre che infondato per le ragioni e Pt_2
motivi calendati in memoria difensiva di costituzione e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 387/2021, emessa
- in data 04 Agosto marzo 2021 - dal Tribunale di Gela. Condannare
l'appellante alle spese e compensi del presente procedimento da distrarsi a favore dell'Avv. LU Fontanella ex art. 93 c.p.c. .….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto del 7 luglio 2015, in forza della Parte_2
sentenza n.65/2005, nonché dei decreti di modifica resi nei procedimenti riuniti iscritti ai nn 431 e 447/2007 RG Tribunale di
Gela, intimava a il pagamento della somma di € Controparte_1
3.934,27 a titolo di differenze degli assegni di mantenimento da luglio 2007 ad aprile 2008, oltre spese per redazione atto di precetto.
Nulla ricevendo, decorso il termine di gg 10 dalla notifica del precetto, procedeva in via esecutiva, pignorando i crediti vantati dal debitore nei confronti dell'INPS (proc esec. 364/2015 RG es, Trib.
2 Gela).
Con atto di citazione del 04/07/2016, promuoveva Controparte_1
giudizio di merito citando in giudizio la per fare accertare e Pt_2
dichiarare, previa revoca della ordinanza di assegnazione del
29/06/2016 emessa, l'inesistenza del diritto della stessa a procedere ad esecuzione forzata, nonché la nullità dell'azione esecutiva e del pignoramento presso terzi. Chiedeva altresì dichiararsi che nulla era dovuto alla convenuta per avvenuta compensazione con somme indebitamente corrisposte dall'Inps in periodi diversi da quelli di cui ai crediti dell'atto di precetto, oltre alla condanna ad ulteriori €
1.113,32 per il medesimo titolo. Premetteva l'attore che le differenze per assegno di mantenimento nel periodo ottobre 2007/aprile 2008, erano dovute nella misura di € 1.590,78, atteso che da quella data era stato revocato l'assegno di mantenimento per la IA Per_1
giusto decreto di modifica;
premetteva anche che nel corso del tempo era intervenuto altro provvedimento di modifica che aveva revocato l'assegno per il figlio LU. Secondo l'attore con i decreti di modifica era mutata anche la decorrenza della rivalutazione monetaria avente corso per i beneficiari residui dall'anno successivo alla loro notifica.
Ciò nonostante, a suo dire l'INPS aveva calcolato l'assegno di mantenimento aumentato della rivalutazione monetaria con decorrenza dall'anno successivo a quello di cui alla sentenza n.
65/2005, corrispondendo in tal modo indebitamente alla convenuta, la somma di € 2.704,10. Per cui chiedeva disporsi la compensazione di dette somme con quanto ancora dovuto e la condanna della alla Pt_2
differenza rispetto al credito vantato dal primo.
Si costituiva in giudizio la quale contestava l'assunto Parte_2
attoreo evidenziando la correttezza dei conteggi di cui all'atto di
3 precetto alla luce del fatto che i decreti di modifica non avevano inciso affatto sul diritto dei residui beneficiari dell'assegno di mantenimento;
per cui doveva valere quale titolo esecutivo solo ed esclusivamente quello iniziale ossia la sentenza n. 65/2005. Chiedeva pertanto rigettarsi la domanda.
Con sentenza n. 387/2021, resa dal Tribunale di Gela nel giudizio RG
968/2016, del 04/08/2021, depositata in data 06/08/2021, il Tribunale di Gela definitivamente pronunciando nel giudizio succitato, riduceva il pignoramento (delle somme pignorate a seguito del precetto del
31/08/2015), alla somma di € 331,06. Dichiarava che dette somme, in caso di mancata prontezza della restituzione, andavano compensate su eventuali somme da versarsi in capo all'INPS in favore di
[...]
Rigettava ogni altra domanda. Compensava integralmente le Pt_2
spese di lite, ponendo quelle di CTU, per come liquidate, a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello, Parte_2
chiedendo: “… 2)IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 387/2021, emessa dal Tribunale di Gela –
Sez. Civile, G.O.T. Dott.ssa Patrizia Castellano, nell'ambito del giudizio N.R.G. 968/2016, depositata in cancelleria in data
06/08/2021, rigettare la domanda di perché Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto. Rigettare, ove ritenuta tale, la proposta domanda riconvenzionale di compensazione perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio. . ....”.
Si costituiva in giudizio , chiedendo nelle Controparte_1
4 conclusioni dell'atto “…in accoglimento delle ragioni in fatto e dei motivi sopra calendati, rigettare l'appello proposto da Parte_2
perché inammissibile oltre che infondato per le ragioni e motivi calendati in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 387/2021, emessa - in data 04 Agosto marzo
2021 - dal Tribunale di Gela. Condannare l'appellante alle spese e compensi del presente procedimento da distrarsi a favore dell'Avv.
LU Fontanella ex art. 93 c.p.c. ......”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per EFFETTUATI Controparte_2
NEL PERIODO Controparte_3
OTTOBRE 2007 AD Deduce l'appellante che il primo CP_4
giudice, muovendo dal presupposto della retroattività del decreto di modifica delle condizioni di separazione giudiziale che ha disposto la revoca dell'assegno di mantenimento alla IA per cui alla Per_1
OR spettava la somma di € 2.528,11 per il periodo ottobre 2007- aprile 2008, avrebbe tuttavia omesso di considerare la incidenza dei consumi effettuati dalla stessa in relazione agli acconti Per_1
percepiti e di conseguenza la loro irripetibilità. Secondo l'appellante, il primo giudice per il periodo ottobre 2007 ad aprile 2008, non avrebbe considerato che di fatto la IA ha consumato il Per_1
suo mantenimento che pertanto va detratto dagli acconti corrisposti dal (e non dall'Inps), non potendo gli altri beneficiari CP_1
essere pregiudicati dall'effetto retroattivo del decreto di modifica.
Continua l'appellante che apparirebbe iniquo calcolare le differenze dovute per il periodo in questione detraendo dall'importo spettante anche ai residui beneficiari, l'intero acconto corrisposto mensilmente
5 dal , senza ridurlo a sua volta della quota di competenza CP_1
“consumata” dalla IA . Per_1
Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per irripetibilità delle somme consumate. Deduce l'appellante che ha errato il primo giudice a disporre la restituzione /compensazione di somme corrisposte a titolo di mantenimento già consumate.
Il primo ed il quarto motivo essendo tra loro connessi vanno trattati insieme .
Le censure sono infondate.
È pacifico in atti che, con decreto successivo, è stata disposta la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IA Per_1
con effetto retroattivo, decorrente dal momento della domanda.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di rapporti tra coniugi separati e modificabilità delle condizioni di separazione, la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio, con effetto retroattivo, implica il venir meno del relativo obbligo a partire dalla data indicata nel provvedimento di modifica, con conseguente obbligo restitutorio in capo al soggetto che abbia percepito indebitamente le somme, salvo che sia dimostrato che le stesse siano state effettivamente spese per necessità documentate del figlio nel periodo interessato.
La sentenza Cass. S.U. 8 novembre 2022 n. 32914, ricorda che “con riferimento ai procedimenti di modifica attivati dall'ex coniuge debitore, a fronte della intervenuta conquista della indipendenza economica dei figli maggiorenni, il cui assegno di mantenimento è stato versato nelle mani dell'altro coniuge, si è poi ammessa la
6 retroattività della modifica in diminuzione o dell'esclusione dell'assegno precedentemente versato, valorizzando lo stato soggettivo di «mala fede» del coniuge percipiente (che conosceva o avrebbe dovuto conoscere il «rischio restitutorio»), derivante dal versamento o dal preteso versamento di un assegno divenuto sostanzialmente «senza causa», ed ammettendo anche che la retroattività si estenda fino al tempo della raggiunta indipendenza economica dei figli maggiorenni, anche se precedente al tempo di proposizione della domanda di modifica o di cessazione dell'assegno”.
Sotto tale profilo, l'assunto dell'appellante, secondo cui la IA avrebbe “consumato” le somme ad essa destinate nel periodo ottobre
2007 – aprile 2008, non è sorretto da adeguato riscontro probatorio.
Non è stata infatti fornita prova documentale dell'effettivo utilizzo delle somme per necessità specifiche della IA, né delle modalità con cui le somme siano state ripartite tra i beneficiari. È anzi pacifico in atti che tutte le somme corrisposte dall'appellante venivano incamerate indistintamente dalla ex moglie senza Parte_2
separazione contabile tra le rispettive quote. Il principio di irripetibilità delle prestazioni assistenziali trova applicazione solo in presenza di buona fede dell'accipiens e di dimostrato consumo delle somme per finalità coerenti con la funzione dell'assegno. Tali presupposti non risultano allegati, né tantomeno provati dall'appellante. L'equità invocata dall'appellante non può, in assenza di un preciso fondamento normativo e probatorio, prevalere sul principio della ripetibilità dell'indebito nel caso di sopravvenuta revoca retroattiva del titolo giustificativo.
