Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2021, n. 6722
CASS
Sentenza 10 marzo 2021

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 26 gennaio 2021, con il numero di registro generale 30432/2018. Le parti in causa erano un lavoratore, che aveva richiesto la regolarizzazione della sua posizione contributiva a seguito di un licenziamento illegittimo e della successiva reintegrazione, e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), che si opponeva alla richiesta sostenendo la propria estraneità al processo e la prescrizione dei contributi.

Il lavoratore sosteneva di avere diritto alla regolarizzazione dei contributi previdenziali non versati dal datore di lavoro, mentre l'INPS argomentava che non esisteva un'azione diretta nei suoi confronti per ottenere tale regolarizzazione. La Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, affermando che, nonostante la sentenza di reintegra, l'INPS non era obbligato a provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva, in quanto rimaneva estraneo al processo di reintegra. La Corte ha ribadito che l'unico rimedio per il lavoratore, in caso di inadempimento del datore di lavoro, è di tipo risarcitorio, e ha chiarito che la prescrizione dei contributi non si interrompe automaticamente con la comunicazione della sentenza di reintegra all'INPS. La decisione si fonda su consolidati principi giuridici riguardanti la natura delle obbligazioni previdenziali e il rapporto tra lavoratore e ente previdenziale.

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Massime2

In caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, l'ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore la facoltà di chiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n 1338 del 1962 ed il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 c.c. Né tale ultima azione è impedita dalla cancellazione della società datrice di lavoro dal registro delle imprese, determinandosi in tale ipotesi un fenomeno successorio in forza del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, "pendente societate", fossero responsabili per i debiti sociali in via limitata o illimitata.

In caso di applicazione della tutela reale in materia di licenziamento, ai sensi degli artt. 18, commi 2 e 4, St.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, e degli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, sicché deve escludersi che il lavoratore possa sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere la condanna del datore al pagamento degli stessi. In tale ipotesi, la prescrizione quinquennale del credito contributivo comincia a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2021, n. 6722
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6722
Data del deposito : 10 marzo 2021

Testo completo