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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Lia DI BENEDETTO Presidente relatore
Dott. Arturo PIZZELLA Consigliere
Dott. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 13/01/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 169/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Parte_1
Falletta e Maurizio Marano, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata come da pec;
APPELLANTE
1 E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele De Luca Tamajo, Federica
Paternò, Massimo Dramis, Maria Carmela Lampariello ed Emanuela
Pasca, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: mansioni superiori.
Appello avverso la sentenza n. 1850/2021 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, condannare il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive per il livello 2B
(responsabile in turno) a partire dall'assunzione o in subordine dal
09/12/2008 (€ 9.525,11) nonché al pagamento di € 16.446,09 a titolo di indennità maneggio denaro, per complessivi € 25.971,20 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
vinte le spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in data 30/01/2018 premesso Parte_1
che era dipendente della società Aeroporto di Salerno – Costa d'Amalfi dal
01/08/2008 con inquadramento nel livello 3 del CCNL Assaeroporti come
“addetta scalo”; che sin dall'assunzione espletava “prevalentemente e sistematicamente” le mansioni superiori di “responsabile in turno”, come da attestazione rilasciata dal datore di lavoro in data 09/12/2008 e successivi atti;
che il diverso grado di responsabilità attribuito dal datore corrispondeva al livello 2B del predetto CCNL;
che il contratto collettivo prevedeva per i lavoratori inquadrati nel livello 3 il passaggio al livello 2B
dopo 12 mesi;
che ella aveva altresì diritto all'indennità maneggio denaro di cui all'art. G27 del citato CCNL, avendo emesso fatture e ricevuto pagamenti;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna dell'azienda al pagamento delle differenze retributive inerenti il superiore livello 2B (€ 9.525,11) e dell'indennità maneggio denaro (€
16.446,09) per complessivi € 25.971,20 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre accessori e spese.
Nel costituirsi in giudizio la società convenuta eccepiva la prescrizione;
nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
In corso di causa si costituiva , in proprio e quale società CP_1
3 mandataria dell'Aeroporto.
Con sentenza depositata in data 27/10/2021 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 27/04/2022.
L'appellante ribadiva la fondatezza della pretesa, alla luce della documentazione già prodotta in prime cure (ordini di servizio,
comunicazioni e attestazioni del datore, certificazione ENAC), di cui richiamava il contenuto e la valenza probatoria.
Concludeva per l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
14/04/2023, l'appellato deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
La Corte conferiva incarico contabile al CTU dott. che Persona_1
depositava la relazione scritta in data 26/09/2024.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 L'appello è parzialmente fondato.
Al fine di accertare il diritto del lavoratore alla qualifica superiore ex art. 2103 cod. civ., va applicato il criterio della prevalenza sul piano qualitativo e quantitativo, con riferimento soprattutto al contenuto delle mansioni e agli elementi caratterizzanti delle stesse.
“Deve ritenersi caratterizzante una mansione che – anche se esercitata
con scarsa frequenza e continuatività – richieda un alto grado di
specializzazione e rilevante profusione di impegno intellettivo e materiale;
gradatamente può costituire, anche da sola, fattore di normalità la
frequenza nell'espletamento di determinate funzioni, ai fini
dell'inquadramento nella relativa categoria;
in ultima analisi operano il
criterio della comparazione qualitativa e quantitativa oraria, con
prevalenza della seconda, se concorrente con la prima” (Cass. n.
12125/2000; n. 6843/2004; più di recente Cass. n. 32699/2019).
Va pertanto considerata, ai fini del raffronto da espletare in giudizio fra i livelli di inquadramento, la mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purchè non espletata in modo sporadico ed occasionale
(Cass. n. 19725/2017).
5 Non occorre inoltre un atto formale di assegnazione del dipendente ai compiti superiori.
“L'attribuzione al lavoratore di una qualifica superiore in relazione
all'esercizio di fatto, per un determinato periodo, delle mansioni
corrispondenti, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., non esige che
l'assegnazione delle mansioni avvenga mediante un provvedimento
formale, essendo sufficiente a tal fine che di fatto detta assegnazione
avvenga ad opera del datore di lavoro” (Cass. n. 11938/2003, n.
7018/2000, entrambe richiamate da Cass. n. 12428/2020).
Nel caso di specie è pacificamente applicabile il CCNL Assaeroporti, che prevede le seguenti declaratorie professionali:
-il livello 3 (attribuito dal datore alla D'RC in busta paga) include gli
“impiegati che con elevata esperienza, capacità professionale e adeguate specifiche conoscenze, svolgono mansioni di concetto di particolare importanza richiedenti ampia iniziativa ed autonomia nell'ambito delle procedure inerenti l'attività del settore di appartenenza”; “appartengono a questo livello gli Addetti di Scalo che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche proprie del 4° livello, abbiano conseguito più ampia e specifica capacità professionale, anche mediante esperienze su più
6 posizioni di lavoro, tale da consentire l'effettivo svolgimento di più
funzioni tra quelle relative a: emissione biglietti, predisposizione di documenti pax di bordo, operazioni di cassa, accettazione passeggeri,
imbarco e sbarco, assistenza ritiro/transito bagagli, assistenza clienti,
informazioni, prenotazioni, riprotezioni, lost and found bagagli,
centraggio, assistenza (rampa)”;
-il livello 2B riguarda “gli impiegati che svolgono mansioni di alto contenuto professionale, tali da richiedere specifiche ed adeguate esperienze di lavoro, caratterizzate da definita discrezionalità di poteri e/o responsabilità per assicurare il buon andamento di specifiche attività
aziendali”; in questo livello rientrano il “responsabile in turno aere operative” e il “responsabile in turno aree gestionali”.
Ciò posto, nel caso di specie la a sostegno della pretesa, ha Pt_1
prodotto in primo grado, oltre al CCNL e alle buste paga, anche i seguenti documenti:
-assunzione a tempo indeterminato a partire dal 01/08/2008, con inquadramento nel livello 3 del CCNL Assaeroporti come “addetta scalo” ;
-documento sottoscritto dal Presidente dell'Aeroporto in data 09/12/2008
(indirizzato alla e ad altri tre dipendenti) che reca quale oggetto la Pt_1
7 dicitura “Certificazione di idoneità di cui all'art. 13 del decreto legislativo
18/99 per l'espletamento dei servizi di assistenza a terra sullo scalo
Salerno-Pontecagnano”, e con il quale si comunica “l'incarico di responsabile in turno (verifica l'osservanza delle procedure aeroportuali,
nonché il mantenimento degli standard di sicurezza)”.
Tali documenti non sono stati disconosciuti dall'azienda, né per il contenuto, né per la provenienza, né per le sottoscrizioni.
Risulta pertanto dimostrato che, malgrado il formale inquadramento nel livello 3 del CCNL di settore, alla D'RC siano stati affidati espressamente i compiti di “responsabile in turno” sin dal 09/12/2008.
Per come asserito dalla stessa ricorrente nel libero interrogatorio davanti al
Tribunale, i dipendenti si alternavano a rotazione nelle mansioni di responsabile in turno, sicchè in ciascun turno lavorativo vi era sempre un lavoratore designato come responsabile.
Come si evince dagli atti, l'ENAC riconosceva la idoneità delle società
esercenti i servizi aeroportuali solo in caso di osservanza delle corrette procedure ed in caso di mantenimento degli standard di sicurezza.
8 La circostanza fattuale inerente la presenza del responsabile in turno in ciascun turno di lavoro, addotta dalla non è stata smentita Pt_1
dall'azienda.
In effetti la società convenuta, lungi dal negare la natura dei compiti di fatto assegnati alla lavoratrice e la loro riconducibilità al rivendicato livello
2B, ha invece contestato la pretesa di parte ricorrente essenzialmente sul presupposto del limitato numero di voli attivati presso l'aeroporto salernitano nel periodo oggetto di lite.
Tale profilo, malgrado sia stato documentato e comunque non risulti smentito neppure dalla stessa ricorrente, tuttavia non è sufficiente ad escludere la riferibilità delle mansioni espletate in concreto al livello superiore preteso in giudizio.
La giurisprudenza formatasi in tema di lavoro nel settore aeroportuale ha affermato la sussistenza del diritto del dipendente all'inquadramento superiore in caso di sistematica, frequente e reiterata adibizione, per oggettive esigenze aziendali, a mansioni diverse unitamente a quelle di propria competenza, laddove la condotta datoriale riveli una
“programmazione iniziale della molteplicità di incarichi ed una predeterminazione utilitaristica” (Cass. n. 19725/2017).
9 Più in generale, in materia di mansioni promiscue, la S.C. ha asserito che
“la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base all'analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purchè non espletata in via sporadica od occasionale” (Cass.
2969/2021 che richiama Cass. 26978/2009 e n. 6303/2011).
Nel caso di specie alla risultavano affidati, durante il suo turno di Pt_1
lavoro, i compiti propri del responsabile in turno, cioè mansioni di contenuto professionale superiore rispetto al livello di inquadramento.
Pur essendo state espletate tali mansioni non quotidianamente ma a rotazione con gli altri lavoratori, tuttavia è pacifico che vi sia stata, ad opera della società che gestiva l'aeroporto, una predeterminazione e programmazione di tali responsabilità aggiuntive – in modo sistematico e reiterato - sempre per esigenze aziendali e per l'esclusiva utilità del datore di lavoro.
Ciò quantomeno a partire dal 09/12/2008, data in cui è stata emessa l'assegnazione datoriale a tali compiti superiori.
Quanto alla prescrizione, eccepita dalla società in primo grado e ribadita dall'azienda qui appellata, si rammenta che il termine quinquennale
10 (pacificamente applicabile ai crediti retributivi) non può decorrere in costanza di rapporto, alla luce del più recente indirizzo giurisprudenziale.
La S.C ha infatti affermato che nel settore privato, dopo l'introduzione della legge Fornero (legge n. 92/2012) e del Jobs Act (DLgs n. 23/2015)
la prescrizione delle pretese economiche decorre a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 06/09/2022).
Nel caso della il rapporto di lavoro è ancora in corso, onde Pt_1
l'eccezione proposta dalla società non può essere accolta.
La retribuzione erogata alla lavoratrice durante il rapporto di lavoro non è
controversa e corrisponde a quella riportata nelle buste paga.
Parimenti non controversa è l'applicazione, durante l'arco temporale che qui interessa, dei contratti di solidarietà e della CIG.
E' inoltre pacifica l'adesione dell'azienda al CCNL di settore.
La Corte ha pertanto formulato il seguente quesito al CTU nominato in secondo grado:
“Calcoli il CTU le somme in ipotesi spettanti a in base Parte_1
ai seguenti parametri:
-periodo: dal 10/12/2008 al 30/01/2018;
-orario di lavoro: come da buste paga;
11 -differenza paga fra il livello 2B del CCNL di settore applicato dal datore
e il livello 3 delle biste paga;
-percetto: come da buste paga;
-voci retributive: differenza paga per retribuzione e altri emolumenti erogati nelle buste paga;
-tenga conto il CTU del periodo in cui è stato applicato il contratto di solidarietà e dei periodi di CIG.
Dica quant'altro utile ai fini di giustizia”.
Nella relazione scritta depositata in data 26/09/2024 il CTU ha evidenziato, nella ipotesi 1, riferita al periodo di cui al quesito (dal
10/12/2008 al 30/01/2018) i seguenti importi a credito della Pt_1
Diff. Paga € 8.637,08
13^ € 499,18
14^ € 603,86
€ 514,28 Pt_2
La somma è pari ad € 10.254,40.
Il CTU peraltro non ha tenuto conto di quanto disposto dalla Corte nel quesito circa il “periodo in cui è stato applicato il contratto di solidarietà
e dei periodi di CIG”, né ha tantomeno dato specifica risposta alle osservazioni formulate dalla società appellata dopo l'invio della bozza,
come si evince dalla stessa relazione peritale.
12 Come eccepito dal datore di lavoro, dalle somme risultanti a credito della va detratto l'importo di € 293,22, collegato appunto ai periodi di Pt_1
contratto di solidarietà e CIG (01/02/2015-30/04/2017; 01/10/2017-
30/04/2018; 01/11/2018-29/02/2019).
L'ammontare spettante alla D'RC è dunque pari ad € 9.961,18 (€
10.254,40 - € 293,22 = € 9.961,18).
La sentenza di primo grado va quindi in tal senso riformata.
Non può essere invece attribuita alla lavoratrice l'indennità di cassa o maneggio denaro, in difetto dei relativi presupposti.
L'art. G27 del CCML di settore prevede che “Il dipendente la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni, con responsabilità per errori, anche finanziaria, ha diritto ad una indennità in misura pari al 10% del minimo tabellare mensile e dell'indennità di contingenza del livello di appartenenza”.
Secondo l'orientamento consolidato della S.C., la predetta indennità va riconosciuta solo ove la mansione di incasso abbia carattere prevalente rispetto alle altre mansioni e sia accompagnata dalla relativa specifica responsabilità finanziaria (es: lavoratore adibito in via ordinaria a compiti di cassiere).
13 Nel caso di specie, come sopra rilevato, la svolgeva mansioni Pt_1
promiscue, cioè quelle del livello 3 (assistenza ai clienti, informazioni,
assistenza recupero bagagli) e quelle del livello 2B (responsabile in turno).
L'emissione di fatture e la ricezione dei pagamenti (operazioni dedotte dalla ricorrente nel ricorso di primo grado quali occasioni di contatto con il denaro) erano attività meramente occasionali sul piano quantitativo (stante la circostanza non controversa in giudizio circa gli scarsi voli nel periodo oggetto di lite).
Tale mansione appare altresì marginale sul piano qualitativo, in quanto non costituisce il nucleo essenziale e caratterizzante del profilo professionale della né del livello 3 (che contempla una pluralità di Pt_1
compiti secondo la declaratoria del CCNL sopra già riportata, fra i quali l'emissione di biglietti o fatture non è prevalente) né tantomeno del superiore livello 2B (che riguarda invece un diverso tipo di responsabilità,
come sopra già osservato, collegato agli standard di sicurezza aeroportuale).
Non sono state, del resto, allegate o documentate circostanze specifiche in cui l'azienda abbia effettivamente sottoposto la D ad apposite Pt_1
14 verifiche contabili o le abbia in concreto ascritto responsabilità circa il maneggio del denaro.
Si aggiunge che la stessa lavoratrice nel libero interrogatorio reso davanti al Tribunale in data 11/03/2021 (il cui verbale è presente nel fascicolo telematico di primo grado) ha dichiarato testualmente: “Non mi è mai stata attribuita alcuna responsabilità contabile per le somme da me incassate”.
In conclusione, la parte appellata va condannata al pagamento di complessivi € 9.961,18.
Gli accessori spettano di diritto e vanno calcolati ai sensi dell'art. 429 cpc dalla data di maturazione al soddisfo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Viene posto a carico di il compenso per il CTU, liquidato con CP_1
separato decreto.
Trattandosi di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 169/2022
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
15 da nei confronti di , avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 1850/2021 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno,
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore CP_1
dell'appellante, di complessivi € 9.961,18 , oltre accessori ex art. 429 cpc dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
2)condanna alla rifusione, in favore dell'appellante, delle CP_1
spese del doppio grado, liquidate in € 2.695,00 per il primo grado e in €
2.906,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CNA come per legge;
3)pone a carico di il compenso per il CTU, dott. CP_1 [...]
liquidato con separato decreto. Per_1
Salerno, 13/01/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Lia DI BENEDETTO
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Lia DI BENEDETTO Presidente relatore
Dott. Arturo PIZZELLA Consigliere
Dott. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 13/01/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 169/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Parte_1
Falletta e Maurizio Marano, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata come da pec;
APPELLANTE
1 E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele De Luca Tamajo, Federica
Paternò, Massimo Dramis, Maria Carmela Lampariello ed Emanuela
Pasca, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: mansioni superiori.
Appello avverso la sentenza n. 1850/2021 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, condannare il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive per il livello 2B
(responsabile in turno) a partire dall'assunzione o in subordine dal
09/12/2008 (€ 9.525,11) nonché al pagamento di € 16.446,09 a titolo di indennità maneggio denaro, per complessivi € 25.971,20 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
vinte le spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in data 30/01/2018 premesso Parte_1
che era dipendente della società Aeroporto di Salerno – Costa d'Amalfi dal
01/08/2008 con inquadramento nel livello 3 del CCNL Assaeroporti come
“addetta scalo”; che sin dall'assunzione espletava “prevalentemente e sistematicamente” le mansioni superiori di “responsabile in turno”, come da attestazione rilasciata dal datore di lavoro in data 09/12/2008 e successivi atti;
che il diverso grado di responsabilità attribuito dal datore corrispondeva al livello 2B del predetto CCNL;
che il contratto collettivo prevedeva per i lavoratori inquadrati nel livello 3 il passaggio al livello 2B
dopo 12 mesi;
che ella aveva altresì diritto all'indennità maneggio denaro di cui all'art. G27 del citato CCNL, avendo emesso fatture e ricevuto pagamenti;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna dell'azienda al pagamento delle differenze retributive inerenti il superiore livello 2B (€ 9.525,11) e dell'indennità maneggio denaro (€
16.446,09) per complessivi € 25.971,20 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre accessori e spese.
Nel costituirsi in giudizio la società convenuta eccepiva la prescrizione;
nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
In corso di causa si costituiva , in proprio e quale società CP_1
3 mandataria dell'Aeroporto.
Con sentenza depositata in data 27/10/2021 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 27/04/2022.
L'appellante ribadiva la fondatezza della pretesa, alla luce della documentazione già prodotta in prime cure (ordini di servizio,
comunicazioni e attestazioni del datore, certificazione ENAC), di cui richiamava il contenuto e la valenza probatoria.
Concludeva per l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
14/04/2023, l'appellato deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
La Corte conferiva incarico contabile al CTU dott. che Persona_1
depositava la relazione scritta in data 26/09/2024.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 L'appello è parzialmente fondato.
Al fine di accertare il diritto del lavoratore alla qualifica superiore ex art. 2103 cod. civ., va applicato il criterio della prevalenza sul piano qualitativo e quantitativo, con riferimento soprattutto al contenuto delle mansioni e agli elementi caratterizzanti delle stesse.
“Deve ritenersi caratterizzante una mansione che – anche se esercitata
con scarsa frequenza e continuatività – richieda un alto grado di
specializzazione e rilevante profusione di impegno intellettivo e materiale;
gradatamente può costituire, anche da sola, fattore di normalità la
frequenza nell'espletamento di determinate funzioni, ai fini
dell'inquadramento nella relativa categoria;
in ultima analisi operano il
criterio della comparazione qualitativa e quantitativa oraria, con
prevalenza della seconda, se concorrente con la prima” (Cass. n.
12125/2000; n. 6843/2004; più di recente Cass. n. 32699/2019).
Va pertanto considerata, ai fini del raffronto da espletare in giudizio fra i livelli di inquadramento, la mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purchè non espletata in modo sporadico ed occasionale
(Cass. n. 19725/2017).
5 Non occorre inoltre un atto formale di assegnazione del dipendente ai compiti superiori.
“L'attribuzione al lavoratore di una qualifica superiore in relazione
all'esercizio di fatto, per un determinato periodo, delle mansioni
corrispondenti, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., non esige che
l'assegnazione delle mansioni avvenga mediante un provvedimento
formale, essendo sufficiente a tal fine che di fatto detta assegnazione
avvenga ad opera del datore di lavoro” (Cass. n. 11938/2003, n.
7018/2000, entrambe richiamate da Cass. n. 12428/2020).
Nel caso di specie è pacificamente applicabile il CCNL Assaeroporti, che prevede le seguenti declaratorie professionali:
-il livello 3 (attribuito dal datore alla D'RC in busta paga) include gli
“impiegati che con elevata esperienza, capacità professionale e adeguate specifiche conoscenze, svolgono mansioni di concetto di particolare importanza richiedenti ampia iniziativa ed autonomia nell'ambito delle procedure inerenti l'attività del settore di appartenenza”; “appartengono a questo livello gli Addetti di Scalo che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche proprie del 4° livello, abbiano conseguito più ampia e specifica capacità professionale, anche mediante esperienze su più
6 posizioni di lavoro, tale da consentire l'effettivo svolgimento di più
funzioni tra quelle relative a: emissione biglietti, predisposizione di documenti pax di bordo, operazioni di cassa, accettazione passeggeri,
imbarco e sbarco, assistenza ritiro/transito bagagli, assistenza clienti,
informazioni, prenotazioni, riprotezioni, lost and found bagagli,
centraggio, assistenza (rampa)”;
-il livello 2B riguarda “gli impiegati che svolgono mansioni di alto contenuto professionale, tali da richiedere specifiche ed adeguate esperienze di lavoro, caratterizzate da definita discrezionalità di poteri e/o responsabilità per assicurare il buon andamento di specifiche attività
aziendali”; in questo livello rientrano il “responsabile in turno aere operative” e il “responsabile in turno aree gestionali”.
Ciò posto, nel caso di specie la a sostegno della pretesa, ha Pt_1
prodotto in primo grado, oltre al CCNL e alle buste paga, anche i seguenti documenti:
-assunzione a tempo indeterminato a partire dal 01/08/2008, con inquadramento nel livello 3 del CCNL Assaeroporti come “addetta scalo” ;
-documento sottoscritto dal Presidente dell'Aeroporto in data 09/12/2008
(indirizzato alla e ad altri tre dipendenti) che reca quale oggetto la Pt_1
7 dicitura “Certificazione di idoneità di cui all'art. 13 del decreto legislativo
18/99 per l'espletamento dei servizi di assistenza a terra sullo scalo
Salerno-Pontecagnano”, e con il quale si comunica “l'incarico di responsabile in turno (verifica l'osservanza delle procedure aeroportuali,
nonché il mantenimento degli standard di sicurezza)”.
Tali documenti non sono stati disconosciuti dall'azienda, né per il contenuto, né per la provenienza, né per le sottoscrizioni.
Risulta pertanto dimostrato che, malgrado il formale inquadramento nel livello 3 del CCNL di settore, alla D'RC siano stati affidati espressamente i compiti di “responsabile in turno” sin dal 09/12/2008.
Per come asserito dalla stessa ricorrente nel libero interrogatorio davanti al
Tribunale, i dipendenti si alternavano a rotazione nelle mansioni di responsabile in turno, sicchè in ciascun turno lavorativo vi era sempre un lavoratore designato come responsabile.
Come si evince dagli atti, l'ENAC riconosceva la idoneità delle società
esercenti i servizi aeroportuali solo in caso di osservanza delle corrette procedure ed in caso di mantenimento degli standard di sicurezza.
8 La circostanza fattuale inerente la presenza del responsabile in turno in ciascun turno di lavoro, addotta dalla non è stata smentita Pt_1
dall'azienda.
In effetti la società convenuta, lungi dal negare la natura dei compiti di fatto assegnati alla lavoratrice e la loro riconducibilità al rivendicato livello
2B, ha invece contestato la pretesa di parte ricorrente essenzialmente sul presupposto del limitato numero di voli attivati presso l'aeroporto salernitano nel periodo oggetto di lite.
Tale profilo, malgrado sia stato documentato e comunque non risulti smentito neppure dalla stessa ricorrente, tuttavia non è sufficiente ad escludere la riferibilità delle mansioni espletate in concreto al livello superiore preteso in giudizio.
La giurisprudenza formatasi in tema di lavoro nel settore aeroportuale ha affermato la sussistenza del diritto del dipendente all'inquadramento superiore in caso di sistematica, frequente e reiterata adibizione, per oggettive esigenze aziendali, a mansioni diverse unitamente a quelle di propria competenza, laddove la condotta datoriale riveli una
“programmazione iniziale della molteplicità di incarichi ed una predeterminazione utilitaristica” (Cass. n. 19725/2017).
9 Più in generale, in materia di mansioni promiscue, la S.C. ha asserito che
“la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base all'analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purchè non espletata in via sporadica od occasionale” (Cass.
2969/2021 che richiama Cass. 26978/2009 e n. 6303/2011).
Nel caso di specie alla risultavano affidati, durante il suo turno di Pt_1
lavoro, i compiti propri del responsabile in turno, cioè mansioni di contenuto professionale superiore rispetto al livello di inquadramento.
Pur essendo state espletate tali mansioni non quotidianamente ma a rotazione con gli altri lavoratori, tuttavia è pacifico che vi sia stata, ad opera della società che gestiva l'aeroporto, una predeterminazione e programmazione di tali responsabilità aggiuntive – in modo sistematico e reiterato - sempre per esigenze aziendali e per l'esclusiva utilità del datore di lavoro.
Ciò quantomeno a partire dal 09/12/2008, data in cui è stata emessa l'assegnazione datoriale a tali compiti superiori.
Quanto alla prescrizione, eccepita dalla società in primo grado e ribadita dall'azienda qui appellata, si rammenta che il termine quinquennale
10 (pacificamente applicabile ai crediti retributivi) non può decorrere in costanza di rapporto, alla luce del più recente indirizzo giurisprudenziale.
La S.C ha infatti affermato che nel settore privato, dopo l'introduzione della legge Fornero (legge n. 92/2012) e del Jobs Act (DLgs n. 23/2015)
la prescrizione delle pretese economiche decorre a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 06/09/2022).
Nel caso della il rapporto di lavoro è ancora in corso, onde Pt_1
l'eccezione proposta dalla società non può essere accolta.
La retribuzione erogata alla lavoratrice durante il rapporto di lavoro non è
controversa e corrisponde a quella riportata nelle buste paga.
Parimenti non controversa è l'applicazione, durante l'arco temporale che qui interessa, dei contratti di solidarietà e della CIG.
E' inoltre pacifica l'adesione dell'azienda al CCNL di settore.
La Corte ha pertanto formulato il seguente quesito al CTU nominato in secondo grado:
“Calcoli il CTU le somme in ipotesi spettanti a in base Parte_1
ai seguenti parametri:
-periodo: dal 10/12/2008 al 30/01/2018;
-orario di lavoro: come da buste paga;
11 -differenza paga fra il livello 2B del CCNL di settore applicato dal datore
e il livello 3 delle biste paga;
-percetto: come da buste paga;
-voci retributive: differenza paga per retribuzione e altri emolumenti erogati nelle buste paga;
-tenga conto il CTU del periodo in cui è stato applicato il contratto di solidarietà e dei periodi di CIG.
Dica quant'altro utile ai fini di giustizia”.
Nella relazione scritta depositata in data 26/09/2024 il CTU ha evidenziato, nella ipotesi 1, riferita al periodo di cui al quesito (dal
10/12/2008 al 30/01/2018) i seguenti importi a credito della Pt_1
Diff. Paga € 8.637,08
13^ € 499,18
14^ € 603,86
€ 514,28 Pt_2
La somma è pari ad € 10.254,40.
Il CTU peraltro non ha tenuto conto di quanto disposto dalla Corte nel quesito circa il “periodo in cui è stato applicato il contratto di solidarietà
e dei periodi di CIG”, né ha tantomeno dato specifica risposta alle osservazioni formulate dalla società appellata dopo l'invio della bozza,
come si evince dalla stessa relazione peritale.
12 Come eccepito dal datore di lavoro, dalle somme risultanti a credito della va detratto l'importo di € 293,22, collegato appunto ai periodi di Pt_1
contratto di solidarietà e CIG (01/02/2015-30/04/2017; 01/10/2017-
30/04/2018; 01/11/2018-29/02/2019).
L'ammontare spettante alla D'RC è dunque pari ad € 9.961,18 (€
10.254,40 - € 293,22 = € 9.961,18).
La sentenza di primo grado va quindi in tal senso riformata.
Non può essere invece attribuita alla lavoratrice l'indennità di cassa o maneggio denaro, in difetto dei relativi presupposti.
L'art. G27 del CCML di settore prevede che “Il dipendente la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni, con responsabilità per errori, anche finanziaria, ha diritto ad una indennità in misura pari al 10% del minimo tabellare mensile e dell'indennità di contingenza del livello di appartenenza”.
Secondo l'orientamento consolidato della S.C., la predetta indennità va riconosciuta solo ove la mansione di incasso abbia carattere prevalente rispetto alle altre mansioni e sia accompagnata dalla relativa specifica responsabilità finanziaria (es: lavoratore adibito in via ordinaria a compiti di cassiere).
13 Nel caso di specie, come sopra rilevato, la svolgeva mansioni Pt_1
promiscue, cioè quelle del livello 3 (assistenza ai clienti, informazioni,
assistenza recupero bagagli) e quelle del livello 2B (responsabile in turno).
L'emissione di fatture e la ricezione dei pagamenti (operazioni dedotte dalla ricorrente nel ricorso di primo grado quali occasioni di contatto con il denaro) erano attività meramente occasionali sul piano quantitativo (stante la circostanza non controversa in giudizio circa gli scarsi voli nel periodo oggetto di lite).
Tale mansione appare altresì marginale sul piano qualitativo, in quanto non costituisce il nucleo essenziale e caratterizzante del profilo professionale della né del livello 3 (che contempla una pluralità di Pt_1
compiti secondo la declaratoria del CCNL sopra già riportata, fra i quali l'emissione di biglietti o fatture non è prevalente) né tantomeno del superiore livello 2B (che riguarda invece un diverso tipo di responsabilità,
come sopra già osservato, collegato agli standard di sicurezza aeroportuale).
Non sono state, del resto, allegate o documentate circostanze specifiche in cui l'azienda abbia effettivamente sottoposto la D ad apposite Pt_1
14 verifiche contabili o le abbia in concreto ascritto responsabilità circa il maneggio del denaro.
Si aggiunge che la stessa lavoratrice nel libero interrogatorio reso davanti al Tribunale in data 11/03/2021 (il cui verbale è presente nel fascicolo telematico di primo grado) ha dichiarato testualmente: “Non mi è mai stata attribuita alcuna responsabilità contabile per le somme da me incassate”.
In conclusione, la parte appellata va condannata al pagamento di complessivi € 9.961,18.
Gli accessori spettano di diritto e vanno calcolati ai sensi dell'art. 429 cpc dalla data di maturazione al soddisfo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Viene posto a carico di il compenso per il CTU, liquidato con CP_1
separato decreto.
Trattandosi di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 169/2022
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
15 da nei confronti di , avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 1850/2021 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno,
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore CP_1
dell'appellante, di complessivi € 9.961,18 , oltre accessori ex art. 429 cpc dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
2)condanna alla rifusione, in favore dell'appellante, delle CP_1
spese del doppio grado, liquidate in € 2.695,00 per il primo grado e in €
2.906,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CNA come per legge;
3)pone a carico di il compenso per il CTU, dott. CP_1 [...]
liquidato con separato decreto. Per_1
Salerno, 13/01/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Lia DI BENEDETTO
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