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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 01/08/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore1
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 306 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Con- tenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAT- Parte_1 C.F._1
TEO LUIGI ABBIATI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAO- Controparte_1 C.F._2
LO PEROTA,
RESISTENTE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate a mezzo delle note di trattazione scritta depositate in data 29/31.07.2025 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore in data 10.07.2025 di seguito riportata per esteso:
“conferma dei provvedimenti assunti in data 17.04.2025 dal n. 2 al n. 7 e degli impegni ivi previsti e 1 Cui la causa è stata riassegnata in data 10.03.2025 assunti (ai punti 6 e 7); assunzione da parte del resistente dell'impegno di rivolgersi senza ritardo alla Cooperativa sociale Do- rian Gray come innanzi prospettatogli e di presentarsi al SERD per escludere l'uso di cannabis sottopo- nendosi regolarmente agli esami prescrittigli;
modifica del provvedimento assunto in data 17.04.2025 al punto n. 1 nel senso di affidare le minori al- la madre in via esclusiva e non super esclusiva (soltanto per le questioni ordinarie) e non anche per quelle straordinarie che verranno assunte dai genitori, in caso di disaccordo, con il supporto dei SS che, all'uopo, saranno tenuti a organizzare incontri congiunti con i genitori delle minori (anche da remoto) per favorire il passaggio e la condivisione delle informazioni fondamentali rispetto alla prole in funzione del futuro ripristino del padre nell'esercizio della responsabilità genitoriale (anche per le scelte ordinarie); presa in carico del nucleo familiare materno da parte dei SS del Comune di Legnano al trasferimento della residenza abituale e anagrafica;
apertura di procedimento di vigilanza nell'interesse delle minori dinanzi al GT di questo Tribunale cui i
SS relazioneranno semestralmente;
corresponsione (anche rateale) da parte del resistente alla ricorrente dell'importo di € 2.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, a titolo di refusione delle spese di lite”.
Si dà atto che a mezzo delle note scritte depositate in data 29.07.2025 il resistente ha manifestato “la propria volontà di aderire, possibilmente a spese compensate [soprattutto per]
l'autentica difficoltà di fare fronte ad ogni ulteriore spesa rispetto a quelle di cui risulta ad oggi già grava- to (ex multis: mantenimento figlie, pena pecuniaria in sede penale fino al 2027, contributo al vitto allog- gio per la casa materna, rate per l'automobile in favore della sig. fino a settembre 2026,...). In Pt_1
via subordinata, sempre in adesione alla proposta del Giudice, chiede che le spese legali indicate in favore di controparte possano essere corrisposte con venti rate mensili a decorrere dal mese settembre 2026, al- lorquando terminerà il pagamento in favore della resistente per l'acquisto dell'auto Fiat 500”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 29.01.2025 la ricorrente ha allegato che nell'anno
2007 ha iniziato a convivere more uxorio con il resistente nell'immobile di sua proprietà piena ed esclusiva sito in Arconate (MI), Via Roma n. 34; che dalla loro unione sono na- te le figlie minorenni (in data 05.02.2008) e (in data Persona_1 Persona_2
01.05.2014); che il resistente, per anni, ha fatto uso di psicofarmaci prescritti dal CP per gestire e rimediare gli attacchi di panico di cui soffre e per cercare di gestire la propria aggressività e ha fatto uso di sostanze stupefacenti (cocaina -sino a dicembre 2021- e cannabis); che nel mese di marzo 2023 ha chiesto (e ottenuto inaudita altera parte in data
07.04.2023) l'applicazione della misura protettiva di cui all'art. 342 c.c.; che il predetto ordine di protezione è stato confermato in data 19.04.2023 per la durata di sei mesi ed è stato violato dal resistente;
che è stata costretta a chiederne la proroga ottenuta in data
16/29.11.2023 per la durata di un anno;
che dal mese di aprile 2023 i SS hanno curato il riavvicinamento del padre alle figlie minorenni che, con tutte le cautele del caso, hanno gradualmente ripreso a frequentarlo;
che è stato aperto il procedimento di vigilanza a fa- vore delle figlie minorenni iscritto al n. 2576/2023 V.G.; che il resistente ha patteggiato sia il procedimento penale n. 2184/2023 RGNR – n. 7842/2023 RG. GIP avanti a que- sto Tribunale che lo ha visto imputato dei reati di cui agli articoli 81 cpv, 572 c.p. co. 1 e
2 c.p. e degli articoli 582, 585 co. 2 n. 2 e 585, con riferimento agli artt. 576 n. 5) e 577 n.
1) c p., sia il procedimento penale n. 2598/2024 RGNR – n. 2613/2024 RG. GIP avanti a questo Tribunale che lo ha visto imputato in ordine al reato di cui all'art. 612 bis com- mi 1 e 2 c.p.; che è “impensabile che le parti riescano a prendere delle decisioni condivise per le figlie oltre che ad essere impossibile per la signora continuare ad avvalersi di terze persone per ottenere Pt_1
autorizzazioni/documentazione firmata dal;
che, tra l'altro, a far data dall'ottobre 2021 CP_1
è stata costretta a farsi carico con il proprio stipendio del mantenimento dell'intero nu- cleo familiare;
di avere in progetto di trasferirsi a vivere con le minori nel Comune di Le- gnano anche per “voltare pagina con il passato” e che vi è la necessità/urgenza di iscrivere alle scuole medie presso gli istituti scolastici siti nel Comune di Legnano (Gine- Per_2
vra proseguirà il suo percorso di studi già intrapreso a Legnano) e, tra l'altro, ha chiesto disporre l'affido super esclusivo delle figlie minorenni a sé medesima “autorizzando la stes- sa ad assumere senza previo concerto con il sig. le decisioni di maggior interesse delle mi- Controparte_1
nori in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale”. All'udienza celebrata in data 05.02.2025 il giudice istruttore ha ascoltato le figlie Per_3
delle parti e, all'esito, ha autorizzato la ricorrente a iscriverle presso le rispettive
[...]
scuole di pertinenza nel Comune di Legnano.
Costituendosi in giudizio in data 25.02.2025, per quello che qui rileva, il resistente ha re- plicato che “i fatti raccontati dalla sig. si riferiscono al periodo 2021-2023 e sono sfociati nei Pt_1
due patteggiamenti davanti al Tribunale di Busto Arsizio di giugno - luglio 2024. Orbene, a partire da queste sentenze (e anche grazie a queste sentenze) il ha iniziato un percorso di maturazione e di CP_1
recupero virtuoso che, in concomitanza con la cessazione delle misure di protezione, lo hanno portato a riabbracciare una nuova esperienza professionale e, soprattutto, le proprie figlie minori, che può incontra- re con frequenza trisettimanale (dapprima in spazio neutro presso i Servizi Sociali di Castano Primo e,
a decorrere dal mese di novembre 2024, in maniera autonoma anche presso il proprio domicilio) [che nella] relazione della cooperativa Dorian Gray di Varese [che] frequenta con profitto proprio a seguito delle sentenze di patteggiamento già menzionate (doc. 2) [si legge] che “Nel corso degli incontri svolti fino ad oggi, il sig. si è mostrato attivo nel condividere i propri pensieri e le proprie riflessioni CP_1
sforzandosi di porre in luce alcuni aspetti non funzionali del proprio comportamento. L'uomo partecipa alle attività mostrando un atteggiamento collaborativo, con significative aperture che consentono una par- tecipazione attiva e costruttiva. Condivide, inoltre, pensieri critici rispetto ai comportamenti violenti agiti senza minimizzare le proprie responsabilità. Il forte desiderio di essere un buon padre – e di poter ripa- rare agli errori commessi ed essere ancora presente e “attivo, nella vita delle figlie – rappresenta, infine, un'importante motivazione al cambiamento. Si segnala, infine, un aumento della capacità riflessiva dell'uomo con conseguente miglior riconoscimento delle proprie fatiche e sofferenze. Tale maggior consape- volezza si riscontra anche nella capacità dell'uomo di prevedere eventuali “ricadute” dei propri stati emo- tivi sulle figlie e di chiedere aiuto ai diversi professionisti attivi sul caso”. Anche la relazione del SERD di Parabiago ha certificato che il ha oramai terminato con successo il percorso di uscita dal con- CP_1
sumo di sostanze stupefacenti (doc. 3) [che non vi sono] valide argomentazioni per modificare il regi- me fissato nel giudizio 1804/2023 dott. Pupa, che ha stabilito l'assegno nella misura complessiva di euro 400,00 (somma peraltro comprensiva in via forfettaria di tutte le spese straordinarie di cui al Pro- tocollo della CDA di Milano, con la sola esclusione del 50% di quelle sanitarie straordinarie a carico di ciascun genitore- vedere doc. 6 della ricorrente) [e che] con l'auspicata conferma a tempo indeterminato dell'attuale lavoro, lo stesso potrà cercare un alloggio autonomo e indipendente dalla attuale sistemazione, ove poter ospitare anche le figlie, così contribuendo ulteriormente al loro mantenimento”.
Alla prima udienza celebrata nel giudizio di merito in data 17.04.2025 il resistente ha di- chiarato di essere tornato a convivere con i genitori in Arconate, Via delle Scuole 22, di lavorare in forza di contratto a tempo determinato come responsabile di macelleria pres- so l'UNES in scadenza a luglio 2025, di percepire uno stipendio medio di circa €
1.600,00, di non avere finanziamenti in corso, di versare regolarmente il contributo men- sile di € 200,00 per ciascuna figlia comprese le spese straordinarie, di avere ripreso il per- corso al SERD con controlli ematici e del capello in corso, di essere seguito dal CP di
ON (con incontri ogni tre mesi), di incontrare tutti i giovedì pomeriggio e Per_2
i sabati presso i nonni paterni e di non avere relazioni sentimentali in corso. La ricorrente ha dichiarato di percepire l'importo mensile di € 470,00 a titolo di AU (pari al 100% del- lo stesso), di avere una relazione in corso dal mese di settembre 2024 non sfociata in convivenza, che il compagno ha già conosciuto le ragazze, è separato e ha tre figli Per_4
di essere intenzionata a offrire alle minori un percorso di sostegno psicologico per
[...]
avere uno spazio di ascolto e di confronto e di avere fatto un percorso con il centro an- tiviolenza. Il giudice istruttore, in via provvisoria e urgente, “viste le sentenze penali sub doc. 7
e 8 ricorrente per i fatti commessi negli anni 2023/2024 dal resistente in danno della ricorrente e delle minori, visti gli ordini di protezione emessi nel recentissimo passato (l'ultimo scaduto nel novembre
2024), vista la limitata frequentazione della figlia primogenita da parte del padre (che in data Per_1
05.02.2026 compirà 18 anni), adotta i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti, 1) dispone l'affido super esclusivo delle figlie minorenni alla madre per quanto riguarda la salute, l'istruzione, l'educazione, il rilascio e/o il rinnovo dei d. i. validi per l'espatrio e il passaporto e il loro collocamento prevalente pres- so la madre nell'immobile sito in Arconate, Via Roma 34; 2) dispone che i SS del Comune di Arcona- te regolamentino e sostengano la relazione del padre con le figlie indicando tempi, durata, frequenza e modalità, con facoltà di ampliare e/o ridurre e/o sospendere gli incontri tenuto conto delle condizioni psi- cofisiche delle minori e dell'andamento anche del percorso in essere con la Cooperativa Dorian Gray, CP e SERD e depositino relazione aggiornata entro e non oltre il 25.06.2025 (sentendo anche i refe- renti della scuola frequentata da ); 3) dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiret- Per_2
to ordinario delle due figlie versando alla madre l'importo mensile di € 200,00 per ciascuna, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
4) dà atto che la ricorrente ha il diritto di chiedere e percepire il 100% dell'assegno unico e universale spet- tante per la prole quale genitore affidatario in via super esclusiva;
5) invita le parti ad attenersi scrupolo- samente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali alle successive determinazioni giudiziali e al benessere delle minori;
6) invita le parti ad avviare senza ritardo un per- corso individuale di sostegno alla genitorialità e la ricorrente a offrire alle minori un adeguato supporto psicologico;
7) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse delle minori, di mantenere un contegno di ri- spetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle stesse;
8) fissa per sentire l'udienza del 21.05.2025 ore 15:00”. Per_1
tra l'altro, ha dichiarato: “La situazione attuale mi sembra migliorata rispetto a quando i Per_1
miei genitori erano insieme. Da sempre, anche quando ero piccola ricordo che c'erano violenze tra i miei genitori. Penso che mia sorella ricordi meno perché era più piccola. Io mi mettevo in mezzo per difendere la mamma, l'ho sempre fatto da quando ero piccola. Il pregio della mamma è la sua disponibilità, la mamma non ha difetti. Un pregio del papà è che credo stia provando a migliorarsi, il difetto è che non sa gestire la rabbia, quello che ha fatto non si cancella. Scattava per qualsiasi cosa. Non ho particolari le- gami con la famiglia allargata di papà, mentre ho un buon rapporto con i familiari della mamma. Non sento la necessità di un mio avvocato. Apprezzo che mia madre abbia preso i contatti per avviare un per- corso di sostegno psicologico anche per me. Dormo bene. Il papà mi faceva domande sulla mamma, più insistente-mente sul compagno della mamma. Ora non più. Conosco il compagno della mamma, è una brava persona. Non so come viva questa situazione, lei non si esprime molto. Lei piangeva Per_2
quando il papà era violento con la mamma. A scuola va bene, ha delle buone amicizie, non noto atteg- giamenti strani da parte sua. Mi va bene vedere con questa frequenza papà, lui vorrebbe vedermi più spesso. Vorrebbe anche venire alle mie partite, ma io non voglio, perché l'ultima volta che si sono incon- trati in palestra sono intervenuti i carabinieri”.
All'udienza celebrata in data 28.05.2025 il resistente ha dichiarato di proseguire il percor- so presso il e di avere effettuato nuovamente l'esame del capello mentre la ricor- CP_2
rente ha dichiarato di aver avviato un percorso di sostegno psicologico presso il centro
Albatros che dovrebbe coinvolgere anche le figlie e articolarsi secondo le esigenze di cia- scuna e che a breve si trasferirà a Legnano presso l'immobile che è intenzionata ad acqui- stare nelle prossimità delle scuole frequentate dalle minori.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 10.07.2025 la ricorrente ha chiesto che il resistente si sottoponga agli esami necessari per escludere l'uso di cannabis, si è impegnata a partecipare agli incontri di gruppo di supporto
[...]
che inizieranno nel mese di settembre, ha dichiarato che Controparte_3
lo scorso 30 giugno ha venduto la casa di Arconate e “Presumibilmente il nucleo famigliare si trasferirà presso l'immobile di Legnano (MI) alla via Carlo Dell'Acqua n.41 (cfr. proposta di acquisto doc.10) per il quale è previsto l'atto di compravendita tra la fine del corrente mese e i primi giorni di set- tembre”; il resistente, tra l'altro, ha allegato “che a decorrere dal 1 luglio è stato assunto da Unes contratto a tempo indeterminato (doc. 2 Unes -Falessi). Per quanto riguarda il percorso individuale di sostegno alla genitorialità, il Sig. non potendo intraprendere corsi a pagamento, ha fatto richiesta CP_1
ai Servizi Sociale di fornire informazioni circa percorsi da seguire tramite il Servizio Sanitario Nazio- nale”; i SS hanno concluso la loro relazione come segue: i referenti della Cooperativa sociale Dorian Gray hanno riferito quanto segue:
“In considerazione del buon lavoro svolto e dell'investimento personale che l'uomo ha mostrato nel percor- so, si è offerta la possibilità di richiedere – in occasione di eventuali futuri momenti di fatica e/o malesse- re – dei colloqui psicologici individuali. Il sig. ha accolto positivamente tale proposta che, si preci- CP_1
sa, sarà attivata su specifica e spontanea richiesta da parte dell'uomo e non rientra nel percorso tratta- mentale che si concluderà il 22.7.25”; il giudice istruttore, ritenutane l'opportunità, ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “conferma dei provvedimenti assunti in data 17.04.2025 dal n. 2 al n. 7 e degli impegni ivi previsti e assunti (ai punti 6 e 7); assunzione da parte del resistente dell'impegno di rivolgersi senza ritardo alla Cooperativa sociale Dorian Gray come innanzi prospettatogli e di presentarsi al SERD per escludere l'uso di cannabis sottoponendosi regolarmente agli esami prescrittigli;
modifica del provvedimen- to assunto in data 17.04.2025 al punto n. 1 nel senso di affidare le minori alla madre in via esclusiva e non super esclusiva (soltanto per le questioni ordinarie) e non anche per quelle straordinarie che verranno assunte dai genitori, in caso di disaccordo, con il supporto dei SS che, all'uopo, saranno tenuti a orga- nizzare incontri congiunti con i genitori delle minori (anche da remoto) per favorire il passaggio e la con- divisione delle informazioni fondamentali rispetto alla prole in funzione del futuro ripristino del padre nell'esercizio della responsabilità genitoriale (anche per le scelte ordinarie); presa in carico del nucleo fami- liare materno da parte dei SS del Comune di Legnano al trasferimento della residenza abituale e ana- grafica;
apertura di procedimento di vigilanza nell'interesse delle minori dinanzi al GT di questo Tribu- nale cui i SS relazioneranno semestralmente2; corresponsione (anche rateale) da parte del resistente alla ricorrente dell'importo di € 2.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, a titolo di re-fusione delle spese di lite”.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 30.07.2025 le parti hanno dichiarato di accettare la predetta proposta;
il resistente ha chiesto, in principalità, compensare le spese di lite per “l'autentica difficoltà di fare fronte ad ogni ulteriore spesa rispetto a quelle di cui ri- sulta ad oggi già gravato […] In via subordinata, sempre in adesione alla proposta del Giudice, chiede che le spese legali indicate in favore di controparte possano essere corrisposte con venti rate mensili a de- correre dal mese settembre 2026, allorquando terminerà il pagamento in favore della resistente per l'acquisto dell'auto Fiat 500”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi tra le parti rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale che non presenta profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico, appare conforme al superiore interesse morale e materiale della prole e, ove puntualmente rispettato, idoneo a garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata e/o a contenere i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nucleo familiare.
In punto spese di lite non può che essere confermata la proposta formulata dal giudice istruttore in data 10.07.2025 in forza del c.d. principio di causalità che impone considera- re l'efficacia causale delle condotte (anche penalmente rilevanti) tenute dal resistente (nel recente passato) rispetto alla crisi familiare.
Peraltro, la ricorrente ha accettato il pagamento rateale già suggerito dal giudice relatore
(nel rispetto dei tempi che le parti vorranno compiutamente definire).
P.Q.M.
2 Valga evidenziare che il procedimento di vigilanza “attivo” è già aperto e risulta iscritto al n. r. g. 2576/2023 v. g. Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
DISPONE in conformità all'accordo perfezionatosi tra le parti che prevede:
1) l'affido esclusivo delle figlie minorenni alla madre (per le questioni ordinarie) e non anche per quelle straordinarie che verranno assunte dai genitori, in caso di disaccordo, con il supporto dei SS che, all'uopo, saranno tenuti a organizzare incontri congiunti con i genitori delle minori (anche da remoto) per favorire il passaggio e la condivisione delle informazioni fondamentali rispetto alla prole in funzione del futuro ripristino del padre nell'esercizio della responsabilità genitoriale (anche per le scelte ordinarie);
2) il collocamento prevalente delle figlie minorenni presso la madre nell'immobile sito in
Legnano, Via Carlo Dell'Acqua n. 41;
3) la presa in carico del nucleo familiare materno da parte dei SS del Comune di Legnano al trasferimento della residenza abituale e anagrafica;
4) la regolamentazione e il sostegno della relazione del padre con le figlie minorenni da parte dei SS territorialmente competenti (allo stato quelli di Arconate e di Legnano) che indicheranno tempi, durata, frequenza e modalità e avranno la facoltà di ampliare e/o ri- durre e/o sospendere gli incontri tenuto conto delle condizioni psicofisiche delle minori e dell'andamento anche del percorso in essere con la Cooperativa Dorian Gray, il CP e il (sentendo all'uopo anche i referenti della scuola frequentata da ); CP_2 Per_2
5) l'impegno del resistente di proseguire il percorso avviato presso la Cooperativa sociale
Dorian Gray, di presentarsi al SERD per escludere l'uso di sostanze e di sottoporsi rego- larmente agli esami prescrittigli;
6) la quantificazione del contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario delle due figlie dovuto alla ricorrente dal resistente nell'importo mensile di € 200,00 per cia- scuna, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico banca- rio e la partecipazione paterna alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella mi- sura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
7) il diritto della ricorrente di chiedere e percepire il 100% dell'assegno unico e universale spettante per la prole quale genitore affidatario in via super esclusiva;
8) l'impegno delle parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudi- ziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali al benessere delle minori;
9) l'impegno delle parti ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità e della ricorrente a offrire alle minori un adeguato supporto psicologico;
10) l'impegno delle parti, nell'esclusivo interesse della prole, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e a tutelare la figura materna e pa- terna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della stessa;
11) la corresponsione (rateale) da parte del resistente alla ricorrente dell'importo di €
2.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, a titolo di re- fusione delle spese di lite;
12) la trasmissione da parte dei SS dei Comuni di Arconate e di Legnano di relazioni pe- riodiche semestrali al giudice tutelare del procedimento di vigilanza iscritto al n. r. g.
2576/2023 (la prima entro e non oltre il 31.01.2026).
DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS dei Comuni di Arconate e di
Legnano e al G.T. del procedimento di vigilanza iscritto al n. r. g. 2576/2023per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 31/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore1
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 306 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Con- tenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAT- Parte_1 C.F._1
TEO LUIGI ABBIATI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAO- Controparte_1 C.F._2
LO PEROTA,
RESISTENTE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate a mezzo delle note di trattazione scritta depositate in data 29/31.07.2025 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore in data 10.07.2025 di seguito riportata per esteso:
“conferma dei provvedimenti assunti in data 17.04.2025 dal n. 2 al n. 7 e degli impegni ivi previsti e 1 Cui la causa è stata riassegnata in data 10.03.2025 assunti (ai punti 6 e 7); assunzione da parte del resistente dell'impegno di rivolgersi senza ritardo alla Cooperativa sociale Do- rian Gray come innanzi prospettatogli e di presentarsi al SERD per escludere l'uso di cannabis sottopo- nendosi regolarmente agli esami prescrittigli;
modifica del provvedimento assunto in data 17.04.2025 al punto n. 1 nel senso di affidare le minori al- la madre in via esclusiva e non super esclusiva (soltanto per le questioni ordinarie) e non anche per quelle straordinarie che verranno assunte dai genitori, in caso di disaccordo, con il supporto dei SS che, all'uopo, saranno tenuti a organizzare incontri congiunti con i genitori delle minori (anche da remoto) per favorire il passaggio e la condivisione delle informazioni fondamentali rispetto alla prole in funzione del futuro ripristino del padre nell'esercizio della responsabilità genitoriale (anche per le scelte ordinarie); presa in carico del nucleo familiare materno da parte dei SS del Comune di Legnano al trasferimento della residenza abituale e anagrafica;
apertura di procedimento di vigilanza nell'interesse delle minori dinanzi al GT di questo Tribunale cui i
SS relazioneranno semestralmente;
corresponsione (anche rateale) da parte del resistente alla ricorrente dell'importo di € 2.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, a titolo di refusione delle spese di lite”.
Si dà atto che a mezzo delle note scritte depositate in data 29.07.2025 il resistente ha manifestato “la propria volontà di aderire, possibilmente a spese compensate [soprattutto per]
l'autentica difficoltà di fare fronte ad ogni ulteriore spesa rispetto a quelle di cui risulta ad oggi già grava- to (ex multis: mantenimento figlie, pena pecuniaria in sede penale fino al 2027, contributo al vitto allog- gio per la casa materna, rate per l'automobile in favore della sig. fino a settembre 2026,...). In Pt_1
via subordinata, sempre in adesione alla proposta del Giudice, chiede che le spese legali indicate in favore di controparte possano essere corrisposte con venti rate mensili a decorrere dal mese settembre 2026, al- lorquando terminerà il pagamento in favore della resistente per l'acquisto dell'auto Fiat 500”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 29.01.2025 la ricorrente ha allegato che nell'anno
2007 ha iniziato a convivere more uxorio con il resistente nell'immobile di sua proprietà piena ed esclusiva sito in Arconate (MI), Via Roma n. 34; che dalla loro unione sono na- te le figlie minorenni (in data 05.02.2008) e (in data Persona_1 Persona_2
01.05.2014); che il resistente, per anni, ha fatto uso di psicofarmaci prescritti dal CP per gestire e rimediare gli attacchi di panico di cui soffre e per cercare di gestire la propria aggressività e ha fatto uso di sostanze stupefacenti (cocaina -sino a dicembre 2021- e cannabis); che nel mese di marzo 2023 ha chiesto (e ottenuto inaudita altera parte in data
07.04.2023) l'applicazione della misura protettiva di cui all'art. 342 c.c.; che il predetto ordine di protezione è stato confermato in data 19.04.2023 per la durata di sei mesi ed è stato violato dal resistente;
che è stata costretta a chiederne la proroga ottenuta in data
16/29.11.2023 per la durata di un anno;
che dal mese di aprile 2023 i SS hanno curato il riavvicinamento del padre alle figlie minorenni che, con tutte le cautele del caso, hanno gradualmente ripreso a frequentarlo;
che è stato aperto il procedimento di vigilanza a fa- vore delle figlie minorenni iscritto al n. 2576/2023 V.G.; che il resistente ha patteggiato sia il procedimento penale n. 2184/2023 RGNR – n. 7842/2023 RG. GIP avanti a que- sto Tribunale che lo ha visto imputato dei reati di cui agli articoli 81 cpv, 572 c.p. co. 1 e
2 c.p. e degli articoli 582, 585 co. 2 n. 2 e 585, con riferimento agli artt. 576 n. 5) e 577 n.
1) c p., sia il procedimento penale n. 2598/2024 RGNR – n. 2613/2024 RG. GIP avanti a questo Tribunale che lo ha visto imputato in ordine al reato di cui all'art. 612 bis com- mi 1 e 2 c.p.; che è “impensabile che le parti riescano a prendere delle decisioni condivise per le figlie oltre che ad essere impossibile per la signora continuare ad avvalersi di terze persone per ottenere Pt_1
autorizzazioni/documentazione firmata dal;
che, tra l'altro, a far data dall'ottobre 2021 CP_1
è stata costretta a farsi carico con il proprio stipendio del mantenimento dell'intero nu- cleo familiare;
di avere in progetto di trasferirsi a vivere con le minori nel Comune di Le- gnano anche per “voltare pagina con il passato” e che vi è la necessità/urgenza di iscrivere alle scuole medie presso gli istituti scolastici siti nel Comune di Legnano (Gine- Per_2
vra proseguirà il suo percorso di studi già intrapreso a Legnano) e, tra l'altro, ha chiesto disporre l'affido super esclusivo delle figlie minorenni a sé medesima “autorizzando la stes- sa ad assumere senza previo concerto con il sig. le decisioni di maggior interesse delle mi- Controparte_1
nori in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale”. All'udienza celebrata in data 05.02.2025 il giudice istruttore ha ascoltato le figlie Per_3
delle parti e, all'esito, ha autorizzato la ricorrente a iscriverle presso le rispettive
[...]
scuole di pertinenza nel Comune di Legnano.
