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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20269/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20269/2021 promossa da:
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore e liquidatore sig. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LORENZO PITTALUGA, elettivamente domiciliata in Torino in via Vincenzo Vela n. 7 presso lo studio dell'avv. Lorenzo Pittaluga
ATTRICE
contro
. in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa ogni opportuna declaratoria:
• Accertare e dichiarare che la convenuta in riferimento al Controparte_1
rapporto di finanziamento a valere sul conto corrente n. 00507/1000/00062030, intestato all'attore, ha violato le disposizioni normative in materia di interessi, competenze e remunerazioni
a qualsiasi titolo pretese, così come sopra esposto;
pagina 1 di 6 • Ricalcolare le poste di dare e avere tra le parti, senza applicare alcun tipo di interesse, commissione, spesa o altre remunerazione non pattuita sulla base delle perizia di parte allegata,
nonché della richiedenda CTU contabile e, sulla base della normativa vigente applicabile, quantificare l'importo delle somme poste illegittimamente a debito da parte della
[...]
a far data dal 14/12/2006 ad oggi e, per l'effetto, accertare e dichiarare che Controparte_1
esse non sono dovute;
• Condannare, conseguentemente, la alla ripetizione delle Controparte_1
somme indebitamente percepita a titolo interessi, competenze e remunerazioni non dovute, quantificati in € 47.246,37 o nella diversa somma accertanda;
• Ordinare alla in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, l'applicazione di interessi al tasso BOT per le rate a scadere e, comunque, oneri e competenze nel rispetto dei limiti di legge per i rapporti a scadere relativi al rapporto di
finanziamento a valere sul conto corrente n. 00507/1000/00062030;
• Accertare e dichiarare che è stata adempiente nel pagamento delle rate del Parte_1
finanziamento indicato in narrativa fino al mese di febbraio 2020 incluso e che illegittimamente
ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine;
Controparte_1
• Accertare e dichiarare, inoltre, l'impossibilità temporanea della prestazione per causa non imputabile al debitore, ai sensi dell'art. 1256 cc, nei limiti di quanto accertando in corso di causa;
• Accertare e dichiarare l'illegittima apposizione a sofferenza del debito della e la Parte_1
mancanza dei requisiti per la segnalazione del nominativo alla Centrale Rischi e banche dati SIC;
• Ordinare, pertanto, la cancellazione della predetta segnalazione con efficacia dal momento dell'iscrizione;
• Condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice a causa delle illegittime condotte sopra descritte;
• In via istruttoria […]
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società di e Parte_1 Parte_1
(d'ora in avanti, per brevità, “Ivo 1958” ovvero “la società”) ha convenuto in Parte_1
giudizio eccependo, in ragione della violazione delle disposizioni Controparte_1
normative in materia di interessi, competenze e remunerazioni, violazioni afferenti il finanziamento avente n. 50644062 del 14.12.2006, erogato per complessivi € 125.000,00, a valere sul conto corrente n. 00507/1000/00062030, rinegoziato nel 2009, chiedendo di doversi procedere al ricalcolo delle poste di dare e avere quantificandole in €47.246,37 o nella diversa somma accertanda.
Parte attrice rilevava che con lettera datata 4 marzo 2020 l' convenuto aveva Controparte_2
comunicato in modo del tutto illegittimo la decadenza dal beneficio del termine e richiesto il pagamento dell'intero importo residuo finanziato, quantificato nella missiva predetta in euro
61.805,49 oltre interessi. Parte attrice contestava in riferimento alla rinegoziazione del 13/11/2009:
“
1. Non sono indicati alcuni oneri pattuiti e addirittura il contratto rimanda alle condizioni e pattuizioni del contratto originario;
2. illegittimità del rapporto di finanziamento del 14/12/2006 nonché l'indeterminatezza dell'atto di rinegoziazione del 13/11/2009; 3. Illegittimo cambiamento della durata del finanziamento, della somma erogata e del tasso d'interesse (fisso anziché variabile, come pattuito invece nel finanziamento del 2006) senza esplicita pattuizione;
conseguente violazione della disposizione di cui all'art. 117 TUB;
4. Conseguente illegittima corresponsione di una parte degli interessi”
Ritenuta la ritualità della notifica è stata dichiarata la contumacia della convenuta.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6 Cpc. è stata disposta CTU.
Ritenuta che la causa fosse matura per la decisione sono stati concessi i consueti termini per lo scambio delle memorie conclusive.
2.La risoluzione delle problematiche oggetto del presente procedimento impone di dover procedere preliminarmente alla ricognizione dei rapporti intrattenuti tra le parti.
Dalla documentazione in atti si evince che parte attrice:
(i) in data 26/10/2006 ha stipulato il contratto di conto corrente n. 1000/62030 il quale risulta essere stato affidato circostanza, quest'ultima, evincibile sia dalla documentazione contrattuale prodotta in atti sia dai conti scalari (doc. 23);
pagina 3 di 6 (ii) in data 14/12/2006 ha proceduto alla stipulazione di un contratto di mutuo, poi estinto in data 15/11/2010 per un importo pari ad €125.000,00 (doc. 1); tale contratto è stato inoltre rinegoziato con atto del 13/11/2009, debitamente allegato in atti dalla società, e con il quale le odierne parti hanno altresì stabilito la sospensione del pagamento delle rate per 12 mesi (doc. 2); dalla lettura dell'accordo di rinegoziazione è possibile evincere che la numerazione sia del precedente finanziamento, sia del contratto rinegoziato fosse la medesima ovverosia n. 50644062;
(iii) in data 12/11/2010 ha ottenuto l'erogazione di un ulteriore mutuo per l'importo pari ad
€130.000,00 di cui non risulta essere stato prodotto alcun contratto quanto piuttosto il piano di ammortamento;
la concessione di detto finanziamento è evincibile sia dalla lettura dell'estratto conto del mese di novembre 2010 sia dalla costanza dei ratei che sono stati corrisposti da parte attrice per i mesi successivi rispetto a quello di concessione (doc. 19 – stampa Pdf37 p. 45 e doc. 25); più precisamente, come si evince dall'estratto conto di cui si discute, si rileva che parte attrice, in data 12/11/2010, ha ricevuto un accredito avente ad oggetto “erogazione mutuo” per €129.025,00 (doc. 19 – stampa Pdf37 p. 45);
(iv) in data 15/11/2010, come si evince dalla lettura dell'estratto conto anzidetto, ha proceduto al rimborso anticipato del mutuo/finanziamento precedente per €56.604,37
(doc. 19 – stampa Pdf37 p. 45).
3.Ciò premesso, procedendo con ordine in merito ai rapporti intrattenuti dalle odierne parti, si rappresenta quanto segue.
Dalla documentazione allegata in atti si rileva l'impossibilità di verificare la numerazione del mutuo che è stato stipulato il 14/12/2006 seppure, giusto il rimando al contratto di rinegoziazione del 13/11/2009, è possibile evincere che trattasi del contratto n. 50644062 il quale risulta sempre intestato a . di e (doc. 1 e 2). Parte_1 Parte_1 Parte_1
Dalla lettura dell'accordo di rinegoziazione del 2009 le odierne parti, escludendo ogni volontà di novazione del rapporto precedente, hanno inteso definire nuovamente le condizioni contrattuali ed economiche del finanziamento precedente (doc. 1 e 2). Risulta altresì provata la circostanza che parte attrice sino al 14/10/2009, giusto il rimando agli estratti conto, e più specificamente all'estratto n. 011/2010, abbia corrisposto mensilmente i rispettivi ratei (doc. 19 – stampa Pdf37).
pagina 4 di 6 Risulta altresì acclarata la circostanza che le odierne parti abbiano stabilito una sospensione di 12 mesi del rimborso della quota capitale e che, in data 15/11/2010, parte attrice abbia proceduto al rimborso anticipato del finanziamento (doc.19).
Da quanto detto ne deriva che la situazione debitoria afferente al mutuo stipulato in data
14/12/2006 e recante il n. 50644062, alla data del 15/11/2010 risulta essere stata integralmente saldata.
Al riguardo va sottolineato che il CTU dott. dalla verifica della documentazione ha accertato Per_1
che le movimentazioni del conto corrente evidenziano che il mutuo indicato con numero 50644062 oggetto della domanda di parte attrice è stato estinto nel 2010. Più precisamente, osserva che “la situazione debitoria relativa al mutuo stipulato in data 14.12.2006 risulta azzerata mentre, al
momento del passaggio a sofferenza, risultava in essere la posizione debitoria relativa al secondo finanziamento, risalente al 15.11.2010 che non parrebbe essere oggetto di domanda. Di tale
mutuo/finanziamento non risulta essere stato prodotto alcun contratto mentre è stato, viceversa, allegato il piano di ammortamento” sebbene, come specificato dalla CTU, esso sia stato trattato come riferito al mutuo precedente del 2006 (perizia CTU p. 10 ss.).
Va dunque osservato che il contratto di mutuo contestato dalla parte attrice non è più in essere, in quanto estinto nel 2010, e dunque la domanda sul punto va respinta.
4. Il credito per cui la banca ha contestato a parte attrice la decadenza dal beneficio del termine deriva da un contratto di mutuo successivo stipulato nel 2010, che non è stato però contestato né
indicato in atto di citazione.
Va quindi ricordato che il cliente che agisce nei confronti della banca per la ripetizione di indebito ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento e dunque deve allegare e provare innanzitutto il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in controversia
(Cass.7501/2012; Cass. 6480/21).
Nel caso in esame la parte attrice non ha correttamente adempiuto né l'onere di allegazione né quello probatorio in quanto non ha allegato gli elementi costitutivi del contratto di mutuo stipulato nel 2010 in relazione al quale allega gli indebiti versamenti avvenuti tra il 2010 e il 2020, né ha prodotto tale secondo contratto, che pure risulta citato con il numero 08/60830676 nelle lettere in cui la banca invoca la decadenza dal beneficio del termine e risulta inoltre indicato negli estratti scalari prodotti e nel piano di ammortamento relativo.
pagina 5 di 6 Alla luce dell'impossibilità di porre a carico della banca l'onere della dimostrazione dei fatti costitutivi di un diritto azionato dalla società nonché, in ragione della mancata costituzione in giudizio della banca e conseguente inapplicabilità dell'art. 115 Cpc., è su parte attrice, invero, che incombeva l'onere di allegare il rapporto contrattuale impugnato e produrre la documentazione posta a fondamento delle proprie richieste (Cass. 24032/2023).
Par Per le ragioni anzidette le pretese azionate da 1958 devono essere rigettate in quanto il primo finanziamento del 2006, poi rinegoziato con successivo atto del 2009, risulta essere stato interamente rimborsato. Le pretese afferenti al contratto di mutuo del 2010, invece, vanno rigettate in quanto tale rapporto non è stato indicato a fondamento della domanda e non è stata raggiunta prova delle condizioni contrattuali stabilite dalle parti.
Le domande subordinate proposte da parte attrice, in quanto afferenti a questioni che si ritengono assorbite dal rigetto della domanda principale, vanno rigettate.
5.Le spese seguono la soccombenza e dunque, vista la contumacia della parte convenuta, rimangono a carico della parte attrice e dunque non vi è luogo a condanna sul punto.
Le spese di CTU seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice,
definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte da parte attrice;
le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di parte attrice di e;
Parte_1 Parte_1 Parte_1
le spese processuali rimangono a carico di parte attrice.
