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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/04/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di DIVORZIO – cessazione effetti civili iscritta al RG. n.
66/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a VENEZIA, il Parte_1 C.F._1 10/10/1960, con l'avv. DANIELA POLIZZI
contro
(c.f. , nato/a a VENEZIA, il Controparte_1 C.F._2
con l'avv. FRANCESCA BONATTO e con l'avv. IDA CRISTINA PRATA
e nei confronti di
(cf. ), nato a [...], il Controparte_2 C.F._3 4.01.1994
NON COSTIUITO
È fondata anzitutto la domanda di divorzio, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati, giusta sentenza del Tribunale di Treviso n. 103/2016 (dep. 14.01.2016);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre dodici mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17/10/1992 tra Parte_1 e , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Controparte_1 Comune di Venezia dell'anno 1992, al n. 228, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 16.04.2025 dinanzi al giudice relatore delegato – e riportate in dispositivo – appaiono rispondenti all'interesse della prole non ancora economicamente autosufficiente e compatibili con la condizione economica e patrimoniale delle parti.
L'intervenuto accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17/10/1992 da
, nato/a a VENEZIA, il 10/10/1960 Parte_1 e
, nato/a a VENEZIA, il 7/05/1963, Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VENEZIA dell'anno 1992 al n. 228, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 16.04.2025:
2 1. “revoca del contributo paterno in favore di;
CP_2
2. con decorrenza dal mese di maggio 2025, pagamento da parte del sig. Per
direttamente in favore dei figli e della somma di € Parte_1 Per_2
550,00 ciascuno, rivalutabile Istat, quale contributo di mantenimento;
il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 10 di ogni mese;
3. spese straordinarie per i figli non ancora economicamente autosufficienti, come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Treviso, al 50% tra
i genitori;
le comunicazioni relative alle decisioni da assumere con riferimento a dette spese, avverranno a mezzo mail tra i genitori, con l'intendimento che, in caso di mancato riscontro entro dieci giorni dall'invio (dies a quo non computatur), la spesa si intenderà autorizzata così come proposta;
l'eventuale diniego dovrà essere motivato;
4. spese di lite compensate”;
- MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
- DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 16 aprile 2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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