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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 18/03/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 13/12/2023
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti DE ROIA CINZIA e FAGOTTO FRANCESCA
RICORRENTE
CONTRO
1) Controparte_1
2) Controparte_2
3) Controparte_1 Controparte_3
[...]
Con il Dott. Francesco Migotto per l'Avvocatura dello Stato di Trieste
RESISTENTI
Causa discussa e decisa all'udienza del 16/1/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
NEL MERITO:
- condannare l'Amministrazione resistente a riconoscere al ricorrente il punteggio di 12 punti per il servizio militare reso, come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nelle graduatorie in essere e successive e nei provvedimenti di convalida correlati e conseguenti, con ogni effetto anche sugli scatti di carriera.
- ordinare all'Amministrazione resistente di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nelle proprie domande;
- in ogni caso, ordinare all'Amministrazione di adottare eventuali provvedimenti conseguenti a tale variazione in meljus del punteggio.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio in favore dei legali, antistatari
PER IL RESISTENTE
In via preliminare
- Si eccepisce la tardività della notifica, in totale violazione del termine a difesa;
- Si evidenzia il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_4
;
[...] CP_3
- Si rileva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, rilevabile d'ufficio in ogni momento dal Giudice del Lavoro adito.
Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di
Giudice del Lavoro:
in via subordinata alla precedente eccezione,
- si chiede che codesto spettabile Giudice dichiari la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutto il personale inserito nelle pertinenti graduatorie provinciali e di istituto di 2^ fascia per bienni e classi di concorso di cui trattasi, controinteressato alle pretese del sig. . Parte_1
In via principale,
- Si chiede di dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria. Spese rifuse.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 13/12/2023 il signor ha inteso dolersi del fatto che, una Parte_1
volta presentata domanda di aggiornamento il 22/5/2022 delle graduatorie per il biennio 2022/2024 del
“Personale Docente ed Educativo” per l'ambito territoriale di ove risultava inserito, gli fosse CP_3 stato attribuito un erroneo punteggio a fronte dell'allegazione del servizio militare prestato dal 8/7/1987 al
28/3/1988 sia pur non in costanza di nomina.
Concludeva pertanto come in atti.
Ciò premesso, osserva l'adito Tribunale quanto segue.
A) Va innanzitutto disatteso l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Per orientamento oramai consolidato compete a siffatta giurisdizione ogni controversia avente ad oggetto atti che la P.A. assume in veste di datrice di lavoro e che incidono nel patrimonio dell'interessato ovvero nella situazione giuridica individuale di diritto soggettivo. In particolare la Suprema Corte a Sezioni Unite, nel pronunciarsi su un caso analogo, ha affermato che anche il decreto ministeriale impugnato n° 50/2021 “lungi dal dettare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o dal determinare le dotazioni organiche complessive, si limita alla previsione di norme di dettaglio” circa i criteri di attribuzione del punteggio per la collocazione nella graduatoria;
dette norme “non possono essere ascritte alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione, né equiparate all'ipotesi di passaggio da un'area funzionale ad altra – come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale – sicché il petitum sostanziale dedotto INVOLGE UN ATTO
DI GESTIONE DELLA GRADUATORIA, incidente in via diretta sulla posizione soggettiva dell'interessato e sul suo diritto al collocamento nella giusta posizione soggettiva dell'interessato e sul suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima”.
Cass. S. U. sentenza 20/02/2020 n° 4318. In senso conforme Trib. Udine sentenza
24/01/2023 n° 20.
B) Nel merito le domande giudizialmente azionate appaiono meritevoli di accoglimento.
Giova in particolare evidenziare che l'OM 112 del 2022 nonché l'OM 88 del 2024 prevedono, entrambi all'art. 15 co 1 e co 6, l'assegnazione del massimo del punteggio (12 punti) agli aspiranti docenti che hanno prestato il servizio militare di leva in costanza di nomina, nulla contemplando la menzionata disposizione per il servizio prestato non in costanza di nomina. Orbene contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta Amministrazione scolastica, va ad avviso dell'adito Tribunale decisamente censurata la menzionata disparità di trattamento a livello di punteggio, atteso che le citate disposizioni regolamentari violano in tal senso norme costituzionali e comunque di rango primario, segnatamente:
• l'art. 52 della Carta fondamentale secondo cui “l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo” (cfr. Cass. civ. Sez. lav. 01/09/1997 n° 8279);
• l'art. 4 L. n° 282/1969 secondo cui “… ai fini della valutazione dei titoli di servizio, IL
SERVIZIO MILITARE DI LEVA O PER RICHIAMO D'AUTORITÀ … SONO
VALUTATI COME SERVIZIO SCOLASTICO CON LA MASSIMA QUALIFICA”;
• la successiva Legge 24/12/1986 n° 958 all'art. 20 ha stabilito che … “IL PERIODO DI
SERVIZIO MILITARE È VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI PER L'INQUADRAMENTO
ECONOMICO E PER LA DETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ LAVORATIVA AI
FINI DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL SETTORE PUBBLICO ...”
Disposizione questa sostanzialmente sovrapponibile all'art. 2050 co 1 e 2 D.Lvo n° 66/2010
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze Armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
• E ancora in ambito prettamente scolastico soccorre l'art. 485 co 7 D. Lvo N. 297/94 (dettato per il personale docente) a mente del quale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
E quindi, aggiunge questo giudice, ANCHE SE PRESTATO NON IN COSTANZA DI NOMINA.
Orbene va dato atto che nel delineato panorama normativo è intervenuta a vari livelli la giurisprudenza.
1) La Suprema Corte, Sez. Lavoro, con quattro recenti ordinanze (n° 35850 del 18/11/2021, n°
34686 del 16/11/2021, n° 34687 del 16/11/2021 e n° 5679 del 02/03/2020 ha ribadito che una lettura costituzionalmente azionata impone di dare rilevanza al servizio militare prestato
(e/o al servizio sostitutivo assimilato per legge) dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie anche se svolto in un periodo nel quale non si aveva alcuna nomina scolastica. E ancora: La Corte di Cassazione ha pertanto correttamente applicato il principio secondo cui “deve essere privilegiata una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa atteso che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della
Cost., la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di insegnamento, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive.” (Corte di Cassazione, sentenza n. 35380/2021).
Con riguardo in particolare al servizio civile la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 5679/2020 così dispone “Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010”.
Giova ancora rammentare che la Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n.
10/11/2021, n. 33151, cassa con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Trieste, disponendo che: “questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento da condividere e da aversi per richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., "il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui al
D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050" (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679); tale disciplina- si è detto nella citata pronuncia - va apprezzata attraverso "una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050", tale per cui "il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali"; lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M.
n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento”.
2) Parimenti anche la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto al soggetto tenuto a svolgere servizio militare/civile, anche non in costanza di nomina, il medesimo punteggio previsto per il servizio scolastico.
Ed invero, dopo la sentenza del Consiglio di Stato n° 11602/2022 pubblicata il 29/12/2022 e dimessa dalla convenuta Amministrazione scolastica, lo stesso Organo giurisprudenziale in diversa composizione Collegiale con la recentissima sentenza n° 266/2023 del 9 gennaio
2023 si è nuovamente espresso per il pieno riconoscimento (punti 6) del periodo di servizio militare di leva (e/o il servizio sostitutivo di quello di leva prestato) non in costanza di
Parte rapporto di impiego e dopo il conseguimento del titolo di studio per l'aspirante .
In tal modo risultano confermati i propri precedenti orientamenti resi con sentenze n° 792 del 18 febbraio 2022, n° 1720 del 10 marzo 2022, n° 3286 del 27 aprile 2022, n° 3423 del 2 maggio 2022 e n° 7383 del 23 agosto 2022, decisioni in cui il Consiglio di Stato si è espresso a favore del riconoscimento del pieno punteggio per servizio militare e civile non in costanza di nomina.
3) Per quel che concerne infine la giurisprudenza di merito, oltre ai copiosi precedenti richiamati in vari atti difensivi di altrettanti procedimenti riguardanti analoga materia (fra i tanti Trib. Milano n° 286 e 953 del 2022, Trib. Di Udine n° 20 del 24/01/2023, Trib.
Venezia n° 553 del 05/10/2022, Trib. Di Napoli n° 3494 del 16/06/2022), giova rammentare ben 5 nuove sentenza favorevoli pronunciate dal Tribunale di Roma IV sezione lavoro il 23 giugno 2023, ovvero n° 6610/2023, n° 6687/2023, n° 6688/2023, n° 6689/2023, n°
6691/2023 le quali hanno fatto riconoscere il pieno punteggio per il servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina anche se con riferimento a numerosi gruppi di operatori
ATA.
Ad ogni buon conto l'altrettanto assai recente pronuncia capitolina n° 1852/2023 del 22/02/2023 ha testualmente ribadito: “Ebbene, il comma 1 dell'art. 2050, prevede che il servizio militare e quello civile ad esso equiparato sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Il secondo comma dell'art. 2050 specifica poi che il periodo di tempo trascorso come 'militare di leva o richiamato' è da considerarsi come trascorso in pendenza di rapporto di lavoro. Coerentemente dunque, con il principio di cui all'art. 52 Cost. comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi, la norma primaria stabilisce che tale servizio obbligatorio
('di leva o richiamato'), debba essere valutato nella stessa misura di quello prestato in costanza di rapporto”.
In definitiva alla luce di tutte le argomentazioni che precedono la convenuta Amministrazione scolastica va condannata a riconoscere al signor , con conseguente correzione del punteggio, 12 punti (per il Parte_1
servizio militare reso) nelle graduatorie per il biennio 2022/2024 del “Personale Docente ed Educativo” per l'Ambito Territoriale di nonché in quelle sopravvenute 2024/2025 con ogni effetto anche sugli CP_3
scatti di carriera, disapplicata la normativa ministeriale precedentemente menzionata.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Condanna il convenuto , in persona del Ministro pro-tempore, a Controparte_1
riconoscere al sig. 12 punti per il servizio militare reso correggendo di conseguenza il punteggio Parte_1
nelle graduatorie per il biennio 2022/2024 del “Personale Docente ed Educativo” per l'Ambito territoriale di nonché in quelle sopravvenute 2024/2025 con ogni effetto anche sugli scatti di carriera previa CP_3
disapplicazione di ogni provvedimento o atto amministrativo ostativo.
2) Ordina altresì alla resistente Amministrazione scolastica di assumere in servizio il dipendente signor se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto a svolgere la propria attività in uno Parte_1
degli Istituti scolastici indicati nelle proprie domande.
3) Condanna, infine, il convenuto a rifondere ai procuratori antistatari dell'attore le spese di lite, CP_1
che complessivamente liquida in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia
Così deciso in Pordenone, li 16/01/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci