Ordinanza cautelare 7 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 07/06/2022, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/06/2022
N. 00557/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Commissione Centrale Esami Avvocato Sessione 2021-2022, Commissione Esami Avvocato Sessione 2021-2022 Presso Corte d’Appello Lecce, III^ Sottocommissione Esami Avvocato Sessione 2021-2022 Presso Corte d’Appello L'Aquila, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa tutela cautelare,
del verbale -OMISSIS-con il quale la III^ Sottocommissione costituita presso la Corte d'Appello degli Abruzzi - L'Aquila ha valutato con esito negativo la prova orale di esame sostenuta dalla ricorrente, attribuendole un voto complessivo di 11/30;
della comunicazione -OMISSIS- di non ammissione della ricorrente alla seconda prova orale, pubblicata in data 22/3/2022;
del messaggio di comunicazione dell’esito negativo della prima prova orale;
dell’eventuale provvedimento di non ammissione alla seconda prova orale;
dell’eventuale elenco dei canditati ammessi alle seconde prove orali, nella parte in cui non prevede il nominativo della ricorrente;
delle comunicazioni -OMISSIS-;
del D.M. dell’11/1/2022 di nomina della III^ Sottocommissione costituita presso la C.A. dell’Aquila;
del verbale del 2/3/2022 della III^ Sottocommissione predetta relativo alle Linee Generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati;
del D.M. del Ministero della Giustizia dell’11/11/2021 di indizione della procedura di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato;
della nota della Commissione Centrale del 9/2/2022;
dei D.M. del 9/2/2022 e del 19/2/2022;
delle Linee Generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati;
di ogni altro atto comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Giustizia - Commissione Centrale Esami Avvocato Sessione 2021-2022; Commissione Esami Avvocato Sessione 2021-2022 presso Corte d’Appello Lecce; III^ Sottocommissione Esami Avvocato Sessione 2021-2022 Presso Corte d’Appello L'Aquila;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 7 Giugno 2022 il Presidente dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti i difensori avv.to G. Misserini, avv.to dello Stato G. Matteo;
Considerato che vengono impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio anche atti amministrativi generali (il D.M. di indizione della procedura di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato per l’anno 2021, il D.M. di nomina della III^ Sottocommissione costituita presso la Corte d’Appello dell’Aquila, eccetera) emanati da un’Amministrazione centrale e aventi effetti su tutto il territorio nazionale si ravvisa e va dichiarata, ex artt. 13, commi 3 e 4-bis, 14 e 15 c.p.a., l’incompetenza territoriale dell’adito T.A.R. Puglia - Lecce in favore del T.A.R. del Lazio sede di Roma, sicchè deve essere dichiarato anche il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 15 comma 2 c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza dichiara, ex artt. 13, commi 3 e 4-bis, 14 e 15 c.p.a., l’incompetenza territoriale dell’adito T.A.R. Puglia - Lecce in favore del T.A.R. del Lazio sede di Roma e il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 15 comma 2 c.p.a..
Nulla sulle spese.
La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 Giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.