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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/02/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 112 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2024 promossa da
Parte_1 domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'av.to Giuseppe Tiana che lo rappresenta e difende per legge.
APPELLANTE CONTRO
TRA.VE.S. Parte_2
In persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv.to Davide Valeriano Bonifacio che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 389/2024 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in materia di licenziamento disciplinare per rissa. All'udienza del 12.2.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE 1) In totale riforma dell'impugnata sentenza, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso e conseguentemente dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento per giusta causa comunicato dalla società in persona del legale rappresentante in carica pro Parte_3 tempore, P.I. con sede in 09128 Cagliari (CA), via Giosuè Carducci P.IVA_1
n°5, al sig. con telegramma del 23/12/2022 in quanto non sorretto Parte_1 da giustificato motivo né da giusta causa, per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante in carica pro Parte_3 tempore, P.I. con sede in 09128 Cagliari (CA), via Giosuè Carducci P.IVA_1
n°5 al pagamento in favore del sig. di un'indennità risarcitoria Parte_1 onnicomprensiva determinata nella misura massima di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero di quella somma che risulterà dovuta in relazione alla gravità della violazione formale accertata, con la rivalutazione di
1 ogni somma per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
2) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di Legge e rimborso forfettario – e maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA rigetto dell'avverso gravame SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella sentenza impugnata è scritto: "1. Con ricorso depositato in data 7 giugno
2023, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la Parte_3
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate. 2.
[...]
ha dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato Parte_1 alle dipendenze della convenuta, con mansioni di fattorino, dal 13.7.2020 al 23.12.2022, data del licenziamento disciplinare successivo alla seguente contestazione mossa il 30 novembre 2022: “- In data 29 novembre 2022 alle ore Pt_ 16.30 circa, durante lo scarico di un furgone, si è reso protagonista di un diverbio litigioso con il signor;
- Tale diverbio non avrebbe avuto CP_1 una giustificazione apparente;
- In ogni caso EL ha utilizzato frasi poco urbane e del tutto inammissibili sul posto di lavoro, quali “vaffanculo, tu e tua LL, girmi le palle” nonché condotte minacciose e di sfida;
- Il diverbio litigioso ha assunto Pt_ tenori sempre più gravi ed è giunto a vie di fatto, sfociando in rissa tra ed il Signor Solo l'intervento dei colleghi presenti ha evitato il peggio e CP_1 consentito di placare gli animi. – La sua condotta, non solo non è consona ai doveri propri del lavoratore subordinato, ma nemmeno rispettosa dei colleghi, con ciò cagionando un grave pregiudizio alla scrivente, sia in termini di servizio vero e proprio, sia in termini di immagine e di affidabilità”.
3. Parte ricorrente ha contestato l'illegittimità del licenziamento, evidenziando anzitutto che l'episodio in discussione nasceva nell'ambito di una situazione di forte conflittualità indotta dall'azienda tra lo stesso ricorrente e gli altri lavoratori, in virtù del ruolo di coordinatore di fatto che ricopriva e delle direttive imposte agli altri dipendenti, con questi ultimi che mettevano in discussione la figura del sig. , e Pt_1 l'impegnativo carico di lavoro affidatogli.
4. Il ricorrente ha poi eccepito di essere stato egli stesso il destinatario passivo dell'aggressione subita da parte del collega
, cagionandogli quest'ultimo delle lesioni riportate nei certificati CP_1 medici.
5. A tesi attorea il fatto addebitato non sarebbe dunque idoneo a legittimare l'intimazione del licenziamento in tronco e, in quanto tale, la sanzione sarebbe sproporzionata.
6. ha quindi rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso e conseguentemente dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento per giusta causa comunicato dalla società in persona del legale Parte_3 rappresentante in carica pro tempore, P.I. , con sede in 09128 P.IVA_1
Cagliari (CA), via Giosuè Carducci n°5, al sig. con telegramma del Parte_1
23/12/2022 in quanto non sorretto da giustificato motivo né da giusta causa, per
2 l'effetto condannare la società in persona del legale Parte_3 rappresentante in carica pro tempore, P.I. , con sede in 09128 P.IVA_1
Cagliari (CA), via Giosuè Carducci n°5 al pagamento in favore del sig.
[...]
di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura Pt_1 massima di 36 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero di quella somma che risulterà dovuta in relazione alla gravità della violazione formale accertata, con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito
e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di
Legge; ordinanza provvisoriamente esecutiva. Con riserva di esercitare ogni ulteriore diritto in separata sede e giudizio”.
7. Si è ritualmente costituita la
eccependo anzitutto l'insussistenza dei requisiti Parte_3 dimensionali ai fini della tutela domandata, occupando la società un complessivo organico di 10,12 unità, ed evidenziando altresì che presso l'unità di Sassari erano impiegati solamente altri tre lavoratori oltre al ricorrente.
8. Nel merito, la società resistente ha rivendicato la legittimità del provvedimento espulsivo, siccome dall'istruttoria condotta sarebbe stato confermato l'addebito disciplinare, tanto quello relativo all'utilizzo di frasi scurrili nei confronti del sig. quanto CP_1 all'aggressione ai danni di quest'ultimo con un pugno sul petto e uno schiaffo.
9. La ha evidenziato che il comportamento tenuto dal Parte_3 sig. era originato dal rilievo mosso dal sig. al ricorrente, essendosi Pt_1 CP_1 accorto che tra le sue consegne vi sarebbero state delle bolle affidate al ricorrente, invitando quest'ultimo a provvedere personalmente alla consegna. In tale situazione, il sig. avrebbe prima aggredito verbalmente il sig. e poi Pt_1 CP_1 lo avrebbe colpito, senza reazioni da parte del sig. che si limitava a tenerlo CP_1
a distanza. Successivamente sarebbero intervenuti gli altri dipendenti
[...]
e a separare i due lavoratori. 10. La società ha altresì Per_1 Persona_2 contestato che la successiva assenza dal lavoro del sig. sarebbe dovuta a Pt_1 una malattia non dipendente da evento traumatico, come riportato dai certificati medici prodotti, e pertanto senza alcun nesso di causalità tra l'evento oggetto di scrutinio. 11. La ha dunque rivendicato la legittimità Parte_3 della sanzione irrogata, anche sotto il profilo della proporzionalità, atteso che l'art. 32 del CCNL trasporti merci e logistica prevedeva il licenziamento disciplinare per le ipotesi in cui il lavoratore cagioni lesioni volontarie fisiche a colleghi o a personale esterno, ovvero che provochi rissa all'interno dei luoghi di lavoro. 12. La convenuta ha inoltre messo in luce che il sig. è stato CP_1 sanzionato dalla propria datrice per la partecipazione al diverbio litigioso, con sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quattro giorni. 13.
[...] ha dunque chiesto il rigetto del ricorso.” Parte_3
La causa, istruita con produzioni documentali e prova orale, è stata definita con la sentenza n. 389/2024 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, che ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, richiamata la giurisprudenza della Cassazione civile sulla nozione di rissa, diversa da quella vigente in ambito penalistico, e riportate le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, ha ritenuto legittimo il licenziamento
3 disciplinare intimato fondato sia sul diverbio litigioso nel corso del quale il Pt_1 ha utilizzato un linguaggio inappropriato nei confronti del collega sia CP_1 sull'atteggiamento aggressivo e minaccioso avuto nei confronti di quest'ultimo fino a giungere alle vie di fatto e alla rissa in occasione degli accadimenti del
29.11.2022 alla presenza di altri due dipendenti ( e . Per_1 Per_2 Ha pertanto, ritenuto provato che in detto giorno il nell'affidare al Pt_1 CP_1 delle bolle di consegna a lui spettanti, quest'ultimo avanzava delle rimostranze considerato che alcune delle bolle erano di competenza del il quale, a sua Pt_1 volta, aggrediva verbalmente il collega rivolgendo epiteti ingiuriosi nei confronti della madre e delle sorelle del Seguiva quindi un contatto fisico tra i due i CP_1 quali, dopo essersi scambiati dei colpi, venivano separati dagli altri due dipendenti.
Pertanto, indipendentemente dal soggetto che ha dato il primo colpo, la prova ha evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal egli non ha tenuto un Pt_1 comportamento passivo, ma è venuto anch'egli alle mani con il Inoltre, CP_1 anche dopo che l'intervento degli altri due dipendenti, ha consentito di separare il dal il primo ha rifilato altri due colpi al secondo, il quale non ha Pt_1 CP_1 reagito, così confermando l'intenzionalità della condotta aggressiva del volta Pt_1
a arrecare danno al sia verbalmente sia fisicamente. Inoltre, la prova ha CP_1 consentito di accertare che la ragione della discussione va individuata nella volontà del ricorrente di aggravare il lavoro del attribuendogli anche la consegna CP_1 della merce di propria competenza. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 32 lett. c) CCNL trasporti e merci sia per il verificarsi della rissa sia per la situazione di pericolo creata all'interno dell'ambiente di lavoro, con scompiglio sul regolar svolgimento dell'attività lavorativa all'interno del magazzino. IL Tribunale ha altresì rilevato che nessuna delle giustificazioni addotte dal Pt_1 ha trovato riscontro sì che non è risultata dimostrata alcuna circostanza idonea a incrinare il nesso di proporzionalità tra il comportamento disciplinarmente rilevante e la sanzione inflitta, neppure l'invocata provocazione o la diversa sanzione applicata nei confronti del CP_1 Quanto descritto, ad avviso del Tribunale, ha dimostrato l'intenzionalità del contegno aggressivo e violento del ai danni del collega, facendone discendere Pt_1 un giudizio sulla personalità del ricorrente in termini di inaffidabilità al rispetto dei principi di correttezza e buona fede e a fare ritenere che la continuazione del rapporto avrebbe arrecato pregiudizio agli scopi aziendali. Ciò anche in considerazione della maggiore anzianità di servizio del rispetto agli altri Pt_1 dipendenti, nonché del ruolo di referente e dell'assenza di altro personale che potesse svolgere un potere di controllo a dimostrazione della maggiore intensità dell'elemento fiduciario. “È, pertanto, determinante la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.”. Avverso tale sentenza ha proposto appello il cui ha resistito con memoria, la Pt_1 società resistente. La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. In particolare, ad avviso dell'appellante, la sentenza merita censura nei seguenti punti: 1) in relazione ai capi nei quali il primo Giudice definisce l'appellante e il sig. - soggetti coinvolti nella rissa - “colleghi di lavoro”: CP_1 illegittimità del licenziamento. Erroneità e contraddittorietà della motivazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., 32, lett. C) del
CCNL trasporti merci e logistica, e 24 Cost.
In sintesi, il Tribunale ha errato nel ritenere che il diverbio verificatosi il
29.11.2022 sia avvenuto tra due colleghi, essendo incontroverso che il è CP_1 dipendente di altra società. Detto errore ha comportato che il Tribunale non ha considerato che l'alterco si è verificato proprio in quanto egli ha inteso tutelare il proprio datore di lavoro al punto da averlo informato immediatamente. Inoltre, ha indotto in errore il Tribunale nel ritenere che il ricoprisse un ruolo di Pt_1 maggiore responsabilità rispetto al CP_1
2) errata ricostruzione dei fatti, non proporzionalità della sanzione e illegittimità del licenziamento. Erroneità e contraddittorietà della motivazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., 32, lett. C) del CCNL trasporti merci e logistica, e 24 Cost.
In sintesi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è stato il ad CP_1 aggredire per primo;
le dichiarazioni del teste non sono credibili, anche Per_1 perché in contrasto con quelle del teste Inoltre, dette deposizioni, Per_2 unitamente a quelle del hanno confermato i rilievi e le criticità segnalate col CP_1 ricorso introduttivo e la conseguente infondatezza dei motivi posti a fondamento del licenziamento e la sproporzione del provvedimento espulsivo. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto collocare l'episodio del 29/11/2022 all'interno di una condizione di forte conflittualità indotta dall'azienda tra l'appellante, costretto a dover rispettare e dover fare rispettare i tempi molto stretti delle consegne in assenza di una corretta qualifica del proprio ruolo “di fatto” di coordinatore e sovraordinato, e gli altri corrieri che non ne riconoscevano l'autorità e ne contestavano le direttive, nonché la condotta meramente passiva dell'appellante che si è trovato a subire l'aggressione da parte del (dipendente di altra e CP_1 diversa società) che ne cagionava le lesioni riportate nei certificati medici in atti.
Ne consegue non solo il difetto di prova della sussistenza del fatto ma comunque la sproporzione della sanzione applicata. Inoltre, il Tribunale non ha tenuto conto della giurisprudenza della Cassazione sulla distinzione tra diverbio e rissa allorquando si sia trattato di un episodio di breve durata per fare cessare il quale sia sufficiente l'intervento di una sola persona;
sull'illegittimità del licenziamento quando un dipendente sia coinvolto in una colluttazione con altri colleghi ed eccede la semplice difesa. Né il Tribunale ha tenuto conto della circostanza che egli ha reagito a un'aggressione né della condizione di stress alla quale è sottoposto per il ruolo affidatogli.
3) il rapporto fiduciario, non proporzionalità della sanzione e illegittimità del licenziamento. Erroneità e contraddittorietà della motivazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., 32, lett. C) del CCNL trasporti merci e logistica, e 24 Cost.
5 In sintesi, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla Cassazione civile con la sentenza n. 5372/2004 così erroneamente ritenendo che l'alterco tra l'appellante e il sia stato idoneo a provocare una qualche CP_1 alterazione della regolarità e del pacifico e ordinato svolgersi della vita collettiva all'interno del luogo di lavoro e, quindi, tale da giustificare l'affermazione della inaffidabilità dell'appellante nella prosecuzione del rapporto di lavoro. “In realtà l'appellante ha agito per la tutela del datore di lavoro proprio in ragione dell'elemento fiduciario che ne connotava il ruolo sovraordinato seppur di fatto di distributore dei “colli” e di referente del proprio datore di lavoro, peraltro nella specifica esecuzione di tale mansione e durante l'orario di lavoro e all'interno dei luoghi di lavoro, e in tale condizione ha subito dapprima le lagnanze del sig.
dipendente di altra e diversa società, per poi subirne anche CP_1
l'aggressione fisica alla quale ha reagito.” 4) non proporzionalità della sanzione e illegittimità del licenziamento. Erroneità e contraddittorietà della motivazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., 2119 c.c. e 24 Cost. In sintesi, si osserva che l'indeterminatezza dell'art. 2119 c.c. impone la necessità di valutare caso per caso quando una determinata condotta, posta in essere dal prestatore di lavoro, possa costituire, o meno, giusta causa di licenziamento. A fronte di una giurisprudenza che ha determinato quali sono i criteri interpretativi e applicativi da seguire, il Tribunale non ha effettuato un'attenta valutazione delle tante variabili oggettive e soggettive in essere, e in particolare il coinvolgimento di due sole persone tale da far degradare la nozione di rissa a quella di alterco litigioso, l'avere egli agito a tutela dell'interesse del datore di lavoro, l'avere subito l'aggressione fisica. Ad avviso della Corte, i motivi, da esaminare congiuntamente stante l'evidente connessione, non sono condivisibili. Dagli atti emerge che l'appellante è stato licenziato in quanto il 29.11.2022 egli “si è reso protagonista di un diverbio litigioso con il .. ,” senza CP_1
“apparente giustificazione” facendo uso di “frasi poco urbane e del tutto inammissibili sul posto di lavoro quali “vaffanculo, tu e tua LL, girami le palle” nonché condotte minacciose e di sfida”; diverbio “giunto a vie di fatto, Pt_ sfociando in rissa tra e il .. solo l'intervento dei colleghi presenti ha CP_1 evitato il peggio e consentito di placare gli animi. La sua condotta non solo non è consona ai doveri propri del lavoratore subordinato, ma nemmeno rispettosa dei colleghi, con ciò cagionando un grave pregiudizio allo scrivente, sia in termini di servizio vero e proprio, sia in termini di immagine e affidabilità.”. Nel successivo provvedimento di licenziamento si ribadisce “la condotta offensiva e ingiuriosa nei confronti del suo collega lo ha aggredito fisicamente CP_1 giungendo a sferrargli un pugno. Solo l'intervento dei colleghi presenti ha potuto evitare gravi ulteriori conseguenze…. Tale condotta viola in modo gravissimo ogni più elementare canone di collaborazione, correttezza e diligenza del rapporto di lavoro, giungendo a ledere i principi morali del buon vivere civile” non giustificabile neppure nel caso di dimostrazione della provocazione, tenuto conto anche della sua posizione aziendale e dell'intenzionalità della condotta. Così descritto quanto accaduto il 29.11.2022, secondo l'art. 32 del CCNL applicato al rapporto in questione, l'appellata ha inteso contestare al la condotta “del Pt_1
6 lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene dell'azienda” (sanzionato con la multa), quella in cui “il lavoratore … cagioni lesioni volontarie fisiche a colleghi o a personale esterno.” e quella del “lavoratore (che) provochi rissa all'interno dei luoghi di lavoro.” Orbene, all'esito dell'attività istruttoria e delle allegazioni del deve ritenersi Pt_1 acclarata la pronuncia delle frasi volgari e offensive rivolte nei confronti del CP_1 risultate del tutto ingiustificate, espresse in orario di lavoro, sul luogo di lavoro e alla presenza di altri due dipendenti.
Parimenti risultano accertate le percosse reciprocamente infertesi dal e dal Pt_1
(testi e nonché quelle assestate dal nei confronti del CP_1 Per_1 Per_2 Pt_1 dopo l'intervento separativo dei colleghi presenti, e CP_1 Per_1 Per_2
Non risulta, invece, pertinente il certificato medico redatto il 16.12.2022 con decorrenza della malattia dal medesimo giorno: dunque dopo 17 giorni dall'evento per cui è giudizio. Dal che consegue che non vi è alcun elemento che induca a ritenere che il trauma contusivo alla mano dx sia eziologicamente riconducibile al predetto evento, anche in considerazione del tempo trascorso dal primo certificato medico del 30.11.2022. Quest'ultimo, con diagnosi di trauma contusivo dorsale dx e prognosi di malattia fino al 2 dicembre, se temporalmente appare riconducibile a quanto accaduto il
29.11.2022, difetta tuttavia la prova che il trauma sia conseguenza dei colpi ricevuti dal o di quelli inferti dal a quest'ultimo. CP_1 Pt_1 Per contro, detto certificato conferma che l'evento del 29.11.2022 ha provocato degli effetti sull'organizzazione del lavoro dell'appellata attesa quanto meno l'assenza del per tre giorni. Pt_1
Così come dimostra che effettivamente e sono venuti alle mani, come Pt_1 CP_1 affermato dai due testi e le cui dichiarazioni risultano attendibili, Per_1 Per_2 stante la relativa concordanza e i riscontri oggettivi esterni, anche riguardo alla ragione che ha originato il diverbio evolutosi in reciproca aggressione in conseguenza della frase offensiva del Pt_1
In siffatto contesto, è priva di qualunque rilevanza la circostanza che il sia o CP_1 meno dipendente della stessa società della quale è lavoratore subordinato il Pt_1 invero, la stessa previsione contrattuale sanziona sia la rissa all'interno del luogo di lavoro senza precisare se quest'ultima si svolga soltanto tra colleghi del medesimo datore di lavoro o anche con dipendenti di altra impresa, sia le lesioni arrecate a personale esterno. Infine, quanto al concetto di rissa, la Cassazione civile ha ripetutamente precisato che “la nozione “civilistica” di rissa, prevista da numerosi contratti collettivi, individua una contesa, anche tra due sole persone, idonea a determinare, per le modalità dell'azione e la sua capacità espansiva, una situazione di pericolo per i protagonisti e per altre persone e, comunque, ove la lite si svolga nel contesto lavorativo, un grave turbamento del normale svolgimento della vita collettiva nell'ambito della comunità aziendale, nozione più lata di quella "penalistica", nella quale primeggia la tutela dell'incolumità personale e in cui è presupposta come dimensione minima del conflitto la partecipazione di almeno tre persone;” (Cass. Civ. n. 26043/2023): e non vi è incertezza che nel caso di specie, sia sia CP_1 si sono azzuffati in ambiente di lavoro, in orario di lavoro, costringendo altri Pt_1 due dipendenti a sospendere il proprio lavoro per intervenire ed evitare
7 conseguenze più gravi di quelle accertate dal certificato medico del 30.11.2022, ma logicamente creando un grave turbamento all'interno della comunità delle due aziende (peraltro, aventi la medesima sede e il medesimo legale rappresentante come si evince dalla firma apposta ai provvedimenti disciplinari irrogati al e Pt_1 al i cui dipendenti sono stati coinvolti nella rissa. CP_1 A ciò aggiungasi che non ha trovato alcun riscontro oggettivo la tesi dell'appellante secondo cui egli avrebbe subito l'aggressione dal per tutelare gli interessi del CP_1 proprio datore di lavoro.
Invero, non ha trovato alcun spiegazione logica il collegamento tra il riferimento alla LL del e la tutela degli interessi dell'appellata; la necessità di usare il CP_1 turpiloquio offensivo nei confronti di quest'ultimo e la tutela di detti interessi;
il tentativo del di far fare al la consegna di pacchi che egli avrebbe Pt_1 CP_1 dovuto consegnare – condotta che i testi riferiscono essere consuetudine del - Pt_1
e la tutela degli interessi del datore di lavoro;
la necessità di colpire il dopo CP_1 l'intervento separativo effettuato dai due colleghi presenti e la tutela di detti interessi.
Né è dato comprendere la ragione per cui il non abbia mai segnalato in Pt_1 precedenza al proprio datore di lavoro l'eccessività del carico di lavoro tale da provocargli la condizione psicologica che poi lo avrebbe portato a porre in essere quanto accaduto il 29.11.2022. In sintesi, il quadro istruttorio induce a ritenere che il a fronte della volontà Pt_1 del di non sottostare all'ingiusta richiesta dell'appellante di effettuare la CP_1 consegna anche di tutto o parte della merce che avrebbe dovuto effettuare quest'ultimo, abbia ritenuto – in forza di un non meglio precisato ruolo superiore rispetto agli altri dipendenti – di potere proferire la frase volgare e offensiva riportata nella lettera di contestazione disciplinare senza considerare il fatto che il avrebbe potuto – come effettivamente accaduto – reagire, così originando la CP_1
“rissa” per cui è giudizio. In siffatto contesto, deve escludersi, da un lato, che ricorra l'ipotesi della insussistenza del fatto contestato;
dall'altro lato, che ricorra un'ipotesi di condotta per la quale il CCNL applicato preveda una sanzione disciplinare conservativa.
Per contro, deve affermarsi la piena sussistenza della giusta causa di licenziamento, definito dalla consolidata giurisprudenza, quale fatto che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto: trattasi di “una nozione che la legge
- allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.” (Cass. Civ. n. 23029/2024). Nel caso di specie, il comportamento ripetutamente descritto appare di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro non potendosi escludere che, verificandosi nuovamente una situazione come quella del
29.11.2022, il ponga in essere lo stesso tipo di comportamento offensivo, Pt_1 minaccioso e di sfida. Deve, invece, escludersi che il licenziamento sia misura sanzionatoria sproporzionata nei confronti di un soggetto che usa frasi offensive, minacciose e di
8 sfida nei confronti di un altro lavoratore durante l'orario di lavoro e sul posto di lavoro, in presenza di altri dipendenti;
fa uso della forza fisica per tentare di sopraffare la prevedibile reazione del lavoratore alla pronuncia della frase offensiva;
approfitta dell'intervento separativo dei due dipendenti, per sferrare altri colpi al si disinteressa delle conseguenze che le proprie azioni possono CP_1 esercitare sulla serenità dell'ambiente di lavoro e nei rapporti tra colleghi;
approfitta della propria posizione per sgravarsi di parte del lavoro addossandolo ad altri lavoratori;
utilizza un linguaggio violento, volgare e offensivo per tacitare l'opposizione del avverso detto comportamento, salvo poi ricorrere, in un CP_1 crescendo di animosità, all'uso della forza personale per tentare di sovrastare la reazione del invece di scusarsi e riportare la calma, la serenità e il rispetto CP_1 delle regole del vivere civile nell'ambiente di lavoro sì da consentire di portare a termine le consegne da effettuare;
costringe altri due dipendenti a intervenire per mettere fine alla rissa. Deve, pertanto, ritenersi venuto meno il rapporto di fiducia da parte dell'appellata sulla capacità del di svolgere il ruolo affidatogli nel rispetto di altri Pt_1 dipendenti e nell'interesse del datore di lavoro, e conseguentemente la legittimità del licenziamento. Atteso il rigetto dell'appello ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite che sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 389/2024 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Sassari in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con la , in persona del legale rappresentante;
Parte_3 Parte_3 condanna l'appellante alla rifusione all'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.700,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 se dovuto.
Giorni 5 per il deposito della motivazione
Sassari 12.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 112 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2024 promossa da
Parte_1 domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'av.to Giuseppe Tiana che lo rappresenta e difende per legge.
APPELLANTE CONTRO
TRA.VE.S. Parte_2
In persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv.to Davide Valeriano Bonifacio che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 389/2024 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in materia di licenziamento disciplinare per rissa. All'udienza del 12.2.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE 1) In totale riforma dell'impugnata sentenza, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso e conseguentemente dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento per giusta causa comunicato dalla società in persona del legale rappresentante in carica pro Parte_3 tempore, P.I. con sede in 09128 Cagliari (CA), via Giosuè Carducci P.IVA_1
n°5, al sig. con telegramma del 23/12/2022 in quanto non sorretto Parte_1 da giustificato motivo né da giusta causa, per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante in carica pro Parte_3 tempore, P.I. con sede in 09128 Cagliari (CA), via Giosuè Carducci P.IVA_1
n°5 al pagamento in favore del sig. di un'indennità risarcitoria Parte_1 onnicomprensiva determinata nella misura massima di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero di quella somma che risulterà dovuta in relazione alla gravità della violazione formale accertata, con la rivalutazione di
1 ogni somma per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
2) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di Legge e rimborso forfettario – e maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA rigetto dell'avverso gravame SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella sentenza impugnata è scritto: "1. Con ricorso depositato in data 7 giugno
2023, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la Parte_3
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate. 2.
[...]
ha dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato Parte_1 alle dipendenze della convenuta, con mansioni di fattorino, dal 13.7.2020 al 23.12.2022, data del licenziamento disciplinare successivo alla seguente contestazione mossa il 30 novembre 2022: “- In data 29 novembre 2022 alle ore Pt_ 16.30 circa, durante lo scarico di un furgone, si è reso protagonista di un diverbio litigioso con il signor;
- Tale diverbio non avrebbe avuto CP_1 una giustificazione apparente;
- In ogni caso EL ha utilizzato frasi poco urbane e del tutto inammissibili sul posto di lavoro, quali “vaffanculo, tu e tua LL, girmi le palle” nonché condotte minacciose e di sfida;
- Il diverbio litigioso ha assunto Pt_ tenori sempre più gravi ed è giunto a vie di fatto, sfociando in rissa tra ed il Signor Solo l'intervento dei colleghi presenti ha evitato il peggio e CP_1 consentito di placare gli animi. – La sua condotta, non solo non è consona ai doveri propri del lavoratore subordinato, ma nemmeno rispettosa dei colleghi, con ciò cagionando un grave pregiudizio alla scrivente, sia in termini di servizio vero e proprio, sia in termini di immagine e di affidabilità”.
3. Parte ricorrente ha contestato l'illegittimità del licenziamento, evidenziando anzitutto che l'episodio in discussione nasceva nell'ambito di una situazione di forte conflittualità indotta dall'azienda tra lo stesso ricorrente e gli altri lavoratori, in virtù del ruolo di coordinatore di fatto che ricopriva e delle direttive imposte agli altri dipendenti, con questi ultimi che mettevano in discussione la figura del sig. , e Pt_1 l'impegnativo carico di lavoro affidatogli.
4. Il ricorrente ha poi eccepito di essere stato egli stesso il destinatario passivo dell'aggressione subita da parte del collega
, cagionandogli quest'ultimo delle lesioni riportate nei certificati CP_1 medici.
5. A tesi attorea il fatto addebitato non sarebbe dunque idoneo a legittimare l'intimazione del licenziamento in tronco e, in quanto tale, la sanzione sarebbe sproporzionata.
6. ha quindi rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso e conseguentemente dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento per giusta causa comunicato dalla società in persona del legale Parte_3 rappresentante in carica pro tempore, P.I. , con sede in 09128 P.IVA_1
Cagliari (CA), via Giosuè Carducci n°5, al sig. con telegramma del Parte_1
23/12/2022 in quanto non sorretto da giustificato motivo né da giusta causa, per
2 l'effetto condannare la società in persona del legale Parte_3 rappresentante in carica pro tempore, P.I. , con sede in 09128 P.IVA_1
Cagliari (CA), via Giosuè Carducci n°5 al pagamento in favore del sig.
[...]
di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura Pt_1 massima di 36 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero di quella somma che risulterà dovuta in relazione alla gravità della violazione formale accertata, con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito
e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di
Legge; ordinanza provvisoriamente esecutiva. Con riserva di esercitare ogni ulteriore diritto in separata sede e giudizio”.
7. Si è ritualmente costituita la
eccependo anzitutto l'insussistenza dei requisiti Parte_3 dimensionali ai fini della tutela domandata, occupando la società un complessivo organico di 10,12 unità, ed evidenziando altresì che presso l'unità di Sassari erano impiegati solamente altri tre lavoratori oltre al ricorrente.
8. Nel merito, la società resistente ha rivendicato la legittimità del provvedimento espulsivo, siccome dall'istruttoria condotta sarebbe stato confermato l'addebito disciplinare, tanto quello relativo all'utilizzo di frasi scurrili nei confronti del sig. quanto CP_1 all'aggressione ai danni di quest'ultimo con un pugno sul petto e uno schiaffo.
9. La ha evidenziato che il comportamento tenuto dal Parte_3 sig. era originato dal rilievo mosso dal sig. al ricorrente, essendosi Pt_1 CP_1 accorto che tra le sue consegne vi sarebbero state delle bolle affidate al ricorrente, invitando quest'ultimo a provvedere personalmente alla consegna. In tale situazione, il sig. avrebbe prima aggredito verbalmente il sig. e poi Pt_1 CP_1 lo avrebbe colpito, senza reazioni da parte del sig. che si limitava a tenerlo CP_1
a distanza. Successivamente sarebbero intervenuti gli altri dipendenti
[...]
e a separare i due lavoratori. 10. La società ha altresì Per_1 Persona_2 contestato che la successiva assenza dal lavoro del sig. sarebbe dovuta a Pt_1 una malattia non dipendente da evento traumatico, come riportato dai certificati medici prodotti, e pertanto senza alcun nesso di causalità tra l'evento oggetto di scrutinio. 11. La ha dunque rivendicato la legittimità Parte_3 della sanzione irrogata, anche sotto il profilo della proporzionalità, atteso che l'art. 32 del CCNL trasporti merci e logistica prevedeva il licenziamento disciplinare per le ipotesi in cui il lavoratore cagioni lesioni volontarie fisiche a colleghi o a personale esterno, ovvero che provochi rissa all'interno dei luoghi di lavoro. 12. La convenuta ha inoltre messo in luce che il sig. è stato CP_1 sanzionato dalla propria datrice per la partecipazione al diverbio litigioso, con sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quattro giorni. 13.
[...] ha dunque chiesto il rigetto del ricorso.” Parte_3
La causa, istruita con produzioni documentali e prova orale, è stata definita con la sentenza n. 389/2024 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, che ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, richiamata la giurisprudenza della Cassazione civile sulla nozione di rissa, diversa da quella vigente in ambito penalistico, e riportate le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, ha ritenuto legittimo il licenziamento
3 disciplinare intimato fondato sia sul diverbio litigioso nel corso del quale il Pt_1 ha utilizzato un linguaggio inappropriato nei confronti del collega sia CP_1 sull'atteggiamento aggressivo e minaccioso avuto nei confronti di quest'ultimo fino a giungere alle vie di fatto e alla rissa in occasione degli accadimenti del
29.11.2022 alla presenza di altri due dipendenti ( e . Per_1 Per_2 Ha pertanto, ritenuto provato che in detto giorno il nell'affidare al Pt_1 CP_1 delle bolle di consegna a lui spettanti, quest'ultimo avanzava delle rimostranze considerato che alcune delle bolle erano di competenza del il quale, a sua Pt_1 volta, aggrediva verbalmente il collega rivolgendo epiteti ingiuriosi nei confronti della madre e delle sorelle del Seguiva quindi un contatto fisico tra i due i CP_1 quali, dopo essersi scambiati dei colpi, venivano separati dagli altri due dipendenti.
Pertanto, indipendentemente dal soggetto che ha dato il primo colpo, la prova ha evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal egli non ha tenuto un Pt_1 comportamento passivo, ma è venuto anch'egli alle mani con il Inoltre, CP_1 anche dopo che l'intervento degli altri due dipendenti, ha consentito di separare il dal il primo ha rifilato altri due colpi al secondo, il quale non ha Pt_1 CP_1 reagito, così confermando l'intenzionalità della condotta aggressiva del volta Pt_1
a arrecare danno al sia verbalmente sia fisicamente. Inoltre, la prova ha CP_1 consentito di accertare che la ragione della discussione va individuata nella volontà del ricorrente di aggravare il lavoro del attribuendogli anche la consegna CP_1 della merce di propria competenza. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 32 lett. c) CCNL trasporti e merci sia per il verificarsi della rissa sia per la situazione di pericolo creata all'interno dell'ambiente di lavoro, con scompiglio sul regolar svolgimento dell'attività lavorativa all'interno del magazzino. IL Tribunale ha altresì rilevato che nessuna delle giustificazioni addotte dal Pt_1 ha trovato riscontro sì che non è risultata dimostrata alcuna circostanza idonea a incrinare il nesso di proporzionalità tra il comportamento disciplinarmente rilevante e la sanzione inflitta, neppure l'invocata provocazione o la diversa sanzione applicata nei confronti del CP_1 Quanto descritto, ad avviso del Tribunale, ha dimostrato l'intenzionalità del contegno aggressivo e violento del ai danni del collega, facendone discendere Pt_1 un giudizio sulla personalità del ricorrente in termini di inaffidabilità al rispetto dei principi di correttezza e buona fede e a fare ritenere che la continuazione del rapporto avrebbe arrecato pregiudizio agli scopi aziendali. Ciò anche in considerazione della maggiore anzianità di servizio del rispetto agli altri Pt_1 dipendenti, nonché del ruolo di referente e dell'assenza di altro personale che potesse svolgere un potere di controllo a dimostrazione della maggiore intensità dell'elemento fiduciario. “È, pertanto, determinante la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.”. Avverso tale sentenza ha proposto appello il cui ha resistito con memoria, la Pt_1 società resistente. La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. In particolare, ad avviso dell'appellante, la sentenza merita censura nei seguenti punti: 1) in relazione ai capi nei quali il primo Giudice definisce l'appellante e il sig. - soggetti coinvolti nella rissa - “colleghi di lavoro”: CP_1 illegittimità del licenziamento. Erroneità e contraddittorietà della motivazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., 32, lett. C) del
CCNL trasporti merci e logistica, e 24 Cost.
In sintesi, il Tribunale ha errato nel ritenere che il diverbio verificatosi il
29.11.2022 sia avvenuto tra due colleghi, essendo incontroverso che il è CP_1 dipendente di altra società. Detto errore ha comportato che il Tribunale non ha considerato che l'alterco si è verificato proprio in quanto egli ha inteso tutelare il proprio datore di lavoro al punto da averlo informato immediatamente. Inoltre, ha indotto in errore il Tribunale nel ritenere che il ricoprisse un ruolo di Pt_1 maggiore responsabilità rispetto al CP_1
2) errata ricostruzione dei fatti, non proporzionalità della sanzione e illegittimità del licenziamento. Erroneità e contraddittorietà della motivazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., 32, lett. C) del CCNL trasporti merci e logistica, e 24 Cost.
In sintesi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è stato il ad CP_1 aggredire per primo;
le dichiarazioni del teste non sono credibili, anche Per_1 perché in contrasto con quelle del teste Inoltre, dette deposizioni, Per_2 unitamente a quelle del hanno confermato i rilievi e le criticità segnalate col CP_1 ricorso introduttivo e la conseguente infondatezza dei motivi posti a fondamento del licenziamento e la sproporzione del provvedimento espulsivo. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto collocare l'episodio del 29/11/2022 all'interno di una condizione di forte conflittualità indotta dall'azienda tra l'appellante, costretto a dover rispettare e dover fare rispettare i tempi molto stretti delle consegne in assenza di una corretta qualifica del proprio ruolo “di fatto” di coordinatore e sovraordinato, e gli altri corrieri che non ne riconoscevano l'autorità e ne contestavano le direttive, nonché la condotta meramente passiva dell'appellante che si è trovato a subire l'aggressione da parte del (dipendente di altra e CP_1 diversa società) che ne cagionava le lesioni riportate nei certificati medici in atti.
Ne consegue non solo il difetto di prova della sussistenza del fatto ma comunque la sproporzione della sanzione applicata. Inoltre, il Tribunale non ha tenuto conto della giurisprudenza della Cassazione sulla distinzione tra diverbio e rissa allorquando si sia trattato di un episodio di breve durata per fare cessare il quale sia sufficiente l'intervento di una sola persona;
sull'illegittimità del licenziamento quando un dipendente sia coinvolto in una colluttazione con altri colleghi ed eccede la semplice difesa. Né il Tribunale ha tenuto conto della circostanza che egli ha reagito a un'aggressione né della condizione di stress alla quale è sottoposto per il ruolo affidatogli.
3) il rapporto fiduciario, non proporzionalità della sanzione e illegittimità del licenziamento. Erroneità e contraddittorietà della motivazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., 32, lett. C) del CCNL trasporti merci e logistica, e 24 Cost.
5 In sintesi, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla Cassazione civile con la sentenza n. 5372/2004 così erroneamente ritenendo che l'alterco tra l'appellante e il sia stato idoneo a provocare una qualche CP_1 alterazione della regolarità e del pacifico e ordinato svolgersi della vita collettiva all'interno del luogo di lavoro e, quindi, tale da giustificare l'affermazione della inaffidabilità dell'appellante nella prosecuzione del rapporto di lavoro. “In realtà l'appellante ha agito per la tutela del datore di lavoro proprio in ragione dell'elemento fiduciario che ne connotava il ruolo sovraordinato seppur di fatto di distributore dei “colli” e di referente del proprio datore di lavoro, peraltro nella specifica esecuzione di tale mansione e durante l'orario di lavoro e all'interno dei luoghi di lavoro, e in tale condizione ha subito dapprima le lagnanze del sig.
dipendente di altra e diversa società, per poi subirne anche CP_1
l'aggressione fisica alla quale ha reagito.” 4) non proporzionalità della sanzione e illegittimità del licenziamento. Erroneità e contraddittorietà della motivazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., 2119 c.c. e 24 Cost. In sintesi, si osserva che l'indeterminatezza dell'art. 2119 c.c. impone la necessità di valutare caso per caso quando una determinata condotta, posta in essere dal prestatore di lavoro, possa costituire, o meno, giusta causa di licenziamento. A fronte di una giurisprudenza che ha determinato quali sono i criteri interpretativi e applicativi da seguire, il Tribunale non ha effettuato un'attenta valutazione delle tante variabili oggettive e soggettive in essere, e in particolare il coinvolgimento di due sole persone tale da far degradare la nozione di rissa a quella di alterco litigioso, l'avere egli agito a tutela dell'interesse del datore di lavoro, l'avere subito l'aggressione fisica. Ad avviso della Corte, i motivi, da esaminare congiuntamente stante l'evidente connessione, non sono condivisibili. Dagli atti emerge che l'appellante è stato licenziato in quanto il 29.11.2022 egli “si è reso protagonista di un diverbio litigioso con il .. ,” senza CP_1
“apparente giustificazione” facendo uso di “frasi poco urbane e del tutto inammissibili sul posto di lavoro quali “vaffanculo, tu e tua LL, girami le palle” nonché condotte minacciose e di sfida”; diverbio “giunto a vie di fatto, Pt_ sfociando in rissa tra e il .. solo l'intervento dei colleghi presenti ha CP_1 evitato il peggio e consentito di placare gli animi. La sua condotta non solo non è consona ai doveri propri del lavoratore subordinato, ma nemmeno rispettosa dei colleghi, con ciò cagionando un grave pregiudizio allo scrivente, sia in termini di servizio vero e proprio, sia in termini di immagine e affidabilità.”. Nel successivo provvedimento di licenziamento si ribadisce “la condotta offensiva e ingiuriosa nei confronti del suo collega lo ha aggredito fisicamente CP_1 giungendo a sferrargli un pugno. Solo l'intervento dei colleghi presenti ha potuto evitare gravi ulteriori conseguenze…. Tale condotta viola in modo gravissimo ogni più elementare canone di collaborazione, correttezza e diligenza del rapporto di lavoro, giungendo a ledere i principi morali del buon vivere civile” non giustificabile neppure nel caso di dimostrazione della provocazione, tenuto conto anche della sua posizione aziendale e dell'intenzionalità della condotta. Così descritto quanto accaduto il 29.11.2022, secondo l'art. 32 del CCNL applicato al rapporto in questione, l'appellata ha inteso contestare al la condotta “del Pt_1
6 lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene dell'azienda” (sanzionato con la multa), quella in cui “il lavoratore … cagioni lesioni volontarie fisiche a colleghi o a personale esterno.” e quella del “lavoratore (che) provochi rissa all'interno dei luoghi di lavoro.” Orbene, all'esito dell'attività istruttoria e delle allegazioni del deve ritenersi Pt_1 acclarata la pronuncia delle frasi volgari e offensive rivolte nei confronti del CP_1 risultate del tutto ingiustificate, espresse in orario di lavoro, sul luogo di lavoro e alla presenza di altri due dipendenti.
