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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 02/04/2024, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 771/2022 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Parte_1 C.F._1
Sangiorgio, dall'avv. Mario Minella e dall'avv. Francesca Minella, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Lecco, Piazza Manzoni n.23;
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Milani, CP_1 C.F._2
con elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, Corso Martiri della Liberazione n.85;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come precisate nelle note scritte d'udienza depositate entro il termine del 5.10.2023 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 6 Conclusioni per l'attore:
Voglia il Tribunale di Lecco, previa l'istruttoria che riterrà utile, e le declaratorie del caso:
- Dichiarare che l'attore ha titolo a transitare sulla striscia di terreno facente parte del mappale 2253 lungo il confine di mezzogiorno;
- Conseguentemente ordinare alla convenuta signora CP_1
, residente in [...] –
[...]
Frazione Porchera, l'immediato sgombero dell'area destinata a strada e accesso a parte del mappale 2253 (ex 469/e) con eliminazione di ogni ostacolo, chiusura e cancello che ne impedisca il futuro transito con ripristino del tratto di terreno destinato alla costruzione del passaggio;
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio con le maggiorazioni di legge (15% spese generali, I.V.A. e c.p.a.).
In via istruttoria: si chiede ammissione di interrogatorio formale della convenuta e testimoni sulle circostanze come dedotte in premessa del ricorso introduttivo del giudizio e che qui si hanno per ritrascritte.
Si indicano come testimoni sin d'ora con riserva d'altro dedurre, produrre ed indicare:
- (figlia del ricorrente) Testimone_1
- Geom. (quest'ultimo limitatamente alla conferma della Testimone_2
propria relazione tecnica ed allo stato dei luoghi).
Con accoglimento delle istanze tutte di parte attrice con ogni conseguenza in ordine alle spese e al risarcimento del danno anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ogni riserva.
Conclusioni per la convenuta:
NEL MERITO
Eccepita la prescrizione della reclamata servitù, rigettare tutte le domande avanzate dal SI. Pt_1
nei confronti della SI.ra , perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi
[...] CP_1
sopra esposti.
IN OGNI CASO
pagina 2 di 6 Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Si chiede che il Giudice disponga una ispezione giudiziale ex art. 258 e ss c.p.c. al fine di visionare personalmente e direttamente lo stato dei luoghi e di verificare le condizioni e la conformazione dei fondi/ mappali.
- Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di ammettere i seguenti mezzi di prova:
• interrogatorio formale del SI. e prova per testi - con il teste di seguito indicato Parte_1
- sui seguenti capitoli di prova, omesso ogni giudizio e/o valutazione:
1) vero che la planimetria di cui al doc. 1, Allegato C) all'atto di divisione del 07/07/1973 (doc. 3 fascicolo ricorrente) che mi si rammostra, rappresenta i mappali oggetto dell'atto di acquisto da parte della SI.ra del 20/06/2018, alienante il SI. siti nel CP_1 Parte_1
Comune di Olgiate Molgora (LC), Via Del Portone n. 6, in particolare la quota del 100% di un piccolo appezzamento di terreno pertinenziale ai mappali 735 e 3078 identificato al Catasto dei
Terreni, foglio di mappa 9, mappale 2253 (ex mappale 469/e);
2) vero che detto mappale 2253 (ex mappale 469/e) è identificato nelle planimetrie di cui al doc. 1 con il quadrato di colore giallo-lilla con all'interno rispettivamente la lettera “e” e la scritta
“promiscua”;
3) vero che con riferimento al doc. 1 e, in particolare, alla espressione/previsione di cui all'atto di divisione del 07/07/1973 (doc. 3 di controparte a pag. 15, punto III), ossia che “la porzione di strada fronteggiante della larghezza di m. 3 lungo la linea di confine di mezzogiorno per
l'accesso alle varie porzioni assegnate ai due Lotti ai mappali 469/a, 469/b e 469/f” a carico del mappale 469/e, è indicata nelle planimetrie di cui al doc. 1 in colore lilla con la scritta
“promiscua”;
4) vero che lungo la striscia di terra ove con l'atto di divisione del 07/07/1973 era prevista la
“costruenda strada” (di colore lilla nelle planimetrie di cui al doc. 1) lungo la linea di confine di mezzogiorno del mappale 2253 ex 469/e, vi è la presenza di un albero secolare ad alto fusto con varia vegetazione circostante e, verso la pubblica via Via Del Portone, vi è un muro di cinta in sassi di epoca storica ininterrotto, ossia senza la presenza di varco alcuno, che da sempre interdice ogni accesso, come da fotografia che mi si rammostra (doc. 2);
5) vero che successivamente all'atto di divisione di cui al doc. 3 di controparte ovvero dopo l'anno
1973, i condividenti tutti, tra i quali l'odierno ricorrente e dante causa della resistente, si sono astenuti dal realizzare la citata “strada”, a cominciare dal creare un varco di accesso che desse pagina 3 di 6 ingresso a detta area nel muro di confine che fronteggia la pubblica via Via del Portone (cfr. doc.
3 - mappa satellitare raffigurante lo stato dei luoghi).
Si indica a teste:
A) Arch. residente in [...]. Testimone_3
- Si chiede l'ammissione di prova contraria con il teste qui sopra indicato sui capitoli di prova ex adverso formulati.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 13.4.2022 avverso Parte_1
, chiedendo l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio a favore del mapp. CP_1
469 di sua proprietà e gravante sul mapp. 2253 (ex 469/e) di proprietà della convenuta.
A fondamento della propria domanda, il ha dedotto di essere proprietario dal 2004, a seguito Pt_1 di accettazione dell'eredità della defunta madre di un appezzamento di terreno sito Persona_1
in Olgiate Molgora, censito al mapp. 469, precedentemente diviso nelle particelle 469/a (attualmente mappale 469), 469/b (attualmente mappale 2250), 469/c, 469/d, 469/e (attualmente mappale 2253) e
469/f (attualmente mappale 2254). Parte attrice ha precisato che nel 2018 il mappale n. 2253 è stato venduto a , odierna convenuta, assieme ai mappali catastalmente identificati al Foglio 6 CP_1 part. 735 sub 1 e 3078 sub 1. La avrebbe provveduto a ingombrare l'area vincolata a passaggio CP_1
con proprio materiale, posizionando oltretutto dei cancelli al fine di delimitare la proprietà. L'attore ha dedotto che la servitù di passaggio trova fondamento nell'atto di divisione del 1973 innanzi al Notaio
richiamato nell'atto di vendita del 2018 e quindi vincolante in ogni sua parte anche nei Per_2 confronti dell'odierna convenuta.
Si è costituita in giudizio , contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e CP_1 chiedendo il rigetto delle domande avversarie. In particolare, la ha precisato che l'atto notarile CP_1
sottoscritto innanzi al notaio in Milano nel 2018 contiene l'espresso impegno da parte del Per_3
parte alienante, a tenere indenne l'acquirente da qualsivoglia vincolo non dichiarato Pt_1 CP_1 nel contratto, garantendo in particolare modo l'immunità da diritti reali non menzionati che pregiudicassero il godimento del terreno in oggetto. In secondo luogo, parte convenuta ha dedotto l'intervenuta prescrizione del diritto previsto dall'atto notarile del 1973, sottoscritto innanzi al notaio in Lecco. Infatti, la strada ivi prevista non sarebbe mai esistita, né sarebbe mai stata realizzata Per_2 nell'arco di quasi 50 anni. Sarebbe, oltretutto, presente un muro di antica costruzione sulla striscia di terreno gravata dalla servitù di passaggio, a indicare l'assenza di qualsivoglia antecedente accesso e transito sull'area in questione.
pagina 4 di 6 Disposta la conversione del rito, la causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, le quali infine hanno precisato le conclusioni nei termini sopra riportati.
Ritiene questo Giudice che la domanda giudiziale attorea sia infondata e non meriti accoglimento per le ragioni che si seguito si espongono.
In primo luogo si osserva che nell'atto divisionale del 1973 (doc. 3 fascicolo attore) non si rinviene, a differenza di quanto affermato da parte attrice, la costituzione di una servitù di passaggio in favore del mapp. 469 (ex mapp. 469/a), bensì l'obbligazione in capo a tutti i proprietari dei mappali coinvolti (ex
469/a, 469/b, 469/e, 469/f) alla costruzione di una strada consortile per accedere alla pubblica via, da realizzare e manutenere a spese comuni dei due lotti. Certamente una volta costruita la strada consortile tutti i frontisti avrebbero potuto utilizzarla per accedere alla pubblica via, tra cui anche i proprietari del mapp. 469 (ex 469/a), oggi di proprietà dell'attore. Tuttavia tale diritto di passaggio non si configura alla stregua di una servitù di passaggio dal momento che la strada consortile, per come contemplata nel contratto di divisione, sarebbe divenuta in comproprietà tra tutti i frontisti, tenuti a partecipare alle relative spese di costruzione e manutenzione. La comproprietà della strada consortile esclude in radice la configurabilità di una servitù di passaggio sui vari mappali posti lungo la strada e a favore degli altri, dal momento che la realizzazione della strada, così come prevista nell'atto notarile del 1973, avrebbe dato luogo alla formazione di un nuovo bene oggetto di comunione e goduto da tutti i frontisti in base ad un comune diritto di proprietà.
Detta considerazione si configura già di per sé assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione.
Giova peraltro osservare che la strada consortile pacificamente non è mai stata realizzata, né vi sono segni o opere visibili idonee a far presumere l'esistenza della stessa nel tempo;
a tal proposito basti osservare che la proprietà della convenuta dal lato della strada pubblica è delimitata da un alto muro di cinta di antica costruzione (doc. 2 fascicolo convenuta).
Chiarito quanto sopra con riferimento alla costruenda strada consortile, non si rinvengono né nell'atto di divisione del 1973 né nell'atto di vendita del 2018 elementi idonei a fondare il diritto di servitù di passaggio volontaria invocato da parte attrice.
Per tali assorbenti considerazioni la domanda giudiziale attrice non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del d.m. 147/22, con riduzione della fase istruttoria e della fase decisionale in considerazione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte attrice.
Non sussistono i presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande giudiziali attoree;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in € 5.300 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 2.4.2024
Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 771/2022 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Parte_1 C.F._1
Sangiorgio, dall'avv. Mario Minella e dall'avv. Francesca Minella, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Lecco, Piazza Manzoni n.23;
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Milani, CP_1 C.F._2
con elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, Corso Martiri della Liberazione n.85;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come precisate nelle note scritte d'udienza depositate entro il termine del 5.10.2023 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 6 Conclusioni per l'attore:
Voglia il Tribunale di Lecco, previa l'istruttoria che riterrà utile, e le declaratorie del caso:
- Dichiarare che l'attore ha titolo a transitare sulla striscia di terreno facente parte del mappale 2253 lungo il confine di mezzogiorno;
- Conseguentemente ordinare alla convenuta signora CP_1
, residente in [...] –
[...]
Frazione Porchera, l'immediato sgombero dell'area destinata a strada e accesso a parte del mappale 2253 (ex 469/e) con eliminazione di ogni ostacolo, chiusura e cancello che ne impedisca il futuro transito con ripristino del tratto di terreno destinato alla costruzione del passaggio;
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio con le maggiorazioni di legge (15% spese generali, I.V.A. e c.p.a.).
In via istruttoria: si chiede ammissione di interrogatorio formale della convenuta e testimoni sulle circostanze come dedotte in premessa del ricorso introduttivo del giudizio e che qui si hanno per ritrascritte.
Si indicano come testimoni sin d'ora con riserva d'altro dedurre, produrre ed indicare:
- (figlia del ricorrente) Testimone_1
- Geom. (quest'ultimo limitatamente alla conferma della Testimone_2
propria relazione tecnica ed allo stato dei luoghi).
Con accoglimento delle istanze tutte di parte attrice con ogni conseguenza in ordine alle spese e al risarcimento del danno anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ogni riserva.
Conclusioni per la convenuta:
NEL MERITO
Eccepita la prescrizione della reclamata servitù, rigettare tutte le domande avanzate dal SI. Pt_1
nei confronti della SI.ra , perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi
[...] CP_1
sopra esposti.
IN OGNI CASO
pagina 2 di 6 Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Si chiede che il Giudice disponga una ispezione giudiziale ex art. 258 e ss c.p.c. al fine di visionare personalmente e direttamente lo stato dei luoghi e di verificare le condizioni e la conformazione dei fondi/ mappali.
- Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di ammettere i seguenti mezzi di prova:
• interrogatorio formale del SI. e prova per testi - con il teste di seguito indicato Parte_1
- sui seguenti capitoli di prova, omesso ogni giudizio e/o valutazione:
1) vero che la planimetria di cui al doc. 1, Allegato C) all'atto di divisione del 07/07/1973 (doc. 3 fascicolo ricorrente) che mi si rammostra, rappresenta i mappali oggetto dell'atto di acquisto da parte della SI.ra del 20/06/2018, alienante il SI. siti nel CP_1 Parte_1
Comune di Olgiate Molgora (LC), Via Del Portone n. 6, in particolare la quota del 100% di un piccolo appezzamento di terreno pertinenziale ai mappali 735 e 3078 identificato al Catasto dei
Terreni, foglio di mappa 9, mappale 2253 (ex mappale 469/e);
2) vero che detto mappale 2253 (ex mappale 469/e) è identificato nelle planimetrie di cui al doc. 1 con il quadrato di colore giallo-lilla con all'interno rispettivamente la lettera “e” e la scritta
“promiscua”;
3) vero che con riferimento al doc. 1 e, in particolare, alla espressione/previsione di cui all'atto di divisione del 07/07/1973 (doc. 3 di controparte a pag. 15, punto III), ossia che “la porzione di strada fronteggiante della larghezza di m. 3 lungo la linea di confine di mezzogiorno per
l'accesso alle varie porzioni assegnate ai due Lotti ai mappali 469/a, 469/b e 469/f” a carico del mappale 469/e, è indicata nelle planimetrie di cui al doc. 1 in colore lilla con la scritta
“promiscua”;
4) vero che lungo la striscia di terra ove con l'atto di divisione del 07/07/1973 era prevista la
“costruenda strada” (di colore lilla nelle planimetrie di cui al doc. 1) lungo la linea di confine di mezzogiorno del mappale 2253 ex 469/e, vi è la presenza di un albero secolare ad alto fusto con varia vegetazione circostante e, verso la pubblica via Via Del Portone, vi è un muro di cinta in sassi di epoca storica ininterrotto, ossia senza la presenza di varco alcuno, che da sempre interdice ogni accesso, come da fotografia che mi si rammostra (doc. 2);
5) vero che successivamente all'atto di divisione di cui al doc. 3 di controparte ovvero dopo l'anno
1973, i condividenti tutti, tra i quali l'odierno ricorrente e dante causa della resistente, si sono astenuti dal realizzare la citata “strada”, a cominciare dal creare un varco di accesso che desse pagina 3 di 6 ingresso a detta area nel muro di confine che fronteggia la pubblica via Via del Portone (cfr. doc.
3 - mappa satellitare raffigurante lo stato dei luoghi).
Si indica a teste:
A) Arch. residente in [...]. Testimone_3
- Si chiede l'ammissione di prova contraria con il teste qui sopra indicato sui capitoli di prova ex adverso formulati.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 13.4.2022 avverso Parte_1
, chiedendo l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio a favore del mapp. CP_1
469 di sua proprietà e gravante sul mapp. 2253 (ex 469/e) di proprietà della convenuta.
A fondamento della propria domanda, il ha dedotto di essere proprietario dal 2004, a seguito Pt_1 di accettazione dell'eredità della defunta madre di un appezzamento di terreno sito Persona_1
in Olgiate Molgora, censito al mapp. 469, precedentemente diviso nelle particelle 469/a (attualmente mappale 469), 469/b (attualmente mappale 2250), 469/c, 469/d, 469/e (attualmente mappale 2253) e
469/f (attualmente mappale 2254). Parte attrice ha precisato che nel 2018 il mappale n. 2253 è stato venduto a , odierna convenuta, assieme ai mappali catastalmente identificati al Foglio 6 CP_1 part. 735 sub 1 e 3078 sub 1. La avrebbe provveduto a ingombrare l'area vincolata a passaggio CP_1
con proprio materiale, posizionando oltretutto dei cancelli al fine di delimitare la proprietà. L'attore ha dedotto che la servitù di passaggio trova fondamento nell'atto di divisione del 1973 innanzi al Notaio
richiamato nell'atto di vendita del 2018 e quindi vincolante in ogni sua parte anche nei Per_2 confronti dell'odierna convenuta.
Si è costituita in giudizio , contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e CP_1 chiedendo il rigetto delle domande avversarie. In particolare, la ha precisato che l'atto notarile CP_1
sottoscritto innanzi al notaio in Milano nel 2018 contiene l'espresso impegno da parte del Per_3
parte alienante, a tenere indenne l'acquirente da qualsivoglia vincolo non dichiarato Pt_1 CP_1 nel contratto, garantendo in particolare modo l'immunità da diritti reali non menzionati che pregiudicassero il godimento del terreno in oggetto. In secondo luogo, parte convenuta ha dedotto l'intervenuta prescrizione del diritto previsto dall'atto notarile del 1973, sottoscritto innanzi al notaio in Lecco. Infatti, la strada ivi prevista non sarebbe mai esistita, né sarebbe mai stata realizzata Per_2 nell'arco di quasi 50 anni. Sarebbe, oltretutto, presente un muro di antica costruzione sulla striscia di terreno gravata dalla servitù di passaggio, a indicare l'assenza di qualsivoglia antecedente accesso e transito sull'area in questione.
pagina 4 di 6 Disposta la conversione del rito, la causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, le quali infine hanno precisato le conclusioni nei termini sopra riportati.
Ritiene questo Giudice che la domanda giudiziale attorea sia infondata e non meriti accoglimento per le ragioni che si seguito si espongono.
In primo luogo si osserva che nell'atto divisionale del 1973 (doc. 3 fascicolo attore) non si rinviene, a differenza di quanto affermato da parte attrice, la costituzione di una servitù di passaggio in favore del mapp. 469 (ex mapp. 469/a), bensì l'obbligazione in capo a tutti i proprietari dei mappali coinvolti (ex
469/a, 469/b, 469/e, 469/f) alla costruzione di una strada consortile per accedere alla pubblica via, da realizzare e manutenere a spese comuni dei due lotti. Certamente una volta costruita la strada consortile tutti i frontisti avrebbero potuto utilizzarla per accedere alla pubblica via, tra cui anche i proprietari del mapp. 469 (ex 469/a), oggi di proprietà dell'attore. Tuttavia tale diritto di passaggio non si configura alla stregua di una servitù di passaggio dal momento che la strada consortile, per come contemplata nel contratto di divisione, sarebbe divenuta in comproprietà tra tutti i frontisti, tenuti a partecipare alle relative spese di costruzione e manutenzione. La comproprietà della strada consortile esclude in radice la configurabilità di una servitù di passaggio sui vari mappali posti lungo la strada e a favore degli altri, dal momento che la realizzazione della strada, così come prevista nell'atto notarile del 1973, avrebbe dato luogo alla formazione di un nuovo bene oggetto di comunione e goduto da tutti i frontisti in base ad un comune diritto di proprietà.
Detta considerazione si configura già di per sé assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione.
Giova peraltro osservare che la strada consortile pacificamente non è mai stata realizzata, né vi sono segni o opere visibili idonee a far presumere l'esistenza della stessa nel tempo;
a tal proposito basti osservare che la proprietà della convenuta dal lato della strada pubblica è delimitata da un alto muro di cinta di antica costruzione (doc. 2 fascicolo convenuta).
Chiarito quanto sopra con riferimento alla costruenda strada consortile, non si rinvengono né nell'atto di divisione del 1973 né nell'atto di vendita del 2018 elementi idonei a fondare il diritto di servitù di passaggio volontaria invocato da parte attrice.
Per tali assorbenti considerazioni la domanda giudiziale attrice non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del d.m. 147/22, con riduzione della fase istruttoria e della fase decisionale in considerazione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte attrice.
Non sussistono i presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande giudiziali attoree;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in € 5.300 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 2.4.2024
Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini
pagina 6 di 6