Cass. civ., sez. II, ordinanza 14/11/2024, n. 29393
CASS
Ordinanza 14 novembre 2024

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L'art. 844, comma 2, c.c., nella parte in cui rimette alla valutazione del giudice il contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, va letto tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione, oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, sicché deve sempre considerarsi prevalente - rispetto alle esigenze della produzione - la soddisfazione di una normale qualità della vita; ne deriva l'esclusione, in tale evenienza, dell'impiego di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso.

L'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio; viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c..

Commentari2

  • 1Articolo 844 del codice civile
    Studiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 26 febbraio 2026

    L'articolo 844 del Codice Civile rappresenta una norma cardine nell'ambito dei rapporti di vicinato, disciplinando le complesse situazioni di conflitto che sorgono quando l'esercizio del diritto di proprietà su un fondo genera propagazioni fastidiose o dannose per il fondo vicino. Questa disposizione mira a stabilire un equilibrio tra il diritto del proprietario di godere pienamente del proprio bene e il diritto del vicino a non subire interferenze che ne compromettano il godimento. La norma recita: Art. 844 c.c. (Immissioni): Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo …

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  • 2I rimedi esperibili nelle controversie in tema di immissioni rumorose tra privatiAccesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 9 luglio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 14/11/2024, n. 29393
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29393
Data del deposito : 14 novembre 2024

Testo completo