Ordinanza cautelare 18 giugno 2021
Sentenza 29 ottobre 2021
Improcedibile
Sentenza 4 ottobre 2022
Parere definitivo 26 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 18/06/2021, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2021
N. 00481/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 481 del 2021, proposto da
Rekeep s.p.a. - Società a socio unico, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Baccolini, Massimo Luciani, Francesco Rizzo e Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Maccarrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Siram s.p.a., Arca Servizi S.r.l., Gelmini Cav. Nellos.p.a., Kone s.p.a., Engie non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione n. 1078 del 30 marzo 2021 comunicata con nota 2 aprile 2021, trasmessa a mezzo PEC alla ricorrente in data 6 aprile 2021, con cui la Provincia di Verona, in seguito all’attività integrativa svolta dal seggio di gara, ha disposto l’esclusione di Rekeep dalla procedura aperta indetta dalla medesima per l’affidamento del Servizio energia e dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici afferenti gli immobili di proprietà della Provincia – CIG 7856657E72 e, in seguito alla rielaborazione dei punteggi di gara, ha redatto la nuova graduatoria di gara;
- della comunicazione prot. n. 18422 del 2 aprile 2021, trasmessa a Rekeep, unitamente alla determinazione Impugnata, il 6 aprile 2021, con il quale il RUP ha comunicato l’esclusione alla Ricorrente ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
- del verbale di gara n. 1 prot. 12637 del 4 marzo 2021, anch’esso accluso alla comunicazione del 6 aprile 2021, presupposto alla determinazione impugnata, nel quale sono riportate le valutazioni integrative sulla gara svolte dal seggio di gara successivamente alla pubblicazione della sentenza del TAR Veneto n. 947 del 2020, all’esito della quali quest’ultimo ha ritenuto di ammettere alla gara l’o.e. Siram s.p.a. e, all’esito della segnalazione di Engie Servizi s.p.a., escludere Rekeep;
- della relazione in data 12 marzo 2021 del RUP, ad oggi non conosciuta dalla Ricorrente, di proposta di adozione della Determinazione Impugnata;
- di ogni ulteriore provvedimento antecedente o successivo, anche non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Verona;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare non emergono sufficienti prospettive di un esito favorevole del ricorso;
- che la decisione di non escludere la prima classificata è sorretta da un’ampia motivazione che appare immune da vizi logici (circa la latitudine degli apprezzamenti discrezionali che connotano tali valutazioni cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020 n.16, paragrafo 15 in diritto);
- che la mancanza di fumus boni iuris del settimo motivo di ricorso, esclude la necessità di esaminare in sede cautelare i primi sei motivi, proposti avverso l’esclusione della ricorrente Rekeep s.p.a. dalla procedura di gara;
- che infatti la ricorrente si è classificata al secondo posto della graduatoria e non ha un interesse attuale, sotto il profilo cautelare, a che venga sindacata la propria esclusione in quanto la controinteressata Siram s.p.a. allo stato conserva la posizione di aggiudicataria,
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese della presente fase di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 16 giugno 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO