Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 246/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 246/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. SCATTOLIN SILVIA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. ROSSI CLAUDIA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni dei coniugi in ordine al divorzio congiuntamente rassegnate nelle note scritte depositate il 14.02.2025 sostitutive dell'udienza del 04.03.2025:
1) Emettersi sentenza di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti in data 07/05/2005 in Piazzola Sul Brenta (PD), regolarmente trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al Numero 5 – Parte II – Serie
A - anno 2005 e presso i Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Limena (PD) al Numero 6 –
Parte II – Serie B – Anno 2005, ordinando la trasmissione dell'emananda sentenza ai competenti
Uffici dello Stato Civile affinché procedano alle annotazioni previste per legge.
2) Confermarsi l'affidamento in forma condivisa ad entrambi i genitori della minore , con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, sig.ra e con mantenimento della Parte_1
n.7/B.
3) La figlia minore permarrà presso il padre infrasettimanalmente dal mercoledi al Per_1 giovedi con pernottamento presso lo stesso ed a fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina. Quanto ai periodi feriali, durante le vacanze estive il padre, così come la madre, trascorrerà con la figlia quindici giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordarsi previamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Il padre e la madre avranno, altresì, facoltà di tenere con sé la figlia per metà della durata delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno, il giorno di
Pasqua e Pasquetta. Allo stesso modo i genitori terranno con sé la figlia per la metà della durata delle vacanze natalizie alternando, di anno in anno, il giorno di Natale e Capodanno ovvero, se la figlia passerà il Natale con la madre, la stessa trascorrerà il Capodanno con il padre e viceversa l'anno successivo e fatta salva la facoltà di deroga per entrambi i genitori che potranno mutare i tempi così come sopra stabiliti purché e solo se vi sia consenso dell'altro genitore.
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra con decorrenza dal mese di CP_1 Parte_1
gennaio 2025 compreso (mensilità corrispondente al deposito del presente ricorso), a titolo di Per_ contributo al mantenimento ordinario della figlia l'importo di € 350,00
(trecentocinquanta/00), rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo che viene individuato, di comune accordo, in quello in uso presso il Tribunale di Padova che si allega al presente ricorso sub
11) da intendersi ivi integralmente richiamato.
5) La figlia maggiore d'età continuerà a permanere a settimane alterne presso ciascun Per_2
genitore. Atteso il collocamento paritario della figlia presso i genitori, questi ultimi Per_2
provvederanno alle spese ordinarie e a quelle straordinarie, come previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova (sub 11), nella misura del 50% ciascuno. La quota parte dell'Assegno
Per_ Unico riferibile alla figlia maggiore , di spettanza del signor , verrà lasciata alla signora Per_2
diretta percipiente. Parte_1
6) Darsi atto dell'intervenuto accordo tra i coniugi in forza del quale l'Assegno Unico per la figlia Per_
verrà percepito interamente dalla sig.ra con impegno del sig. Parte_1 CP_1
ad effettuare tempestivamente (e, in ogni caso, non oltre trenta giorni dal deposito del presente ricorso) ogni adempimento necessario a consentire la percezione integrale del sussidio in favore della sig.ra Parte_1
7) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa e/o richiesta di somme a titolo di assegno divorzile, confermando di nulla avere a ché pretendere l'uno dall'altro a detto titolo.
8) Spese e compensi della presente procedura integralmente compensati tra le parti. FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1
, nato il [...] a [...], hanno contratto CP_1
matrimonio concordatario il 07/05/2005 in Piazzola Sul Brenta (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 5, Parte II, Serie A, anno
2005, e presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Limena, n. 6, Parte
II, Serie B, anno 2005.
Dalla loro unione sono nate le figlie , il 12/04/2006 in Camposampiero Persona_3
(PD), e , il 07/06/2009 in Camposampiero (PD). Per_1
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Padova il 04.10.2022 e la separazione è stata omologata il 05.10.2022.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità. La
minore non è stata sentita perché superfluo alla luce degli intervenuti accordi.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 07/05/2005 in Piazzola Sul
[...] CP_1
Brenta (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 5, Parte II, Serie A, anno 2005, e presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Limena, n. 6, Parte II, Serie B, anno 2005;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile dei predetti Comuni di annotare la presente pronuncia a margine dei predetti atti;
3. provvede in conformità con le rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11.3.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti