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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/03/2024, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
N. 5155/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sandro Contento presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sandro Contento presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Livorno il 20 aprile 2002, registrato sub anno 2002, n. 56, p. 2, s. A del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Livorno;, scegliendo il regime di separazione dei beni;
□ separati consensualmente con verbale in data 25.01.2023 omologato con decreto del
Tribunale di Trieste del 08.03.2023.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.11.2023 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(cf ) e (cf. contratto con rito C.F._1 Parte_2 C.F._2 concordatario in Livorno il giorno 20/04/2002 (registro degli atti di matrimonio del Comune di Livorno, atto n.56, parte 2, S.A 2002), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di operare le conseguenti annotazioni;
2) nulla per le spese”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto volta solamente a conseguire la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna previsione di natura economica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Livorno il 20 aprile 2002 tra e Parte_1 Parte_2
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Livorno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 6 marzo 2024.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Ajello Dott.ssa Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sandro Contento presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sandro Contento presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Livorno il 20 aprile 2002, registrato sub anno 2002, n. 56, p. 2, s. A del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Livorno;, scegliendo il regime di separazione dei beni;
□ separati consensualmente con verbale in data 25.01.2023 omologato con decreto del
Tribunale di Trieste del 08.03.2023.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.11.2023 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(cf ) e (cf. contratto con rito C.F._1 Parte_2 C.F._2 concordatario in Livorno il giorno 20/04/2002 (registro degli atti di matrimonio del Comune di Livorno, atto n.56, parte 2, S.A 2002), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di operare le conseguenti annotazioni;
2) nulla per le spese”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto volta solamente a conseguire la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna previsione di natura economica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Livorno il 20 aprile 2002 tra e Parte_1 Parte_2
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Livorno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 6 marzo 2024.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Ajello Dott.ssa Anna Lucia Fanelli