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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/10/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 466/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 466 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025,
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Termini Imerese (PA), in via Falcone e Borsellino n. 79, presso lo studio dall'avv. Cristina Aglieri Rinella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Piazzale Del Fante n. 22, presso lo studio dell'avv. Ivana Sardina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E il presso il Tribunale di Termini Imerese Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio congiunto dopo trasformazione conclusioni: v. note scritte di trattazione in sostituzione d'udienza del 01.10.2025
n. 466/2025 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto che, nel corso del giudizio, le parti, a mezzo dei loro difensori, davano atto di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto e, a seguito di ciò, veniva disposta la conversione del rito nelle forme del rito consensuale (cfr. decreto del
27.06.2025).
Orbene, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
b) la separazione personale tra le parti è stata pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Termini Imerese n. 7087/2022 del 08.04.2022;
c) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno indicato nell'accordo, depositato in atti il 28.04.2025, le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio.
Rilevato che le condizioni di cui all'accordo riguardo ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 10) così come risultanti complessivamente dalle pattuizioni previste, non sono contrarie a norme imperative, ritiene il
Tribunale di poterle porre a base della presente decisione. Il Tribunale, invece, si limita a prendere atto delle condizioni indicate ai punti 8) e 9).
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, celebrato in Monreale (PA) il 20.04.2007 e trascritto nei registri dello CP_1 stato civile del medesimo comune al n. 10, parte II, serie A, anno 2007;
b) omologa e prende atto delle condizioni di cui all'accordo depositato in atti il 28.04.2025, secondo quanto indicato in parte motiva;
n. 466/2025 r.g.a.c. Pag. 2 c) dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369;
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso nella camera di consiglio del 07.10.2025
Il Giudice estensore
Dott. Andrea Quintavalle
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
n. 466/2025 r.g.a.c. Pag. 3