Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 05/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00267/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2023, proposto da
Aeroporti di Roma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Andrea Zoppini, Leonardo Frattesi e Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
nei confronti
Enac Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
Italia Trasporto Aereo S.p.A. – Ita Airways, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della delibera 38 del 9 marzo 2023 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti relativa alla “conclusione del procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali” e dei relativi allegati, ivi compresi
(i) l’Allegato A Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali e
(ii) la Relazione Istruttoria degli Uffici
nonché di ogni ulteriore atto a questi connesso, presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e dell’Enac Ente Nazionale Aviazione Civile;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata da parte ricorrente in data 30.1.2025 e ritenuto che la stessa, pur non potendo fondare una pronuncia di estinzione a norma dell’art. 35, comma 2, lett. c) in mancanza dei presupposti di cui all’art. 84, comma 1, c.p.a., possa essere considerata quale elemento da cui desumere il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso a norma dell’art. 84, comma 4, c.p.a.;
Ritenuto equo compensare le spese di lite relative al presente procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Maria Lico | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO