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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Palermo in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 14202 del Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, cui è stato riunito il procedimento iscritto al n° 14279 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, pendente tra
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), in Parte_1 CodiceFiscale_1 proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della con sede CP_1 legale in Palermo (PA) via Padre Giuseppe Puglisi n° 23 (P. IVA , elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Palermo, via Giuseppe Vergara n. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Salvo che, unitamente all'avv. Alessandra Rosalia Francesca Rappa, lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura in atti;
attore nel giudizio R.G. 14202/2023
e
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Palermo, via Giuseppe Vergara n. 4, presso lo studio dell'avvocato
Giuseppe Di Salvo che, unitamente all'avvocato Alessandra Rosalia Francesca Rappa, lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura in atti;
attore nel giudizio R.G. 14279/2023 contro
(c.f. ) in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, via Rosalia La Franca n. 46, presso lo studio dell'avv. Aurora Anselmo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuto in entrambi i giudizi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di comproprietario di Parte_1
1 un immobile sito in Palermo, via Giuseppe Puglisi n. 23, piano interrato (identificato al Catasto
Fabbricati - Comune di Palermo al foglio 77, particella 2675, subalterno 10, Categoria C/1), nonché nella qualità di legale rappresentante della società che aveva in comodato d'uso l'immobile CP_1 nel quale svolgeva l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio di impianti di illuminazione, conveniva in giudizio il (di seguito, “ ”), lamentando gravi Controparte_3 CP_2 danni subiti dall'immobile, a partire dall'anno 2013, a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dal piazzale soprastante, adibito a parcheggio condominiale.
Deduceva, in particolare, che il pregiudizio subito si era progressivamente aggravato a causa della totale inerzia del , il quale, nonostante le tempestive e continue sollecitazioni, non aveva CP_2 mai intrapreso alcuna iniziativa volta a porre rimedio a quanto segnalato, sicché si era reso necessario un intervento dei Vigili del Fuoco di Palermo, i quali, riscontrando i gravi danni strutturali che rendevano l'immobile privo delle condizioni di sicurezza necessarie, in data 20.11.2018, avevano inibito l'utilizzo del bene, inibendo altresì l'uso di una parte dell'immobile adiacente di proprietà di
[...]
e del parcheggio condominiale soprastante. Parte_2
Ciò costringeva la (che aveva in uso l'immobile da oltre trent'anni) a prendere in CP_1 locazione un altro locale (nello specifico il locale adiacente di proprietà del , limitatamente alla Pt_2 parte non interessata dal provvedimento dei vigili del fuoco) per la prosecuzione della propria attività di impresa, a fronte del corrispettivo di euro 1.000 mensili, subendo esborsi da gennaio 2019 a novembre
2023 (data di introduzione del giudizio) per complessivi euro 59.000,00.
Allo stesso modo, a partire dal 20.11.2018 l'attore (unitamente agli altri comproprietari) Parte_1 avevano subito la privazione del godimento del loro immobile, che, dichiarato inagibile, non poteva essere concesso in locazione né alienato.
Esponeva, dunque, che, per tali ragioni, era stato costretto ad agire giudizialmente ex artt. 688 e 700
c.p.c. per ottenere un provvedimento che ordinasse al di effettuare i lavori necessari per il CP_2 ripristino e la messa in sicurezza delle aree in oggetto.
E nonostante l'accoglimento della domanda cautelare, il non aveva dato seguito a CP_2 quanto statuito nell'ordinanza, emessa il 24 luglio 2019, che aveva ordinato la tempestiva esecuzione dei lavori individuati e computati nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ing. , Persona_1 limitandosi, nel dicembre 2019, ad approvare una delibera che riguardava soltanto una parte dei lavori necessari e che, viziata per mancata convocazione del condomino alla relativa assemblea, veniva Pt_2 giudizialmente annullata.
Pr tali ragioni, lamentando la perdurante inerzia del , chiedeva all'intestato Tribunale di: CP_2
1) Dichiarare la responsabilità civile ai sensi e per gli effetti degli articoli 2051 e 2043 c.c. del
[...]
(C.F. ) in persona dell'amministratore pro-tempore in ordine Controparte_4 P.IVA_2 alla causazione dei danni già evidenziati e spiegati nella ORDINANZA del 24.07.2019 emessa a seguito del
2 procedimento civile (cautelare) recante numero 7388/2018 R.G.A.C. dal Tribunale di Palermo – Sezione III Civile –
Giudice Dott. Andrea Compagno e integralmente di tutti i danni connessi e conseguenti.
2) Condannare in via esclusiva il (C.F. Controparte_4
) in persona dell'amministratore pro-tempore all'esecuzione immediata dei lavori, per la riparazione del P.IVA_2 piazzale scoperto, analiticamente descritti nella C.T.U. redatta dall'Ing. da attualizzarsi con Persona_1 espressa esclusione della compartecipazione economica del Sig. Parte_1
3) Condannare il (C.F. ) in persona Controparte_4 P.IVA_2 dell'amministratore pro-tempore al pagamento in favore del Sig. della somma pari ad € 84.643,77 Parte_1 da attualizzarsi attraverso apposita C.T.U. per l'eliminazione dei danni all'unità immobiliare dell'attore, il tutto oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
4) Condannare il (C.F. ) in persona Controparte_4 P.IVA_2 dell'amministratore pro-tempore al pagamento in favore del Sig. del danno dallo stesso subito per il Parte_1 danneggiamento dell'immobile, dalla data del 12.08.2013 sino alla data di diffida dei Vigili del Fuoco di Palermo e cioè fino al 20 novembre 2018, da liquidarsi in via equitativa, tenendo presente la gravità dei danni, la durata del disagio, lo stress fisico e psicologico subito dall'attore e il comportamento tenuto da controparte, il tutto oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
5) Condannare il (C.F. ) in persona Controparte_4 P.IVA_2 dell'amministratore pro-tempore in favore del Sig. quale proprietario dell'immobile danneggiato e Parte_1 reso inagibile, al pagamento di una somma, a titolo di mancato utilizzo o godimento del proprio immobile (valore locativo) calcolata dal mese di dicembre 2018 fino al mese di novembre 2023 nella misura pari ad € 60.000,00 (mesi 60) e/o nella misura maggiore o minore che l'esperto C.T.U. determinerà in corso di causa oltre salve ed impregiudicate le ulteriori somme maturate e maturande fino alla data di rimessione in pristino stato in perfetta regola dell'arte dell'immobile del
Sig. il tutto oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
Parte_1
6) Condannare il (C.F. ) in persona Controparte_4 P.IVA_2
Part dell'amministratore pro-tempore al pagamento in favore della della somma pari ad € 59.000,00 per i CP_5 canoni maturati e da questa versati mensilmente dal mese di gennaio 2019 fino al mese di novembre 2023 per la locazione da altro immobile da destinare alla propria attività commerciale, oltre gli ulteriori canoni mensili maturati e maturandi fino a quando non sarà ridotto in pristino stato l'immobile di proprietà del Sig. il tutto Parte_1 oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
7) Condannare il (C.F. ) in persona Controparte_4 P.IVA_2 dell'amministratore pro-tempore, al pagamento delle spese di lite in favore degli Avvocati Alessandra Rosalia Francesca
Rappa e Giuseppe Di Salvo che si dichiarano antistatari”.
Contestualmente, instaurava autonomo procedimento proprietario di altro Parte_2 immobile sito in Palermo, via Giuseppe Puglisi n. 23, piano sottostrada (identificato al Catasto
Fabbricati - Comune di Palermo al foglio 77, particella 2675, subalterno 9, Categoria C/1), il quale
3 conveniva il giudizio lo stesso , lamentando, per gli stessi fatti, analoghi danni strutturali al CP_2 proprio immobile.
Deduceva, in primo luogo, che l'immobile di sua proprietà (adiacente a quello di cui è Parte_1 comproprietario) era stato concesso in locazione alla per lo svolgimento dell'attività di CP_1 vendita all'ingrosso e al dettaglio di impianti di illuminazione, a fronte del corrispettivo di € 1.250,00 mensili.
Esponeva, poi, che, a seguito del manifestarsi dei primi danni prodotti dal cortile condominiale soprastante, aveva sollecitato il a provvedere tempestivamente, instaurando, altresì, CP_2 nell'anno 2014, una procedura di mediazione (con esito negativo) finalizzata a definire in via conciliativa la controversia e, a fronte della protratta inerzia del , aveva provveduto autonomamente CP_2 ad eseguire dei lavori necessari alla messa in sicurezza di una parte del suo immobile (affrontando costi per € 12.577,79).
L'inerzia del lo aveva poi costretto ad agire, unitamente al proprietario dell'immobile CP_2 limitrofo, ex artt. 688 e 700 c.p.c., per ottenere in via cautelare un ordine di esecuzione da parte del al ripristino e alla messa in sicurezza delle aree in questione, ma il Controparte_6
non ottemperava all'ordine impartito, limitandosi, nel dicembre 2019, ad approvare una CP_2 delibera – riguardante il ripristino della sola area destinata a parcheggio condominiale – poi annullata con sentenza del Tribunale di Palermo.
Precisava, altresì, che nel corso della consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento cautelare, i Vigili del Fuoco di Palermo avevano, in data 20.11.2018, inibito l'utilizzo della porzione di immobile data in locazione alla (non anche della porzione del bene che egli CP_1 aveva autonomamente messo in sicurezza per potere locare il bene), sicché aveva dovuto formalizzare una risoluzione del contratto, così subendo un danno dovuto al mancato conseguimento del canone pari ad euro € 1.250,00 mensili.
Per tali ragioni, chiedeva all'intestato Tribunale:
1) Dichiarare la responsabilità civile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 e 2043 c.c. del
[...]
(C.F. ) in persona dell'amministratore pro-tempore in ordine Controparte_4 P.IVA_2 alla causazione dei danni già evidenziati e spiegati nella ORDINANZA del 24.07.2019 emessa a seguito del procedimento civile (cautelare) recante numero 7388/2018 R.G.A.C. dal Tribunale di Palermo – Sezione III Civile –
Giudice Dott. Andrea Compagno e integralmente di tutti i danni connessi e conseguenti.
2) Condannare il (C.F. ) in persona Controparte_4 P.IVA_2 dell'amministratore pro-tempore all'esecuzione immediata dei lavori, per la riparazione del piazzale scoperto, analiticamente descritti nella C.T.U. redatta dall'Ing. da attualizzarsi ritenendosi lo stesso quale Persona_1 unico ed esclusivo responsabile ed escludendo l'odierno attore da alcuna sua compartecipazione nell'esecuzione della detta opera;
4 3) Condannare il (C.F. ) in persona Controparte_4 P.IVA_2 dell'amministratore pro-tempore al pagamento della somma pari ad € 90.734,38 da attualizzarsi attraverso apposita
C.T.U. per l'eliminazione dei danni all'unità immobiliare del ricorrente, il tutto oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
4) Condannare il (C.F. ) in persona Controparte_4 P.IVA_2 dell'amministratore pro-tempore al pagamento in favore del Sig. della somma pari ad € 12.577,79 per Parte_2
i lavori di ripristino parziale dei soffitti dell'immobile di proprietà dell'attore e dallo stesso sostenuti;
5) Condannare il (C.F. ) in persona Controparte_4 P.IVA_2 dell'amministratore pro-tempore, in favore del Sig. quale proprietario dell'immobile danneggiato e reso Parte_2 inagibile, al pagamento di una somma, a titolo di mancato utilizzo o godimento proprio immobile (valore locativo) calcolata fino al mese di novembre 2023 nella misura pari ad € 75.000,00 (mesi 60) e/o nella misura maggiore o minore che l'esperto C.T.U. determinerà in corso di causa oltre salve ed impregiudicate le ulteriori somme maturate e maturande fino alla data di rimessione in pristino stato in perfetta regola dell'arte dell'immobile de quo, il tutto oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
6) Con riconoscimento dei danni da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria, da liquidarsi con il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, il cui saggio da determinarsi, per ciò che concerne il periodo successivo decorrente dalla notifica della citazione, ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c.;
7) Condannare il (C.F. ) in persona Controparte_4 P.IVA_2 dell'amministratore pro-tempore al pagamento delle spese di lite agli Avvocati Alessandra Rosalia Francesca Rappa e
Giuseppe Di Salvo che si dichiarano antistatari.
Si costituiva in tale secondo giudizio il , deducendo di essersi Controparte_2 tempestivamente attivato, adottando, nel dicembre 2019, apposita deliberazione per dar seguito ai lavori intimati nell'ordinanza cautelare e insistendo nell'applicabilità (negata da controparte) dei parametri di cui all'articolo 1125 c.c. come criterio di ripartizione relative spese, a ciò aggiungendo una corresponsabilità da parte dell'attore il quale, utilizzando il piazzale condominiale soprastante come parcheggio dei propri mezzi, aveva contribuito ad aggravare i danni strutturali del cortile e il quale avrebbe, peraltro, potuto attivarsi autonomamente per riparare i danni da infiltrazione subiti, chiedendo poi la ripetizione dei relativi costi al . CP_2
Per tali ragioni, chiedeva di:
- Ritenere e dichiarare l'attore responsabile dei danni causati allo spiazzo che hanno causato CP_7
l'infiltrazione nei suoi magazzini, poiché per circa 30 anni ha fatto sostare i propri mezzi pesanti o in subordine che la propria negligenza è concausa di tali danni;
- Ritenere e dichiarare che alcun risarcimento è dovuto, in quanto non è dimostrato che eventuali perdite economiche sono direttamente attribuibili alle infiltrazioni nei propri magazzini;
- Ritenere e dichiarare che l'attore poteva, nella non temuta ipotesi che il sia ritenuto direttamente CP_2
5 responsabile di eventuali perdite economiche, farsi parte diligente ed eliminare la causa dell'infiltrazione riparando quanto necessario;
- In subordine, ritenere e dichiarare corresponsabile l'attore per i danni causati allo spiazzo per il transito dei propri mezzi pesanti;
- Conseguentemente condannare i ricorrenti alle spese di lite ed al corrispettivo professionale, oltre spese generali 15%, cpa 4% ed Iva 22% (ove dovuta) come per legge, della presente procedura.
All'udienza del 19.4.2025, alla luce dell'identità del petitum e della causa petendi, rilevata la sussistenza di un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva, essendo stata chiesta, in entrambi i giudizi, al medesimo l'esecuzione dei medesimi lavori di riparazione delle aree interessate, i due CP_2 procedimenti, pendenti dinanzi allo stesso giudicante, venivano riuniti ex art. 274, comma 1, c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo c.t.u., affidata all'ing. . Persona_1
Successivamente, in pendenza delle operazioni peritali, in data 3.6.2024, il Condominio si costituiva anche per contestare le domande proposte da , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della articolando difese identiche a quelle svolte nel procedimento (poi CP_1 riunito) promosso da e svolgendo analoghe richieste. Pt_2
Terminata l'istruttoria, con ordinanza del 14.1.2025, veniva fissata l'udienza del 13.5.2025 per la rimessione della causa in decisione, ex art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e, in quella sede, i procuratori concludevano come da verbale in atti.
*****
1. Preliminarmente, deve rilevarsi che l'udienza di rimessione della causa dinanzi al Tribunale per la decisione era fissata per il 13.5.2025, sicché, in applicazione dell'art. 189 c.p.c., le parti avrebbero dovuto depositare: le note di precisazione delle conclusioni entro il 14.3.2025, la comparsa conclusionale entro il giorno 11.4.2025, la memoria di replica entro il 28.4.2025.
Dunque, l'eccezione di inammissibilità della memoria di replica depositata dal CP_2 convenuto soltanto in data 29.4.2025, sollevata all'udienza del 13.5.2025 dai due attori, risulta fondata.
Di detta memoria, inammissibile giacché tardiva, non si terrà, dunque, conto.
Si ricorda, per inciso, che, trattandosi di termini perentori (come prescritto dallo stesso art. 189
c.p.c.), una simile decadenza in cui è colpevolmente incorsa la parte non è sanabile, sicché è infondata la tesi esposta dal all'udienza del 13.5.2025, secondo cui, avendo gli attori replicato alla stessa CP_2 udienza al contenuto della memoria tardivamente depositata, sarebbe stata, comunque, sanata qualsivoglia eventuale violazione del contraddittorio.
2. Passando al merito della lite, è pacifico che gli immobili di cui sono, rispettivamente, proprietari
(pro quota) e sono stati gravemente danneggiati da infiltrazioni Parte_1 Parte_2
d'acqua, protrattesi nel tempo, provenienti dall'area soprastante adibita a parcheggio condominiale.
Ciò è emerso chiaramente della c.t.u. redatta dall'ing. il 16.9.2024 e depositata in Persona_1
6 data 11.10.2024, cui integralmente si rinvia e i cui esiti sono pienamente condivisi dal giudicante, giacché congruamente motivati e basati su dati obiettivamente riscontrabili, e neppure contestati dalle parti (che non hanno trasmesso all'ausiliario alcuna osservazione alla bozza di consulenza).
L'ausiliario, in particolare, descrivendo i luoghi oggetto del contendere, ha rilevato che l'immobile di cui è comproprietario (identificato al Catasto al fg. 77, p.lla 2675, sub. 10), Parte_1 sottostante il piazzale adibito a parcheggio dell'edificio di già all'epoca in cui Controparte_4 era stato da lui stesso ispezionato nella veste di consulente tecnico d'ufficio del procedimento cautelare avviato dagli odierni attori nell'anno 2018 (iscritto al n. R.G. 7388/2018) presentava, come desumibile dalla consulenza tecnica d'ufficio da lui redatta in data 25.3.2019 (allegato n. 12 all'atto di citazione degli attori di entrambi i giudizi), “precarie condizioni di sicurezza e ciò dal momento che per effetto delle infiltrazioni avvenute nel tempo si sono verificati episodi di ammaloramento delle parti strutturali e sfondellamento dei solai”.
E all'esito di sopralluoghi eseguiti nel corso del presente giudizio, il c.t.u. ha dunque rimarcato “un ampliamento delle lesioni già riscontrate” nel corso degli accertamenti precedentemente eseguiti.
Con riferimento, poi, all'immobile di cui è proprietario (di cui al Fg. 77, P.lla 2675, Parte_2 sub. 9), suddiviso in due porzioni indipendenti l'una dall'altra, il c.t.u. ha riscontrato che in diverse zone si erano già verificati episodi di crollo e che “In generale l'immobile verte in precarie condizioni di sicurezza e ciò dal momento che per effetto delle infiltrazioni avvenute nel tempo si sono verificati episodi di ammaloramento delle parti strutturali e sfondellamento dei solai. Per tale porzione i Vigili del Fuoco hanno disposto la diffida all'esercizio di attività commerciale, nonché lo sgombero ed il ripristino dei luoghi”.
La seconda porzione di unità immobiliare, invece, risulta in buone condizioni, essendo già stata oggetto di lavori di ripristino.
Anche in questo caso, rispetto alla porzione di immobile danneggiata, il c.t.u. ha riscontrato un ampliamento delle lesioni precedentemente accertate nell'ambito del procedimento cautelare intercorso tra le parti.
In ordine alle specifiche cause dei danni, il consulente, richiamando gli esiti della c.t.u. da lui stesso espletata nell'ambito del procedimento cautelare intercorso tra le stesse parti - ove, all'esito di un'ampia illustrazione tecnica delle reazioni innescate dal fenomeno infiltrativo, aveva concluso affermando che
“è quindi certamente possibile ritenere che i predetti fenomeni siano direttamente riconducibili ad infiltrazioni, attive e pregresse, dovute a guasto e/o rottura dello strato di impermeabilizzazione del piazzale (compresi i cordoli perimetrali, i pilastri della pensilina, nonché la giunzione tra la pavimentazione in cemento e quella in piastrelle per esterni dei box).
Sulla scorta di quanto già ampiamente indicato è altresì possibile affermare che l'intero solaio di copertura è coinvolto dai predetti fenomeni di infiltrazione e ciò a prescindere da quale sia la mappatura delle aree che allo stato attuale abbiano già subito episodi di crollo.” - ha confermato che i danni riscontrati “afferiscono a fenomeni di infiltrazione ripetuti e prolungati nel tempo”, dovute alle pessime condizioni della pavimentazione del soprastante piazzale
(identificato al catasto al Fg. 77, P.lla 2672), già emerse nel precedente giudizio. CP_7
7 Ha, infatti, specificato che “l'intera superficie del piazzale verte in pessime condizioni, infatti, nel corso dei sopralluoghi si è riscontrata la presenza di diversi avvallamenti e buche, nonché l'affioramento di rete elettrosaldata.” e che “di fatto nessun intervento è stato effettuato e che pertanto le condizioni del piazzale possono essere solo peggiorate in ragione del tempo trascorso. Si è riscontrato inoltre una totale carenza di manutenzione ordinaria della grata di raccolta delle acque piovane che presenta vegetazione all'interno e lungo il muro perimetrale, nonché la stessa risulta parzialmente ostruita da materiale e rifiuti”.
Così appurata l'origine dei fenomeni infiltrativi, considerato che la causa dei danni subiti all'interno degli immobili dei due attori dipende dalla omessa manutenzione di un bene è evidente CP_7 che la responsabilità è da addebitare, ex art. 2051 c.c., al , essendo quest'ultimo, in qualità di CP_2 custode, il soggetto responsabile della conservazione e della manutenzione dell'area adibita a parcheggio soprastante i locali oggetto del giudizio (sul punto, tra le tante, v. Cass. n. 27989/2022: “Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde ex articolo 2051 del Cc dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini.”; Cass. n. 19253/2021: “…il quale custode dei beni e dei servizi CP_2 comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile”.)
Peraltro, dall'analisi dei documenti prodotti con gli atti introduttivi (doc. n 4, 5, 6 e 9 allegati alla citazione di ), si desume chiaramente che gli attori, fin dal 2013, hanno continuamente e Parte_1 ripetutamente sollecitato il , nella persona dei diversi amministratori che pro tempore si sono CP_2 succeduti nel tempo, e che ciò nonostante il , che aveva piena contezza dei difetti dell'area CP_2 destinata al parcheggio, ha perpetrato un comportamento omissivo che ha aggravato i danni subiti dagli immobili degli odierni attori fino a causarne la totale inutilizzabilità (sul punto si richiama il verbale dei vigili del fuoco del 20.11.2018 – allegato 13 all'atto di citazione di e – con il Parte_1 CP_1 quale veniva inibito l'utilizzo degli immobili in uso alla . CP_1
La perdurante inerzia del è attestata anche dall'inottemperanza all'ordinanza cautelare CP_2 ex art. 700 c.p.c., emessa il 24 luglio 2019 dal Tribunale di Palermo (allegato n. 10 alla citazione di con cui era stata ordinata l'esecuzione dei lavori necessari al ripristino del piazzale CP_1
e dei locali di proprietà degli odierni attori. CP_7
All'ordinanza qui richiamata, infatti, il non ha mai dato seguito se non con CP_2
l'approvazione di una delibera condominiale che è stata poi annullata dal Tribunale di Palermo n. 2667 del 30.5.2023 (doc. 9 allegato alla citazione dell'attore ) a seguito di impugnazione proposta da Pt_2 parte del . Pt_2
E ancora, il protrarsi della condotta omissiva del è confermato dalle ulteriori diffide CP_2 inviate nel 2023 all'amministratore pro tempore (allegati n. 16 e 17 all'atto di citazione di Ventimiglia) e,
8 definitivamente, avvalorato dalle risultanze della c.t.u. depositata nel presente giudizio, avendo l'ausiliario riscontrato che “nessun intervento è stato effettuato e che pertanto le condizioni del piazzale possono essere solo peggiorate in ragione del tempo trascorso. Si è riscontrato inoltre una totale carenza di manutenzione ordinaria della grata di raccolta delle acque piovane che presenta vegetazione all'interno e lungo il muro perimetrale, nonché la stessa risulta parzialmente ostruita da materiale e rifiuti”.
Non meritano, infatti, condivisione le difese di parte convenuta secondo cui il si CP_2 sarebbe tempestivamente attivato per l'esecuzione dei lavori di cui all'ordinanza cautelare, i approvati dalla delibera del 16.12.2019, poi annullata a causa dell'impugnazione dell'odierno attore . Pt_2
Da un lato, l'impugnativa proposta era evidentemente fondata (avendo l'assemblea deliberato senza la previa convocazione del ), e, ad ogni modo, in quella sede erano state approvate unicamente le Pt_2 opere necessarie al ripristino del piazzale non anche i lavori di riparazione e messa in CP_7 sicurezza dei locali degli attori pure impartiti nell'ordinanza cautelare in commento.
Peraltro, con la stessa deliberazione, ai fini del riparto delle spese necessarie alla realizzazione dei lavori, l'assemblea utilizzava erroneamente la disciplina dall'articolo 1125 c.c., norma che, nel caso di specie, non è suscettibile di applicazione.
Se è vero, infatti, che, in linea generale, “In tema di condominio, le spese di riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, facente anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, non vanno ripartite in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., dovendosi applicare analogicamente l'art. 1125
c.c., che, in virtù del generale principio dettato dall'art. 1123, comma 2, c.c., accolla per intero le spese di manutenzione della parte della struttura complessa, identificantesi con il pavimento del piano superiore, a chi, con l'uso esclusivo della stessa, ne rende necessaria la manutenzione” (così anche Cass. n. 23250/2023, è parimenti vero che “La ripartizione delle spese per la manutenzione, e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell'art.
1125 c.c., riguarda le ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi a singoli condomini o alla gestione
quando si tratta, invece, di danneggiamenti riferibili a taluno di essi trova applicazione il principio generale CP_7 secondo cui la riparazione dei danni sta a carico di colui che li ha cagionati” (così, Cass. n. 3568 /1999, richiamata, da ultimo, anche da Cass. n. 16760/2024).
Ebbene, nel caso di specie, essendo le condizioni in cui versa attualmente il cortile CP_7 conseguenza della negligenza del , rimasto inerte per oltre un decennio nonostante le CP_2 ripetute sollecitazioni avanzate, anche in sede giudiziale, dagli attori, i costi di riparazione del cortile vanno addebitati integralmente al , che dovrà, altresì, risarcire, ex art. 2051 c.c., i danni CP_2 cagionati per la omessa manutenzione delle cose in custodia.
Sul punto, si ricorda che quella di cui all'art. 2051 c.c. costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva dalla quale il custode può andare esente da responsabilità soltanto fornendo la prova del caso fortuito, ovvero del fattore idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'omessa manutenzione della cosa e la produzione del danno.
9 Si tratta, appunto, di un'ipotesi di responsabilità che, prescindendo dalla colpa, dà contezza di una moderna concezione della responsabilità civile, riconducendo il danno alla sfera giuridica di chi meglio può prevenirlo e/o amministrarlo (sul punto da ultimo Cass. n. 2148/2025 per la quale “la responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e si fonda sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Può essere esclusa dal caso fortuito o da un fatto del danneggiato che assuma incidenza causale nell'avverarsi dell'evento.” e Cass. n.
33128/2024 secondo la quale “grava sul custode l'onere di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima.”).
Del resto, nel caso di specie, a fronte delle risultanze istruttorie che, come precedentemente esposto, confermano la riconducibilità dei danni all'omessa manutenzione dell'area adibita a CP_7 parcheggio, il convenuto non ha fornito alcun elemento idoneo a fondare l'elisione del CP_2 nesso causale.
Vanno, infine, disattese le ulteriori difese del convenuto, secondo cui gli attori CP_2 sarebbero responsabili o corresponsabili nella produzione del danno per aver utilizzato, per oltre trent'anni, il piazzale condominiale soprastante ai propri immobili come deposito di furgoni e mezzi pesanti e per non essersi attivati per la rimozione dei danni cagionati ai propri immobili, salvo diritto di ripetere dal i relativi esborsi. CP_2
Ricordato, innanzitutto, che la riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo (così, tra le tante, Cass. n. 15383/2011), deve innanzitutto rilevarsi che nel giudizio instaurato da e dalla il Condominio si è costituito tardivamente, Parte_1 CP_1 sicché è decaduto, ex art. 167, comma 2, c.p.c., dalla possibilità di sollevare eccezioni quali quelle in questi termini proposte.
Quanto, invece, alle contestazioni in tal senso mosse (stavolta tempestivamente) a , Parte_2
è sufficiente rilevare che il c.t.u. ha, inequivocabilmente, individuato quale unica causa dei danni accertati il difetto di impermeabilizzazione del piazzale condominiale e non invece eventuali sovraccarichi legati al parcheggio di mezzi pesanti. E peraltro, quand'anche avesse parcheggiato Pt_2 per anni nel piazzale in questione, il suo utilizzo dell'area era perfettamente compatibile con la natura dei luoghi, che risultano proprio destinati a parcheggio condominiale, come pure riscontrato dall'ausiliario nel corso della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa (avendo egli, in quella sede, accertato la presenza di diversi posti auto e di dieci box destinati ai condomini).
A ciò si aggiunga che, come chiaramente riscontrabile dalle foto allegate alla c.t.u. del giudizio cautelare (datata 25.3.2019 e prodotta nel presente giudizio – allegato n. 12 dell'atto di citazione di e dalla missiva inoltrata dagli attori all'amministratore pro tempore il 25.9.2023 Controparte_8
10 (allegato n. 16 dell'atto di citazione di ), nonostante il provvedimento dei Vigili del Fuoco del Pt_2
20.11.2018 (v. doc. allegato da entrambi gli attori), il non si è attivato per l'effettiva CP_2 inibizione dell'utilizzo dell'area, che ha continuato ad essere utilizzato dai condomini come area di sosta di diverse autovetture. E ciò costituisce ulteriore violazione degli obblighi di vigilanza imputabile al
. CP_2
Parimenti infondata è la contestazione del Condominio secondo cui avrebbe Parte_2 potuto evitare il maggior danno attivandosi per la riparazione autonoma del proprio immobile e chiedendo, poi, il rimborso di quanto spese al Condominio.
Premesso che, come appresso meglio si dirà, egli ha effettivamente riparato a sue spese una parte dell'immobile di cui proprietario, deve comunque evidenziarsi che una simile eccezione mossa dal
Condominio, riconducibile al secondo comma dell'art. 1227 c.c,. è infondata, essendo ben noto che il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno è limitato all'ordinaria diligenza e va inteso come sforzo di evitare il danno attraverso un'agevole attività personale, o mediante un sacrificio economico relativamente lieve, non essendo invece comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza quelle attività che siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (tra le tante,
Cass. n. 20146/2018).
E, nel caso di specie, pretendere che il proprietario di un immobile sostenga personalmente tutti i costi per la riparazione dei danni da infiltrazioni senza che sia eliminata la causa del danno (e, dunque, senza un previo intervento di impermeabilizzazione della copertura soprastante), con conseguente possibilità di ricomparsa dei fenomeni nonostante gli interventi di ripristino, è, senza dubbio, un'attività che comporta un sacrificio economico rilevante, non riconducibile alla ordinaria diligenza del danneggiato
Per tutto quanto fin qui esposto, accertata a carico del la Controparte_2 responsabilità ex art. 2051 c.c., è possibile procedere alla disamina delle ulteriori domande proposte dagli odierni attori.
3. In primo luogo, è fondata la domanda di condanna del alla riparazione integrale del CP_2 piazzale adibito a parcheggio, oggetto di lite, sicché va ordinata l'esecuzione dei lavori CP_7 indicati dal c.t.u., ing. , alle pagg. da 22 a 24 della relazione depositata in data Persona_1
11.10.2024, dettagliatamente descritti nel computo metrico estimativo di cui alla pag. 37 degli allegati alla c.t.u.
In ordine alla ripartizione delle spese, quantificate dal c.t.u. in € 114.486,56 (ai quali vanno sommati
€ 6.765,11 di compenso per il direttore dei lavori, oltre oneri fiscali e previdenziali), va, in questa sede, ribadito l'addebito integrale al , poiché, trattandosi di responsabilità ex art. 2051, trova CP_2 applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati, non potendosi applicare l'articolo 1125 c.c. che riguarda le ipotesi in cui la necessità delle
11 riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini (sul punto Cass. Civ. n. 16760/2024 sopra citata).
Non può, tuttavia, trovare accoglimento la richiesta di esclusione di e dalla Pt_2 Parte_1 compartecipazione alle spese necessarie per la realizzazione dell'opera poiché, esclusa l'applicazione dell'art. 1125 c.c., essendo gli odierni attori entrambi condomini, questi devono comunque concorrere alla spesa in proporzione alle loro quote millesimali.
In questo senso, si ricorda il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Il
che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni CP_2 dell'edificio ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo, che trova la sua fonte nella CP_2 comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni cagionati”(Cass. n. 18187/2021).
4. Accertata la riconducibilità dei danni subiti agli immobili sottostanti il piazzale CP_7 all'omessa manutenzione da parte del , meritano altresì accoglimento le richieste di CP_2 risarcimento, per equivalente, dei danni subiti ai rispettivi immobili proposte da e . Parte_1 Pt_2
Va, dunque, riconosciuto in favore di (che, essendo proprietario pro quota, si Parte_1 presume agisca nell'interesse di tutti i comproprietari) e di un importo equivalente agli Parte_2 esborsi che dovranno sostenere per rimuovere gli effetti dei danni cagionati dal Condominio.
In ordine ai lavori da eseguire all'interno dell'immobile di cui è comproprietario e ai Parte_1 costi in tal senso occorrenti, ci si riporta alle conclusioni adottate dal c.t.u. ing. nel Persona_1 proprio elaborato alle pagg. 25 e 26, il quale, predisponendo dettagliato computo metrico estimativo (v. pag. 39 degli allegati alla c.t.u.), ha determinato il costo necessario per il ripristino dell'unità immobiliare
(aggiornato al 2024) in € 87.808,40 (oltre iva), ovvero € 96.589,24 (iva al 10% inclusa). Il Parte_1
c.t.u. ha poi specificato che a tale importo occorre aggiungere l'onorario spettante al Direttore dei
Lavori, valutato nella misura del 6,5% dell'importo dei lavori, ovvero pari ad € 5.707,55, sicché si raggiunge un complessivo importo di euro 102.296,79.
Quanto, poi, ai lavori necessari al ripristino della porzione di immobile di proprietà ad oggi Pt_2 ancora ammalorata, indicati dal c.t.u. a pag. 24 e 25 dell'elaborati, i relativi costi (aggiornati al 2024), determinati sulla scorta del computo metrico estimativo in tal senso predisposto (v. pag 38 degli allegati alla c.t.u.) sono stati determinati in € 99.134,33 (oltre iva), ovvero € 109.047,76 (iva al 10% inclusa), oltre all'onorario spettante al Direttore dei Lavori, valutato nella misura del 6,5% dell'importo dei lavori, pari ad € 6.443,73, per un complessivo importo di euro 115.491,49.
Si rileva, sul punto, che le obbligazioni risarcitorie, quali sono quelle in oggetto, integrano un debito di valore, sicché il parametro di riferimento è rappresentato dalla sentenza Cass. Sez. 1712/1995 che
12 prescrive una devalutazione dell'importo alla data del verificarsi del danno e quindi una sua rivalutazione comprensiva degli interessi maturati anno per anno.
Nel caso di specie, ritiene, però, il giudicante di dovere assumere come base di calcolo gli importi liquidati dal c.t.u. alla data di stesura della relazione, data che deve ritenersi come momento in cui il danno lamentato è stato quantificato.
Dunque, le somma su indicate vanno rivalutate dal 16.9.2024 (data di stesura della relazione) alla data di pubblicazione della sentenza;
a ciò si aggiunge il riconoscimento degli interessi al saggio legale dalla sentenza alla data di effettivo pagamento.
5. Meritevole di accoglimento è, altresì, la richiesta svolta da di risarcimento del Parte_2 danno emergente costituito dagli esborsi, pari a € 12.577,79, da lui sostenuti per i lavori intrapresi all'interno di una delle due porzioni autonome in cui è suddiviso l'immobile di sua proprietà.
Le spese dei lavori (di parziale ripristino dei soffitti) da lui intrapresi al fine di evitare l'aggravamento dei danni al proprio immobile sono state, infatti, documentate con fatture emesse nei mesi di luglio e agosto 2014 (v. doc. 12 allegato alla citazione di ) e il c.t.u., rispondendo al quesito in tal senso Pt_2 conferito, ha confermato la congruità degli importi rispetto alla tipologia di opere realizzate.
6. Venendo alla domanda di volta alla condanna del al Parte_1 CP_2 pagamento di una somma connessa all'impossibilità di utilizzo dell'immobile di cui è comproprietario
(identificato al Catasto al foglio 77, particella 2675, subalterno 10) a partire dal mese di dicembre 2018,
è pacifico che l'immobile di cui si tratta era precedentemente concesso in comodato d'uso gratuito alla che ivi esercitava la propria attività commerciale, ed è ampiamente documentato che in CP_1 data 20.11.2018 i Vigili del Fuoco di Palermo (v. doc. 13 allegato alla citazione) hanno diffidato
, il quale oltre ad essere comproprietario del bene è anche legale rappresentante Parte_1 della che sui luoghi svolgeva attività commerciale, dall'utilizzo del bene. CP_1
Dunque, a partire da questa data, l'immobile, in condizioni di pericolo accertate, è divenuto inutilizzabile a causa delle infiltrazioni provenienti dal piazzale soprastante.
Ebbene, come recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 33645/2022, la lesione della concreta possibilità di utilizzo del proprio immobile (da ricondurre al danno emergente) è risarcibile quando sia stato compromesso il diritto di godimento diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo.
Eppure, nel caso di specie, i proprietari dell'immobile di cui si tratta (che sono soggetti di diritto distinti rispetto alla non godevano direttamente del bene né lo concedevano in CP_1 godimento a terzi a scopi di lucro (non avendo stipulato con la un contratto di locazione, CP_1 ma un contratto di comodato d'uso gratuito), sicché il danno da mancato utilizzo dell'immobile oggi invocato da in qualità di proprietario (pro quota) del bene non può trovare Parte_1 accoglimento, non avendo egli patito alcun danno emergente.
13 7. Non può neppure trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali per i pregiudizi asseritamente subiti da , stante lo stress fisico e psicologico da lui Parte_1 subito dal 12.8.2013 (data di prima manifestazione dei danni) fino al 20.11.2018 (data nella quale i Vigili del Fuoco inibivano l'uso dell'immobile).
Sul punto, ci si limita a richiamare i principi generali che regolano il risarcimento del danno non patrimoniale alla luce dei quali “non sono meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale” e ancora “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (Cass. Sez. Un. n.
26972/2008).
Nel caso di specie, l'attore si è limitato ad allegare un generico stress psico fisico che, alla luce dei principi qui richiamati, non è indicativo di quel quid pluris richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale, essendo necessario che il pregiudizio vada oltre meri fastidi, disagi o disappunti che, in quanto tali, sono insuscettibili di tutela risarcitoria.
Inoltre, il pregiudizio lamentato dal che, alla luce di quanto esposto, non è comunque Parte_1 meritevole di tutela risarcitoria, risulta soltanto allegato e non anche provato, poiché la documentazione clinica allegata all'atto di citazione (doc. n 19), attestante l'attuale stato di invalidità civile dell'attore, oltre ad essere riconducibile ad un periodo ampiamente successivo rispetto a quello dei pregiudizi lamentati, nulla prova circa la riconducibilità della malattia ivi descritta alla vicenda oggetto del giudizio.
In particolar modo, non vi è la prova del nesso causale tra i disagi e i fastidi causati dal danneggiamento dei locali in uso alla e lo stato di invalidità dell'attore , CP_1 Parte_1 potendo l'invalidità civile, generata da un'ischemia, derivare da molteplici fattori causali che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda volta al risarcimento dei danni non patrimoniali.
8. Merita, invece, accoglimento la domanda della volta al risarcimento del danno CP_1 emergente patito per avere dovuto, a partire dal mese di gennaio 2019, ricercare altro immobile ove
14 proseguire l'attività commerciale precedentemente svolta, a titolo gratuito, all'interno del bene di cui
è comproprietario. Parte_1
Dalla documentazione prodotta, risulta, infatti, che, dopo il provvedimento dei Vigili del Fuoco del novembre 2018 con il quale veniva disposta l'inibizione dei locali in uso alla in data CP_1
8.1.2019, la società ha stipulato un contratto di locazione, registrato in data 10.1.2025, con
[...]
(allegato n. 14 all'atto di citazione di avente ad oggetto la porzione Parte_2 CP_1 dell'immobile di quest'ultimo che era stata ripristinata dopo i fenomeni infiltrativi e che non era stata oggetto di inibizione da parte dei Vigili del Fuoco (nel contratto di locazione si fa, infatti, riferimento al locale piano S1, “parte del sub 9” “ultima e penultima apertura” e la diffida dei Vigili del Fuoco indirizzata allo stesso aveva ad oggetto lo sgombero e il ripristino dell'immobile “ad eccezione dei luoghi ripristinati (Ultimo e Pt_2 penultimo)”), dietro pagamento di un corrispettivo mensile pari ad euro € 1.000 mensili
La pertanto, stante l'impossibilità di utilizzo dell'immobile dapprima in uso a titolo CP_1 gratuito, ha subito un danno pari agli esborsi che, ove detto bene non fosse stato danneggiato dalle infiltrazioni provenienti dal cortile non avrebbe sostenuto. CP_7
Pertanto, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del , i canoni di locazione CP_2 corrisposti o da corrispondere sono da computare nel danno emergente, costituendo una spesa che la società non avrebbe sostenuto se avesse avuto la possibilità di continuare a godere del precedente locale commerciale.
Tenendo presente il canone mensile di € 1.000,00 dovuto dal mese di gennaio 2019 al mese di giugno del 2025, il va condannato al pagamento in favore della di euro CP_2 CP_1
77.000,00, oltre interessi al saggio legale da ciascuna mensilità fino all'effettivo pagamento.
La ha altresì chiesto la condanna del Condominio al pagamento degli ulteriori canoni CP_1 mensili che matureranno fino a quando non sarà ridotto in pristino l'immobile di proprietà . Parte_1
Questa richiesta, che si atteggia a domanda di condanna in futuro di un danno che si produrrà in futuro, merita accoglimento, giacché un simile pregiudizio appare, secondo un criterio di rilevante probabilità (se non addirittura di certezza), come il naturale sviluppo della perdurante impossibilità di utilizzo da parte della dell'immobile che le era stato concesso in comodato d'uso gratuito CP_1 per l'esercizio della sua attività commerciale.
La perdurante indisponibilità del bene continuerà, infatti, ad impedire alla società il godimento dell'immobile che aveva precedentemente a disposizione a titolo gratuito e comporterà gli ulteriori inevitabili esborsi costituiti dai canoni da versare a per l'utilizzo di altro immobile per Parte_2
l'esercizio della propria attività.
Una simile condanna in futuro (e per un, accertato, danno futuro) risponde, del resto, ai principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (sanciti a livello nazionale dagli artt. 24 e 111 Cost e, sul piano sovranazionale, dall'art. 6 CEDU), i quali verrebbero frustrati ove non si riconoscesse, fin
15 d'ora, il diritto al ristoro di un danno che la società continuerà, certamente, a subire finché il
Condominio, mantenendo la propria condotta inerte, non consentirà il ripristino dell'immobile di cui è comproprietario e che la società ha il diritto di usare a titolo gratuito. Parte_1
Dunque, il va condannato al pagamento di euro 1.000,00 per ciascuna mensilità a CP_2 decorrere dalla data di deposito del presente provvedimento e fino al pagamento a CP_9 delle somme necessarie al ripristino del proprio immobile (già in questa sede liquidate in suo
[...] favore a titolo di risarcimento del danno per equivalente).
9. Meritevole di accoglimento è, poi, la domanda di finalizzata al riconoscimento di Parte_2 una somma a titolo di risarcimento del danno per mancato utilizzo o godimento della porzione di immobile (da lui non ripristinata) tutt'ora danneggiata e il cui uso è stato inibito dai Vigili del Fuoco il
20.11. 2018.
Il pregiudizio da lui allegato, relativo alla lesione della concreta possibilità di utilizzo del bene mediante concessione in godimento a terzi dietro pagamento di un corrispettivo, trova, peraltro, conforto nella circostanza per cui i locali in questione erano stati, in precedenza, con contratto del
21.4.2008, registrato in data 8.5.2008 (v. doc. 13 allegato alla citazione di Caruso), concessi in locazione alla per un canone di euro 1.250,00 mensili e, con raccomandata ricevuta dalla CP_1 CP_1 mani il 27.11.2018, lo stesso locatore aveva comunicato alla società l'intenzione di risolvere anticipatamente il contratto in ragione della diffida a non esercitare sui luoghi attività commerciale ricevuta dai Vigili del Fuoco (v. doc. 14 allegato alla citazione di ). Pt_2
Ciò avvalora l'assunto per cui, effettivamente, ove l'immobile non fosse stato reso inutilizzabile dalle infiltrazioni causate dalla omessa custodia da parte del , egli avrebbe continuato a trarre un CP_2 utile dalla concessione in godimento a terzi del proprio bene.
Del resto, il convenuto, a fronte del pregiudizio allegato dall'attore a sostegno CP_2 Pt_2 della richiesta di risarcimento in tal senso svolta, non ha contestato tempestivamente, e nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, c.p.c., che il proprietario non avrebbe esercitato il diritto di godimento.
E allora, in applicazione dei principi di diritto di cui alla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33645/2022, può essere risarcito in favore di il danno Parte_2 emergente, pari all'importo parametrato al valore locativo della porzione di bene danneggiata.
Vanno, a tal fine, richiamati gli esiti della c.t.u. espletata dal c.t.u. ing. che, avendo riguardo Per_1 alla porzione dell'immobile di proprietà (di cui al sub. 9) inibita all'uso, avente superficie di mq Pt_2
353, ha stimato in complessivi euro 97.251,60 i canoni di locazione potenzialmente ritraibili dal bene dal
1.12.2018 al 31.10.2024.
Utilizzando i medesimi criteri impiegati dal c.t.u. per la determinazione del valore locativo del bene per l'ultima mensilità da lui considerata (ossia quella di ottobre 2024, il cui valore è stato quantificato in
16 euro 1482,60) anche per le 7,5 mensilità maturate da novembre 2024 alla data odierna (12.6.2025), si raggiunge un ulteriore importo di euro 11.1199,50.
In ragione di quanto detto, il va condannato a corrispondere a a CP_2 Parte_2 titolo di risarcimento del danno emergente da lui patito per inutilizzabilità di una porzione del suo immobile, l'importo di euro 108.371,00, oltre a rivalutazione dal 16.9.2024 (data di stesura della relazione) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza alla data di effettivo pagamento.
La parte ha altresì chiesto la condanna al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento dell'immobile dalla data del provvedimento fino al momento della effettiva riparazione dell'immobile.
Anche tale domanda merita accoglimento, giacché la perdurante impossibilità di utilizzo della porzione di immobile inagibile per fatto imputabile al , continuando a impedirgli il CP_2 godimento diretto e indiretto mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, continuerà, certamente,
a cagionargli un danno.
Anche tale risarcimento va liquidato secondo il valore locativo del bene, sicché il va, CP_2 altresì, condannato al pagamento di euro 1.482,60 per ciascuna mensilità a decorrere dalla data di deposito del presente provvedimento e fino all'effettivo pagamento in favore del proprietario
[...]
dell'importo (in queta sede liquidato a titolo di risarcimento del danno per equivalente) Parte_2 necessario al ripristino del suo immobile.
*****
Venendo, adesso, alla regolamentazione delle spese di lite, va ricordato che “In caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm
n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. n.17693/2022).
Dunque, le spese di lite vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. n.
55/2014 (prima della riunione dei due procedimenti, scaglione di valore fino ad euro 52.001,00 a euro
260.000,00, con applicazione dei parametri medi per fasi studio e introduttiva, per entrambi i giudizi, per un totale di euro 8.360,00; dopo la riunione dei procedimenti, scaglione di valore da euro
260.001,00 a euro 520.000,00: parametri medi per fasi istruttoria e decisionale, per un importo di euro
16.575,00, ridotti della metà fino ad euro 8.288,00, in ragione dell'attività concretamente svolta in assenza di istruttoria orale e di osservazioni svolte alla c.t.u., e senza maggiorazioni di cui all'art. 4, comma 2, d.m. n.55/2014), vanno poste a carico del convenuto, rimasto soccombente, e CP_2 vanno poste a vantaggio dei procuratori degli attori, dichiaratisi antistatari.
17 Anche le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del convenuto, che, rimanendo del tutto inerte anche all'esito del precedente procedimento ex CP_2 art. 700 c.p.c., ha reso necessario nuovi accertamenti tecnici sui luoghi.
Gli attori, vittoriosi, hanno altresì diritto al rimborso da parte del convenuto dei costi CP_2
(né eccessivi né superflui) sostenuti per l'avvio del procedimento.
Si provvede, dunque, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice:
- CONDANNA il , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, alla riparazione del piazzale condominiale adibito a parcheggio
(identificato al Catasto del Comune di al Fg. 77, P.lla 2672), mediante esecuzione dei lavori indicati dal c.t.u., ing. , alle pagg. da 22 a 24 della relazione depositata in data Persona_1
11.10.2024, dettagliatamente descritti nel computo metrico estimativo di cui alla pag. 37 degli allegati alla c.t.u.;
- CONDANNA il , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, ex art. 2051 c.c., in favore di Parte_1
, a titolo di risarcimento dei danni per equivalente subiti dall'immobile di cui è
[...] comproprietario (identificato al Catasto del Comune di Palermo al fg. 77, p.lla 2675, sub. 10), della complessiva somma di euro 102.296,79, oltre rivalutazioni dal 16.9.2024 (data di stesura della relazione) alla data di pubblicazione della sentenza e oltre interessi al saggio legale dalla sentenza alla data di effettivo pagamento;
- CONDANNA il , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, ex art. 2051 c.c., in favore di Parte_2 titolo di risarcimento dei danni per equivalente subiti dall'immobile di cui è proprietario
(identificato al Catasto del Comune di Palermo al fg. 77, p.lla 2675, sub. 9), della complessiva somma di euro 115.491,49, oltre rivalutazioni dal 16.9.2024 (data di stesura della relazione) alla data di pubblicazione della sentenza e oltre interessi al saggio legale dalla sentenza alla data di effettivo pagamento;
- CONDANNA il , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, ex art. 2051 c.c., in favore di Parte_2 dell'ulteriore importo di euro 12.577,79, pari agli esborsi già affrontati per il ripristino di una porzione dell'immobile di cui è proprietario (identificato al Catasto del Comune di Palermo al fg.
77, p.lla 2675, sub. 9);
18 - CONDANNA il , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, dell'importo di ad euro 77.000,00 per canoni di locazione versati dal mese di gennaio 2019 al mese di giugno del 2025, oltre interessi al saggio legale da ciascuna mensilità fino all'effettivo pagamento;
- CONDANNA il , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, di un ulteriore importo pari euro 1.000,00 per ciascuna mensilità a decorrere dalla data di deposito del presente provvedimento e fino al pagamento a CP_9 delle somme necessarie al ripristino del proprio immobile sopra quantificate;
[...]
- CONDANNA il , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_2
108.371,00, oltre a rivalutazione dal 16.9.2024 (data di stesura della relazione) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza alla data di effettivo pagamento;
- CONDANNA il , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di di un ulteriore Parte_2 importo pari ad euro 1.482,60 per ciascuna mensilità a decorrere dalla data di deposito del presente provvedimento e fino all'effettivo pagamento in suo favore dell'importo (sopra liquidato) necessario al ripristino del suo immobile;
- RIGETTA le restanti domande proposte dagli attori;
- CONDANNA il , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 16.648,00 per compensi ed euro 1.572,00 per esborsi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarre in favore degli Avvocati Alessandra Rosalia Francesca Rappa e Giuseppe Di Salvo, dichiaratisi antistatari;
- PONE definitivamente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Palermo il 12.6.2025.
Il Giudice
Silvia Ingrassia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Gianluca Prosperini, Magistrato Ordinario in
Tirocinio.
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