Parimenti risultano accertate le percosse reciprocamente infertesi dal e dal Pt_1
(testi e nonché quelle assestate dal nei confronti del CP_1 Per_1 Per_2 Pt_1 dopo l'intervento separativo dei colleghi presenti, e CP_1 Per_1 Per_2
Non risulta, invece, pertinente il certificato medico redatto il 16.12.2022 con decorrenza della malattia dal medesimo giorno: dunque dopo 17 giorni dall'evento per cui è giudizio. Dal che consegue che non vi è alcun elemento che induca a ritenere che il trauma contusivo alla mano dx sia eziologicamente riconducibile al predetto evento, anche in considerazione del tempo trascorso dal primo certificato medico del 30.11.2022. Quest'ultimo, con diagnosi di trauma contusivo dorsale dx e prognosi di malattia fino al 2 dicembre, se temporalmente appare riconducibile a quanto accaduto il
29.11.2022, difetta tuttavia la prova che il trauma sia conseguenza dei colpi ricevuti dal o di quelli inferti dal a quest'ultimo. CP_1 Pt_1 Per contro, detto certificato conferma che l'evento del 29.11.2022 ha provocato degli effetti sull'organizzazione del lavoro dell'appellata attesa quanto meno l'assenza del per tre giorni. Pt_1
Così come dimostra che effettivamente e sono venuti alle mani, come Pt_1 CP_1 affermato dai due testi e le cui dichiarazioni risultano attendibili, Per_1 Per_2 stante la relativa concordanza e i riscontri oggettivi esterni, anche riguardo alla ragione che ha originato il diverbio evolutosi in reciproca aggressione in conseguenza della frase offensiva del Pt_1
In siffatto contesto, è priva di qualunque rilevanza la circostanza che il sia o CP_1 meno dipendente della stessa società della quale è lavoratore subordinato il Pt_1 invero, la stessa previsione contrattuale sanziona sia la rissa all'interno del luogo di lavoro senza precisare se quest'ultima si svolga soltanto tra colleghi del medesimo datore di lavoro o anche con dipendenti di altra impresa, sia le lesioni arrecate a personale esterno. Infine, quanto al concetto di rissa, la Cassazione civile ha ripetutamente precisato che “la nozione “civilistica” di rissa, prevista da numerosi contratti collettivi, individua una contesa, anche tra due sole persone, idonea a determinare, per le modalità dell'azione e la sua capacità espansiva, una situazione di pericolo per i protagonisti e per altre persone e, comunque, ove la lite si svolga nel contesto lavorativo, un grave turbamento del normale svolgimento della vita collettiva nell'ambito della comunità aziendale, nozione più lata di quella "penalistica", nella quale primeggia la tutela dell'incolumità personale e in cui è presupposta come dimensione minima del conflitto la partecipazione di almeno tre persone;” (Cass. Civ. n. 26043/2023): e non vi è incertezza che nel caso di specie, sia sia CP_1 si sono azzuffati in ambiente di lavoro, in orario di lavoro, costringendo altri Pt_1 due dipendenti a sospendere il proprio lavoro per intervenire ed evitare
7 conseguenze più gravi di quelle accertate dal certificato medico del 30.11.2022, ma logicamente creando un grave turbamento all'interno della comunità delle due aziende (peraltro, aventi la medesima sede e il medesimo legale rappresentante come si evince dalla firma apposta ai provvedimenti disciplinari irrogati al e Pt_1 al i cui dipendenti sono stati coinvolti nella rissa. CP_1 A ciò aggiungasi che non ha trovato alcun riscontro oggettivo la tesi dell'appellante secondo cui egli avrebbe subito l'aggressione dal per tutelare gli interessi del CP_1 proprio datore di lavoro.
Invero, non ha trovato alcun spiegazione logica il collegamento tra il riferimento alla LL del e la tutela degli interessi dell'appellata; la necessità di usare il CP_1 turpiloquio offensivo nei confronti di quest'ultimo e la tutela di detti interessi;
il tentativo del di far fare al la consegna di pacchi che egli avrebbe Pt_1 CP_1 dovuto consegnare – condotta che i testi riferiscono essere consuetudine del - Pt_1
e la tutela degli interessi del datore di lavoro;
la necessità di colpire il dopo CP_1 l'intervento separativo effettuato dai due colleghi presenti e la tutela di detti interessi.
Né è dato comprendere la ragione per cui il non abbia mai segnalato in Pt_1 precedenza al proprio datore di lavoro l'eccessività del carico di lavoro tale da provocargli la condizione psicologica che poi lo avrebbe portato a porre in essere quanto accaduto il 29.11.2022. In sintesi, il quadro istruttorio induce a ritenere che il a fronte della volontà Pt_1 del di non sottostare all'ingiusta richiesta dell'appellante di effettuare la CP_1 consegna anche di tutto o parte della merce che avrebbe dovuto effettuare quest'ultimo, abbia ritenuto – in forza di un non meglio precisato ruolo superiore rispetto agli altri dipendenti – di potere proferire la frase volgare e offensiva riportata nella lettera di contestazione disciplinare senza considerare il fatto che il avrebbe potuto – come effettivamente accaduto – reagire, così originando la CP_1
“rissa” per cui è giudizio. In siffatto contesto, deve escludersi, da un lato, che ricorra l'ipotesi della insussistenza del fatto contestato;
dall'altro lato, che ricorra un'ipotesi di condotta per la quale il CCNL applicato preveda una sanzione disciplinare conservativa.
Per contro, deve affermarsi la piena sussistenza della giusta causa di licenziamento, definito dalla consolidata giurisprudenza, quale fatto che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto: trattasi di “una nozione che la legge
- allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.” (Cass. Civ. n. 23029/2024). Nel caso di specie, il comportamento ripetutamente descritto appare di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro non potendosi escludere che, verificandosi nuovamente una situazione come quella del
29.11.2022, il ponga in essere lo stesso tipo di comportamento offensivo, Pt_1 minaccioso e di sfida. Deve, invece, escludersi che il licenziamento sia misura sanzionatoria sproporzionata nei confronti di un soggetto che usa frasi offensive, minacciose e di
8 sfida nei confronti di un altro lavoratore durante l'orario di lavoro e sul posto di lavoro, in presenza di altri dipendenti;
fa uso della forza fisica per tentare di sopraffare la prevedibile reazione del lavoratore alla pronuncia della frase offensiva;
approfitta dell'intervento separativo dei due dipendenti, per sferrare altri colpi al si disinteressa delle conseguenze che le proprie azioni possono CP_1 esercitare sulla serenità dell'ambiente di lavoro e nei rapporti tra colleghi;
approfitta della propria posizione per sgravarsi di parte del lavoro addossandolo ad altri lavoratori;
utilizza un linguaggio violento, volgare e offensivo per tacitare l'opposizione del avverso detto comportamento, salvo poi ricorrere, in un CP_1 crescendo di animosità, all'uso della forza personale per tentare di sovrastare la reazione del invece di scusarsi e riportare la calma, la serenità e il rispetto CP_1 delle regole del vivere civile nell'ambiente di lavoro sì da consentire di portare a termine le consegne da effettuare;
costringe altri due dipendenti a intervenire per mettere fine alla rissa. Deve, pertanto, ritenersi venuto meno il rapporto di fiducia da parte dell'appellata sulla capacità del di svolgere il ruolo affidatogli nel rispetto di altri Pt_1 dipendenti e nell'interesse del datore di lavoro, e conseguentemente la legittimità del licenziamento. Atteso il rigetto dell'appello ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite che sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 389/2024 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Sassari in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con la , in persona del legale rappresentante;
Parte_3 Parte_3 condanna l'appellante alla rifusione all'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.700,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 se dovuto.
Giorni 5 per il deposito della motivazione
Sassari 12.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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