Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 26/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4387/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Martino Parte_1
Gragnaniello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palma Campania, via per
Castello n. 25;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Amato, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: a. accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico della sig.ra è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento sul piano Parte_1 clinico disfunzionale di alterazioni patologiche di gravità: diabete mellito tipo 1 in terapia insulinica, polineuropatia diabetica sensitivo motoria con deficit deambulatorio, ateromasia carotidea, aneurisma della fossa ovale, artrosi polidistrettuale con limitazione funzionale, scoliosi lombare, discopatia lombare, sinusite, esofagite da reflusso, incontinenza venosa arti inferiori, sindrome ansioso depressiva inoltre come da referto specialistico dell'asl NA 3 Sud del 05/05/2023, alla ricorrente veniva diagnosticato: lieve iperemia congiuntivale in 00, cataratta corticonucleare e sottocapsulare posteriore in 00, retinopatia diabetica in fase iniziale tale da determinare l'istante inabile e/o invalido e quindi, la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini
è ridotta in modo permanente totalmente e/o a meno di un terzo, con il riconoscimento assegno di invalidità mensile-riconoscimento dello stato di invalidità ex legge n. 118/71e handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 legge 104/92 sin dalla data 29/03/2022 di presentazione della domanda amministrativa;
b. si chiede sin da ora il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio
a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, o altro consulente che ci si riserva di nominare;
c. con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art.
42, comma 3, D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome infondata in fatto e in diritto;
e) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 28.07.2023, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u. ivi nominato.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisite la relazione integrativa, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1 Nella presente fattispecie sono stati evidenziati, anche a mezzo di note medico-legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico obbiettivato, avendo sottovalutato le singole patologie sofferte, nonché l'incidenza funzionale delle stesse sulla propria sfera socio-relazionale. Deduceva, inoltre, un significativo peggioramento delle infermità sofferte, come da documentazione medica sopravvenuta.
2.1. Alla luce della documentazione medica sopravvenuta, si è ritenuto necessario un approfondimento medico, disponendo che il c.t.u. già nominato in ATP, dott. Persona_1 procedesse ad una integrazione dell'elaborato peritale, anche al fine di verificare l'eventuale aggravamento delle condizioni di salute dell'istante.
All'esito del nuovo accesso peritale, il consulente ha rilevato un effettivo peggioramento delle condizioni cliniche della sig.ra tale da integrare il requisito sanitario necessario per Pt_1
l'assegno di invalidità civile, ma solo a decorrere dal mese di aprile 2024.
3. In prima fase, il consulente tecnico, sulla scorta dell'esame obiettivo praticato e delle risultanze della documentazione medica allegata, ha ritenuto la sig.ra affetta da “diabete Pt_1 mellito tipo 1”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il consulente così ha osservato: “Il diabete di tipo
1 è una malattia autoimmune che si verifica quando le cellule T attaccano e distruggono le cellule beta del pancreas, che sono necessarie per la produzione di insulina;
in questo modo, il pancreas non produce abbastanza insulina o non la produce affatto. Senza la capacità di produrre adeguate quantità di insulina, l'organismo non è in grado di metabolizzare il glucosio nel sangue (zucchero)
e di sfruttarlo in modo efficiente per l'energia, con la conseguenza che il livello di glucosio nel sangue è troppo alto (glicemia alta) e che sostanze tossiche di rifiuto (chetoni) si accumulano nell'organismo dando luogo alla chetoacidosi diabetica e coma diabetico. Nel corso del tempo, la glicemia alta può portare a seri problemi di cuore, occhi, reni, nervi, gengive e denti. C'è una predisposizione genetica al diabete di tipo 1. Questo tipo di diabete era conosciuto come diabete giovanile, diabete con esordio in età giovanile e diabete chetoacidosico. Ora è chiamato diabete mellito di tipo 1 o diabete insulino-dipendente.
La ricorrente è una donna in condizioni generali soddisfacenti, con buona reattività generale, con masse muscolari toniche e trofiche, con andatura nella norma e psiche integra.
Come riferito in anamnesi, dall'età di 11 anni) insorgenza di diabete tipo 1 con necessità di insulinoterapia, per cui indossa microinfusore per insulinoterapia.
