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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 15/04/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 12/2025 al sub 1 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da:
p.i. ), con sede legale in Corso Garibaldi, 71 – 66050 San Parte_1 P.IVA_1
Salvo (CH), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro- tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Rito del foro di Pescara Parte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 65124 Pescara (PE), alla Via
Masaccio n. 26.
RICORRENTE contro
(C.F. e P.I. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Aielli (AQ), Via Borgo Sardellino n. 1, in persona del legale rapp.te , CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Di Gravio del foro di Avezzano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, via B. Croce n. 4,
DEBITORE RESISTENTE
1 ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalla ricorrente nei confronti della società Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 25/02/2025; verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, avvenuta tramite pec consegnata in data 25/02/2025 all'indirizzo della società risultante dalla visura camerale Email_1
constatato che la società debitrice, ritualmente convocata, si è costituita nel presente procedimento in data 19/03/2025 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, poiché la resistente non si troverebbe in stato di insolvenza, né sarebbe in possesso dei requisiti “richiesti dall'art. 1 l.f.”; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale ai sensi dell'art. 27 CCII) sita in Aielli (AQ), da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per l'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 28 CCI;
rilevato che risulta rispettato il disposto dell'art. 82, co. 3, c.p.c., essendo stata depositata in atti la procura conferita dalla ricorrente al difensore;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva della ricorrente1, in quanto il credito ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica e di gas naturale presso i punti di fornitura siti in
Aielli, via Borgo Sardellino n. 1, come risulta:
- dal decreto ingiuntivo n. 124/2021 emesso dal Tribunale di Vasto in data 16/03/2021, provvisoriamente esecutivo, rispetto al quale, anche a fronte di un piano di rientro, che tuttavia non veniva integralmente onerato, risulta un residuo credito di € 19.608,83, come
2 affermato dal ricorrente nel ricorso;
- dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 80/2022, emesso in data
30/03/2022 dal Tribunale di Vasto, con cui è stato intimato il pagamento per la somma di
€ 44.908,30; rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di gestione di strutture turistiche e alberghiere (v. visura camerale in atti); ritenuto che il debitore non possa essere qualificato come imprenditore minore, non sussistendo il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, il cui onere della prova grava sul debitore che, nel caso di specie, nulla ha eccepito al riguardo;
in ogni caso, si osserva che il debitore, costituendosi, non ha depositato i bilanci relativi all'arco temporale di rilevanza, documentazione richiesta con il decreto di fissazione udienza notificatogli, e che dall'ultimo bilancio disponibile (relativo al 2021) risulta il superamento delle soglie previste dall'art. 2 lett d) CCII;
ritenuto, inoltre, sussistere il presupposto oggettivo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in quanto dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice;
rammentato, in diritto, che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria,
a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività2; considerato che la sussistenza di una condizione di insolvenza deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, così come previsto art. 2 comma
1 lett. b) D.Lgs. 14/2019); inoltre lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non
3 costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato;
osservato, invece, che risulta irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale;
considerato che
, nel caso di specie, lo stato di insolvenza è reso manifesto dalla rilevanza dell'esposizione debitoria complessiva, come accertata sulla base delle informative acquisite nelle quali risultano:
- oltre € 35.000,00 di debiti verso l'INPS,
- oltre € 309.000,00 di debiti dell'INPS attualmente presso l'Agente della riscossione,
- oltre € 100.000 di debiti tributari attestati da Agenzia delle Entrate;
- un decreto ingiuntivo di oltre € 15.000 nei confronti di un lavoratore , Parte_3
- un decreto ingiuntivo di € 5.000 circa nei confronti di , confermato in sede CP_3
di opposizione;
osservato, inoltre, che l'inadempimento nei confronti di lavoratori e nei confronti della ricorrente, società che fornisce energia e gas per lo svolgimento dell'attività sociale, è particolarmente sintomatico dell'incapacità della resistente di far fronte alle proprie obbligazioni;
ai fini dell'insolvenza, occorre valorizzare anche il mancato deposito dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi relative alle ultime annualità, che il debitore non ha neppure allegato alla memoria di costituzione, nonché la presenza di procedure esecutive nei confronti del debitore;
ritenuto, altresì, che lo stato di impotenza della debitrice sia strutturale e non transitorio, in quanto la società resistente non è riuscita a rispettare i piani di rientro stipulati con la ricorrente;
inoltre, la presente istanza di apertura di liquidazione giudiziale è stata preceduta da due analoghe istanze presentate nel gennaio 2024 e nel luglio 2024 dal medesimo creditore, che hanno dato avvio ai procedimenti n. 3/2024 P.U. e 23/2024 P.U., poi oggetto di rinuncia da parte del ricorrente a fronte di transazioni e promesse di
4 pagamento, rimaste per la gran parte inadempiute;
osservato che le difese del debitore, che, tra l'altro, afferma che “non esiste un fornitore insoddisfatto, né un solo dipendente che rivendica un minimo emolumento”, siano sfornite di prova, nonché contraddette dagli elementi documentali acquisiti che, peraltro, non sono stati oggetto di contestazione da parte del debitore, che non ha offerto una diversa (e verosimile) lettura degli stessi;
ritenuto, pertanto, che le circostanze dedotte dal debitore non appaiano confortate da alcun elemento probatorio e, anzi, risultano generiche e non contestualizzate, in quanto, ad esempio, il debitore afferma “non sono stati effettuati atti di alienazione che in quanto non rientranti dell'esercizio della attività di impresa potrebbero considerarsi sintomatici di uno stato di decozione” quando, dalla visura camerale in atti, emerge che l'azienda in affitto alla società resistente è stata da quest'ultima sub-affittata all'impresa individuale Hotel Ristorante Le
Gole di CI PE GR con atto notarile del 13/02/2025; considerato, altresì, che l'esposizione debitoria della società debitrice risulta superiore al limite previsto dall'art. 49 co. 5 CCII, in quanto dall'istruttoria svolta emergono debiti scaduti e non pagati di gran lunga superiori ad € 30.000; rammentato che, come da giurisprudenza di consolidata, per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento, si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare3 e accertati alla data in cui il tribunale decide sull'istanza di fallimento4 (ora di liquidazione giudiziale); ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
5 dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F. e P.I. ), con sede legale in Aielli (AQ), Via Borgo
[...] P.IVA_2
Sardellino n. 1; nomina la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Guglielmo che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei
6 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 16 luglio 2025 alle ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R.
30.05.02 n. 115;
7 dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., Cass. Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013 (Rv. 624795) di cui si riporta la massima di interesse “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra
l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”. 2 Cass., Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018, Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022. 3 Cass. n. 26926 del 14.11.2017 e Cass. n. 14727 del 19.07.2016. 4 Cass. n. 10952 del 27.05.2015.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 12/2025 al sub 1 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da:
p.i. ), con sede legale in Corso Garibaldi, 71 – 66050 San Parte_1 P.IVA_1
Salvo (CH), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro- tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Rito del foro di Pescara Parte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 65124 Pescara (PE), alla Via
Masaccio n. 26.
RICORRENTE contro
(C.F. e P.I. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Aielli (AQ), Via Borgo Sardellino n. 1, in persona del legale rapp.te , CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Di Gravio del foro di Avezzano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, via B. Croce n. 4,
DEBITORE RESISTENTE
1 ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalla ricorrente nei confronti della società Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 25/02/2025; verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, avvenuta tramite pec consegnata in data 25/02/2025 all'indirizzo della società risultante dalla visura camerale Email_1
constatato che la società debitrice, ritualmente convocata, si è costituita nel presente procedimento in data 19/03/2025 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, poiché la resistente non si troverebbe in stato di insolvenza, né sarebbe in possesso dei requisiti “richiesti dall'art. 1 l.f.”; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale ai sensi dell'art. 27 CCII) sita in Aielli (AQ), da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per l'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 28 CCI;
rilevato che risulta rispettato il disposto dell'art. 82, co. 3, c.p.c., essendo stata depositata in atti la procura conferita dalla ricorrente al difensore;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva della ricorrente1, in quanto il credito ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica e di gas naturale presso i punti di fornitura siti in
Aielli, via Borgo Sardellino n. 1, come risulta:
- dal decreto ingiuntivo n. 124/2021 emesso dal Tribunale di Vasto in data 16/03/2021, provvisoriamente esecutivo, rispetto al quale, anche a fronte di un piano di rientro, che tuttavia non veniva integralmente onerato, risulta un residuo credito di € 19.608,83, come
2 affermato dal ricorrente nel ricorso;
- dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 80/2022, emesso in data
30/03/2022 dal Tribunale di Vasto, con cui è stato intimato il pagamento per la somma di
€ 44.908,30; rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di gestione di strutture turistiche e alberghiere (v. visura camerale in atti); ritenuto che il debitore non possa essere qualificato come imprenditore minore, non sussistendo il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, il cui onere della prova grava sul debitore che, nel caso di specie, nulla ha eccepito al riguardo;
in ogni caso, si osserva che il debitore, costituendosi, non ha depositato i bilanci relativi all'arco temporale di rilevanza, documentazione richiesta con il decreto di fissazione udienza notificatogli, e che dall'ultimo bilancio disponibile (relativo al 2021) risulta il superamento delle soglie previste dall'art. 2 lett d) CCII;
ritenuto, inoltre, sussistere il presupposto oggettivo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in quanto dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice;
rammentato, in diritto, che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria,
a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività2; considerato che la sussistenza di una condizione di insolvenza deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, così come previsto art. 2 comma
1 lett. b) D.Lgs. 14/2019); inoltre lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non
3 costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato;
osservato, invece, che risulta irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale;
considerato che
, nel caso di specie, lo stato di insolvenza è reso manifesto dalla rilevanza dell'esposizione debitoria complessiva, come accertata sulla base delle informative acquisite nelle quali risultano:
- oltre € 35.000,00 di debiti verso l'INPS,
- oltre € 309.000,00 di debiti dell'INPS attualmente presso l'Agente della riscossione,
- oltre € 100.000 di debiti tributari attestati da Agenzia delle Entrate;
- un decreto ingiuntivo di oltre € 15.000 nei confronti di un lavoratore , Parte_3
- un decreto ingiuntivo di € 5.000 circa nei confronti di , confermato in sede CP_3
di opposizione;
osservato, inoltre, che l'inadempimento nei confronti di lavoratori e nei confronti della ricorrente, società che fornisce energia e gas per lo svolgimento dell'attività sociale, è particolarmente sintomatico dell'incapacità della resistente di far fronte alle proprie obbligazioni;
ai fini dell'insolvenza, occorre valorizzare anche il mancato deposito dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi relative alle ultime annualità, che il debitore non ha neppure allegato alla memoria di costituzione, nonché la presenza di procedure esecutive nei confronti del debitore;
ritenuto, altresì, che lo stato di impotenza della debitrice sia strutturale e non transitorio, in quanto la società resistente non è riuscita a rispettare i piani di rientro stipulati con la ricorrente;
inoltre, la presente istanza di apertura di liquidazione giudiziale è stata preceduta da due analoghe istanze presentate nel gennaio 2024 e nel luglio 2024 dal medesimo creditore, che hanno dato avvio ai procedimenti n. 3/2024 P.U. e 23/2024 P.U., poi oggetto di rinuncia da parte del ricorrente a fronte di transazioni e promesse di
4 pagamento, rimaste per la gran parte inadempiute;
osservato che le difese del debitore, che, tra l'altro, afferma che “non esiste un fornitore insoddisfatto, né un solo dipendente che rivendica un minimo emolumento”, siano sfornite di prova, nonché contraddette dagli elementi documentali acquisiti che, peraltro, non sono stati oggetto di contestazione da parte del debitore, che non ha offerto una diversa (e verosimile) lettura degli stessi;
ritenuto, pertanto, che le circostanze dedotte dal debitore non appaiano confortate da alcun elemento probatorio e, anzi, risultano generiche e non contestualizzate, in quanto, ad esempio, il debitore afferma “non sono stati effettuati atti di alienazione che in quanto non rientranti dell'esercizio della attività di impresa potrebbero considerarsi sintomatici di uno stato di decozione” quando, dalla visura camerale in atti, emerge che l'azienda in affitto alla società resistente è stata da quest'ultima sub-affittata all'impresa individuale Hotel Ristorante Le
Gole di CI PE GR con atto notarile del 13/02/2025; considerato, altresì, che l'esposizione debitoria della società debitrice risulta superiore al limite previsto dall'art. 49 co. 5 CCII, in quanto dall'istruttoria svolta emergono debiti scaduti e non pagati di gran lunga superiori ad € 30.000; rammentato che, come da giurisprudenza di consolidata, per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento, si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare3 e accertati alla data in cui il tribunale decide sull'istanza di fallimento4 (ora di liquidazione giudiziale); ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
5 dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F. e P.I. ), con sede legale in Aielli (AQ), Via Borgo
[...] P.IVA_2
Sardellino n. 1; nomina la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Guglielmo che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei
6 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 16 luglio 2025 alle ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R.
30.05.02 n. 115;
7 dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., Cass. Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013 (Rv. 624795) di cui si riporta la massima di interesse “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra
l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”. 2 Cass., Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018, Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022. 3 Cass. n. 26926 del 14.11.2017 e Cass. n. 14727 del 19.07.2016. 4 Cass. n. 10952 del 27.05.2015.