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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 2301/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2301 nell'anno 2021, vertente tra
(c.f. ) e (c.f. ), in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore (c.f. Persona_1
), nonché (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._3 Parte_3 CodiceFiscale_4 dall'avv. Ugo Campese.
CP_1
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Gianquinto.
-APPELLATA- nonchè
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_2 dall'avv. Vincenzo Catalano.
CP_4
e
(c.f. ), nella qualità di tutore dell'interdetto (c.f. Controparte_5 C.F._5 Parte_4
pagina 1 di 23 , rappresentato e difeso dall'avv. Rosalba Viglione. C.F._6
(c.f. ), associazione non riconosciuta con sede in , Vico I° Controparte_6 P.IVA_3 CP_3
Trescene.
-APPELLATA- contumace-
(c.f. ). Controparte_7 C.F._7
-APPELLATO- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 571/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il
17.3.2021 e notificata il 16.4.2021, in tema di risarcimento danni da immissioni acustiche”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 18.12.2024 dalla difesa di (in qualità di tutore Controparte_5 dell'interdetto ), il 19.12.2024 dalla difesa della , il 24.12.2024 dalla Parte_4 Controparte_2 difesa di , , e , e il 3.12.205 dalla difesa del Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3
. Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e (i primi due in proprio e nella qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 Parte_3 genitoriale sulla figlia minore ), hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la Persona_1 [...]
, (in qualità di tutore dell'interdetto ), il , Controparte_2 Controparte_5 Parte_4 Controparte_3
l'associazione non riconosciuta e , proponendo appello avverso la sentenza Controparte_6 Controparte_7
n. 571/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 17.3.2021 e notificata il 16.4.2021, con cui è stato definito il giudizio recante il n. 3652/2016 RG.
****
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado , e (i primi due in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore ), avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Persona_1
Tribunale di Benevento, la , (in qualità di tutore dell'interdetto Controparte_2 Controparte_5
) e il , rassegnando le seguenti conclusioni: “a) In via principale, accertare e Parte_4 Controparte_3 dichiarare la responsabilità della “ ”, del proprietario dell'immobile sito al piano terra del fabbricato in Controparte_2
al Vico I° Trescene, numero 33, – costituito da due ambienti con bagno riportato in NCEU del Comune di al foglio CP_3 CP_3
41, particella 4017, sub 4, – IG e/o del suo tutore IG , e del , in persona Parte_4 Controparte_5 Controparte_3 del Sindaco e Legale Rappresentate pro tempore, per l'illegittimo, persistente, continuo ed intollerabile inquinamento acustico posto in essere mediante la diffusione di musica “sparata” ad insopportabile volume quasi tutte le notti fino a tardissima ora;
per la violazione dei diritti alla salute e di proprietà degli attori, delle normative nazionali e dei regolamenti comunali vigenti per le attività di ristoro e somministrazione. b) Conseguenzialmente, e previa disapplicazione – ai sensi degli articoli 4 e 5 Legge 20 marzo 1865, numero 2248 –, della illegittima autorizzazione rilasciata dal in favore della “ ” in ordine Controparte_3 Controparte_2 all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande del 5 maggio 2016 nei locali situati in al Vico I° Trescene, CP_3 pagina 2 di 23 numero 33, inibirne in toto alla stessa il prosieguo dello svolgimento in quanto illecita o inibire in ogni caso l'utilizzo della musica perché non risultano adottate – anzi espressamente e ripetutamente violate – le misure necessarie minime di insonorizzazione acustica. c) In ogni caso, condannare la ”, il proprietario dell'immobile sito al piano terra del fabbricato in al Controparte_2 CP_3
Vico I° Trescene, numero 33, – costituito da due ambienti con bagno riportato in NCEU del Comune di al foglio 41, particella CP_3
4017, sub 4, – IG e/o del suo tutore IG , ed il , in persona del Sindaco e Parte_4 Controparte_5 Controparte_3
Legale Rappresentate pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non (esistenziali, morali, alla salute, da stress, biologici, etc.) – nessuno escluso o eccettuato –, subiti e subendi dagli attori, oltre interessi e rivalutazione dalla data degli illeciti al soddisfo, da liquidarsi all'esito dell'istruttoria o, in subordine, anche in via equitativa ex articolo 2056 Codice Civile. d) Condannare la
[...]
”, il proprietario dell'immobile sito al piano terra del fabbricato in al Vico I° Trescene, numero 33, – Controparte_2 CP_3 Parte_ costituito da due ambienti con bagno riportato in NCEU del Comune di al foglio 41, particella 4017, sub 4, – IG CP_3
e/o del suo tutore IG , ed il , in persona del Sindaco e Legale Rappresentate pro
[...] Controparte_5 Controparte_3 tempore, al pagamento ex articolo 91 c.p.c., delle spese, e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge”.
A fondamento di quanto domandato gli attori avevano esposto, in sintesi, che:
a) Con ordinanza del 10 dicembre 2015, il Tribunale di Benevento, in accoglimento del ricorso da essi proposto il 16.3.2015 ai sensi dell'art. 700 c.p.c., aveva inibito all'associazione non riconosciuta denominata CP_6
– di cui socio responsabile era di svolgere all'interno del locale ubicato in via I° Trescene
[...] Controparte_7
n. 33 l'attività di intrattenimento musicale mediante l'uso dell'impianto TITAN 15D ivi ubicato, in quanto non consentita, e di svolgere comunque qualsiasi attività di intrattenimento musicale con sorgenti sonore significative tali da determinare il superamento dei limiti normativi per le immissioni sonore nel centro storico della città di
, dichiarando la carenza di legittimazione passiva di nella qualità di tutore CP_3 Parte_5 dell'interdetto e condannando l'associazione non riconosciuta denominata al Parte_4 Controparte_6 pagamento delle spese processuali in favore di essi ricorrenti (compensando le spese fra essi ricorrenti ed il resistente ); Parte_5
b) con tale ricorso avevano lamentato, in particolare, l'intollerabilità di immissioni sonore (mediante la diffusione di musica “sparata” ad insopportabile volume quasi tutte le notti fino a tardissima ora) provenienti dal piano terra del fabbricato in , Vico I° Trescene, numero 33, ove veniva esercitata l'attività (circolo privato) CP_3 dell'associazione non riconosciuta “ ”, con conseguente lesione del diritto alla salute di tutto il Controparte_6 proprio nucleo familiare nonché nel godimento della propria abitazione, sita in , in via I° Trescene, CP_3 numero 31 (posta al di sopra del detto locale al piano terra, ove veniva esercitata l'attività da parte di tale associazione);
c) la suddetta ordinanza, nonostante fosse stata notificata all'associazione non riconosciuta denominata “
[...]
” ed a , non era stata in alcun modo eseguita;
CP_6 Controparte_7
d) persistendo le dette immissioni acustiche intollerabili in virtù delle serate con musica ad alto volume, tanto che essi attori avevano dovuto richiedere diverse volte e nuovamente l'intervento della forza pubblica per farle pagina 3 di 23 cessare (ad esempio, il 5 gennaio 2016 alle ore 23,45, il 23 gennaio 2016 alle ore 22,30, il 30 gennaio 2016 alle ore 22,40, il 19 marzo 2016 alle ore 22,20, il 30 aprile 2016 alle ore 22,15, il 7 maggio 2016 alle ore 23,45, il 14 maggio 2016 alle ore 22,27), con raccomandata/PEC del 7 marzo 2016 indirizzata ai legali costituiti dell'associazione non riconosciuta denominata “ ”, di e di Controparte_6 Controparte_7 Parte_5 nonché al , essi attori, per il tramite del proprio difensore, avevano diffidato i destinatari a far Controparte_3 cessare immediatamente i comportamenti posti in essere in stridente violazione delle specifiche norme di legge vigenti in materia, del provvedimento del Tribunale di Benevento e del Piano di Zonizzazione acustica adottato dal
, riservandosi di agire anche per risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a seguito delle Controparte_3 dette immissioni acustiche intollerabili;
e) al circolo privato denominato “ ”, Sezione-Club dell'Associazione Nazionale Apolitica Controparte_6
Culturale Assistenziale e Ricreativa “Marco Polo”, era subentrata (in realtà per cercare di eludere l'esecuzione del concesso provvedimento innominato d'urgenza) la “ ”, con sede in al Controparte_2 CP_3
Vico Trescene I, con legale rappresentante (madre del e vicepresidente del circolo Persona_2 CP_7 privato) e con preposto designato proprio;
Controparte_7
f) nella notte del 25 giugno 2016 , per l'altissimo volume della musica proveniente dal locale Parte_2
“ , e a causa del vociare della moltitudine di persone riversate nello stesso e nello spazio antistante, CP_2 aveva dovuto chiedere nuovamente l'intervento degli agenti della Polizia di Stato, ai quali Persona_2 aveva mostrato l'autorizzazione rilasciata per tale data dal Comune di , con atto di Protocollo Generale CP_3
57849/2016 del 23 giugno 2016;
g) la situazione era divenuta intollerabile non solo perché il “ continuava ad organizzare le proprie CP_2 serate musicali nell'ambito della movida beneventana, eludendo le prescrizioni del provvedimento giudiziario emesso dal Tribunale di Benevento, ma – e soprattutto – perché siffatta attività era stata colposamente tollerata dalla proprietà del locale ed addirittura autorizzata dal , in violazione del provvedimento Controparte_3 giudiziale, delle norme vigenti in materia e dello stesso piano di zonizzazione acustica adottato dall'Ente;
h) pertanto la , il proprietario dell'immobile sito al piano terra del fabbricato in Controparte_2
al Vico I° Trescene, numero 33 e/o il suo tutore ), ed il di CP_3 Parte_4 Controparte_5 CP_3
, fossero tenuti a far cessare immediatamente le immissioni sonore in danno di essi attori ed al CP_3 risarcimento di tutti i danni da fatto illecito, patrimoniali e non patrimoniali, quanto meno dalla data del 10 dicembre
2015 (data di emissione dell'ordinanza suddetta, ex art. 700 c.p.c.).
Costituitosi in giudizio, il aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_3 evidenziando che il ricorso ex art. 700 c.p.c. gli era stato notificato solo per conoscenza ed adozione dei provvedimenti di competenza e che, in ogni caso, nessun danno fosse a lui imputabile neanche per il rilascio dell'autorizzazione del 23.6.2016 lamentata dagli attori, giacchè nella stessa (relativa ad una sola serata) la pagina 4 di 23 richiedente era stata specificamente autorizzata ad utilizzare strumenti musicali, nei limiti di quanto disposto con l'ordinanza cautelare già emessa nei confronti degli stessi.
Anche la si era costituita in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_2 giurisdizione con riferimento alla domanda di disapplicazione dell'autorizzazione amministrativa per presunta illegittimità e il proprio difetto di legittimazione passiva, giacchè i fatti accertati nel 2014 erano imputabili alla precedente “ ”, mentre essa società cooperativa era stata costituita solo il 12.4.2016 e non Controparte_6 possedeva né utilizzava impianti audio idonei allo svolgimento di attività di intrattenimento musicale.
La associazione non riconosciuta e , la cui chiamata in causa era stata Controparte_6 Controparte_7 autorizzata dal Tribunale su richiesta dagli attori, erano rimasti contumaci.
Il Tribunale di Benevento, all'esito dell'istruttoria espletata, con la detta sentenza n. 571/2021 impugnata in questa sede, ha così statuito: ““1) Rigetta la domanda attorea nei confronti di , nella qualità; 2) Condanna Controparte_5
e , in proprio e nella qualità, nonché al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella qualità, che si liquidano in € 3.615,00 (di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, Controparte_5
€ 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
3)
Dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nei confronti del;
4) Compensa integralmente le spese di Controparte_3 lite tra la parte attrice ed il;
5) Rigetta la domanda attorea spiegata nei confronti della Controparte_3 Controparte_2
; 6) Condanna e , in proprio e nella qualità, nonché al rimborso delle spese
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 di lite in favore della , che si liquidano in € 3.615,00 (di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la Controparte_2 fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
7) In accoglimento della domanda attorea, condanna , associazione non riconosciuta – sezione Club Anacar Controparte_6
“Marco Polo” e , in solido, al pagamento per le ragioni per cui è causa, in favore di: - € 2.376,00, Controparte_7 Parte_1 oltre interessi come per legge dalla data della domanda al saldo;
- € 2.821,50 oltre interessi come per legge dalla Parte_2 data della domanda al saldo;
- € 1.485,00, oltre interessi come per legge dalla data della domanda al saldo;
- a Parte_3 Per_1
€ 2.227,50, oltre interessi come per legge dalla data della domanda al saldo;
8) Condanna , associazione non
[...] Controparte_6 riconosciuta – sezione “Marco Polo” e , in solido, al rimborso delle spese di lite in favore di CP_8 Controparte_7 Pt_1
, , in proprio e nella qualità, e che si liquidano in € 6.347,00 (di cui € 545,00 per
[...] Parte_2 Parte_3
C.U. e diritti, € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria ed € 1.620,00 per la fase decisoria, aumentati del 20% per la molteplicità delle parti) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, oltre al rimborso delle spese per le C.C.T.T.U.U., come già liquidate, che vengono poste definitivamente a carico dei terzi chiamati in causa.”.
In sintesi, il giudice di prime cure ha ritenuto che, all'esito dell'istruttoria svolta, la domanda attorea fosse stata provata soltanto nei confronti dei terzi chiamati in causa (in particolare sulla base del superamento della normale tollerabilità delle immissioni acustiche accertata nella relazione tecnica d'ufficio espletata dal prof.
[...] tecnico competente in acustica Ambientale, nel procedimento cautelare ante causam svoltosi proprio Per_3 nei loro confronti) e limitatamente al danno biologico temporaneo da essi patito nel periodo antecedente il giudizio cautelare, come riscontrato dalla ctu medico – legale.
****
pagina 5 di 23 IL GIUDIZIO DI APPELLO.
e e (i primi due in proprio e nella qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 Parte_3 genitoriale sulla figlia minore ) hanno censurato tale sentenza sulla base dei seguenti cinque motivi Persona_1 di gravame.
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2697 E 2729 DEL CODICE CIVILE, 115 E 116 C.P.C. IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI
FERDINANDO TODINO.
Con il primo motivo gli appellanti hanno criticato la decisione del Tribunale di Benevento di rigettare la domanda di risarcimento danni, da essi proposta, nei confronti di , quale tutore dell'interdetto Controparte_5 Parte_4
proprietario dell'immobile sito in al Vico I° Trescene, numero 33, sostenendo che il primo
[...] CP_3 giudice non avesse, erroneamente, considerato che, a differenza del procedimento innominato d'urgenza instaurato prima di quello di merito in oggetto ed iscritto al numero 1252/2015 del Registro Generale (conclusosi con il provvedimento reso dal Tribunale di Benevento il 10 dicembre 2015), , nella detta qualità di Parte_6 tutore del proprietario del detto immobile, fosse responsabile per avere concorso nella causazione dei danni, posto che, nonostante i gravissimi problemi riscontrati in precedenza con l'associazione non riconosciuta “ CP_2
(che il 10 dicembre 2015 avevano determinato l'emissione dell'ordinanza di inibitoria innominata d'urgenza
[...] da parte del Tribunale di Benevento), e l'acclarata inidoneità del piccolo locale di proprietà di , locato Parte_4 alla suddetta associazione per l'esercizio di una attività commerciale con intrattenimento musicale (tramite dj o dal vivo), il 10 maggio 2016 aveva nuovamente locato l'immobile alla , per lo Controparte_2 svolgimento della stessa attività svolta dall'associazione non riconosciuta “ , ben potendo, quindi, CP_2 secondo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, prefigurarsi che la società conduttrice avrebbe potuto arrecare danni a terzi con il ripetersi delle illegittime immissioni acustiche (cosa puntualmente accaduta), nonostante fosse stato in precedenza espressamente diffidato da essi attori dal non reiterare tale comportamento con raccomandata/pec del 7 marzo 2016, così come contraddittoriamente riconosciuto anche nella decisione appellata.
2. VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 100 C.P.C. IN RELAZIONE ALLA CONCLUSIONE ARTICOLATA AL CAPO SUB A) DELLA
CITAZIONE.
Con il secondo motivo hanno criticato la sentenza n. 571/2021 emessa dal Tribunale di Benevento nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto – avendo dichiarato, all'udienza del 16.5.2018, di aver lasciato Parte_1
l'immobile sovrastante il già nel mese di Novembre 2017- che fosse sopravvenuta la carenza di CP_2 interesse ad agìre di essi attori con riferimento alla domanda di cui al capo sub. a) dell'atto di citazione (relativa all'accertamento della responsabilità della , di , quale tutore di Controparte_2 Controparte_5
, e del , per la persistenza della immissioni acustiche intollerabili). Parte_4 Controparte_3
Secondo gli appellanti, invece, tale interesse sarebbe sussistito in ordine alla valutazione del comportamento illegittimo, del nesso causale tra lo stesso e il danno alla salute nonché alla proprietà del loro nucleo familiare e, pagina 6 di 23 comunque, anche ai fini dell'accertamento della soccombenza e, quindi, per la regolamentazione delle spese di lite.
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, DELL'ARTICOLO 8 DELLA
CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, DELLA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO 2002/49/CE, DEGLI ARTICOLI 14, 24 E 42 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, DEGLI ARTICOLI 844 E 2043 DEL CODICE CIVILE, DEL PIANO DI
ZONIZZAZIONE ACUSTICA ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE NUMERO 105 DEL 17 LUGLIO 2014, IN ORDINE ALLA POSIZIONE DEL
COMUNE DI BENEVENTO.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che fosse sopravvenuta la carenza di interesse ad agìre di essi attori nei confronti del e che, Controparte_3 comunque, non fosse stata provata la responsabilità del detto in ordine alle immissioni lamentate. CP_3
Secondo , (in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia Parte_1 Parte_2 minore ) e il primo giudice non avrebbe adeguatamente considerato che il Persona_1 Parte_3 [...]
fosse stato convenuto in giudizio, in generale, per non avere posto in essere le misure necessarie CP_3 per la tutela del principio generale del neminem laedere autorizzando, in particolare, la Controparte_2
allo svolgimento di una serata musicale dal vivo in violazione dei limiti di immissione previsti nel
[...] proprio Piano di Zonizzazione Acustica.
4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2697 E 2729 DEL CODICE CIVILE, 115 E 116 C.P.C. IN ORDINE ALLA POSIZIONE DELLA
“ ”. Controparte_2
Con il quarto motivo gli appellanti hanno sostenuto che il giudice di prime cure avesse erroneamente rigettato la domanda risarcitoria proposta nel confronti della , sostenendo che dall'istruttoria Controparte_2 espletata, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Benevento, fosse emerso che nel locale di CP_3 al Vico I° Trescene, numero 33, di proprietà di , prima l'associazione non riconosciuta Parte_4 CP_6
e, poi, dal maggio 2016, la (tramite gli stessi soggetti,
[...] Controparte_2 Controparte_7 ed rispettivamente figlio e madre) avevano continuativamente posto in essere l'attività Persona_2 sonora ad altissimo volume, eccedente la normale tollerabilità.
5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2059 E 2729 DEL CODICE CIVILE, 115 E 116 C.P.C. IN ORDINE AL MANCATO
RICONOSCIMENTO DI DANNO NON PATRIMONIALE.
e , in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Parte_1 Parte_2
, nonché , hanno, infine, con il quinto e ultimo motivo di gravame, criticato la Persona_1 Parte_3 sentenza impugnata anche con riferimento al mancato accoglimento, da parte del Tribunale di Benevento, della domanda volta ad ottenere (anche) il risarcimento del danno non patrimoniale (ulteriore rispetto al riconosciuto danno biologico temporaneo) rappresentato dal pregiudizio arrecato, per effetto delle immissioni acustiche intollerabili, al normale svolgimento della vita familiare ed alla piena esplicazione delle proprie abitudini di vita di essi attori/appellanti.
Hanno censurato, in particolare, quanto ritenuto dal giudice di prime cure secondo cui le prove fornite in pagina 7 di 23 relazione a qualsiasi tipo di danno ulteriore rispetto a quello (biologico temporaneo) riconosciuto sarebbero state insufficienti, non essendovi verbali di interventi delle Forze dell'Ordine, certificati medici e testimonianze in ordine all'effettivo stravolgimento della vita della famiglia a causa delle immissioni acustiche, ma solo due Pt_1 testimonianze eccessivamente generiche.
Contrariamente a tale decisione, gli appellanti hanno sostenuto che, nel caso in esame, l'istruttoria svolta avesse consentito di ritenere provata l'esistenza del danno non patrimoniale concretizzatosi nel pregiudizio al diritto al normale svolgimento della vita familiare ed alla piena esplicazione delle proprie abitudini di vita di essi attori, essendo tale danno di presumibile certezza in quanto, nel periodo anteriore alla costituzione della
[...]
, l'attività musicale svolta nel locale in Vico Trescene I°, numero 33, di dalla Controparte_2 CP_3
, sarebbe stata così fastidiosa da condurre al provvedimento innominato d'urgenza del 10 Controparte_6 dicembre 2015 e, per il periodo successivo, le richieste di intervento alle forze dell'ordine nonché le testimonianze rese non avrebbero lasciato dubbi sul fatto che anche la società cooperativa subentrata avesse continuato a svolgere la medesima attività in completa violazione delle normative vigenti.
E, alla luce di quanto esposto, gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, accertare
e dichiarare la responsabilità della “ ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e del Controparte_2 proprietario dell'immobile sito al piano terra del fabbricato in al Vico I° Trescene, numero 33, signore e/o del CP_3 Parte_4 suo tutore signore , e del , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, per Controparte_5 Controparte_3
l'illegittimo intollerabile inquinamento acustico posto in essere mediante la diffusione di musica “sparata” ad insopportabile volume quasi tutte le notti fino a tardissima ora;
per la violazione dei diritti alla salute e di proprietà degli attori, delle normative nazionali e dei regolamenti comunali vigenti per le attività di ristoro e somministrazione. 2) Conseguenzialmente, condannare la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, il proprietario dell'immobile sito al piano terra del fabbricato in
[...] CP_3 al Vico I° Trescene, numero 33, IG e/o del suo tutore IG , ed il , in Parte_4 Controparte_5 Controparte_3 persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non (esistenziali, morali, alla salute, da stress, biologici, etc.) nessuno escluso o eccettuato, subiti dagli attori, oltre interessi e rivalutazione dalla data degli illeciti al soddisfo, con liquidazione anche in via equitativa ex articolo 2056 Codice Civile. 3) Condannare le controparti al pagamento delle spese
e compensi del doppio grado del giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa. 4) Il tutto con sentenza esecutiva come per legge.”.
Iscritta la causa al numero 2301/2021 del Ruolo Generale, ed acquisito, in data 6.9.2021 (come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di primo grado, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 25.11.2021, , quale tutore (e legale rappresentante) dell'interdetto, , Controparte_5 Parte_4 contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Rigettare il gravame proposto in quanto del tutto infondato ed inammissibile, in fatto ed in diritto, nei confronti del proprietario – locatore;
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”.
Costituitosi in giudizio, con comparsa depositata il 13.12.2021, anche il ha contestato la Controparte_3 fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) disattendere e rigettare l'atto di appello ex adverso notificato e, per l'effetto, confermare la Sentenza di primo grado n. 571/2021 del Tribunale di Benevento emessa, all'esito del giudizio contraddistinto dal n. 3652/2016 R.G., in data 11/03/2021 e pubblicata in data 17/03/2021; 2) in ogni caso, dichiarare e statuire pagina 8 di 23 che nel caso di specie non sussiste la legittimazione passiva del in merito alle presunte doglianze degli odierni Controparte_3 appellanti e, per l'effetto, rigettare in toto, nei confronti del , in persona del Sindaco p.t., le richieste dai medesimi Controparte_3 formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3) dichiarare e statuire che nel caso di specie non sussiste alcuna responsabilità del
in merito alle presunte doglianze degli odierni appellanti e, per l'effetto, rigettare in toto, nei confronti del Controparte_3 [...]
, in persona del Sindaco p.t., le richieste dai medesimi formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con condanna CP_3 degli appellanti alla refusione delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario e oneri accessori di legge, del doppio grado di giudizio.”.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 15.12.2021, anche la ha Controparte_2 contestato la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Rigettare il gravame proposto in quanto del tutto infondato ed inammissibile, in fatto ed in diritto;
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”.
Non si sono costituiti in giudizio l'associazione non riconosciuta e . Controparte_6 Controparte_7
Con ordinanza del 21.12.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 16.5.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale dell'11.12.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 7.1.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 18.12.2024 dalla difesa di , in qualità di tutore Controparte_5 dell'interdetto ; il 19.12.2024 dalla difesa della;
il 24.12.2024 dalla Parte_4 Controparte_2 difesa di , , e;
il 3.12.205 dalla difesa del Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3 [...]
), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 7.1.2025 (ritualmente CP_3 comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'associazione non riconosciuta e di Controparte_6 CP_7
, non essendosi costituiti in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello nei loro
[...] confronti, effettuata (come documentato dagli appellanti) il 14.5.2021.
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Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello proposto da e e (i Parte_1 Parte_2 Parte_3 primi due in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore ), sia Persona_1 parzialmente fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
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Va rilevato, innanzitutto, nel delineare il thema decidendum, che gli appellanti non hanno formulato alcuna conclusione nei confronti dei detti appellati contumaci, quali terzi chiamati in causa in primo grado (e condannati al risarcimento del danno biologico temporaneo). pagina 9 di 23 Ragion per ogni altra doglianza fatta valere dagli attori in primo grado nei confronti dell'associazione non riconosciuta e di (tra cui, ad esempio, il risarcimento per pregiudizi ulteriori Controparte_6 Controparte_7 rispetto al danno biologico temporaneo) è ormai coperta dal giudicato interno, ai sensi dell'art. 329 c.p.c. (e, come tale, non più esaminabile in questa sede).
Sempre nel precisare il thema decidendum, la Corte rileva che, quanto a , quale tutore Controparte_5 dell'interdetto , proprietario dell'immobile sito in al Vico I° Trescene, numero 33, gli Parte_4 CP_3 appellanti hanno criticato la decisione del Tribunale di Benevento (censurandola nell'ambito del primo motivo) sostenendo, si ribadisce, che il primo giudice non avesse erroneamente riconosciuto la responsabilità del detto convenuto per avere, nonostante i gravissimi problemi riscontrati in precedenza con l'associazione non riconosciuta “ (che il 10 dicembre 2015 avevano determinato l'emissione dell'ordinanza di inibitoria CP_2 innominata d'urgenza da parte del Tribunale di Benevento), nuovamente locato, il 10 maggio 2016, l'immobile alla per lo svolgimento della stessa attività svolta dall'associazione non riconosciuta Controparte_2
“ , nonostante potesse, secondo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, prefigurarsi che la CP_2 società conduttrice avrebbe potuto arrecare danni a terzi con il ripetersi delle illegittime immissioni acustiche (cosa puntualmente accaduta).
Di conseguenza l'accertamento che questa Corte deve compiere va riferito all'eventuale responsabilità
[...]
, quale tutore dell'interdetto , dal 10.5.2016 sino al 20 Novembre del 2017, ossia siano al CP_5 Parte_4 momento a partire dal quale gli attori non hanno abitato più (pacificamente, come rilevato dal primo giudice, secondo quanto dichiarato da all'udienza del 16.5.2018; cfr. il relativo verbale di udienza, contenuto Parte_1 nel cartaceo fascicolo di ufficio di primo grado) nell'immobile sito in , in via I° Trescene, numero 31. CP_3
Anche la responsabilità della (esclusa dal primo giudice ed oggetto del quarto Controparte_2 motivo di gravame) va poi valutata con riferimento allo stesso periodo decorrente dal 10.5.2016 (ossia da quando aveva iniziato a condurre in locazione il locale di al Vico I° Trescene, numero 33 - in precedenza nella CP_3 disponibilità dell'associazione non riconosciuta persistendo, secondo gli attori/appellanti, Controparte_6 nell'attività sonora ad altissimo volume, eccedente la normale tollerabilità) sino al mese di Novembre del 2017
(data del rilascio, da parte degli attori, dell'immobile sito in , in via I° Trescene, numero 31). CP_3
E la responsabilità del (esclusa, ad abundantiam, dal giudice di prime cure, dopo avere Controparte_3 accertato la sopravvenuta carenza di interesse ad agìre degli attori, al riguardo, ed oggetto del terzo motivo di gravame) va valutata con riferimento al periodo successivo all'ordinanza del 10 dicembre 2015 (data di emissione dell'ordinanza suddetta, ex art. 700 c.p.c., nel procedimento cautelare al quale non aveva partecipato il detto ente)
e, in particolare valutando la fondatezza o meno della doglianza degli appellanti secondo cui, il detto Ente non avrebbe posto in essere, in generale, le misure necessarie per la tutela del principio generale del neminem laedere autorizzando, specificamente, in modo illegittimo, la allo svolgimento di Controparte_2
pagina 10 di 23 una serata musicale dal vivo in violazione dei limiti di immissione previsti nel proprio Piano di Zonizzazione
Acustica.
A ciò si aggiunge che il quinto motivo di gravame – con cui gli appellanti, si ribadisce, hanno criticato la decisione del Tribunale di Benevento volta ad ottenere (anche) il risarcimento del danno non patrimoniale ulteriore rispetto al riconosciuto danno biologico temporaneo (rappresentato dal pregiudizio arrecato, per effetto delle immissioni acustiche intollerabili, al normale svolgimento della vita familiare ed alla piena esplicazione delle proprie abitudini di vita di essi attori/appellanti)- è riferibile, in base alle conclusioni dell'atto di appello, a tutte le tre parti appellate sopra menzionate (ossia sia a , quale tutore dell'interdetto , che alla Controparte_5 Parte_4
e al ). Controparte_2 Controparte_3
****
Fatte queste necessarie precisazioni, va innanzitutto detto, seguendo l'ordine logico delle questioni da esaminare, che è fondato quanto sostenuto dagli appellanti nell'ambito del secondo motivo di gravame.
Il Tribunale di Benevento ha errato, infatti, nel dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agìre di Pt_1
, e (i primi due in proprio e nella qualità di esercenti la potestà
[...] Parte_2 Parte_3 genitoriale sulla figlia minore ), con riferimento anche alle conclusioni articolate sub a) dell'atto di Persona_1 citazione, relative all'invocato accertamento della responsabilità della , di Controparte_2 [...]
