Sentenza 9 novembre 2023
Ordinanza collegiale 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 09/11/2023, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/11/2023
N. 03286/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00592/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2023, proposto da
NA RC, RO RC, EP RC, NC D’LE, NI LI RC, EL RC, SC RC, EP RC, rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Salvatore Infantino e Pietro D’LE, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Comune di Gela, Associazione urbanistica di comprensorio Due Emme , in persona dei rispettivi rappresentanti legali, non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza emessa dal T.A.R. Sicilia, Palermo, sezione terza n. 903 del 27.3.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2023 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, il Comune di Gela e l’Associazione urbanistica di comprensorio Due Emme sono state condannate a proporre, in favore della parte ricorrente ed entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, il pagamento (da effettuare poi nei sessanta giorni successivi) della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da occupazione sine titulo dei beni di proprietà dei ricorrenti nel periodo ricompreso tra il 20 aprile 2010 (data di immissione in possesso in esecuzione del decreto di esproprio poi annullato) ed il 15 gennaio 2011 (data di immissione in possesso in forza del nuovo decreto di esproprio); ai fini della quantificazione del danno, è stata disposta l’applicazione del criterio di cui all’art. 42- bis , comma 3, del d.P.R. n. 327/2001, ritenuto suscettibile di applicazione analogica, in quanto espressione di un principio generale e, quanto alla determinazione del valore venale del bene (quale parametro per la determinazione del danno da illegittima occupazione), è stato disposto che si dovrà, tenuto conto della destinazione urbanistica dell’area:
“a. utilizzare il metodo di stima diretta (o sintetica), che consiste nella determinazione del più probabile valore di mercato di un bene mediante la comparazione di valori di beni della stessa tipologia di quello oggetto di stima (atti di compravendita di terreni finitimi e simili), avuto, altresì, riguardo alle indicazioni dei ricorrenti quanto all’accertamento del valore medio di mercato dei terreni de quibus dal 20 aprile 2010 al 15 gennaio 2011 (aestimatio).
b. trattandosi di debito di valore, rivalutare - applicando indici di rivalutazione dei prezzi al consumo ISTAT-FOI - la predetta somma fino alla data di liquidazione (taxatio);
c. aggiungere, sulla somma annualmente rivalutata, fino alla data di definitiva liquidazione, gli interessi al tasso legale di natura compensativa (Cass. Civ, Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712)” .
Deve precisarsi che questo Tribunale ha indicato i criteri sub a. in considerazione “dell’assenza di definitività della sentenza resa dalla Corte di appello di Caltanissetta adita in sede di opposizione alla stima” .
Parte ricorrente ha riferito che, nonostante l’intervenuta notifica della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, non è pervenuta ai ricorrenti alcuna proposta ex art. 34 c.p.a.; ha, pertanto, chiesto che il Comune di Gela e la sopra menzionata associazione vengano condannati al pagamento delle somme dovute, come quantificate in ricorso, ovvero nei diversi importi che questo Tribunale riterrà dovuti.
Il collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto nei limiti di seguito illustrati.
Preliminarmente, occorre rilevare che, alla luce della documentazione versata in atti, risulta inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo al Comune di Gela (5 giugno 2019).
Ciò premesso, la somma dovuta a parte ricorrente può essere quantificata facendo ricorso, ai fini della quantificazione del valore venale del bene occupato, all’importo determinato dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 343/2018, frattanto passata in giudicato, come risulta da attestazione prodotta agli atti del presente giudizio (€ 197.160,00).
Su tale importo, dovrà essere applicata la percentuale indicata all’art. 42- bis co. 3 citato (5% annuo) in relazione al periodo sopra indicato e, sulla somma così determinata, andranno applicati rivalutazione ed interessi, come indicato in sentenza.
Il Comune di Gela e l’Associazione urbanistica di comprensorio Due Emme dovranno, pertanto, provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento di tali importi, oltre che delle spese di lite liquidate in sentenza, dell’importo del contributo unificato – se ed in quanto versato - e delle spese di registrazione, come da specifica richiesta di parte ricorrente; nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta , nell’ulteriore termine di giorni sessanta, il dirigente del Dipartimento delle autonomie locali dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.
A tale riguardo, va precisato che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Va precisato che il commissario si sostituirà al solo Comune di Gela, obbligato in solido, e non anche all’associazione sopra indicata, sulla quale il Comune potrà rivalersi successivamente nella misura del 50% di quanto versato.
In accoglimento della specifica richiesta a tal fine formulata in ricorso, si deve altresì disporre, a carico dell’Amministrazione e dell’associazione resistenti e a favore della ricorrente, il pagamento delle penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta ).
Le spese di lite, secondo l’ordinario canone della soccombenza, devono essere poste, nella misura indicata in dispositivo, a carico del Comune di Gela e dell’associazione Due Emme.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Gela e l’associazione Due Emme , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 1.400,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2023, con l’intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Bartolo Salone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO