Sentenza 2 agosto 2013
Massime • 1
La "legitimatio ad causam" degli ex amministratori di una società assicurativa, che invochino l'inesistenza del provvedimento di diniego della declaratoria di decadenza di quest'ultima dalle autorizzazioni all'esercizio dell'attività per intervenuta rinuncia e, conseguentemente, il risarcimento di danni personalmente subiti per effetto dell'avvenuta sua illegittima adozione da parte dell'ISVAP, sussiste esclusivamente con riferimento alla formulata istanza risarcitoria, rispetto alla quale è configurabile un loro interesse all'accertamento, di carattere pregiudiziale e da effettuarsi "incidenter tantum", della suddetta inesistenza, ma non anche quanto alla descritta domanda principale, incidendo il contenuto dell'atto in questione soltanto su posizioni giuridiche della società titolare delle autorizzazioni e dovendosi l'interesse ad agire per far valere la nullità di un atto (cui va equiparata l'inesistenza di un provvedimento amministrativo) riferirsi specificamente alla relativa azione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2013, n. 18549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18549 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE IO Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE DR (c.f. [...]) e DI MA IO (c.f. [...]), rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti BARONE Carlo Maria (c.f. [...]) e Anselmo Barone (c.f. [...]) ed elett.te dom.ti presso lo studio di questi ultimi in Roma, Via Tagliamento n. 14;
- ricorrenti -
contro
SV (c.f. 80457380584), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- controricorrente -
e contro
Prof. HE OV (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
e contro
L'EDERA - COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (p. IVA 02593450584), in persona del commissario liquidatore Dott. Dosi Francesco, rappresentata e difesa dall'avv. Gregorio Iannotta (c.f. [...]) ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2011/10 depositata il 10 maggio 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 giugno 2013 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
uditi per i ricorrenti gli avv.ti Carlo Maria BARONE e prof. Anselmo BARONE;
udito per i controricorrenti SV e prof. OV Menghetti l'avv. dello Stato Daniela GIACOBBE;
udito per la controricorrente L'Edera - Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa l'avv. Gregorio IANNOTTA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel maggio 1999 il Dott. DR EN e l'avv. Di MA IO convennero davanti al Tribunale di Roma l'SV e il suo presidente Prof. OV Manghetti. Fecero presente che, su ricorso per regolamento di giurisdizione in controversia, introdotta da alcuni soci della s.p.a. L'Edera - Compagnia Italiana di Assicurazione (di seguito semplicemente L'Edera), per la declaratoria della decadenza della società dalle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e della inesistenza del D.M. 29 luglio 1997, con cui, invece, le autorizzazioni erano state revocate e la società era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 4 del 1999, avevano dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sul rilievo della carenza assoluta di potere dell'amministrazione a disporre la liquidazione coatta, avendo invece essa l'obbligo di dichiarare l'avvenuta decadenza dalle autorizzazioni. Chiesero pertanto:
dichiararsi la giuridica inesistenza ed illiceità della nota 16 marzo 1999 prot. 7945, con la quale l'SV aveva comunicato agli attori, quali ex amministratore delegato ed ex presidente della società, il diniego della pronuncia di decadenza ai sensi del D.Lgs.17 marzo 1995, n. 175, art. 65, per effetto della rinunzia della medesima società alle autorizzazioni;
condannarsi quindi i convenuti al risarcimento dei danni.
I convenuti resistettero e nel giudizio intervenne anche il commissario liquidatore della società, a sostegno della legittimità della disposta liquidazione coatta amministrativa. II Tribunale respinse la domanda e la Corte d'appello di Roma ha respinto il gravame dei soccombenti.
La Corte ha osservato:
che la tesi degli appellanti, secondo cui l'atto oggetto di causa era stato adottato dall'SV in carenza di potere per effetto della pregressa rinuncia della società alle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, era infondata perché le funzioni di vigilanza dell'istituto sulla società non erano venute meno;
che comunque difettava l'interesse ad agire degli attori ai sensi dell'art. 100 c.p.c., concretandosi la menzionata nota dell'SV nella mera comunicazione del mancato accoglimento di una richiesta, destinata a restare assorbita in un eventuale provvedimento amministrativo produttivo di effetti giuridici e suscettibile di impugnazione nelle sedi e con le forme dovute;
che non incideva sul merito della controversia, ai sensi dell'art.386 c.p.c. il giudicato di cui alla richiamata sentenza n. 4/1999
delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, come ribadito dalle stesse Sezioni Unite nell'ordinanza n. 1810/2003, con cui, nel regolare la giurisdizione nel presente giudizio, avevano escluso la vincolatività della sentenza n. 4/1999 attesa la diversità dei soggetti in causa e della condotta dell'SV oggetto del giudizio;
che non sussisteva neppure il diritto al risarcimento del danno;
che, infatti, non era ipotizzabile il danno da discredito lamentato dagli appellanti quale conseguenza della mera comunicazione dell'esistenza di cause ostative all'accoglimento di una richiesta a suo tempo formulata dai medesimi nella loro funzione di legali rappresentanti della società; ne' gli appellanti avevano dimostrato o chiesto di dimostrare il nesso di causalità tra la nota dell'SV e i pretesi danni subiti.
I sig.ri EN e Di MA hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolando dieci motivi di censura, cui ciascuna delle parti intimate ha resistito con un distinto controricorso. I ricorrenti e il commissario della liquidazione coatta amministrativa hanno anche presentato memorie. I primi hanno altresì presentato osservazioni scritte sulle conclusioni del P.M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata dai ricorrenti sotto il duplice profilo della tardività del medesimo, essendo stato presentato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 3 marzo 2011 a fronte della notifica del ricorso perfezionatasi già il 30 dicembre precedente, e della inesistenza di poteri rappresentativi della società L'Edera in capo al commissario liquidatore, autore della procura ad litem rilasciata al difensore, essendo, alla data della predetta procura, già passata in giudicato la sentenza n. 2064 del 2008 della Corte d'appello di Roma - per effetto della sentenza di questa Corte 25 febbraio 2011, n. 4690 pronunciata sulla relativa impugnazione - con cui era stata dichiarata l'inesistenza del decreto ministeriale di messa in liquidazione coatta della società, onde il commissario non aveva ormai più alcun potere al momento del rilascio della procura di cui trattasi.
1.1. - L'eccezione è fondata sotto il primo profilo, essendo la tardività del controricorso evidente ed anzi pacifica. Occorre, tuttavia, darsi carico dell'eccezione anche sotto il secondo profilo, il cui esame non è assorbito dalla fondatezza del primo. La tardività del controricorso, infatti, non incide sulla validità della procura che sia stata apposta a margine del controricorso stesso, come nella specie, e, pur precludendo alla difesa della parte controricorrente la presentazione di memorie, consente comunque alla medesima la partecipazione alla discussione orale (giurisp. costante e confermata anche recentissimamente - cfr. Cass. 13183/2013 - da cui non vi è ragione di discostarsi, nonostante le sollecitazioni della difesa dei ricorrenti nella discussione orale); l'inefficacia della procura ad litem per carenza di potere del suo autore, invece, osterebbe in radice - come puntualmente sostengono i ricorrenti - alla partecipazione del medesimo al giudizio di cassazione. Sotto il profilo in questione, però, l'eccezione è infondata. Il commissario liquidatore, infatti, partecipa al giudizio (come meglio si vedrà in seguito nell'esaminare l'ottavo motivo di ricorso) a difesa della legittimità del decreto di liquidazione coatta amministrativa e della sua stessa nomina;
e a tale difesa (in disparte la diversa questione se possa giustificarne l'intervento nel presente giudizio, oggetto del già cennato ottavo motivo di ricorso) non potrebbe essere legittimato altri che egli stesso, quale titolare della situazione giuridica dedotta in giudizio (a proposito della legittimazione necessaria del commissario liquidatore a partecipare al giudizio che abbia come oggetto principale la legittimità della liquidazione coatta amministrativa cfr. anche Cass. 4690/2011 e 12070/2013, pronunciate in altre controversie originate dalla medesima vicenda dell'Edera s.p.a.; tutt'altra questione sarebbe, ovviamente, quella della legittimazione del commissario in giudizi aventi un diverso oggetto principale, ossia pretese della società verso terzi o di terzi verso la società, in cui detta legittimazione verrebbe in considerazione come mera legitimatio ad processum). 2. - Il P.M. ha sostenuto invece, nella discussione orale, il difetto di legittimazione degli attori a chiedere l'accertamento dell'inesistenza dell'atto amministrativo per cui è causa (la nota dell'SV 16 marzo 1999 prot. 7945), riguardante la società L'Edera e non gli attori - attuali ricorrenti - personalmente. Nelle osservazioni scritte sulle conclusioni del P.M. questi ultimi hanno replicato che si tratta in realtà di questione di titolarità del rapporto dal lato passivo, dunque non rilevabile d'ufficio, tanto meno in sede di legittimità, in difetto di deduzione della parte interessata;
che peraltro la questione è già stata decisa in senso positivo, con efficacia vincolante in causa, da Cass. Sez. Un. 1810/2003, cit., che ha qualificato i ricorrenti - sulla base del tenore testuale dell'atto, loro inviato non nella qualità di amministratori de L'Edera, bensì di "ex amministratori" correttamente come "già presidente ed amministratore delegato de L'Edera s.p.a."; che la legittimazione dei ricorrenti non può essere negata, essendo essi gli unici destinatari - uti singuli e non nella qualità - dell'atto impugnato, "ogni diversa autoqualificazione comportando - essa si - un problema di ammissibilità della impugnativa".
2.1. - Va anzitutto chiarito che quella sollevata dal P.M. è una questione di legitimatio ad causami ad avviso del P.M., infatti, gli originari attori e attuali ricorrenti non avevano titolo per impugnare la nota dell'SV in oggetto, che si riferiva esclusivamente al rapporto tra l'istituto e la società, rapporto cui essi personalmente erano estranei.
Come tale, la questione è scrutinabile in questa sede, essendo il difetto di legitimatio ad causam rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, salvo il solo giudicato interno esplicito (cfr. Cass. Sez. Un. 26019/2008, che ha puntualizzato la portata di Cass. Sez. Un. 24883/2008 quanto al giudicato interno implicito;
sul punto v. amplius infra al 2.5), nella specie non sussistente. I giudici di primo e secondo grado, infatti, nulla hanno statuito in punto di legittimazione ad causam degli attori;
ne' alcunché ha statuito o poteva statuire in proposito Cass. Sez. Un. 1810/2003, richiamata dai ricorrenti, che è stata pronunciata in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, dunque con cognizione limitata a tale stretto ambito.
2.2. - Quanto al merito della questione, va osservato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la legittimazione generale all'azione di nullità (cui va equiparata, ai fini che qui rilevano, l'inesistenza dell'atto amministrativo) ai sensi dell'art. 1421 c.c., in virtù del quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica (Cass. 4372/2003, 5420/2002, 338/2001, 1559/1997, 7717/1991, 1475/1982, 1553/1981), ovviamente allorché l'attore sia soggetto estraneo al negozio, dato che soltanto a tali soggetti si riferisce il richiamato art. 1421, con la locuzione "chiunque vi ha interesse", essendo invece in re ipsa l'interesse ad agire delle parti negoziali (Cass. 7017/1994). Il tema della legittimazione si connette, quindi, con quello dell'interesse ad agire;
onde è opportuno, per ragioni di connessione, esaminare la questione unitamente ai motivi quarto e quinto del ricorso, con cui si censura appunto la statuizione di difetto dell'interesse ad agire degli attori assunta dalla Corte d'appello e che, del resto, precedono nell'ordine logico i restanti motivi, attinenti al fondamento della pretesa attorea. 2.3. - Con il quarto motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 111 Cost., art. 2909 c.c., artt. 100 e 324 c.p.c., si sostiene che la Corte d'appello non potesse d'ufficio rilevare il difetto d'interesse ad agire contraddicendo il principio enunciato nella giurisprudenza di legittimità (viene richiamata Cass. 25573/2009) secondo cui, nella prospettiva del giusto processo,
l'esame in sede d'impugnazione di questioni pregiudiziali o preliminari rilevabili d'ufficio resta precluso dalla pronunzia che, nel provvedere sul merito della domanda, abbia necessariamente statuito per implicito anche su questioni mai sollevate in quella sede dalla parte interessata. Nella specie, infatti, il Tribunale aveva statuito nel merito della domanda senza porre e senza che alcuna delle parti avesse posto la questione dell'interesse ad agire, sulla cui sussistenza si era dunque formato il giudicato interno implicito.
2.4. - Con il quinto motivo, denunciando violazione dell'art. 100 c.p.c., si sostiene che la comunicazione per cui è causa conteneva il diniego della declaratoria di decadenza dalle autorizzazioni ed era dunque contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello - atto immediatamente lesivo delle ragioni dell'interessato, come tale sufficiente a giustificare il suo interesse ad agire. 2.5. - Il quarto motivo è infondato. Come la questione della legittimazione, così anche quella dell'interesse ad agire è sottratta alla regola della formazione del giudicato implicito. A chiarirlo è la già richiamata Cass. Sez. Un. 26019/2008, che inserisce tali questioni fra quelle non influenzate dall'esigenza di rispetto del principio di ragionevole durata del processo valorizzata da Cass. Sez. Un. 24883/2008 (alla quale si rifà Cass. 25573/2009, richiamata dai ricorrenti) nell'ampliare, rispetto alla precedente giurisprudenza, l'ambito del giudicato interno implicito: ciò perché si tratta di questioni attinenti a ostacoli processuali che, a differenza del difetto di giurisdizione (preso in considerazione, appunto, da Cass. Sez. Un. 24483/2008, cit.), impedirebbero a qualsiasi giudice di affrontare il merito della causa e imporrebbero, se rilevate in sede di legittimità, una pronuncia di cassazione senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., u.c.. 2.6. - Le considerazioni svolte nel quinto motivo sono in astratto condivisibili, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'appello, non può dubitarsi della immediata incidenza del diniego di declaratoria di decadenza dalle autorizzazioni, contenuto nella comunicazione di cui trattasi, sulla posizione giuridica del soggetto interessato. Il problema, però, è appunto individuare chi sia interessato a tale diniego e se e in che modo lo siano, in particolare, gli attuali ricorrenti.
2.7. - I ricorrenti, come si è visto, basano la loro legittimazione sulla circostanza che essi erano i destinatari della comunicazione e lo erano non in quanto organi della società, bensì personalmente, essendo qualificati dallo stesso istituto mittente come "ex" amministratori.
Ritiene il Collegio che ciò che rileva è invece il contenuto dell'atto del quale si pretende sia dichiarata l'inesistenza. L'atto per cui è causa si sostanzia, pacificamente, nel diniego di declaratoria di decadenza dalle autorizzazioni. Come tale esso incide in via esclusiva su posizioni giuridiche della società titolare delle autorizzazioni stesse. La circostanza che sia stato indirizzato ai ricorrenti quali "ex amministratori" (che, verosimilmente, sta solo a sottolineare la perdita dei poteri gestorii da parte degli organi amministrativi volontari della società dovuta al subentro del commissario liquidatore) in nessuna maniera evoca, di per sè, posizioni giuridiche o interessi personali dei ricorrenti incisi dalla nota stessa. Era quindi onere degli attori addurre elementi ulteriori a giustificazione del loro interesse a sollecitare la declaratoria di inesistenza di un atto che non li riguarda direttamente.
L'unico elemento valutabile in tale prospettiva è la circostanza che sulla illegittimità del comportamento della pubblica amministrazione sostanziatosi nell'adozione di un atto inesistente, in quanto assunto in carenza assoluta di potere, i ricorrenti basano una pretesa di risarcimento dei danni da loro personalmente subiti. Non v'è dubbio che, con riguardo a tale pretesa - e a prescindere, ovviamente, dalla fondatezza o meno della stessa in quanto collegata a quel comportamento - un interesse degli attori a sollevare la questione della inesistenza dell'atto in discussione è configurabile. Ma è configurabile, appunto, solo in quanto collegato a tale pretesa, rispetto alla quale l'accertamento della inesistenza ha carattere pregiudiziale e va effettuato incidenter tantum. Esso non è invece sufficiente a giustificare la pretesa di accertamento in via principale - contenuta nella prima parte delle conclusioni degli attori come sopra sintetizzate in narrativa - atteso che l'interesse all'accertamento della nullità deve riferirsi specificamente alla relativa azione e non può identificarsi nell'interesse a un'azione diversa (cfr. Cass. 4373/2003). In conclusione, la questione dell'inesistenza della nota SV 16 marzo 1999 può essere esaminata nell'ambito della domanda risarcitoria proposta dagli attori, ma non quale oggetto di accertamento in via principale.
3. - La Corte d'appello, come si è visto, ha disatteso la domanda risarcitoria per un triplice ordine di ragioni tra loro autonome ed autosufficienti, e cioè sia negando l'illegittimità dell'atto lesivo, sia negando l'interesse degli attori ad agire, sia negando l'esistenza di un danno, o comunque di un danno causalmente collegato al comportamento dell'SV, per gli attori.
4. - Alla censura di quest'ultima ratio decidendi è dedicato il sesto motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e dell'art. 100 c.p.c.. Si deduce che con la nota in discussione l' SV aveva preteso di muovere ai ricorrenti addebiti inammissibili e infondati e di sottoporli "a una sorta di irrituale e giuridicamente inconfigurabile procedimento contestativo in relazione alla - da essa p.a. insindacabile - rinuncia alle autorizzazioni espressa dalla società" e che in relazione a tale comportamento il danno era in re ipsa, considerati gli oneri connessi all'assistenza legale di cui i ricorrenti erano stati costretti ad avvalersi, i gravi danni morali, biologici ed esistenziali, nonché i pregiudizi alla salute, all'equilibrio psico-fisico, all'immagine, alla reputazione e all'identità personale subiti dai ricorrenti. 4.1. - La censura non può trovare accoglimento.
La Corte d'appello ha negato che sussista o comunque sia stato provato il danno da discredito conseguente alla nota 16 marzo 1999 dell'SV, lamentato dagli appellanti (sulla "conclamata valenza screditante" della nota in questione si basano appunto, nell'atto di appello richiamato in ricorso, le deduzioni riproposte con quest'ultimo e sopra sintetizzate). Questo è un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, e infatti la censura articolata dai ricorrenti è una censura di violazione di norme di diritto. Essa consiste, in sostanza, nell'affermazione che invece il danno era in re ipsa.
Tale affermazione, però, non può essere condivisa, perché lo stesso danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce un danno conseguenza, che non è in re ipsa, ma dev'essere allegato e provato (Cass. 7471/2012, 13614/2011, 10527/2011, 10864/2009, 16004/2003, 8828/2003, 8827/2003, nonché Sez. Un. 3677/2009 e 26972/2008); così come, del resto, dev'essere provata la lesione del diritto, e dunque nella specie doveva essere provato il discredito prodotto dalla nota dell'SV per i destinatari della stessa.
I ricorrenti richiamano anche un precedente delle Sezioni Unite di questa Corte - la sentenza n. 29294 del 2008, pronunciata in un procedimento disciplinare a carico di avvocato - secondo cui "sia la Corte europea dei diritti dell'uomo sia la giurisprudenza nazionale in tema di c.d. legge Pinto hanno ormai chiarito definitivamente che ogni processo, sia esso civile che penale o amministrativo, costituisce di per sè fonte di pregiudizio, in quanto anche nei casi in cui non provoca danni patrimoniali, comporta comunque turbamenti e sofferenze capaci di peggiorare la situazione di chi lo vive". Il riferimento, però, è improprio, sia per la evidente diversità della presente fattispecie, in cui i ricorrenti non erano stati sottoposti ad alcun processo, sia perché sono note le particolarità (legate all'esigenza di raccordo della giurisprudenza nazionale con quella della CEDU) della configurazione del danno in tema di "legge Pinto", a proposito della quale, comunque, è stata sempre esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 1338/2004). 5. - Esclusa la fondatezza della censura mossa alla ratio del rigetto della domanda risarcitoria consistente nel difetto di prova di un danno per i ricorrenti causalmente collegato al comportamento dell'SV, restano assorbiti i primi tre motivi di ricorso, tutti relativi alla prima delle tre rationes indicate sopra, ossia l'esclusione dell'illegittimità del comportamento dell'SV. Con il primo motivo, infatti, si deduce omissione di pronunzia sull'esistenza del giudicato interno di illegittimità del diniego di declaratoria di decadenza dalle autorizzazioni, derivante dalla decisione delle Sezioni Unite - ord. 1810/2003 - sul regolamento di giurisdizione nel corso della presente causa;
con il secondo, violazione del giudicato interno appena detto;
con il terzo, violazione del giudicato esterno sulla illegittimità e inesistenza del decreto di liquidazione coatta amministrativa formatosi in altra causa conclusasi con la sentenza di questa Corte n. 4690 del 2011, cit..
6. - Con il settimo motivo di ricorso si deduce omissione di pronuncia sulla richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'intervento in giudizio del commissario liquidatore. 6.1. - Il motivo è inammissibile perché non è configurabile il vizio di omissione di pronuncia su questioni processuali (Cass. 3667/2006, 10073/2003, 14670/2001, 588/1999, 5482/1997).
7. - Con l'ottavo motivo, denunciando violazione degli artt. 99, 100 e 105 c.p.c., si lamenta che la Corte d'appello non abbia comunque dichiarato l'inammissibilità dell'intervento volontario del commissario liquidatore, del tutto estraneo all'oggetto del giudizio e carente di interesse giuridicamente rilevante ad intervenire. 7.1. - Il motivo è infondato, attesa la connessione (art. 105 c.p.c.) dell'accertamento di inesistenza del diniego di decadenza dalle autorizzazioni assicurative, richiesto nel presente giudizio, con la validità della liquidazione coatta amministrativa e della nomina del commissario liquidatore, disposte, nella prospettazione degli stessi ricorrenti, proprio sul presupposto che la decadenza dalle autorizzazioni non si era prodotta;
validità a difesa della quale è appunto intervenuto in giudizio il commissario. 8. - Con il nono motivo, denunciando violazione dell'art. 91 c.p.c., del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 60 e della tariffa forense approvata con D.M. 8 aprile 2004, si censura il superamento dei massimi tariffari nella liquidazione degli onorari di avvocato a carico degli appellanti e attuali ricorrenti. La causa - si osserva - era di valore indeterminabile, per cui, sommando gli importi massimi previsti per le attività in concreto espletate (studio della controversia, consultazioni col cliente, ricerca dei documenti, redazione dell'atto introduttivo, assistenza a due udienze di trattazione, redazione delle difese), l'importo liquidabile non poteva superare gli Euro 11.675,00, mentre la Corte d'appello ha liquidato Euro 15.000,00.
8.1. - Il motivo è infondato. Per le cause di valore indeterminabile di particolare importanza (a giudizio del giudice di merito), infatti, i massimi tariffari sono quelli previsti per le cause di valore fino ad Euro 516.500,00, nei quali ampiamente rientra l'importo liquidato dalla Corte d'appello.
9. - Con il decimo motivo si denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c., per avere la Corte d'appello liquidato due distinti compensi all'Avvocatura dello Stato per le difese svolte in favore dell'SV e del suo presidente Prof. Manghetti, nonostante l'attività di- fensionale fosse stata sostanzialmente unica.
9.1. - Il motivo è inammissibile. Esso presuppone, infatti, che l'opera difensionale sia stata unica, nel senso che vi sia stata trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale a vantaggio di più parti, e non trattazione di questioni differenti in relazione alla tutela di non identiche posizioni giuridiche;
ma questo è un accertamento di merito riservato al giudice a quo e che non può essere effettuato in sede di legittimità (Cass. 6607/1981, 5174/1997, 17363/2004, 21064/2009). 10. - Il ricorso va in conclusione respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali, liquidate come in dispositivo considerando unico il compenso in favore dell'Avvocatura dello Stato per la difesa, sostanzialmente unica ancorché distinta in due controricorsi, dell'SV e del prof. Manghetti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali, liquidate, in Euro 6.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese prenotate a debito, in favore dell'SV e del prof. Manghetti, e in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi di avvocato, in favore de L'edera Compagnia Italiana di Assicurazione s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nelle Camere di consiglio, il 10 giugno e il 1 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2013.