, quale tutore di , e del , per la persistenza della immissioni CP_5 Parte_4 Controparte_3 acustiche intollerabili.
Ed invero, a seguito della dichiarazione di , resa all'udienza del 16.5.2018, di aver lasciato Parte_1
l'immobile sovrastante il già nel Novembre 2017 (“se non erro il 20”; cfr. il relativo verbale di udienza, CP_2 contenuto nel cartaceo fascicolo di ufficio di primo grado), non sussisteva più l'interesse degli attori, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., ad ottenere l'inibitoria oggetto delle conclusioni articolate sub. b) dell'atto di citazione (in quanto, non abitando più in tale immobile, non vi sarebbe stata, per loro, più alcuna utilità, giuridicamente rilevante, conseguente all'eventuale cessazione delle lamentate immissioni acustiche intollerabili esercitate dal circolo , ma non anche in relazione all'accertamento della responsabilità dei convenuti richiesta ai fini CP_2 del risarcimento dei danni già subìti (ossia, logicamente, di quelli patiti sino al mese di Novembre 2017).
****
Sempre seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte, va rilevata l'infondatezza del terzo motivo di gravame.
Il Tribunale di Benevento, infatti, in ordine alla doglianza degli attori – oggetto del motivo di gravame in esame – concernente, specificamente, l'autorizzazione del 23.6.2016 a , nella detta qualità, Persona_2 all'occupazione del suolo pubblico antistante il locale per lo svolgimento della festa ivi indicata - ha correttamente escluso la responsabilità del detto ente, posto che tale autorizzazione era stata rilasciata a condizioni ben precise,
pagina 11 di 23 che includevano anche il rispetto dell'ordinanza cautelare già emessa nel 2015,
Tale autorizzazione del 23/6/2016 (rilasciata a , quale titolare del pubblico esercizio Persona_2 denominato Pub Bloody Mari, con sede in , Vico I° Trescene 33) dal Dirigente del Settore Attività CP_3
Produttive di tale Comune (n. prot. 57849/2016), ridepositata dall'ente appellato in questo grado di giudizio
(unitamente agli altri atti e documenti del primo grado) prevedeva, invero – come correttamente evidenziato dal appellato - non soltanto un'occupazione limitata nel tempo (al solo giorno del 25 giugno 2016, dalle ore CP_3
21 alle ore 24 e, quindi, per un totale di sole tre ore) di una piccolissima porzione dello spazio antistante il detto locale (pari a mq 15 x 1), ma anche numerosi prescrizioni volte proprio ad evitare che si potessero verificare immissioni acustiche intollerabili per i residenti della zona, tra cui:
1) il divieto di collocare, all'esterno del locale, strumenti musicali;
2) il divieto di utilizzare, all'interno del locale, proprio l'apparecchiatura TITAN 15D, e di superare i 95 decibel, come stabilito dal Tribunale di Benevento a definizione del procedimento cautelare n. 1252/2015 R.G.
****
Al rigetto dell'appello proposto da , e (i primi due in proprio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore ) nei confronti del Persona_1 CP_3
segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dei primi al pagamento, in solido tra loro, ex art. 97
[...]
c.p.c., delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del detto Ente appellato.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez.
II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al
D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell' appellato vittorioso stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in considerazione del valore indeterminabile (ex art. 5, co.6, del detto decreto) della controversia, determinato in base al criterio c.d. del disputatum (essendo stato rigettato l'appello nei confronti del detto Ente;
cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
30/11/2022, n. 35195), non avendo gli appellanti specificato l'ammontare dei danni di cui hanno chiesto la liquidazione in via equitativa.
Non è superfluo precisare che, in mancanza di appello incidentale del sulla Controparte_3 compensazione delle spese di lite disposta (tra tale ente e gli attori) dal giudice di primo grado, tale statuizione non può essere modificata in questa sede (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, Ord., 30/01/2023, n. 2697 cfr. anche pagina 12 di 23 Cass. civ., Sez. III, 29/10/2019, n. 27606; Sez. VI - 3, Ord., 24/01/2017, n. 1775; Sez. III, 20/08/2009, n. 18533;
Sez. V, 03/12/2008, n. 28696).
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Sono poi fondati, nei limiti di seguito esposti (in particolare con riferimento alla tipologìa e all'ammontare dei danni oggetto del risarcimento da accordare agli attori/appellanti), il quarto, il primo e il quinto motivo di gravame, riguardanti gli altri appellati costituiti ed esaminabili in tale ordine per ragioni di ordine logico - giuridico.
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Risulta fondato, innanzitutto, il quarto motivo, non essendo condivisibile la decisione del primo giudice di rigettare in toto la domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti della Controparte_2 ritenendo che, all'esito della prova testimoniale, non potesse ritenersi raggiunta la prova dell'effettivo superamento dei limiti delle immissioni acustiche in violazione dell'art. 844 c.c.
Ed invero, come rilevato dagli appellanti, i testimoni escussi all'udienza del 16 Maggio 2018, ossia Tes_1
e (cfr. il relativo verbale, contenuto nel fascicolo cartaceo agli atti), avevano confermato
[...] Testimone_2 che da quattro/cinque anni il svolgesse diverse serate fino alle prime ore del mattino, Controparte_6 specialmente nel week end, con assembramento di molte persone dentro e davanti allo stesso, ed anche sotto la loro abitazione precisando che, pur essendovi altri locali nella medesima zona, a loro arrivava a forte volume e dava fastidio la musica del . Parte_7
In particolare il teste , indifferente alle parti in causa, aveva riferito, sul primo capitolo di prova Testimone_1
(“Vero è che il , sito al piano terra del fabbricato in al Vico I° Trescene, numero 33, Controparte_6 CP_3 svolge da tempo diverse serate musicali a tema con disk jokey fino alle prime ore del mattino successivo.”; cfr. la seconda memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c., ridepositata in appello dagli appellanti): “E' vera la circostanza, tanto posso dire perché abito a meno di 20 metri dal locale e, quindi, vedo e soprattutto ascolto fino a notte fonda. Sono numerose le serate per me intollerabili, tant'è vero che tra il 24 ed il 25 marzo 2018 e tra il 28 ed il 29 aprile 2018 ho dovuto chiamare il 113, a volte però la Questura mi smista sui Carabinieri. Credo che questa attività sia in corso da almeno 4 o 5 anni, la musica il sabato procede fino alle 2.30 di notte e, comunque, questa attività porta un assembramento di persone notevole sotto casa mia comportandomi difficoltà relazionali e di riposo. Il sabato, i prefestivi e i festivi la musica ed i rumori sono sempre molto alti, durante la settimana solo in alcune occasioni”.
E aveva confermato le circostanze di cui al secondo, terzo (sia pure in relazione al suo appartamento) e quinto capitoli di prova (“Vero è che in occasione delle stesse proviene dal locale ove è sito il Controparte_6 fortissimo rumore determinato da musica suonata ad alto volume e dal vociare delle numerose persone assembrate nel locale ed all'esterno dello stesso nella strada antistante.”. “Vero è che siffatto forte rumore non consente agli abitanti della zona, ed in particolare agli occupanti dell'appartamento soprastante il locale, di potere usufruire di un normale riposo notturno.” “Vero è che siffatta situazione, assolutamente insostenibile nei periodi
pagina 13 di 23 primaverile ed estivo, si verifica con regolarità anche nei fine settimana dei periodi autunnale ed invernale.”).
Sul quarto capitolo di prova (“Vero è che più volte sono stati chiamati dal IG , nonché da altri Parte_1 abitanti degli appartamenti limitrofi al suo ed al locale ove è sito il , i Vigili Urbani, le Forze di Controparte_6
Polizia ed i Carabinieri per far cessare i forti rumori derivanti dalla musica suonata ad alto volume e dal vociare delle numerose persone assembrate dentro e fuori il locale.”) il teste ha poi riferito: “In merito alla circostanza, ribadisco di aver personalmente chiamato le forze dell'ordine in diverse occasioni, da anni, vi ho citato solo le ultime due occasioni. Sono sicuro che anche ha chiesto più volte detto intervento, non saprei dire se anche Pt_1 altri vicini lo abbiano richiesto. Preciso che non ho chiamato le forze dell'ordine tutte le volte in cui sarebbe stato necessario, ma solo in alcune occasioni”.
E ha, infine, precisato: “In tutta la zona ci sono molti locali, non vedo se altri locali facciano musica all'aperto, mentre vedo sotto casa mia il locale del in un paio di volte ho visto le casse fuori, ma un po' di tempo CP_2 fa, e poi sento la musica che proviene da questo locale”. “La musica del locale del prevale su quella CP_2 degli altri locali e, nel momento in cui si ferma, sento musica in lontananza, ma è ben diverso, per me non è fastidiosa.”.
La teste , moglie dell'altro testimone, aveva confermato il primo capitolo di prova, precisando di Testimone_2 abitare a meno di 20 metri dal locale, e riferendo, quanto al secondo, che vivevano quotidianamente “questi fatti nei fine settimana, nei prefestivi ed, a volte, durante la settimana, da diversi anni, credo almeno 4 o 5 anni ed ancora oggi”.
Aveva, poi, confermato le circostanze di cui al terzo e al quinto capitolo di prova riferendo, nel rispondere sul quarto: “anche noi abbiamo chiamato varie volte le forze dell'ordine”.
E aveva, inoltre, precisato: “Ci sono altri locali nei dintorni, ma la musica proviene dal e si sente, CP_2 perché loro hanno la porta aperta, quando abbiamo chiamato le forze dell'ordine abbiamo accertato che la musica proveniva da lì ed attualmente non ci sono altri locali dai quali proviene la musica”.
Quanto riferito dai testimoni ha trovato conferma, sostanzialmente, in ordine alla circostanza che la
[...]
avesse continuato l'organizzazione di serate musicali dopo aver preso in locazione (ossia dal Controparte_2
10.5.2016) in cui aveva il locale di Vico I Trescene 33 (quando ancora gli attori abitavano nell'immobile ad esso sovrastante), anche nella documentazione prodotta dalla parte attrice in allegato alla memoria del 18.10.2017 e, in particolare:
a) nella locandina “La notte delle streghe” del 15 ottobre 2016; b) nell'estratto da facebook Controparte_6 dell'evento musicale “Kokopelli” del 2 febbraio 2017; c) nell'estratto da facebook dell'evento musicale “Kokopelli” del 2 febbraio 2017; d) nell'estratto da facebook dell'evento musicale “Serata anni 90” del 6 maggio 2017; nella locandina “Peroni Forte” del 25 agosto 2017; e) nella locandina “Fluo party” Controparte_6 Controparte_6 del 26 agosto 2017; f) nella locandina “DJ Lukas Trunk” del 23 settembre 2017; g) nell'estratto Controparte_6
pagina 14 di 23 da facebook dell'evento musicale “DJ Lukas Trunk” del 23 settembre 2017.
Quindi, alla luce di tali chiare ed univoche testimonianze, come suffragate dalla detta documentazione e non essendo emerso alcun elemento, dall'istruttoria espletata, da cui desumere che, dopo la locazione del 10.5.2016, fossero stati adottati eventuali accorgimenti (anche in ottemperanza della detta ordinanza cautelare) per porre rimedio alle intollerabili immissioni acustiche provenienti dal locale condotto in locazione (da quel momento) dalla ma riscontrate tecnicamente, in precedenza - in riferimento, cioè alla detta Controparte_2 associazione non riconosciuta (che svolgeva, tuttavia, la medesima attività poi esercitata dalla nuova conduttrice e alla cui compagine sociale era riconducibile)- sia dal consulente di parte ricorrente, dott. (cfr. Persona_4
l'allegato n.14 alla documentazione di parte attorea, ridepositata in appello) che dal ctu, prof. Persona_3 nel detto procedimento cautelare (cfr. l'allegato n.26 alla documentazione di parte attorea, ridepositata in appello), il Tribunale di Benevento ha errato, ad avviso di questa Corte, nel negare la responsabilità (extracontrattuale) della detta cooperativa convenuta. CP_2
Ragion per cui tale società va condannata, ex art. 2043 c.c., in parziale riforma della sentenza impugnata, al risarcimento dei danni non patrimoniali (meglio specificati nell'ambito dell'esame del quinto motivo di gravame) patiti dagli attori/appellanti nel periodo compreso tra il 10.5.2016 e il mese di Novembre 2017.
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Risulta fondato anche il primo motivo.
Ad avviso della Corte, infatti, il Tribunale di Benevento ha erroneamente rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori nei confronti di , quale tutore dell'interdetto , Parte_5 Parte_4 proprietario e locatore dell'immobile dal quale provenivano le immissioni acustiche per cui è causa.
Nel reputare insussistente la responsabilità del proprietario del locale (e, quindi, del suo tutore, essendo il primo interdetto) in ordine ai danni lamentati dagli attori - giustificando tale convincimento sulla base della mancata detenzione del detto immobile (richiamando, sul punto, quanto sostenuto, in precedenza, dal giudice della fase cautelare), nonché dell'assenza del concorso nella realizzazione del fatto dannoso e, inoltre, perchè il proprietario/custode non risponderebbe dei fatti commessi dal conduttore bensì solo dei pregiudizi provocati da vizi strutturali dell'immobile locato - il Tribunale non ha, infatti, correttamente interpretato le risultanze documentali alla luce dei principi enucleati, al riguardo, dalla Suprema Corte.
La giurisprudenza di legittimità, in particolare, ha affermato quanto segue.
Allorchè le immissioni intollerabili originino da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043
c.c. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell'immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per avere omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi a carico di terzi.
La responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni derivanti dalle immissioni può essere inoltre affermata nei confronti pagina 15 di 23 del proprietario, locatore del bene, soltanto quando si accerti in concreto che, al momento della stipula del contratto di locazione, il proprietario avrebbe potuto prefigurarsi, impiegando la diligenza di cui all'art. 1176 c.c., che il conduttore avrebbe certamente recato danni a terzi con la propria attività (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
26/10/2023, n. 29784 e i richiami ivi operati a Cass. civ. n. 11125/2015 e a Cass. civ. n. 4908/2018).
Quindi, essendo chiaro che il titolo della responsabilità del proprietario/locatore non possa che essere quello del fatto illecito e che debba essere considerato, quindi, in primo luogo, il contributo causale alla verificazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15/06/2018, n. 15767), va detto che è configurabile, in via di prospettazione, una sua responsabilità, ove si deduca che l'eccedenza delle immissioni rispetto ai limiti legali sia imputabile a colpa e fatto del proprietario stesso, per aver concesso in locazione l'immobile con la consapevolezza di una sua destinazione ad attività molesta ai vicini non già di per sè (ovvero in base ad una astratta potenzialità lesiva di essa per generica classificazione), quanto per le concrete modalità dell'attività medesima esercitata dal conduttore senza l'adozione di particolari precauzioni(cfr. Cass. civ., Sez. II, 08/09/2021, n. 24188).
Ciò premesso, ad avviso della Corte è condivisibile, allora, quanto sostenuto dagli appellanti secondo cui, una volta accertata dal Tribunale di Benevento – con l'ordinanza cautelare emessa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. il
10.12.2015, nel procedimento (n.1252/2015 RG), al quale aveva partecipato anche , quale Parte_5 tutore dell'interdetto (cfr. doc. n.27 del fascicolo di parte ridepositato telematicamente in questo Parte_4 grado dagli appellanti) - l'intollerabilità delle immissioni provenienti dal locale in questione per l'attività svolta dalla conduttrice (l'associazione non riconosciuta “ ), e nonostante la diffida (dal persistere con le CP_2 immissioni acustiche) del 7.3.2016 inviata (dal difensore degli attori/appellanti), a mezzo pec, anche al difensore di
, nella detta qualità (cfr. doc. n.28 del summenzionato fascicolo), quest'ultimo, nel locare il Parte_5 medesimo immobile, dopo circa due mesi, ossia il 10.5.2016 (cfr. il contratto di locazione ridepositato in questa sede da ) alla , per lo svolgimento della stessa attività svolta Parte_5 Controparte_2 in precedenza dall'associazione non riconosciuta “ (il cui Presidente, , era il figlio CP_2 Controparte_7 della legale rappresentante della detta Cooperativa, ossia di ), potesse ragionevolmente Persona_2 prefigurarsi che la società conduttrice avrebbe arrecato i danni in questione, per il ripetersi delle illegittime immissioni acustiche (il che è pacificamente accaduto, come desumibile dalle testimonianze in precedenza esaminate, suffragate dalla detta documentazione allegata alla memoria istruttoria del 18.10.2017, depositata dalla parte attrice, ai sensi dell'art. 183, co. VI, n.2., c.p.c.).
In altri termini, avendo il proprietario/locatore (o, meglio, il suo interdetto) concesso in locazione l'immobile in questione alla detta cooperativa, avente come rappresentante legale la madre dello stesso presidente dell'associazione che, quale precedente conduttrice, aveva determinato le immissioni acustiche intollerabili - per di più dopo meno di cinque mesi dalla ordinanza cautelare emessa a seguito del detto procedimento al quale aveva partecipato e dopo circa due mesi dalla diffida del 7.3.2016 – va considerato anch'egli responsabile (ai sensi degli pagina 16 di 23 artt. 2043 e 2048 c.c.) per il ripetersi (circostanza desumibile chiaramente, si ribadisce, dalle dette testimonianze, suffragate dalla summenzionata documentazione) di tali immissioni acustiche intollerabili, potendo, in base a tali elementi, ragionevolmente prefigurarsi, impiegando la diligenza di cui all'art. 1176 c.c., che anche la (nuova) conduttrice avrebbe recato danni a terzi (gli attori/appellanti, nel caso di specie) con la propria attività.
Né era stato eventualmente previsto (al fine di scongiurare il ripetersi dei pregiudizi lamentati dagli attori), d'altra parte, nel contratto di locazione, che la conduttrice adottasse gli accorgimenti necessari per impedire quelle immissioni acustiche intollerabili accertate con riferimento alla attività svolta dalla precedente conduttrice, riconducibile sostanzialmente (come detto) alla medesima compagine sociale -nel senso, quantomeno, di vietare espressamente quanto disposto dall'ordinanza cautelare (cioè lo svolgimento dell'attività di intrattenimento musicale mediante l'uso dell'impianto Titan 15d ivi ubicato o, comunque, con sorgenti sonore significative tali da determinare il superamento dei limiti normativi per le immissioni sonore nel centro storico di ), potendo CP_3 la clausola n.14 di tale contratto (secondo cui “La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata ed è direttamente responsabile verso la parte locatrice ed i terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata”) rilevare solo nei rapporti interni tra le parti e non certo per evitare la responsabilità (solidale) extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) del proprietario, nei confronti di terzi, per i danni arrecati a questi ultimi.
Ragion per cui anche , nella detta qualità di tutore del proprietario del locale in questione, va Controparte_5 condannato, ai sensi degli artt. 2043 e 2048 c.c., ed in solido con la , in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t. (in parziale riforma della sentenza impugnata), al risarcimento dei danni non patrimoniali (meglio specificati nell'ambito dell'esame del quinto motivo di gravame) patiti dagli attori/appellanti nel periodo compreso tra il 10.5.2016 e il mese di Novembre 2017.
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Il quinto motivo è fondato.
Se è vero, da un lato, che, effettivamente, come rilevato dal primo giudice quanto al danno alla salute (e non oggetto di specifico gravame degli appellanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.), gli appellanti non avevano fornito la prova in ordine al danno alla salute patito nel periodo successivo al giudizio cautelare (non essendovi neanche certificati medici riferiti a tale periodo) – ciò anche tenendo conto delle valutazioni medico – legali operate dal ctu, dott. (cfr. la relazione peritale contenuta nel fascicolo cartaceo di primo grado), che Persona_5 aveva accertato la sussistenza solo di un danno biologico temporaneo, limitato al tempo in cui la famiglia Pt_1 aveva subìto le immissioni, senza patologìe psichiche permanenti, pregresse o sopravvenute insorte a seguito dell'inquinamento acustico ambientale – è altrettanto vero, tuttavia, quanto segue.
Come sostenuto da , e (i primi due in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore ) nell'ambito del quinto e ultimo motivo di gravame, Persona_1
pagina 17 di 23 non è corretta la sentenza impugnata con riferimento al mancato accoglimento, da parte del Tribunale di
Benevento, della domanda volta ad ottenere (anche) il risarcimento del danno non patrimoniale ulteriore rispetto al riconosciuto danno biologico temporaneo, rappresentato dal pregiudizio arrecato, per effetto delle immissioni acustiche intollerabili, al normale svolgimento della vita familiare ed alla piena esplicazione delle proprie abitudini di vita di essi attori/appellanti.
Invero, contrariamente a tale decisione, per il periodo successivo alla locazione in favore della
[...]
(periodo per il quale, come detto in precedenza, sussiste la responsabilità solidale di tale Controparte_2 società e di , nella detta qualità di tutore del proprietario del locale in questione), va riconosciuto Controparte_5 agli appellanti il risarcimento di tali danni non patrimoniali (ulteriori rispetto a quello biologico temporaneo), in conseguenza del superamento della soglia di normale tollerabilità, ex art. 844 c.c., in relazione alle immissioni acustiche.
Al riguardo, premesso che, come detto, non vi era alcuna prova che consentisse di ritenere che fossero stati adottati dalla nuova conduttrice (ossia dalla ) gli accorgimenti necessari per la Controparte_2 cessazione delle immissioni acustiche intollerabili, come accertate in sede cautelare (né, del resto, che tali accorgimenti fossero stati previsti nel contratto di locazione stipulato da tale società, il 10.5.2016, con il tutore del proprietario del locale), e considerato, che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, gli attori avevano dimostrato di avere chiesto più volte, anche nel periodo successivo al 10.5.2016, l'intervento della forza pubblica per la cessazione di tali immissioni, così dimostrando anche il proprio grave disagio al riguardo, soprattutto con riferimento al riposo notturno (cfr., tra i documenti prodotti dagli attori in allegato alla detta memoria istruttoria del
18.10.2017: a) l'atto di denuncia/querela ed istanza di sequestro ex articolo 321 c.p.p. del 30 agosto 2016; b) la denuncia del 13 ottobre 2016; c) la comunicazione del , protocollo numero 9121/2017 del 1° Controparte_3 febbraio 2017, in risposta ad un esposto del;
d) la querela del 3 agosto 2017), va detto quanto segue. Pt_1
L'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio; viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c.. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
14/11/2024, n. 29393).
In materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz'altro, illecito, in quanto, se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità
pagina 18 di 23 prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino - ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi - devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex art. 844 c.c. e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26/02/2024, n. 5074).
In altri termini l'art. 844 c.c., comma 2, nella parte in cui prevede la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, deve essere letto, tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento ad una normale qualità della vita;
sicchè, in siffatta evenienza, va escluso qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso (cfr. Cass. civ., 31/08/2018, n. 21504).
Inoltre, mentre è senz'altro illecito – si ribadisce- il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c. (cfr. Cass. civ., 31/08/2018, n. 21504 cit.).
Inoltre il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti.
La prova del pregiudizio subito può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 01/02/2017, n. 2611), senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 13/07/2023, n. 20096), potendo l'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11930).
E, quanto alla liquidazione necessariamente equitativa del detto danno (da effettuarsi previo apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 05/02/2018, n. 2668):
a) Al fine evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al
"quantum", ovvero che esso spieghi le ragioni del processo logico sul quale essa è fondata, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato;
pagina 19 di 23 b) tuttavia, ciò non esige, con specifico riferimento alla liquidazione equitativa del danno ex artt. 844 e 2059 c.c.,
l'adozione di criteri predeterminati, quali il ricorso ad una percentuale dell'invalidità temporanea o al valore reddituale dell'immobile, giacchè la liquidazione del danno ex art. 2056 c.c., è essenzialmente da parametrare alle circostanze del singolo caso;
c) piuttosto va assicurato - in caso di immissioni intollerabili - "un consistente risarcimento"; ciò anche in conformità alle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo; essa, infatti, ha sanzionato più volte gli stati aderenti alla convenzione, i quali - in presenza di livelli di rumore significantemente superiori a quello massimo consentito dalla legge - non avevano adottato misure idonee a garantire una tutela effettiva del diritto al rispetto della vita privata e familiare;
d) affinchè la quantificazione del danno in via equitativa non risulti arbitraria, è sufficiente l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata, sicchè la corretta applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., mira, in definitiva, a scongiurare solo la c.d. "equità cerebrina", ovvero ad assicurare un "modello di valutazione equitativa" a mente del quale "il giudice non può farsi guidare da concezioni personali o da mere intuizioni, col rischio di sconfinare nell'arbitrio", avendo, invece, "il dovere di ispirarsi a criteri noti e generalmente accolti dall'ordinamento vigente, comportandosi come avrebbe fatto il legislatore se avesse potuto prevedere il caso" (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11930 cit. e i riferimenti giurisprudenziali di riferimento;
cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 07/05/2018, n. 10861, che ha ritenuto congrua la motivazione della
Corte di merito sull'impossibilità di poter liquidare il danno da immissioni intollerabili sulla base di criteri che non fossero quelli equitativi, reputando idoneamente evidenziati i parametri di riferimento per provvedere, in concreto, alla liquidazione equitativa del danno stesso, ponendo, in particolare, riferimento, alla valorizzazione della durata del periodo delle immissioni e del presumibile valore locativo degli immobili in cui abitavano e svolgevano la loro vita quotidiana i danneggiati).
Ciò premesso, ad avviso della Corte i danni patiti da , da , da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 da a causa della lesione dei diritti (costituzionalmente garantiti) al normale svolgimento della vita Persona_1 familiare all'interno della propria abitazione e alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane (soprattutto in termini di riposo notturno), possono essere equitativamente determinati, per ciascuno di loro, nella somma di euro 1.800,00, tenendo conto di una percentuale, stimabile nella misura di un terzo di euro
300,00 (quindi in euro 100,00) – in base alla minore fruibilità dell'immobile in conseguenza delle dette immissioni – rapportata ad un canone medio mensile ragionevolmente riferibile a locazioni di immobili nella zona in questione, da moltiplicare per circa 18 mesi.
Ciò in considerazione della durata di tali immissioni (dal 10 Maggio 2016 al 20 Novembre 2017, per ciò che rileva in questa sede in base alle considerazioni sino ad ora esposte) e del particolare disagio legato al fatto che si trattasse di immissioni acustiche intollerabili riferibili alle ore serali e/o notturne.
pagina 20 di 23 All'importo di euro 1.800,00 dovuto dalla , in solido (ex art. 2055 c.c.) con Controparte_2
(nella qualità di tutore di ), a ciascuno degli appellanti, vanno aggiunti (trattandosi Controparte_5 Parte_4 di un credito risarcitorio e, dunque, di debito c.d. di valore), gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dalla data (10.5.2016) di insorgenza dell'evento dannoso, ma non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
17/02/1995, n. 1712; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466; Sez. III, 10/10/2014, n. 21396; Sez. I,
11/05/2007, n. 10884) secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884 cit.; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
****
La riforma della sentenza impugnata con riferimento agli appellati e Controparte_2 [...]
(in qualità di tutore dell'interdetto ) comporta, in base all'esito complessivo della lite, che CP_5 Parte_4 occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n.
15483).
E, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., i detti appellati vanno condannati, in solido, ex art. 97 c.p.c., al pagamento, in favore degli attori/appellanti, delle spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se in appello non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723 cit.; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531 cit.; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627 cit.; Sez. II, Ord.,
27/03/2023, n. 8561 cit.), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse degli appellanti stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2), quanto al primo grado e, quanto al secondo, dinanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro
1.100,01 ad euro 5.200,00, in base al valore della controversia, pari ad euro 1.800,00 (non operando il cumulo di cui all'art. 10, co.2, c.p.c.; cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/06/2023, n. 18166; Sez. VI – 3, Ord., 06/02/2017, n.
pagina 21 di 23 3107), con riferimento a tale rapporto processuale (valore così determinato in base al c.d. criterio del decisum; cfr.
Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/11/2022, n. 35195 cit.).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – 4^ sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2301/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell'associazione non riconosciuta e di . Controparte_6 Controparte_7
2. Rigetta l'appello proposto, nei confronti del , da , e Controparte_3 Parte_1 Parte_2
(i primi due in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Parte_3 Per_1
) avverso la sentenza n. 571/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 17.3.2021 e notificata il
[...]
16.4.2021.
3. Dichiara tenuti e condanna , e (i primi due in proprio e nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore ) al pagamento, in solido tra loro e in Persona_1 favore del , in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del Controparte_3 secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Accoglie parzialmente l'appello proposto, nei confronti della e di Controparte_2 [...]
(in qualità di tutore dell'interdetto ), da , e CP_5 Parte_4 Parte_1 Parte_2 [...]
(i primi due in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore ) Pt_3 Persona_1 avverso la sentenza n. 571/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 17.3.2021 e notificata il
16.4.2021 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuti e condanna la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., e (in qualità di tutore dell'interdetto
[...] Controparte_5
), al pagamento, a titolo di risarcimento danni (non patrimoniali): Parte_4
a) in favore di , del complessivo importo di euro 1.800,00, oltre interessi al tasso legale su tale Parte_1 importo, devalutato al 10.5.2016 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
b) in favore di , del complessivo importo di euro 1.800,00, oltre interessi al tasso legale su Parte_2 tale importo, devalutato al 10.5.2016 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pagina 22 di 23 pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
c) in favore di e , del complessivo importo di euro 1.800,00, oltre interessi al tasso legale su tale Parte_3 importo, devalutato al 10.5.2016 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
d) in favore di e , qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Parte_1 Parte_2
, del complessivo importo di euro 1.800,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato Persona_1 al 10.5.2016 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
5. Dichiara tenuti e condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_2
(in qualità di tutore dell'interdetto ), al pagamento, in solido tra loro e in favore di Controparte_5 Parte_4
, e (i primi due in proprio e nella qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 Parte_3 genitoriale sulla figlia minore ), delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente Persona_1 in euro 1.821,00 per il primo grado (di cui euro 545,00 per esborsi ed euro 1.276,00 per compensi professionali) ed in euro 2.261,5 per il secondo (di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 1.457,5 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 7.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere estensore
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2301 nell'anno 2021, vertente tra
(c.f. ) e (c.f. ), in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore (c.f. Persona_1
), nonché (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._3 Parte_3 CodiceFiscale_4 dall'avv. Ugo Campese.
CP_1
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Gianquinto.
-APPELLATA- nonchè
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_2 dall'avv. Vincenzo Catalano.
CP_4
e
(c.f. ), nella qualità di tutore dell'interdetto (c.f. Controparte_5 C.F._5 Parte_4
pagina 1 di 23 , rappresentato e difeso dall'avv. Rosalba Viglione. C.F._6
(c.f. ), associazione non riconosciuta con sede in , Vico I° Controparte_6 P.IVA_3 CP_3
Trescene.
-APPELLATA- contumace-
(c.f. ). Controparte_7 C.F._7
-APPELLATO- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 571/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il
17.3.2021 e notificata il 16.4.2021, in tema di risarcimento danni da immissioni acustiche”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 18.12.2024 dalla difesa di (in qualità di tutore Controparte_5 dell'interdetto ), il 19.12.2024 dalla difesa della , il 24.12.2024 dalla Parte_4 Controparte_2 difesa di , , e , e il 3.12.205 dalla difesa del Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3
. Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e (i primi due in proprio e nella qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 Parte_3 genitoriale sulla figlia minore ), hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la Persona_1 [...]
, (in qualità di tutore dell'interdetto ), il , Controparte_2 Controparte_5 Parte_4 Controparte_3
l'associazione non riconosciuta e , proponendo appello avverso la sentenza Controparte_6 Controparte_7
n. 571/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 17.3.2021 e notificata il 16.4.2021, con cui è stato definito il giudizio recante il n. 3652/2016 RG.
****
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado , e (i primi due in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore ), avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Persona_1
Tribunale di Benevento, la , (in qualità di tutore dell'interdetto Controparte_2 Controparte_5
) e il , rassegnando le seguenti conclusioni: “a) In via principale, accertare e Parte_4 Controparte_3 dichiarare la responsabilità della “ ”, del proprietario dell'immobile sito al piano terra del fabbricato in Controparte_2
al Vico I° Trescene, numero 33, – costituito da due ambienti con bagno riportato in NCEU del Comune di al foglio CP_3 CP_3
41, particella 4017, sub 4, – IG e/o del suo tutore IG , e del , in persona Parte_4 Controparte_5 Controparte_3 del Sindaco e Legale Rappresentate pro tempore, per l'illegittimo, persistente, continuo ed intollerabile inquinamento acustico posto in essere mediante la diffusione di musica “sparata” ad insopportabile volume quasi tutte le notti fino a tardissima ora;
per la violazione dei diritti alla salute e di proprietà degli attori, delle normative nazionali e dei regolamenti comunali vigenti per le attività di ristoro e somministrazione. b) Conseguenzialmente, e previa disapplicazione – ai sensi degli articoli 4 e 5 Legge 20 marzo 1865, numero 2248 –, della illegittima autorizzazione rilasciata dal in favore della “ ” in ordine Controparte_3 Controparte_2 all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande del 5 maggio 2016 nei locali situati in al Vico I° Trescene, CP_3 pagina 2 di 23 numero 33, inibirne in toto alla stessa il prosieguo dello svolgimento in quanto illecita o inibire in ogni caso l'utilizzo della musica perché non risultano adottate – anzi espressamente e ripetutamente violate – le misure necessarie minime di insonorizzazione acustica. c) In ogni caso, condannare la ”, il proprietario dell'immobile sito al piano terra del fabbricato in al Controparte_2 CP_3
Vico I° Trescene, numero 33, – costituito da due ambienti con bagno riportato in NCEU del Comune di al foglio 41, particella CP_3
4017, sub 4, – IG e/o del suo tutore IG , ed il , in persona del Sindaco e Parte_4 Controparte_5 Controparte_3
Legale Rappresentate pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non (esistenziali, morali, alla salute, da stress, biologici, etc.) – nessuno escluso o eccettuato –, subiti e subendi dagli attori, oltre interessi e rivalutazione dalla data degli illeciti al soddisfo, da liquidarsi all'esito dell'istruttoria o, in subordine, anche in via equitativa ex articolo 2056 Codice Civile. d) Condannare la
[...]
”, il proprietario dell'immobile sito al piano terra del fabbricato in al Vico I° Trescene, numero 33, – Controparte_2 CP_3 Parte_ costituito da due ambienti con bagno riportato in NCEU del Comune di al foglio 41, particella 4017, sub 4, – IG CP_3
e/o del suo tutore IG , ed il , in persona del Sindaco e Legale Rappresentate pro
[...] Controparte_5 Controparte_3 tempore, al pagamento ex articolo 91 c.p.c., delle spese, e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge”.
A fondamento di quanto domandato gli attori avevano esposto, in sintesi, che:
a) Con ordinanza del 10 dicembre 2015, il Tribunale di Benevento, in accoglimento del ricorso da essi proposto il 16.3.2015 ai sensi dell'art. 700 c.p.c., aveva inibito all'associazione non riconosciuta denominata CP_6
– di cui socio responsabile era di svolgere all'interno del locale ubicato in via I° Trescene
[...] Controparte_7
n. 33 l'attività di intrattenimento musicale mediante l'uso dell'impianto TITAN 15D ivi ubicato, in quanto non consentita, e di svolgere comunque qualsiasi attività di intrattenimento musicale con sorgenti sonore significative tali da determinare il superamento dei limiti normativi per le immissioni sonore nel centro storico della città di
, dichiarando la carenza di legittimazione passiva di nella qualità di tutore CP_3 Parte_5 dell'interdetto e condannando l'associazione non riconosciuta denominata al Parte_4 Controparte_6 pagamento delle spese processuali in favore di essi ricorrenti (compensando le spese fra essi ricorrenti ed il resistente ); Parte_5
b) con tale ricorso avevano lamentato, in particolare, l'intollerabilità di immissioni sonore (mediante la diffusione di musica “sparata” ad insopportabile volume quasi tutte le notti fino a tardissima ora) provenienti dal piano terra del fabbricato in , Vico I° Trescene, numero 33, ove veniva esercitata l'attività (circolo privato) CP_3 dell'associazione non riconosciuta “ ”, con conseguente lesione del diritto alla salute di tutto il Controparte_6 proprio nucleo familiare nonché nel godimento della propria abitazione, sita in , in via I° Trescene, CP_3 numero 31 (posta al di sopra del detto locale al piano terra, ove veniva esercitata l'attività da parte di tale associazione);
c) la suddetta ordinanza, nonostante fosse stata notificata all'associazione non riconosciuta denominata “
[...]
” ed a , non era stata in alcun modo eseguita;
CP_6 Controparte_7
d) persistendo le dette immissioni acustiche intollerabili in virtù delle serate con musica ad alto volume, tanto che essi attori avevano dovuto richiedere diverse volte e nuovamente l'intervento della forza pubblica per farle pagina 3 di 23 cessare (ad esempio, il 5 gennaio 2016 alle ore 23,45, il 23 gennaio 2016 alle ore 22,30, il 30 gennaio 2016 alle ore 22,40, il 19 marzo 2016 alle ore 22,20, il 30 aprile 2016 alle ore 22,15, il 7 maggio 2016 alle ore 23,45, il 14 maggio 2016 alle ore 22,27), con raccomandata/PEC del 7 marzo 2016 indirizzata ai legali costituiti dell'associazione non riconosciuta denominata “ ”, di e di Controparte_6 Controparte_7 Parte_5 nonché al , essi attori, per il tramite del proprio difensore, avevano diffidato i destinatari a far Controparte_3 cessare immediatamente i comportamenti posti in essere in stridente violazione delle specifiche norme di legge vigenti in materia, del provvedimento del Tribunale di Benevento e del Piano di Zonizzazione acustica adottato dal
, riservandosi di agire anche per risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a seguito delle Controparte_3 dette immissioni acustiche intollerabili;
e) al circolo privato denominato “ ”, Sezione-Club dell'Associazione Nazionale Apolitica Controparte_6
Culturale Assistenziale e Ricreativa “Marco Polo”, era subentrata (in realtà per cercare di eludere l'esecuzione del concesso provvedimento innominato d'urgenza) la “ ”, con sede in al Controparte_2 CP_3
Vico Trescene I, con legale rappresentante (madre del e vicepresidente del circolo Persona_2 CP_7 privato) e con preposto designato proprio;
Controparte_7
f) nella notte del 25 giugno 2016 , per l'altissimo volume della musica proveniente dal locale Parte_2
“ , e a causa del vociare della moltitudine di persone riversate nello stesso e nello spazio antistante, CP_2 aveva dovuto chiedere nuovamente l'intervento degli agenti della Polizia di Stato, ai quali Persona_2 aveva mostrato l'autorizzazione rilasciata per tale data dal Comune di , con atto di Protocollo Generale CP_3
57849/2016 del 23 giugno 2016;
g) la situazione era divenuta intollerabile non solo perché il “ continuava ad organizzare le proprie CP_2 serate musicali nell'ambito della movida beneventana, eludendo le prescrizioni del provvedimento giudiziario emesso dal Tribunale di Benevento, ma – e soprattutto – perché siffatta attività era stata colposamente tollerata dalla proprietà del locale ed addirittura autorizzata dal , in violazione del provvedimento Controparte_3 giudiziale, delle norme vigenti in materia e dello stesso piano di zonizzazione acustica adottato dall'Ente;
h) pertanto la , il proprietario dell'immobile sito al piano terra del fabbricato in Controparte_2
al Vico I° Trescene, numero 33 e/o il suo tutore ), ed il di CP_3 Parte_4 Controparte_5 CP_3
, fossero tenuti a far cessare immediatamente le immissioni sonore in danno di essi attori ed al CP_3 risarcimento di tutti i danni da fatto illecito, patrimoniali e non patrimoniali, quanto meno dalla data del 10 dicembre
2015 (data di emissione dell'ordinanza suddetta, ex art. 700 c.p.c.).
Costituitosi in giudizio, il aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_3 evidenziando che il ricorso ex art. 700 c.p.c. gli era stato notificato solo per conoscenza ed adozione dei provvedimenti di competenza e che, in ogni caso, nessun danno fosse a lui imputabile neanche per il rilascio dell'autorizzazione del 23.6.2016 lamentata dagli attori, giacchè nella stessa (relativa ad una sola serata) la pagina 4 di 23 richiedente era stata specificamente autorizzata ad utilizzare strumenti musicali, nei limiti di quanto disposto con l'ordinanza cautelare già emessa nei confronti degli stessi.
Anche la si era costituita in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_2 giurisdizione con riferimento alla domanda di disapplicazione dell'autorizzazione amministrativa per presunta illegittimità e il proprio difetto di legittimazione passiva, giacchè i fatti accertati nel 2014 erano imputabili alla precedente “ ”, mentre essa società cooperativa era stata costituita solo il 12.4.2016 e non Controparte_6 possedeva né utilizzava impianti audio idonei allo svolgimento di attività di intrattenimento musicale.
La associazione non riconosciuta e , la cui chiamata in causa era stata Controparte_6 Controparte_7 autorizzata dal Tribunale su richiesta dagli attori, erano rimasti contumaci.
Il Tribunale di Benevento, all'esito dell'istruttoria espletata, con la detta sentenza n. 571/2021 impugnata in questa sede, ha così statuito: ““1) Rigetta la domanda attorea nei confronti di , nella qualità; 2) Condanna Controparte_5
e , in proprio e nella qualità, nonché al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella qualità, che si liquidano in € 3.615,00 (di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, Controparte_5
€ 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
3)
Dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nei confronti del;
4) Compensa integralmente le spese di Controparte_3 lite tra la parte attrice ed il;
5) Rigetta la domanda attorea spiegata nei confronti della Controparte_3 Controparte_2
; 6) Condanna e , in proprio e nella qualità, nonché al rimborso delle spese
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 di lite in favore della , che si liquidano in € 3.615,00 (di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la Controparte_2 fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
7) In accoglimento della domanda attorea, condanna , associazione non riconosciuta – sezione Club Anacar Controparte_6
“Marco Polo” e , in solido, al pagamento per le ragioni per cui è causa, in favore di: - € 2.376,00, Controparte_7 Parte_1 oltre interessi come per legge dalla data della domanda al saldo;
- € 2.821,50 oltre interessi come per legge dalla Parte_2 data della domanda al saldo;
- € 1.485,00, oltre interessi come per legge dalla data della domanda al saldo;
- a Parte_3 Per_1
€ 2.227,50, oltre interessi come per legge dalla data della domanda al saldo;
8) Condanna , associazione non
[...] Controparte_6 riconosciuta – sezione “Marco Polo” e , in solido, al rimborso delle spese di lite in favore di CP_8 Controparte_7 Pt_1
, , in proprio e nella qualità, e che si liquidano in € 6.347,00 (di cui € 545,00 per
[...] Parte_2 Parte_3
C.U. e diritti, € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria ed € 1.620,00 per la fase decisoria, aumentati del 20% per la molteplicità delle parti) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, oltre al rimborso delle spese per le C.C.T.T.U.U., come già liquidate, che vengono poste definitivamente a carico dei terzi chiamati in causa.”.
In sintesi, il giudice di prime cure ha ritenuto che, all'esito dell'istruttoria svolta, la domanda attorea fosse stata provata soltanto nei confronti dei terzi chiamati in causa (in particolare sulla base del superamento della normale tollerabilità delle immissioni acustiche accertata nella relazione tecnica d'ufficio espletata dal prof.
[...] tecnico competente in acustica Ambientale, nel procedimento cautelare ante causam svoltosi proprio Per_3 nei loro confronti) e limitatamente al danno biologico temporaneo da essi patito nel periodo antecedente il giudizio cautelare, come riscontrato dalla ctu medico – legale.
****
pagina 5 di 23 IL GIUDIZIO DI APPELLO.
e e (i primi due in proprio e nella qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 Parte_3 genitoriale sulla figlia minore ) hanno censurato tale sentenza sulla base dei seguenti cinque motivi Persona_1 di gravame.
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2697 E 2729 DEL CODICE CIVILE, 115 E 116 C.P.C. IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI
FERDINANDO TODINO.
Con il primo motivo gli appellanti hanno criticato la decisione del Tribunale di Benevento di rigettare la domanda di risarcimento danni, da essi proposta, nei confronti di , quale tutore dell'interdetto Controparte_5 Parte_4
proprietario dell'immobile sito in al Vico I° Trescene, numero 33, sostenendo che il primo
[...] CP_3 giudice non avesse, erroneamente, considerato che, a differenza del procedimento innominato d'urgenza instaurato prima di quello di merito in oggetto ed iscritto al numero 1252/2015 del Registro Generale (conclusosi con il provvedimento reso dal Tribunale di Benevento il 10 dicembre 2015), , nella detta qualità di Parte_6 tutore del proprietario del detto immobile, fosse responsabile per avere concorso nella causazione dei danni, posto che, nonostante i gravissimi problemi riscontrati in precedenza con l'associazione non riconosciuta “ CP_2
(che il 10 dicembre 2015 avevano determinato l'emissione dell'ordinanza di inibitoria innominata d'urgenza
[...] da parte del Tribunale di Benevento), e l'acclarata inidoneità del piccolo locale di proprietà di , locato Parte_4 alla suddetta associazione per l'esercizio di una attività commerciale con intrattenimento musicale (tramite dj o dal vivo), il 10 maggio 2016 aveva nuovamente locato l'immobile alla , per lo Controparte_2 svolgimento della stessa attività svolta dall'associazione non riconosciuta “ , ben potendo, quindi, CP_2 secondo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, prefigurarsi che la società conduttrice avrebbe potuto arrecare danni a terzi con il ripetersi delle illegittime immissioni acustiche (cosa puntualmente accaduta), nonostante fosse stato in precedenza espressamente diffidato da essi attori dal non reiterare tale comportamento con raccomandata/pec del 7 marzo 2016, così come contraddittoriamente riconosciuto anche nella decisione appellata.
2. VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 100 C.P.C. IN RELAZIONE ALLA CONCLUSIONE ARTICOLATA AL CAPO SUB A) DELLA
CITAZIONE.
Con il secondo motivo hanno criticato la sentenza n. 571/2021 emessa dal Tribunale di Benevento nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto – avendo dichiarato, all'udienza del 16.5.2018, di aver lasciato Parte_1
l'immobile sovrastante il già nel mese di Novembre 2017- che fosse sopravvenuta la carenza di CP_2 interesse ad agìre di essi attori con riferimento alla domanda di cui al capo sub. a) dell'atto di citazione (relativa all'accertamento della responsabilità della , di , quale tutore di Controparte_2 Controparte_5
, e del , per la persistenza della immissioni acustiche intollerabili). Parte_4 Controparte_3
Secondo gli appellanti, invece, tale interesse sarebbe sussistito in ordine alla valutazione del comportamento illegittimo, del nesso causale tra lo stesso e il danno alla salute nonché alla proprietà del loro nucleo familiare e, pagina 6 di 23 comunque, anche ai fini dell'accertamento della soccombenza e, quindi, per la regolamentazione delle spese di lite.
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, DELL'ARTICOLO 8 DELLA
CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, DELLA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO 2002/49/CE, DEGLI ARTICOLI 14, 24 E 42 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, DEGLI ARTICOLI 844 E 2043 DEL CODICE CIVILE, DEL PIANO DI
ZONIZZAZIONE ACUSTICA ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE NUMERO 105 DEL 17 LUGLIO 2014, IN ORDINE ALLA POSIZIONE DEL
COMUNE DI BENEVENTO.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che fosse sopravvenuta la carenza di interesse ad agìre di essi attori nei confronti del e che, Controparte_3 comunque, non fosse stata provata la responsabilità del detto in ordine alle immissioni lamentate. CP_3
Secondo , (in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia Parte_1 Parte_2 minore ) e il primo giudice non avrebbe adeguatamente considerato che il Persona_1 Parte_3 [...]
fosse stato convenuto in giudizio, in generale, per non avere posto in essere le misure necessarie CP_3 per la tutela del principio generale del neminem laedere autorizzando, in particolare, la Controparte_2
allo svolgimento di una serata musicale dal vivo in violazione dei limiti di immissione previsti nel
[...] proprio Piano di Zonizzazione Acustica.
4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2697 E 2729 DEL CODICE CIVILE, 115 E 116 C.P.C. IN ORDINE ALLA POSIZIONE DELLA
“ ”. Controparte_2
Con il quarto motivo gli appellanti hanno sostenuto che il giudice di prime cure avesse erroneamente rigettato la domanda risarcitoria proposta nel confronti della , sostenendo che dall'istruttoria Controparte_2 espletata, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Benevento, fosse emerso che nel locale di CP_3 al Vico I° Trescene, numero 33, di proprietà di , prima l'associazione non riconosciuta Parte_4 CP_6
e, poi, dal maggio 2016, la (tramite gli stessi soggetti,
[...] Controparte_2 Controparte_7 ed rispettivamente figlio e madre) avevano continuativamente posto in essere l'attività Persona_2 sonora ad altissimo volume, eccedente la normale tollerabilità.
5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2059 E 2729 DEL CODICE CIVILE, 115 E 116 C.P.C. IN ORDINE AL MANCATO
RICONOSCIMENTO DI DANNO NON PATRIMONIALE.
e , in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Parte_1 Parte_2
, nonché , hanno, infine, con il quinto e ultimo motivo di gravame, criticato la Persona_1 Parte_3 sentenza impugnata anche con riferimento al mancato accoglimento, da parte del Tribunale di Benevento, della domanda volta ad ottenere (anche) il risarcimento del danno non patrimoniale (ulteriore rispetto al riconosciuto danno biologico temporaneo) rappresentato dal pregiudizio arrecato, per effetto delle immissioni acustiche intollerabili, al normale svolgimento della vita familiare ed alla piena esplicazione delle proprie abitudini di vita di essi attori/appellanti.
Hanno censurato, in particolare, quanto ritenuto dal giudice di prime cure secondo cui le prove fornite in pagina 7 di 23 relazione a qualsiasi tipo di danno ulteriore rispetto a quello (biologico temporaneo) riconosciuto sarebbero state insufficienti, non essendovi verbali di interventi delle Forze dell'Ordine, certificati medici e testimonianze in ordine all'effettivo stravolgimento della vita della famiglia a causa delle immissioni acustiche, ma solo due Pt_1 testimonianze eccessivamente generiche.
Contrariamente a tale decisione, gli appellanti hanno sostenuto che, nel caso in esame, l'istruttoria svolta avesse consentito di ritenere provata l'esistenza del danno non patrimoniale concretizzatosi nel pregiudizio al diritto al normale svolgimento della vita familiare ed alla piena esplicazione delle proprie abitudini di vita di essi attori, essendo tale danno di presumibile certezza in quanto, nel periodo anteriore alla costituzione della
[...]
, l'attività musicale svolta nel locale in Vico Trescene I°, numero 33, di dalla Controparte_2 CP_3
, sarebbe stata così fastidiosa da condurre al provvedimento innominato d'urgenza del 10 Controparte_6 dicembre 2015 e, per il periodo successivo, le richieste di intervento alle forze dell'ordine nonché le testimonianze rese non avrebbero lasciato dubbi sul fatto che anche la società cooperativa subentrata avesse continuato a svolgere la medesima attività in completa violazione delle normative vigenti.
E, alla luce di quanto esposto, gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, accertare
e dichiarare la responsabilità della “ ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e del Controparte_2 proprietario dell'immobile sito al piano terra del fabbricato in al Vico I° Trescene, numero 33, signore e/o del CP_3 Parte_4 suo tutore signore , e del , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, per Controparte_5 Controparte_3
l'illegittimo intollerabile inquinamento acustico posto in essere mediante la diffusione di musica “sparata” ad insopportabile volume quasi tutte le notti fino a tardissima ora;
per la violazione dei diritti alla salute e di proprietà degli attori, delle normative nazionali e dei regolamenti comunali vigenti per le attività di ristoro e somministrazione. 2) Conseguenzialmente, condannare la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, il proprietario dell'immobile sito al piano terra del fabbricato in
[...] CP_3 al Vico I° Trescene, numero 33, IG e/o del suo tutore IG , ed il , in Parte_4 Controparte_5 Controparte_3 persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non (esistenziali, morali, alla salute, da stress, biologici, etc.) nessuno escluso o eccettuato, subiti dagli attori, oltre interessi e rivalutazione dalla data degli illeciti al soddisfo, con liquidazione anche in via equitativa ex articolo 2056 Codice Civile. 3) Condannare le controparti al pagamento delle spese
e compensi del doppio grado del giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa. 4) Il tutto con sentenza esecutiva come per legge.”.
Iscritta la causa al numero 2301/2021 del Ruolo Generale, ed acquisito, in data 6.9.2021 (come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di primo grado, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 25.11.2021, , quale tutore (e legale rappresentante) dell'interdetto, , Controparte_5 Parte_4 contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Rigettare il gravame proposto in quanto del tutto infondato ed inammissibile, in fatto ed in diritto, nei confronti del proprietario – locatore;
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”.
Costituitosi in giudizio, con comparsa depositata il 13.12.2021, anche il ha contestato la Controparte_3 fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) disattendere e rigettare l'atto di appello ex adverso notificato e, per l'effetto, confermare la Sentenza di primo grado n. 571/2021 del Tribunale di Benevento emessa, all'esito del giudizio contraddistinto dal n. 3652/2016 R.G., in data 11/03/2021 e pubblicata in data 17/03/2021; 2) in ogni caso, dichiarare e statuire pagina 8 di 23 che nel caso di specie non sussiste la legittimazione passiva del in merito alle presunte doglianze degli odierni Controparte_3 appellanti e, per l'effetto, rigettare in toto, nei confronti del , in persona del Sindaco p.t., le richieste dai medesimi Controparte_3 formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3) dichiarare e statuire che nel caso di specie non sussiste alcuna responsabilità del
in merito alle presunte doglianze degli odierni appellanti e, per l'effetto, rigettare in toto, nei confronti del Controparte_3 [...]
, in persona del Sindaco p.t., le richieste dai medesimi formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con condanna CP_3 degli appellanti alla refusione delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario e oneri accessori di legge, del doppio grado di giudizio.”.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 15.12.2021, anche la ha Controparte_2 contestato la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Rigettare il gravame proposto in quanto del tutto infondato ed inammissibile, in fatto ed in diritto;
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”.
Non si sono costituiti in giudizio l'associazione non riconosciuta e . Controparte_6 Controparte_7
Con ordinanza del 21.12.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 16.5.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale dell'11.12.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 7.1.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 18.12.2024 dalla difesa di , in qualità di tutore Controparte_5 dell'interdetto ; il 19.12.2024 dalla difesa della;
il 24.12.2024 dalla Parte_4 Controparte_2 difesa di , , e;
il 3.12.205 dalla difesa del Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3 [...]
), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 7.1.2025 (ritualmente CP_3 comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'associazione non riconosciuta e di Controparte_6 CP_7
, non essendosi costituiti in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello nei loro
[...] confronti, effettuata (come documentato dagli appellanti) il 14.5.2021.
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Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello proposto da e e (i Parte_1 Parte_2 Parte_3 primi due in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore ), sia Persona_1 parzialmente fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
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Va rilevato, innanzitutto, nel delineare il thema decidendum, che gli appellanti non hanno formulato alcuna conclusione nei confronti dei detti appellati contumaci, quali terzi chiamati in causa in primo grado (e condannati al risarcimento del danno biologico temporaneo). pagina 9 di 23 Ragion per ogni altra doglianza fatta valere dagli attori in primo grado nei confronti dell'associazione non riconosciuta e di (tra cui, ad esempio, il risarcimento per pregiudizi ulteriori Controparte_6 Controparte_7 rispetto al danno biologico temporaneo) è ormai coperta dal giudicato interno, ai sensi dell'art. 329 c.p.c. (e, come tale, non più esaminabile in questa sede).
Sempre nel precisare il thema decidendum, la Corte rileva che, quanto a , quale tutore Controparte_5 dell'interdetto , proprietario dell'immobile sito in al Vico I° Trescene, numero 33, gli Parte_4 CP_3 appellanti hanno criticato la decisione del Tribunale di Benevento (censurandola nell'ambito del primo motivo) sostenendo, si ribadisce, che il primo giudice non avesse erroneamente riconosciuto la responsabilità del detto convenuto per avere, nonostante i gravissimi problemi riscontrati in precedenza con l'associazione non riconosciuta “ (che il 10 dicembre 2015 avevano determinato l'emissione dell'ordinanza di inibitoria CP_2 innominata d'urgenza da parte del Tribunale di Benevento), nuovamente locato, il 10 maggio 2016, l'immobile alla per lo svolgimento della stessa attività svolta dall'associazione non riconosciuta Controparte_2
“ , nonostante potesse, secondo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, prefigurarsi che la CP_2 società conduttrice avrebbe potuto arrecare danni a terzi con il ripetersi delle illegittime immissioni acustiche (cosa puntualmente accaduta).
Di conseguenza l'accertamento che questa Corte deve compiere va riferito all'eventuale responsabilità
[...]
, quale tutore dell'interdetto , dal 10.5.2016 sino al 20 Novembre del 2017, ossia siano al CP_5 Parte_4 momento a partire dal quale gli attori non hanno abitato più (pacificamente, come rilevato dal primo giudice, secondo quanto dichiarato da all'udienza del 16.5.2018; cfr. il relativo verbale di udienza, contenuto Parte_1 nel cartaceo fascicolo di ufficio di primo grado) nell'immobile sito in , in via I° Trescene, numero 31. CP_3
Anche la responsabilità della (esclusa dal primo giudice ed oggetto del quarto Controparte_2 motivo di gravame) va poi valutata con riferimento allo stesso periodo decorrente dal 10.5.2016 (ossia da quando aveva iniziato a condurre in locazione il locale di al Vico I° Trescene, numero 33 - in precedenza nella CP_3 disponibilità dell'associazione non riconosciuta persistendo, secondo gli attori/appellanti, Controparte_6 nell'attività sonora ad altissimo volume, eccedente la normale tollerabilità) sino al mese di Novembre del 2017
(data del rilascio, da parte degli attori, dell'immobile sito in , in via I° Trescene, numero 31). CP_3
E la responsabilità del (esclusa, ad abundantiam, dal giudice di prime cure, dopo avere Controparte_3 accertato la sopravvenuta carenza di interesse ad agìre degli attori, al riguardo, ed oggetto del terzo motivo di gravame) va valutata con riferimento al periodo successivo all'ordinanza del 10 dicembre 2015 (data di emissione dell'ordinanza suddetta, ex art. 700 c.p.c., nel procedimento cautelare al quale non aveva partecipato il detto ente)
e, in particolare valutando la fondatezza o meno della doglianza degli appellanti secondo cui, il detto Ente non avrebbe posto in essere, in generale, le misure necessarie per la tutela del principio generale del neminem laedere autorizzando, specificamente, in modo illegittimo, la allo svolgimento di Controparte_2
pagina 10 di 23 una serata musicale dal vivo in violazione dei limiti di immissione previsti nel proprio Piano di Zonizzazione
Acustica.
A ciò si aggiunge che il quinto motivo di gravame – con cui gli appellanti, si ribadisce, hanno criticato la decisione del Tribunale di Benevento volta ad ottenere (anche) il risarcimento del danno non patrimoniale ulteriore rispetto al riconosciuto danno biologico temporaneo (rappresentato dal pregiudizio arrecato, per effetto delle immissioni acustiche intollerabili, al normale svolgimento della vita familiare ed alla piena esplicazione delle proprie abitudini di vita di essi attori/appellanti)- è riferibile, in base alle conclusioni dell'atto di appello, a tutte le tre parti appellate sopra menzionate (ossia sia a , quale tutore dell'interdetto , che alla Controparte_5 Parte_4
e al ). Controparte_2 Controparte_3
****
Fatte queste necessarie precisazioni, va innanzitutto detto, seguendo l'ordine logico delle questioni da esaminare, che è fondato quanto sostenuto dagli appellanti nell'ambito del secondo motivo di gravame.
Il Tribunale di Benevento ha errato, infatti, nel dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agìre di Pt_1
, e (i primi due in proprio e nella qualità di esercenti la potestà
[...] Parte_2 Parte_3 genitoriale sulla figlia minore ), con riferimento anche alle conclusioni articolate sub a) dell'atto di Persona_1 citazione, relative all'invocato accertamento della responsabilità della , di Controparte_2 [...]
, quale tutore di , e del , per la persistenza della immissioni CP_5 Parte_4 Controparte_3 acustiche intollerabili.
Ed invero, a seguito della dichiarazione di , resa all'udienza del 16.5.2018, di aver lasciato Parte_1
l'immobile sovrastante il già nel Novembre 2017 (“se non erro il 20”; cfr. il relativo verbale di udienza, CP_2 contenuto nel cartaceo fascicolo di ufficio di primo grado), non sussisteva più l'interesse degli attori, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., ad ottenere l'inibitoria oggetto delle conclusioni articolate sub. b) dell'atto di citazione (in quanto, non abitando più in tale immobile, non vi sarebbe stata, per loro, più alcuna utilità, giuridicamente rilevante, conseguente all'eventuale cessazione delle lamentate immissioni acustiche intollerabili esercitate dal circolo , ma non anche in relazione all'accertamento della responsabilità dei convenuti richiesta ai fini CP_2 del risarcimento dei danni già subìti (ossia, logicamente, di quelli patiti sino al mese di Novembre 2017).
****
Sempre seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte, va rilevata l'infondatezza del terzo motivo di gravame.
Il Tribunale di Benevento, infatti, in ordine alla doglianza degli attori – oggetto del motivo di gravame in esame – concernente, specificamente, l'autorizzazione del 23.6.2016 a , nella detta qualità, Persona_2 all'occupazione del suolo pubblico antistante il locale per lo svolgimento della festa ivi indicata - ha correttamente escluso la responsabilità del detto ente, posto che tale autorizzazione era stata rilasciata a condizioni ben precise,
pagina 11 di 23 che includevano anche il rispetto dell'ordinanza cautelare già emessa nel 2015,
Tale autorizzazione del 23/6/2016 (rilasciata a , quale titolare del pubblico esercizio Persona_2 denominato Pub Bloody Mari, con sede in , Vico I° Trescene 33) dal Dirigente del Settore Attività CP_3
Produttive di tale Comune (n. prot. 57849/2016), ridepositata dall'ente appellato in questo grado di giudizio
(unitamente agli altri atti e documenti del primo grado) prevedeva, invero – come correttamente evidenziato dal appellato - non soltanto un'occupazione limitata nel tempo (al solo giorno del 25 giugno 2016, dalle ore CP_3
21 alle ore 24 e, quindi, per un totale di sole tre ore) di una piccolissima porzione dello spazio antistante il detto locale (pari a mq 15 x 1), ma anche numerosi prescrizioni volte proprio ad evitare che si potessero verificare immissioni acustiche intollerabili per i residenti della zona, tra cui:
1) il divieto di collocare, all'esterno del locale, strumenti musicali;
2) il divieto di utilizzare, all'interno del locale, proprio l'apparecchiatura TITAN 15D, e di superare i 95 decibel, come stabilito dal Tribunale di Benevento a definizione del procedimento cautelare n. 1252/2015 R.G.
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Al rigetto dell'appello proposto da , e (i primi due in proprio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore ) nei confronti del Persona_1 CP_3
segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dei primi al pagamento, in solido tra loro, ex art. 97
[...]
c.p.c., delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del detto Ente appellato.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez.
II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al
D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell' appellato vittorioso stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in considerazione del valore indeterminabile (ex art. 5, co.6, del detto decreto) della controversia, determinato in base al criterio c.d. del disputatum (essendo stato rigettato l'appello nei confronti del detto Ente;
cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
30/11/2022, n. 35195), non avendo gli appellanti specificato l'ammontare dei danni di cui hanno chiesto la liquidazione in via equitativa.
Non è superfluo precisare che, in mancanza di appello incidentale del sulla Controparte_3 compensazione delle spese di lite disposta (tra tale ente e gli attori) dal giudice di primo grado, tale statuizione non può essere modificata in questa sede (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, Ord., 30/01/2023, n. 2697 cfr. anche pagina 12 di 23 Cass. civ., Sez. III, 29/10/2019, n. 27606; Sez. VI - 3, Ord., 24/01/2017, n. 1775; Sez. III, 20/08/2009, n. 18533;
Sez. V, 03/12/2008, n. 28696).
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Sono poi fondati, nei limiti di seguito esposti (in particolare con riferimento alla tipologìa e all'ammontare dei danni oggetto del risarcimento da accordare agli attori/appellanti), il quarto, il primo e il quinto motivo di gravame, riguardanti gli altri appellati costituiti ed esaminabili in tale ordine per ragioni di ordine logico - giuridico.
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Risulta fondato, innanzitutto, il quarto motivo, non essendo condivisibile la decisione del primo giudice di rigettare in toto la domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti della Controparte_2 ritenendo che, all'esito della prova testimoniale, non potesse ritenersi raggiunta la prova dell'effettivo superamento dei limiti delle immissioni acustiche in violazione dell'art. 844 c.c.
Ed invero, come rilevato dagli appellanti, i testimoni escussi all'udienza del 16 Maggio 2018, ossia Tes_1
e (cfr. il relativo verbale, contenuto nel fascicolo cartaceo agli atti), avevano confermato
[...] Testimone_2 che da quattro/cinque anni il svolgesse diverse serate fino alle prime ore del mattino, Controparte_6 specialmente nel week end, con assembramento di molte persone dentro e davanti allo stesso, ed anche sotto la loro abitazione precisando che, pur essendovi altri locali nella medesima zona, a loro arrivava a forte volume e dava fastidio la musica del . Parte_7
In particolare il teste , indifferente alle parti in causa, aveva riferito, sul primo capitolo di prova Testimone_1
(“Vero è che il , sito al piano terra del fabbricato in al Vico I° Trescene, numero 33, Controparte_6 CP_3 svolge da tempo diverse serate musicali a tema con disk jokey fino alle prime ore del mattino successivo.”; cfr. la seconda memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c., ridepositata in appello dagli appellanti): “E' vera la circostanza, tanto posso dire perché abito a meno di 20 metri dal locale e, quindi, vedo e soprattutto ascolto fino a notte fonda. Sono numerose le serate per me intollerabili, tant'è vero che tra il 24 ed il 25 marzo 2018 e tra il 28 ed il 29 aprile 2018 ho dovuto chiamare il 113, a volte però la Questura mi smista sui Carabinieri. Credo che questa attività sia in corso da almeno 4 o 5 anni, la musica il sabato procede fino alle 2.30 di notte e, comunque, questa attività porta un assembramento di persone notevole sotto casa mia comportandomi difficoltà relazionali e di riposo. Il sabato, i prefestivi e i festivi la musica ed i rumori sono sempre molto alti, durante la settimana solo in alcune occasioni”.
E aveva confermato le circostanze di cui al secondo, terzo (sia pure in relazione al suo appartamento) e quinto capitoli di prova (“Vero è che in occasione delle stesse proviene dal locale ove è sito il Controparte_6 fortissimo rumore determinato da musica suonata ad alto volume e dal vociare delle numerose persone assembrate nel locale ed all'esterno dello stesso nella strada antistante.”. “Vero è che siffatto forte rumore non consente agli abitanti della zona, ed in particolare agli occupanti dell'appartamento soprastante il locale, di potere usufruire di un normale riposo notturno.” “Vero è che siffatta situazione, assolutamente insostenibile nei periodi
pagina 13 di 23 primaverile ed estivo, si verifica con regolarità anche nei fine settimana dei periodi autunnale ed invernale.”).
Sul quarto capitolo di prova (“Vero è che più volte sono stati chiamati dal IG , nonché da altri Parte_1 abitanti degli appartamenti limitrofi al suo ed al locale ove è sito il , i Vigili Urbani, le Forze di Controparte_6
Polizia ed i Carabinieri per far cessare i forti rumori derivanti dalla musica suonata ad alto volume e dal vociare delle numerose persone assembrate dentro e fuori il locale.”) il teste ha poi riferito: “In merito alla circostanza, ribadisco di aver personalmente chiamato le forze dell'ordine in diverse occasioni, da anni, vi ho citato solo le ultime due occasioni. Sono sicuro che anche ha chiesto più volte detto intervento, non saprei dire se anche Pt_1 altri vicini lo abbiano richiesto. Preciso che non ho chiamato le forze dell'ordine tutte le volte in cui sarebbe stato necessario, ma solo in alcune occasioni”.
E ha, infine, precisato: “In tutta la zona ci sono molti locali, non vedo se altri locali facciano musica all'aperto, mentre vedo sotto casa mia il locale del in un paio di volte ho visto le casse fuori, ma un po' di tempo CP_2 fa, e poi sento la musica che proviene da questo locale”. “La musica del locale del prevale su quella CP_2 degli altri locali e, nel momento in cui si ferma, sento musica in lontananza, ma è ben diverso, per me non è fastidiosa.”.
La teste , moglie dell'altro testimone, aveva confermato il primo capitolo di prova, precisando di Testimone_2 abitare a meno di 20 metri dal locale, e riferendo, quanto al secondo, che vivevano quotidianamente “questi fatti nei fine settimana, nei prefestivi ed, a volte, durante la settimana, da diversi anni, credo almeno 4 o 5 anni ed ancora oggi”.
Aveva, poi, confermato le circostanze di cui al terzo e al quinto capitolo di prova riferendo, nel rispondere sul quarto: “anche noi abbiamo chiamato varie volte le forze dell'ordine”.
E aveva, inoltre, precisato: “Ci sono altri locali nei dintorni, ma la musica proviene dal e si sente, CP_2 perché loro hanno la porta aperta, quando abbiamo chiamato le forze dell'ordine abbiamo accertato che la musica proveniva da lì ed attualmente non ci sono altri locali dai quali proviene la musica”.
Quanto riferito dai testimoni ha trovato conferma, sostanzialmente, in ordine alla circostanza che la
[...]
avesse continuato l'organizzazione di serate musicali dopo aver preso in locazione (ossia dal Controparte_2
10.5.2016) in cui aveva il locale di Vico I Trescene 33 (quando ancora gli attori abitavano nell'immobile ad esso sovrastante), anche nella documentazione prodotta dalla parte attrice in allegato alla memoria del 18.10.2017 e, in particolare:
a) nella locandina “La notte delle streghe” del 15 ottobre 2016; b) nell'estratto da facebook Controparte_6 dell'evento musicale “Kokopelli” del 2 febbraio 2017; c) nell'estratto da facebook dell'evento musicale “Kokopelli” del 2 febbraio 2017; d) nell'estratto da facebook dell'evento musicale “Serata anni 90” del 6 maggio 2017; nella locandina “Peroni Forte” del 25 agosto 2017; e) nella locandina “Fluo party” Controparte_6 Controparte_6 del 26 agosto 2017; f) nella locandina “DJ Lukas Trunk” del 23 settembre 2017; g) nell'estratto Controparte_6
pagina 14 di 23 da facebook dell'evento musicale “DJ Lukas Trunk” del 23 settembre 2017.
Quindi, alla luce di tali chiare ed univoche testimonianze, come suffragate dalla detta documentazione e non essendo emerso alcun elemento, dall'istruttoria espletata, da cui desumere che, dopo la locazione del 10.5.2016, fossero stati adottati eventuali accorgimenti (anche in ottemperanza della detta ordinanza cautelare) per porre rimedio alle intollerabili immissioni acustiche provenienti dal locale condotto in locazione (da quel momento) dalla ma riscontrate tecnicamente, in precedenza - in riferimento, cioè alla detta Controparte_2 associazione non riconosciuta (che svolgeva, tuttavia, la medesima attività poi esercitata dalla nuova conduttrice e alla cui compagine sociale era riconducibile)- sia dal consulente di parte ricorrente, dott. (cfr. Persona_4
l'allegato n.14 alla documentazione di parte attorea, ridepositata in appello) che dal ctu, prof. Persona_3 nel detto procedimento cautelare (cfr. l'allegato n.26 alla documentazione di parte attorea, ridepositata in appello), il Tribunale di Benevento ha errato, ad avviso di questa Corte, nel negare la responsabilità (extracontrattuale) della detta cooperativa convenuta. CP_2
Ragion per cui tale società va condannata, ex art. 2043 c.c., in parziale riforma della sentenza impugnata, al risarcimento dei danni non patrimoniali (meglio specificati nell'ambito dell'esame del quinto motivo di gravame) patiti dagli attori/appellanti nel periodo compreso tra il 10.5.2016 e il mese di Novembre 2017.
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Risulta fondato anche il primo motivo.
Ad avviso della Corte, infatti, il Tribunale di Benevento ha erroneamente rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori nei confronti di , quale tutore dell'interdetto , Parte_5 Parte_4 proprietario e locatore dell'immobile dal quale provenivano le immissioni acustiche per cui è causa.
Nel reputare insussistente la responsabilità del proprietario del locale (e, quindi, del suo tutore, essendo il primo interdetto) in ordine ai danni lamentati dagli attori - giustificando tale convincimento sulla base della mancata detenzione del detto immobile (richiamando, sul punto, quanto sostenuto, in precedenza, dal giudice della fase cautelare), nonché dell'assenza del concorso nella realizzazione del fatto dannoso e, inoltre, perchè il proprietario/custode non risponderebbe dei fatti commessi dal conduttore bensì solo dei pregiudizi provocati da vizi strutturali dell'immobile locato - il Tribunale non ha, infatti, correttamente interpretato le risultanze documentali alla luce dei principi enucleati, al riguardo, dalla Suprema Corte.
La giurisprudenza di legittimità, in particolare, ha affermato quanto segue.
Allorchè le immissioni intollerabili originino da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043
c.c. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell'immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per avere omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi a carico di terzi.
La responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni derivanti dalle immissioni può essere inoltre affermata nei confronti pagina 15 di 23 del proprietario, locatore del bene, soltanto quando si accerti in concreto che, al momento della stipula del contratto di locazione, il proprietario avrebbe potuto prefigurarsi, impiegando la diligenza di cui all'art. 1176 c.c., che il conduttore avrebbe certamente recato danni a terzi con la propria attività (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
26/10/2023, n. 29784 e i richiami ivi operati a Cass. civ. n. 11125/2015 e a Cass. civ. n. 4908/2018).
Quindi, essendo chiaro che il titolo della responsabilità del proprietario/locatore non possa che essere quello del fatto illecito e che debba essere considerato, quindi, in primo luogo, il contributo causale alla verificazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15/06/2018, n. 15767), va detto che è configurabile, in via di prospettazione, una sua responsabilità, ove si deduca che l'eccedenza delle immissioni rispetto ai limiti legali sia imputabile a colpa e fatto del proprietario stesso, per aver concesso in locazione l'immobile con la consapevolezza di una sua destinazione ad attività molesta ai vicini non già di per sè (ovvero in base ad una astratta potenzialità lesiva di essa per generica classificazione), quanto per le concrete modalità dell'attività medesima esercitata dal conduttore senza l'adozione di particolari precauzioni(cfr. Cass. civ., Sez. II, 08/09/2021, n. 24188).
Ciò premesso, ad avviso della Corte è condivisibile, allora, quanto sostenuto dagli appellanti secondo cui, una volta accertata dal Tribunale di Benevento – con l'ordinanza cautelare emessa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. il
10.12.2015, nel procedimento (n.1252/2015 RG), al quale aveva partecipato anche , quale Parte_5 tutore dell'interdetto (cfr. doc. n.27 del fascicolo di parte ridepositato telematicamente in questo Parte_4 grado dagli appellanti) - l'intollerabilità delle immissioni provenienti dal locale in questione per l'attività svolta dalla conduttrice (l'associazione non riconosciuta “ ), e nonostante la diffida (dal persistere con le CP_2 immissioni acustiche) del 7.3.2016 inviata (dal difensore degli attori/appellanti), a mezzo pec, anche al difensore di
, nella detta qualità (cfr. doc. n.28 del summenzionato fascicolo), quest'ultimo, nel locare il Parte_5 medesimo immobile, dopo circa due mesi, ossia il 10.5.2016 (cfr. il contratto di locazione ridepositato in questa sede da ) alla , per lo svolgimento della stessa attività svolta Parte_5 Controparte_2 in precedenza dall'associazione non riconosciuta “ (il cui Presidente, , era il figlio CP_2 Controparte_7 della legale rappresentante della detta Cooperativa, ossia di ), potesse ragionevolmente Persona_2 prefigurarsi che la società conduttrice avrebbe arrecato i danni in questione, per il ripetersi delle illegittime immissioni acustiche (il che è pacificamente accaduto, come desumibile dalle testimonianze in precedenza esaminate, suffragate dalla detta documentazione allegata alla memoria istruttoria del 18.10.2017, depositata dalla parte attrice, ai sensi dell'art. 183, co. VI, n.2., c.p.c.).
In altri termini, avendo il proprietario/locatore (o, meglio, il suo interdetto) concesso in locazione l'immobile in questione alla detta cooperativa, avente come rappresentante legale la madre dello stesso presidente dell'associazione che, quale precedente conduttrice, aveva determinato le immissioni acustiche intollerabili - per di più dopo meno di cinque mesi dalla ordinanza cautelare emessa a seguito del detto procedimento al quale aveva partecipato e dopo circa due mesi dalla diffida del 7.3.2016 – va considerato anch'egli responsabile (ai sensi degli pagina 16 di 23 artt. 2043 e 2048 c.c.) per il ripetersi (circostanza desumibile chiaramente, si ribadisce, dalle dette testimonianze, suffragate dalla summenzionata documentazione) di tali immissioni acustiche intollerabili, potendo, in base a tali elementi, ragionevolmente prefigurarsi, impiegando la diligenza di cui all'art. 1176 c.c., che anche la (nuova) conduttrice avrebbe recato danni a terzi (gli attori/appellanti, nel caso di specie) con la propria attività.
Né era stato eventualmente previsto (al fine di scongiurare il ripetersi dei pregiudizi lamentati dagli attori), d'altra parte, nel contratto di locazione, che la conduttrice adottasse gli accorgimenti necessari per impedire quelle immissioni acustiche intollerabili accertate con riferimento alla attività svolta dalla precedente conduttrice, riconducibile sostanzialmente (come detto) alla medesima compagine sociale -nel senso, quantomeno, di vietare espressamente quanto disposto dall'ordinanza cautelare (cioè lo svolgimento dell'attività di intrattenimento musicale mediante l'uso dell'impianto Titan 15d ivi ubicato o, comunque, con sorgenti sonore significative tali da determinare il superamento dei limiti normativi per le immissioni sonore nel centro storico di ), potendo CP_3 la clausola n.14 di tale contratto (secondo cui “La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata ed è direttamente responsabile verso la parte locatrice ed i terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata”) rilevare solo nei rapporti interni tra le parti e non certo per evitare la responsabilità (solidale) extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) del proprietario, nei confronti di terzi, per i danni arrecati a questi ultimi.
Ragion per cui anche , nella detta qualità di tutore del proprietario del locale in questione, va Controparte_5 condannato, ai sensi degli artt. 2043 e 2048 c.c., ed in solido con la , in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t. (in parziale riforma della sentenza impugnata), al risarcimento dei danni non patrimoniali (meglio specificati nell'ambito dell'esame del quinto motivo di gravame) patiti dagli attori/appellanti nel periodo compreso tra il 10.5.2016 e il mese di Novembre 2017.
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Il quinto motivo è fondato.
Se è vero, da un lato, che, effettivamente, come rilevato dal primo giudice quanto al danno alla salute (e non oggetto di specifico gravame degli appellanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.), gli appellanti non avevano fornito la prova in ordine al danno alla salute patito nel periodo successivo al giudizio cautelare (non essendovi neanche certificati medici riferiti a tale periodo) – ciò anche tenendo conto delle valutazioni medico – legali operate dal ctu, dott. (cfr. la relazione peritale contenuta nel fascicolo cartaceo di primo grado), che Persona_5 aveva accertato la sussistenza solo di un danno biologico temporaneo, limitato al tempo in cui la famiglia Pt_1 aveva subìto le immissioni, senza patologìe psichiche permanenti, pregresse o sopravvenute insorte a seguito dell'inquinamento acustico ambientale – è altrettanto vero, tuttavia, quanto segue.
Come sostenuto da , e (i primi due in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore ) nell'ambito del quinto e ultimo motivo di gravame, Persona_1
pagina 17 di 23 non è corretta la sentenza impugnata con riferimento al mancato accoglimento, da parte del Tribunale di
Benevento, della domanda volta ad ottenere (anche) il risarcimento del danno non patrimoniale ulteriore rispetto al riconosciuto danno biologico temporaneo, rappresentato dal pregiudizio arrecato, per effetto delle immissioni acustiche intollerabili, al normale svolgimento della vita familiare ed alla piena esplicazione delle proprie abitudini di vita di essi attori/appellanti.
Invero, contrariamente a tale decisione, per il periodo successivo alla locazione in favore della
[...]
(periodo per il quale, come detto in precedenza, sussiste la responsabilità solidale di tale Controparte_2 società e di , nella detta qualità di tutore del proprietario del locale in questione), va riconosciuto Controparte_5 agli appellanti il risarcimento di tali danni non patrimoniali (ulteriori rispetto a quello biologico temporaneo), in conseguenza del superamento della soglia di normale tollerabilità, ex art. 844 c.c., in relazione alle immissioni acustiche.
Al riguardo, premesso che, come detto, non vi era alcuna prova che consentisse di ritenere che fossero stati adottati dalla nuova conduttrice (ossia dalla ) gli accorgimenti necessari per la Controparte_2 cessazione delle immissioni acustiche intollerabili, come accertate in sede cautelare (né, del resto, che tali accorgimenti fossero stati previsti nel contratto di locazione stipulato da tale società, il 10.5.2016, con il tutore del proprietario del locale), e considerato, che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, gli attori avevano dimostrato di avere chiesto più volte, anche nel periodo successivo al 10.5.2016, l'intervento della forza pubblica per la cessazione di tali immissioni, così dimostrando anche il proprio grave disagio al riguardo, soprattutto con riferimento al riposo notturno (cfr., tra i documenti prodotti dagli attori in allegato alla detta memoria istruttoria del
18.10.2017: a) l'atto di denuncia/querela ed istanza di sequestro ex articolo 321 c.p.p. del 30 agosto 2016; b) la denuncia del 13 ottobre 2016; c) la comunicazione del , protocollo numero 9121/2017 del 1° Controparte_3 febbraio 2017, in risposta ad un esposto del;
d) la querela del 3 agosto 2017), va detto quanto segue. Pt_1
L'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio; viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c.. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
14/11/2024, n. 29393).
In materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz'altro, illecito, in quanto, se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità
pagina 18 di 23 prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino - ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi - devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex art. 844 c.c. e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26/02/2024, n. 5074).
In altri termini l'art. 844 c.c., comma 2, nella parte in cui prevede la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, deve essere letto, tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento ad una normale qualità della vita;
sicchè, in siffatta evenienza, va escluso qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso (cfr. Cass. civ., 31/08/2018, n. 21504).
Inoltre, mentre è senz'altro illecito – si ribadisce- il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c. (cfr. Cass. civ., 31/08/2018, n. 21504 cit.).
Inoltre il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti.
La prova del pregiudizio subito può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 01/02/2017, n. 2611), senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 13/07/2023, n. 20096), potendo l'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11930).
E, quanto alla liquidazione necessariamente equitativa del detto danno (da effettuarsi previo apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 05/02/2018, n. 2668):
a) Al fine evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al
"quantum", ovvero che esso spieghi le ragioni del processo logico sul quale essa è fondata, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato;
pagina 19 di 23 b) tuttavia, ciò non esige, con specifico riferimento alla liquidazione equitativa del danno ex artt. 844 e 2059 c.c.,
l'adozione di criteri predeterminati, quali il ricorso ad una percentuale dell'invalidità temporanea o al valore reddituale dell'immobile, giacchè la liquidazione del danno ex art. 2056 c.c., è essenzialmente da parametrare alle circostanze del singolo caso;
c) piuttosto va assicurato - in caso di immissioni intollerabili - "un consistente risarcimento"; ciò anche in conformità alle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo; essa, infatti, ha sanzionato più volte gli stati aderenti alla convenzione, i quali - in presenza di livelli di rumore significantemente superiori a quello massimo consentito dalla legge - non avevano adottato misure idonee a garantire una tutela effettiva del diritto al rispetto della vita privata e familiare;
d) affinchè la quantificazione del danno in via equitativa non risulti arbitraria, è sufficiente l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata, sicchè la corretta applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., mira, in definitiva, a scongiurare solo la c.d. "equità cerebrina", ovvero ad assicurare un "modello di valutazione equitativa" a mente del quale "il giudice non può farsi guidare da concezioni personali o da mere intuizioni, col rischio di sconfinare nell'arbitrio", avendo, invece, "il dovere di ispirarsi a criteri noti e generalmente accolti dall'ordinamento vigente, comportandosi come avrebbe fatto il legislatore se avesse potuto prevedere il caso" (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11930 cit. e i riferimenti giurisprudenziali di riferimento;
cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 07/05/2018, n. 10861, che ha ritenuto congrua la motivazione della
Corte di merito sull'impossibilità di poter liquidare il danno da immissioni intollerabili sulla base di criteri che non fossero quelli equitativi, reputando idoneamente evidenziati i parametri di riferimento per provvedere, in concreto, alla liquidazione equitativa del danno stesso, ponendo, in particolare, riferimento, alla valorizzazione della durata del periodo delle immissioni e del presumibile valore locativo degli immobili in cui abitavano e svolgevano la loro vita quotidiana i danneggiati).
Ciò premesso, ad avviso della Corte i danni patiti da , da , da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 da a causa della lesione dei diritti (costituzionalmente garantiti) al normale svolgimento della vita Persona_1 familiare all'interno della propria abitazione e alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane (soprattutto in termini di riposo notturno), possono essere equitativamente determinati, per ciascuno di loro, nella somma di euro 1.800,00, tenendo conto di una percentuale, stimabile nella misura di un terzo di euro
300,00 (quindi in euro 100,00) – in base alla minore fruibilità dell'immobile in conseguenza delle dette immissioni – rapportata ad un canone medio mensile ragionevolmente riferibile a locazioni di immobili nella zona in questione, da moltiplicare per circa 18 mesi.
Ciò in considerazione della durata di tali immissioni (dal 10 Maggio 2016 al 20 Novembre 2017, per ciò che rileva in questa sede in base alle considerazioni sino ad ora esposte) e del particolare disagio legato al fatto che si trattasse di immissioni acustiche intollerabili riferibili alle ore serali e/o notturne.
pagina 20 di 23 All'importo di euro 1.800,00 dovuto dalla , in solido (ex art. 2055 c.c.) con Controparte_2
(nella qualità di tutore di ), a ciascuno degli appellanti, vanno aggiunti (trattandosi Controparte_5 Parte_4 di un credito risarcitorio e, dunque, di debito c.d. di valore), gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dalla data (10.5.2016) di insorgenza dell'evento dannoso, ma non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
17/02/1995, n. 1712; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466; Sez. III, 10/10/2014, n. 21396; Sez. I,
11/05/2007, n. 10884) secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884 cit.; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
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La riforma della sentenza impugnata con riferimento agli appellati e Controparte_2 [...]
(in qualità di tutore dell'interdetto ) comporta, in base all'esito complessivo della lite, che CP_5 Parte_4 occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n.
15483).
E, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., i detti appellati vanno condannati, in solido, ex art. 97 c.p.c., al pagamento, in favore degli attori/appellanti, delle spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se in appello non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723 cit.; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531 cit.; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627 cit.; Sez. II, Ord.,
27/03/2023, n. 8561 cit.), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse degli appellanti stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2), quanto al primo grado e, quanto al secondo, dinanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro
1.100,01 ad euro 5.200,00, in base al valore della controversia, pari ad euro 1.800,00 (non operando il cumulo di cui all'art. 10, co.2, c.p.c.; cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/06/2023, n. 18166; Sez. VI – 3, Ord., 06/02/2017, n.
pagina 21 di 23 3107), con riferimento a tale rapporto processuale (valore così determinato in base al c.d. criterio del decisum; cfr.
Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/11/2022, n. 35195 cit.).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – 4^ sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2301/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell'associazione non riconosciuta e di . Controparte_6 Controparte_7
2. Rigetta l'appello proposto, nei confronti del , da , e Controparte_3 Parte_1 Parte_2
(i primi due in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Parte_3 Per_1
) avverso la sentenza n. 571/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 17.3.2021 e notificata il
[...]
16.4.2021.
3. Dichiara tenuti e condanna , e (i primi due in proprio e nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore ) al pagamento, in solido tra loro e in Persona_1 favore del , in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del Controparte_3 secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Accoglie parzialmente l'appello proposto, nei confronti della e di Controparte_2 [...]
(in qualità di tutore dell'interdetto ), da , e CP_5 Parte_4 Parte_1 Parte_2 [...]
(i primi due in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore ) Pt_3 Persona_1 avverso la sentenza n. 571/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 17.3.2021 e notificata il
16.4.2021 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuti e condanna la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., e (in qualità di tutore dell'interdetto
[...] Controparte_5
), al pagamento, a titolo di risarcimento danni (non patrimoniali): Parte_4
a) in favore di , del complessivo importo di euro 1.800,00, oltre interessi al tasso legale su tale Parte_1 importo, devalutato al 10.5.2016 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
b) in favore di , del complessivo importo di euro 1.800,00, oltre interessi al tasso legale su Parte_2 tale importo, devalutato al 10.5.2016 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pagina 22 di 23 pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
c) in favore di e , del complessivo importo di euro 1.800,00, oltre interessi al tasso legale su tale Parte_3 importo, devalutato al 10.5.2016 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
d) in favore di e , qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Parte_1 Parte_2
, del complessivo importo di euro 1.800,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato Persona_1 al 10.5.2016 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
5. Dichiara tenuti e condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_2
(in qualità di tutore dell'interdetto ), al pagamento, in solido tra loro e in favore di Controparte_5 Parte_4
, e (i primi due in proprio e nella qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 Parte_3 genitoriale sulla figlia minore ), delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente Persona_1 in euro 1.821,00 per il primo grado (di cui euro 545,00 per esborsi ed euro 1.276,00 per compensi professionali) ed in euro 2.261,5 per il secondo (di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 1.457,5 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 7.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere estensore
Giuseppe Gustavo Infantini
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