Articolo 31 della Legge 18 gennaio 1952, n. 40
Articolo 30
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23 febbraio 1952
Art. 31.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, sara' emanato il regolamento per la esecuzione della legge 7 giugno 1937, n. 913 , contenente disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza, con le modifiche ed integrazioni apportatevi dalle leggi 20 marzo 1940, n. 234, 29 gennaio 1942, n. 64, 4 agosto 1942, n. 915, e 10 dicembre 1942; n. 1551 , dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 590 , e dalla presente legge.

Entrata in vigore il 23 febbraio 1952