7 Dai conteggi effettuati dal Consulente di Ufficio, risulta che il
è risultato debitore di alla data del Controparte_1 Parte_2
30/04/2008 della somma di € 2.355,26, somma corretta dal Giudice in
€ 2.528,11 ( sulla base che il mese di ottobre era stato calcolato in modo errato avendo il CTU assegnato una somma pari a n. 22 gg sull'intero dovuto, effettuando così una riduzione sull'intero nucleo familiare beneficiante, laddove invece il frazionamento riguardava solo la IA , a seguito dei minori importi trattenuti Per_1
dall'Inps nel periodo compreso tra luglio 2007 e aprile 2008, oltre €
171,29 quali spese liquidate in favore dell'avv. M. Rita La Boria.
Dall'altro lato sempre il CTU ha stabilito che il risultava CP_1
essere creditore della della somma di € 2.197,05 per i maggiori Pt_2
importi trattenuti allo stesso dall'INPS, nel periodo compreso tra marzo 2009 e marzo 2012. Detraendo pertanto dall'importo precettato
3.934,27, comprensivo di spese di lite, etc…, le somme che la stessa ha incassato per € 3.603.21, residuava in favore della un credito Pt_2
di soli € 331,06.
Quanto, poi, alla doglianza circa l'asserita iniquità del criterio di imputazione degli acconti, occorre osservare che la determinazione delle somme dovute, anche a titolo di conguaglio, va effettuata sulla base dei titoli giudiziali che scandiscono le obbligazioni familiari nei rispettivi periodi di riferimento. In mancanza di una distinta imputazione degli acconti ad uno o più beneficiari, e in difetto di prova circa la loro destinazione specifica, correttamente il primo giudice ha imputato per intero gli acconti corrisposti nel periodo, al complessivo debito alimentare, procedendo poi a determinare le differenze dovute agli aventi diritto residui secondo i nuovi parametri
8 stabiliti con effetto retroattivo. La soluzione proposta dall'appellante, volta a scindere ex post le somme versate, operando una riduzione degli acconti in funzione della “quota consumata” dalla IA
oltre a risultare priva di base documentale, si risolverebbe Per_1
in un'allocazione arbitraria delle risorse familiari, in contrasto con il principio secondo cui gli obblighi di mantenimento si fondano su titoli giudiziali espressi e non su presunzioni di fatto. Né è possibile invocare, in senso contrario, considerazioni meramente equitative, in assenza di una precisa disciplina pattizia o provvedimentale che imponga la ripartizione delle somme secondo il criterio prospettato dall'appellante.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per erronea decorrenza della rivalutazione monetaria per il periodo marzo 2009 – marzo 2012. Deduce l'appellante che il giudice di prime cure nel predisporre lo schema di cui alla sentenza impugnata avrebbe considerato che i decreti di modifica hanno modificato il termine di decorrenza della rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento dei residui beneficiari. I decreti di modifica a dire dell'appellante che hanno avuto refluenza solo nei confronti di due dei quattro beneficiari ( prima e LU dopo), e non hanno Per_1
inciso sulle altre statuizioni previste dalla sentenza n. 65/2005 che sono rimaste invariate sia per i termini di pagamento che per determinazione dell'ammontare compreso accessori ossia rivalutazione monetaria.
La censura è infondata.
9 Il primo decreto emesso dal Tribunale di Gela, depositato in data
28/02/2008, stabilisce la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli decurtandolo della quota spettante alla IA divenuta Per_1
economicamente autosufficiente e stabilisce altresì che “ai sensi e per gli effetti di cui all'art 156 VI comma cpc, si ordini all'INPS, quale soggetto tenuto a corrispondere mensilmente a la Controparte_1
pensione di vecchiaia, di pagare a l'importo mensile di Parte_2
€ 540,00, oltre rivalutazione Istat come da sentenza n. 65/2005 a far data dal mese successivo alla notifica del presente provvedimento, detraendo le somme così pagate da quanto dovuto a Parte_3
”. Con l'ulteriore provvedimento depositato il 22/07/2010, il
[...]
Tribunale di Gela nell'accertare che anche l'altro figlio LU era divenuto economicamente autosufficiente, determina in € 370,00 la somma che mensilmente il avrebbe dovuto versare alla CP_1
OR con rivalutazione annuale.
In base a quanto esposto e dalla lettura dei decreti di modifica, risulta che la rivalutazione va effettuata in primo luogo dalla sentenza.
Successivamente dalla data dei singoli decreti che hanno rideterminato via via le somme dovute dal alla . Ne consegue che la CP_1 Pt_2
rivalutazione decorreva con il primo decreto dal mese di marzo 2009,
e dall'agosto 2011 a seguito del secondo decreto. Si ritiene pertanto che i conteggi per come effettuati dal primo Giudice e dal CTU nella propria relazione siano esatti;
e ciò dal momento che gli stessi tengono conto dei decreti di modifica che hanno di volta in volta rideterminato le somme che alla avrebbe dovuto versare l'INPS, detraendole Pt_2
dalla pensione di vecchiaia spettante al . Infatti, visionando CP_1
la tabella allegata alla CTU pag.26, il consulente nella determinazione
10 delle somme ha considerato la sentenza ed i decreti, applicando dal mese e dall'anno successivo alla rideterminazione della somma, per come stabilita dal Giudice, la rivalutazione ISTAT.
Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza per inesistenza di indebito pagamento da parte dell'INPS alla OR nella misura di € 2.197,05. L'Inps a dire dell'appellante avrebbe trattenuto e corrisposto correttamente le somme;
per cui non sussistendo un indebito pagamento nulla si sarebbe dovuto restituire al o CP_1
tantomeno portato in compensazione.
La censura è in parte fondata.
Nel caso di specie non può parlarsi di indebito, dal momento che in quanto l'Inps ha corrisposto le somme dovute alla OR in base ad un provvedimento giudiziario (titolo legittimo). Semmai a seguito dei successivi decreti, l'Inps avrebbe continuato a corrispondere alla
OR somme in eccesso non dovute.
Pur tuttavia anche se non sussiste per la OR alcun obbligo di restituire somme che ha percepito in base a provvedimenti giudiziari, nemmeno se sono superiori al dovuto, dovendosi fare carico di ciò
l'Inps, il Tribunale ben può, in caso di richiesta, come nel caso di specie compensare le somme consegnate in eccesso, con le obbligazioni future. L'appellante lamenta l'inesistenza di un indebito pagamento da parte dell'INPS in favore della stessa Parte_2
contestando la statuizione di primo grado che ha accertato un pagamento in eccesso pari all'importo di € 2.197,05.
11 Tuttavia, tale censura non può trovare accoglimento. Dalla documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie emerge infatti che l'INPS ha continuato a corrispondere alla IG.ra l'intero assegno Pt_2
originariamente stabilito, comprensivo della quota spettante alla IA
anche successivamente al momento in cui quest'ultima era Per_1
già divenuta economicamente autosufficiente.
La somma in eccesso è stata dunque correttamente accertata dal primo giudice, il quale ha proceduto a una ricostruzione contabile fondata sui provvedimenti di modifica delle condizioni di mantenimento, tenendo conto dei criteri di decorrenza fissati dal codice di rito. Non può tuttavia parlarsi di 'indebito' in senso tecnico a carico della IG.ra
, avendo ella percepito le somme sulla base di provvedimenti Pt_2
giudiziari in vigore, senza dolo né colpa, e non essendo a suo carico un obbligo di restituzione autonoma. Il giudice di primo grado ha, infatti, operato una compensazione tra le somme versate in eccesso e quelle dovute, risolvendo correttamente la questione nell'ambito del rapporto giuridico obbligatorio tra le parti.
Con il quinto e sesto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza sulla compensazione delle spese di lite e la disciplina di quelle di CTU, queste ultime poste a carico delle parti in misura del
50% ciascuna.
Le doglianze non meritano accoglimento, in quanto la notevole sproporzione fra l'importo originariamente ingiunto e quello riconosciuto, all'esito della corretta ricostruzione del CTU, giustificava l'esercizio da parte del primo giudice del suo potere discrezionale di compensazione
12 L'appello pertanto va rigettato.
In forza dell'esito complessivo della lite, questa Corte ritiene sussistere i presupposti per la compensazione integrale delle spese del presente grado.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
387/2021, depositata in data 06/08/2021 dal Tribunale di Gela, appellata da Parte_2
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di conIGlio del 20/06/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
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