Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 15.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2138/22 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, , , eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto il
[...]
27.04.2008, rappresentati e difesi dall'avv. Ezio Bonanni, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Latina alla via Cairoli n. 10;
appellanti
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo e
Gianfranco Schiavo, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in
Salerno alla via Francesco Manzo n. 21; appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.08.2022, la parte appellante impugnava la sentenza n. 172 del 2022 con cui il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda diretta a: “- accertare e dichiarare che i Sigg.
[...]
, e sono eredi legittimi del sig. , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
1
- accertare e dichiarare che il carcinoma polmonare primitivo, che ha provocato la morte del Sig. in data 27.04.2008, è di origine professionale, per Persona_1
esposizione ad amianto, fumi di saldatura, benzene, benzidina, e altri cancerogeni nell'ambiente lavorativo (dal 01.11.1963 al 31.12.1997, presso il cantiere navale di
Castellammare di Stabia), per le condotte attive e omissive di e suoi Controparte_1
danti causa, e sua dirigenza, con conseguente imputabilità dell'evento morte alla predetta società; – accertare e dichiarare che sussiste responsabilità ex artt. 2050 e
2051 c.c. e/o 2043 e 2059 c.c., ovvero ex artt. 589 e 185 e 187 c.p., in combinato disposto con le norme di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c., anche per Controparte_1
i suoi danti causa, anche alla luce della perduranza del rapporto lavorativo, in assenza di qualsiasi soluzione di continuità, ed ex art. 2112 c.c., per tutti i profili di responsabilità di cui in premessa;
- Accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, della in persona Controparte_1
del suo l.r.p.t., anche quale incorporante a sua volta cessionaria Controparte_2
della titolarità del cantiere (nel 1966), per tutti i titoli, ragioni e motivi di cui in premessa, per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, sofferti dal Sig. per via dell'insorgenza del carcinoma polmonare primitivo, Persona_1
patologia causata da esposizione professionale ad amianto, fumi di saldatura, etc., e per gli illeciti tutti e le violazioni tutte dei diritti del Sig. in qualsiasi Persona_1
modo relativi o connessi con quanto esposto in narrativa e, comunque, con riguardo alla condotta ed alla responsabilità, diretta, vicaria e per fatto altrui, della convenuta, ed ai concorrenti profili di responsabilità alla stessa imputati, meglio descritti in narrativa e gli inadempimenti e la responsabilità della convenuta, diretta e vicaria e per fatto altrui, anche ex artt. 1218, 1228, 2043, 2049, 2050, 2059 e 2087 c.c. e per ogni altro profilo, per tutti i motivi esposti in narrativa, ed incidenter tantum, la configurabilità ai fini civilistico-risarcitori della fattispecie di cui all'art. 589 c.p. e quindi degli ulteriori profili di responsabilità civile extracontrattuale, e ogni altro fatto e circostanza dedotta nella premessa in fatto e in diritto, che qui si intende riscritta;
nonché per i danni patrimoniali e non patrimoniali meglio specificati nell'atto, subiti dai ricorrenti iure proprio per la morte del congiunto Persona_1
2 con quantificazione equitativa, ex art. 1226 c.c. e/o 2056 c.c.; Conseguentemente e comunque, condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali Controparte_1
e non patrimoniali, patiti e patiendi, sofferti dagli odierni ricorrenti, iure proprio e iure hereditario, con quantificazione nella misura di cui in premessa, ovvero per gli importi maggiori o minori che fossero accertati e/o ritenuti equi in corso di causa e/o dal Giudice adito, ex artt. 432 c.p.c. e 1226 e 2056 c.c. oltre interessi e rivalutazioni, per tutti i profili di responsabilità in premessa fatti valere ...”.
In particolare, con varie argomentazioni, censurava la decisione:
-per la ricostruzione della causa di morte come incerta o dipendente da tumore del colon, di cui si era esclusa la riconducibilità alle pur accertate condizioni di rischio per esposizione ad amianto;
-per la violazione dell'obbligo di pronuncia: sulle richieste di parte circa la rilevanza degli accertamenti dell' e di tutti gli altri esami citati nel ricorso, sul principio CP_3 di cui all'art. 41 c.p. e sulla rilevanza della entità dell'esposizione ad amianto ed altri cancerogeni occupazionali sia per il K colon sia per quello polmonare, ferma la causa di morte per K polmonare;
-per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 115 e 116 in rapporto agli artt. 416, 3 co., 420 e 421 c.p.c., in ordine alla mancata ammissione delle CTU tecnico ambientale e anatomopatologica e della prova testimoniale del pubblico ufficiale della Parte_4
che aveva redatto il certificato necroscopico, tenuto conto che la decisione era
[...]
stata basata solo sulla CTU medica, senza considerazione delle prove rese su base epidemiologica e della documentazione;
CP_3
-per contrasto con le norme di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in combinato disposto con gli artt. 2087, 1218, 1223, 1453, 2049, 2050, 2051, 2059, 2043 c.c., 43, 185, 187 e 589
c.p., oltre che per falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova.
Si costituiva l'appellata che eccepiva l'inammissibilità del gravame di chi chiedeva comunque il rigetto.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
3 In via preliminare, appare, ictu oculi, sufficientemente individuabile nell'appello proposto quella specificità dei motivi richiesta per poter superare la sua eccepita inammissibilità; lo stesso è, però, infondato.
aveva lavorato presso a Castellammare di Stabia Persona_1 CP_1
dall'1.11.1963 al 31.12.1997 e i suoi eredi, deducendo che fosse venuto a mancare per malattia professionale, precisamente carcinoma polmonare primitivo, da esposizione ad amianto e altri cancerogeni, chiedevano la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento di tutti i danni iure hereditario e iure proprio.
Il primo giudice, “dall'esame dell'istruttoria, emergendo l'esposizione ad agenti patogeni” nominava un consulente “per accertare il nesso di causalità e gli altri elementi rilevanti” e concludeva che “la sussistenza del nesso di causalità fra la nocività dell'ambiente di lavoro, all'epoca in cui il de cuius ha svolto la propria attività, ed il decesso non è emersa dalla CTU espletata”.
Più in particolare, accertava l'esposizione ad amianto (e su tale aspetto non vi è stato appello incidentale) ma riteneva che non fosse emerso il carattere primitivo della patologia polmonare riscontrata nel 2007, che la causa del decesso fosse da ricondurre ad un tumore al colon primitivo (già diagnosticato ed asportato nel 1998) e che tale patologia non fosse in correlazione causale con l'attività lavorativa e l'esposizione ad amianto.
Il punto nodale è rappresentato dalla causa del decesso di e dalla Persona_1
relazione tra la patologia riscontrata come letale e l'esposizione ad amianto.
La Corte disponeva nuova consulenza e l'ausiliario così concludeva:
“il Sig. era affetto da: Persona_1
-Carcinoma del colon con metastasi diffuse (polmoni, surrene e cervello).
I mezzi di produzione della patologia neoplastica, sulla base dei dati anamnestici documentali relativi alle modalità degli stessi e sulla scorta della natura e delle caratteristiche anatomo-cliniche delle lesioni, possono essere compatibili con la situazione lavorativa dell'appellato per il periodo 28.10.1963 – 31.2.1997 alle dipendenze della Controparte_1
4 In particolare, nel caso de quo, … il rapporto causale tra l'esposizione all'asbesto e il carcinoma del colon-retto è molto debole (possibile o poco probabile) secondo l'attuale conoscenza della scienza medica.”
In risposta alle osservazioni del CTP, per il quale la lesione al polmone comparsa al de cuius nell'agosto 2007 fosse un tumore primitivo, rilevava che dall'esame istologico, non confutato con paritari accertamenti di segno contrario, fosse invece emerso che “Gli aspetti morfologici sono compatibili con localizzazione secondaria da adenocarcinoma intestinale in anamnesi” e che i medici avevano “trattato la patologia del sig. con protocolli chemioterapici usati nel trattamento del Per_1 carcinoma del colon”.
Aggiungeva che “Per quanto riguarda l'esistenza del nesso causale tra la patologia neoplastica del colon e l'esposizione all'asbesto … ancora oggi non vi è certezza dell'esistenza del nesso causale” e precisava che “Di sicuro nel caso del de cuius in occasione dell'intervento di asportazione del carcinoma del colon eseguito nell'agosto 1998, all'esame istologico sul pezzo anatomico non è stata riscontrata la presenza di fibre di amianto e già questo particolare alla luce della letteratura medica internazionale permette di far escludere con certezza il nesso causale tra il carcinoma del colon dell'appellante con l'esposizione all'asbesto.
Tale particolare vale anche per quanto riguarda le risultanze dell'esame istologico eseguito in data 24.08.2007 in occasione della diagnosi della massa neoplastica al polmone (Assenza di fibre asbestosiche).”
Sul livello di valutazione del nesso causale (indicato come “molto debole (possibile o poco probabile”) rappresentava che “non si è ritenuto non escludere la possibile presenza del nesso di causa tra l'esposizione all'asbesto e il carcinoma del colon alla luce di quanto stabilito anche dall'AIRC che ha incluso nella tabella II (Malattie la cui origine è di “limitata probabilità”) il tumore del colon-retto secondario all'esposizione all'asbesto (D.M. 10.06.2014).”
Le conclusioni del CTU, scevre da vizi logico-motivazionali, possono essere condivise in quanto coerenti con il documentale in atti.
5 La Corte ritiene che per l'individuazione della patologia che conduceva al decesso
(affezione al colon), siano lineari i ragionamenti del CTU sugli esiti dell'esame istologico del 24.08.2007 (da cui emergeva: “Gli aspetti morfologici sono compatibili con localizzazione secondaria da adenocarcinoma intestinale in anamnesi”) e sulle indicazioni contenute nel piano terapeutico rilasciato in data 17.10.2007 (ove si riportava: “ affetto da: K colon metastatico”), quali dati coevi ai fatti Persona_1
di causa e provenienti dalla struttura presso cui era in cura il de cuius;
tali considerazioni rendono, pertanto, non significative sia le risultanze del certificato necroscopico, redatto solo in data 5.04.2016, in cui si riferiva come sequenza che aveva condotto alla morte: “1) carcinoma polmonare 2) metastasi diffuse 3) arresto cardiaco”, senza riferimento ad accertamenti medici, sia, in questa sede, la diversa valutazione in ambito (quanto al riconoscimento, per l'esposizione all'amianto, CP_3
della malattia professionale e della prestazione aggiuntiva Fondo Vittime Amianto), molto probabilmente collegata alle risultanze del suddetto certificato;
pertanto,
l'impostazione contenuta nella CTP non appare idonea a scalfire l'inquadramento diagnostico emerso dagli accertamenti effettuati presso la struttura di cura.
Individuata la causa del decesso, quale evinta dagli atti di causa, non sono emersi elementi significativi per ritenerla collegata all'esposizione all'amianto, anche a considerarne l'inserimento in tabella, come richiamato dal CTU, atteso che, come dallo stesso evidenziato, “pochi sono gli studi che evidenziano una possibile aumentata incidenza da carcinomi nel colon-retto in seguito ad esposizione all'asbesto. Alla luce di ciò anche l'AIRC ha incluso nella tabella II (Malattie la cui origine è di limitata probabilità) il tumore del colon-retto secondario all'esposizione all'asbesto (D.M.
10.06.2014). Ovviamente però ciò non significa che si deve riconoscere il nesso causale tra la patologia neoplastica intestinale e l'esposizione all'asbesto.”
In ipotesi similare, è stato precisato: “Sul punto, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto irrilevante che il d.m. 10.6.2014, nell'aggiornare l'elenco delle malattie per cui è obbligatoria la denuncia di cui all'art. 139, T.U. n. 1124/1965, abbia incluso il tumore al colon retto tra le patologie a “limitata probabilità” di derivazione causale dall'esposizione ad amianto, essendo consolidato il principio di
6 diritto secondo cui l'elenco delle malattie oggetto di denuncia obbligatoria previsto dall'art. 139, T.U. n. 1124/1965, siccome integrato dall'art. 10, d.lgs. n. 38/2000, non amplia il catalogo delle patologie tabellate, con la conseguenza che gli elenchi succedutisi nel tempo in relazione alla citata disposizione assumono valore probatorio vario, in relazione all'intensità probabilistica del nesso eziologico accertato dalla commissione scientifica, ma sempre nel quadro di una concreta verifica probatoria il cui onere incombe sull'assicurato (così da ult. Cass. 22837 del 2019, sulla scorta di
Cass. n. 13868 del 2012, cit. dalla sentenza impugnata); che, a tal fine, non può che ribadirsi che va esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, quest'ultima potendo essere ravvisata solo in presenza di un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass. nn. 17438 del 2012, 8773 del 2018, 9342 del 2022), ossia secondo il principio della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”
(cfr. Cass. S.U. n. 576 del 2008 e succ. conf.)” (Cfr. Cass. n. 9468 del 2025).
L'appello, dunque, non può essere accolto, e la mancanza di nesso causale tra la patologia che conduceva alla morte (carcinoma al colon) e l'esposizione ad amianto, assorbe le ulteriori questioni sulla percentuale invalidante (che il CTU comunque calcolava) e le collegate liquidazioni iure proprio e iure hereditario.
Le spese, per le questioni affrontate e il richiamo a giurisprudenza successiva al deposito del ricorso, vanno compensate. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti, in solido.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese del grado;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti, in solido.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R.
115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Napoli il 15.04.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
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