Ordinanza cautelare 28 maggio 2020
Ordinanza cautelare 9 luglio 2020
Sentenza 30 dicembre 2020
Sentenza 30 dicembre 2020
Decreto cautelare 12 marzo 2021
Decreto cautelare 12 marzo 2021
Ordinanza cautelare 19 marzo 2021
Ordinanza cautelare 19 marzo 2021
Parere definitivo 28 novembre 2022
Parere definitivo 2 ottobre 2023
Inammissibile
Sentenza 22 aprile 2024
Inammissibile
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/02/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00978/2025REG.PROV.COLL.
N. 05175/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5175 del 2024, proposto da Manco s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mormandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Racale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
GL ET TI s.r.l. ed NN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta, 22 aprile 2024, n. 3619, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Racale, di GL ET TI s.r.l. e di NN s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2024 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso per revocazione, la società Manco s.r.l. ha impugnato la sentenza di questa sezione (sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3619) con cui sono stati respinti gli appelli proposti dalla società, previa loro riunione (n. 1384/2021, n. 1851/2021 e n. 8136/2023), nei confronti di tre sentenze del T.a.r. per la Puglia (sez. Lecce, 30 dicembre 2020, n. 1483 e n. 1485, nonché 4 agosto 2023, n. 1017).
2. – Con la sentenza impugnata, questo Consiglio di Stato ha accolto l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi di primo grado nei procedimenti nn. 1384/2021 e 8136/2023 e dell’appello nel procedimento n.1851/2021, come dedotta dal Comune e dalla controinteressata, ovvero sotto il profilo del difetto di legittimazione e di interesse, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale in materia (Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2023, n. 11367).
2.1. – In particolare, ha ritenuto nella specie non sussistente la legittimazione e l’interesse ad agire necessari a costituire la vicinitas commerciale e nemmeno l’interesse ad agire necessario a costituire la vicinitas edilizia (punto 40.4 della motivazione), oltre ad evidenziare incidentalmente anche l’infondatezza nel merito degli appelli (punto 41 della motivazione).
3. – Con il ricorso per revocazione, la società ha dedotto un errore di fatto revocatorio nella parte in cui la suddetta sentenza ha statuito che “ E’ ancora infondato in fatto il secondo motivo dell’appello 8136/2023, perché già l’originaria domanda di titolo unico riguardava le due società (doc.9 in I grado ricorrente a p.9 del file ove la NN è indicata come soggetto coinvolto) ” (punto 41.3 della sentenza).
3.1. – In particolare, con un unico motivo di impugnazione, la parte ricorrente ha dedotto che il Consiglio di Stato avrebbe errato nel valutare la documentazione in atti, in quanto da essa si evincerebbe che l’unico soggetto titolare della domanda di permesso di costruire in questione sarebbe la sola GL ET TI s.r.l. (pag. 18-22 del ricorso).
4. – Con apposite memorie, si sono costituite la GL ET TI s.r.l. e la NN s.r.l., nonché il Comune di Racale chiedendo il rigetto del ricorso.
5. – All’udienza pubblica del 29 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. – Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni, tra loro autonome e sufficienti ai fini della declaratoria di inammissibilità.
6.1. – In primo luogo, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, in quanto la parte ricorrente non ha impugnato il capo di sentenza con cui è stato respinto l’appello n. 8136/2023 per motivi di rito (inammissibilità del ricorso di primo grado).
Invero, la motivazione della sentenza impugnata si fonda sulla mancanza di legittimazione ed interesse ad agire necessari a costituire la vicinitas commerciale, oltre che sull’assenza di interesse ad agire necessario a costituire la vicinitas edilizia (punto 40.4 della motivazione).
Si tratta, quindi, di una pronuncia in rito, come confermato anche dal dispositivo della medesima sentenza, recante una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di primo grado (punto b ) del dispositivo) e dell’appello n. 1851/2021 (punto c ) del dispositivo).
Sul punto, la sentenza non è stata impugnata, per cui deve ritenersi passata in giudicato, con conseguente difetto di interesse relativamente alla censura dedotta nel ricorso per revocazione.
A ben vedere, infatti, il capo di sentenza oggetto di ricorso per revocazione attiene ad un passaggio della sentenza con il quale, dopo aver dichiarato l’inammissibilità del ricorso di primo grado, viene anche evidenziata l’infondatezza nel merito delle censure.
Si tratta, però, di una motivazione non necessaria ai fini della decisione di inammissibilità, avente quindi valore di obiter dictum .
6.2. – In secondo luogo, il ricorso è altresì inammissibile in quanto l’errore prospettato non si configura come errore di fatto revocatorio.
Come è noto, infatti, l’art. 106 del c.p.a. prevede che, “ salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile ”.
A sua volta, l’art. 395 c.p.c. prevede, tra i casi di revocazione, quello in cui “ la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ” (n. 4).
Nel caso di specie, la questione dedotta con il ricorso per revocazione, relativa alla asserita riferibilità soggettiva della domanda alla sola società GL, costituiva proprio un motivo di appello (cfr. punto 32.2 della sentenza che riporta il secondo motivo di appello) e, pertanto, un punto controverso tra le parti su cui la sentenza si è pronunciata.
Ne consegue, che tale vizio non integra gli estremi di errore di fatto revocatorio.
7. – In conclusione, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
8. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di ciascuna parte costituita che si liquidano in complessivi € 6.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO