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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/06/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4582/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4582/2024 tra:
(c.f.: ), con gli Avv.ti Castronovi Andrea e Parte_1 C.F._1
Pierno Luisa;
- ATTORE
E
(c.f.: ; CP_1 C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni: l'attore ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12/06/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Preliminarmente deve essere confermata la contumacia della convenuta, non essendosi la stessa costituita, sebbene ritualmente e tempestivamente citata.
2- Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
pagina 1 di 2 È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto irrevocabile n. 11277/2021 depositato il 15/07/2021 dal
Tribunale di Foggia.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ed avendo l'attore, d'altronde, rappresentato che dalla separazione non è più ripresa la convivenza coniugale, essendosi quindi la separazione ininterrottamente protratta.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima (art 3 legge n. 55 cit.)
e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In assenza di domande accessorie a quella sullo status null'altro deve disporsi, considerato peraltro che dalla coppia è nato solo un figlio oggi maggiorenne ( , Persona_1
nt. a Foggia il 7/12/2003).
3- Considerata la qualità delle parti, la sostanziale mancata opposizione in giudizio della convenuta e valutate le peculiarità che hanno caratterizzato il presente procedimento, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare le spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia il
17/08/2002 tra (nt. a Foggia il 30/09/1968) e (nt. a Foggia il Parte_1 CP_1
23/11/1976) (atto n. 442, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2002);
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Foggia per le annotazioni di legge.
Foggia, 12/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4582/2024 tra:
(c.f.: ), con gli Avv.ti Castronovi Andrea e Parte_1 C.F._1
Pierno Luisa;
- ATTORE
E
(c.f.: ; CP_1 C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni: l'attore ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12/06/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Preliminarmente deve essere confermata la contumacia della convenuta, non essendosi la stessa costituita, sebbene ritualmente e tempestivamente citata.
2- Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
pagina 1 di 2 È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto irrevocabile n. 11277/2021 depositato il 15/07/2021 dal
Tribunale di Foggia.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ed avendo l'attore, d'altronde, rappresentato che dalla separazione non è più ripresa la convivenza coniugale, essendosi quindi la separazione ininterrottamente protratta.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima (art 3 legge n. 55 cit.)
e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In assenza di domande accessorie a quella sullo status null'altro deve disporsi, considerato peraltro che dalla coppia è nato solo un figlio oggi maggiorenne ( , Persona_1
nt. a Foggia il 7/12/2003).
3- Considerata la qualità delle parti, la sostanziale mancata opposizione in giudizio della convenuta e valutate le peculiarità che hanno caratterizzato il presente procedimento, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare le spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia il
17/08/2002 tra (nt. a Foggia il 30/09/1968) e (nt. a Foggia il Parte_1 CP_1
23/11/1976) (atto n. 442, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2002);
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Foggia per le annotazioni di legge.
Foggia, 12/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
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