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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11520 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI 13 sezione civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA DIRITTI DELLA CITTADINANZA
In composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De ON, all'esito della trattazione all' udienza del 10 novembre 2025, relativa al giudizio iscritto al n. R.G. 3133-2024, ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 281 tredecies c.p.c. TRA (coniugata ), nata a [...], Contea di Bergen, New Parte_1 Per_1
Jersey, il 28 dicembre 1963, ( ) e delle due figlie C.F._1 Persona_2
nata a [...], Contea di Orange, California, il giorno 17 Aprile 1997,
[...]
( ) e , nata a [...], Contea di C.F._2 Parte_2
Orange, California, il giorno 9 Dicembre 1999, ( ) e nell'interesse C.F._3 di (in , nata a [...], Contea di Bergen, New Jersey, Parte_3 Per_3 il 12 febbraio 1970 ( ) e congiuntamente al marito C.F._4 Parte_4
nato in [...], Contea di Passaic, New Jersey, il 26 Marzo 1973,
[...]
( ) per i figli minori nato a [...], C.F._5 Persona_4
Contea di Tarrant, Texas, il 9 Settembre 2009, ( e C.F._6 CP_1 nata a [...], Contea di Tarrant, Texas, il 19 Febbraio 2007
[...]
RICORRENTI
Di (coniugata ) nata a [...], contea di Bergen, New Controparte_2 Per_5
Jersey, il giorno 28 Dicembre 1963, (C.F. ) attualmente residente C.F._7 in California, nato a [...], contea di Orange, Controparte_3
California, il giorno 3 Settembre 1997. Ricorrenti INTERVENTORI rappresentati e difesi dall'avv. Ruggeri Adriana Maria giusta mandato in calce al CP_4 ricorso. NONCHE'
in persona del Ministro in carica dom. ex lege Controparte_5 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contum.
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2024 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il , per ottenere idoneo Controparte_5 provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, e quindi ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che esso è cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita. In particolare riferiscono che:
-
1. “….discendono da , cittadina italiana, nata a [...]
AN (BN), il 10 Marzo 1909 (doc. 3).
2. si coniugava con a Persona_6 Controparte_6
AN (BN), il 27 Giugno 1929 (doc.4). 3. Dall'unione tra i predetti nasceva il 19 Aprile 1930 in Manhattan, NYC, NY,
(doc. 5). Persona_7
- non si naturalizzava Americana, come dimostra la Persona_6 documentazione rilasciata dal NARA e dall'USCIS (doc.ti 6-7). Pertanto,
[...]
ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia Persona_6
”. Per_8
Ciò posto, ne consegue che parte ricorrente deduce e ne fornisce prova attraverso i certificati di nascita e di matrimonio, la continuità della linea di discendenza, evidenziando che si configura una ipotesi di acquisto di cittadinanza italiana per linea materna intervenuto in epoca anteriore alla entrata in vigore della
Costituzione Italiana, circostanza Ne consegue che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via materna sin dalla nascita. I ricorrenti avranno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, diritto regolarmente trasmesso dall'avo dal momento che, come noto, Per_6
l'attuale formulazione della legge 91/1992 consente ai discendenti, sia da avo di sesso maschile che da avo di sesso femminile il riconoscimento di tale diritto. Si precisa sul punto che all'epoca era in vigore, negli Stati Uniti d'America, la cd. “The Naturalization Act of February 10 1855” che precisava e statuiva quanto segue ovvero: “…..Ogni donna sposata, o che in futuro contrarrà matrimonio con un cittadino statunitense e che possa legittimamente naturalizzarsi, sarà ritenuta cittadina statunitense”. Il P.M. ha espresso parere favorevole. Il non si è costituito e viene dichiarato contumace. Controparte_5
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”.
Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al
[...]
, in persona del Ministro in carica, quale articolazione CP_5 centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di
Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al
, degli atti concernenti la cittadinanza italiana, Controparte_5 senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n.
91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. L'ipotesi di discendenza materna: sulla base della legge al tempo vigente, vi era l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. della l. n.
555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Tuttavia la Corte
Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n.
4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L.
555 del 1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Le spese di lite possono essere dichiarate compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in persona del giudice monocratico, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti come in atti generalizzati sono cittadini italiani fin dalla nascita;
ordina per l'effetto all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di riferimento per l'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile;
per l'effetto ordina al resistente, o chi per esso, Controparte_5 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, dello status civitatis italiano della richiedente nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Spese compensate
Così deciso in Napoli in data 7 dicembre 2025
Il GOT A. De ON