Il diabete mellito è complicato da retinopatia diabetica in fase iniziale, come si evince dalla documentazione in atti e come documentata dalla visita oculistica da noi richiesta al fine di un giudizio medico-legale più compiuto.
Al diabete della fattispecie va attribuita la percentuale invalidante del 50% (codice 9309). All'apparato osteo-articolare abbiamo riscontrato note di spondilodiscartrosi (artrosi della colonna vertebrale), ma senza impegno funzionale di rilievo, cui, secondo criterio analogico- proporzionale al codice 7010, appare equo attribuire la percentuale invalidante del 20%.
Nulla di rilievo agli altri organi ed apparati.
Passando al calcolo riduzionistico delle infermità riscontrate, si perviene ad una percentuale invalidante del sessanta per cento (60%).
Il quadro clinico era già stabilizzato all' epoca di presentazione della domanda amministrativa.
Riguardo il quesito inerente la legge 104/92, non riteniamo che il quadro clinico riscontrato venga ad integrare il requisito sanitario dell'handicap di gravità ai sensi del comma 3 dell'art. 3, in quanto la ricorrente presenta piena autonomia sociale e relazionale”.
Concludeva, così, per l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento delle prestazioni richieste.
3.1. Come accennato, è stato richiesto un supplemento di perizia sulla scorta dei rilievi di parte e del documentato aggravamento delle condizioni di salute dell'istante.
Nella relazione integrativa, il consulente, in considerazione della documentazione sanitaria sopravvenuta, ha così accertato: “Alla luce della nuova documentazione prodotta da parte ricorrente emerge un aggravamento del diabete mellito che attualmente è complicato da microangiopatia diabetica rappresentata da retinopatia diabetica, come evidenziato dalla visita oculistica con esame del fondo oculare effettuata in data 19/4/24.
Il Diabete Mellito con la complicanza microangiopatica della fattispecie rappresentata dalla retinopatia diabetica quantunque non proliferante, ma che richiede comunque continui controlli clinici al fine di scongiurare ulteriori peggioramenti (proliferazione vasale con emorragie intraretiniche) che porterebbero a riduzione dell'acuità visiva è valutabile in misura del 70%, secondo criterio analogico-proporzionale al codice 9311 delle nuove tabelle di invalidità.
La retinopatia diabetica, quindi, ha avuto un decorso in peius rispetto alla visita oculistica del
5/5/23 da noi richiesta nel corso del primo accesso peritale e che concludeva per retinopatia in fase iniziale.
Anche all'apparato osteo-articolare alla spondilodiscartrosi (artrosi della colonna vertebrale) già presente e sostanzialmente immutata dal punto di vista clinico, è venuta ad aggiungersi un'artropatia artrosica di lieve grado agli arti superiori, come documentato dalla visita ortopedica del 18/4/24.
Pertanto all'infermità articolare nella sua globalità appare equo attribuire la percentuale invalidante del 25%, secondo criterio analogico-proporzionale al codice 7010 e 7215.
Dalla documentazione sanitaria prodotta successivamente alla nostra visita emerge una nevrosi ansiosa che non emerge all'esame clinico diretto.
Passando al calcolo riduzionistico delle infermità riscontrate, si perviene ad una percentuale invalidante del settantasette per cento (77%). Detta percentuale è da ritenersi stabilizzata ed inemendabile a partire dall' aprile del 2024, epoca in cui la si sottoponeva sia a visita oculistica (effettuata presso il DS di Nola) e sia Pt_1
a visita ortopedica (effettuata presso il DS di Poggiomarino).
Riguardo il quesito inerente la legge 104/92, non riteniamo che il quadro clinico riscontrato venga ad integrare il requisito sanitario dell'handicap di gravità ai sensi del comma 3 dell'art. 3, in quanto la ricorrente presenta piena autonomia individuale, sociale e relazionale.”.
4. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né sono state formulate specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale integrativo.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. nominato, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va parzialmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dal mese di aprile 2024.
5. Quanto al governo delle spese, tenuto conto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della decorrenza del requisito sanitario (solo per l'assegno) da data successiva a quella di deposito del ricorso in opposizione, dichiara irripetibili le spese di lite del giudizio di prima fase e dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio di opposizione. Le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di aprile 2024;
• Dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992;
• Dichiara irripetibili le spese della fase di ATP;
• Compensa le spese del giudizio di opposizione;
• Pone le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 26/03/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno