Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/04/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3485/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 3485/2016 R.G., passata in decisione all'udienza del 22.10.2024.
Oggetto: - Risarcimento danni -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. G. Serio
ATTORE
E
p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. S. Pepe
Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. G. Quarta
CONVENUTI
All'udienza del 22.10.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
___________________
19.05.2014 aveva acquistato presso il negozio di in Novoli CP_3 CP_2
(Le) una bicicletta di tipo mountain bike, modello Big Nine Multivan 12 pollici, della casa costruttrice per il prezzo di euro 2.500,00, lamentava che il CP_1 girono 21.9.2014, nel corso di una gara ciclistica alla quale egli stava partecipando, correndo a bordo della suddetta bicicletta, si era verificato un improvviso cedimento del telaio e a causa di detto cedimento esso deducente era caduto rovinosamente riportando gravi lesioni (come risultano diagnosticate e refertate nella documentazione clinica in atti). Tanto premesso, citava a comparire davanti a questo Tribunale sia (società produttrice della bicicletta) e sia Controparte_1 Controparte_2
(ditta venditrice), chiedendo accertarsi la responsabilità di entrambi sia per il
[...] cedimento del telaio della bicicletta e sia per le conseguenti lesioni che egli aveva riportato in seguito alla rovinosa caduta;
chiedeva altresì la condanna di CP_1
[... al risarcimento di euro 10.722,89 per danno biologico e spese mediche e al risarcimento di euro 2.500,00 per danno patrimoniale, nonché la condanna di di al ripristino senza spese della bicicletta e alla CP_2 Controparte_2 sostituzione della stessa o in subordine alla riduzione del prezzo per quanto di ragione. Con separate comparse di risposta si costituivano entrambi i convenuti, contestando nell'an e nel quantum le avverse pretese, in particolare evidenziando l'inesistenza di difetti di costruzione e chiedevano il rigetto delle domande proposte dall'attore. In Particolare, in via preliminare, eccepiva il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva, deducendo di non essere il soggetto produttore della bicicletta oggetto di causa. Da ultimo, l'attore ha manifestato la volontà di aderire a detta eccezione, prendendo atto della circostanza che all'epoca del sinistroe quindi anche all'epoca dell'acquisto della bicicletta oggetto di causa non era Controparte_1 stata ancora nemmeno costituita.
Prodotta varia documentazione ed esperita CTU volta ad accertare l'eventuale presenza di difetti di costruzione nel telaio della bicicletta in questione, da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione definitiva, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
In via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di essendo pacifico fra le parti che detta società non era stata nemmeno Controparte_1 costituita al momento del sinistro e quindi non poteva essere la società fornitrice della bicicletta al rivenditore.
Nel merito, dalla prova testimoniale emerge che in occasione del sinistro oggetto di causa si verificò prima il cedimento del telaio della bicicletta su cui correva l'attore e, secondariamente, a seguito di detto cedimento la caduta del ciclista.
D'altro canto, dalla CTU espletata a cura dell'Ing. emerge che Persona_1 le caratteristiche tecniche del telaio della bicicletta (composto in fibra di carbonio) sono tali da rendere detto telaio molto resistente alle sollecitazioni, ma al tempo stesso soggetto a facile rottura in caso di urti violenti contro corpi estranei.
Il CTU, dopo avere esaminato la morfologia del telaio, ha individuato le tracce visibili di un urto contro un corpo estraneo, proprio in corrispondenza del punto in cui si è verificato il cedimento del telaio durante la gara, e ha dettagliatamente descritto i segni che rendono riconoscibile l'urto del telaio contro un corpo estraneo (in particolare, si veda la foto n. 7 a pag. 24 della relazione del CTU, laddove si legge “è ben visibile sulla superficie - del telaio - un'impronta dovuta ad un corpo estraneo di una determinata larghezza, come risulta ben visibile sulla fascia nera che di seguito riporto”).
Orbene, le deposizioni testimoniali e le risultanze della CTU risultano essere fra loro perfettamente compatibili nel contesto dell'ipotesi più probabile che si può formulare e cioè che l'urto fra il telaio della bicicletta e il corpo estraneo (come ricostruito dal CTU) si era già verificato in altra occasione antecedente all'evento della gara ciclistica nel corso della quale avvenne il cedimento del telaio. Evidentemente, in conseguenza del suddetto precedente urto (i cui segni visibili sono stati identificati dal CTU), il telaio aveva già riportato una microlesione, rimasta inizialmente non percettibile e comunque non incidente rispetto al normale funzionamento e al normale uso della bicicletta. E tuttavia quella microlesione latente, in occasione delle successive uscite del ciclista (in particolare in occasione della gara del 21.09.2014), in seguito alle forti sollecitazioni cui veniva sottoposta la bicicletta, aveva provocato il cedimento improvviso del telaio e la conseguente caduta del ciclista.
In conclusione, le domande proposte dall'attore contro Controparte_2
devono essere rigettate, non essendo stata fornita la prova di alcun difetto di
[...] costruzione cui sia riconducibile il cedimento del telaio (sul punto il CTU, in seguito all'esame della bicicletta e in particolare del telaio, ha escluso che possano configurarsi ipotesi di difetti di costruzione).
Alla soccombenza per difetto di legittimazione passiva di segue Controparte_1 la condanna di alla rifusione delle spese processuali nei confronti di Parte_1 nella misura di complessivi euro 5.000,00 per compensi di avvocato, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
Ricorrono le gravi ragioni di cui all'art. 92 cpc (come modificato dalla Corte
Costituzionale) che impongono di disporre l'integrale compensazione delle spese processuali fra l'attore e l'altro convenuto, tenuto Controparte_2 conto della difficile ricostruibilità delle cause del cedimento del telaio della bicicletta e risultando comunque anomalo che il telaio di una bicicletta acquistata appena quattro mesi prima abbia subito un così improvviso cedimento. Per le medesime ragioni le spese di CTU devono essere poste a carico dell'attore e di di CP_2 CP_2
nella misura del 50% a testa.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, dichiara inammissibile per difetto di legittimazione passiva le domande proposte dall'attore contro rigetta le Parte_1 Controparte_1 domande proposte dallo stesso contro di Parte_1 CP_2 Controparte_2
Dispone la compensazione integrale delle spese processuali fra l'attore e
[...]
Pone le spese di CTU a carico di e di Controparte_2 Parte_1 [...]
, nella misura del 50% a testa. Condanna l'attore alla Controparte_2 Parte_1 rifusione delle spese processuali in favore di nella misura di Controparte_1 complessivi euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 07.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo