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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/10/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 883/2024 R.G.
Promossa da
nato ad [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Valeria
[...]
AT, OV RU e UD AT che, lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliana Murino per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.3.2024 il signor ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della CP_1
“tendinopatia della spalla dx”, “epicondilite bilaterale” e “angioneurosi” malattie a suo dire contratte a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Il ricorrente ha allegato che, per le suddette patologie, in data 11.7.2023 aveva presentato all' la domanda amministrativa, rigettata dall' , così come il CP_1 CP_1 successivo ricorso amministrativo in opposizione.
A fondamento del ricorso, ha esposto di aver prestato la propria attività lavorativa, dal
1993 ad oggi, come operaio edile, alle dipendenze di vari datori di lavoro (v.
l'elencazione alla pag. 1 del ricorso), allegando che lo svolgimento delle sue mansioni
pagina 1 comportava, in particolare, l'utilizzo di diversi strumenti vibranti con coinvolgimento del sistema mano-braccio, l'impiego di aste, rulli e attrezzature per varie lavorazioni murarie e di carpenteria, con ripetuti movimenti degli arti superiori e l'assunzione di posture di braccia e spalle sollevate in alto per diverse ore consecutive.
Ha quindi affermato che, nell'esercizio di tali lavorazioni, aveva contratto le lesioni, da ritenersi di origine professionale, meglio descritte nella documentazione medica prodotta.
2. L' ha resistito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, CP_1 ritenendo le affezioni presentate dal ricorrente non sufficientemente correlabili col rischio lavorativo.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u..
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4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
4.1. Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale.
In particolare, i testimoni sentiti nel corso del procedimento (i signori Tes_1
e , tutti colleghi o ex colleghi del ricorrente, hanno
[...] Tes_2 Testimone_3 confermato lo svolgimento, da parte sua, delle mansioni di operaio edile, per come dedotte in giudizio.
Alla luce di tali testimonianze, coerenti e attendibili, deve, quindi, ritenersi che parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo svolgimento delle attività descritte in ricorso.
4.2. Al fine di verificare la sussistenza delle malattie denunciate in ricorso e la derivazione causale di queste dall'attività lavorativa di cui si è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato quanto segue: “Il sig. è affetto da Parte_1 tendinopatia della spalla destra, epicondilite bilaterale e angioneurosi. La sua valutazione globale, in termini di danno biologico è del 16% (sedici punti percentuali).
L'attribuzione della tabella dei coefficienti è da indentificare nella classe A con coefficiente 0,4”.
Circa il ruolo concausale della mansione nello sviluppo delle patologie, il c.t.u. ha evidenziato: “Pur ammettendo che possono sussistere anche fattori extralavorativi chi scrive ritiene che la presenza dei fattori lavorativi (continua ripetizione dei movimenti dell'arto superiore) (uso di strumenti vibranti), che hanno agito nel corso degli anni, sono sufficienti per ammettere la tutela dell'Istituto assicuratore nazionale.”
pagina 2 Le argomentate conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi poiché esenti da vizi logici ed esaustivamente motivate.
Ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo in rendita, siccome rapportato ad un danno biologico complessivamente quantificato nella misura del 16%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (11.7.2023).
5. In virtù della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come da ultimo modificato, tenendo conto del valore della causa e osservata la tabella per le cause in materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il signor ha diritto di percepire l'indennizzo Parte_1 in rendita, siccome commisurato ad un danno biologico del 16%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (11.7.2023);
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in favore del CP_1 ricorrente, siccome rapportato alla percentuale di danno biologico sopra indicata, oltre alla maggior somma tra interessi legali di mora e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge;
3) condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 4.974,75 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 31.10.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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