Torino, 2 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Chiara Comune
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20269/2021 promossa da:
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore e liquidatore sig. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LORENZO PITTALUGA, elettivamente domiciliata in Torino in via Vincenzo Vela n. 7 presso lo studio dell'avv. Lorenzo Pittaluga
ATTRICE
contro
. in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa ogni opportuna declaratoria:
• Accertare e dichiarare che la convenuta in riferimento al Controparte_1
rapporto di finanziamento a valere sul conto corrente n. 00507/1000/00062030, intestato all'attore, ha violato le disposizioni normative in materia di interessi, competenze e remunerazioni
a qualsiasi titolo pretese, così come sopra esposto;
pagina 1 di 6 • Ricalcolare le poste di dare e avere tra le parti, senza applicare alcun tipo di interesse, commissione, spesa o altre remunerazione non pattuita sulla base delle perizia di parte allegata,
nonché della richiedenda CTU contabile e, sulla base della normativa vigente applicabile, quantificare l'importo delle somme poste illegittimamente a debito da parte della
[...]
a far data dal 14/12/2006 ad oggi e, per l'effetto, accertare e dichiarare che Controparte_1
esse non sono dovute;
• Condannare, conseguentemente, la alla ripetizione delle Controparte_1
somme indebitamente percepita a titolo interessi, competenze e remunerazioni non dovute, quantificati in € 47.246,37 o nella diversa somma accertanda;
• Ordinare alla in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, l'applicazione di interessi al tasso BOT per le rate a scadere e, comunque, oneri e competenze nel rispetto dei limiti di legge per i rapporti a scadere relativi al rapporto di
finanziamento a valere sul conto corrente n. 00507/1000/00062030;
• Accertare e dichiarare che è stata adempiente nel pagamento delle rate del Parte_1
finanziamento indicato in narrativa fino al mese di febbraio 2020 incluso e che illegittimamente
ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine;
Controparte_1
• Accertare e dichiarare, inoltre, l'impossibilità temporanea della prestazione per causa non imputabile al debitore, ai sensi dell'art. 1256 cc, nei limiti di quanto accertando in corso di causa;
• Accertare e dichiarare l'illegittima apposizione a sofferenza del debito della e la Parte_1
mancanza dei requisiti per la segnalazione del nominativo alla Centrale Rischi e banche dati SIC;
• Ordinare, pertanto, la cancellazione della predetta segnalazione con efficacia dal momento dell'iscrizione;
• Condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice a causa delle illegittime condotte sopra descritte;
• In via istruttoria […]
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società di e Parte_1 Parte_1
(d'ora in avanti, per brevità, “Ivo 1958” ovvero “la società”) ha convenuto in Parte_1
giudizio eccependo, in ragione della violazione delle disposizioni Controparte_1
normative in materia di interessi, competenze e remunerazioni, violazioni afferenti il finanziamento avente n. 50644062 del 14.12.2006, erogato per complessivi € 125.000,00, a valere sul conto corrente n. 00507/1000/00062030, rinegoziato nel 2009, chiedendo di doversi procedere al ricalcolo delle poste di dare e avere quantificandole in €47.246,37 o nella diversa somma accertanda.
Parte attrice rilevava che con lettera datata 4 marzo 2020 l' convenuto aveva Controparte_2
comunicato in modo del tutto illegittimo la decadenza dal beneficio del termine e richiesto il pagamento dell'intero importo residuo finanziato, quantificato nella missiva predetta in euro
61.805,49 oltre interessi. Parte attrice contestava in riferimento alla rinegoziazione del 13/11/2009:
“
1. Non sono indicati alcuni oneri pattuiti e addirittura il contratto rimanda alle condizioni e pattuizioni del contratto originario;
2. illegittimità del rapporto di finanziamento del 14/12/2006 nonché l'indeterminatezza dell'atto di rinegoziazione del 13/11/2009; 3. Illegittimo cambiamento della durata del finanziamento, della somma erogata e del tasso d'interesse (fisso anziché variabile, come pattuito invece nel finanziamento del 2006) senza esplicita pattuizione;
conseguente violazione della disposizione di cui all'art. 117 TUB;
4. Conseguente illegittima corresponsione di una parte degli interessi”
Ritenuta la ritualità della notifica è stata dichiarata la contumacia della convenuta.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6 Cpc. è stata disposta CTU.
