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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/05/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 304/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Lorenza Manca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 304/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PATRIZIA MARCORI
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE- contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE: “1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di portare la propria residenza ove ritengano opportuno e nel reciproco rispetto, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del rimane assegnata e nella esclusiva disponibilità dello stesso. 3) La figlia minore CP_1 Per_1 verrà affidata ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione e il mantenimento, con residenza presso l'abitazione del padre in Sassari, alla Via Salvo D'Acquisto n.
5. A tale effetto, l'esercizio della potestà genitoriale avverrà, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, in modo disgiunto da parte del genitore che, di volta in volta, sia materialmente preposto alla cura del minore;
quanto alle decisioni riguardanti gli impegni e le scelte educative, formative e della tutela straordinaria della sua salute, invero, saranno prese congiuntamente da entrambi i genitori;
4) Per quanto concerne la disciplina dei periodi di visita, tenuto conto che la minore ha quattordici anni e già si alterna presso l'abitazione di entrambi i genitori, il padre avrà il diritto di incontrarla ed intrattenersi con lei come già sta facendo, quando vorrà, previo accordo con la madre, tenendo conto degli impegni scolastici/ricreativi della stessa e delle eSIenze lavorative di entrambi i genitori. Salvo diversi accordi che le parti potranno e già stanno liberamente adottando, il padre potrà vedere e trattenersi con la minore con le tempistiche e le modalità fino ad oggi attuate. In mancanza di accordo e sempre nel rispetto e compatibilmente con gli orari scolastici e con gli impegni sportivi, educativi del minore che pagina 1 di 4 dovranno essere sempre salvaguardati, il padre potrà comunque vedere e tenere con se la figlia , sempre previo accordo con la madre, almeno due giorni la settimana, durante l'anno scolastico dalle ore 16,30 alle ore 20,00 mentre durante il periodo delle vacanze scolastiche dalle ore 15,30 alle ore 21,00 per tre pomeriggi la settimana e dalle ore 9,30 alle 14,30 per altri tre;
nei fine settimana alternativamente con la madre, il sabato o la domenica dal venerdì dalle ore 17,30 (il padre provvederà a ritirarla dalla scuola) sino alla domenica sera (il padre provvederà ad accompagnarla presso la madre) in tale week end il minore pernotterà presso l'abitazione del padre. 5) Il padre avrà diritto di visita durante le vacanze estive per un periodo di almeno due settimane anche non continuative, mentre per le altre vacanze civili e religiose, le stesse le stesse potranno essere regolate nelle modalità fino ad oggi attuate o comunque secondo il principio dell'alternanza. Fatto sempre salvo il principio dell'alternanza e in mancanza di accordo (le parti potranno accordarsi tranquillamente tra di loro) (ad. esempio se il minore trascorre il capodanno con la madre allora trascorrerà l'epifania con il padre, ecc.) salvo sempre il pernottamento notturno salva la presenza di altri familiari o amici. 6) A titolo di contributo per il mantenimento, il corrisponderà (a mezzo di bonifico bancario presso il conto corrente intestato CP_1 alla moglie), un contributo di euro 200,00 mensili (da versarsi entro il 05 di ogni mese) da rivalutare secondo ISTAT, oltre al 100% dell'assegno unico e al 50% delle spese straordinarie intendendosi come tali quelle così qualificate secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Sassari e secondo il protocollo adottato da ConSIlio Nazionale Forense e di seguito meglio specificate: - Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie e quelle considerate come straordinarie) e materiale scolastico, cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre scuola e dopo scuola se già presenti nell'organizzazione familiare della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spese sostenibili;
trattamenti estetici (barbiere etc..), attività ricreative abituali. - Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per mezzo di trasporto quanto acquistato con l'accordo di entrambi i coniugi. Tutte le spese extra assegno subordinate o meno al consenso dei genitori devono essere debitamente documentate. - Spese extra assegno subordinate al consenso dei genitori: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole provate, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiativi, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni universitarie;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione egli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi acquisto di libri, dispense, pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
servizio di baby sitter laddove l'eSIenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
Spese di natura ludica parascolastica: corsi di attività artistiche, di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuole private. Spese pagina 2 di 4 sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese mediche sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuare tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o provate convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Spese varie: organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. 7) Il padre dovrà acconsentire al rilascio di un documento valido per l'espatrio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7 febbraio 2025 chiedeva dichiararsi la separazione Parte_1 dal coniuge esponendo di aver contratto con lui matrimonio concordatario in Controparte_1
Sassari il 17 agosto 2014 e che la prosecuzione della loro convivenza era ormai da tempo divenuta intollerabile, tanto da indurla già da tre anni a lasciare la casa familiare, dove era rimasto a vivere il
Aggiungeva che dalla loro unione era nata il [...] la figlia e che sin dalla CP_1 Per_1 separazione di fatto fra i genitori ella aveva mantenuto la sua prevalente residenza presso il padre, ma vedendo quotidianamente la madre e soggiornando anche presso di lei, avendo i coniugi conseguito un soddisfacente accordo sui tempi e modi della cura e del mantenimento della minore.
Quanto agli aspetti patrimoniali, esponeva di essere disoccupata mentre il SI. lavorava come CP_1 tecnico campionatore e percepiva una retribuzione mensile non inferiore a 1600 euro netti.
Sulla base di tali assunti, concludeva come trascritto in epigrafe.
Comparsa la sola ricorrente all'udienza del 22 maggio 2025, era dichiarata la contumacia del convenuto, non comparso né costituitosi e, intervenuto il Pubblico Ministero, la causa era quindi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni della sola SI.ra , sopra riportate. Pt_1
***
Deve trovare accoglimento la domanda di separazione, dato che, in difetto di alcuna opposizione da parte del resistente, trova conferma nel disinteresse manifestato dal SI. per il giudizio la CP_1 ricorrenza di un'obiettiva situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, resa peraltro evidente dal protratto allontanamento dell'odierna ricorrente dall'abitazione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti genitoriali, anche in esito all'interrogatorio libero della SI.ra deve senz'altro disporsi l'affidamento condiviso della minore, non essendovi ragioni per Pt_1 discostarsi dal regime preferenziale scelto dal legislatore e deponendo anzi l'attuale assetto dei rapporti genitoriali per una sua piena attuazione da parte dei genitori.
L'organizzazione conseguita ed attuata dalle parti in ordine alla residenza prevalente della minore e alla sua collocazione sostanzialmente alternata presso la dimora di entrambi i genitori deve Per_1 ritenersi, invero, soddisfacente e va sostanzialmente conservata, garantendo alla ragazza il mantenimento di proficui e continuativi rapporti sia col padre che con la madre, ricevendo ella cure, mantenimento ed educazione da entrambi.
Infatti la ricorrente ha riferito come trascorra i giorni dal lunedì al giovedì col padre presso la Per_1 casa familiare, appartenente in modo esclusivo al SI. ma consumando il pranzo presso la CP_1 dimora materna, dove soggiorna per tutto il fine settimana sino al lunedì e dove trascorre prevalentemente i giorni festivi. La serenità e la palese assenza di preoccupazione con cui la SI.ra ha riferito personalmente al riguardo rendono, inoltre, superflua l'audizione della minore. Pt_1
pagina 3 di 4 Ritiene pertanto il collegio di adottare la regolamentazione di cui alle conclusioni rassegnate dalla ricorrente.
Quanto alla misura del contributo dovuto nell'interesse della figlia, la cui corresponsione non è eludibile anche qualora vi sia, come nella specie, un'ampia e quasi equivalente permanenza presso entrambi i genitori, considerato che, per quanto emerso, il SI. ha un lavoro stabile (ma tiene CP_1 con sé provvedendo il misura prevalente al suo mantenimento diretto) mentre la SI.ra Per_1 Pt_1 lavora solo precariamente e in modo irregolare come collaboratrice domestica, ritiene il collegio di determinare in 200,00 euro mensili il contributo paterno e nella stessa somma quello dovuto dalla madre che, in ragione della sua precaria condizione economica, percepirà per intero anche l'assegno unico universale.
Non essendovi alcuna domanda in ordine alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, non dev'essere adottata nessuna ulteriore statuizione.
Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda, per disporre la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1.Dichiara la separazione fra i coniugi , nata il [...] a [...] e Parte_1 nato il [...] a [...] Controparte_1
2.Affida la minore figlia in modo condiviso ai genitori che ne cureranno congiuntamente Per_1
l'educazione, il mantenimento e l'istruzione. L'esercizio della responsabilità genitoriale avverrà, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, in modo disgiunto da parte del genitore che, di volta in volta, sia materialmente preposto alla cura della minore;
quanto alle decisioni riguardanti gli impegni e le scelte educative, formative e la tutela straordinaria della sua salute, esse saranno prese congiuntamente da entrambi i genitori.
3.Dispone che la minore mantenga la prevalente residenza presso il padre, alternandosi come già avviene presso l'abitazione di entrambi i genitori, sicché entrambi potranno incontrarla ed intrattenersi con lei come già avviene, tenendo conto degli impegni scolastici e personali della stessa e delle eSIenze lavorative di entrambi i genitori. In mancanza di accordo, la minore potrà vedere e stare con i genitori secondo quanto precisato ai punti sub 4 e 5 delle conclusioni riportate in epigrafe.
4.Ciascun genitore corrisponderà all'altro per il mantenimento della minore figlia un contributo di
200,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente su base Istat, concorrendo in misura paritaria alle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo elaborato dal C.N.F. L'assegno unico universale sarà versato interamente alla ricorrente Parte_1
5.Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Sassari per l'annotazione della sentenza.
Sassari 26 maggio 2025
Il Presidente estensore
Stefania Deiana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Lorenza Manca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 304/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PATRIZIA MARCORI
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE- contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE: “1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di portare la propria residenza ove ritengano opportuno e nel reciproco rispetto, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del rimane assegnata e nella esclusiva disponibilità dello stesso. 3) La figlia minore CP_1 Per_1 verrà affidata ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione e il mantenimento, con residenza presso l'abitazione del padre in Sassari, alla Via Salvo D'Acquisto n.
5. A tale effetto, l'esercizio della potestà genitoriale avverrà, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, in modo disgiunto da parte del genitore che, di volta in volta, sia materialmente preposto alla cura del minore;
quanto alle decisioni riguardanti gli impegni e le scelte educative, formative e della tutela straordinaria della sua salute, invero, saranno prese congiuntamente da entrambi i genitori;
4) Per quanto concerne la disciplina dei periodi di visita, tenuto conto che la minore ha quattordici anni e già si alterna presso l'abitazione di entrambi i genitori, il padre avrà il diritto di incontrarla ed intrattenersi con lei come già sta facendo, quando vorrà, previo accordo con la madre, tenendo conto degli impegni scolastici/ricreativi della stessa e delle eSIenze lavorative di entrambi i genitori. Salvo diversi accordi che le parti potranno e già stanno liberamente adottando, il padre potrà vedere e trattenersi con la minore con le tempistiche e le modalità fino ad oggi attuate. In mancanza di accordo e sempre nel rispetto e compatibilmente con gli orari scolastici e con gli impegni sportivi, educativi del minore che pagina 1 di 4 dovranno essere sempre salvaguardati, il padre potrà comunque vedere e tenere con se la figlia , sempre previo accordo con la madre, almeno due giorni la settimana, durante l'anno scolastico dalle ore 16,30 alle ore 20,00 mentre durante il periodo delle vacanze scolastiche dalle ore 15,30 alle ore 21,00 per tre pomeriggi la settimana e dalle ore 9,30 alle 14,30 per altri tre;
nei fine settimana alternativamente con la madre, il sabato o la domenica dal venerdì dalle ore 17,30 (il padre provvederà a ritirarla dalla scuola) sino alla domenica sera (il padre provvederà ad accompagnarla presso la madre) in tale week end il minore pernotterà presso l'abitazione del padre. 5) Il padre avrà diritto di visita durante le vacanze estive per un periodo di almeno due settimane anche non continuative, mentre per le altre vacanze civili e religiose, le stesse le stesse potranno essere regolate nelle modalità fino ad oggi attuate o comunque secondo il principio dell'alternanza. Fatto sempre salvo il principio dell'alternanza e in mancanza di accordo (le parti potranno accordarsi tranquillamente tra di loro) (ad. esempio se il minore trascorre il capodanno con la madre allora trascorrerà l'epifania con il padre, ecc.) salvo sempre il pernottamento notturno salva la presenza di altri familiari o amici. 6) A titolo di contributo per il mantenimento, il corrisponderà (a mezzo di bonifico bancario presso il conto corrente intestato CP_1 alla moglie), un contributo di euro 200,00 mensili (da versarsi entro il 05 di ogni mese) da rivalutare secondo ISTAT, oltre al 100% dell'assegno unico e al 50% delle spese straordinarie intendendosi come tali quelle così qualificate secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Sassari e secondo il protocollo adottato da ConSIlio Nazionale Forense e di seguito meglio specificate: - Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie e quelle considerate come straordinarie) e materiale scolastico, cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre scuola e dopo scuola se già presenti nell'organizzazione familiare della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spese sostenibili;
trattamenti estetici (barbiere etc..), attività ricreative abituali. - Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per mezzo di trasporto quanto acquistato con l'accordo di entrambi i coniugi. Tutte le spese extra assegno subordinate o meno al consenso dei genitori devono essere debitamente documentate. - Spese extra assegno subordinate al consenso dei genitori: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole provate, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiativi, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni universitarie;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione egli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi acquisto di libri, dispense, pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
servizio di baby sitter laddove l'eSIenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
Spese di natura ludica parascolastica: corsi di attività artistiche, di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuole private. Spese pagina 2 di 4 sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese mediche sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuare tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o provate convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Spese varie: organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. 7) Il padre dovrà acconsentire al rilascio di un documento valido per l'espatrio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7 febbraio 2025 chiedeva dichiararsi la separazione Parte_1 dal coniuge esponendo di aver contratto con lui matrimonio concordatario in Controparte_1
Sassari il 17 agosto 2014 e che la prosecuzione della loro convivenza era ormai da tempo divenuta intollerabile, tanto da indurla già da tre anni a lasciare la casa familiare, dove era rimasto a vivere il
Aggiungeva che dalla loro unione era nata il [...] la figlia e che sin dalla CP_1 Per_1 separazione di fatto fra i genitori ella aveva mantenuto la sua prevalente residenza presso il padre, ma vedendo quotidianamente la madre e soggiornando anche presso di lei, avendo i coniugi conseguito un soddisfacente accordo sui tempi e modi della cura e del mantenimento della minore.
Quanto agli aspetti patrimoniali, esponeva di essere disoccupata mentre il SI. lavorava come CP_1 tecnico campionatore e percepiva una retribuzione mensile non inferiore a 1600 euro netti.
Sulla base di tali assunti, concludeva come trascritto in epigrafe.
Comparsa la sola ricorrente all'udienza del 22 maggio 2025, era dichiarata la contumacia del convenuto, non comparso né costituitosi e, intervenuto il Pubblico Ministero, la causa era quindi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni della sola SI.ra , sopra riportate. Pt_1
***
Deve trovare accoglimento la domanda di separazione, dato che, in difetto di alcuna opposizione da parte del resistente, trova conferma nel disinteresse manifestato dal SI. per il giudizio la CP_1 ricorrenza di un'obiettiva situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, resa peraltro evidente dal protratto allontanamento dell'odierna ricorrente dall'abitazione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti genitoriali, anche in esito all'interrogatorio libero della SI.ra deve senz'altro disporsi l'affidamento condiviso della minore, non essendovi ragioni per Pt_1 discostarsi dal regime preferenziale scelto dal legislatore e deponendo anzi l'attuale assetto dei rapporti genitoriali per una sua piena attuazione da parte dei genitori.
L'organizzazione conseguita ed attuata dalle parti in ordine alla residenza prevalente della minore e alla sua collocazione sostanzialmente alternata presso la dimora di entrambi i genitori deve Per_1 ritenersi, invero, soddisfacente e va sostanzialmente conservata, garantendo alla ragazza il mantenimento di proficui e continuativi rapporti sia col padre che con la madre, ricevendo ella cure, mantenimento ed educazione da entrambi.
Infatti la ricorrente ha riferito come trascorra i giorni dal lunedì al giovedì col padre presso la Per_1 casa familiare, appartenente in modo esclusivo al SI. ma consumando il pranzo presso la CP_1 dimora materna, dove soggiorna per tutto il fine settimana sino al lunedì e dove trascorre prevalentemente i giorni festivi. La serenità e la palese assenza di preoccupazione con cui la SI.ra ha riferito personalmente al riguardo rendono, inoltre, superflua l'audizione della minore. Pt_1
pagina 3 di 4 Ritiene pertanto il collegio di adottare la regolamentazione di cui alle conclusioni rassegnate dalla ricorrente.
Quanto alla misura del contributo dovuto nell'interesse della figlia, la cui corresponsione non è eludibile anche qualora vi sia, come nella specie, un'ampia e quasi equivalente permanenza presso entrambi i genitori, considerato che, per quanto emerso, il SI. ha un lavoro stabile (ma tiene CP_1 con sé provvedendo il misura prevalente al suo mantenimento diretto) mentre la SI.ra Per_1 Pt_1 lavora solo precariamente e in modo irregolare come collaboratrice domestica, ritiene il collegio di determinare in 200,00 euro mensili il contributo paterno e nella stessa somma quello dovuto dalla madre che, in ragione della sua precaria condizione economica, percepirà per intero anche l'assegno unico universale.
Non essendovi alcuna domanda in ordine alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, non dev'essere adottata nessuna ulteriore statuizione.
Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda, per disporre la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1.Dichiara la separazione fra i coniugi , nata il [...] a [...] e Parte_1 nato il [...] a [...] Controparte_1
2.Affida la minore figlia in modo condiviso ai genitori che ne cureranno congiuntamente Per_1
l'educazione, il mantenimento e l'istruzione. L'esercizio della responsabilità genitoriale avverrà, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, in modo disgiunto da parte del genitore che, di volta in volta, sia materialmente preposto alla cura della minore;
quanto alle decisioni riguardanti gli impegni e le scelte educative, formative e la tutela straordinaria della sua salute, esse saranno prese congiuntamente da entrambi i genitori.
3.Dispone che la minore mantenga la prevalente residenza presso il padre, alternandosi come già avviene presso l'abitazione di entrambi i genitori, sicché entrambi potranno incontrarla ed intrattenersi con lei come già avviene, tenendo conto degli impegni scolastici e personali della stessa e delle eSIenze lavorative di entrambi i genitori. In mancanza di accordo, la minore potrà vedere e stare con i genitori secondo quanto precisato ai punti sub 4 e 5 delle conclusioni riportate in epigrafe.
4.Ciascun genitore corrisponderà all'altro per il mantenimento della minore figlia un contributo di
200,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente su base Istat, concorrendo in misura paritaria alle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo elaborato dal C.N.F. L'assegno unico universale sarà versato interamente alla ricorrente Parte_1
5.Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Sassari per l'annotazione della sentenza.
Sassari 26 maggio 2025
Il Presidente estensore
Stefania Deiana
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