Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 417/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ravenna sezione lavoro n. 118/2024 pubblicata in data 18.04.2024 promossa con ricorso depositato in data 8 luglio 2024 da
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Milazzo n. 4/2 presso l'avvocatura Regionale dell'IN rappresentato e difeso dagli avv. Mariateresa Nasso e Oreste Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio n. 37875 del Persona_1
22.03.2024
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato a Faenza C.so Mazzini n.51 presso e nello studio dell'avv. Maria Fiorella Ceroni che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: pensione
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 29.04.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli
1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ravenna in funzione di giudice del lavoro in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti Controparte_1
di IN accertava la spettanza ab origine di un trattamento pensionistico di
1.458,68 mensili lordi in capo allo stesso e condannava IN al pagamento pro futuro di tale rateo, oltre che alla corresponsione degli arretrati con il limite del triennio anteriore al giugno del 2023, oltre accessori di legge su tali differenze pensionistiche arretrate.
In tale ricorso l'odierno appellato chiedeva che il tribunale adito accertasse che
IN con riferimento al calcolo della quota complessiva a carico della gestione obbligatoria dipendenti aveva erroneamente applicato l'elevazione figurativa delle settimane contributive da agricolo dipendente, sostenendo che, invece, con riferimento al calcolo della quota pensionistica a carico della gestione obbligatoria dipendenti dovesse essere applicato il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 15 L. 153/1969 che non consentono detta elevazione.
In particolare deduceva di aver maturato contributi e percepito redditi, per determinati periodi in due distinte gestioni pensionistiche, agricola autonoma e dipendente, svolgendo contemporaneamente entrambe le attività e che per i periodi di sovrapposizione contributiva aveva già raggiunto la copertura assicurativa nella gestione di lavoro agricolo autonomo (52 settimane per anno),
e alla data della presentazione della domanda di pensione aveva maturato l'anzianità assicurativa, e dunque il diritto a pensione, nella relativa gestione.
Evidenziava che la legge n.233/1990 stabilisce, per l'ipotesi di cumulo di periodi assicurativi presso diverse gestioni, che venga liquidata un'unica pensione, il cui importo deve corrispondere alla somma delle quote di pensione risultanti dalla contribuzione versata in ciascuna gestione e che per la quota a carico del Fondo
Lavoratori Dipendenti il calcolo della pensione deve tener conto della retribuzione media settimanale maturata dal lavoratore nelle ultime 260 settimane lavorate (per la determinazione dell'importo pensionistico di cui alla quota A) e nelle ultime 520 settimane lavorate (per la determinazione dell'importo pensionistico di cui alla quota B).
Sosteneva che IN avesse errato considerando lavorate, per i periodi di sovrapposizione di attività agricola autonoma e dipendente, non le settimane
2 effettivamente lavorate, ma un numero annuo di 52 settimane, in contrasto con il disposto dell'art. 15 L.153/1969.
Argomentava, quindi, affermando che: “Detta norma indica i criteri per la determinazione del quantum della pensione.
Il citato art. 15, con riferimento alle giornate svolte come dipendente nel settore agricolo, introduce una sorta di “elevazione contributiva figurativa”, ispirata ad un principio di tutela del lavoratore, riconosciuto anche costituzionalmente
(artt. 35 ss. Costituzione)…Ne consegue che, in base al disposto del primo comma l'anno agrario costituito da 52 settimane contributive viene accreditato ripartendo in modo uniforme nelle 52 settimane il valore retributivo dei contributi giornalieri accreditati in corso d'anno e che, anche in costanza di un'unica giornata di lavoro, si determina l'accredito di 52 settimane contributive ai fini della misura pensionistica ripartendo la relativa retribuzione su tutte le 52 settimane.
Nel caso di specie, l'IN applicava l'elevazione figurativa delle settimane lavorate come bracciante agricolo (ma non della relativa retribuzione) integrando i contributi settimanali effettivi fino a portarli a 52 contributi annui.
La retribuzione settimanale media da porre a base del calcolo pensionistico, dividendo la retribuzione annua per 52 settimane (anziché per quelle effettivamente lavorate) risulta drasticamente ridotta, con una inaccettabile stortura giuridica, e quella che doveva essere una norma a tutela del lavoratore
(art. 15 L. 153/1969) si risolve, così come applicata dall'IN, in una disposizione a suo danno, in contrasto con la ratio legislativa e con l'intero assetto normativo in materia previdenziale, anche a livello costituzionale.
L'IN avrebbe invece dovuto porre a base del calcolo della pensione la retribuzione media settimanale percepita dal lavoratore, riferita alle settimane effettivamente lavorate (risultanti peraltro dall'estratto conto certificativo), e andando poi a ritroso negli anni sino a raggiungere le 260 settimane per il calcolo della quota A) e le 520 settimane per il calcolo della quota B).
L'IN ha dunque effettuato un'applicazione distorta ed illegittima di normative nate al fine di tutelare il lavoratore, ottenendo un risultato inammissibilmente a detrimento del lavoratore, con evidente violazione della normativa previdenziale in materia.”
Chiedeva, quindi, che il tribunale adito condannasse IN a rideterminare
3 l'importo della pensione in godimento allo stesso e a corrispondere la prestazione pensionistica nella misura così riliquidata, ammontante in € 1.458,68 mensili lordi con condanna al versamento delle relative differenze.
Si costituiva con memoria IN eccependo la decadenza e la prescrizione e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Deduceva in particolare che non trovasse applicazione il terzo comma dell'art. 15 della legge n. 153/1969 stante il disposto del quarto comma e che fosse corretta la distribuzione delle giornate rilevanti ai fini pensionistici proporzionalmente nell'anno (52 settimane) in conformità a quanto disposto dall'art. 15 comma 1 della legge n. 153/1969.
Sosteneva, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 7 del DL n. 638/1983.
Il tribunale di Ravenna sezione lavoro decideva come sopra indicato accogliendo il ricorso sulla base di argomentazione diversa da quella sostenuta da parte ricorrente, ritenendo in difformità da quanto dedotto da entrambe le parti l'applicabilità dell'art. 15 comma 3 della legge n. 153/1969.
2 Proponeva appello IN.
Con il primo motivo di appello sosteneva che il Tribunale avesse applicato erroneamente l'art. 15 della legge n. 153/1969 e avesse violato l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
In particolare affermava che il giudice di primo grado aveva erroneamente affermato che nel caso di specie doveva essere applicato il comma 3 dell'art. 15 della legge n. 153/1969 in quanto il comma 4 che prevede l'esclusione dell'applicazione del terzo comma in relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa andava inteso come limitato alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse come nel caso di specie da coltivatore diretto.
Sosteneva che, invece, nel caso di specie trovasse applicazione il comma 4 della legge n. 153/1969 che esclude espressamente il comma 3 con conseguente rigetto del ricorso.
Affermava, infatti, che il comma quattro della legge n.153/1969 prevedeva l'esclusione dell'applicazione del terzo comma in relazione alle settimane in cui risultava versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa, come nel caso di specie e che il comma quattro non poteva essere considerato
4 limitato alle sole ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare gestioni diverse come quelle da coltivatore diretto.
Deduceva che l'interpretazione del Tribunale di Ravenna fosse in contrasto con l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
Precisava che quando un trattamento pensionistico è liquidato in regime misto come nel caso di specie la pensione non è a carico della , ma delle Gestioni CP_2
Speciali del Lavoro Autonomo e che, pertanto, la pensione liquidata all'appellato non poteva essere ritenuta un trattamento pensionistico a carico della e CP_2 che per il suo calcolo non si applicava l'art. 7 del dl n. 638/1983 come risultante dal comma nove del medesimo articolo.
Sosteneva che non applicandosi l'art. 15 comma 3 della legge n. 153/1969 stante la doppia contribuzione si doveva applicare solo il primo comma della legge n.
153/1969 che prevedeva che le giornate rilevanti ai fini pensionistici dovevano essere distribuite proporzionalmente nell'anno (52 settimane).
Richiamava, infine, per l'esclusione dell'applicazione dell'art. 15 comma 3 della legge n. 153/1969 nel caso di specie la sentenza della Suprema Corte n.
12218/2004 che aveva negato l'applicazione dell'art. 15 comma 3 della legge n.
153/1969 in caso di compresenza nello stesso periodo di contribuzione da lavoro agricolo autonomo.
Con il secondo motivo di appello deduceva che la sentenza fosse errata anche nella parte in cui l'aveva condannato alla rifusione delle spese considerato che il tribunale aveva erroneamente accolto il ricorso.
Concludeva chiedendo che in riforma della sentenza appellata fosse rigettato il ricorso e che parte appellata fosse condannata alla rifusione delle spese processuali.
Si costituiva con memoria depositata in data 14 febbraio 2025 l'appellato.
Deduceva che l'appello fosse del tutto infondato considerato che lo stesso nel proprio ricorso introduttivo non aveva chiesto l'applicazione dell'art. 15 comma
3 della legge n. 153/1969.
Affermava, infatti, che sin dal ricorso introduttivo aveva lamentato che nel calcolo della pensione IN aveva erroneamente applicato alle settimane contributive lavorate quale agricolo dipendente, in costanza di contribuzione versata nella gestione autonoma CD/CM, l'elevazione figurativa di cui all'art. 15 comma 3 L. 153/1969, elevazione che, invece, essendo le settimane in
5 questione già integralmente coperte da contribuzione agricola autonoma
(CD/CM), non era consentita dal comma 4 del medesimo articolo.
Precisava che, stanti i periodi di sovrapposizione di contribuzione autonoma e dipendente, la sua pensione ai sensi della L. 233/1990 si componeva di due quote l'una, a carico della Gestione Autonoma CD/CM, l'altra a carico del Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti che, a sua volta, si componeva di una quota A
(relativa all'anzianità contributiva maturata sino al 31/12/1992) e di una quota B
(relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993) e che per la determinazione della quota A si considerava la retribuzione settimanale media delle ultime 260 settimane lavorate, per la quota B quelle delle ultime 520 settimane lavorate.
Affermava che per portare ad un risultato equo ed attendibile, oltre che conforme al disposto dell'art. 15 L. 153/1969, il calcolo della quota a carico del Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti doveva basarsi sulla retribuzione media settimanale riferita alle settimane effettivamente lavorate, e non sulla retribuzione percepita nella annualità, “spalmata” sulle 52 settimane coincidenti con l'annualità agraria.
Affermava che IN aveva erroneamente applicato l'art. 15 comma 3 della legge n. 153/1969 calcolato la retribuzione media settimanale da considerare per la quota di pensione a carico del FPLD, indebitamente elevando le settimane lavorate dallo stesso a 52 settimane annue, parametrando a queste, anziché alle settimane effettivamente lavorate, il reddito percepito nell'annualità con conseguente drastico abbattimento della retribuzione media settimanale, con conseguente abbattimento della pensione.
Deduceva che, invece, dal momento che il periodo lavorato come agricolo dipendente era già coperto da differente contribuzione, ossia quella da attività lavorativa agricola autonoma non trovava applicazione il suddetto terzo comma stante il disposto del quarto comma del medesimo articolo 15 della legge n.
153/1969.
Evidenziava che nell'atto di appello lo stesso IN aveva concordato nel ritenere applicabile il quarto comma e non il terzo coma della legge n. 153/1969 riconoscendo che il suddetto quarto comma non era circoscritto alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente, ma doveva intendersi applicabile anche alle diverse gestioni previdenziali come quella dei coltivatori diretti nel caso di
6 specie.
Affermava, poi, di non aver mai invocato in giudizio l'applicazione dell'art. 7 del decreto legge n. 638/1983 a dispetto di quanto sostenuto da IN nell'appello evidenziando, peraltro, che l'art. 15 della legge n. 153/1969 e l'art. 7 della legge n. 638/1983 erano due previsioni normative riguardanti diverse tematiche e precisamente la prima afferente alla misura della pensione e la seconda alla maturazione del diritto.
Deduceva, infatti, che aveva già copertura contributiva sufficiente al diritto a pensione presso la gestione autonoma e che, quindi, non aveva richiesto alcuna elevazione ai sensi dell'art. 7 comma 9 della legge n. 683/1983.
Sosteneva che IN avrebbe dovuto porre a base del calcolo della pensione la retribuzione media settimanale percepita dal lavoratore riferita alle settimane effettivamente lavorate e non spalmandola sulle 52 settimane coincidenti con l'anno agrario e che aveva, invece, erroneamente applicato il terzo comma dell'art. 15 della legge n. 153/1969 creando una stortura giuridica in quanto tale norma di favore si risolveva in una norma a suo danno.
Evidenziava che la propria tesi era supportata dalla stessa giurisprudenza citata da parte appellante e segnatamente dalla pronuncia della Suprema Corte (Cass. lav.12218/2004).
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 29 aprile 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. In relazione al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Si rileva, innanzitutto, che i presupposti di fatto della presente controversia risultano documentalmente e non sono contestati da parte appellante.
In particolare risulta e non è contestato che il periodo per cui è causa risulta integralmente coperto da contribuzione versata nella gestione autonoma CD/CM
e che la parte appellata aveva già contribuzione sufficiente al diritto a pensione presso la gestione autonoma.
Tanto precisato occorre richiamare la normativa applicabile alla presente fattispecie.
L'art. 15 della legge n. 153/1969 intitolato “Miglioramento dei trattamenti di pensione” dispone che: “Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione
7 agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione.
Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.
Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'art. 9, sub art. 2 della
L. 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola.
Con effetto dal 1° gennaio 1969 è abrogato l'articolo 6 del D.P.R. 27 aprile
1968, n. 488.”
Orbene come concordemente ritenuto sia da IN sia dall'appellato nel caso di specie non trova applicazione il comma 3 dell'art. 15 della legge n. 153/1969 dal momento che nelle medesime settimane, come non contestato dalle parti e risultante dall'estratto contributivo, risulta accreditata la contribuzione da coltivatore diretto e, quindi, opera il quarto comma della suddetta norma che prevede appunto che il terzo comma non si applichi in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola, contribuzione che secondo entrambe le parti può derivare anche da lavoro agricolo autonomo.
Del resto la stessa Suprema Corte ( Cass. lav n. 12218/2004), con pronuncia condivisa a questa Corte d'appello ( cfr. sentenza n. 119/2025) ha asserito che:
“In tema di calcolo della pensione per i dipendenti dell'agricoltura, il regime di cumulo tra contributi per lavoro agricolo autonomo e lavoro agricolo subordinato versati in un determinato periodo va inteso nel senso che, qualora
8 le settimane siano coperte sia da contribuzione per lavoro agricolo autonomo sia da contribuzione per lavoro agricolo dipendente, quest'ultima non è soggetta ad "elevazione" ai sensi dell'art 15 comma terzo della legge n. 153 del 1969, giacché la contribuzione figurativa che deriva dalla "elevazione" della contribuzione da lavoro dipendente va esclusa ove il medesimo periodo sia comunque coperto dalla contribuzione. Tale disciplina, desumibile dall'art. 15 comma quarto legge cit., è rimasta inalterata a seguito della legge n. 223 del
1990, che nulla ha specificamente innovato e che non è incompatibile con il divieto di "elevazione", dovendosi perciò escludere che il quarto comma dell'art. 15 citato sia stato implicitamente abrogato dalla citata legge n. 223 del 1990.”
La motivazione della sentenza di primo grado che ha ritenuto di accogliere il ricorso sulla base di una diversa prospettazione rispetto a quella di parte appellata sulla base del principio “iura novit curia” ritenendo applicabile l'art. 15 comma 3 della legge n. 153/1969 alla presente fattispecie in contrasto con quanto opinato dallo stesso appellato non è, pertanto, condivisibile.
Occorre, quindi, verificare se l'appello sia fondato o se, come sostenuto dall'appellato, stante proprio l'inapplicabilità del terzo comma dell'art. 15 della legge n. 153/1969 il metodo di calcolo della pensione fatto da IN sia errato e si debba tenere conto solo delle settimane effettivamente lavorate.
Orbene si ritiene che la tesi di parte appellata in relazione alle modalità di calcolo della pensione basata sulla retribuzione media settimanale riferita alle settimane effettivamente lavorate e non sulla retribuzione percepita nell'annualità spalmata sulle 52 settimane coincidenti con l'annualità agraria sia fondata.
Né in contrario rileva l'inapplicabilità dell'art. 7 del dl n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983 dedotta da IN in quanto non solo tale norma non è stata invocata da parte appellata, ma inerisce non alla quantificazione della pensione oggetto del presente giudizio, ma al diritto alla stessa e, quindi, non rileva nel caso di specie in cui parte appellata aveva già contribuzione sufficiente per accedere alla pensione.
In particolare la Corte d'appello di Torino (sentenza n. 680/2019) alle cui motivazioni ci si riporta anche ex art. 118 disp att cpc in fattispecie analoga alla presente ha statuito che: “ Al fine di inquadrare correttamente i fatti di causa, bisogna rammentare che il Signor…, nel periodo 2009-2013 aveva svolto, da un lato, attività lavorativa autonoma e, dall'altro, per qualche settimana, attività
9 di lavoro dipendente quale bracciante agricolo, con conseguente sovrapposizione di contribuzione autonoma e dipendente.
L' , poi, in sede di liquidazione della pensione, aveva esteso il reddito da Pt_1 dipendente agricolo del sig… a 52 settimane lavorative annue (anziché al periodo di effettiva contribuzione) diluendo, così, il reddito percepito e pervenendo ad un drastico abbattimento dell'emolumento pensionistico.
L'odierno appellato ha evidenziato (e l' non ha specificamente contestato Pt_1
ciò) che il periodo de quo era coperto da differente contribuzione, vale a dire quella da attività lavorativa agricola autonoma, e ha invocato l'applicazione dell'articolo 15 L.135/1969 quarto comma.
2. Il Giudice di prime cure… ha riportato il disposto dell'articolo 15 della L
153/1969 in punto determinazione della retribuzione pensionabile:[...]Ciò premesso, il Tribunale ha rilevato che, nel caso di specie, sembra che l' Pt_1
abbia applicato il terzo comma della norma citata, non considerando il disposto del quarto comma, come si evince dal chiaro dato testuale, che esclude l'estensione della contribuzione figurativa nei casi in cui risulti versata o accreditata contribuzione diversa (n.d.r.) da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola.
In applicazione di detto comma il Giudicante ha dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della propria pensione e ha condannato l' Pt_1
al versamento di un importo lordo annuo (tenuto conto delle penalizzazioni previste per il pensionamento anticipato) pari ad euro 16.052,29 lordi annui.
Ha inoltre condannato, per il pregresso, il convenuto al pagamento della differenza tra i ratei effettivamente percepiti e quelli percipiendi sulla base della corretta liquidazione del trattamento pensionistico.
3. L'IN, nei suoi motivi di appello, sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere applicabile al caso di specie la previsione di cui al comma 4 dell'art. 15 L.n. 153/1969, anziché il comma 3 dello stesso articolo.
L'Ente argomenta tale – a suo dire – incoerenza normativa poiché - trattandosi di liquidazione pensionistica a carico della gestione autonoma – risulta inutilizzabile il criterio dettato dall'art. 7 (comma 9) della legge n. 638 del 1983
e segnatamente l'integrazione fino a 5,19 giornate agricole per settimana…
4. Ritiene, tuttavia, il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
10 Si rammenta che si tratta di due previsioni normative riguardanti distinte e diverse tematiche del procedimento pensionistico.
Infatti, mentre l'articolo 15 Legge 153/69 si occupa di individuare la misura della pensione, l'art. 7 legge 638/83 spiega i criteri per il calcolo dei contributi ai fini della maturazione del diritto.
Ora, l'articolo 7 della Legge 638 del 1983 disciplina il sistema di accreditamento dei contributi al fine della maturazione del diritto alla pensione.
Spiega i criteri di individuazione delle settimane contributive necessarie per il diritto a pensione, rapportate alle effettive ore lavorate (ed accreditate a livello contributivo).
Al comma 9, la norma disciplina l'ipotesi di liquidazione della pensione a carico della gestione obbligatoria per i dipendenti agricoli.
Il disposto chiarisce i criteri per individuare il monte contributivo dell'operaio agricolo e la relativa maturazione del diritto a pensione.
Il lavoratore che intende chiedere il pensionamento a carico della gestione obbligatoria deve aver maturato i requisiti contributivi indicati in detta norma
(dal primo gennaio 1984).
E' l'ipotesi tipica del dipendente agricolo che ha svolto la sua intera (o maggiore) carriera lavorativa in condizioni di lavoro subordinato e che chiede di andare in pensione con liquidazione a carico della gestione obbligatoria.
In quel caso l'elevazione fino al 5,19 per settimana agricola sarà applicata per verificare la sussistenza delle 5460 giornate, che – unite ai 35anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria - gli consentiranno di ottenere la pensione.
Deve comunque essere evidenziato che l'appellato (ricorrente in primo grado) non ha richiesto alcuna elevazione ex art. 7 comma 9 legge 638/83, già avendo copertura contributiva sufficiente al diritto a pensione presso la gestione autonoma.
E' l'IN stesso a darne conferma quando ha rilasciato l'estratto contributivo precedente la domanda di pensionamento (doc.2 di parte ricorrente in primo grado).
Dal documento certificativo risulta infatti che (relativamente al periodo di compresenza dei contributi autonomo/subordinato 2009-2013) nelle settimane da dipendente agricolo la contribuzione versata rileva solo per la misura della pensione e non anche per il diritto. Quest'ultimo già maturato sulla posizione
11 da lavoratore autonomo.
Ora, è evidente che, nel nostro caso, l'IN ha erroneamente applicato il dettato dell'articolo 15 comma terzo L.n. 153/1969 ai fini del calcolo dell'importo di pensione, norma che disciplina la misura della prestazione pensionistica.
Comma che introduce una sorta di contribuzione figurativa delle settimane da bracciante agricolo ex art. 15 comma terzo L.n.153/1969 integrando i contributi settimanali effettivi (50 totali dal 2009 al 2013) a 260 figurativi (ovvero 520).
Per cui, in ragione del combinato disposto della citata norma e di quella che stabilisce il metodo di calcolo della pensione (art. 3, ottavo comma, della Legge
n.297 del 1982), l'IN ha calcolato la quota di pensione basandosi sulla retribuzione media di bracciante agricolo (percepita per 50 settimane effettive) applicandola al parametro di 260 settimane (per la quota A) e di conseguenza a quello di 520 settimane (per la quota B).
L'IN ha così applicato l'integrazione contributiva figurativa (estensione delle settimane effettivamente lavorate alle 52 convenzionali) in violazione del quarto comma dell'art. 15 L.n.153/1969.
Meccanismo che ha generato un dato contributivo complessivamente deteriore abbattendo il trattamento pensionistico.
Il precetto sopra richiamato precisa che “la disposizione di cui al precedente comma (ndr terzo comma) non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”.
Secondo il dato normativo, l'elevazione di cui al terzo comma del citato articolo non deve essere applicata al caso di specie, come impone il quarto comma, trattandosi d'ipotesi di compresenza con contribuzione diversa.
Infatti, nel periodo di riferimento … aveva già raggiunto la copertura assicurativa nella gestione di lavoro agricolo autonomo (52 settimane per anno che ha dato luogo al diritto a pensione nella relativa gestione).
Quindi ove la settimana contributiva venga coperta sia da contribuzione da lavoro autonomo, sia da contribuzione da lavoro agricolo dipendente, quest'ultima non può essere soggetta ad elevazione.
In virtù del citato quarto comma, IN avrebbe dovuto computare la contribuzione settimanale effettivamente versata fino ad ottenere la sommatoria contributiva utile a determinare la misura del trattamento.
12 Elevazione figurativa – contra legem nel caso di specie – che ha impedito alla contribuzione di maggiore portata economica di essere computata nel calcolo della pensione.
Questa è stata esclusa per essere sostituita dalla posizione obbligatoria agricola di importo notevolmente inferiore, con evidente abbattimento del quantum pensionistico…”
Anche questa Corte d'appello con la sentenza n. 464/2022 con cui ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 18/10/2021 che richiamava detta pronuncia ha condiviso le suddette argomentazioni.
Per completezza si osserva che IN nell'atto di appello ed in primo grado dopo aver escluso l'applicabilità del terzo comma dell'art. 15 della legge n. 153/1969 ha dedotto di aver calcolato la pensione spalmando fittiziamente i contributi nelle
52 settimane sulla base del primo comma del suddetto art. 15 della legge n.
153/1969.
La tesi di IN è infondata in quanto detta modalità di calcolo nel caso di specie, in cui parte appellata aveva già copertura contributiva sufficiente al diritto a pensione presso la gestione autonoma, è estremamente penalizzante ed è in palese contrasto con la ratio della suddetta norma che è intitolata “Miglioramento dei trattamenti di pensione”.
Come si evince dalla lettura sistematica della norma il primo comma del suddetto articolo trova applicazione solo ove sia contemporaneamente applicato anche il terzo comma in quanto, altrimenti, la norma lungi dal costituire un miglioramento del trattamento pensionistico determinerebbe solo un sensibile peggioramento dello stesso.
In tal senso si è, del resto, espresso con condivisibile decisione il tribunale di
Tribunale di Ancona con sentenza n.161 dell'11.06.2021 in cui ha asserito che:
“ In tema di calcolo della pensione per i lavoratori agricoli, il comma 1 ed il comma 3 dell'art. 15 della Legge n. 153/69 vanno letti congiuntamente ed in stretta connessione l'uno con l'altro, sicché, laddove non trovi applicazione l'elevazione contributiva di cui al comma 3 non può neppure considerarsi fittiziamente lavorato l'intero anno mediante la ripartizione di cui al comma 1.
Laddove, infatti, venga operata la ripartizione su 52 settimane dei contributi giornalieri versati, dovrebbe necessariamente operarsi anche l'elevazione della retribuzione annuale, onde evitare che a maggior lavoro e a maggior apporto
13 contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione.”
In particolare il tribunale ha così motivato: “In pratica, mentre nel conteggio del
CTU negli anni in cui il ricorrente ha fatto registrare solo poche giornate lavorate come bracciante agricolo, il numero di settimane utili è stato rapportato proporzionalmente a tali giornate (ad esempio per l'anno 2010 in cui ci sono versamenti contributivi per 28 giorni si sono calcolate 9 settimane), nel conteggio dell'IN, invece, il numero di settimane è stato elevato sempre a
52 (anche, dunque, nel caso dell'anno 2010). Ciò è stato confermato dalla teste escussa in giudizio, ossia dalla funzionaria dell' la quale ha Controparte_3 dichiarato che “Il sistema prende la retribuzione annuale come bracciante agricolo riferito alle giornate indicate e poi eleva tale date alle settimane massime consentite nell'anno ossia 52 per cui il totale della retribuzione annuale rivalutata diviso le settimane dà come risultato la retribuzione settimanale poi posta a base del calcolo della pensione. Tale calcolo viene fatto sia su una quota a, relativo agli ultimi cinque anni, e su una quota b, relativo agli ultimi dieci anni”. Secondo la tesi dell'IN sviluppata nelle più recenti note, tale elevazione delle settimane a 52 troverebbe ragione non nel terzo comma dell'art. 15 L. n. 153/1969, come sostenuto da parte ricorrente, ma nella disposizione di cui al comma 1…Ebbene, la tesi dell'IN secondo cui, anche nel caso di contribuzione versata per poche giornate si debbano considerare coperte 52 settimane, non convince, non trovando tale meccanismo copertura normativa nel citato comma 1. Tale norma, infatti, si limita a prevedere che i contributi agricoli giornalieri versati si vadano a ripartire nelle settimane che compongono l'anno ma tale norma va letta congiuntamente al terzo comma secondo cui non è ammesso che una settimana contenga un numero di contributi inferiore in base a determinati rapporti, ragion per cui vanno integrate fino a 3 giornate, per gli uomini, ed a 2 giornate, per le donne e per i ragazzi, le settimane coperte di sola contribuzione agricola per un numero inferiore di giornate. È ben vero che tale previsione che, come affermato dalla Cassazione nella sentenza sopra citata, introduce una sorta di contribuzione figurativa, al fine di far conseguire ai lavoratori agricoli dipendenti un incremento della prestazione pensionistica, non si applica nel caso, come il presente, in cui il
14 lavoratore, per le medesime giornate, possa far valere contribuzione diversa da quella agricola giornaliera, tuttavia, in tale ultimo caso, se non si dà luogo alla contribuzione figurativa non si può neppure indebitamente e fittiziamente frazionare la contribuzione versata per l'intero anno. In altre parole, il comma
1 ed il comma 3 vanno letti congiuntamente ed in stretta connessione l'uno con l'altro, sicché, laddove non trovi applicazione l'elevazione di cui al comma 3 non può neppure considerarsi fittiziamente lavorato l'intero anno, mediante la ripartizione di cui al comma 1. Ha, dunque, ragione parte ricorrente laddove lamenta che, per gli anni dal 2010 al 2002, le settimane utili sono state fittiziamente elevate a 52 senza riconoscere pari elevazione retributiva.
Laddove, infatti, venga operata la ripartizione su 52 settimane dei contributi giornalieri versati, necessariamente dovrebbe anche operarsi l'elevazione della retribuzione annuale.
D'altronde, è evidente che il meccanismo adottato dall' danneggia Pt_1
notevolmente il pensionato il quale, laddove non avesse prestato qualche giornata di lavoro dipendente a latere del lavoro prestato come agricoltore diretto, si sarebbe visto liquidare una pensione ben più sostanziosa, venendo conteggiate solo le retribuzioni degli anni precedenti al 2000. Si tratta, dunque, di un'interpretazione della norma che porta a risultati irragionevoli e lesivi per i diritti del lavoratore. Si ricorda, in proposito, che normative che portavano a simili effetti sono già state dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale
(v. sentenza n. 264 del 1994 che si è pronunciata sull'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297; v. anche la recente sentenza n. 82/2017).
La Corte ha, infatti, affermato che “è palesemente contrario al principio di razionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione - “che implica l'esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità” (sentenza n. 421 del 1991) che all'inserimento di un periodo di contribuzione obbligatoria nella base di calcolo della pensione consegua, in un sistema che prende in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo periodo lavorativo (in quanto si presume più favorevole per il lavoratore), come unico effetto, un depauperamento del trattamento pensionistico di vecchiaia rispetto a quello già ottenibile ove in tale periodo non vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo stesso non fosse stato quindi computabile a nessun effetto (neppure, quindi, ai fini della determinazione
15 dell'anzianità contributiva): è, cioè, irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione. Questo è invece quanto può verificarsi, per effetto del meccanismo delineato dalla norma in esame, allorquando le ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione comprendano periodi di contribuzione obbligatoria (non necessari ai fini del perfezionamento del requisito della minima anzianità contributiva) di importo notevolmente inferiore a quello della contribuzione obbligatoria precedente. E tale depauperamento, incidendo in questo aso sulla proporzionalità tra il trattamento pensionistico e la quantità e la qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo, viola anche l'articolo 36, oltre che il principio di adeguatezza di cui all'articolo 38, secondo comma, della
Costituzione”.
È interessante notare come in tale pronuncia, la Corte, alla luce di quanto sopra affermato, ha ritenuto superata la censura proposta relativamente all'articolo
15, terzo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153, sollevata in relazione al caso di un lavoratore che era stato per 30 anni dipendente di una Cassa di risparmio, in qualità di impiegato di concetto e, dopo la cessazione di tale rapporto, aveva prestato attività lavorativa molto limitata (pari a 16/20 giornate lavorative) alle dipendenze di un'azienda agricola (in quel caso l'azienda aveva per lui corrisposto i contributi previdenziali ragguagliati alla misura convenzionale annua stabilita dall'articolo 15 della legge 30 aprile 1969 n. 153, che prevede una sorta di integrazione contributiva a favore dei lavoratori agricoli ai quali risulti accreditato un numero di contributi inferiore ad un anno.
Per effetto dell'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297,
l'I.N.P.S. aveva calcolato la pensione dovuta al ricorrente assumendo come retribuzione dell'ultimo quinquennio lavorativo sia la retribuzione percepita in qualità di impiegato bancario (per un biennio) sia la retribuzione media di un bracciante agricolo avventizio (per l'ultimo triennio). In tal modo il ricorrente aveva subìto una macroscopica diminuzione del trattamento pensionistico rispetto a quanto avrebbe potuto ottenere qualora la retribuzione delle ultime
260 settimane lavorative fosse stata calcolata, secondo la richiesta del ricorrente, facendo esclusivo riferimento al suo rapporto di lavoro con la Cassa
16 di risparmio).”
Né in contrario rileva la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 553/2021 citata da IN che si riferisce alla diversa fattispecie in cui il pensionato non abbia già contribuzione sufficiente per accedere alla pensione.
Si osserva, peraltro, ad abundantiam, che, ove diversamente opinando, si ritenesse indefettibile l'applicazione del primo comma dall'art. 15 della legge n.
153/1969, anche in casi come quello di specie in cui parte appellata aveva già copertura contributiva sufficiente al diritto a pensione presso la gestione autonoma, allora necessariamente, per non giungere a risultati ingiusti e distorsivi del sistema pensionistico, si dovrebbe, diversamente da quanto sopra opinato e in conformità all'indirizzo di parte della giurisprudenza di merito (cfr.
Tribunale di Modena n. 208/11) seguito anche da alcune pronunce di questa
Corte d'appello (cfr. Corte di Appello di Bologna del 15/09/2020, 30/03/2021), applicare anche terzo comma dell'art. 15 della legge n. 153/1969.
Da quanto sopra esposto deriva che la decisione a cui è pervenuto il giudice di primo grado, seppure per le diverse motivazioni sopra esposte, va confermata e ciò considerato anche che IN in grado di appello non ha contestato il quantum della pensione indicato in sentenza.
Il secondo motivo di appello relativo alle spese di cui è stata chiesta la riforma solo in connessione alla richiesta riforma della sentenza è da rigettare considerato che la sentenza deve essere confermata.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello deve essere rigettato e deve essere confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte a favore del procuratore antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.417/2024 così provvede:
1) Rigetta l'appello
17 2) Condanna IN in persona del legale rappresentante a rifondere a CP_1
le spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma di euro
[...]
2000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002
Così deciso in Bologna, il 29 aprile 2025
Il Consigliere est
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella Angelini
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