Ritenuta che la causa fosse matura per la decisione sono stati concessi i consueti termini per lo scambio delle memorie conclusive.
2.La risoluzione delle problematiche oggetto del presente procedimento impone di dover procedere preliminarmente alla ricognizione dei rapporti intrattenuti tra le parti.
Dalla documentazione in atti si evince che parte attrice:
(i) in data 26/10/2006 ha stipulato il contratto di conto corrente n. 1000/62030 il quale risulta essere stato affidato circostanza, quest'ultima, evincibile sia dalla documentazione contrattuale prodotta in atti sia dai conti scalari (doc. 23);
pagina 3 di 6 (ii) in data 14/12/2006 ha proceduto alla stipulazione di un contratto di mutuo, poi estinto in data 15/11/2010 per un importo pari ad €125.000,00 (doc. 1); tale contratto è stato inoltre rinegoziato con atto del 13/11/2009, debitamente allegato in atti dalla società, e con il quale le odierne parti hanno altresì stabilito la sospensione del pagamento delle rate per 12 mesi (doc. 2); dalla lettura dell'accordo di rinegoziazione è possibile evincere che la numerazione sia del precedente finanziamento, sia del contratto rinegoziato fosse la medesima ovverosia n. 50644062;
(iii) in data 12/11/2010 ha ottenuto l'erogazione di un ulteriore mutuo per l'importo pari ad
€130.000,00 di cui non risulta essere stato prodotto alcun contratto quanto piuttosto il piano di ammortamento;
la concessione di detto finanziamento è evincibile sia dalla lettura dell'estratto conto del mese di novembre 2010 sia dalla costanza dei ratei che sono stati corrisposti da parte attrice per i mesi successivi rispetto a quello di concessione (doc. 19 – stampa Pdf37 p. 45 e doc. 25); più precisamente, come si evince dall'estratto conto di cui si discute, si rileva che parte attrice, in data 12/11/2010, ha ricevuto un accredito avente ad oggetto “erogazione mutuo” per €129.025,00 (doc. 19 – stampa Pdf37 p. 45);
(iv) in data 15/11/2010, come si evince dalla lettura dell'estratto conto anzidetto, ha proceduto al rimborso anticipato del mutuo/finanziamento precedente per €56.604,37
(doc. 19 – stampa Pdf37 p. 45).
3.Ciò premesso, procedendo con ordine in merito ai rapporti intrattenuti dalle odierne parti, si rappresenta quanto segue.
Dalla documentazione allegata in atti si rileva l'impossibilità di verificare la numerazione del mutuo che è stato stipulato il 14/12/2006 seppure, giusto il rimando al contratto di rinegoziazione del 13/11/2009, è possibile evincere che trattasi del contratto n. 50644062 il quale risulta sempre intestato a . di e (doc. 1 e 2). Parte_1 Parte_1 Parte_1
Dalla lettura dell'accordo di rinegoziazione del 2009 le odierne parti, escludendo ogni volontà di novazione del rapporto precedente, hanno inteso definire nuovamente le condizioni contrattuali ed economiche del finanziamento precedente (doc. 1 e 2). Risulta altresì provata la circostanza che parte attrice sino al 14/10/2009, giusto il rimando agli estratti conto, e più specificamente all'estratto n. 011/2010, abbia corrisposto mensilmente i rispettivi ratei (doc. 19 – stampa Pdf37).
pagina 4 di 6 Risulta altresì acclarata la circostanza che le odierne parti abbiano stabilito una sospensione di 12 mesi del rimborso della quota capitale e che, in data 15/11/2010, parte attrice abbia proceduto al rimborso anticipato del finanziamento (doc.19).
Da quanto detto ne deriva che la situazione debitoria afferente al mutuo stipulato in data
14/12/2006 e recante il n. 50644062, alla data del 15/11/2010 risulta essere stata integralmente saldata.
Al riguardo va sottolineato che il CTU dott. dalla verifica della documentazione ha accertato Per_1
che le movimentazioni del conto corrente evidenziano che il mutuo indicato con numero 50644062 oggetto della domanda di parte attrice è stato estinto nel 2010. Più precisamente, osserva che “la situazione debitoria relativa al mutuo stipulato in data 14.12.2006 risulta azzerata mentre, al
momento del passaggio a sofferenza, risultava in essere la posizione debitoria relativa al secondo finanziamento, risalente al 15.11.2010 che non parrebbe essere oggetto di domanda. Di tale
mutuo/finanziamento non risulta essere stato prodotto alcun contratto mentre è stato, viceversa, allegato il piano di ammortamento” sebbene, come specificato dalla CTU, esso sia stato trattato come riferito al mutuo precedente del 2006 (perizia CTU p. 10 ss.).
Va dunque osservato che il contratto di mutuo contestato dalla parte attrice non è più in essere, in quanto estinto nel 2010, e dunque la domanda sul punto va respinta.
4. Il credito per cui la banca ha contestato a parte attrice la decadenza dal beneficio del termine deriva da un contratto di mutuo successivo stipulato nel 2010, che non è stato però contestato né
indicato in atto di citazione.
Va quindi ricordato che il cliente che agisce nei confronti della banca per la ripetizione di indebito ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento e dunque deve allegare e provare innanzitutto il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in controversia
(Cass.7501/2012; Cass. 6480/21).
Nel caso in esame la parte attrice non ha correttamente adempiuto né l'onere di allegazione né quello probatorio in quanto non ha allegato gli elementi costitutivi del contratto di mutuo stipulato nel 2010 in relazione al quale allega gli indebiti versamenti avvenuti tra il 2010 e il 2020, né ha prodotto tale secondo contratto, che pure risulta citato con il numero 08/60830676 nelle lettere in cui la banca invoca la decadenza dal beneficio del termine e risulta inoltre indicato negli estratti scalari prodotti e nel piano di ammortamento relativo.
pagina 5 di 6 Alla luce dell'impossibilità di porre a carico della banca l'onere della dimostrazione dei fatti costitutivi di un diritto azionato dalla società nonché, in ragione della mancata costituzione in giudizio della banca e conseguente inapplicabilità dell'art. 115 Cpc., è su parte attrice, invero, che incombeva l'onere di allegare il rapporto contrattuale impugnato e produrre la documentazione posta a fondamento delle proprie richieste (Cass. 24032/2023).
Par Per le ragioni anzidette le pretese azionate da 1958 devono essere rigettate in quanto il primo finanziamento del 2006, poi rinegoziato con successivo atto del 2009, risulta essere stato interamente rimborsato. Le pretese afferenti al contratto di mutuo del 2010, invece, vanno rigettate in quanto tale rapporto non è stato indicato a fondamento della domanda e non è stata raggiunta prova delle condizioni contrattuali stabilite dalle parti.
Le domande subordinate proposte da parte attrice, in quanto afferenti a questioni che si ritengono assorbite dal rigetto della domanda principale, vanno rigettate.
5.Le spese seguono la soccombenza e dunque, vista la contumacia della parte convenuta, rimangono a carico della parte attrice e dunque non vi è luogo a condanna sul punto.
Le spese di CTU seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice,
definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte da parte attrice;
le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di parte attrice di e;
Parte_1 Parte_1 Parte_1
le spese processuali rimangono a carico di parte attrice.
Torino, 2 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Chiara Comune
pagina 6 di 6