Sentenza 4 aprile 2008
Massime • 1
L'esercizio delle funzioni di giudice di pace non è equiparabile a quello di magistrato inquadrato nell'ordine giudiziario e, di conseguenza, non può consentire l'iscrizione di diritto del giudice di pace nell'albo degli avvocati sulla base del mero decorso dell'arco temporale stabilito dalla legge per i magistrati professionali.
Commentari • 3
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- 2. Il VPO che vuole diventare avvocato deve sostenere l’esame di abilitazioneAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 3 giugno 2011
- 3. Magistrati onorari, albo avvocati, automaticità, insussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 aprile 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/04/2008, n. 8737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8737 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f.-
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. SETTIMJ Giovanni - consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA CH LD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato PETRETTI ALESSIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO;
- intimati -
avverso la decisione n. 128/06 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 21/11/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/08 dal Consigliere Dott. BALLETTI Bruno;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento in data 24 aprile/4 giugno 2005 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio rigettava la domanda di iscrizione all'albo degli avvocati presentato dal dott. RA CH LD che assumeva di averne maturato il diritto avendo svolto, per un periodo superiore a dieci anni, le funzioni di "Giudice di pace". Il cennato provvedimento veniva impugnato dal dott. RA con ricorso in data 30 maggio 2005 al Consiglio Nazionale Forense, che, con decisone del 15 dicembre 2005/21 novembre 2006, rigettava detto ricorso.
Per l'annullamento di tale decisione il dott. RA CH LD propone ricorso alle Sezioni Unite il R.D.L. n. 1578 del 1933, ex art. 56, assistito da un motivo.
Il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio non hanno spiegato attività difensiva, ancorché ritualmente raggiunti dalla notificazione del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente - denunciando "violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 26, lett. B, convertito in L. n. 36 del 1934", formula il seguente quesito di diritto: "se l'esercizio delle funzioni di Giudice di pace possa essere equiparato a quello di Magistrato inquadrato nell'Ordine Giudiziario e per l'effetto consentire, ai sensi dell'art. 26 cit., per il mero decorso dell'arco temporale stabilito ex lege, l'iscrizione dì diritto nell'albo degli avvocati".
2/a - Il ricorso come dianzi proposto si appalesa infondato. Al riguardo deve premettersi che, se anche non può disconoscersi che il giudice di pace - il quale esercita la giurisdizione e la funzione conciliativa in materia civile della L. n. 374 del 1991, ex art. 1, comma 1, e, in materia penale, ha la competenza siccome fissata dalla cit. L. n. 374, artt. 35 e 36, faccia parte dell'"Ordine Giudiziario" (testualmente, della cit. L. n. 374, ex art. 1, comma 2: "l'ufficio del giudizio di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario"), purtuttavia siffatta appartenenza (come "magistrato onorario") è meramente formale e non riveste carattere organico (così Cass. n. 4905/1997). Pervero la netta differenziazione tra magistrati di ruolo e "magistrati onorari" deriva sia dal sistema di nomina - mediante concorso per il primo, tranne le eccezioni espressamente previste così per quella ex art. 106 Cost., comma 3, il quale prevede, con deroga alle regole del concorso (di cui all'art. 33 Cost., comma 5), la nomina a consigliere di cassazione per meriti insigni, sia dalla temporaneità (per la durata dell'ufficio di giudice di pace v. cit. L. n. 374, art. 7) e tendenziale gratuita (la cit. L. n. 374, art. 11 sancisce che "l'ufficio del Giudice di pace è onorario" e prevede solo la corresponsione di specifiche "indennità") delle funzioni esercitate dal secondo. Pervero il periodo di esercizio dell'attività giurisdizionale per l'iscrizione all'albo degli avvocati, richiesta per i magistrati, attiene ad una scelta del legislatore, ma non fa venire meno la rilevanza attribuita al superamento del concorso;
ne' un argomento contrario può evincersi dalla richiesta della laurea in giurisprudenza che - come si sostiene - non avrebbe senso per il magistrato ordinario;
il requisito ha, infatti, carattere generale, e, anche se ultroneo per il magistrato ordinario, ben può riferirsi, ad esempio, al professore di ruolo nelle università, che non ne deve essere necessariamente munito. 2/b - I cennati argomenti sinteticamente esposti confermano che il legislatore, in applicazione dell'art. 106 Cost., comma 2, ha tenuto ferma, per la categoria di cui si discute, la sostanziale distinzione già esistente nella legge sull'ordinamento giudiziario fra "Giudici di carriera" e "Giudici onorari" (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 11272/1998). Anche la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 479/2000, ha motivato la declaratoria di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della L. n. 27 del 1981, art. 3, e della L. n. 425 del 1984, artt. 1 e 2, rimarcando come non siano tra loro raffrontabili, ai fini di uno scrutinio di costituzionalità, la posizione dei magistrati professionali e quella dei magistrati onorari, ne' le varie categorie di magistrati onorari tra di loro, trattandosi di pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore, nella sua discrezionalità, ben può stabilire trattamenti differenziati.
Sotto altro, se pure pertinente, profilo questa Corte ha statuito che la disciplina dei compensi per il Giudice di pace è dettata esclusivamente dalle fonti che specificatamente li contemplano, dovendosi escludere ogni integrazione mediante il ricorso a regole dettate per rapporti di natura diversa e dovendosi, in particolare, escludere l'estensibilità ai Giudici di pace di indennità (nella specie, quella di cui alla L. n. 27 del 1981, art. 3, come interpretato dalla L. n. 425 del 1984, art. 1) previste per i Giudici togati, che svolgono professionalmente e "in via esclusiva" funzioni giurisdizionali ed il cui trattamento economico è articolato su parametri del tutto differenti (Cass. n. 1622/2001). Più di recente la Corte Costituzionale ha espressamente confermato che "secondo la giurisprudenza della Corte, la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giurisdizionali non è raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie, ai fini della valutazione del rispetto del principio di Uguaglianza invocato dal giudice rimettente:
situazioni diverse devono essere disciplinate in modo diverso, per evitare che un giudizio di forzata parificazione possa produrre, a sua volta, nuove e più gravi disparità di trattamento giuridico" (Corte Cost. n. 60/2006).
3 - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte con riferimento all'excursus giurisprudenziale sinteticamente summenzionato, vale ribadire l'infondatezza del ricorso proposto da CH LD RA, per cui - in senso specularmene opposto alla conclusione del quesito di diritto formulato dal ricorrente - si statuisce che l'esercizio delle funzioni di Giudice di pace non può essere equiparato a quello di magistrato inquadrato nell'"ordine giudiziario" e, quindi, non può consentire l'iscrizione di diritto del Giudice di pace nell'albo degli avvocati per il mero decorso dell'arco temporale stabilito ex lege.
Non è da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite civili, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso, in Roma, il 12 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2008