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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/06/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. Rg. 1-1/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Giudice dott.ssa Alessandra Mirabelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura n. 1/2023 RG Procedure concorsuali di esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 d.lgs. n.
14/2019 (di seguito, in breve, CCI) omologato con sentenza n. 10/2023 del 20/1/2023 proposto da:
(nato a [...] il [...], C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con ricorso in data 29/8/2022 il debitore, premesso di rivestire la qualifica di “consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:
– pagamento integrale della prededuzione e dei creditori privilegiati entro 23 mesi dall'omologa;
– pagamento dei creditori chirografari nella percentuale di circa il 19,29% - successivamente al pagamento della prededuzione e dei crediti privilegiati - entro il termine di 60 mesi dall'omologa; mediante le risorse derivanti dall'accantonamento mensile di una quota del proprio stipendio di euro 350 per 60 mesi.
Con la sentenza n. 10/2023 di Questo Ufficio il piano è stato omologato prevedendo per quanto concerne l'esecuzione che il debitore effettuasse i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano sotto la vigilanza dell' CP_1 nella persona del Gestore dott.ssa ha depositato in data 14/3/2025 istanza di
[...] Per_1 revoca della sentenza di omologazione rappresentando i gravi inadempimenti del debitore (non solo al pagamento della quota mensile che costituiva la necessaria provvista per il pagamento dei creditori, ma anche agli obblighi informativi che consentirebbero di valutare una modifica del piano per ovviare alla sopravvenuta impossibilità di adempimento mediante quote di reddito del debitore) e l'integrale utilizzo da parte del debitore senza autorizzazione né previa informativa all'OCC delle somme accantonate per l'esecuzione del piano.
Con decreto del 19/3/2025 il Giudice, dato atto dell'iniziativa dell'OCC (ovvero della sua segnalazione) ai sensi dell'art. 72 CCI ha convocato il debitore per sentirlo in ordine ai presupposti per la revoca, disponendo che della stessa fossero notiziati anche i creditori e concedendo alle parti interessate termine per la costituzione.
All'udienza del 7 maggio 2025 è stato concesso un termine a difesa al debitore non costituito né comparso, con conseguente differimento al 12 giugno 2025 dell'udienza, in cui si è constatata la mancata comparizione del debitore, nonostante la regolarità della notifica. Contr Sussiste la legittimazione dell' alla richiesta di revoca ai sensi del novellato art. 72 CCI applicabile anche al procedimento pendente in forza della disposizione dell'art. 56 comma 4 d. lgs. 136/2024. In ogni caso, anche laddove si ritenesse applicabile il regime precedente alle modifiche del 2024, la pronuncia potrebbe essere resa d'ufficio su mera segnalazione dell'OCC.
Dalle relazioni dell'OCC depositate nel fascicolo n. 1/2023 RG emerge che ha Parte_1 cessato il rapporto di lavoro dipendente con Jamm S.a.S. di in data 29 aprile Parte_2
2024 e che in data 24 maggio 2024 è stato ricoverato a seguito in un incidente ed è rimasto ricoverato e poi convalescente per lungo periodo per complicanze post operatorie;
a seguito della perdita dell'occupazione e del grave infortunio, il debitore ha potuto contare solo sull'indennità di disoccupazione che ammontava a circa euro 1.067 al mese, somma inferiore al mantenimento necessario;
l'ultimo versamento sul conto del Piano Di Risparmio per la sottoscrizione periodica mensile di Buoni Fruttiferi Postali Dematerializzati destinato all'esecuzione del piano omologato
è avvenuto quindi nell'aprile del 2024 e la somma complessivamente versata ammontava a euro
5.250,00. Preso atto della situazione, il Giudice, su ricorso del debitore veicolato tramite l'OCC, ha disposto con decreto del 27/08/2024 la sospensione dell'esecuzione del piano da maggio 2024
a dicembre 2024, allungando conseguentemente i termini di adempimento dello stesso.
Nella relazione del 14/3/2025, allegata anche al ricorso per la revoca dell'omologazione, l'OCC ha riferito che, dopo aver lungamente cercato di contattare il sig. , quest'ultimo a febbraio Pt_1 del 2025 ha riferito di essere ancora convalescente e privo di occupazione (con diritto al trattamento minimo Naspi, interamente assorbito dal mantenimento) e di aver interamente utilizzato le somme del Buoni Fruttiferi per il proprio mantenimento;
ha prospettato la possibilità di destinare l'indennità rinveniente da una polizza infortuni a ripristino della provvista in favore dei creditori, ma non ha più fornito comunicazioni o documentazione al riguardo.
Di qui l'iniziativa del Gestore.
Risulta evidente in relazione alle circostanze rappresentate che il piano non solo è allo stato inadempiuto, ma è pure divenuto inattuabile e non ne è possibile alcuna modifica per la mancanza di collaborazione da parte del debitore, al quale è anche imputabile la sottrazione di attivo, posto Contr che lo stesso ha utilizzato, senza comunicare nulla all' e quindi senza alcuna autorizzazione, le somme già accantonate fino ad aprile 2024 per il pagamento dei creditori secondo il piano omologato.
Ricorrono quindi le circostanze di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 72 CCI per la revoca della sentenza di omologazione.
P.Q.M.
Revoca la sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve,
CCI) di , piano omologato con sentenza n. 10/2023 del 20/1/2023. Parte_1
Dispone l'archiviazione del relativo procedimento, riservando la liquidazione dell'OCC ai sensi dell'art. 71 comma 5 CCI al deposito della relativa istanza.
Si comunichi al ricorrente, all'OCC e al Pubblico Ministero;
la presente sentenza deve altresì essere comunicata ai creditori a cura dell'OCC e pubblicata ai sensi dell'art. 70 comma 1 CCI nel sito web del tribunale, con oscuramento delle informazioni personali del debitore.
Bologna, 12 giugno 2025
LA GIUDICE
Alessandra Mirabelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Giudice dott.ssa Alessandra Mirabelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura n. 1/2023 RG Procedure concorsuali di esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 d.lgs. n.
14/2019 (di seguito, in breve, CCI) omologato con sentenza n. 10/2023 del 20/1/2023 proposto da:
(nato a [...] il [...], C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con ricorso in data 29/8/2022 il debitore, premesso di rivestire la qualifica di “consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:
– pagamento integrale della prededuzione e dei creditori privilegiati entro 23 mesi dall'omologa;
– pagamento dei creditori chirografari nella percentuale di circa il 19,29% - successivamente al pagamento della prededuzione e dei crediti privilegiati - entro il termine di 60 mesi dall'omologa; mediante le risorse derivanti dall'accantonamento mensile di una quota del proprio stipendio di euro 350 per 60 mesi.
Con la sentenza n. 10/2023 di Questo Ufficio il piano è stato omologato prevedendo per quanto concerne l'esecuzione che il debitore effettuasse i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano sotto la vigilanza dell' CP_1 nella persona del Gestore dott.ssa ha depositato in data 14/3/2025 istanza di
[...] Per_1 revoca della sentenza di omologazione rappresentando i gravi inadempimenti del debitore (non solo al pagamento della quota mensile che costituiva la necessaria provvista per il pagamento dei creditori, ma anche agli obblighi informativi che consentirebbero di valutare una modifica del piano per ovviare alla sopravvenuta impossibilità di adempimento mediante quote di reddito del debitore) e l'integrale utilizzo da parte del debitore senza autorizzazione né previa informativa all'OCC delle somme accantonate per l'esecuzione del piano.
Con decreto del 19/3/2025 il Giudice, dato atto dell'iniziativa dell'OCC (ovvero della sua segnalazione) ai sensi dell'art. 72 CCI ha convocato il debitore per sentirlo in ordine ai presupposti per la revoca, disponendo che della stessa fossero notiziati anche i creditori e concedendo alle parti interessate termine per la costituzione.
All'udienza del 7 maggio 2025 è stato concesso un termine a difesa al debitore non costituito né comparso, con conseguente differimento al 12 giugno 2025 dell'udienza, in cui si è constatata la mancata comparizione del debitore, nonostante la regolarità della notifica. Contr Sussiste la legittimazione dell' alla richiesta di revoca ai sensi del novellato art. 72 CCI applicabile anche al procedimento pendente in forza della disposizione dell'art. 56 comma 4 d. lgs. 136/2024. In ogni caso, anche laddove si ritenesse applicabile il regime precedente alle modifiche del 2024, la pronuncia potrebbe essere resa d'ufficio su mera segnalazione dell'OCC.
Dalle relazioni dell'OCC depositate nel fascicolo n. 1/2023 RG emerge che ha Parte_1 cessato il rapporto di lavoro dipendente con Jamm S.a.S. di in data 29 aprile Parte_2
2024 e che in data 24 maggio 2024 è stato ricoverato a seguito in un incidente ed è rimasto ricoverato e poi convalescente per lungo periodo per complicanze post operatorie;
a seguito della perdita dell'occupazione e del grave infortunio, il debitore ha potuto contare solo sull'indennità di disoccupazione che ammontava a circa euro 1.067 al mese, somma inferiore al mantenimento necessario;
l'ultimo versamento sul conto del Piano Di Risparmio per la sottoscrizione periodica mensile di Buoni Fruttiferi Postali Dematerializzati destinato all'esecuzione del piano omologato
è avvenuto quindi nell'aprile del 2024 e la somma complessivamente versata ammontava a euro
5.250,00. Preso atto della situazione, il Giudice, su ricorso del debitore veicolato tramite l'OCC, ha disposto con decreto del 27/08/2024 la sospensione dell'esecuzione del piano da maggio 2024
a dicembre 2024, allungando conseguentemente i termini di adempimento dello stesso.
Nella relazione del 14/3/2025, allegata anche al ricorso per la revoca dell'omologazione, l'OCC ha riferito che, dopo aver lungamente cercato di contattare il sig. , quest'ultimo a febbraio Pt_1 del 2025 ha riferito di essere ancora convalescente e privo di occupazione (con diritto al trattamento minimo Naspi, interamente assorbito dal mantenimento) e di aver interamente utilizzato le somme del Buoni Fruttiferi per il proprio mantenimento;
ha prospettato la possibilità di destinare l'indennità rinveniente da una polizza infortuni a ripristino della provvista in favore dei creditori, ma non ha più fornito comunicazioni o documentazione al riguardo.
Di qui l'iniziativa del Gestore.
Risulta evidente in relazione alle circostanze rappresentate che il piano non solo è allo stato inadempiuto, ma è pure divenuto inattuabile e non ne è possibile alcuna modifica per la mancanza di collaborazione da parte del debitore, al quale è anche imputabile la sottrazione di attivo, posto Contr che lo stesso ha utilizzato, senza comunicare nulla all' e quindi senza alcuna autorizzazione, le somme già accantonate fino ad aprile 2024 per il pagamento dei creditori secondo il piano omologato.
Ricorrono quindi le circostanze di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 72 CCI per la revoca della sentenza di omologazione.
P.Q.M.
Revoca la sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve,
CCI) di , piano omologato con sentenza n. 10/2023 del 20/1/2023. Parte_1
Dispone l'archiviazione del relativo procedimento, riservando la liquidazione dell'OCC ai sensi dell'art. 71 comma 5 CCI al deposito della relativa istanza.
Si comunichi al ricorrente, all'OCC e al Pubblico Ministero;
la presente sentenza deve altresì essere comunicata ai creditori a cura dell'OCC e pubblicata ai sensi dell'art. 70 comma 1 CCI nel sito web del tribunale, con oscuramento delle informazioni personali del debitore.
Bologna, 12 giugno 2025
LA GIUDICE
Alessandra Mirabelli