Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il nuovo testo della Convenzione del 1 luglio 1953 dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) e il nuovo testo del relativo protocollo finanziario, approvati il 14 dicembre 1967 dal Consiglio dell'Organizzazione nel corso della sua 36ª sessione.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il nuovo testo della Convenzione del 1 luglio 1953 dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) e il nuovo testo del relativo protocollo finanziario, approvati il 14 dicembre 1967 dal Consiglio dell'Organizzazione nel corso della sua 36ª sessione.