Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/1979, n. 1129
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Sentenza 22 febbraio 1979

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A norma dell'art 291 cod proc civ - applicabile ex art 359 cod proc civ, anche al giudizio di appello - la nullita della notificazione dell'atto di appello puo essere sanata con effetto ex tunc dalla rinnovazione della notificazione, anche se spontaneamente effettuata ad iniziativa dell'appellante, e nessun rilievo ha il fatto che la Costituzione dell'appellato sia poi avvenuta oltre il termine per appellare, perche l'atto di appello, anche se viziato nella sua notificazione, e tuttavia idoneo ad impedire ogni decadenza e la Costituzione dell'appellato, sia pure avvenuta a seguito della nuova notificazione, produce ex tunc la sanatoria dell'atto, poiche la nullita riguarda solo la notificazione e non il contenuto dell'atto stesso. ( V 3317/73, mass n 367209; ( V 1648/76, mass n 380420; ( Conf 1924/63, mass n 262958).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/1979, n. 1129
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1129
    Data del deposito : 22 febbraio 1979

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