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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 16/07/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.205/ 2025 R.G. avente ad oggetto: MODIFICA CONDIZIONI
promossa da natO a CATANIA (CT) il 23/12/1969 , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE, 44 95046 Palagonia Italia presso lo studio dell'avv. PANEBIANCO FRANCESCO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nata a [...] il [...] CF CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Via M.R.IMBRIANI, 222 95128 Catania presso lo studio dell'avv.
ASTA SEBASTIANO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il
Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.3.2025 , premesso che con Sentenza n.681/2024 Parte_1 emesso nel Proc.Civ.n.497/2024 il Tribunale di Caltagirone aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio dallo stesso contratto in data ponendo a suo carico l'obbligo di contribuire CP_1 al mantenimento della figlia nata il 05-04- 2006 e convivente con la madre, Persona_1 mediante versamento della somma mensile di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento indiretto in favore della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie, chiedeva la modifica di tale capo di sentenza rilevando il peggioramento delle sue condizioni economiche , l'insussistenza di alcun rapporto con la figlia in quanto ostacolato dalla madre e la decisiva circostanza che la figlia non viveva più con la madre essendosi trasferita in Campania.
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi si costituiva che, contestando CP_1 qualunque suo comportamento ostruzionistico relativamente ai rapporti tra il padre e le figlie, aderiva alla richiesta di modifica formulata dal ricorrente, dichiarando che la figlia, divenuta maggiorenne, si era trasferita in Campania dove con il suo compagno.
Le parti chiedevano , quindi , emettersi sentenza e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio nella parte relativa al riconoscimento in capo al ricorrente dell'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlia è fondata e va pertanto accolta. separazione è fondata e va pertanto accolta.
La resistente, ritualmente costituita in giudizio ha infatti espressamente ammesso che la figlia al momento della sentenza con lei convivente, una volta divenuta maggiorenne si è trasferita Per_2 in Campania ove vive autonomamente con il proprio compagno.
E' dunque venuto meno il presupposto della convivenza con la madre, che ha giustificato la previsione dell'obbligo in capo al padre di contribuire al suo mantenimento, sicchè la relativa statuizione , per tale specifica ragione, va revocata.
Le spese del giudizio , in considerazione del comportamento delle parti, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella controversia n. 205/2025 accoglie il ricorso e a modifica della sentenza di divorzio n. 681/24 revoca la statuizione relativa all'obbligo di mantenimento della figlia disposta con la detta sentenza a carico del ricorrente. Persona_3
Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Caltagirone il 12/07/2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.205/ 2025 R.G. avente ad oggetto: MODIFICA CONDIZIONI
promossa da natO a CATANIA (CT) il 23/12/1969 , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE, 44 95046 Palagonia Italia presso lo studio dell'avv. PANEBIANCO FRANCESCO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nata a [...] il [...] CF CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Via M.R.IMBRIANI, 222 95128 Catania presso lo studio dell'avv.
ASTA SEBASTIANO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il
Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.3.2025 , premesso che con Sentenza n.681/2024 Parte_1 emesso nel Proc.Civ.n.497/2024 il Tribunale di Caltagirone aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio dallo stesso contratto in data ponendo a suo carico l'obbligo di contribuire CP_1 al mantenimento della figlia nata il 05-04- 2006 e convivente con la madre, Persona_1 mediante versamento della somma mensile di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento indiretto in favore della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie, chiedeva la modifica di tale capo di sentenza rilevando il peggioramento delle sue condizioni economiche , l'insussistenza di alcun rapporto con la figlia in quanto ostacolato dalla madre e la decisiva circostanza che la figlia non viveva più con la madre essendosi trasferita in Campania.
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi si costituiva che, contestando CP_1 qualunque suo comportamento ostruzionistico relativamente ai rapporti tra il padre e le figlie, aderiva alla richiesta di modifica formulata dal ricorrente, dichiarando che la figlia, divenuta maggiorenne, si era trasferita in Campania dove con il suo compagno.
Le parti chiedevano , quindi , emettersi sentenza e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio nella parte relativa al riconoscimento in capo al ricorrente dell'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlia è fondata e va pertanto accolta. separazione è fondata e va pertanto accolta.
La resistente, ritualmente costituita in giudizio ha infatti espressamente ammesso che la figlia al momento della sentenza con lei convivente, una volta divenuta maggiorenne si è trasferita Per_2 in Campania ove vive autonomamente con il proprio compagno.
E' dunque venuto meno il presupposto della convivenza con la madre, che ha giustificato la previsione dell'obbligo in capo al padre di contribuire al suo mantenimento, sicchè la relativa statuizione , per tale specifica ragione, va revocata.
Le spese del giudizio , in considerazione del comportamento delle parti, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella controversia n. 205/2025 accoglie il ricorso e a modifica della sentenza di divorzio n. 681/24 revoca la statuizione relativa all'obbligo di mantenimento della figlia disposta con la detta sentenza a carico del ricorrente. Persona_3
Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Caltagirone il 12/07/2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo