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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/08/2025, n. 6448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6448 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1250/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv. Laura Eugenia Maria SALVANESCHI, Gianpiero SUCCI, Valeria COMOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano, via Barozzi 1 ATTORE contro avv. (C.F. ), che si difende in proprio ed è altresì CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberta CANEVESE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, Via Visconti Di Modrone 7
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER LA PARTE OPPONENTE:
Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare l'insussistenza, per tutti i motivi esposti in atti, del diritto dall'avv.
[...] di procedere a esecuzione forzata nei confronti dell'avv. per l'integrale CP_1 Parte_1 importo di Euro 41.608,42 oggetto dell'atto di precetto notificato all'avv. in data Parte_1
14 dicembre 2023, dichiarando per l'effetto la nullità e/o l'inefficacia e/o l'irregolarità dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione ex art. 615 c.p.c., condannando l'avv. alla restituzione di tutto quanto dovesse essere corrisposto dall'avv. CP_1 Pt_1 in sede di esecuzione;
[...]
- in via subordinata, disporre giuramento decisorio nei confronti dell'avv. (C.F. CP_1
, nata a [...], il [...]) come indicato nel C.F._2
Precetto, per il seguente giuramento: “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che tutti i
pagina 1 di 16 soggetti per i quali sto agendo in qualità di delegata alla riscossione erano vivi alla data in cui
è stato notificato l'atto di precetto e sono vivi tutt'ora”.
PER LA PARTE OPPOSTA:
“Voglia il Tribunale ex adverso adito: 1) Accertare che il precetto opposto è stato intimato ad
[...]
da avv. non quale legale distrattario, ma quale procuratore Parte_1 CP_1 CP_1 ad acta autorizzato a riscuotere e quietanzare (ex art. 122 cpp) da 129 piccoli creditori costituiti parte civile, a favore dei quali la sentenza penale del Tribunale di Parma n. 809/2010 ha liquidato un compenso unico di € 25.000 che, se fosse divisibile ammonterebbe ad € 193,80 cad.
2) Accertare che il compenso unico per pluralità di parti, liquidato ai legali, è indivisibile per sua natura a norma dell'art. 1316 CC. ed è di conseguenza fonte di solidarietà attiva ex art. 1317 CC. sicché il precetto de quo sarebbe valido anche con la procura di una sola parte civile.
3) Accertare altresì, ad abundantiam, che nel nel sub-procedimento RG 1250-1/2024 sono stati prodotti in copia gli atti di costituzione di parte civile per 129 piccoli risparmiatori e n. 126 procure singole o cointestate, delle quali 30 con certificati di vivenza prodotti dalla controparte.
4) Di conseguenza, respingere l'opposizione a precetto ex adverso proposta, confermando in toto l'atto di precetto, con la condanna dell'opponente all'integrale rifusione di spese e compensi di causa, oltre accessori, nonché interessi moratori ex DL. n. 51/2013”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (di seguito solo ha proposto opposizione avverso Parte_1 Parte_1
l'atto di precetto a lui notificato in data 14.12.2023 dall'avvocato con cui gli è stato CP_1 intimato il pagamento di € 41.608,42, in forza della sentenza del Tribunale penale di Parma n.
809/2010, nella parte in cui ha condannato l'odierno attore, in via solidale con altri imputati, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle 129 parti civili difese dall'opposta, spese quantificate in euro
25.000,00 oltre iva e c.p.a. nell'allegato n. 2 al dispositivo.
1.1. A sostegno dell'opposizione l'attore ha eccepito, con un primo motivo di opposizione qualificabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, sul rilievo che, nell'atto di precetto, l'avv. avesse dichiarato di agire in proprio, in qualità di antistataria, sulla base CP_1 dell'erroneo assunto per cui la liquidazione delle spese legali sarebbe stata effettuata dal Tribunale di
Parma in suo favore ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., mentre in verità era stata effettuata in favore delle parti civili. Con un secondo motivo riconducibile all'alveo dell'art. 617 c.p.c. ha, poi, eccepito la nullità per indeterminatezza dell'atto di precetto, sotto il profilo della mancata esplicitazione del calcolo degli interessi legali. Infine, con un ultimo motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c. ha pagina 2 di 16 contestato l'entità del credito precettato sotto il profilo della illegittima maggiorazione del 30% del compenso dell'atto di precetto, per la pluralità di parti, nonostante la avesse agito in proprio, CP_1 quale legale antistatario.
1.2. L'opponente ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, accertare l'insussistenza del diritto dell'avv. a procedere ad esecuzione forzata CP_1 per l'importo oggetto dell'atto di precetto opposto.
1.3. Successivamente alla notifica dell'atto di citazione, contenente i motivi sopra delineati,
l'opponente ha depositato una memoria contenente “motivi aggiunti all'atto di citazione in opposizione
a precetto ex art. 615 c.p.c.” e ha contestato il difetto di legittimazione e titolarità attiva dell'avv.
[...] non essendo state versate in atti le procure, costituenti la fonte del potere rappresentativo CP_1 sostanziale, nonostante l'avv. avesse agito quale “delegata alla riscossione dai 129 piccoli CP_1 risparmiatori indicati nel dispositivo della sentenza di cui si chiede l'esecuzione, per procure note al debitore in quanto contenute nel fascicolo del processo penale in calce agli atti di costituzione di parte civile” (cfr. contenuto dell'atto di precetto opposto). Inoltre, ha eccepito che, in difetto di prova della permanenza in vita dei mandanti - considerata la risalenza del momento di rilascio delle procure (anni
2007/2008) -, il mandato dovesse ritenersi estinto ai sensi dell'art. 1722 n. 4 c.c.
2. Si è costituita in giudizio l'avvocato deducendo l'infondatezza dei motivi di CP_1 opposizione e, in particolare, con riferimento al primo motivo ha precisato di aver notificato l'atto di precetto non quale procuratore antistatario, bensì quale delegata alla riscossione dei 129 piccoli risparmiatori in virtù di un mandato all'incasso senza rappresentanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1705 c.c. In virtù della natura di creditori solidali delle parti civili, che consentirebbe la richiesta anche di uno solo dei creditori solidali di richiedere l'intero, ha contestato la necessità di documentare l'esistenza del potere rappresentativo per tutti i 129 piccoli risparmiatori e ha depositato 62 (avendo depositato due volte la procura di ai numeri 26 e 28) delle 129 procure. A fronte Testimone_1 delle contestazioni sollevate sul quantum della pretesa creditoria, ha specificato le modalità di calcolo del credito precettato, chiarendo di aver proceduto al calcolo degli interessi dalla data della sentenza alla data del precetto e di aver chiesto la maggiorazione del 30% ex art. 4 co. 2 D.M. 55/14 per aver rappresentato più soggetti aventi la stessa posizione processuale.
2.1. Da ultimo, con riferimento ai motivi aggiunti ha eccepito che si trattasse di mandato senza rappresentanza conferito nell'interesse del mandatario (mandato in rem propriam) con conseguente irrilevanza del decesso del mandante ai sensi dell'art. 1723 c.c. e che, anche a voler ritenere cessato il mandato, la designazione dell'avv. dovesse intendersi effettuata quale indicatario di CP_1 pagina 3 di 16 pagamento ai sensi dell'art. 1188, co. I, c.c. e, quindi, l'intimazione di pagamento notificata risultasse comunque legittima.
3. Con ordinanza dell'8.3.2024, resa all'esito dell'udienza del 7.2.2024, il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo a fronte della verosimile fondatezza dell'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'Avv. CP_1
3.1. In particolare, il Tribunale - avuto riguardo al fatto che la sentenza, nella parte azionata, avesse riconosciuto il diritto alla rifusione delle spese di costituzione alle parti civili e non al procuratore e visionate le procure versate agli atti - ha qualificato il rapporto intercorrente tra le parti civili e l'avv. alla stregua di un mandato con rappresentanza. Conseguentemente, ha rilevato, in sede di CP_1 delibazione dell'istanza di sospensione, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposta in ordine all'esistenza del proprio potere rappresentativo sostanziale, essendo state prodotte in giudizio solo una parte delle 129 procure e non potendosi ravvisare nel caso di specie alcuna solidarietà dal lato attivo, non essendo stata espressamente prevista dal provvedimento. Sotto il profilo probatorio il Tribunale ha osservato che l'onere di provare l'estinzione del mandato per via del decesso di alcuni mandanti incombesse in capo a parte opponente, quale fatto estintivo della pretesa creditoria, non potendosi invocare il principio della c.d. vicinanza della prova.
4. Nelle memorie integrative depositate ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. l'opponente ha contestato la legittimazione ad agire ex art. 81 c.p.c. dell'avv. difettando in capo alla stessa la CP_1 titolarità del diritto fatto valere, attesa l'assenza nella statuizione di condanna alle spese di lite della previsione della distrazione in favore del procuratore antistatario e che le molteplici prospettazioni giuridiche effettuate dall'opposta in sede di comparsa conducevano tutte alla conclusione che l'Avv. avesse agito in giudizio in nome proprio per tutelare un diritto altrui. Attesa tale CP_1 prospettazione, le procure ai sensi dell'art. 122 c.p.p. in atti erano irrilevanti in quanto non comportavano una modificazione della titolarità del diritto di credito, bensì conferivano al legale unicamente il potere di agire in giudizio in nome e per conto dei propri clienti.
Fermo detto rilievo assorbente in ordine al difetto di legittimazione attiva, l'opponente produceva 30 certificati di esistenza in vita e 18 certificati di morte relativi ad alcune delle parti civili rappresentate nel giudizio penale dall'Avv. e formulava istanza di deferimento del giuramento CP_1 decisorio del seguente tenore “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che tutti i soggetti per i quali sto agendo in qualità di delegata alla riscossione erano vivi alla data in cui è stato notificato
l'atto di precetto e sono vivi tutt'ora” (cfr. prima memoria integrativa).
4.1. In sede di memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., l'opposta ha precisato di aver agito in forza di pagina 4 di 16 un mandato senza rappresentanza, atteso che la sentenza prevedeva una liquidazione cumulativa e la condanna degli imputati al pagamento delle spese “ai difensori che rappresentano” e “a chi ha rappresentato” e che il procuratore nominato a norma dell'art. 122 c.p.p. potesse azionare la sentenza, in forza di un mandato con rappresentanza, per le sole parti capogruppo indicate dalla sentenza - considerato che la statuizione sulle spese non poteva fungere da titolo esecutivo per le parti civili non nominate nel provvedimento - .
L'opposta, inoltre, ha contestato l'interesse ad agire di parte opponente, attesa l'efficacia liberatoria del pagamento fatto nelle mani del rappresentante e, da ultimo, ha prodotto ulteriori procure, oltre a quelle già depositate in sede di comparsa.
5. All'udienza del 15.5.2024, il Giudice, tentata inutilmente la conciliazione tra le parti e ritenuta matura la causa per la decisione, senza ammissione del giuramento decisorio dell'avv. CP_1 richiesto da parte opponente (in quanto formulato in modo generico), ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 5.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza la causa è stata rimessa in decisione per sottoporre alle parti la questione dell'incidenza del decesso di taluni dei soggetti rappresentati sull'entità dell'importo precettato, assegnando termine per depositare breve memoria autorizzata sul punto.
Alla successiva udienza del 17.7.2025 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
6. Così brevemente ripercorse le vicende processuali, ritiene il Tribunale che l'opposizione meriti parziale accoglimento nei termini che di seguito si espongono.
6.1. Preliminarmente, vanno ritenuti ammissibili i motivi aggiunti all'atto di citazione allegati dall'attore entro i termini delle preclusioni assertive, trattandosi di motivi con cui si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata della controparte e che quindi già appartenevano all'originario thema decidendum, essendo stata proposta un'opposizione all'esecuzione.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di tardività delle note di precisazione delle conclusioni, che risultano ritualmente depositate in data 22.11.2024 - e non in data 25.11.2024, come dedotto dall'opponente in sede di comparsa conclusionale -, nel termine previsto dall'art. 189, co. I, n.
1 c.p.c.
Parimenti, non è meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità delle domande precisate dalla parte opposta in sede di note scritte ex art. 189, co. I, n. 1 c.p.c.
pagina 5 di 16 Ebbene, nel caso di specie, la convenuta opposta non ha formulato delle domande nuove, bensì si è limitata, in sede di note di precisazione delle conclusioni, a chiedere il rigetto dell'opposizione, come del resto già domandato sin dalla sua costituzione in giudizio, alla luce delle difese già svolte in sede di prima memoria integrativa 1.
Occorre, difatti, constatare che in sede di prima memoria integrativa l'avv. ha chiesto di CP_1
“respingere l'opposizione a precetto promossa da , confermando in toto l'atto di Parte_1 precetto”2, sulla base delle difese svolte, che attenevano proprio alla qualità di procuratore munito di procura ex art. 122 c.p.p. (punto 14 pagina 4), alla previsione di un compenso unico, che fondava un'obbligazione indivisibile, con conseguente previsione di una solidarietà attiva (punti 15 e 16 pagine
5 e 6) e ha formulato istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli atti di costituzione delle parti civili e dei relativi allegati - le procure appunto -, che poi sono state depositate nel termine di cui alla seconda memoria istruttoria.
Pertanto, le conclusioni non costituiscono propriamente domande, bensì mere difese già appartenenti al thema decidendum nei termini previsti dal legislatore per le preclusioni assertive e dirette a fondare la domanda di rigetto dell'opposizione (come si evince dalla circostanza che l'opposta chieda di rigettare l'opposizione conseguentemente agli accertamenti di cui alle conclusioni dei numeri 1, 2 e 3).
Non può invece ritenersi che si tratti di domande riconvenzionali (punto 21 comparsa conclusionale attore), atteso che l'oggetto del giudizio non è stato ampliato.
7. Nel merito, con riferimento all'eccepito difetto di titolarità del diritto, occorre previamente esaminare la statuizione condannatoria contenuta nella sentenza n. 809/2010 del Tribunale di Parma, azionata dall'avvocato CP_1 1 Nelle note di precisazione delle conclusioni l'opposta chiede: “1)Accertare che il precetto opposto è stato intimato ad CP_
da avv. non quale legale distrattario, ma quale procuratore ad acta Parte_1 CP_1 autorizzato a riscuotere e quietanzare (ex art. 122 cpp) da 129 piccoli creditori costituiti parte civile, a favore dei quali la sentenza penale del Tribunale di Parma ha liquidato un compenso unico di € 25.000 che, se fosse divisibile ammonterebbe ad € 193,80 cad.; 2) Accertare che il compenso unico per pluralità di parti, liquidato ai legali, è indivisibile per sua natura a norma dell'art. 1316 CC. ed è di conseguenza fonte di solidarietà attiva ex art. 1317 CC. sicché il precetto de quo sarebbe valido anche con la procura di una sola parte civile;
3) Accertare altresì, ad abundantiam, che nel sub- procedimento RG 1250-1/2024 sono stati prodotti in copia gli atti di costituzione di parte civile per 129 piccoli risparmiatori e n. 126 procure singole o cointestate, delle quali 30 con certificati di vivenza prodotti dalla controparte;
4) Di conseguenza, respingere l'opposizione a precetto ex adverso proposta, confermando in toto l'atto di precetto, con la condanna dell'opponente all'integrale rifusione di spese e compensi di causa, oltre accessori, nonché interessi moratori ex DL. n. 51/2013”. 2 Oltre che la condanna di controparte all'integrale rifusione di spese e compensi di causa. Parte opposta ha altresì formulato domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e richieste istruttorie (istanza di “ordine di esibizione al Tribunale di Parma ex art. 210 Cpc degli atti di costituzione di parte civile, con relative procure ed allegati, depositati dall'avv. nel processo cd. Parmalat (RG relativi ai tre gruppi + 12, ed CP_1 CP_2 Controparte_3
+49 (entrambi i gruppi costituiti dinanzi al GUP) ed + 65 (costituiti nel dibattimento)”, in seguito rinunciate. CP_4 pagina 6 di 16 Al riguardo, nell'interpretare il titolo è necessario prendere in considerazione non solo il dispositivo ma anche la parte motiva della predetta sentenza, posto che “l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma
l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito” (Cass. civ. n. 10806/2020).
7.1. Ebbene, con riferimento alla liquidazione delle spese di lite, il Tribunale, nella motivazione della sentenza (alle pagine n. 1390 - 1391), stabilisce che “tutti gli imputati giudicati colpevoli delle condotte loro ascritte in rubrica vanno infine condannati in via solidale tra loro alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, infra indicate con il nominativo del capofila e del difensore, liquidate come da atto allegato, da considerarsi parte integrante del dispositivo”, e osserva, ai fini della quantificazione delle spese, che “vi sono difensori che rappresentano un numero estremamente elevato di parti, e pertanto la pedissequa applicazione del tariffario forense porterebbe ad esiti squilibrati e irragionevoli. Il Collegio (..) ha pertanto inteso adottare un criterio a “scaglioni”, che tenga conto cioè del numero di parti rappresentato dal singolo difensore (…). Pertanto, per chi ha rappresentato da centouno a mille parti euro 25.000,00. (…)”. Da ultimo, precisa che, dal lato creditorio, “Tali somme devono essere considerate imputate in quote uguali per ciascuna parte difesa da ogni legale”.
Nell'allegato n. 2, da considerarsi parte integrante del dispositivo sulla base di quanto indicato in motivazione, gli imputati sono condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili con indicazione del capofila, del difensore e dell'importo determinato a scaglione, che con riferimento alle parti civili difese dall'avv. è indicato come segue: “(..) +12, CP_1 CP_2 CP_5
+ 49, + 65, Avv. del Foro di Parma, euro 25.000, oltre IVA
[...] CP_4 CP_1
e CPA”.
7.2. Dalla lettura piana del titolo esecutivo emerge che gli imputati - tra cui vi è l'odierno opponente - sono stati condannati in via solidale tra loro alla rifusione delle spese legali sostenute dalle parti civili e che, con riferimento alle parti difese dal difensore avv. la liquidazione sia stata CP_1 effettuata secondo lo scaglione di riferimento previsto per il procuratore che ha difeso da 101 a 1000 soggetti, a favore delle parti e non del procuratore dichiaratosi antistatario.
Difatti, sia nella parte motiva che dispositiva, non è contenuta alcuna espressa statuizione di distrazione pagina 7 di 16 delle spese, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. come invece previsto per i CP_1 difensori di altre parti civili.
Pertanto, diversamente da quanto dedotto nei suoi scritti difensivi dalla parte opposta, con prospettazioni talvolta dotate di una certa contraddittorietà, la statuizione della sentenza del Tribunale di Parma azionata dall'avvocato non attribuisce le spese di lite al difensore ma alle parti civili. CP_1
8. Ciò posto, con riferimento al primo motivo di opposizione, relativo all'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo all'avv. in assenza di un provvedimento di distrazione delle CP_1 spese ex art. 93 c.p.c., ci si limita ad osservare che, come dalla stessa parte convenuta opposta allegato, nell'atto di precetto l'avv. non dichiara di agire per il recupero di un proprio credito in CP_1 qualità di procuratore antistatario bensì quale “delegata alla riscossione dai 129 piccoli risparmiatori indicati nel dispositivo della sentenza di cui si chiede l'esecuzione, per procure note al debitore in quanto contenute nel fascicolo del processo penale in calce agli atti di costituzione di parte civile”.
Nonostante la tesi propugnata a più riprese dall'opposta di essere antistataria, deve aversi riguardo nell'ambito della presente opposizione alla qualificazione che l'avv. abbia dato si sé CP_1 nell'intimare il pagamento con l'atto di precetto.
8.1. Seppur la sentenza nella parte azionata non preveda alcun provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. - e ciò contrariamente a quanto sostiene l'opposta, secondo cui il dispositivo potrebbe essere interpretato anche in tal senso -, l'avv. ha, ad ogni modo, correttamente intimato il CP_1 pagamento in qualità di delegata in virtù delle procure conferitele dai 129 piccoli risparmiatori e non quale titolare del credito in quanto distrattaria (cfr. prima pagina dell'atto di precetto nell'epigrafe, primo ed ultimo periodo delle premesse), diversamente da quanto eccepito in sede di citazione dall'attore.
8.2. Di conseguenza, ritiene il Tribunale che, atteso che la titolarità della pretesa creditoria azionata è attribuita dalla sentenza in capo ai 129 piccoli risparmiatori, parte opposta possa intimare il pagamento e, altresì, agire per la riscossione delle somme solamente in virtù di un mandato con rappresentanza, agendo in nome e per conto delle parti civili rappresentate, non potendo vantare la stessa il relativo diritto di credito in nome proprio.
In proposito, occorre osservare che il potere di agire/resistere in giudizio per conto altrui presuppone un mandato all'incasso in proprio favore e una procura che conferisca un potere rappresentativo anche con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, atteso che il potere di agire o di resistere in sede processuale non è autonomamente disponibile rispetto alla titolarità del bene della vita in relazione al pagina 8 di 16 quale venga richiesta la tutela e che il mero ius postulandi conferito con la procura ad litem non comprende automaticamente anche il potere di porre in essere gli atti dispositivi del diritto controverso.
8.3. Analoghe considerazioni valgono anche per il potere di intimare il pagamento con l'atto di precetto, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il precetto costituisce atto stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia, con la conseguenza che nel caso, come quello in esame, in cui il precetto sia stato sottoscritto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato (Cass. civ. n. 8213/2012).
8.4. La stessa opposta, nell'intimare il pagamento delle spese di costituzione di parte civile in conformità a quanto previsto dal titolo esecutivo, dichiara di agire quale delegata (rectius mandataria) alla riscossione da parte dei 129 piccoli risparmiatori in virtù delle procure depositate nel processo penale e, nel fare ciò, spende il nome dei soggetti che rappresenta (c.d. contemplatio domini), salvo poi continuare allo stesso tempo ad ipotizzare altresì la possibilità di agire quale distrattaria.
8.5. In tal senso, vanno disattese le prospettazioni, contraddittorie e non sempre di segno univoco, formulate da parte opposta in sede di costituzione, di essere mandataria all'incasso senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1705 c.c. ovvero indicataria di pagamento ex art. 1188 c.c.
Aderire alla diversa tesi sostenuta dall'opposta, ossia che, nel caso di specie, le sia stato conferito un mandato all'incasso senza rappresentanza, configurerebbe in capo alla stessa un difetto di legittimazione attiva, in quanto il difensore agirebbe in giudizio in nome proprio facendo valere un diritto (di credito) altrui al di fuori dell'ipotesi legislativamente previste di legittimazione straordinaria ex art. 81 c.p.c.
La circostanza che l'opposta alleghi che, nel caso di specie, ci si troverebbe in un'ipotesi di mandato in rem propriam non esclude che lo stesso sia con rappresentanza (anche perché, diversamente opinando, si ricadrebbe di nuovo in una fattispecie di carenza di legittimazione attiva).
Da ultimo, anche l'allegazione dell'opposta di essere comunque qualificabile come indicataria di pagamento ai sensi dell'art. 1188 c.c. sconta nuovamente la stessa problematica riferibile al mandatario senza rappresentanza, ossia che l'adiectus solutionis causa è il soggetto, indicato dal creditore, che può ricevere il pagamento, ma non può agire in giudizio, in quanto non è il soggetto che si afferma titolare del diritto, e, quindi, agirebbe pur sempre in nome proprio per un diritto altrui.
9. Dalla qualificazione dell'avv. quale mandataria con rappresentanza discendono alcune CP_1 pagina 9 di 16 conseguenze sotto il profilo dell'onere probatorio.
Innanzitutto, in caso di contestazione, la mandataria deve provare l'esistenza del potere rappresentativo conferito dal rappresentato con la procura.
9.1. Ebbene, a fronte della contestazione di parte opponente con riguardo al profilo della legittimazione attiva, parte opposta ha prodotto, in sede di costituzione in giudizio e con la seconda memoria integrativa, 126 procure rilasciate dalle parti civili3, come peraltro espressamente riconosciuto dall'avv. nel formulare le conclusioni contenute nella nota depositata il 22.11.20244. CP_1
Nel caso di specie, le procure depositate sono suddivisibili in tre gruppi5 - all'interno di ciascun gruppo le procure sono identiche tra loro, fatta eccezione per il soggetto che le ha conferite – e appaiono nel senso di conferire un mandato con rappresentanza all'avv. al fine di riscuotere le somme CP_1 relative al procedimento penale (difatti si legge nelle procure depositate “conferisco all'avv. CP_1 3 In particolare, non risultano prodotte in atti le procure di e di nonostante i nominativi Persona_1 Persona_2 siano stati richiamati dalla convenuta, e di un terzo soggetto. 4 L'avv. chiede di “Accertare altresì, ad abundantiam, che nel sub-procedimento RG 1250-1/2024 sono stati CP_1 prodotti in copia gli atti di costituzione di parte civile per 129 piccoli risparmiatori e n. 126 procure singole o cointestate, delle quali 30 con certificati di vivenza prodotti dalla controparte” (conclusioni n. 3) riportate alle note depositate il 22.11.2024. 5 Tre gruppi di procure aventi il seguente testo: 1) procura del gruppo (docc. da 11 a 23 della seconda memoria integrativa) ed CP_2 CP_3
(docc. da 24 a 64 seconda memoria integrativa) così recita: “ l'avv. […] come
[...] Pt_2 CP_1 procuratore speciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 Cpp., affinché in mio nome e conto renda la dichiarazione di costituzione di parte civile ex art. 76 Cpp. nel processo penale contro e altri pendente a Parma (RGNR CP_6 5934/2004 procura della Repubblica di Parma e N. 3849/03 RG GIP e contro tutti gli altri indicati ed identificati nella richiesta di rinvio a giudizio, e citi i responsabili civili. Conferisco altresì all'avv. il mandato per CP_1 rappresentarmi e difendermi nel relativo giudizio penale in ogni fase e grado con ogni potere, incluso quello di nominare sostituti e domiciliari di transigere e di riscuotere, di eseguire i provvedimenti favorevoli e di impugnare i contrari”.
2) procura del gruppo (docc. da 1 a 63 della memoria difensiva e docc. da 65 a 81 della seconda CP_4 memoria integrativa): “Conferisco all'avv. il mandato per rappresentarmi e difendermi nel relativo giudizio CP_1 penale in ogni fase e grado con ogni potere, incluso quello di eleggere domicilio in Roma nominare sostituti e domiciliatari, di transigere e di riscuotere, di eseguire i provvedimenti favorevoli e di impugnare i contrari. Ciò al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni economici, esistenziali e morali subiti a causa del comportamento delittuoso degli imputati di reato e di illeciti amministrativi. Con la presente procura si conferisce espressamente l'avv. il potere di: 1.- CP_1 Rendere la dichiarazione di costituzione di parte civile, citare in giudizio i responsabili civili per il fatto/reato degli imputati, nominare sostituti processuali o consulenti, proporre impugnazione ed ogni altra più ampia facoltà necessaria per lo svolgimento del mandato defensionale di parte civile. 2.- Rappresentare il/la sottoscritta, in ogni fase e grado, ivi compreso l'eventuale giudizio abbreviato, nei confronti di tutti gli imputati, nonché dei responsabili amministrativi e civili ai sensi degli artt.185 seguenti cp. e 2043, 2049 e seguenti c.c.”
3) procura eredi (doc. n. 4 della seconda memoria integrativa): “Dichiarano di nominare l'avv. Tes_1 [...]
[…] come procuratore speciale ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 cpp, affinché in loro nome e conto ed al fine CP_1 di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti per il comportamento delittuoso tenuto dagli imputati nei rispettivi ruoli indicati nel capi di imputazione, subentri, nelle costituzioni di parte civile e nella citazione dei responsabili civili fatte da
, deceduto in data 2 aprile 2010, nei processi penali relativi al caso Cirio e al caso Parmalat, Testimone_1 sottoelencati, contro tutti gli imputati ed i responsabili ex Dlgs n. 231/2001, indicati ed identificati nelle relative richieste di rinvio a giudizio e contro i responsabili civili per il reato degli imputati. I comparenti conferiscono altresì all'avvocato il mandato per rappresentarli e difenderli nei relativi giudizi penali in ogni fase e grado con ogni potere, CP_1 incluso quello di nominare sostituti e domiciliatari, di transigere e di riscuotere, di fare ed accettare rinunce agli atti ed alle azioni, di eseguire i provvedimenti favorevoli e di impugnare i contrari”. pagina 10 di 16 Campilii il mandato per rappresentarmi e difendermi nel relativo giudizio penale in ogni fase e grado con ogni potere, incluso quello (..) di transigere e riscuotere ed eseguire i provvedimenti favorevoli
(..)” ).
9.2. Pertanto, deve ritenersi che, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, tali procure conferiscano altresì il potere sostanziale al difensore delle parti civili di riscuotere le somme a loro riconosciute a qualsivoglia titolo emesso in relazione al procedimento penale.
Al riguardo, non osta a tale qualificazione la circostanza che il mandato sostanziale sia conferito contestualmente alla procura ad litem (sul punto anche Cass. 18394/2017, secondo cui
“indipendentemente dalla circostanza fattuale che l'autorizzazione era contenuta nella procura alle liti, è la norma processuale (l'art. 84 c.p.c.) che prevede la dilatazione del potere processuale del difensore a quello di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, ove tale potere sia stato espressamente conferito”).
9.3. Va, quindi, affermato che le procure prodotte in atti siano pienamente idonee a conferire oltre che un mandato processuale anche un mandato sostanziale con rappresentanza all'avvocato CP_1 avente ad oggetto la riscossione delle somme liquidate in sentenza, con conseguente legittimazione della stessa a intimarne il pagamento in nome e per conto delle parti rappresentate.
9.4. A fronte della produzione delle 126 procure e del conferimento di un potere rappresentativo sostanziale, l'opponente ha eccepito altresì l'esistenza di fatti estintivi, costituiti dall'intervenuto o probabile decesso di alcuni dei rappresentati, in considerazione della risalenza delle procure, rilasciate nei lontani anni 2007/2008. Decesso del mandante che comporterebbe, ai sensi dell'art. 1722 n. 4 c.c.,
l'estinzione del mandato.
9.4.1. Parte opposta ha contestato, al riguardo, la rilevanza dell'eventuale decesso dei mandanti ex art. 1723, co. II, c.c., vertendosi in ipotesi di mandato all'incasso in rem propriam, dal momento che la procura “era stata rilasciata sia nel proprio interesse (ndr del risparmiatore) di non pagare nulla per la costituzione di parte civile, sia nell'interesse della mandataria, che veniva esonerata dal curare la fatturazione e l'incasso presso i singoli clienti” (cfr. pagina 4 della seconda memoria difensiva).
Invero, nel caso di specie, nella procura e nel mandato conferito non si rinviene alcun elemento da cui desumere che il mandato sia anche nell'interesse del mandatario, nel senso di perseguire un interesse giuridicamente protetto nel compiere gli atti oggetto di mandato che non coincida semplicemente con quello di portare al termine l'incarico onde ottenere il compenso.
Difatti, affinché si configuri la figura in esame è necessario un interesse in capo al mandatario specifico pagina 11 di 16 ed ulteriore rispetto a quello avente ad oggetto il compimento dell'incarico, interesse che non può essere ravvisato nell'esclusiva finalità, indicata dalla creditrice, di esonerare il difensore dal curare la fatturazione e l'incasso presso i singoli rappresentati. Trattasi, infatti, di un interesse strettamente limitato all'esecuzione del mandato e al conseguimento del corrispettivo, che non configura certamente uno scopo ulteriore a quello tipico né sorregge un interesse autonomo del mandatario.
In assenza di prova della conclusione di un mandato in rem propriam, deve ritenersi non applicabile l'art. 1723, co. II c.c., che prevede l'irrilevanza dell'evento morte sul rapporto di mandato.
9.5 Nel caso di specie, stante la natura sostanziale dell'atto di precetto, non può nemmeno invocarsi il principio dell'ultrattività del mandato alle liti, dal momento che detto principio – costituente una deroga alla regola per cui la morte del mandante estingue il mandato secondo la disciplina generale posta dall'art. 1722 n. 4 c.c. – opera solo all'interno della fase processuale in cui l'evento si è verificato, con la conseguenza che, una volta che si sia esaurito il grado in cui l'evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva e passiva torna a competere solo alle parti viventi (si legga con riferimento all'atto di precetto Cass. n. 1760/2012 in cui la Suprema Corte ha dichiarato la nullità del precetto, notificato dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado dal procuratore della parte deceduta molti anni prima, e con riferimento Cass. n. 8959/2016, secondo cui “la legittimazione attiva all'azione esecutiva, in caso di morte della parte, compete solo ai successori o rappresentanti della parte colpita dall'evento, che, per farsi rappresentare e difendere in sede esecutiva, dovranno rilasciare una nuova procura alle liti.”).
Nel caso di specie, tuttavia non appare nemmeno dirimente detto principio atteso che quel che l'opponente contesta non è tanto l'estinzione del mandato alle liti quanto del mandato sostanziale con rappresentanza che consente all'avv. di chiedere il pagamento per conto dei 129 piccoli CP_1 risparmiatori.
10. Ciò posto, ritiene il Tribunale che, a fronte della produzione in giudizio della fonte del potere rappresentativo (per 126 piccoli risparmiatori su 129), l'onere della prova del decesso dei mandanti, che si configura quale fatto estintivo del mandato e, quindi, del diritto del mandante ad agire, gravi sull'opponente. Difatti, l'onere probatorio incombe su chi eccepisce la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi ovvero modificativi.
In proposito, parte debitrice ha provato l'intervenuto decesso di venti mandanti6, producendo i relativi certificati di morte (docc. 5, 6 parte attrice nei termini delle preclusioni istruttorie e i doc. 7 successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie, stante la loro trasmissione in momento successivo). Al riguardo risulta altresì che gli eredi del mandante – ossia Testimone_1 Parte_6
, , e - abbiano
[...] Persona_11 Persona_12 Controparte_8 conferito nuova procura notarile il 4.10.2010 all'avv. (doc. 4 parte convenuta). CP_1
10.1. Ne discende che, essendo stata accertata l'estinzione del mandato di diciannove mandanti, l'avv. non è legittimata ad agire quale rappresentante per tali soggetti. Mentre, deve affermarsi CP_1 la perdurante efficacia dei mandati conferiti dalle restanti 107 parti per cui è stata prodotta la procura – essendo state complessivamente prodotte 126 procure -, in assenza di prova dell'intervenuto decesso.
Non può invece prestarsi adesione all'affermazione apodittica ed indimostrata, svolta dall'attore solo nelle memorie autorizzate depositate in data 7.7.2025, secondo cui dovrebbe presumersi il decesso di ulteriori 38 piccoli risparmiatori dall'indisponibilità del certificato di esistenza in vita ricercato mediante il servizio telematico disponibile sul sito dell'“Anagrafe nazionale della popolazione residente” tenuto presso il Ministero dell'Interno. Ciò anche alla luce delle contestazioni svolte in sede d'udienza dall'opposta.
Parimenti, non appare dirimente, al fine di escludere l'estinzione del mandato per coloro per cui è provato il decesso, la circostanza che alcune procure siano state rilasciate da più soggetti, in tesi contitolari del rapporto bancario, atteso che dall'esame delle procure stesse ognuno di questi soggetti era stato computato singolarmente nei 129 piccoli risparmiatori e che, successivamente alla morte del mandante, la procura avrebbe dovuto essere rilasciata dai suoi eredi, a nulla rilevando la possibile e accidentale coincidenza degli stessi con il cointestatario del rapporto.
10.2. Venendo, quindi, alla quantificazione di quanto dovuto dall'opponente a favore delle 107 parti civili per le quali i mandati conferiti all'Avv. risultano – allo stato – ancora efficaci, va CP_1 considerato che la sentenza penale ha condannato gli imputati alla rifusione della somma di euro
25.000,00 in favore delle 129 parti civili rappresentate dall'Avv. specificando che tali somme CP_1 erano da considerarsi “imputate in quote uguali per ciascuna parte difesa da ogni legale”.
10.2.1. L'opposta deduce al riguardo che, trattandosi di statuizione di condanna cumulativa in favore dei 129 piccoli risparmiatori, ci si troverebbe dinanzi ad un'ipotesi di solidarietà attiva e che, di conseguenza, basterebbe la produzione in giudizio anche di una sola procura in quanto, ai sensi dell'art.
Sergio Coletta, , (doc. 6 parte Controparte_9 Persona_13 Controparte_10 Persona_14 attrice), , (doc. 7 parte attrice). Controparte_11 CP_12
pagina 13 di 16 1292 c.c., ciascuno dei creditori ha diritto a chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione.
In proposito, ritiene il Tribunale che la sentenza non preveda espressamente una solidarietà dal lato attivo e nel silenzio del provvedimento non possa presumersi sussistente (cfr. fra le molte Cass. civ. n.
20761/2007, ma anche successive Cass. n. 2822/2014, Cass. n. 2297/2019, secondo cui “la solidarietà attiva nelle obbligazioni non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo;
l'interesse a negarne la sussistenza spetta non soltanto ai creditori, ma anche al debitore, al fine di un corretto assetto dei rapporti obbligatori”).
Allo stesso modo, la natura pecuniaria dell'obbligazione ed il tenore della sentenza nella parte in cui prevede che “le spese siano imputate in quote uguali per ciascuna parte difesa da ogni legale” consentono di escludere che si tratti di obbligazione indivisibile.
10.2.2. Parimenti, va disattesa la conclusione della parte convenuta opposta laddove sostiene che il decesso di 19 mandanti sarebbe irrilevante, essendo le spese state liquidate per scaglioni e comunque per parti in numero superiore a 101 l'importo dovuto sarebbe sempre e comunque euro 25.000,00.
Difatti, con riferimento alle 129 parti rappresentate dall'avvocato la sentenza ha liquidato € CP_1
25.000,00 per tutte le parti e, quindi, la sentenza in oggetto ha riconosciuto un diritto di credito in capo a ciascuna parte civile ammontante a 193,79 euro a titolo di ristoro delle spese di lite, con la conseguenza che la rappresentante ha titolo per esercitare l'azione esecutiva solo per l'importo complessivo relativo alla posizione di 107 rappresentati, pari ad euro 20.736,44 (193,79 x 107 arrotondato da 20736,43 a 20736,44).
10.3. Per tutti i motivi sopra esposti, non sussiste il diritto dell'Avv. a procedere per euro CP_1
4.263,56 (193,79 x 22), in qualità di rappresentante di Persona_3 CP_7 Persona_4
, , (doc. 5),
[...] Persona_5 Persona_6 Parte_3 Persona_7 Persona_8
, Parte_4 Per_9 Parte_5 Persona_10 Persona_15 Controparte_9
, (doc. 6), , Persona_13 Controparte_10 Persona_14 Controparte_11 [...]
(doc. 7), essendosi il mandato estinto, nonché in relazione ai tre soggetti per cui è CP_12 incontestata la mancata produzione delle procure e quindi della fonte del potere rappresentativo.
10.4. Poiché l'eccessività della somma portata in precetto non lo travolge per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante (cfr., ad es., Cass. 2160/2013), pari a 20.736,44 euro a titolo di capitale (ossia le spese liquidate dalla sentenza penale per 107 soggetti).
10.5. Dal parziale accoglimento dell'opposizione consegue il necessario ricalcolo degli interessi legali pagina 14 di 16 su detto minor importo a far data dal deposito della sentenza in data 3.3.2011 alla data di precetto, così per complessivi € 3.562,97 in luogo degli esposti € 4.047,72, non sussistendo altresì il diritto dell'avv.
quale rappresentante, a procedere per l'ulteriore somma di 484,75 euro, a titolo di interessi, CP_1 che sommati a quanto esposto a titolo di spese, conduce a complessivi € 4.721,31.
11. Da ultimo, vanno disattesi gli ulteriori motivi di opposizione.
11.1 La doglianza con cui si lamenta la nullità del precetto per indeterminatezza configura un'opposizione agli atti esecutivi, poiché attiene alla modalità di redazione dell'atto di precetto e, quindi, alla sua regolarità formale, dal momento che le ipotesi di nullità dell'atto di precetto sono tassativamente individuate dall'art. 480, co. II, c.p.c., mentre il primo comma precisa che l'intimazione deve avere ad oggetto “l'obbligo risultante dal titolo esecutivo”.
In relazione alla censura di indeterminatezza del credito per non avere l'opposta specificato in modo chiaro e dettagliato la somma richiesta, l'atto di precetto non appare affetto da alcun vizio. In proposito, giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza, non è necessario che il creditore in sede di redazione dell'atto di precetto specifichi l'iter logico seguito per determinare la somma oggetto di intimazione
(cfr. Cass. civ. n. 4008/2013).
11.2 Parimenti, la contestazione inerente alla maggiorazione del compenso per pluralità di parti appare destituita di fondamento, in quanto si basa sulla erronea allegazione che l'avv. avesse intimato CP_1 il pagamento in proprio, quale legale distrattario, mentre risulta dal precetto che abbia agito quale rappresentante di 129 parti.
12. Con riferimento alla reiterata istanza di deferimento del giuramento decisorio, ritiene il Tribunale che vada disattesa non essendo formulata in articoli separati per ciascuna delle parti rappresentata dall'avv. come richiesto dall'art. 233, co. II, c.p.c. CP_1
13. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, atteso, da un lato, il parziale accoglimento dell'opposizione per un importo assai esiguo rispetto al precettato e, dall'altro, tenuto conto delle numerose, mutevoli e talvolta contraddittorie, prospettazioni della parte convenuta7, che hanno costretto la parte attrice a continue repliche e difese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così 7 A titolo esemplicativo si leggano le difese svolte dalla convenuta in comparsa e nelle memorie integrative, laddove si è dichiarata antistataria, poi mandataria senza rappresentanza o ancora indicataria ai sensi dell'art. 1188 c.c. ed altresì rappresentante ad negotia ex art. 122 c.p.p. pagina 15 di 16 dispone:
in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, accerta che non sussiste nei termini esposti in motivazione il diritto dell'avvocato quale rappresentante dei piccoli risparmiatori, a CP_1 procedere per euro € 4.721,31 nei confronti dell'avvocato ; Parte_1
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Milano, 6.8.2025
Il Giudice
Silvia Vaghi
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 , , Persona_3 CP_7 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Parte_3 Testimone_1
(doc. 5 parte attrice), Persona_7 Persona_8 Parte_4 Per_9 Parte_5 Persona_10 pagina 12 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1250/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv. Laura Eugenia Maria SALVANESCHI, Gianpiero SUCCI, Valeria COMOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano, via Barozzi 1 ATTORE contro avv. (C.F. ), che si difende in proprio ed è altresì CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberta CANEVESE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, Via Visconti Di Modrone 7
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER LA PARTE OPPONENTE:
Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare l'insussistenza, per tutti i motivi esposti in atti, del diritto dall'avv.
[...] di procedere a esecuzione forzata nei confronti dell'avv. per l'integrale CP_1 Parte_1 importo di Euro 41.608,42 oggetto dell'atto di precetto notificato all'avv. in data Parte_1
14 dicembre 2023, dichiarando per l'effetto la nullità e/o l'inefficacia e/o l'irregolarità dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione ex art. 615 c.p.c., condannando l'avv. alla restituzione di tutto quanto dovesse essere corrisposto dall'avv. CP_1 Pt_1 in sede di esecuzione;
[...]
- in via subordinata, disporre giuramento decisorio nei confronti dell'avv. (C.F. CP_1
, nata a [...], il [...]) come indicato nel C.F._2
Precetto, per il seguente giuramento: “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che tutti i
pagina 1 di 16 soggetti per i quali sto agendo in qualità di delegata alla riscossione erano vivi alla data in cui
è stato notificato l'atto di precetto e sono vivi tutt'ora”.
PER LA PARTE OPPOSTA:
“Voglia il Tribunale ex adverso adito: 1) Accertare che il precetto opposto è stato intimato ad
[...]
da avv. non quale legale distrattario, ma quale procuratore Parte_1 CP_1 CP_1 ad acta autorizzato a riscuotere e quietanzare (ex art. 122 cpp) da 129 piccoli creditori costituiti parte civile, a favore dei quali la sentenza penale del Tribunale di Parma n. 809/2010 ha liquidato un compenso unico di € 25.000 che, se fosse divisibile ammonterebbe ad € 193,80 cad.
2) Accertare che il compenso unico per pluralità di parti, liquidato ai legali, è indivisibile per sua natura a norma dell'art. 1316 CC. ed è di conseguenza fonte di solidarietà attiva ex art. 1317 CC. sicché il precetto de quo sarebbe valido anche con la procura di una sola parte civile.
3) Accertare altresì, ad abundantiam, che nel nel sub-procedimento RG 1250-1/2024 sono stati prodotti in copia gli atti di costituzione di parte civile per 129 piccoli risparmiatori e n. 126 procure singole o cointestate, delle quali 30 con certificati di vivenza prodotti dalla controparte.
4) Di conseguenza, respingere l'opposizione a precetto ex adverso proposta, confermando in toto l'atto di precetto, con la condanna dell'opponente all'integrale rifusione di spese e compensi di causa, oltre accessori, nonché interessi moratori ex DL. n. 51/2013”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (di seguito solo ha proposto opposizione avverso Parte_1 Parte_1
l'atto di precetto a lui notificato in data 14.12.2023 dall'avvocato con cui gli è stato CP_1 intimato il pagamento di € 41.608,42, in forza della sentenza del Tribunale penale di Parma n.
809/2010, nella parte in cui ha condannato l'odierno attore, in via solidale con altri imputati, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle 129 parti civili difese dall'opposta, spese quantificate in euro
25.000,00 oltre iva e c.p.a. nell'allegato n. 2 al dispositivo.
1.1. A sostegno dell'opposizione l'attore ha eccepito, con un primo motivo di opposizione qualificabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, sul rilievo che, nell'atto di precetto, l'avv. avesse dichiarato di agire in proprio, in qualità di antistataria, sulla base CP_1 dell'erroneo assunto per cui la liquidazione delle spese legali sarebbe stata effettuata dal Tribunale di
Parma in suo favore ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., mentre in verità era stata effettuata in favore delle parti civili. Con un secondo motivo riconducibile all'alveo dell'art. 617 c.p.c. ha, poi, eccepito la nullità per indeterminatezza dell'atto di precetto, sotto il profilo della mancata esplicitazione del calcolo degli interessi legali. Infine, con un ultimo motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c. ha pagina 2 di 16 contestato l'entità del credito precettato sotto il profilo della illegittima maggiorazione del 30% del compenso dell'atto di precetto, per la pluralità di parti, nonostante la avesse agito in proprio, CP_1 quale legale antistatario.
1.2. L'opponente ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, accertare l'insussistenza del diritto dell'avv. a procedere ad esecuzione forzata CP_1 per l'importo oggetto dell'atto di precetto opposto.
1.3. Successivamente alla notifica dell'atto di citazione, contenente i motivi sopra delineati,
l'opponente ha depositato una memoria contenente “motivi aggiunti all'atto di citazione in opposizione
a precetto ex art. 615 c.p.c.” e ha contestato il difetto di legittimazione e titolarità attiva dell'avv.
[...] non essendo state versate in atti le procure, costituenti la fonte del potere rappresentativo CP_1 sostanziale, nonostante l'avv. avesse agito quale “delegata alla riscossione dai 129 piccoli CP_1 risparmiatori indicati nel dispositivo della sentenza di cui si chiede l'esecuzione, per procure note al debitore in quanto contenute nel fascicolo del processo penale in calce agli atti di costituzione di parte civile” (cfr. contenuto dell'atto di precetto opposto). Inoltre, ha eccepito che, in difetto di prova della permanenza in vita dei mandanti - considerata la risalenza del momento di rilascio delle procure (anni
2007/2008) -, il mandato dovesse ritenersi estinto ai sensi dell'art. 1722 n. 4 c.c.
2. Si è costituita in giudizio l'avvocato deducendo l'infondatezza dei motivi di CP_1 opposizione e, in particolare, con riferimento al primo motivo ha precisato di aver notificato l'atto di precetto non quale procuratore antistatario, bensì quale delegata alla riscossione dei 129 piccoli risparmiatori in virtù di un mandato all'incasso senza rappresentanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1705 c.c. In virtù della natura di creditori solidali delle parti civili, che consentirebbe la richiesta anche di uno solo dei creditori solidali di richiedere l'intero, ha contestato la necessità di documentare l'esistenza del potere rappresentativo per tutti i 129 piccoli risparmiatori e ha depositato 62 (avendo depositato due volte la procura di ai numeri 26 e 28) delle 129 procure. A fronte Testimone_1 delle contestazioni sollevate sul quantum della pretesa creditoria, ha specificato le modalità di calcolo del credito precettato, chiarendo di aver proceduto al calcolo degli interessi dalla data della sentenza alla data del precetto e di aver chiesto la maggiorazione del 30% ex art. 4 co. 2 D.M. 55/14 per aver rappresentato più soggetti aventi la stessa posizione processuale.
2.1. Da ultimo, con riferimento ai motivi aggiunti ha eccepito che si trattasse di mandato senza rappresentanza conferito nell'interesse del mandatario (mandato in rem propriam) con conseguente irrilevanza del decesso del mandante ai sensi dell'art. 1723 c.c. e che, anche a voler ritenere cessato il mandato, la designazione dell'avv. dovesse intendersi effettuata quale indicatario di CP_1 pagina 3 di 16 pagamento ai sensi dell'art. 1188, co. I, c.c. e, quindi, l'intimazione di pagamento notificata risultasse comunque legittima.
3. Con ordinanza dell'8.3.2024, resa all'esito dell'udienza del 7.2.2024, il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo a fronte della verosimile fondatezza dell'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'Avv. CP_1
3.1. In particolare, il Tribunale - avuto riguardo al fatto che la sentenza, nella parte azionata, avesse riconosciuto il diritto alla rifusione delle spese di costituzione alle parti civili e non al procuratore e visionate le procure versate agli atti - ha qualificato il rapporto intercorrente tra le parti civili e l'avv. alla stregua di un mandato con rappresentanza. Conseguentemente, ha rilevato, in sede di CP_1 delibazione dell'istanza di sospensione, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposta in ordine all'esistenza del proprio potere rappresentativo sostanziale, essendo state prodotte in giudizio solo una parte delle 129 procure e non potendosi ravvisare nel caso di specie alcuna solidarietà dal lato attivo, non essendo stata espressamente prevista dal provvedimento. Sotto il profilo probatorio il Tribunale ha osservato che l'onere di provare l'estinzione del mandato per via del decesso di alcuni mandanti incombesse in capo a parte opponente, quale fatto estintivo della pretesa creditoria, non potendosi invocare il principio della c.d. vicinanza della prova.
4. Nelle memorie integrative depositate ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. l'opponente ha contestato la legittimazione ad agire ex art. 81 c.p.c. dell'avv. difettando in capo alla stessa la CP_1 titolarità del diritto fatto valere, attesa l'assenza nella statuizione di condanna alle spese di lite della previsione della distrazione in favore del procuratore antistatario e che le molteplici prospettazioni giuridiche effettuate dall'opposta in sede di comparsa conducevano tutte alla conclusione che l'Avv. avesse agito in giudizio in nome proprio per tutelare un diritto altrui. Attesa tale CP_1 prospettazione, le procure ai sensi dell'art. 122 c.p.p. in atti erano irrilevanti in quanto non comportavano una modificazione della titolarità del diritto di credito, bensì conferivano al legale unicamente il potere di agire in giudizio in nome e per conto dei propri clienti.
Fermo detto rilievo assorbente in ordine al difetto di legittimazione attiva, l'opponente produceva 30 certificati di esistenza in vita e 18 certificati di morte relativi ad alcune delle parti civili rappresentate nel giudizio penale dall'Avv. e formulava istanza di deferimento del giuramento CP_1 decisorio del seguente tenore “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che tutti i soggetti per i quali sto agendo in qualità di delegata alla riscossione erano vivi alla data in cui è stato notificato
l'atto di precetto e sono vivi tutt'ora” (cfr. prima memoria integrativa).
4.1. In sede di memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., l'opposta ha precisato di aver agito in forza di pagina 4 di 16 un mandato senza rappresentanza, atteso che la sentenza prevedeva una liquidazione cumulativa e la condanna degli imputati al pagamento delle spese “ai difensori che rappresentano” e “a chi ha rappresentato” e che il procuratore nominato a norma dell'art. 122 c.p.p. potesse azionare la sentenza, in forza di un mandato con rappresentanza, per le sole parti capogruppo indicate dalla sentenza - considerato che la statuizione sulle spese non poteva fungere da titolo esecutivo per le parti civili non nominate nel provvedimento - .
L'opposta, inoltre, ha contestato l'interesse ad agire di parte opponente, attesa l'efficacia liberatoria del pagamento fatto nelle mani del rappresentante e, da ultimo, ha prodotto ulteriori procure, oltre a quelle già depositate in sede di comparsa.
5. All'udienza del 15.5.2024, il Giudice, tentata inutilmente la conciliazione tra le parti e ritenuta matura la causa per la decisione, senza ammissione del giuramento decisorio dell'avv. CP_1 richiesto da parte opponente (in quanto formulato in modo generico), ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 5.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza la causa è stata rimessa in decisione per sottoporre alle parti la questione dell'incidenza del decesso di taluni dei soggetti rappresentati sull'entità dell'importo precettato, assegnando termine per depositare breve memoria autorizzata sul punto.
Alla successiva udienza del 17.7.2025 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
6. Così brevemente ripercorse le vicende processuali, ritiene il Tribunale che l'opposizione meriti parziale accoglimento nei termini che di seguito si espongono.
6.1. Preliminarmente, vanno ritenuti ammissibili i motivi aggiunti all'atto di citazione allegati dall'attore entro i termini delle preclusioni assertive, trattandosi di motivi con cui si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata della controparte e che quindi già appartenevano all'originario thema decidendum, essendo stata proposta un'opposizione all'esecuzione.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di tardività delle note di precisazione delle conclusioni, che risultano ritualmente depositate in data 22.11.2024 - e non in data 25.11.2024, come dedotto dall'opponente in sede di comparsa conclusionale -, nel termine previsto dall'art. 189, co. I, n.
1 c.p.c.
Parimenti, non è meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità delle domande precisate dalla parte opposta in sede di note scritte ex art. 189, co. I, n. 1 c.p.c.
pagina 5 di 16 Ebbene, nel caso di specie, la convenuta opposta non ha formulato delle domande nuove, bensì si è limitata, in sede di note di precisazione delle conclusioni, a chiedere il rigetto dell'opposizione, come del resto già domandato sin dalla sua costituzione in giudizio, alla luce delle difese già svolte in sede di prima memoria integrativa 1.
Occorre, difatti, constatare che in sede di prima memoria integrativa l'avv. ha chiesto di CP_1
“respingere l'opposizione a precetto promossa da , confermando in toto l'atto di Parte_1 precetto”2, sulla base delle difese svolte, che attenevano proprio alla qualità di procuratore munito di procura ex art. 122 c.p.p. (punto 14 pagina 4), alla previsione di un compenso unico, che fondava un'obbligazione indivisibile, con conseguente previsione di una solidarietà attiva (punti 15 e 16 pagine
5 e 6) e ha formulato istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli atti di costituzione delle parti civili e dei relativi allegati - le procure appunto -, che poi sono state depositate nel termine di cui alla seconda memoria istruttoria.
Pertanto, le conclusioni non costituiscono propriamente domande, bensì mere difese già appartenenti al thema decidendum nei termini previsti dal legislatore per le preclusioni assertive e dirette a fondare la domanda di rigetto dell'opposizione (come si evince dalla circostanza che l'opposta chieda di rigettare l'opposizione conseguentemente agli accertamenti di cui alle conclusioni dei numeri 1, 2 e 3).
Non può invece ritenersi che si tratti di domande riconvenzionali (punto 21 comparsa conclusionale attore), atteso che l'oggetto del giudizio non è stato ampliato.
7. Nel merito, con riferimento all'eccepito difetto di titolarità del diritto, occorre previamente esaminare la statuizione condannatoria contenuta nella sentenza n. 809/2010 del Tribunale di Parma, azionata dall'avvocato CP_1 1 Nelle note di precisazione delle conclusioni l'opposta chiede: “1)Accertare che il precetto opposto è stato intimato ad CP_
da avv. non quale legale distrattario, ma quale procuratore ad acta Parte_1 CP_1 autorizzato a riscuotere e quietanzare (ex art. 122 cpp) da 129 piccoli creditori costituiti parte civile, a favore dei quali la sentenza penale del Tribunale di Parma ha liquidato un compenso unico di € 25.000 che, se fosse divisibile ammonterebbe ad € 193,80 cad.; 2) Accertare che il compenso unico per pluralità di parti, liquidato ai legali, è indivisibile per sua natura a norma dell'art. 1316 CC. ed è di conseguenza fonte di solidarietà attiva ex art. 1317 CC. sicché il precetto de quo sarebbe valido anche con la procura di una sola parte civile;
3) Accertare altresì, ad abundantiam, che nel sub- procedimento RG 1250-1/2024 sono stati prodotti in copia gli atti di costituzione di parte civile per 129 piccoli risparmiatori e n. 126 procure singole o cointestate, delle quali 30 con certificati di vivenza prodotti dalla controparte;
4) Di conseguenza, respingere l'opposizione a precetto ex adverso proposta, confermando in toto l'atto di precetto, con la condanna dell'opponente all'integrale rifusione di spese e compensi di causa, oltre accessori, nonché interessi moratori ex DL. n. 51/2013”. 2 Oltre che la condanna di controparte all'integrale rifusione di spese e compensi di causa. Parte opposta ha altresì formulato domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e richieste istruttorie (istanza di “ordine di esibizione al Tribunale di Parma ex art. 210 Cpc degli atti di costituzione di parte civile, con relative procure ed allegati, depositati dall'avv. nel processo cd. Parmalat (RG relativi ai tre gruppi + 12, ed CP_1 CP_2 Controparte_3
+49 (entrambi i gruppi costituiti dinanzi al GUP) ed + 65 (costituiti nel dibattimento)”, in seguito rinunciate. CP_4 pagina 6 di 16 Al riguardo, nell'interpretare il titolo è necessario prendere in considerazione non solo il dispositivo ma anche la parte motiva della predetta sentenza, posto che “l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma
l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito” (Cass. civ. n. 10806/2020).
7.1. Ebbene, con riferimento alla liquidazione delle spese di lite, il Tribunale, nella motivazione della sentenza (alle pagine n. 1390 - 1391), stabilisce che “tutti gli imputati giudicati colpevoli delle condotte loro ascritte in rubrica vanno infine condannati in via solidale tra loro alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, infra indicate con il nominativo del capofila e del difensore, liquidate come da atto allegato, da considerarsi parte integrante del dispositivo”, e osserva, ai fini della quantificazione delle spese, che “vi sono difensori che rappresentano un numero estremamente elevato di parti, e pertanto la pedissequa applicazione del tariffario forense porterebbe ad esiti squilibrati e irragionevoli. Il Collegio (..) ha pertanto inteso adottare un criterio a “scaglioni”, che tenga conto cioè del numero di parti rappresentato dal singolo difensore (…). Pertanto, per chi ha rappresentato da centouno a mille parti euro 25.000,00. (…)”. Da ultimo, precisa che, dal lato creditorio, “Tali somme devono essere considerate imputate in quote uguali per ciascuna parte difesa da ogni legale”.
Nell'allegato n. 2, da considerarsi parte integrante del dispositivo sulla base di quanto indicato in motivazione, gli imputati sono condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili con indicazione del capofila, del difensore e dell'importo determinato a scaglione, che con riferimento alle parti civili difese dall'avv. è indicato come segue: “(..) +12, CP_1 CP_2 CP_5
+ 49, + 65, Avv. del Foro di Parma, euro 25.000, oltre IVA
[...] CP_4 CP_1
e CPA”.
7.2. Dalla lettura piana del titolo esecutivo emerge che gli imputati - tra cui vi è l'odierno opponente - sono stati condannati in via solidale tra loro alla rifusione delle spese legali sostenute dalle parti civili e che, con riferimento alle parti difese dal difensore avv. la liquidazione sia stata CP_1 effettuata secondo lo scaglione di riferimento previsto per il procuratore che ha difeso da 101 a 1000 soggetti, a favore delle parti e non del procuratore dichiaratosi antistatario.
Difatti, sia nella parte motiva che dispositiva, non è contenuta alcuna espressa statuizione di distrazione pagina 7 di 16 delle spese, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. come invece previsto per i CP_1 difensori di altre parti civili.
Pertanto, diversamente da quanto dedotto nei suoi scritti difensivi dalla parte opposta, con prospettazioni talvolta dotate di una certa contraddittorietà, la statuizione della sentenza del Tribunale di Parma azionata dall'avvocato non attribuisce le spese di lite al difensore ma alle parti civili. CP_1
8. Ciò posto, con riferimento al primo motivo di opposizione, relativo all'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo all'avv. in assenza di un provvedimento di distrazione delle CP_1 spese ex art. 93 c.p.c., ci si limita ad osservare che, come dalla stessa parte convenuta opposta allegato, nell'atto di precetto l'avv. non dichiara di agire per il recupero di un proprio credito in CP_1 qualità di procuratore antistatario bensì quale “delegata alla riscossione dai 129 piccoli risparmiatori indicati nel dispositivo della sentenza di cui si chiede l'esecuzione, per procure note al debitore in quanto contenute nel fascicolo del processo penale in calce agli atti di costituzione di parte civile”.
Nonostante la tesi propugnata a più riprese dall'opposta di essere antistataria, deve aversi riguardo nell'ambito della presente opposizione alla qualificazione che l'avv. abbia dato si sé CP_1 nell'intimare il pagamento con l'atto di precetto.
8.1. Seppur la sentenza nella parte azionata non preveda alcun provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. - e ciò contrariamente a quanto sostiene l'opposta, secondo cui il dispositivo potrebbe essere interpretato anche in tal senso -, l'avv. ha, ad ogni modo, correttamente intimato il CP_1 pagamento in qualità di delegata in virtù delle procure conferitele dai 129 piccoli risparmiatori e non quale titolare del credito in quanto distrattaria (cfr. prima pagina dell'atto di precetto nell'epigrafe, primo ed ultimo periodo delle premesse), diversamente da quanto eccepito in sede di citazione dall'attore.
8.2. Di conseguenza, ritiene il Tribunale che, atteso che la titolarità della pretesa creditoria azionata è attribuita dalla sentenza in capo ai 129 piccoli risparmiatori, parte opposta possa intimare il pagamento e, altresì, agire per la riscossione delle somme solamente in virtù di un mandato con rappresentanza, agendo in nome e per conto delle parti civili rappresentate, non potendo vantare la stessa il relativo diritto di credito in nome proprio.
In proposito, occorre osservare che il potere di agire/resistere in giudizio per conto altrui presuppone un mandato all'incasso in proprio favore e una procura che conferisca un potere rappresentativo anche con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, atteso che il potere di agire o di resistere in sede processuale non è autonomamente disponibile rispetto alla titolarità del bene della vita in relazione al pagina 8 di 16 quale venga richiesta la tutela e che il mero ius postulandi conferito con la procura ad litem non comprende automaticamente anche il potere di porre in essere gli atti dispositivi del diritto controverso.
8.3. Analoghe considerazioni valgono anche per il potere di intimare il pagamento con l'atto di precetto, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il precetto costituisce atto stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia, con la conseguenza che nel caso, come quello in esame, in cui il precetto sia stato sottoscritto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato (Cass. civ. n. 8213/2012).
8.4. La stessa opposta, nell'intimare il pagamento delle spese di costituzione di parte civile in conformità a quanto previsto dal titolo esecutivo, dichiara di agire quale delegata (rectius mandataria) alla riscossione da parte dei 129 piccoli risparmiatori in virtù delle procure depositate nel processo penale e, nel fare ciò, spende il nome dei soggetti che rappresenta (c.d. contemplatio domini), salvo poi continuare allo stesso tempo ad ipotizzare altresì la possibilità di agire quale distrattaria.
8.5. In tal senso, vanno disattese le prospettazioni, contraddittorie e non sempre di segno univoco, formulate da parte opposta in sede di costituzione, di essere mandataria all'incasso senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1705 c.c. ovvero indicataria di pagamento ex art. 1188 c.c.
Aderire alla diversa tesi sostenuta dall'opposta, ossia che, nel caso di specie, le sia stato conferito un mandato all'incasso senza rappresentanza, configurerebbe in capo alla stessa un difetto di legittimazione attiva, in quanto il difensore agirebbe in giudizio in nome proprio facendo valere un diritto (di credito) altrui al di fuori dell'ipotesi legislativamente previste di legittimazione straordinaria ex art. 81 c.p.c.
La circostanza che l'opposta alleghi che, nel caso di specie, ci si troverebbe in un'ipotesi di mandato in rem propriam non esclude che lo stesso sia con rappresentanza (anche perché, diversamente opinando, si ricadrebbe di nuovo in una fattispecie di carenza di legittimazione attiva).
Da ultimo, anche l'allegazione dell'opposta di essere comunque qualificabile come indicataria di pagamento ai sensi dell'art. 1188 c.c. sconta nuovamente la stessa problematica riferibile al mandatario senza rappresentanza, ossia che l'adiectus solutionis causa è il soggetto, indicato dal creditore, che può ricevere il pagamento, ma non può agire in giudizio, in quanto non è il soggetto che si afferma titolare del diritto, e, quindi, agirebbe pur sempre in nome proprio per un diritto altrui.
9. Dalla qualificazione dell'avv. quale mandataria con rappresentanza discendono alcune CP_1 pagina 9 di 16 conseguenze sotto il profilo dell'onere probatorio.
Innanzitutto, in caso di contestazione, la mandataria deve provare l'esistenza del potere rappresentativo conferito dal rappresentato con la procura.
9.1. Ebbene, a fronte della contestazione di parte opponente con riguardo al profilo della legittimazione attiva, parte opposta ha prodotto, in sede di costituzione in giudizio e con la seconda memoria integrativa, 126 procure rilasciate dalle parti civili3, come peraltro espressamente riconosciuto dall'avv. nel formulare le conclusioni contenute nella nota depositata il 22.11.20244. CP_1
Nel caso di specie, le procure depositate sono suddivisibili in tre gruppi5 - all'interno di ciascun gruppo le procure sono identiche tra loro, fatta eccezione per il soggetto che le ha conferite – e appaiono nel senso di conferire un mandato con rappresentanza all'avv. al fine di riscuotere le somme CP_1 relative al procedimento penale (difatti si legge nelle procure depositate “conferisco all'avv. CP_1 3 In particolare, non risultano prodotte in atti le procure di e di nonostante i nominativi Persona_1 Persona_2 siano stati richiamati dalla convenuta, e di un terzo soggetto. 4 L'avv. chiede di “Accertare altresì, ad abundantiam, che nel sub-procedimento RG 1250-1/2024 sono stati CP_1 prodotti in copia gli atti di costituzione di parte civile per 129 piccoli risparmiatori e n. 126 procure singole o cointestate, delle quali 30 con certificati di vivenza prodotti dalla controparte” (conclusioni n. 3) riportate alle note depositate il 22.11.2024. 5 Tre gruppi di procure aventi il seguente testo: 1) procura del gruppo (docc. da 11 a 23 della seconda memoria integrativa) ed CP_2 CP_3
(docc. da 24 a 64 seconda memoria integrativa) così recita: “ l'avv. […] come
[...] Pt_2 CP_1 procuratore speciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 Cpp., affinché in mio nome e conto renda la dichiarazione di costituzione di parte civile ex art. 76 Cpp. nel processo penale contro e altri pendente a Parma (RGNR CP_6 5934/2004 procura della Repubblica di Parma e N. 3849/03 RG GIP e contro tutti gli altri indicati ed identificati nella richiesta di rinvio a giudizio, e citi i responsabili civili. Conferisco altresì all'avv. il mandato per CP_1 rappresentarmi e difendermi nel relativo giudizio penale in ogni fase e grado con ogni potere, incluso quello di nominare sostituti e domiciliari di transigere e di riscuotere, di eseguire i provvedimenti favorevoli e di impugnare i contrari”.
2) procura del gruppo (docc. da 1 a 63 della memoria difensiva e docc. da 65 a 81 della seconda CP_4 memoria integrativa): “Conferisco all'avv. il mandato per rappresentarmi e difendermi nel relativo giudizio CP_1 penale in ogni fase e grado con ogni potere, incluso quello di eleggere domicilio in Roma nominare sostituti e domiciliatari, di transigere e di riscuotere, di eseguire i provvedimenti favorevoli e di impugnare i contrari. Ciò al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni economici, esistenziali e morali subiti a causa del comportamento delittuoso degli imputati di reato e di illeciti amministrativi. Con la presente procura si conferisce espressamente l'avv. il potere di: 1.- CP_1 Rendere la dichiarazione di costituzione di parte civile, citare in giudizio i responsabili civili per il fatto/reato degli imputati, nominare sostituti processuali o consulenti, proporre impugnazione ed ogni altra più ampia facoltà necessaria per lo svolgimento del mandato defensionale di parte civile. 2.- Rappresentare il/la sottoscritta, in ogni fase e grado, ivi compreso l'eventuale giudizio abbreviato, nei confronti di tutti gli imputati, nonché dei responsabili amministrativi e civili ai sensi degli artt.185 seguenti cp. e 2043, 2049 e seguenti c.c.”
3) procura eredi (doc. n. 4 della seconda memoria integrativa): “Dichiarano di nominare l'avv. Tes_1 [...]
[…] come procuratore speciale ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 cpp, affinché in loro nome e conto ed al fine CP_1 di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti per il comportamento delittuoso tenuto dagli imputati nei rispettivi ruoli indicati nel capi di imputazione, subentri, nelle costituzioni di parte civile e nella citazione dei responsabili civili fatte da
, deceduto in data 2 aprile 2010, nei processi penali relativi al caso Cirio e al caso Parmalat, Testimone_1 sottoelencati, contro tutti gli imputati ed i responsabili ex Dlgs n. 231/2001, indicati ed identificati nelle relative richieste di rinvio a giudizio e contro i responsabili civili per il reato degli imputati. I comparenti conferiscono altresì all'avvocato il mandato per rappresentarli e difenderli nei relativi giudizi penali in ogni fase e grado con ogni potere, CP_1 incluso quello di nominare sostituti e domiciliatari, di transigere e di riscuotere, di fare ed accettare rinunce agli atti ed alle azioni, di eseguire i provvedimenti favorevoli e di impugnare i contrari”. pagina 10 di 16 Campilii il mandato per rappresentarmi e difendermi nel relativo giudizio penale in ogni fase e grado con ogni potere, incluso quello (..) di transigere e riscuotere ed eseguire i provvedimenti favorevoli
(..)” ).
9.2. Pertanto, deve ritenersi che, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, tali procure conferiscano altresì il potere sostanziale al difensore delle parti civili di riscuotere le somme a loro riconosciute a qualsivoglia titolo emesso in relazione al procedimento penale.
Al riguardo, non osta a tale qualificazione la circostanza che il mandato sostanziale sia conferito contestualmente alla procura ad litem (sul punto anche Cass. 18394/2017, secondo cui
“indipendentemente dalla circostanza fattuale che l'autorizzazione era contenuta nella procura alle liti, è la norma processuale (l'art. 84 c.p.c.) che prevede la dilatazione del potere processuale del difensore a quello di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, ove tale potere sia stato espressamente conferito”).
9.3. Va, quindi, affermato che le procure prodotte in atti siano pienamente idonee a conferire oltre che un mandato processuale anche un mandato sostanziale con rappresentanza all'avvocato CP_1 avente ad oggetto la riscossione delle somme liquidate in sentenza, con conseguente legittimazione della stessa a intimarne il pagamento in nome e per conto delle parti rappresentate.
9.4. A fronte della produzione delle 126 procure e del conferimento di un potere rappresentativo sostanziale, l'opponente ha eccepito altresì l'esistenza di fatti estintivi, costituiti dall'intervenuto o probabile decesso di alcuni dei rappresentati, in considerazione della risalenza delle procure, rilasciate nei lontani anni 2007/2008. Decesso del mandante che comporterebbe, ai sensi dell'art. 1722 n. 4 c.c.,
l'estinzione del mandato.
9.4.1. Parte opposta ha contestato, al riguardo, la rilevanza dell'eventuale decesso dei mandanti ex art. 1723, co. II, c.c., vertendosi in ipotesi di mandato all'incasso in rem propriam, dal momento che la procura “era stata rilasciata sia nel proprio interesse (ndr del risparmiatore) di non pagare nulla per la costituzione di parte civile, sia nell'interesse della mandataria, che veniva esonerata dal curare la fatturazione e l'incasso presso i singoli clienti” (cfr. pagina 4 della seconda memoria difensiva).
Invero, nel caso di specie, nella procura e nel mandato conferito non si rinviene alcun elemento da cui desumere che il mandato sia anche nell'interesse del mandatario, nel senso di perseguire un interesse giuridicamente protetto nel compiere gli atti oggetto di mandato che non coincida semplicemente con quello di portare al termine l'incarico onde ottenere il compenso.
Difatti, affinché si configuri la figura in esame è necessario un interesse in capo al mandatario specifico pagina 11 di 16 ed ulteriore rispetto a quello avente ad oggetto il compimento dell'incarico, interesse che non può essere ravvisato nell'esclusiva finalità, indicata dalla creditrice, di esonerare il difensore dal curare la fatturazione e l'incasso presso i singoli rappresentati. Trattasi, infatti, di un interesse strettamente limitato all'esecuzione del mandato e al conseguimento del corrispettivo, che non configura certamente uno scopo ulteriore a quello tipico né sorregge un interesse autonomo del mandatario.
In assenza di prova della conclusione di un mandato in rem propriam, deve ritenersi non applicabile l'art. 1723, co. II c.c., che prevede l'irrilevanza dell'evento morte sul rapporto di mandato.
9.5 Nel caso di specie, stante la natura sostanziale dell'atto di precetto, non può nemmeno invocarsi il principio dell'ultrattività del mandato alle liti, dal momento che detto principio – costituente una deroga alla regola per cui la morte del mandante estingue il mandato secondo la disciplina generale posta dall'art. 1722 n. 4 c.c. – opera solo all'interno della fase processuale in cui l'evento si è verificato, con la conseguenza che, una volta che si sia esaurito il grado in cui l'evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva e passiva torna a competere solo alle parti viventi (si legga con riferimento all'atto di precetto Cass. n. 1760/2012 in cui la Suprema Corte ha dichiarato la nullità del precetto, notificato dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado dal procuratore della parte deceduta molti anni prima, e con riferimento Cass. n. 8959/2016, secondo cui “la legittimazione attiva all'azione esecutiva, in caso di morte della parte, compete solo ai successori o rappresentanti della parte colpita dall'evento, che, per farsi rappresentare e difendere in sede esecutiva, dovranno rilasciare una nuova procura alle liti.”).
Nel caso di specie, tuttavia non appare nemmeno dirimente detto principio atteso che quel che l'opponente contesta non è tanto l'estinzione del mandato alle liti quanto del mandato sostanziale con rappresentanza che consente all'avv. di chiedere il pagamento per conto dei 129 piccoli CP_1 risparmiatori.
10. Ciò posto, ritiene il Tribunale che, a fronte della produzione in giudizio della fonte del potere rappresentativo (per 126 piccoli risparmiatori su 129), l'onere della prova del decesso dei mandanti, che si configura quale fatto estintivo del mandato e, quindi, del diritto del mandante ad agire, gravi sull'opponente. Difatti, l'onere probatorio incombe su chi eccepisce la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi ovvero modificativi.
In proposito, parte debitrice ha provato l'intervenuto decesso di venti mandanti6, producendo i relativi certificati di morte (docc. 5, 6 parte attrice nei termini delle preclusioni istruttorie e i doc. 7 successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie, stante la loro trasmissione in momento successivo). Al riguardo risulta altresì che gli eredi del mandante – ossia Testimone_1 Parte_6
, , e - abbiano
[...] Persona_11 Persona_12 Controparte_8 conferito nuova procura notarile il 4.10.2010 all'avv. (doc. 4 parte convenuta). CP_1
10.1. Ne discende che, essendo stata accertata l'estinzione del mandato di diciannove mandanti, l'avv. non è legittimata ad agire quale rappresentante per tali soggetti. Mentre, deve affermarsi CP_1 la perdurante efficacia dei mandati conferiti dalle restanti 107 parti per cui è stata prodotta la procura – essendo state complessivamente prodotte 126 procure -, in assenza di prova dell'intervenuto decesso.
Non può invece prestarsi adesione all'affermazione apodittica ed indimostrata, svolta dall'attore solo nelle memorie autorizzate depositate in data 7.7.2025, secondo cui dovrebbe presumersi il decesso di ulteriori 38 piccoli risparmiatori dall'indisponibilità del certificato di esistenza in vita ricercato mediante il servizio telematico disponibile sul sito dell'“Anagrafe nazionale della popolazione residente” tenuto presso il Ministero dell'Interno. Ciò anche alla luce delle contestazioni svolte in sede d'udienza dall'opposta.
Parimenti, non appare dirimente, al fine di escludere l'estinzione del mandato per coloro per cui è provato il decesso, la circostanza che alcune procure siano state rilasciate da più soggetti, in tesi contitolari del rapporto bancario, atteso che dall'esame delle procure stesse ognuno di questi soggetti era stato computato singolarmente nei 129 piccoli risparmiatori e che, successivamente alla morte del mandante, la procura avrebbe dovuto essere rilasciata dai suoi eredi, a nulla rilevando la possibile e accidentale coincidenza degli stessi con il cointestatario del rapporto.
10.2. Venendo, quindi, alla quantificazione di quanto dovuto dall'opponente a favore delle 107 parti civili per le quali i mandati conferiti all'Avv. risultano – allo stato – ancora efficaci, va CP_1 considerato che la sentenza penale ha condannato gli imputati alla rifusione della somma di euro
25.000,00 in favore delle 129 parti civili rappresentate dall'Avv. specificando che tali somme CP_1 erano da considerarsi “imputate in quote uguali per ciascuna parte difesa da ogni legale”.
10.2.1. L'opposta deduce al riguardo che, trattandosi di statuizione di condanna cumulativa in favore dei 129 piccoli risparmiatori, ci si troverebbe dinanzi ad un'ipotesi di solidarietà attiva e che, di conseguenza, basterebbe la produzione in giudizio anche di una sola procura in quanto, ai sensi dell'art.
Sergio Coletta, , (doc. 6 parte Controparte_9 Persona_13 Controparte_10 Persona_14 attrice), , (doc. 7 parte attrice). Controparte_11 CP_12
pagina 13 di 16 1292 c.c., ciascuno dei creditori ha diritto a chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione.
In proposito, ritiene il Tribunale che la sentenza non preveda espressamente una solidarietà dal lato attivo e nel silenzio del provvedimento non possa presumersi sussistente (cfr. fra le molte Cass. civ. n.
20761/2007, ma anche successive Cass. n. 2822/2014, Cass. n. 2297/2019, secondo cui “la solidarietà attiva nelle obbligazioni non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo;
l'interesse a negarne la sussistenza spetta non soltanto ai creditori, ma anche al debitore, al fine di un corretto assetto dei rapporti obbligatori”).
Allo stesso modo, la natura pecuniaria dell'obbligazione ed il tenore della sentenza nella parte in cui prevede che “le spese siano imputate in quote uguali per ciascuna parte difesa da ogni legale” consentono di escludere che si tratti di obbligazione indivisibile.
10.2.2. Parimenti, va disattesa la conclusione della parte convenuta opposta laddove sostiene che il decesso di 19 mandanti sarebbe irrilevante, essendo le spese state liquidate per scaglioni e comunque per parti in numero superiore a 101 l'importo dovuto sarebbe sempre e comunque euro 25.000,00.
Difatti, con riferimento alle 129 parti rappresentate dall'avvocato la sentenza ha liquidato € CP_1
25.000,00 per tutte le parti e, quindi, la sentenza in oggetto ha riconosciuto un diritto di credito in capo a ciascuna parte civile ammontante a 193,79 euro a titolo di ristoro delle spese di lite, con la conseguenza che la rappresentante ha titolo per esercitare l'azione esecutiva solo per l'importo complessivo relativo alla posizione di 107 rappresentati, pari ad euro 20.736,44 (193,79 x 107 arrotondato da 20736,43 a 20736,44).
10.3. Per tutti i motivi sopra esposti, non sussiste il diritto dell'Avv. a procedere per euro CP_1
4.263,56 (193,79 x 22), in qualità di rappresentante di Persona_3 CP_7 Persona_4
, , (doc. 5),
[...] Persona_5 Persona_6 Parte_3 Persona_7 Persona_8
, Parte_4 Per_9 Parte_5 Persona_10 Persona_15 Controparte_9
, (doc. 6), , Persona_13 Controparte_10 Persona_14 Controparte_11 [...]
(doc. 7), essendosi il mandato estinto, nonché in relazione ai tre soggetti per cui è CP_12 incontestata la mancata produzione delle procure e quindi della fonte del potere rappresentativo.
10.4. Poiché l'eccessività della somma portata in precetto non lo travolge per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante (cfr., ad es., Cass. 2160/2013), pari a 20.736,44 euro a titolo di capitale (ossia le spese liquidate dalla sentenza penale per 107 soggetti).
10.5. Dal parziale accoglimento dell'opposizione consegue il necessario ricalcolo degli interessi legali pagina 14 di 16 su detto minor importo a far data dal deposito della sentenza in data 3.3.2011 alla data di precetto, così per complessivi € 3.562,97 in luogo degli esposti € 4.047,72, non sussistendo altresì il diritto dell'avv.
quale rappresentante, a procedere per l'ulteriore somma di 484,75 euro, a titolo di interessi, CP_1 che sommati a quanto esposto a titolo di spese, conduce a complessivi € 4.721,31.
11. Da ultimo, vanno disattesi gli ulteriori motivi di opposizione.
11.1 La doglianza con cui si lamenta la nullità del precetto per indeterminatezza configura un'opposizione agli atti esecutivi, poiché attiene alla modalità di redazione dell'atto di precetto e, quindi, alla sua regolarità formale, dal momento che le ipotesi di nullità dell'atto di precetto sono tassativamente individuate dall'art. 480, co. II, c.p.c., mentre il primo comma precisa che l'intimazione deve avere ad oggetto “l'obbligo risultante dal titolo esecutivo”.
In relazione alla censura di indeterminatezza del credito per non avere l'opposta specificato in modo chiaro e dettagliato la somma richiesta, l'atto di precetto non appare affetto da alcun vizio. In proposito, giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza, non è necessario che il creditore in sede di redazione dell'atto di precetto specifichi l'iter logico seguito per determinare la somma oggetto di intimazione
(cfr. Cass. civ. n. 4008/2013).
11.2 Parimenti, la contestazione inerente alla maggiorazione del compenso per pluralità di parti appare destituita di fondamento, in quanto si basa sulla erronea allegazione che l'avv. avesse intimato CP_1 il pagamento in proprio, quale legale distrattario, mentre risulta dal precetto che abbia agito quale rappresentante di 129 parti.
12. Con riferimento alla reiterata istanza di deferimento del giuramento decisorio, ritiene il Tribunale che vada disattesa non essendo formulata in articoli separati per ciascuna delle parti rappresentata dall'avv. come richiesto dall'art. 233, co. II, c.p.c. CP_1
13. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, atteso, da un lato, il parziale accoglimento dell'opposizione per un importo assai esiguo rispetto al precettato e, dall'altro, tenuto conto delle numerose, mutevoli e talvolta contraddittorie, prospettazioni della parte convenuta7, che hanno costretto la parte attrice a continue repliche e difese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così 7 A titolo esemplicativo si leggano le difese svolte dalla convenuta in comparsa e nelle memorie integrative, laddove si è dichiarata antistataria, poi mandataria senza rappresentanza o ancora indicataria ai sensi dell'art. 1188 c.c. ed altresì rappresentante ad negotia ex art. 122 c.p.p. pagina 15 di 16 dispone:
in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, accerta che non sussiste nei termini esposti in motivazione il diritto dell'avvocato quale rappresentante dei piccoli risparmiatori, a CP_1 procedere per euro € 4.721,31 nei confronti dell'avvocato ; Parte_1
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Milano, 6.8.2025
Il Giudice
Silvia Vaghi
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 , , Persona_3 CP_7 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Parte_3 Testimone_1
(doc. 5 parte attrice), Persona_7 Persona_8 Parte_4 Per_9 Parte_5 Persona_10 pagina 12 di 16