Costituendosi in giudizio in data 25.02.2025, per quello che qui rileva, il resistente ha re- plicato che “i fatti raccontati dalla sig. si riferiscono al periodo 2021-2023 e sono sfociati nei Pt_1
due patteggiamenti davanti al Tribunale di Busto Arsizio di giugno - luglio 2024. Orbene, a partire da queste sentenze (e anche grazie a queste sentenze) il ha iniziato un percorso di maturazione e di CP_1
recupero virtuoso che, in concomitanza con la cessazione delle misure di protezione, lo hanno portato a riabbracciare una nuova esperienza professionale e, soprattutto, le proprie figlie minori, che può incontra- re con frequenza trisettimanale (dapprima in spazio neutro presso i Servizi Sociali di Castano Primo e,
a decorrere dal mese di novembre 2024, in maniera autonoma anche presso il proprio domicilio) [che nella] relazione della cooperativa Dorian Gray di Varese [che] frequenta con profitto proprio a seguito delle sentenze di patteggiamento già menzionate (doc. 2) [si legge] che “Nel corso degli incontri svolti fino ad oggi, il sig. si è mostrato attivo nel condividere i propri pensieri e le proprie riflessioni CP_1
sforzandosi di porre in luce alcuni aspetti non funzionali del proprio comportamento. L'uomo partecipa alle attività mostrando un atteggiamento collaborativo, con significative aperture che consentono una par- tecipazione attiva e costruttiva. Condivide, inoltre, pensieri critici rispetto ai comportamenti violenti agiti senza minimizzare le proprie responsabilità. Il forte desiderio di essere un buon padre – e di poter ripa- rare agli errori commessi ed essere ancora presente e “attivo, nella vita delle figlie – rappresenta, infine, un'importante motivazione al cambiamento. Si segnala, infine, un aumento della capacità riflessiva dell'uomo con conseguente miglior riconoscimento delle proprie fatiche e sofferenze. Tale maggior consape- volezza si riscontra anche nella capacità dell'uomo di prevedere eventuali “ricadute” dei propri stati emo- tivi sulle figlie e di chiedere aiuto ai diversi professionisti attivi sul caso”. Anche la relazione del SERD di Parabiago ha certificato che il ha oramai terminato con successo il percorso di uscita dal con- CP_1
sumo di sostanze stupefacenti (doc. 3) [che non vi sono] valide argomentazioni per modificare il regi- me fissato nel giudizio 1804/2023 dott. Pupa, che ha stabilito l'assegno nella misura complessiva di euro 400,00 (somma peraltro comprensiva in via forfettaria di tutte le spese straordinarie di cui al Pro- tocollo della CDA di Milano, con la sola esclusione del 50% di quelle sanitarie straordinarie a carico di ciascun genitore- vedere doc. 6 della ricorrente) [e che] con l'auspicata conferma a tempo indeterminato dell'attuale lavoro, lo stesso potrà cercare un alloggio autonomo e indipendente dalla attuale sistemazione, ove poter ospitare anche le figlie, così contribuendo ulteriormente al loro mantenimento”.
Alla prima udienza celebrata nel giudizio di merito in data 17.04.2025 il resistente ha di- chiarato di essere tornato a convivere con i genitori in Arconate, Via delle Scuole 22, di lavorare in forza di contratto a tempo determinato come responsabile di macelleria pres- so l'UNES in scadenza a luglio 2025, di percepire uno stipendio medio di circa €
1.600,00, di non avere finanziamenti in corso, di versare regolarmente il contributo men- sile di € 200,00 per ciascuna figlia comprese le spese straordinarie, di avere ripreso il per- corso al SERD con controlli ematici e del capello in corso, di essere seguito dal CP di
ON (con incontri ogni tre mesi), di incontrare tutti i giovedì pomeriggio e Per_2
i sabati presso i nonni paterni e di non avere relazioni sentimentali in corso. La ricorrente ha dichiarato di percepire l'importo mensile di € 470,00 a titolo di AU (pari al 100% del- lo stesso), di avere una relazione in corso dal mese di settembre 2024 non sfociata in convivenza, che il compagno ha già conosciuto le ragazze, è separato e ha tre figli Per_4
di essere intenzionata a offrire alle minori un percorso di sostegno psicologico per
[...]
avere uno spazio di ascolto e di confronto e di avere fatto un percorso con il centro an- tiviolenza. Il giudice istruttore, in via provvisoria e urgente, “viste le sentenze penali sub doc. 7
e 8 ricorrente per i fatti commessi negli anni 2023/2024 dal resistente in danno della ricorrente e delle minori, visti gli ordini di protezione emessi nel recentissimo passato (l'ultimo scaduto nel novembre
2024), vista la limitata frequentazione della figlia primogenita da parte del padre (che in data Per_1
05.02.2026 compirà 18 anni), adotta i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti, 1) dispone l'affido super esclusivo delle figlie minorenni alla madre per quanto riguarda la salute, l'istruzione, l'educazione, il rilascio e/o il rinnovo dei d. i. validi per l'espatrio e il passaporto e il loro collocamento prevalente pres- so la madre nell'immobile sito in Arconate, Via Roma 34; 2) dispone che i SS del Comune di Arcona- te regolamentino e sostengano la relazione del padre con le figlie indicando tempi, durata, frequenza e modalità, con facoltà di ampliare e/o ridurre e/o sospendere gli incontri tenuto conto delle condizioni psi- cofisiche delle minori e dell'andamento anche del percorso in essere con la Cooperativa Dorian Gray, CP e SERD e depositino relazione aggiornata entro e non oltre il 25.06.2025 (sentendo anche i refe- renti della scuola frequentata da ); 3) dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiret- Per_2
to ordinario delle due figlie versando alla madre l'importo mensile di € 200,00 per ciascuna, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
4) dà atto che la ricorrente ha il diritto di chiedere e percepire il 100% dell'assegno unico e universale spet- tante per la prole quale genitore affidatario in via super esclusiva;
5) invita le parti ad attenersi scrupolo- samente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali alle successive determinazioni giudiziali e al benessere delle minori;
6) invita le parti ad avviare senza ritardo un per- corso individuale di sostegno alla genitorialità e la ricorrente a offrire alle minori un adeguato supporto psicologico;
7) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse delle minori, di mantenere un contegno di ri- spetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle stesse;
8) fissa per sentire l'udienza del 21.05.2025 ore 15:00”. Per_1
tra l'altro, ha dichiarato: “La situazione attuale mi sembra migliorata rispetto a quando i Per_1
miei genitori erano insieme. Da sempre, anche quando ero piccola ricordo che c'erano violenze tra i miei genitori. Penso che mia sorella ricordi meno perché era più piccola. Io mi mettevo in mezzo per difendere la mamma, l'ho sempre fatto da quando ero piccola. Il pregio della mamma è la sua disponibilità, la mamma non ha difetti. Un pregio del papà è che credo stia provando a migliorarsi, il difetto è che non sa gestire la rabbia, quello che ha fatto non si cancella. Scattava per qualsiasi cosa. Non ho particolari le- gami con la famiglia allargata di papà, mentre ho un buon rapporto con i familiari della mamma. Non sento la necessità di un mio avvocato. Apprezzo che mia madre abbia preso i contatti per avviare un per- corso di sostegno psicologico anche per me. Dormo bene. Il papà mi faceva domande sulla mamma, più insistente-mente sul compagno della mamma. Ora non più. Conosco il compagno della mamma, è una brava persona. Non so come viva questa situazione, lei non si esprime molto. Lei piangeva Per_2
quando il papà era violento con la mamma. A scuola va bene, ha delle buone amicizie, non noto atteg- giamenti strani da parte sua. Mi va bene vedere con questa frequenza papà, lui vorrebbe vedermi più spesso. Vorrebbe anche venire alle mie partite, ma io non voglio, perché l'ultima volta che si sono incon- trati in palestra sono intervenuti i carabinieri”.
All'udienza celebrata in data 28.05.2025 il resistente ha dichiarato di proseguire il percor- so presso il e di avere effettuato nuovamente l'esame del capello mentre la ricor- CP_2
rente ha dichiarato di aver avviato un percorso di sostegno psicologico presso il centro
Albatros che dovrebbe coinvolgere anche le figlie e articolarsi secondo le esigenze di cia- scuna e che a breve si trasferirà a Legnano presso l'immobile che è intenzionata ad acqui- stare nelle prossimità delle scuole frequentate dalle minori.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 10.07.2025 la ricorrente ha chiesto che il resistente si sottoponga agli esami necessari per escludere l'uso di cannabis, si è impegnata a partecipare agli incontri di gruppo di supporto
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che inizieranno nel mese di settembre, ha dichiarato che Controparte_3
lo scorso 30 giugno ha venduto la casa di Arconate e “Presumibilmente il nucleo famigliare si trasferirà presso l'immobile di Legnano (MI) alla via Carlo Dell'Acqua n.41 (cfr. proposta di acquisto doc.10) per il quale è previsto l'atto di compravendita tra la fine del corrente mese e i primi giorni di set- tembre”; il resistente, tra l'altro, ha allegato “che a decorrere dal 1 luglio è stato assunto da Unes contratto a tempo indeterminato (doc. 2 Unes -Falessi). Per quanto riguarda il percorso individuale di sostegno alla genitorialità, il Sig. non potendo intraprendere corsi a pagamento, ha fatto richiesta CP_1
ai Servizi Sociale di fornire informazioni circa percorsi da seguire tramite il Servizio Sanitario Nazio- nale”; i SS hanno concluso la loro relazione come segue: i referenti della Cooperativa sociale Dorian Gray hanno riferito quanto segue:
“In considerazione del buon lavoro svolto e dell'investimento personale che l'uomo ha mostrato nel percor- so, si è offerta la possibilità di richiedere – in occasione di eventuali futuri momenti di fatica e/o malesse- re – dei colloqui psicologici individuali. Il sig. ha accolto positivamente tale proposta che, si preci- CP_1
sa, sarà attivata su specifica e spontanea richiesta da parte dell'uomo e non rientra nel percorso tratta- mentale che si concluderà il 22.7.25”; il giudice istruttore, ritenutane l'opportunità, ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “conferma dei provvedimenti assunti in data 17.04.2025 dal n. 2 al n. 7 e degli impegni ivi previsti e assunti (ai punti 6 e 7); assunzione da parte del resistente dell'impegno di rivolgersi senza ritardo alla Cooperativa sociale Dorian Gray come innanzi prospettatogli e di presentarsi al SERD per escludere l'uso di cannabis sottoponendosi regolarmente agli esami prescrittigli;
modifica del provvedimen- to assunto in data 17.04.2025 al punto n. 1 nel senso di affidare le minori alla madre in via esclusiva e non super esclusiva (soltanto per le questioni ordinarie) e non anche per quelle straordinarie che verranno assunte dai genitori, in caso di disaccordo, con il supporto dei SS che, all'uopo, saranno tenuti a orga- nizzare incontri congiunti con i genitori delle minori (anche da remoto) per favorire il passaggio e la con- divisione delle informazioni fondamentali rispetto alla prole in funzione del futuro ripristino del padre nell'esercizio della responsabilità genitoriale (anche per le scelte ordinarie); presa in carico del nucleo fami- liare materno da parte dei SS del Comune di Legnano al trasferimento della residenza abituale e ana- grafica;
apertura di procedimento di vigilanza nell'interesse delle minori dinanzi al GT di questo Tribu- nale cui i SS relazioneranno semestralmente2; corresponsione (anche rateale) da parte del resistente alla ricorrente dell'importo di € 2.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, a titolo di re-fusione delle spese di lite”.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 30.07.2025 le parti hanno dichiarato di accettare la predetta proposta;
il resistente ha chiesto, in principalità, compensare le spese di lite per “l'autentica difficoltà di fare fronte ad ogni ulteriore spesa rispetto a quelle di cui ri- sulta ad oggi già gravato […] In via subordinata, sempre in adesione alla proposta del Giudice, chiede che le spese legali indicate in favore di controparte possano essere corrisposte con venti rate mensili a de- correre dal mese settembre 2026, allorquando terminerà il pagamento in favore della resistente per l'acquisto dell'auto Fiat 500”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi tra le parti rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale che non presenta profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico, appare conforme al superiore interesse morale e materiale della prole e, ove puntualmente rispettato, idoneo a garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata e/o a contenere i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nucleo familiare.
In punto spese di lite non può che essere confermata la proposta formulata dal giudice istruttore in data 10.07.2025 in forza del c.d. principio di causalità che impone considera- re l'efficacia causale delle condotte (anche penalmente rilevanti) tenute dal resistente (nel recente passato) rispetto alla crisi familiare.
Peraltro, la ricorrente ha accettato il pagamento rateale già suggerito dal giudice relatore
(nel rispetto dei tempi che le parti vorranno compiutamente definire).
P.Q.M.
2 Valga evidenziare che il procedimento di vigilanza “attivo” è già aperto e risulta iscritto al n. r. g. 2576/2023 v. g. Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
DISPONE in conformità all'accordo perfezionatosi tra le parti che prevede:
1) l'affido esclusivo delle figlie minorenni alla madre (per le questioni ordinarie) e non anche per quelle straordinarie che verranno assunte dai genitori, in caso di disaccordo, con il supporto dei SS che, all'uopo, saranno tenuti a organizzare incontri congiunti con i genitori delle minori (anche da remoto) per favorire il passaggio e la condivisione delle informazioni fondamentali rispetto alla prole in funzione del futuro ripristino del padre nell'esercizio della responsabilità genitoriale (anche per le scelte ordinarie);
2) il collocamento prevalente delle figlie minorenni presso la madre nell'immobile sito in
Legnano, Via Carlo Dell'Acqua n. 41;
3) la presa in carico del nucleo familiare materno da parte dei SS del Comune di Legnano al trasferimento della residenza abituale e anagrafica;
4) la regolamentazione e il sostegno della relazione del padre con le figlie minorenni da parte dei SS territorialmente competenti (allo stato quelli di Arconate e di Legnano) che indicheranno tempi, durata, frequenza e modalità e avranno la facoltà di ampliare e/o ri- durre e/o sospendere gli incontri tenuto conto delle condizioni psicofisiche delle minori e dell'andamento anche del percorso in essere con la Cooperativa Dorian Gray, il CP e il (sentendo all'uopo anche i referenti della scuola frequentata da ); CP_2 Per_2
5) l'impegno del resistente di proseguire il percorso avviato presso la Cooperativa sociale
Dorian Gray, di presentarsi al SERD per escludere l'uso di sostanze e di sottoporsi rego- larmente agli esami prescrittigli;
6) la quantificazione del contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario delle due figlie dovuto alla ricorrente dal resistente nell'importo mensile di € 200,00 per cia- scuna, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico banca- rio e la partecipazione paterna alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella mi- sura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
7) il diritto della ricorrente di chiedere e percepire il 100% dell'assegno unico e universale spettante per la prole quale genitore affidatario in via super esclusiva;
8) l'impegno delle parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudi- ziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali al benessere delle minori;
9) l'impegno delle parti ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità e della ricorrente a offrire alle minori un adeguato supporto psicologico;
10) l'impegno delle parti, nell'esclusivo interesse della prole, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e a tutelare la figura materna e pa- terna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della stessa;
11) la corresponsione (rateale) da parte del resistente alla ricorrente dell'importo di €
2.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, a titolo di re- fusione delle spese di lite;
12) la trasmissione da parte dei SS dei Comuni di Arconate e di Legnano di relazioni pe- riodiche semestrali al giudice tutelare del procedimento di vigilanza iscritto al n. r. g.
2576/2023 (la prima entro e non oltre il 31.01.2026).
DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS dei Comuni di Arconate e di
Legnano e al G.T. del procedimento di vigilanza iscritto al n. r. g. 2576/2023per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 31/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa