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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/09/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di conIGlio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto in data 24.07.2025 al n. 3675 dell'anno 2025 del Ruolo Genera- le degli Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promosso da Pt_1
(C.F. ) con l'avv. MARCO CUCCIATTI e da
[...] C.F._1 [...]
(C.F. ) con gli avv. MAR- Parte_2 C.F._2
TA TOFFOLO ed ERIKA CAPPELLETTI e con l'intervento necessario del PUBBLI-
CO MINISTERO SEDE.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate nel ricorso congiuntamente depo- sitato in data 23.07.2025 e integrato in data 05/17.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti hanno allegato di avere intrattenuto una convivenza more uxorio dalla quale è nato il figlio minorenne (il 16.10.2020), che a seguito della cessazione della Per_1
convivenza ha continuato a risiedere con la madre nella casa familiare, sita in Per_1
Castano Primo (MI), Via Beethoven n. 9, di esclusiva proprietà della , mentre il Pt_1
padre ha dichiarato di aver “già provveduto a trasferirsi (e a spostare la propria residenza) presso
1 altra unità abitativa”1 e hanno congiuntamente chiesto disciplinare i loro rapporti rispetto alla prole come segue:
“1) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori con la modalità dell'affido Persona_2
condiviso e con collocazione prevalente e residenza abituale presso la madre in Castano Primo, in via
Beethoven 9;
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse ri- guardanti il figlio minore e concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute verranno prese di comune ac- cordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte anche disgiuntamen- te.
2) La casa familiare, sita in Castano Primo, in via Beethoven 9 di proprietà della dott.ssa Parte_3
, con tutti gli arredi ivi contenuti, è assegnata alla medesima, che vi abiterà, unitamente al figlio Ric-
[...]
cardo;
3) Il IG. ha già provveduto a trasferirsi (e a spostare la propria residenza) Controparte_1
presso altra unità abitativa, portando con sé i propri effetti personali;
4) Il padre potrà tenere con sé il figlio a week-end alterni, data la tenera età del bambino, dalle ore 15 del sabato alle ore 20 della domenica (sino all'età di anni 8 del bambino, per poi prevedere la possibilità di ampliare il pernottamento presso il padre), oltre a due giorni infrasettimanali da individuarsi dall'uscita dalla scuola materna (e successivamente dalla scuola primaria) e sino alle ore 20;
5) Il IG. potrà, inoltre, trascorrere con il figlio un periodo di quindici giorni anche non consecu- Per_2
tivi durante le vacanze estive, comunicando il periodo entro il giorno 31/05 nonché la destinazione non appena individuata (e, comunque, almeno 15 giorni prima della partenza). Nel periodo di vacanza in località di villeggiatura (e/o comunque di permanenza esclusiva e prolungata presso un genitore) le Parti dovranno mantenere e garantire contatti telefonici con l'altro genitore al fine di informarlo sulle condizio- ni del figlio.
Le festività principali (ed i periodi di vacanza ad esse collegate, per tali intendendosi quelle di cui al ca- lendario scolastico), nonché i ponti, i compleanni ecc. saranno trascorsi con i genitori ad anni alterni ed in egual misura (con Natale e Capodanno alternati ed il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternati).
Quanto precede, salvo diverso accordo e/o più ampia intesa, in quanto i genitori potranno comunque sempre, se d'accordo, organizzarsi diversamente.
6) Il padre, attualmente in difficili condizioni economico-finanziarie, contribuirà al mantenimento del fi- glio minore mediante la corresponsione di Euro 100,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli in- dici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese e con decorrenza del primo pagamento dal mese di luglio 2025, alle coordinate bancarie che gli verranno indicate dalla dr. ; Pt_1
7) Il IG. provvederà inoltre alla refusione delle spese straordinarie nella misura del 50% secon- Per_2
do le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari pre- scritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal me- dico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privata- mente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e univer- sitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di ini- zio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio pres-
3 so la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbli- che o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per con- seguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e as- sicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimbor- so dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Tutte le spese extra-assegno dovranno in ogni caso essere documentate.
8) L'assegno unico sarà percepito integralmente (al 100%) dalla IG.ra ; il IG. rinuncia Pt_1 Per_2
pertanto ad ogni relativa pretesa e si impegna sin da ora a corrispondere alla IG.ra eventuali im- Pt_1
porti percepiti in busta paga a titolo di assegno unico ed a richiedere ai suoi consulenti fiscali di revocare ogni richiesta di corresponsione in suo favore a tale titolo;
9) I IG.ri e con l'esatto adempimento dei punti che prece- Parte_1 Pt_2 Controparte_1
dono, danno atto di aver risolto tra loro ogni rapporto economico e patrimoniale e di null'altro avere reci- procamente a richiedere e pretendere e manterranno rapporti di reciproco rispetto.
10) La frequentazione con (eventuali) nuovi compagni/ compagne degli istanti e la relativa presentazio- ne al figlio minore avverrà secondo i principi di gradualità e buon senso;
11) Le parti si impegnano a raggiungere un preventivo accordo in caso di cambio di residenza e trasferi- mento al fine di garantire la continuità del rapporto con il figlio minore;
12) I IG.ri e si riconoscono piena libertà di recarsi Parte_1 Controparte_1
4 all'estero e all'uopo danno sin da ora reciproco assenso all'espatrio, dichiarando di nulla avere in contra- rio al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio. Le Parti si impegnano inoltre sin d'ora a sot- toscrivere la richiesta di rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori. Il soggiorno dei minori in Paese extra-europeo dovrà essere previamente autorizzato dal genitore non accompagnatario, cui dovrà essere indicato il mezzo di trasporto e il luogo del soggiorno, nonché la data prevista di ritorno.
13) Con compensazione integrale delle spese di giudizio”.
Il Giudice Relatore ha rimesso la causa in decisione dopo avere sollecitato la sanatoria dei vizi formali rilevati e acquisito la documentazione reddituale/patrimoniale mancante.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni concordate dai ricorrenti non sono contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico e (ove rispettate) appaiono idonee a contenere i pregiudizi derivati aa dalla disgregazione del nucleo familiare. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO delle condizioni concordate dai ricorrenti (innanzi integralmente ri- chiamate) e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di conIGlio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 18.09.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Senza, tuttavia, specificare il luogo ove ha trasferito la propria residenza, che da certificato di residenza allegato al ricorso introduttivo risulta essere ancora presso la casa familiare.
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