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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/06/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1049/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Riva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1049/2019 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti Alessandro Parte_1 C.F._1
Bordoli e Francesco Motti, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Como (CO), Via Dante
Alighieri n. 95 parte attrice nei confronti di c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Orlandoni, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Como (CO), Via Mugiasca n. 10
, contumace CP_2
parti convenute
OGGETTO: lesioni personali
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Conclusioni di parte attrice :
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: Nel merito: ▪ accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, l'esclusiva responsabilità del Sig. CP_2
in qualità di conducente e proprietario del veicolo Hyunday mod. Getz, tg CS033LE, nella
[...] produzione del sinistro stradale di cui è causa, verificatosi in data 29.06.2015, in località Griante (CO), all'altezza del Km 28 + 850 della Strada Statale Regina, nel quale veniva coinvolto il Sig. Parte_1
e, per l'effetto, condannare il Sig. in solido con la compagnia assicurativa
[...] CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del Sig. CP_1
di tutti i danni dal medesimo subiti a seguito del sinistro di cui è causa, come in atti Parte_1 declinati e come comprovati dall'istruttoria esperita, al netto degli acconti versati e documentati, comprensivi del danno biologico temporaneo e permanente, anche personalizzato, del danno non patrimoniale, del danno patrimoniale, del danno da mancato guadagno, del danno da lucro cessante, del danno da incapacità lavorativa specifica al tasso di cambio franco-svizzero corrente, oltre alle spese mediche sostenute e documentate - nella misura complessiva pari ad € 936.790,40#, ovvero, negli pagina 1 di 19 importi diversi maggiori o minori accertandi in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo effettivo. ▪ con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre 15% spese generali, Iva e Cpa, ivi comprese le spese anticipate per la CTU e quelle versate per le consulenze tecniche di parte. In via istruttoria: […OMISSIS… si veda il foglio di p.c. depositato telematicamente il 04.03.2024]
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, accertata la corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro stradale per cui è causa, dichiarare che le somme versate da CP_1
a parte attrice sono satisfattive di ogni danno risarcibile e per l'effetto rigettare la domanda
[...] attorea perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, oltre IVA e CPA. In via istruttoria: […OMISSIS… si veda il foglio di p.c. depositato telematicamente il 04.03.2024]. Si chiede che sia ordinato ai Carabinieri di Gravedona ed Uniti, intervenuti a rilevare il sinistro, di esibire in giudizio il fascicolo fotografico a colori allegato al rapporto sul sinistro dagli stessi redatto. Ordinare ai sensi dell'art. 210/213 c.p.c. alla , con sede in Bellinzona (CH), Piazza CP_3 del Sole n. 6, la produzione in giudizio dei prospetti indicanti tutte le somme erogate o da erogarsi in favore di parte attrice in conseguenza dell'infortunio del 24.06.2015 con l'indicazione delle singole voci di danno e dei criteri di erogazione delle predette somme (Pratica Rif. N. 24.27828.15.0). Ordinare all'attore l'esibizione in giudizio della dichiarazione dei redditi o equipollente presentata nel 2019 in relazione ai redditi 2018, nonché copia delle busta paga relative all'attività svolta nel 2019.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2
e in qualità rispettivamente di conducente/proprietario e impresa assicuratrice del Controparte_1 veicolo Hyunday Getz, tg. CS033LE, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti a causa del sinistro stradale in cui è stato coinvolto in data 24.06.2015, in Griante (CO).
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto che:
- in data 24.06.2015, alle ore 7.00 circa, alla guida del suo motociclo Kawasaki Parte_1
Z750, tg. DN01154, stava percorrendo la Strada Statale Regina n. 340 nel Comune di Griante, Loc.
Cadenabbia, con direzione Como-Menaggio, quando, giunto all'altezza del Km 28+850, è stato coinvolto in un sinistro stradale per fatto e colpa esclusiva di che, alla guida della CP_2 propria autovettura Hyunday Getz, tg. CS033LE, assicurata con mentre percorreva la Controparte_1 medesima strada in direzione Menaggio-Como, ha svoltato repentinamente a sinistra, invadendo completamente il senso opposto di marcia, incurante della striscia longitudinale continua e del sopraggiungere del motociclo;
- l'attore, trovatosi improvvisamente ostruita la propria corsia dalla presenza perpendicolare della vettura, ha tentato un'estrema frenata cercando di arrestare il motociclo, ma è stato colpito dalla parte anteriore sinistra dell'autovettura ed è caduto rovinosamente al suolo, finendo fuori dalla carreggiata;
- sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri di Gravedona ed Uniti (CO) che hanno effettuato i rilievi di rito, escusso i testimoni e contestato a le infrazioni di cui agli artt. 40, c. 8, e CP_2
146, c. 2, C.d.S. (superamento della striscia longitudinale continua con inosservanza dei segnali stradali) e art. 143, c. 11, C.d.S. (divieto di circolare contromano);
pagina 2 di 19 - stante la gravità delle lesioni fisiche subite, è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Parte_1 Sant'Anna di Como, ove è stato ricoverato per “trauma maggiore, fratture amieliche lombari, sub amputazione caviglia sinistra e contusioni” e sottoposto a cinque interventi chirurgici, atti anche a ricostruire, mediante prelievo della cute dalla coscia di sinistra e dalla spalla destra, le parti esposte dell'arto inferiore sub amputato;
- dimesso il 28.08.2015, si è reso necessario un lungo periodo di riabilitazione ed un nuovo intervento di chirurgia plastica per “rimodellare l'area della caviglia”;
- l'attore, idraulico diplomato, prima del sinistro, aveva svolto per anni tale professione in Svizzera, ed era assunto alle dipendenze della con uno stipendio annuale di CHF 58.825,00; Pt_2
- terminato il periodo di malattia a metà agosto 2017, è rientrato al lavoro ma i postumi Parte_1 invalidanti residuati a seguito dell'incidente e le difficoltà nella deambulazione, hanno reso difficoltoso lo svolgimento dell'attività lavorativa tanto che, a distanza di una settimana, il datore di lavoro lo ha licenziato;
- l'invalidità permanente riportata in esito al sinistro ha sconvolto completamente le abitudini di vita e le aspettative per il futuro dell'attore che ha dovuto rinunciare a tutte le attività sportive, in particolare al calcio, praticato da oltre 10 anni nella squadra locale dell'Ossuccio Calcio, agli allenamenti in palestra, alle sessioni di 20 km di corsa settimanali e alla pratica dello snowboard;
- pochi mesi prima dell'incidente, aveva stipulato un mutuo di € 127.000,00 per costruire la Parte_1 propria abitazione, di cui avrebbe dovuto realizzare in prima persona le opere di demolizione, installazione impianti, sistemazione area esterna, ma le menomazioni conseguenti al sinistro non gli hanno consentito di provvedervi e ad oggi l'abitazione non è ancora stata ultimata;
- l'evidente zoppia e le vistose cicatrici hanno determinato una compromissione dei rapporti sociali e pregiudicato l'autostima dell'attore che, a pochi mesi dall'incidente, è stato bruscamente lasciato dalla compagna con cui aveva convissuto per oltre cinque anni;
- le problematiche di salute, l'angoscia di non poter far fronte al mutuo a causa dell'incapacità lavorativa, hanno causato l'insorgenza di uno stato depressivo nell'attore;
- in seguito alla stabilizzazione clinica, si è sottoposto a visita medico-legale da parte del Parte_1
Dott. il quale ha stimato l'inabilità temporanea al 100% per 120 giorni, al 75% per 420 Per_1 giorni, al 50% per 60 giorni, postumi permanenti pari al 46% ed una perdita della capacità lavorativa specifica di operaio nella misura del 50%;
- l'attore ha quindi chiesto il risarcimento sia dei danni non patrimoniali, temporanei e permanenti, oltre personalizzazione, sia di quelli patrimoniali da perdita del 50% della capacità di lavoro specifica (per € 700.222,00), da temporaneo mancato guadagno per avere percepito durante il periodo di convalescenza, a titolo di indennità di malattia, l'80% della retribuzione (stimato in € 21.608,99), nonché il risarcimento delle spese mediche sostenute (€ 2.139,22) e dell'acquisto di un'auto per disabili dopo il rilascio della patente speciale di guida per invalidi (€ 21.250,00);
- in seguito alla formale richiesta di di risarcimento dei danni subiti e delle ulteriori diffide di Parte_1 pagamento, impresa assicurativa del veicolo di ha offerto all'attore, in Controparte_1 CP_2 data 20.11.2018, la somma di € 276.200,00, in aggiunta a quella in precedenza già versata di €
pagina 3 di 19 100.00,00, entrambe trattenute a titolo di acconti sul maggior danno quantificato in ulteriori € 843.229,90;
- l'attore, in data 25.10.2018, ha formulato invito alla stipulazione di una negoziazione assistita, ma nessuno dei convenuti vi ha aderito.
L'attore ha pertanto chiesto di accertare l'esclusiva responsabilità di nella CP_2 determinazione del sinistro e la condanna di quest'ultimo, in solido con la compagnia assicuratrice, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti pari ad € 843.285,20 (o negli importi diversi, maggiori o minori, accertandi in corso di causa), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. Con vittoria di spese, competenze, onorari di causa ed oltre accessori di legge.
Si è costituita in giudizio deducendo: Controparte_1
- che il veicolo condotto da non sarebbe apparso all'improvviso sulla sede stradale rettilinea, ma CP_2 era ben visibile da la manovra di svolta a sinistra dell'automobile era stata regolarmente Parte_1 segnalata e vi sarebbe pertanto, ai sensi dell'art. 2054, co. 2, c.c., la corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro per aver quest'ultimo sorpassato due veicoli antistanti, in presenza di striscia continua, e per non aver tenuto una velocità adeguata al centro abitato, con presenza di aree di parcheggio su entrambi i lati della carreggiata e di due attraversamenti pedonali, in violazione degli artt. 141 e 148 C.d.S.;
- l'infondatezza della domanda attorea sotto il profilo del quantum, in particolare in punto di personalizzazione del 25% del danno biologico, in assenza di allegazione e prova che le lesioni subite da già ristorate dalla monetizzazione del grado di invalidità permanente, abbiano provocato Parte_1 una compromissione della vita di relazione dell'attore maggiore e più significativa di quella che le medesime lesioni avrebbero provocato ad altra persona della stessa età;
- l'infondatezza del danno patrimoniale da diminuita capacità lavorativa, sia nella quantificazione della misura percentuale che nell'applicazione dello stipendio svizzero quale parametro di riferimento, nonché l'infondatezza della pretesa risarcitoria per la contrazione del reddito in seguito al sinistro e la mancanza di prova circa la congruità del costo d'acquisto dell'auto per disabili;
- la necessità di accertare quanto assunto come operaio in Svizzera, abbia percepito o Parte_1 percepirà dalla a seguito dell'evento dannoso occorsogli, tenendo conto dell'importo di CHF CP_3
149.196,25, erogato dall'ente prima dell'instaurazione del giudizio e della somma complessiva di €
376.200,00 versata da e da questa ritenuta ampiamente satisfattiva di ogni danno risarcibile. CP_1
La convenuta ha concluso chiedendo, previo accertamento della corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro stradale, di dichiarare le somme versate da satisfattive della Controparte_1 pretesa attorea e dunque il rigetto della relativa domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze, onorari ed oltre accessori di legge.
Alla prima udienza del 10.07.2019, tenutasi innanzi al primo giudice assegnatario del fascicolo, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione a ne è stata dichiarata la CP_2 contumacia e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie dalle parti, il nuovo giudice assegnatario del fascicolo ha istruito la causa mediante l'escussione dei testimoni - mentre non è stato possibile procedere all'interrogatorio pagina 4 di 19 formale del convenuto contumace in quanto irreperibile - disponendo CTU cinematica, volta ad accertare la velocità del motociclo e la possibilità di evitare il sinistro mantenendo una velocità pari al limite consentito (consulente chiamato altresì a chiarimenti rispetto alle osservazioni depositate da parte attrice il 22.10.2021, di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.10.2021), documentalmente, con ordini di produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c. alla dei prospetti CP_3 indicanti le somme erogate o da erogarsi in favore dell'attore in conseguenza dell'infortunio, e a della dichiarazione dei redditi o documentazione equipollente in relazione ai redditi 2018 e Parte_1 copie buste paghe dell'attività lavorativa svolta nel 2019, nonché tramite CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
Acquisite le consulenze tecniche e sulla base delle relative risultanze, il giudice ha invitato le parti a trovare una soluzione conciliativa rinviando all'udienza del 02.03.2023 al cui esito, stante l'impossibilità di conciliare la vertenza, la causa è stata istruita ammettendo ulteriori prove testimoniali all'udienza del 06.06.2023. Il sottoscritto giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, esaurite le prove orali all'udienza del 06.06.2023, ha autorizzato la produzione della documentazione formatasi successivamente alla scadenza dei termini istruttori, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.03.2024. All'esito di quest'ultima, precisate le conclusioni dalle parti come da fogli inviati telematicamente, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ebbene , alla luce dello svolgimento del processo come sopra riportato , questo Tribunale ritiene che :
1. La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti di e promuovendo azione CP_2 Controparte_1 diretta ex art. 144 cod. ass. priv. (D.Lgs. n. 209/2005) nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile e facendo valere la responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del conducente e proprietario del c.d. veicolo antagonista.
Nello specifico ha chiesto di accertare l'esclusiva responsabilità di nella Parte_1 CP_2 determinazione del sinistro stradale occorso in data 24.06.2015 e di condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dallo stesso patiti.
La dinamica del sinistro può essere ricostruita in virtù del rapporto d'incidente stradale redatto dai Carabinieri di Gravedona ed Uniti, corredato dal fascicolo fotografico (cfr. doc. 1, attore), i cui agenti sono intervenuti nell'immediatezza del sinistro ed avente, per la sua natura di atto pubblico, un'attendibilità intrinseca quanto agli accertamenti effettuati, infirmabile solo da una specifica prova contraria (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 3, Ord. n. 10376 del 17.04.2024), attraverso le sommarie informazioni rese agli operanti dai testimoni e e da quelle del Testimone_1 Testimone_2 convenuto (cfr. doc. 1 attore), al quale sono state elevate le contravvenzioni di cui ai verbali di CP_2 contestazione nn. 663388221 e 663388329, dalle prove orali assunte nel corso dell'odierno giudizio, nonché dalla perizia cinematica che, in quanto completa, ben motivata e priva di vizi logici, ben può essere posta a fondamento della presente decisione.
Le parti si sono reciprocamente contestate condotte di guida imprudenti ed in violazione di norme del codice della strada;
in particolare l'attore ha dedotto che repentinamente e senza alcuna CP_2 segnalazione, abbia compiuto una manovra vietata di svolta a sinistra, per parcheggiare la propria auto, oltrepassando la striscia longitudinale continua, circolando in contromano ed omettendo di dare precedenza al motociclo che regolarmente sopraggiungeva, sul margine destro della propria corsia, dal pagina 5 di 19 senso opposto di marcia e ciò nonostante il tratto di strada rettilineo. L'assicurazione convenuta ha invece eccepito che prima dell'impatto, abbia sorpassato due veicoli antistanti, Parte_1 oltrepassando la linea continua di mezzeria, e che stesse guidando ad una velocità eccessiva, oltre il limite di velocità consentito di 50 km/h, e comunque inadeguata allo stato dei luoghi (centro abitato, presenza di parcheggi su entrambi i lati della carreggiata e due attraversamenti pedonali).
In via preliminare, va precisato che il giudice deve indagare, anche d'ufficio, tutti gli elementi fattuali raccolti nel corso del giudizio al fine di valutare se vi sia una colpa esclusiva del danneggiante nella determinazione del sinistro o se invece, ai sensi dell'art. 1227, c. 1, c.c., vi sia un eventuale concorso di colpa del danneggiato, nonché la sua incidenza in ordine alla genesi del danno (cfr. Cass. Civ., Sent. n.
15382 del 06.07.2006).
La dinamica dell'incidente è stata così ricostruita dai Carabinieri (cfr. doc. 1 attore): “Sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone estranee all'evento (testimoni), nonché dall'esame dei danni riportati dai veicoli coinvolti e dalle tracce di frenata presenti sul manto stradale, la dinamica è stata così ricostruita: “Il veicolo “A” (HYUNDAI tg CS 033 LE) percorreva la Strada Statale 340 Regina, Pt_3 con direzione di marcia MENAGGIO – TREMEZZINA quando, attraversando il Comune di Griante (CO), giungeva all'altezza del Lido di Cadenabbia, in tale circostanza il conducente di detto veicolo, incurante della striscia longitudinale continua che divide le due corsie di marcia, invadendo completamente la corsia opposta, effettuava una manovra di svolta a sinistra per raggiungere una'area di parcheggio. Nella circostanza, dall'opposto senso di marcia giungeva il motociclo “B” (Kawasaki Z 750 tg. DN01154) che percorreva regolarmente la predetta Statale con direzione di marcia TREMEZZINA – MENAGGIO, il conducente di quest'ultimo veicolo, che si teneva quanto più al margine destro della sua corsia di marcia, nonostante la frenata, comprovata dalle tracce sul manto stradale, non riusciva ad evitare la collisione. (…omissis…) sulla corsia di marcia occupata dal motociclo era ben visibile al suolo la traccia di una frenata continua e rettilinea, lunga circa 20 mt , posta a ridosso del margine destro della corsia. Per tale motivo il punto d'urto tra i veicoli è da attestarsi, senza alcun dubbio, nella corsia di marcia del motociclo. A seguito del sinistro il motociclo terminava la propria corsa al di fuori della carreggiata, su di una passerella/banchina che permette l'accesso al Lido di Cadenabbia, prima di raggiungere la posizione di quiete il motociclo urtava il muro perimetrale del predetto stabile. Durante l'escussione dei testimoni, si apprendeva che il motociclo vari metri prima di collidere effettuava manovra di sorpasso di un veicolo potenzialmente lento (trattore agricolo), tale manovra seppur vietata in tale tratto di strada a parere degli scriventi non è da correlarsi al sinistro”.
I verbalizzanti hanno contestato a le infrazioni di cui agli artt. 40, c. 8 e 146, c. 2, C.d.S., ossia la CP_2 mancata osservazione degli obblighi imposti dalla segnaletica orizzontale in quanto ha oltrepassato la striscia longitudinale continua (verbale n. 663388221, cfr. doc. 1 attore), nonché dell'art. 143, c. 11, C.d.S., ossia il divieto di circolazione in contromano per aver totalmente invaso la corsia di marcia opposta (verbale n. 663388329, cfr. doc. 1 attore). Tali verbali non risultano essere stati impugnati dal trasgressore.
Il conducente dell'autovettura ha riferito ai verbalizzanti di essersi fermato, dopo aver azionato la freccia di direzione, avendo intenzione di parcheggiare sul lato opposto rispetto al suo senso di marcia, di aver atteso di ottenere la precedenza da un camion che sopraggiungeva, fermatosi per lasciarlo parcheggiare e, dopo aver iniziato la manovra di svolta a sinistra, di essere stato urtato da una moto in sorpasso del camion. Tali dichiarazioni non appaiono credibili in quanto smentite dalle dichiarazioni dei due testimoni, e che, sentiti a sommarie informazioni dai Testimone_1 Testimone_2
pagina 6 di 19 Carabinieri, hanno escluso vi fosse alcun camion e che i loro veicoli erano gli unici presenti sul luogo del sinistro oltre ai due incidentati.
Il testimone ha dichiarato altresì che la mattina dell'incidente, mentre percorreva la Testimone_1
Statale Regina in direzione Como-Menaggio, dietro a un veicolo lento, un trattore con rimorchio, notava innanzi a sé, a circa 200/300 metri, una vettura effettuare una manovra di svolta per immettersi in un parcheggio sito sul lato opposto rispetto alla propria direzione di marcia urtando una moto che percorreva la Statale con direzione di marcia Como-Menaggio. Ha precisato di non sapere riferire se la moto andasse forte (cfr. doc. 1 attore).
Il testimone ha dichiarato che la mattina del sinistro, a bordo del proprio trattore, Testimone_2 percorreva la Statale Regina, giunto all'altezza del Lido di Cadenabbia sito in Griante (CO), vedeva sopraggiungere da dietro una moto che lo sorpassava a velocità sostenuta quando, a circa 500 metri dal sorpasso, una macchina, con direzione Menaggio-Como, durante la manovra di svolta a sinistra sul lato opposto al proprio senso di marcia, impattava con la moto che poco prima lo aveva sorpassato. Ha precisato che al momento dell'impatto la moto si trovava nella propria corsia di marcia, che il motociclista, nell'intento di evitare l'impatto, frenava bruscamente e che con assoluta certezza davanti a sé, oltre alla moto, non vi era alcun altro veicolo.
Si deve dare atto che le autorità intervenute nell'immediatezza dell'incidente hanno rilevato le tracce di frenata del motociclo in prossimità della linea delimitante il margine destro della corsia dallo stesso percorsa, e sono le uniche ad aver potuto valutare le condizioni e tipologia di asfalto, nonché degli pneumatici della moto. Effettuati i rilievi e le misurazioni del caso, non hanno elevato alcuna contravvenzione a ritenendo dunque che stesse circolando regolarmente. Parte_1
Nel corso dell'istruttoria orale, i due predetti testimoni hanno sostanzialmente confermato le dichiarazioni a suo tempo rese ai verbalizzanti, di seguito si riportano in sintesi le varie testimonianze.
All'udienza del 17.12.2020, il teste comune alle parti, ha dichiarato di non ricordarsi se Testimone_1 la moto coinvolta nel sinistro lo avesse sorpassato o fosse già davanti a lui, l'auto, per entrare nel parcheggio, ha invaso la corsia in quanto era quasi perpendicolare e la moto non ha avuto via di fuga.
Il teste comune alle parti, , intervenuto in seguito al sinistro in quanto in servizio Testimone_3 presso la Stazione dei Carabinieri di Menaggio, ha dichiarato di aver elevato due contravvenzioni a che l'impatto è avvenuto nella parte frontale del lato del conducente dell'auto, che sul tratto di CP_2 strada in questione vi sono vari attraversamenti pedonali ed ha specificato “non è stata rilevata alcuna contravvenzione al motociclista per il precedente sorpasso in quanto tale manovra era irrilevante per la dinamica del sinistro poiché dagli elementi raccolti il punto d'urto tra i veicoli è da attestarsi nella corsia di marcia del motociclo infatti la frenata risulta essere a poca distanza dalla linea di margine destro della corsia occupata dal motociclo”.
All'udienza del 18.03.2021 è stato sentito il teste di parte attrice, , che ha Testimone_4 prestato servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Gravedona ed Uniti ed è intervenuto sul luogo del sinistro, il quale ha confermato il rapporto a suo tempo redatto ed i rilievi fotografici effettuati, in particolare ha affermato che l'attore, prima dello scontro, sopraggiungeva tenendo il margine destro della corsia di sua competenza (cap. 6, mem. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.), la traccia della frenata era lunga circa 20 metri e la moto, dopo l'impatto, è andata fuori della carreggiata scontrandosi sulla parete del lido di Cadenabbia, infine “Sentito sulla memoria di parte convenuta cap.1 no ricordo bene ma pagina 7 di 19 dovrebbe esserci il limite di 50 km/ h;
cap.2 ho già risposto cap.3 dai rilievi fotografici realizzati da noi vedo delle strisce pedonali vicino al Lido di Cadenabbia”.
Il teste di parte convenuta, conducente del trattore e testimone oculare del sinistro, Testimone_2 ha confermato il fatto che la moto dopo averlo sorpassato era tornata nella sua corsia di competenza e di non ricordarsi se vi fossero o meno strisce pedonali.
Infine, si riportano brevemente le conclusioni del CTU nominato nel corso dell'odierno giudizio per l'espletamento della perizia cinematica, nonché i chiarimenti dallo stesso resi rispetto alle osservazioni depositate da parte attrice il 22.10.2021. Tali valutazioni tecniche fondate su un'analisi rigorosa, approfondita ed immune da vizi logici ben possono essere poste alla base della presente decisione.
Come detto, l'assicurazione convenuta ha contestato all'attore una guida imprudente ed in violazione delle norme del codice della strada per aver effettuato il sorpasso dei veicoli di e Tes_1 Tes_2 oltrepassando la linea longitudinale continua e per aver tenuto una velocità più elevata dei limiti consentiti e inadeguata ai luoghi. Sotto il primo profilo, a fronte delle dichiarazioni dei due testimoni presenti sul luogo del sinistro, nonché della traccia di frenata di oltre 20 metri presente in prossimità del margine destro della corsia percorsa dalla moto, il CTU è giunto alle medesime conclusioni dei Carabinieri ossia che l'“azione e violazione non [è] influente ai fini dell'incidente, tenuto conto che la traccia di frenata dimostra che la moto era già rientrata dalla manovra di sorpasso” (pag. 5 CTU cinematica). Quanto alla velocità del motociclo “Va invece rilevata la presenza delle strisce pedonali, che avrebbe dovuto indurre prudenza ulteriore rispetto al limite di velocità di 50Km/h; questa, se adottata, avrebbe consentito al motociclista di evitare l'incidente” (pag. 6 CTU cinematica). La velocità media ipotizzata dal CTU è di 64,27 Km/h, seppur contestata sia dal consulente di parte attrice che l'ha stimata in 51,58 Km/h (pag. 13 osservazione critiche CT sia da quello dell'assicurazione Per_2 convenuta che l'ha stimata in 74 Km/h (pag. 3 osservazioni CT ). Per_3
Non si può tuttavia non considerare che le operazioni peritali sono iniziate il 15.06.2021, dunque sei anni dopo il sinistro, impedendo al CTU di valutare nel concreto la tipologia di asfalto presente all'epoca e l'esame diretto degli pneumatici del motociclo, non più a disposizione, fattori che ovviamente incidono sull'esatto calcolo della velocità che può essere solo ipotizzata desumendola dagli unici dati oggettivi, ossia l'inizio della traccia di frenata, a 39 metri dal ricostruito punto d'urto, e la sua lunghezza, 22 metri, come documentato dal fascicolo fotografico dei Carabinieri (cfr. doc. 1 attore e pag. 2 chiarimenti CTU del 18.03.2022). Per quanto riguarda l'esistenza di strisce pedonali prima del punto d'impatto, se ne può apprezzare la presenza dall'osservazione della foto n. 2 del fascicolo fotografico dei Carabinieri, in cui è ben visibile la segnaletica verticale presente in corrispondenza delle stesse. Se da un lato si deve rilevare che il c. 4 dell'art. 141 C.d.S. stabilisce che il conducente debba ridurre la velocità in prossimità degli attraversamenti pedonali è altresì da tenere in considerazione che il tratto di strada de quo è rettilineo e pare non vi fossero pedoni che abbiano assistito al sinistro.
Sebbene non si possa affermare con esattezza quale fosse la velocità del motociclo si può desumere, dagli elementi raccolti ed analizzati dal CTU, le cui conclusioni si condividono, che essa non fosse adeguata ai luoghi. Il CTU conclude affermando “L'incidente prevalentemente si è determinato a causa di una manovra vietata ed imprudente da parte dell'automobilista che neppure ha concesso la dovuta precedenza alla moto sopraggiungente (e perfettamente avvistabile). Va infine rilevato che la moto procedeva a velocità eccedente il limite e non commisurata allo stato dei luoghi (in cui vi era un attraversamento pedonale). Se poi, il motociclista si fosse attenuto ai limiti di velocità imposti, in considerazione anche della provata perizia di guida, avrebbe avuto la possibilità di fermarsi prima dell'impatto”.
pagina 8 di 19 La giurisprudenza della Suprema Corte ricorda come, in queste circostanze, sia da applicare il criterio della priorità della condotta nell'originare il sinistro (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 7406 del 17.03.2021).
Orbene, nel caso di specie il sinistro è stato determinato prevalentemente dalla vietata svolta a sinistra effettuata dall'autovettura oltrepassando la striscia longitudinale continua e omettendo di dare precedenza alla sopraggiungente moto, perfettamente avvistabile sul tratto di strada rettilineo
(originando una situazione di estremo pericolo da cui deriva appunto la priorità della condotta nella verificazione dell'incidente), ritenuto tuttavia di dover tenere in considerazione l'apporto causale del comportamento dell'attore per aver circolato oltre il limite di velocità consentito e non aver adeguato quest'ultima ai luoghi (non consona in presenza degli attraversamenti pedonali), rilevante in termini di aggravamento delle conseguenze, ai sensi dell'art. 1227, c. 1, c.c. e alla luce di tutte le considerazioni svolte, si dichiara il concorso di colpa nella causazione del sinistro nella misura del 25% a carico dell'attore proprietario e conducente del motociclo e del 75% a carico del convenuto Parte_1 CP_2 conducente e proprietario dell'autovettura.
Si deve, pertanto, affermare la responsabilità concorrente, ma prevalente, del convenuto nella CP_2 misura del 75%, il quale deve essere condannato in solido, ex art. 2055 c.c., con la società CP_1
in qualità di assicuratrice dell'autovettura Hyundai Getz, a risarcire i danni patiti da parte attrice
[...] che di seguito si provvede a liquidare.
2. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, si richiamano i principi cui è pervenuta la Cassazione in seguito alle c.d. sentenze di San Martino del 2008 e l'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018, secondo cui: “1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che pagina 9 di 19 non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore
(quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9)
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso.
Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.”.
La considerazione della salute come bene e valore personale, in quanto tale garantito dalla Costituzione impone di prendere in considerazione il danno biologico, “ai fini del risarcimento, in relazione alla integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana” (cfr. Corte Cost., Sent. n. 356/1991 e n. 184/1986).
Stante l'applicabilità della nuova Tabella Unica Nazionale (D.P.R. n. 12/2025) solo ai sinistri avvenuti successivamente al 05.03.2025, si ritiene corretto procedere alla liquidazione equitativa ex art. 1226
c.c. del danno non patrimoniale derivante dalla lesione all'integrità psico-fisica dell'attore, applicando i criteri di cui alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano al tempo della decisione (edizione 2024) che consentono di distinguere il valore monetario dell'invalidità riferito al “danno biologico/dinamico- relazionale” e al “danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile”.
Quanto alla determinazione del danno risarcibile, l'accertamento del danno alla salute subito da in conseguenza del sinistro de quo va calcolato sulla base delle conclusioni cui è giunto il Parte_1 Dott. all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, da condividersi in quanto immuni da Per_4 vizi logici o di altra natura e non contestate da parte convenuta.
In particolare, il consulente, dallo studio dei fascicoli di causa, dalle dichiarazioni spontanee avvenute durante le operazioni peritali, dall'esame obiettivo del periziando, dalla documentazione medica esaminata, ha concluso che in seguito al sinistro del 24.06.2015, ha riportato un Parte_1
“GRAVE TRAUMATISMO DELL'ARTO INFERIORE SINISTRO CON SUBAMPUTAZIONE PIEDE SINISTRO RICOSTRUITO IN FRATTURA ESPOSTA CALCAGNO;
FRATTURA
VERTEBRALE DI L1 E FRATTURE DELLE APOFISI TRASFERSE DI L2 ED L3 TRATTATE
CONSERVATIVAMENTE. LIMITAZIONE FUNZIONALE DI SPALLA DESTRA IN ESITI DI PRELIEVO MUSCOLARE PER INNESTO”.
Il danno biologico temporaneo espresso in termini di giorni di invalidità è stato così ripartito:
- Invalidità Temporanea Assoluta di 110 giorni;
pagina 10 di 19 - Invalidità Temporanea Parziale al 75% di 220 giorni;
- Invalidità Temporanea Parziale al 50% di 220 giorni;
- Sofferenza psicofisica temporanea per un valore di 80/100, pari a sofferenza elevata.
Il CTU ha accertato l'esistenza di postumi permanenti residui nella misura del 43% e un danno permanente da sofferenza psicofisica di 39/100 punti, pari a sofferenza lieve.
Per quanto attiene alla capacità di lavoro specifica, il CTU, considerato il lavoro di idraulico di che prevedeva lavori nel campo civile ed industriale volti alla costruzione o ristrutturazione Parte_1 di edifici o aziende (installazione caldaie, installazione pannelli fotovoltaici, lavori di costruzioni edili, bagni e sistemi di riscaldamento), movimentazione carichi, lavori su ponteggi ed in altezza su tetti o scale, lavori con posture incongrue accosciato o inginocchiato, lavori con impegno ripetitivo degli arti superiori, lavori con movimenti fini e precisi di mani e dita. Ha concluso ritenendo che tutti questi fattori di rischio lavorativo, alla luce dei postumi permanenti residuati e obbiettivati durante le operazioni peritali, risultano oggi complessivamente ridotti per la sua capacità specifica lavorativa del
50%. Per quanto attiene agli aspetti dinamico relazionali e alle capacità di svolgere attività ludico ricreative e attività sportive amatoriali che richiedano l'uso degli arti inferiori (camminate, calcio, ed altre attività simili), il consulente le ha ritenute precluse o ampiamente limitate per la severa limitazione deambulatoria residuata che appare possibile solo con l'utilizzo di un bastone canadese.
Ciò premesso, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le
Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale
(cd. biologico) quanto del danno morale, il quantum risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno) (cfr., Cass. Civ., Ord. n.
15733 del 17.05.2022).
Per il danno biologico temporaneo, le Tabelle Milanesi prevedono quale importo standard la somma di
€ 84,00, a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale, e di € 31,00, per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzazione fino ad un massimo del 50% in presenza di allegate e comprovate peculiarità.
Nella fattispecie concreta, il CTU ha quantificato nel valore di 80/100, pari a sofferenza elevata, la sofferenza psicofisica soggettiva e ciò sulla base dell'apprezzamento della lunga durata dell'iter clinico, della terapia medica analgesica e farmacologica, dei presidi ortopedici e fisiatrici utilizzati, dei plurimi interventi chirurgici eseguiti, nonché delle rinunce quotidiane a causa del trauma che hanno comportato un gravoso sacrificio per l'attore che ha dovuto necessariamente rinunciare non solo a svolgere l'attività lavorativa, ma anche qualsiasi attività sportiva assiduamente praticata. Parte attrice ha altresì dimostrato che in data 08.02.2016, il Dott. del Dipartimento di Salute Mentale Per_5 dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como ha visitato (cfr. doc. 9 attore), riscontrando Parte_1 insonnia, ansia e tristezza indicativi di reazione ansioso-depressiva prescrivendo trattamento farmacologico con TR (antidepressivo). Tutto ciò considerato, appare congruo non solo riconoscere il danno biologico dinamico-relazionale temporaneo e la sofferenza soggettiva interiore, ma aumentare il punto base di € 115,00 del 40% per la personalizzazione del danno, prendendo a parametro la somma giornaliera di € 161,00. In via equitativa, si stima equo quantificare il danno biologico temporaneo in € 61.985,00. Tenuto però conto del concorso dell'attore nella causazione dell'evento dannoso nella misura del 25%, il risarcimento deve essere liquidato in € 46.488,75.
pagina 11 di 19 Per quanto attiene al danno biologico permanente, il CTU ha accertato l'esistenza di postumi permanenti residui nella misura del 43% e un danno permanente da sofferenza psicofisica di 39/100 punti.
La tabella Milanese 2024, per una persona di anni 35 (alla conclusione del termine del periodo di inabilità temporanea) e percentuale di invalidità permanente del 43%, prevede importi standard di € 234.272,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale ed € 117.137,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con una personalizzazione massima nella misura del 25%.
Con riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari” (cfr. Cass., Civ., Sez. 3, Sent. n.
28988/2019).
L'attore ha chiesto il riconoscimento di una personalizzazione del danno biologico poiché i gravi danni residuati in seguito al cruento sinistro, tra cui la sub amputazione della caviglia sinistra, comportano una “severa limitazione deambulatoria residuata che appare possibile solo con l'utilizzo di una canadese” (cfr. pag. 18 CTU), nonché l'uso costante di un plantare ortopedico. All'esame obbiettivo generale, il consulente ha apprezzato “una lieve deflessione del tono dell'umore, insieme a momenti di irascibilità ricordando gli eventi, ma soprattutto descrivendo gli attuali limiti fisici residuati” (cfr. pag. 12 CTU), la stazione eretta è precaria per difficoltà d'appoggio e per quanto riguarda l'arto inferiore sinistro “Dal terzo medio di gamba sino alla caviglia si apprezza un arto completamente deformato dai plurimi innesti cutanei gonfio con plus perimetrico alla terzo inferiore di gamba e alla bimallelorare di
6 cm rispetto al contro laterlale. Cute discromica a livello delle plurime cicatrici iatrogene e posto traumatiche. Cute anterioremente molto tesa ed ipersensibile sia anteriormente che posteriormente.
Deformato il profilo della sura e della caviglia. L'articolarità della tibiotarsica è anchilosata su tutti i piani. Le dita sono ipomobili. La deambulazione e vistosamente claudicante ed avviene con una canadese sia all'interno dello studio che in esterno. L'accosciamento è impossibilitato. La stazione eretta avviene con canadese e con carico prevalente su arto sano” (cfr. pagg. 13-14 CTU). L'attore ha riferito al CTU difficoltà nella gestione della figlia di 15 mesi, lamenta che le gravi menomazioni abbiano avuto ripercussioni sulle sue abitudini di vita, sugli aspetti dinamico-relazionali e sullo stato psicofisico causandogli una grave sofferenza interiore. L'evidente zoppia, la deformazione della caviglia (cfr. foto doc. 4 attore) e gli esiti cicatriziali rappresenterebbero motivo di vergogna e disistima per l'infortunato che nel periodo estivo sarebbe costretto ad indossare pantaloni lunghi e calze al fine di coprire la parte deformata, circostanza che lo avrebbe indotto a rinunciare ai soggiorni presso stazioni balneari. Egli ha riferito di essere un assiduo frequentatore di palestre fitness, di essere solito nei mesi invernali recarsi nelle stazioni sciistiche per praticare lo snowboard ed in quelli estivi di dedicarsi al nuoto. Tali attività, oltre a costituire fonte di svago, avrebbero ricoperto un “ruolo fondamentale nella formazione della propria persona, consentendo in particolare allo stesso di implementare le proprie frequentazioni, consolidare amicizie ed ampliare le imprescindibili relazioni sociali” (cfr. pag. 10 atto citazione) Nelle conclusioni medico-legali il CTU afferma che risultano “Severamente limitate le attività ludico ricreative ed attività sportive non agonistiche che richiedano l'uso degli arti inferiori (camminate, calcio, ed altre attività simili)” (cfr. pag. 20 CTU).
Tenuto conto delle allegazioni di parte attrice e dell'istruttoria orale, nello specifico quanto affermato dai testimoni e all'udienza del 06.06.2023, della cui attendibilità Testimone_5 Testimone_6 non vi è motivo di dubitare, i quali hanno confermato che l'attore, prima del sinistro, era un amante pagina 12 di 19 degli sport ed in particolare del calcio, praticato da oltre 10 anni nella squadra locale dell'Ossuccio Calcio, partecipava a due allenamenti settimanali, oltre alla partita di campionato CSI nel fine settimana, della palestra, di cui era assiduo frequentatore, e della corsa su strada, praticata in sessioni di svariati chilometri alla settimana.
Inoltre, la ridotta capacità lavorativa specifica, attestata dal CTU nella misura del 50% (cfr. pag. 18 CTU), il licenziamento da parte del datore di lavoro svizzero dopo una settimana dal rientro al termine dei due anni di malattia e, conseguentemente, la precarietà lavorativa e reddituale tutt'ora esistente (l'attore percepiva come idraulico uno stipendio di CHF 4.901,95 mensili – doc. 11 attore - mentre ora lavora come impiegato part-time per circa € 700,00/mese – doc. 39 attore) sarebbe stata fonte di frustrazione, umiliazione, avvilimento, depressione, creando nello stesso un forte stato d'ansia per il futuro, anche rispetto alla necessità di far fronte al mutuo acceso pochi mesi prima del sinistro per ristrutturare la propria abitazione.
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato, la Corte di legittimità ha chiarito che spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche ed eccezionali circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze
“ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n.
4938/2023).
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle accertate invalidità permanente e incapacità di lavoro specifica, dell'età, del sesso, delle condizioni di vita dell'attore, delle allegazioni di parte, delle risultanze probatorie e delle circostanze peculiari e anomale del caso concreto, sussistono i motivi per provvedere ad una personalizzazione del danno, tanto della componente dinamico-relazionale che della sofferenza soggettiva interiore, nella misura del 10%. Per l'effetto, questo Tribunale ritiene che il danno biologico permanente vada liquidato nella misura di € 386.549,90 ma, tenuto conto del concorso di colpa dell'attore del 25%, va determinato nell'importo di € 289.912,43.
Il danno non patrimoniale, temporaneo e permanente, subito da a seguito del sinistro Parte_1 ammonta pertanto complessivamente ad € 336.401,18 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo (in mancanza di espressa domanda di condanna al pagamento degli interessi c.d. “compensativi” – cfr., Cass. Civ. n. 4938/2023: “il Collegio ritiene di dover confermare l'orientamento secondo cui, nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova (anche presuntiva) della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo”).
Sulla scorta di quanto prodotto dalla , in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. CP_3 disposto dal G.I. con ordinanza del 28.04.2022, si precisa che l'indennità giornaliera versata dalla corrisponde all'indennità lavorativa patrimoniale, da non confondersi con l'inabilità temporanea CP_3 biologica. In ordine invece alla AI, ossia l'Assicurazione Invalidità, lo scopo principale è quello di pagina 13 di 19 reinserire gli assicurati nel mondo del lavoro organizzando misure di formazione professionale. Par Durante il periodo in cui vengono garantite siffatte misure, l' ersa un'indennità giornaliera che, analogamente a quella della , copre il mancato guadagno. A non è stato riconosciuto il CP_3 Parte_1 diritto ad alcuna rendita d'invalidità AI di lunga durata (pagg.
2-3 documentazione SUVA).
“Confermiamo che né né AI corrisponderanno all'assicurato prestazioni assimilabili al danno CP_3 biologico” (cfr. doc. 33 attore).
Par Ne consegue che gli importi versati da e erranno tenuti in considerazione nella liquidazione CP_3 del danno patrimoniale di cui si dirà nel prosieguo, potendosi decurtare somme che facciano riferimento a poste omogenee di danno.
3. Per quanto attiene al danno patrimoniale si osserva quanto segue.
Riguardo al danno patrimoniale emergente, il CTU ha ritenuto congruo e risarcibile, siccome eziologicamente connesso col sinistro per cui è causa, l'importo di € 1.893,69 esborsato dall'attore per spese sanitarie, viste specialistiche, trattamenti riabilitativi, esami radiologici, terapie farmacologiche, plantari e prelievi ematochimici. Il consulente ha escluso invece spese future risarcibili.
Vanno respinte le contestazioni dell'assicurazione convenuta che sostiene che le predette spese siano già state integralmente rimborsate dalla , ed invero, si rileva che dal confronto delle date indicate CP_3 nella documentazione prodotta dall'ente elvetico in giudizio nel “Bordereau per regresso Prestazioni assicurative versate (spese di cura/indennità giornaliera) per le conseguenze dell'infortunio” si evince che esse riguardano differenti spese mediche, trovando quindi conferma quanto affermato dalla difesa dell'attore di avere richiesto quelle non ancora rimborsate.
Questo Giudice non ritiene invece risarcibili né l'importo di € 220,83 per i certificati prognostici del medico di medicina generale, superflui ai fini della decisione dell'odierno giudizio, né la fattura n. 137/2017 per il parere medico legale del Dott. prodotta tardivamente oltre lo spirare dei Per_1 concessi termini istruttori, non potendosene consentire l'ingresso in sede di CTU.
Considerato il concorso di colpa dell'attore nella misura del 25%, a è quindi dovuto per le Parte_1 spese sanitarie l'importo di € 1.420,27, oltre interessi legali dalle singole fatture al saldo.
L'attore ha poi chiesto € 21.250,00 (cfr. doc. 14 attore) sostenendo di essere stato costretto ad acquistare un'automobile per disabili con cambio automatico in seguito al rilascio della patente di guida speciale (cfr. doc. 13 attore). Tale pretesa è contestata dalla convenuta sia in punto di necessità dell'acquisto sia in ordine alla congruità dell'importo.
Si rileva che in atti non vi è alcun documento della Commissione Medica che indichi gli adattamenti necessari alla guida per la patente speciale rilasciata a e dall'esame della carta di Parte_1 circolazione del veicolo acquistato (cfr. doc. 13 attore) si evince solo che lo stesso è dotato di cambio automatico.
L'attore non ha tuttavia dimostrato documentalmente quale adattamento al veicolo sia stato richiesto dalla Commissione Medica, né se fosse privo di alcun autoveicolo oppure ne avesse uno inidoneo con cambio manuale, impedendo a questo Tribunale di valutare nel merito la fondatezza della pretesa risarcitoria che, conseguentemente, va respinta.
pagina 14 di 19 Venendo ora al danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica di operaio/idraulico, il CTU ha concluso affermando che i postumi del sinistro hanno comportato per una riduzione di tale Parte_1 capacità nella misura del 50%.
In via preliminare si evidenzia che il danno da incapacità lavorativa specifica ha natura patrimoniale e richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle specifiche attitudini della persona, al suo percorso di studi e lavoro. Esso deve quindi essere provato sia nell'an che nel quantum debeatur dal danneggiato.
Nel caso di specie ha dimostrato di essere diplomato presso un Istituto Professionale come Parte_1
“addetto alla realizzazione e alla manutenzione degli impianti termici” (cfr. doc. 22 attore), di avere lavorato in Svizzera dal 09.06.2008 percependo un salario mensile di CHF 52.000,00 presso la Atel impianti SA (cfr. doc. 30 attore), di avere svolto l'attività di idraulico presso la ditta Parte_5 dal 2010 percependo dapprima mensilmente CHF 4.400,00 (cfr. doc. 37 attore) e da gennaio 2014 CHF
4.525,00/mese oltre CHF 376,95 sino ad ottobre 2017, dunque annualmente CHF 58.823,40 (cfr. docc.
5, 6 e 11).
In seguito al sinistro (24.06.2015) l'attore si è dovuto assentare dal lavoro sino a luglio 2017.
La , dal 27.06.2015 al 31.07.2017, ha erogato all'attore un'indennità giornaliera, quale CP_3 prestazione sostitutiva dello stipendio, pari all'80% di quest'ultimo (cfr. doc. 33 attore) e ciò per complessivi CHF 98.775,70 (cfr. richiesta surroga di a del 16.02.2023, depositata dalla CP_3 CP_1 convenuta all'udienza del 02.03.2023). L'attore chiede pertanto il riconoscimento del danno da mancato guadagno rispetto alla differenza del 20%.
Dalla documentazione depositata all'udienza del 02.03.2023 da nonché da quanto prodotto da CP_1
in seguito all'ordine di esibizione, risulta altresì che dall'01.07.2016 sino al 31.08.2017 l'attore CP_3 Par abbia ricevuto dall' quale rendita d'invalidità temporanea per indennizzare la sua perdita di guadagno, CHF 13.552,00.
Dopo il licenziamento da parte della ditta , avvenuto a poca distanza dal suo rientro al Parte_5 lavoro, l'attore ha beneficiato di prestazioni da parte dell'Assicurazione Invalidità (AI) dall'01.01.2018 al 31.12.2019 ricevendo un'indennità giornaliera per coprire il mancato guadagno per complessivi CHF 90.072,00 (cfr. richiesta surroga di a del 16.02.2023, depositata dalla convenuta CP_3 CP_1 all'udienza del 02.03.2023).
Dopo un anno di disoccupazione, ha rinvenuto una nuova occupazione come impiegato part- Parte_1 time a decorrere dal 19.01.2021 (cfr. doc. 38 attore) con retribuzione lorda mensile di € 702,21 (ossia il 50% della retribuzione fissa mensile a tempo pieno di € 1.404,42 - cfr. doc. 39 attore).
Occorre evidenziare che in conseguenza di un fatto illecito la riduzione, sospensione o la perdita della capacità lavorativa specifica può dare luogo ad un risarcimento di danno patrimoniale (da lucro cessante) qualora si accerti che il danneggiato ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro. Difatti, in tali ipotesi di danno patrimoniale, il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno),
è tenuto altresì a verificare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini, condizioni personali e ambientali, idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte, e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una pagina 15 di 19 riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-3, Ord. n.
16213 del 27.06.2013). Inoltre, il soggetto leso deve dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 15238 del 03.07.2014).
Nel caso di specie, l'esperita consulenza tecnica ha accertato la perdita di della capacità di Parte_1 lavoro specifica nella misura del 50%.
Quello dell'idraulico è notoriamente un lavoro manuale che richiede un evidente sforzo fisico. Le gravi lesioni riportate da tra cui la severa limitazione deambulatoria residuata e possibile solo con Parte_1 l'utilizzo di una canadese (cfr. pag. 18 CTU), nonché l'impossibilità di accosciarsi (cfr. pag. 14 CTU), non appaiono compatibili con lo svolgimento di mansioni lavorative analoghe a quelle svolte precedentemente al sinistro o comunque compatibili con il suo titolo di studio.
L'attore ha dimostrato di aver svolto dal 2008 attività lavorativa in Svizzera percependo un salario di circa CHF 4.000,00/mese e alla data del sinistro percepiva CHF 4.901,95/mese. Ben è plausibile che a 34 anni (età alla data dell'incidente) egli avrebbe continuato a svolgere la professione di idraulico in Svizzera, tanto più a fronte della nota crescita della domanda di lavoro in tale settore.
impossibilitato dalle limitazioni fisiche a svolgere la professione di idraulico, ha dimostrato Parte_1 di aver reperito un'altra occupazione, reinventandosi come impiegato subendo tuttavia una notevole contrazione del reddito, come attestato dalle prodotte attuali buste paga (cfr. doc. 39 attore).
La documentazione versata in atti, ed in particolare, il diploma presso un istituto tecnico, i contratti di lavoro in Svizzera, le buste paga precedenti al sinistro e quelle attuali, consentono di ritenere provato il nesso di causalità tra la riduzione della capacità lavorativa specifica e la diminuita produzione del reddito in ragione dei postumi residui.
Dalla data dell'incidente (giugno 2015) ad oggi (giugno 2025), il risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica, deve fondarsi sul calcolo del reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire se non avesse subito l'evento lesivo, prendendo a parametro, ai sensi dell'art. 137 cod. ass. priv., il reddito più alto degli ultimi tre anni, trattandosi di lavoratore dipendente, e quanto invece nel Par concreto percepito, si dovranno poi detrarre tutti gli importi versati da e a sostegno del CP_3 mancato guadagno (posta risarcitoria omogenea), riducendo infine l'importo del 25% per il concorso di colpa dell'attore.
L'attore, alla data del sinistro, percepiva una retribuzione di CHF 58.823,40, moltiplicata per i 10 anni intercorsi, in cui è presumibile che avrebbe continuato a svolgere l'attività di idraulico in Parte_1
Svizzera percependo quantomeno lo stesso salario, si ottiene la somma di CHF 588.234,00. Da tale importo si devono detrarre CHF 98.775,70 (indennità giornaliera erogata dalla dal 27.06.2015 al CP_3 Par 31.07.2017), CHF 13.552,00 (rendita d'invalidità temporanea erogata dall' per indennizzare la Par perdita di guadagno) e CHF 90.072,00 (indennità giornaliera erogata dall' dall'01.01.2018 al 31.12.2019), giungendo così alla somma di CHF 385.834,30 pari, al tasso di cambio attuale, ad € 410.243,81. Da gennaio 2021 sino ad oggi, la retribuzione media mensile di è stata di € Parte_1 724,86, moltiplicata per 57 mensilità (ivi comprese anche le tredicesime), l'attore ha percepito € 41.317,02.
pagina 16 di 19 Quindi il danno da mancato guadagno sino ad oggi ammonta ad € 368.926,79, ma tenuto conto del concorso di colpa nella misura del 25%, la somma complessiva è di € 276.695,10, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Rispetto invece al danno futuro, ossia dalla data della decisione all'età pensionabile, risultano ormai inadeguate sia le tabelle del 1992 (R.D. n. 1403/1922) che quelle pubblicate dal C.S.M. nel 1989, mentre appare congruo applicare i coefficienti di capitalizzazione anticipata delle rendite previsti dalla Relazione dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano del 25.05.2023, che tengono conto, da un lato, dell'età e del sesso del soggetto danneggiato e, dall'altro, dell'arco temporale in cui si stima la perdita.
La tabella realizzata e approvata dall'Osservatorio per il calcolo della perdita patrimoniale futura per la perdita della capacità lavorativa dell'infortunato utilizza una formula finanziaria attuariale che tiene conto dei seguenti parametri:
1. la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato 2. l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione 3. la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica 4. il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione); i relativi valori sono forniti dall'ISTAT e la tabella 2022 è basata sulla mortalità del 2021 5. un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), rilevati al 30 novembre 2022 6. una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani
(documento previsionale del MEF del novembre 2022).
In definitiva, tenuto conto della somma annua persa dal danneggiato di € 53.121,64 (CHF 58.823,40 (CHF 58.823,40, pari al tasso di cambio attuale ad € 62.544,82 - € 9.423,18, ossia € 724,86*13 mensilità), dell'età odierna di (43 anni alla data della presente decisione), dell'arco Parte_1 temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica, ossia 24 anni (età pensionabile 67 anni – 43 anni attuali), del coefficiente moltiplicativo stabilito dalla tabella per gli uomini di 26,05, nonché della residua capacità lavorativa specifica determinata dal CTU nella misura del 50%, il danno futuro va liquidato, in via equitativa, nella misura di € 691.909,36 (€ 53.121,64 * 26,05 * 50%), da ridursi del 25% per il concorso di colpa dell'attore, per un totale di € 518.932,02, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
In conclusione, l'attore ha diritto ad un risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro del 24.06.2015 per la somma di € 1.133.448,57. Dall'importo citato, vanno però detratti gli acconti versati ante causam dall'assicurazione convenuta (doc. 6 convenuta), ossia € 100.000,00 (in data 10.02.2016) ed € 276.200,00 (in data 20.11.2018).
Secondo consolidata giurisprudenza per effettuare tale calcolo, si devono rendere omogenei il credito risarcitorio e gli acconti, e si può procedere rivalutando questi ultimi alla data della liquidazione, detraendo gli acconti dal credito attualizzato.
Se ne ricava che il danno complessivo subito dall'attore, al netto di quanto ricevuto in acconto, è pari ad € 683.699,17.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono, quindi, essere poste totalmente a carico dei convenuti per tutte le fasi del processo, pur essendo stata la domanda attorea accolta in misura inferiore rispetto al petitum originario (cfr. Cass. Civ., S.U., Sent. n. 32061 del 31.10.2022, così massimata: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata pagina 17 di 19 in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”). Per cui e devono essere condannati, in Controparte_1 CP_2 solido fra loro, a rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio che si Parte_1 liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, sulla base del decisum, e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 29.194,00 per compensi, € 1.727,80 per spese (€ 1.686,00 per C.U. + € 27,00 marca I.R. + € 14,80 per intimazione a testimoni come autolimitato in nota spese e documentato dalle ricevute versate in atti), oltre 15% rimborso spese generali, nonché c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Devono, inoltre, essere rimborsate all'attore dai convenuti, che ne rispondono in solido, le spese sostenute da per i consulenti tecnici di parte sia medico-legale che perito cinematico Parte_1 (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 24188/2021), nella misura di € 1.921,60 (cfr. doc. 43 attore), trattandosi di spese documentate e che appaiono congrue.
Devono infine essere poste a carico di e le spese di entrambe le Controparte_1 CP_2 consulenze tecniche d'ufficio, medico-legale e cinematica, già liquidate con separati provvedimenti e, pertanto, i convenuti devono essere condannati in solido a rimborsare a quanto questo Parte_1 abbia corrisposto o corrisponderà ai CTU a titolo di compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la responsabilità concorrente dell'attore e del convenuto Parte_1 CP_2 nella produzione del sinistro verificatosi il 24.06.2015, nella misura, rispettivamente, del 25% e del 75%;
2) condanna i convenuti e in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2
della somma di € 683.699,17, in moneta attuale, a titolo di risarcimento danni, oltre Parte_1 interessi come specificati in parte motiva;
3) condanna i convenuti e in solido tra loro, a rifondere a Controparte_1 CP_2 [...] le spese processuali che liquida in € 29.194,00 per compensi, € 1.727,80 per spese, oltre Parte_1
15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
4) condanna i convenuti e in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1 CP_2 [...] le spese sostenute per i consulenti tecnici di parte, sia medico-legale che perito cinematico, Parte_1 pari ad €1.921,60;
5) pone a carico dei convenuti e in solido tra loro, le spese di CTU, già Controparte_1 CP_2 liquidate con separati decreti e, pertanto, li condanna a rimborsare a quanto questo Parte_1 abbia corrisposto o corrisponderà ai CTU a titolo di compensi.
pagina 18 di 19 Como, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Riva
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Riva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1049/2019 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti Alessandro Parte_1 C.F._1
Bordoli e Francesco Motti, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Como (CO), Via Dante
Alighieri n. 95 parte attrice nei confronti di c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Orlandoni, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Como (CO), Via Mugiasca n. 10
, contumace CP_2
parti convenute
OGGETTO: lesioni personali
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Conclusioni di parte attrice :
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: Nel merito: ▪ accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, l'esclusiva responsabilità del Sig. CP_2
in qualità di conducente e proprietario del veicolo Hyunday mod. Getz, tg CS033LE, nella
[...] produzione del sinistro stradale di cui è causa, verificatosi in data 29.06.2015, in località Griante (CO), all'altezza del Km 28 + 850 della Strada Statale Regina, nel quale veniva coinvolto il Sig. Parte_1
e, per l'effetto, condannare il Sig. in solido con la compagnia assicurativa
[...] CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del Sig. CP_1
di tutti i danni dal medesimo subiti a seguito del sinistro di cui è causa, come in atti Parte_1 declinati e come comprovati dall'istruttoria esperita, al netto degli acconti versati e documentati, comprensivi del danno biologico temporaneo e permanente, anche personalizzato, del danno non patrimoniale, del danno patrimoniale, del danno da mancato guadagno, del danno da lucro cessante, del danno da incapacità lavorativa specifica al tasso di cambio franco-svizzero corrente, oltre alle spese mediche sostenute e documentate - nella misura complessiva pari ad € 936.790,40#, ovvero, negli pagina 1 di 19 importi diversi maggiori o minori accertandi in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo effettivo. ▪ con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre 15% spese generali, Iva e Cpa, ivi comprese le spese anticipate per la CTU e quelle versate per le consulenze tecniche di parte. In via istruttoria: […OMISSIS… si veda il foglio di p.c. depositato telematicamente il 04.03.2024]
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, accertata la corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro stradale per cui è causa, dichiarare che le somme versate da CP_1
a parte attrice sono satisfattive di ogni danno risarcibile e per l'effetto rigettare la domanda
[...] attorea perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, oltre IVA e CPA. In via istruttoria: […OMISSIS… si veda il foglio di p.c. depositato telematicamente il 04.03.2024]. Si chiede che sia ordinato ai Carabinieri di Gravedona ed Uniti, intervenuti a rilevare il sinistro, di esibire in giudizio il fascicolo fotografico a colori allegato al rapporto sul sinistro dagli stessi redatto. Ordinare ai sensi dell'art. 210/213 c.p.c. alla , con sede in Bellinzona (CH), Piazza CP_3 del Sole n. 6, la produzione in giudizio dei prospetti indicanti tutte le somme erogate o da erogarsi in favore di parte attrice in conseguenza dell'infortunio del 24.06.2015 con l'indicazione delle singole voci di danno e dei criteri di erogazione delle predette somme (Pratica Rif. N. 24.27828.15.0). Ordinare all'attore l'esibizione in giudizio della dichiarazione dei redditi o equipollente presentata nel 2019 in relazione ai redditi 2018, nonché copia delle busta paga relative all'attività svolta nel 2019.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2
e in qualità rispettivamente di conducente/proprietario e impresa assicuratrice del Controparte_1 veicolo Hyunday Getz, tg. CS033LE, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti a causa del sinistro stradale in cui è stato coinvolto in data 24.06.2015, in Griante (CO).
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto che:
- in data 24.06.2015, alle ore 7.00 circa, alla guida del suo motociclo Kawasaki Parte_1
Z750, tg. DN01154, stava percorrendo la Strada Statale Regina n. 340 nel Comune di Griante, Loc.
Cadenabbia, con direzione Como-Menaggio, quando, giunto all'altezza del Km 28+850, è stato coinvolto in un sinistro stradale per fatto e colpa esclusiva di che, alla guida della CP_2 propria autovettura Hyunday Getz, tg. CS033LE, assicurata con mentre percorreva la Controparte_1 medesima strada in direzione Menaggio-Como, ha svoltato repentinamente a sinistra, invadendo completamente il senso opposto di marcia, incurante della striscia longitudinale continua e del sopraggiungere del motociclo;
- l'attore, trovatosi improvvisamente ostruita la propria corsia dalla presenza perpendicolare della vettura, ha tentato un'estrema frenata cercando di arrestare il motociclo, ma è stato colpito dalla parte anteriore sinistra dell'autovettura ed è caduto rovinosamente al suolo, finendo fuori dalla carreggiata;
- sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri di Gravedona ed Uniti (CO) che hanno effettuato i rilievi di rito, escusso i testimoni e contestato a le infrazioni di cui agli artt. 40, c. 8, e CP_2
146, c. 2, C.d.S. (superamento della striscia longitudinale continua con inosservanza dei segnali stradali) e art. 143, c. 11, C.d.S. (divieto di circolare contromano);
pagina 2 di 19 - stante la gravità delle lesioni fisiche subite, è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Parte_1 Sant'Anna di Como, ove è stato ricoverato per “trauma maggiore, fratture amieliche lombari, sub amputazione caviglia sinistra e contusioni” e sottoposto a cinque interventi chirurgici, atti anche a ricostruire, mediante prelievo della cute dalla coscia di sinistra e dalla spalla destra, le parti esposte dell'arto inferiore sub amputato;
- dimesso il 28.08.2015, si è reso necessario un lungo periodo di riabilitazione ed un nuovo intervento di chirurgia plastica per “rimodellare l'area della caviglia”;
- l'attore, idraulico diplomato, prima del sinistro, aveva svolto per anni tale professione in Svizzera, ed era assunto alle dipendenze della con uno stipendio annuale di CHF 58.825,00; Pt_2
- terminato il periodo di malattia a metà agosto 2017, è rientrato al lavoro ma i postumi Parte_1 invalidanti residuati a seguito dell'incidente e le difficoltà nella deambulazione, hanno reso difficoltoso lo svolgimento dell'attività lavorativa tanto che, a distanza di una settimana, il datore di lavoro lo ha licenziato;
- l'invalidità permanente riportata in esito al sinistro ha sconvolto completamente le abitudini di vita e le aspettative per il futuro dell'attore che ha dovuto rinunciare a tutte le attività sportive, in particolare al calcio, praticato da oltre 10 anni nella squadra locale dell'Ossuccio Calcio, agli allenamenti in palestra, alle sessioni di 20 km di corsa settimanali e alla pratica dello snowboard;
- pochi mesi prima dell'incidente, aveva stipulato un mutuo di € 127.000,00 per costruire la Parte_1 propria abitazione, di cui avrebbe dovuto realizzare in prima persona le opere di demolizione, installazione impianti, sistemazione area esterna, ma le menomazioni conseguenti al sinistro non gli hanno consentito di provvedervi e ad oggi l'abitazione non è ancora stata ultimata;
- l'evidente zoppia e le vistose cicatrici hanno determinato una compromissione dei rapporti sociali e pregiudicato l'autostima dell'attore che, a pochi mesi dall'incidente, è stato bruscamente lasciato dalla compagna con cui aveva convissuto per oltre cinque anni;
- le problematiche di salute, l'angoscia di non poter far fronte al mutuo a causa dell'incapacità lavorativa, hanno causato l'insorgenza di uno stato depressivo nell'attore;
- in seguito alla stabilizzazione clinica, si è sottoposto a visita medico-legale da parte del Parte_1
Dott. il quale ha stimato l'inabilità temporanea al 100% per 120 giorni, al 75% per 420 Per_1 giorni, al 50% per 60 giorni, postumi permanenti pari al 46% ed una perdita della capacità lavorativa specifica di operaio nella misura del 50%;
- l'attore ha quindi chiesto il risarcimento sia dei danni non patrimoniali, temporanei e permanenti, oltre personalizzazione, sia di quelli patrimoniali da perdita del 50% della capacità di lavoro specifica (per € 700.222,00), da temporaneo mancato guadagno per avere percepito durante il periodo di convalescenza, a titolo di indennità di malattia, l'80% della retribuzione (stimato in € 21.608,99), nonché il risarcimento delle spese mediche sostenute (€ 2.139,22) e dell'acquisto di un'auto per disabili dopo il rilascio della patente speciale di guida per invalidi (€ 21.250,00);
- in seguito alla formale richiesta di di risarcimento dei danni subiti e delle ulteriori diffide di Parte_1 pagamento, impresa assicurativa del veicolo di ha offerto all'attore, in Controparte_1 CP_2 data 20.11.2018, la somma di € 276.200,00, in aggiunta a quella in precedenza già versata di €
pagina 3 di 19 100.00,00, entrambe trattenute a titolo di acconti sul maggior danno quantificato in ulteriori € 843.229,90;
- l'attore, in data 25.10.2018, ha formulato invito alla stipulazione di una negoziazione assistita, ma nessuno dei convenuti vi ha aderito.
L'attore ha pertanto chiesto di accertare l'esclusiva responsabilità di nella CP_2 determinazione del sinistro e la condanna di quest'ultimo, in solido con la compagnia assicuratrice, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti pari ad € 843.285,20 (o negli importi diversi, maggiori o minori, accertandi in corso di causa), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. Con vittoria di spese, competenze, onorari di causa ed oltre accessori di legge.
Si è costituita in giudizio deducendo: Controparte_1
- che il veicolo condotto da non sarebbe apparso all'improvviso sulla sede stradale rettilinea, ma CP_2 era ben visibile da la manovra di svolta a sinistra dell'automobile era stata regolarmente Parte_1 segnalata e vi sarebbe pertanto, ai sensi dell'art. 2054, co. 2, c.c., la corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro per aver quest'ultimo sorpassato due veicoli antistanti, in presenza di striscia continua, e per non aver tenuto una velocità adeguata al centro abitato, con presenza di aree di parcheggio su entrambi i lati della carreggiata e di due attraversamenti pedonali, in violazione degli artt. 141 e 148 C.d.S.;
- l'infondatezza della domanda attorea sotto il profilo del quantum, in particolare in punto di personalizzazione del 25% del danno biologico, in assenza di allegazione e prova che le lesioni subite da già ristorate dalla monetizzazione del grado di invalidità permanente, abbiano provocato Parte_1 una compromissione della vita di relazione dell'attore maggiore e più significativa di quella che le medesime lesioni avrebbero provocato ad altra persona della stessa età;
- l'infondatezza del danno patrimoniale da diminuita capacità lavorativa, sia nella quantificazione della misura percentuale che nell'applicazione dello stipendio svizzero quale parametro di riferimento, nonché l'infondatezza della pretesa risarcitoria per la contrazione del reddito in seguito al sinistro e la mancanza di prova circa la congruità del costo d'acquisto dell'auto per disabili;
- la necessità di accertare quanto assunto come operaio in Svizzera, abbia percepito o Parte_1 percepirà dalla a seguito dell'evento dannoso occorsogli, tenendo conto dell'importo di CHF CP_3
149.196,25, erogato dall'ente prima dell'instaurazione del giudizio e della somma complessiva di €
376.200,00 versata da e da questa ritenuta ampiamente satisfattiva di ogni danno risarcibile. CP_1
La convenuta ha concluso chiedendo, previo accertamento della corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro stradale, di dichiarare le somme versate da satisfattive della Controparte_1 pretesa attorea e dunque il rigetto della relativa domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze, onorari ed oltre accessori di legge.
Alla prima udienza del 10.07.2019, tenutasi innanzi al primo giudice assegnatario del fascicolo, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione a ne è stata dichiarata la CP_2 contumacia e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie dalle parti, il nuovo giudice assegnatario del fascicolo ha istruito la causa mediante l'escussione dei testimoni - mentre non è stato possibile procedere all'interrogatorio pagina 4 di 19 formale del convenuto contumace in quanto irreperibile - disponendo CTU cinematica, volta ad accertare la velocità del motociclo e la possibilità di evitare il sinistro mantenendo una velocità pari al limite consentito (consulente chiamato altresì a chiarimenti rispetto alle osservazioni depositate da parte attrice il 22.10.2021, di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.10.2021), documentalmente, con ordini di produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c. alla dei prospetti CP_3 indicanti le somme erogate o da erogarsi in favore dell'attore in conseguenza dell'infortunio, e a della dichiarazione dei redditi o documentazione equipollente in relazione ai redditi 2018 e Parte_1 copie buste paghe dell'attività lavorativa svolta nel 2019, nonché tramite CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
Acquisite le consulenze tecniche e sulla base delle relative risultanze, il giudice ha invitato le parti a trovare una soluzione conciliativa rinviando all'udienza del 02.03.2023 al cui esito, stante l'impossibilità di conciliare la vertenza, la causa è stata istruita ammettendo ulteriori prove testimoniali all'udienza del 06.06.2023. Il sottoscritto giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, esaurite le prove orali all'udienza del 06.06.2023, ha autorizzato la produzione della documentazione formatasi successivamente alla scadenza dei termini istruttori, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.03.2024. All'esito di quest'ultima, precisate le conclusioni dalle parti come da fogli inviati telematicamente, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ebbene , alla luce dello svolgimento del processo come sopra riportato , questo Tribunale ritiene che :
1. La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti di e promuovendo azione CP_2 Controparte_1 diretta ex art. 144 cod. ass. priv. (D.Lgs. n. 209/2005) nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile e facendo valere la responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del conducente e proprietario del c.d. veicolo antagonista.
Nello specifico ha chiesto di accertare l'esclusiva responsabilità di nella Parte_1 CP_2 determinazione del sinistro stradale occorso in data 24.06.2015 e di condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dallo stesso patiti.
La dinamica del sinistro può essere ricostruita in virtù del rapporto d'incidente stradale redatto dai Carabinieri di Gravedona ed Uniti, corredato dal fascicolo fotografico (cfr. doc. 1, attore), i cui agenti sono intervenuti nell'immediatezza del sinistro ed avente, per la sua natura di atto pubblico, un'attendibilità intrinseca quanto agli accertamenti effettuati, infirmabile solo da una specifica prova contraria (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 3, Ord. n. 10376 del 17.04.2024), attraverso le sommarie informazioni rese agli operanti dai testimoni e e da quelle del Testimone_1 Testimone_2 convenuto (cfr. doc. 1 attore), al quale sono state elevate le contravvenzioni di cui ai verbali di CP_2 contestazione nn. 663388221 e 663388329, dalle prove orali assunte nel corso dell'odierno giudizio, nonché dalla perizia cinematica che, in quanto completa, ben motivata e priva di vizi logici, ben può essere posta a fondamento della presente decisione.
Le parti si sono reciprocamente contestate condotte di guida imprudenti ed in violazione di norme del codice della strada;
in particolare l'attore ha dedotto che repentinamente e senza alcuna CP_2 segnalazione, abbia compiuto una manovra vietata di svolta a sinistra, per parcheggiare la propria auto, oltrepassando la striscia longitudinale continua, circolando in contromano ed omettendo di dare precedenza al motociclo che regolarmente sopraggiungeva, sul margine destro della propria corsia, dal pagina 5 di 19 senso opposto di marcia e ciò nonostante il tratto di strada rettilineo. L'assicurazione convenuta ha invece eccepito che prima dell'impatto, abbia sorpassato due veicoli antistanti, Parte_1 oltrepassando la linea continua di mezzeria, e che stesse guidando ad una velocità eccessiva, oltre il limite di velocità consentito di 50 km/h, e comunque inadeguata allo stato dei luoghi (centro abitato, presenza di parcheggi su entrambi i lati della carreggiata e due attraversamenti pedonali).
In via preliminare, va precisato che il giudice deve indagare, anche d'ufficio, tutti gli elementi fattuali raccolti nel corso del giudizio al fine di valutare se vi sia una colpa esclusiva del danneggiante nella determinazione del sinistro o se invece, ai sensi dell'art. 1227, c. 1, c.c., vi sia un eventuale concorso di colpa del danneggiato, nonché la sua incidenza in ordine alla genesi del danno (cfr. Cass. Civ., Sent. n.
15382 del 06.07.2006).
La dinamica dell'incidente è stata così ricostruita dai Carabinieri (cfr. doc. 1 attore): “Sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone estranee all'evento (testimoni), nonché dall'esame dei danni riportati dai veicoli coinvolti e dalle tracce di frenata presenti sul manto stradale, la dinamica è stata così ricostruita: “Il veicolo “A” (HYUNDAI tg CS 033 LE) percorreva la Strada Statale 340 Regina, Pt_3 con direzione di marcia MENAGGIO – TREMEZZINA quando, attraversando il Comune di Griante (CO), giungeva all'altezza del Lido di Cadenabbia, in tale circostanza il conducente di detto veicolo, incurante della striscia longitudinale continua che divide le due corsie di marcia, invadendo completamente la corsia opposta, effettuava una manovra di svolta a sinistra per raggiungere una'area di parcheggio. Nella circostanza, dall'opposto senso di marcia giungeva il motociclo “B” (Kawasaki Z 750 tg. DN01154) che percorreva regolarmente la predetta Statale con direzione di marcia TREMEZZINA – MENAGGIO, il conducente di quest'ultimo veicolo, che si teneva quanto più al margine destro della sua corsia di marcia, nonostante la frenata, comprovata dalle tracce sul manto stradale, non riusciva ad evitare la collisione. (…omissis…) sulla corsia di marcia occupata dal motociclo era ben visibile al suolo la traccia di una frenata continua e rettilinea, lunga circa 20 mt , posta a ridosso del margine destro della corsia. Per tale motivo il punto d'urto tra i veicoli è da attestarsi, senza alcun dubbio, nella corsia di marcia del motociclo. A seguito del sinistro il motociclo terminava la propria corsa al di fuori della carreggiata, su di una passerella/banchina che permette l'accesso al Lido di Cadenabbia, prima di raggiungere la posizione di quiete il motociclo urtava il muro perimetrale del predetto stabile. Durante l'escussione dei testimoni, si apprendeva che il motociclo vari metri prima di collidere effettuava manovra di sorpasso di un veicolo potenzialmente lento (trattore agricolo), tale manovra seppur vietata in tale tratto di strada a parere degli scriventi non è da correlarsi al sinistro”.
I verbalizzanti hanno contestato a le infrazioni di cui agli artt. 40, c. 8 e 146, c. 2, C.d.S., ossia la CP_2 mancata osservazione degli obblighi imposti dalla segnaletica orizzontale in quanto ha oltrepassato la striscia longitudinale continua (verbale n. 663388221, cfr. doc. 1 attore), nonché dell'art. 143, c. 11, C.d.S., ossia il divieto di circolazione in contromano per aver totalmente invaso la corsia di marcia opposta (verbale n. 663388329, cfr. doc. 1 attore). Tali verbali non risultano essere stati impugnati dal trasgressore.
Il conducente dell'autovettura ha riferito ai verbalizzanti di essersi fermato, dopo aver azionato la freccia di direzione, avendo intenzione di parcheggiare sul lato opposto rispetto al suo senso di marcia, di aver atteso di ottenere la precedenza da un camion che sopraggiungeva, fermatosi per lasciarlo parcheggiare e, dopo aver iniziato la manovra di svolta a sinistra, di essere stato urtato da una moto in sorpasso del camion. Tali dichiarazioni non appaiono credibili in quanto smentite dalle dichiarazioni dei due testimoni, e che, sentiti a sommarie informazioni dai Testimone_1 Testimone_2
pagina 6 di 19 Carabinieri, hanno escluso vi fosse alcun camion e che i loro veicoli erano gli unici presenti sul luogo del sinistro oltre ai due incidentati.
Il testimone ha dichiarato altresì che la mattina dell'incidente, mentre percorreva la Testimone_1
Statale Regina in direzione Como-Menaggio, dietro a un veicolo lento, un trattore con rimorchio, notava innanzi a sé, a circa 200/300 metri, una vettura effettuare una manovra di svolta per immettersi in un parcheggio sito sul lato opposto rispetto alla propria direzione di marcia urtando una moto che percorreva la Statale con direzione di marcia Como-Menaggio. Ha precisato di non sapere riferire se la moto andasse forte (cfr. doc. 1 attore).
Il testimone ha dichiarato che la mattina del sinistro, a bordo del proprio trattore, Testimone_2 percorreva la Statale Regina, giunto all'altezza del Lido di Cadenabbia sito in Griante (CO), vedeva sopraggiungere da dietro una moto che lo sorpassava a velocità sostenuta quando, a circa 500 metri dal sorpasso, una macchina, con direzione Menaggio-Como, durante la manovra di svolta a sinistra sul lato opposto al proprio senso di marcia, impattava con la moto che poco prima lo aveva sorpassato. Ha precisato che al momento dell'impatto la moto si trovava nella propria corsia di marcia, che il motociclista, nell'intento di evitare l'impatto, frenava bruscamente e che con assoluta certezza davanti a sé, oltre alla moto, non vi era alcun altro veicolo.
Si deve dare atto che le autorità intervenute nell'immediatezza dell'incidente hanno rilevato le tracce di frenata del motociclo in prossimità della linea delimitante il margine destro della corsia dallo stesso percorsa, e sono le uniche ad aver potuto valutare le condizioni e tipologia di asfalto, nonché degli pneumatici della moto. Effettuati i rilievi e le misurazioni del caso, non hanno elevato alcuna contravvenzione a ritenendo dunque che stesse circolando regolarmente. Parte_1
Nel corso dell'istruttoria orale, i due predetti testimoni hanno sostanzialmente confermato le dichiarazioni a suo tempo rese ai verbalizzanti, di seguito si riportano in sintesi le varie testimonianze.
All'udienza del 17.12.2020, il teste comune alle parti, ha dichiarato di non ricordarsi se Testimone_1 la moto coinvolta nel sinistro lo avesse sorpassato o fosse già davanti a lui, l'auto, per entrare nel parcheggio, ha invaso la corsia in quanto era quasi perpendicolare e la moto non ha avuto via di fuga.
Il teste comune alle parti, , intervenuto in seguito al sinistro in quanto in servizio Testimone_3 presso la Stazione dei Carabinieri di Menaggio, ha dichiarato di aver elevato due contravvenzioni a che l'impatto è avvenuto nella parte frontale del lato del conducente dell'auto, che sul tratto di CP_2 strada in questione vi sono vari attraversamenti pedonali ed ha specificato “non è stata rilevata alcuna contravvenzione al motociclista per il precedente sorpasso in quanto tale manovra era irrilevante per la dinamica del sinistro poiché dagli elementi raccolti il punto d'urto tra i veicoli è da attestarsi nella corsia di marcia del motociclo infatti la frenata risulta essere a poca distanza dalla linea di margine destro della corsia occupata dal motociclo”.
All'udienza del 18.03.2021 è stato sentito il teste di parte attrice, , che ha Testimone_4 prestato servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Gravedona ed Uniti ed è intervenuto sul luogo del sinistro, il quale ha confermato il rapporto a suo tempo redatto ed i rilievi fotografici effettuati, in particolare ha affermato che l'attore, prima dello scontro, sopraggiungeva tenendo il margine destro della corsia di sua competenza (cap. 6, mem. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.), la traccia della frenata era lunga circa 20 metri e la moto, dopo l'impatto, è andata fuori della carreggiata scontrandosi sulla parete del lido di Cadenabbia, infine “Sentito sulla memoria di parte convenuta cap.1 no ricordo bene ma pagina 7 di 19 dovrebbe esserci il limite di 50 km/ h;
cap.2 ho già risposto cap.3 dai rilievi fotografici realizzati da noi vedo delle strisce pedonali vicino al Lido di Cadenabbia”.
Il teste di parte convenuta, conducente del trattore e testimone oculare del sinistro, Testimone_2 ha confermato il fatto che la moto dopo averlo sorpassato era tornata nella sua corsia di competenza e di non ricordarsi se vi fossero o meno strisce pedonali.
Infine, si riportano brevemente le conclusioni del CTU nominato nel corso dell'odierno giudizio per l'espletamento della perizia cinematica, nonché i chiarimenti dallo stesso resi rispetto alle osservazioni depositate da parte attrice il 22.10.2021. Tali valutazioni tecniche fondate su un'analisi rigorosa, approfondita ed immune da vizi logici ben possono essere poste alla base della presente decisione.
Come detto, l'assicurazione convenuta ha contestato all'attore una guida imprudente ed in violazione delle norme del codice della strada per aver effettuato il sorpasso dei veicoli di e Tes_1 Tes_2 oltrepassando la linea longitudinale continua e per aver tenuto una velocità più elevata dei limiti consentiti e inadeguata ai luoghi. Sotto il primo profilo, a fronte delle dichiarazioni dei due testimoni presenti sul luogo del sinistro, nonché della traccia di frenata di oltre 20 metri presente in prossimità del margine destro della corsia percorsa dalla moto, il CTU è giunto alle medesime conclusioni dei Carabinieri ossia che l'“azione e violazione non [è] influente ai fini dell'incidente, tenuto conto che la traccia di frenata dimostra che la moto era già rientrata dalla manovra di sorpasso” (pag. 5 CTU cinematica). Quanto alla velocità del motociclo “Va invece rilevata la presenza delle strisce pedonali, che avrebbe dovuto indurre prudenza ulteriore rispetto al limite di velocità di 50Km/h; questa, se adottata, avrebbe consentito al motociclista di evitare l'incidente” (pag. 6 CTU cinematica). La velocità media ipotizzata dal CTU è di 64,27 Km/h, seppur contestata sia dal consulente di parte attrice che l'ha stimata in 51,58 Km/h (pag. 13 osservazione critiche CT sia da quello dell'assicurazione Per_2 convenuta che l'ha stimata in 74 Km/h (pag. 3 osservazioni CT ). Per_3
Non si può tuttavia non considerare che le operazioni peritali sono iniziate il 15.06.2021, dunque sei anni dopo il sinistro, impedendo al CTU di valutare nel concreto la tipologia di asfalto presente all'epoca e l'esame diretto degli pneumatici del motociclo, non più a disposizione, fattori che ovviamente incidono sull'esatto calcolo della velocità che può essere solo ipotizzata desumendola dagli unici dati oggettivi, ossia l'inizio della traccia di frenata, a 39 metri dal ricostruito punto d'urto, e la sua lunghezza, 22 metri, come documentato dal fascicolo fotografico dei Carabinieri (cfr. doc. 1 attore e pag. 2 chiarimenti CTU del 18.03.2022). Per quanto riguarda l'esistenza di strisce pedonali prima del punto d'impatto, se ne può apprezzare la presenza dall'osservazione della foto n. 2 del fascicolo fotografico dei Carabinieri, in cui è ben visibile la segnaletica verticale presente in corrispondenza delle stesse. Se da un lato si deve rilevare che il c. 4 dell'art. 141 C.d.S. stabilisce che il conducente debba ridurre la velocità in prossimità degli attraversamenti pedonali è altresì da tenere in considerazione che il tratto di strada de quo è rettilineo e pare non vi fossero pedoni che abbiano assistito al sinistro.
Sebbene non si possa affermare con esattezza quale fosse la velocità del motociclo si può desumere, dagli elementi raccolti ed analizzati dal CTU, le cui conclusioni si condividono, che essa non fosse adeguata ai luoghi. Il CTU conclude affermando “L'incidente prevalentemente si è determinato a causa di una manovra vietata ed imprudente da parte dell'automobilista che neppure ha concesso la dovuta precedenza alla moto sopraggiungente (e perfettamente avvistabile). Va infine rilevato che la moto procedeva a velocità eccedente il limite e non commisurata allo stato dei luoghi (in cui vi era un attraversamento pedonale). Se poi, il motociclista si fosse attenuto ai limiti di velocità imposti, in considerazione anche della provata perizia di guida, avrebbe avuto la possibilità di fermarsi prima dell'impatto”.
pagina 8 di 19 La giurisprudenza della Suprema Corte ricorda come, in queste circostanze, sia da applicare il criterio della priorità della condotta nell'originare il sinistro (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 7406 del 17.03.2021).
Orbene, nel caso di specie il sinistro è stato determinato prevalentemente dalla vietata svolta a sinistra effettuata dall'autovettura oltrepassando la striscia longitudinale continua e omettendo di dare precedenza alla sopraggiungente moto, perfettamente avvistabile sul tratto di strada rettilineo
(originando una situazione di estremo pericolo da cui deriva appunto la priorità della condotta nella verificazione dell'incidente), ritenuto tuttavia di dover tenere in considerazione l'apporto causale del comportamento dell'attore per aver circolato oltre il limite di velocità consentito e non aver adeguato quest'ultima ai luoghi (non consona in presenza degli attraversamenti pedonali), rilevante in termini di aggravamento delle conseguenze, ai sensi dell'art. 1227, c. 1, c.c. e alla luce di tutte le considerazioni svolte, si dichiara il concorso di colpa nella causazione del sinistro nella misura del 25% a carico dell'attore proprietario e conducente del motociclo e del 75% a carico del convenuto Parte_1 CP_2 conducente e proprietario dell'autovettura.
Si deve, pertanto, affermare la responsabilità concorrente, ma prevalente, del convenuto nella CP_2 misura del 75%, il quale deve essere condannato in solido, ex art. 2055 c.c., con la società CP_1
in qualità di assicuratrice dell'autovettura Hyundai Getz, a risarcire i danni patiti da parte attrice
[...] che di seguito si provvede a liquidare.
2. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, si richiamano i principi cui è pervenuta la Cassazione in seguito alle c.d. sentenze di San Martino del 2008 e l'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018, secondo cui: “1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che pagina 9 di 19 non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore
(quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9)
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso.
Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.”.
La considerazione della salute come bene e valore personale, in quanto tale garantito dalla Costituzione impone di prendere in considerazione il danno biologico, “ai fini del risarcimento, in relazione alla integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana” (cfr. Corte Cost., Sent. n. 356/1991 e n. 184/1986).
Stante l'applicabilità della nuova Tabella Unica Nazionale (D.P.R. n. 12/2025) solo ai sinistri avvenuti successivamente al 05.03.2025, si ritiene corretto procedere alla liquidazione equitativa ex art. 1226
c.c. del danno non patrimoniale derivante dalla lesione all'integrità psico-fisica dell'attore, applicando i criteri di cui alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano al tempo della decisione (edizione 2024) che consentono di distinguere il valore monetario dell'invalidità riferito al “danno biologico/dinamico- relazionale” e al “danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile”.
Quanto alla determinazione del danno risarcibile, l'accertamento del danno alla salute subito da in conseguenza del sinistro de quo va calcolato sulla base delle conclusioni cui è giunto il Parte_1 Dott. all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, da condividersi in quanto immuni da Per_4 vizi logici o di altra natura e non contestate da parte convenuta.
In particolare, il consulente, dallo studio dei fascicoli di causa, dalle dichiarazioni spontanee avvenute durante le operazioni peritali, dall'esame obiettivo del periziando, dalla documentazione medica esaminata, ha concluso che in seguito al sinistro del 24.06.2015, ha riportato un Parte_1
“GRAVE TRAUMATISMO DELL'ARTO INFERIORE SINISTRO CON SUBAMPUTAZIONE PIEDE SINISTRO RICOSTRUITO IN FRATTURA ESPOSTA CALCAGNO;
FRATTURA
VERTEBRALE DI L1 E FRATTURE DELLE APOFISI TRASFERSE DI L2 ED L3 TRATTATE
CONSERVATIVAMENTE. LIMITAZIONE FUNZIONALE DI SPALLA DESTRA IN ESITI DI PRELIEVO MUSCOLARE PER INNESTO”.
Il danno biologico temporaneo espresso in termini di giorni di invalidità è stato così ripartito:
- Invalidità Temporanea Assoluta di 110 giorni;
pagina 10 di 19 - Invalidità Temporanea Parziale al 75% di 220 giorni;
- Invalidità Temporanea Parziale al 50% di 220 giorni;
- Sofferenza psicofisica temporanea per un valore di 80/100, pari a sofferenza elevata.
Il CTU ha accertato l'esistenza di postumi permanenti residui nella misura del 43% e un danno permanente da sofferenza psicofisica di 39/100 punti, pari a sofferenza lieve.
Per quanto attiene alla capacità di lavoro specifica, il CTU, considerato il lavoro di idraulico di che prevedeva lavori nel campo civile ed industriale volti alla costruzione o ristrutturazione Parte_1 di edifici o aziende (installazione caldaie, installazione pannelli fotovoltaici, lavori di costruzioni edili, bagni e sistemi di riscaldamento), movimentazione carichi, lavori su ponteggi ed in altezza su tetti o scale, lavori con posture incongrue accosciato o inginocchiato, lavori con impegno ripetitivo degli arti superiori, lavori con movimenti fini e precisi di mani e dita. Ha concluso ritenendo che tutti questi fattori di rischio lavorativo, alla luce dei postumi permanenti residuati e obbiettivati durante le operazioni peritali, risultano oggi complessivamente ridotti per la sua capacità specifica lavorativa del
50%. Per quanto attiene agli aspetti dinamico relazionali e alle capacità di svolgere attività ludico ricreative e attività sportive amatoriali che richiedano l'uso degli arti inferiori (camminate, calcio, ed altre attività simili), il consulente le ha ritenute precluse o ampiamente limitate per la severa limitazione deambulatoria residuata che appare possibile solo con l'utilizzo di un bastone canadese.
Ciò premesso, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le
Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale
(cd. biologico) quanto del danno morale, il quantum risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno) (cfr., Cass. Civ., Ord. n.
15733 del 17.05.2022).
Per il danno biologico temporaneo, le Tabelle Milanesi prevedono quale importo standard la somma di
€ 84,00, a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale, e di € 31,00, per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzazione fino ad un massimo del 50% in presenza di allegate e comprovate peculiarità.
Nella fattispecie concreta, il CTU ha quantificato nel valore di 80/100, pari a sofferenza elevata, la sofferenza psicofisica soggettiva e ciò sulla base dell'apprezzamento della lunga durata dell'iter clinico, della terapia medica analgesica e farmacologica, dei presidi ortopedici e fisiatrici utilizzati, dei plurimi interventi chirurgici eseguiti, nonché delle rinunce quotidiane a causa del trauma che hanno comportato un gravoso sacrificio per l'attore che ha dovuto necessariamente rinunciare non solo a svolgere l'attività lavorativa, ma anche qualsiasi attività sportiva assiduamente praticata. Parte attrice ha altresì dimostrato che in data 08.02.2016, il Dott. del Dipartimento di Salute Mentale Per_5 dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como ha visitato (cfr. doc. 9 attore), riscontrando Parte_1 insonnia, ansia e tristezza indicativi di reazione ansioso-depressiva prescrivendo trattamento farmacologico con TR (antidepressivo). Tutto ciò considerato, appare congruo non solo riconoscere il danno biologico dinamico-relazionale temporaneo e la sofferenza soggettiva interiore, ma aumentare il punto base di € 115,00 del 40% per la personalizzazione del danno, prendendo a parametro la somma giornaliera di € 161,00. In via equitativa, si stima equo quantificare il danno biologico temporaneo in € 61.985,00. Tenuto però conto del concorso dell'attore nella causazione dell'evento dannoso nella misura del 25%, il risarcimento deve essere liquidato in € 46.488,75.
pagina 11 di 19 Per quanto attiene al danno biologico permanente, il CTU ha accertato l'esistenza di postumi permanenti residui nella misura del 43% e un danno permanente da sofferenza psicofisica di 39/100 punti.
La tabella Milanese 2024, per una persona di anni 35 (alla conclusione del termine del periodo di inabilità temporanea) e percentuale di invalidità permanente del 43%, prevede importi standard di € 234.272,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale ed € 117.137,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con una personalizzazione massima nella misura del 25%.
Con riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari” (cfr. Cass., Civ., Sez. 3, Sent. n.
28988/2019).
L'attore ha chiesto il riconoscimento di una personalizzazione del danno biologico poiché i gravi danni residuati in seguito al cruento sinistro, tra cui la sub amputazione della caviglia sinistra, comportano una “severa limitazione deambulatoria residuata che appare possibile solo con l'utilizzo di una canadese” (cfr. pag. 18 CTU), nonché l'uso costante di un plantare ortopedico. All'esame obbiettivo generale, il consulente ha apprezzato “una lieve deflessione del tono dell'umore, insieme a momenti di irascibilità ricordando gli eventi, ma soprattutto descrivendo gli attuali limiti fisici residuati” (cfr. pag. 12 CTU), la stazione eretta è precaria per difficoltà d'appoggio e per quanto riguarda l'arto inferiore sinistro “Dal terzo medio di gamba sino alla caviglia si apprezza un arto completamente deformato dai plurimi innesti cutanei gonfio con plus perimetrico alla terzo inferiore di gamba e alla bimallelorare di
6 cm rispetto al contro laterlale. Cute discromica a livello delle plurime cicatrici iatrogene e posto traumatiche. Cute anterioremente molto tesa ed ipersensibile sia anteriormente che posteriormente.
Deformato il profilo della sura e della caviglia. L'articolarità della tibiotarsica è anchilosata su tutti i piani. Le dita sono ipomobili. La deambulazione e vistosamente claudicante ed avviene con una canadese sia all'interno dello studio che in esterno. L'accosciamento è impossibilitato. La stazione eretta avviene con canadese e con carico prevalente su arto sano” (cfr. pagg. 13-14 CTU). L'attore ha riferito al CTU difficoltà nella gestione della figlia di 15 mesi, lamenta che le gravi menomazioni abbiano avuto ripercussioni sulle sue abitudini di vita, sugli aspetti dinamico-relazionali e sullo stato psicofisico causandogli una grave sofferenza interiore. L'evidente zoppia, la deformazione della caviglia (cfr. foto doc. 4 attore) e gli esiti cicatriziali rappresenterebbero motivo di vergogna e disistima per l'infortunato che nel periodo estivo sarebbe costretto ad indossare pantaloni lunghi e calze al fine di coprire la parte deformata, circostanza che lo avrebbe indotto a rinunciare ai soggiorni presso stazioni balneari. Egli ha riferito di essere un assiduo frequentatore di palestre fitness, di essere solito nei mesi invernali recarsi nelle stazioni sciistiche per praticare lo snowboard ed in quelli estivi di dedicarsi al nuoto. Tali attività, oltre a costituire fonte di svago, avrebbero ricoperto un “ruolo fondamentale nella formazione della propria persona, consentendo in particolare allo stesso di implementare le proprie frequentazioni, consolidare amicizie ed ampliare le imprescindibili relazioni sociali” (cfr. pag. 10 atto citazione) Nelle conclusioni medico-legali il CTU afferma che risultano “Severamente limitate le attività ludico ricreative ed attività sportive non agonistiche che richiedano l'uso degli arti inferiori (camminate, calcio, ed altre attività simili)” (cfr. pag. 20 CTU).
Tenuto conto delle allegazioni di parte attrice e dell'istruttoria orale, nello specifico quanto affermato dai testimoni e all'udienza del 06.06.2023, della cui attendibilità Testimone_5 Testimone_6 non vi è motivo di dubitare, i quali hanno confermato che l'attore, prima del sinistro, era un amante pagina 12 di 19 degli sport ed in particolare del calcio, praticato da oltre 10 anni nella squadra locale dell'Ossuccio Calcio, partecipava a due allenamenti settimanali, oltre alla partita di campionato CSI nel fine settimana, della palestra, di cui era assiduo frequentatore, e della corsa su strada, praticata in sessioni di svariati chilometri alla settimana.
Inoltre, la ridotta capacità lavorativa specifica, attestata dal CTU nella misura del 50% (cfr. pag. 18 CTU), il licenziamento da parte del datore di lavoro svizzero dopo una settimana dal rientro al termine dei due anni di malattia e, conseguentemente, la precarietà lavorativa e reddituale tutt'ora esistente (l'attore percepiva come idraulico uno stipendio di CHF 4.901,95 mensili – doc. 11 attore - mentre ora lavora come impiegato part-time per circa € 700,00/mese – doc. 39 attore) sarebbe stata fonte di frustrazione, umiliazione, avvilimento, depressione, creando nello stesso un forte stato d'ansia per il futuro, anche rispetto alla necessità di far fronte al mutuo acceso pochi mesi prima del sinistro per ristrutturare la propria abitazione.
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato, la Corte di legittimità ha chiarito che spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche ed eccezionali circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze
“ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n.
4938/2023).
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle accertate invalidità permanente e incapacità di lavoro specifica, dell'età, del sesso, delle condizioni di vita dell'attore, delle allegazioni di parte, delle risultanze probatorie e delle circostanze peculiari e anomale del caso concreto, sussistono i motivi per provvedere ad una personalizzazione del danno, tanto della componente dinamico-relazionale che della sofferenza soggettiva interiore, nella misura del 10%. Per l'effetto, questo Tribunale ritiene che il danno biologico permanente vada liquidato nella misura di € 386.549,90 ma, tenuto conto del concorso di colpa dell'attore del 25%, va determinato nell'importo di € 289.912,43.
Il danno non patrimoniale, temporaneo e permanente, subito da a seguito del sinistro Parte_1 ammonta pertanto complessivamente ad € 336.401,18 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo (in mancanza di espressa domanda di condanna al pagamento degli interessi c.d. “compensativi” – cfr., Cass. Civ. n. 4938/2023: “il Collegio ritiene di dover confermare l'orientamento secondo cui, nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova (anche presuntiva) della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo”).
Sulla scorta di quanto prodotto dalla , in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. CP_3 disposto dal G.I. con ordinanza del 28.04.2022, si precisa che l'indennità giornaliera versata dalla corrisponde all'indennità lavorativa patrimoniale, da non confondersi con l'inabilità temporanea CP_3 biologica. In ordine invece alla AI, ossia l'Assicurazione Invalidità, lo scopo principale è quello di pagina 13 di 19 reinserire gli assicurati nel mondo del lavoro organizzando misure di formazione professionale. Par Durante il periodo in cui vengono garantite siffatte misure, l' ersa un'indennità giornaliera che, analogamente a quella della , copre il mancato guadagno. A non è stato riconosciuto il CP_3 Parte_1 diritto ad alcuna rendita d'invalidità AI di lunga durata (pagg.
2-3 documentazione SUVA).
“Confermiamo che né né AI corrisponderanno all'assicurato prestazioni assimilabili al danno CP_3 biologico” (cfr. doc. 33 attore).
Par Ne consegue che gli importi versati da e erranno tenuti in considerazione nella liquidazione CP_3 del danno patrimoniale di cui si dirà nel prosieguo, potendosi decurtare somme che facciano riferimento a poste omogenee di danno.
3. Per quanto attiene al danno patrimoniale si osserva quanto segue.
Riguardo al danno patrimoniale emergente, il CTU ha ritenuto congruo e risarcibile, siccome eziologicamente connesso col sinistro per cui è causa, l'importo di € 1.893,69 esborsato dall'attore per spese sanitarie, viste specialistiche, trattamenti riabilitativi, esami radiologici, terapie farmacologiche, plantari e prelievi ematochimici. Il consulente ha escluso invece spese future risarcibili.
Vanno respinte le contestazioni dell'assicurazione convenuta che sostiene che le predette spese siano già state integralmente rimborsate dalla , ed invero, si rileva che dal confronto delle date indicate CP_3 nella documentazione prodotta dall'ente elvetico in giudizio nel “Bordereau per regresso Prestazioni assicurative versate (spese di cura/indennità giornaliera) per le conseguenze dell'infortunio” si evince che esse riguardano differenti spese mediche, trovando quindi conferma quanto affermato dalla difesa dell'attore di avere richiesto quelle non ancora rimborsate.
Questo Giudice non ritiene invece risarcibili né l'importo di € 220,83 per i certificati prognostici del medico di medicina generale, superflui ai fini della decisione dell'odierno giudizio, né la fattura n. 137/2017 per il parere medico legale del Dott. prodotta tardivamente oltre lo spirare dei Per_1 concessi termini istruttori, non potendosene consentire l'ingresso in sede di CTU.
Considerato il concorso di colpa dell'attore nella misura del 25%, a è quindi dovuto per le Parte_1 spese sanitarie l'importo di € 1.420,27, oltre interessi legali dalle singole fatture al saldo.
L'attore ha poi chiesto € 21.250,00 (cfr. doc. 14 attore) sostenendo di essere stato costretto ad acquistare un'automobile per disabili con cambio automatico in seguito al rilascio della patente di guida speciale (cfr. doc. 13 attore). Tale pretesa è contestata dalla convenuta sia in punto di necessità dell'acquisto sia in ordine alla congruità dell'importo.
Si rileva che in atti non vi è alcun documento della Commissione Medica che indichi gli adattamenti necessari alla guida per la patente speciale rilasciata a e dall'esame della carta di Parte_1 circolazione del veicolo acquistato (cfr. doc. 13 attore) si evince solo che lo stesso è dotato di cambio automatico.
L'attore non ha tuttavia dimostrato documentalmente quale adattamento al veicolo sia stato richiesto dalla Commissione Medica, né se fosse privo di alcun autoveicolo oppure ne avesse uno inidoneo con cambio manuale, impedendo a questo Tribunale di valutare nel merito la fondatezza della pretesa risarcitoria che, conseguentemente, va respinta.
pagina 14 di 19 Venendo ora al danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica di operaio/idraulico, il CTU ha concluso affermando che i postumi del sinistro hanno comportato per una riduzione di tale Parte_1 capacità nella misura del 50%.
In via preliminare si evidenzia che il danno da incapacità lavorativa specifica ha natura patrimoniale e richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle specifiche attitudini della persona, al suo percorso di studi e lavoro. Esso deve quindi essere provato sia nell'an che nel quantum debeatur dal danneggiato.
Nel caso di specie ha dimostrato di essere diplomato presso un Istituto Professionale come Parte_1
“addetto alla realizzazione e alla manutenzione degli impianti termici” (cfr. doc. 22 attore), di avere lavorato in Svizzera dal 09.06.2008 percependo un salario mensile di CHF 52.000,00 presso la Atel impianti SA (cfr. doc. 30 attore), di avere svolto l'attività di idraulico presso la ditta Parte_5 dal 2010 percependo dapprima mensilmente CHF 4.400,00 (cfr. doc. 37 attore) e da gennaio 2014 CHF
4.525,00/mese oltre CHF 376,95 sino ad ottobre 2017, dunque annualmente CHF 58.823,40 (cfr. docc.
5, 6 e 11).
In seguito al sinistro (24.06.2015) l'attore si è dovuto assentare dal lavoro sino a luglio 2017.
La , dal 27.06.2015 al 31.07.2017, ha erogato all'attore un'indennità giornaliera, quale CP_3 prestazione sostitutiva dello stipendio, pari all'80% di quest'ultimo (cfr. doc. 33 attore) e ciò per complessivi CHF 98.775,70 (cfr. richiesta surroga di a del 16.02.2023, depositata dalla CP_3 CP_1 convenuta all'udienza del 02.03.2023). L'attore chiede pertanto il riconoscimento del danno da mancato guadagno rispetto alla differenza del 20%.
Dalla documentazione depositata all'udienza del 02.03.2023 da nonché da quanto prodotto da CP_1
in seguito all'ordine di esibizione, risulta altresì che dall'01.07.2016 sino al 31.08.2017 l'attore CP_3 Par abbia ricevuto dall' quale rendita d'invalidità temporanea per indennizzare la sua perdita di guadagno, CHF 13.552,00.
Dopo il licenziamento da parte della ditta , avvenuto a poca distanza dal suo rientro al Parte_5 lavoro, l'attore ha beneficiato di prestazioni da parte dell'Assicurazione Invalidità (AI) dall'01.01.2018 al 31.12.2019 ricevendo un'indennità giornaliera per coprire il mancato guadagno per complessivi CHF 90.072,00 (cfr. richiesta surroga di a del 16.02.2023, depositata dalla convenuta CP_3 CP_1 all'udienza del 02.03.2023).
Dopo un anno di disoccupazione, ha rinvenuto una nuova occupazione come impiegato part- Parte_1 time a decorrere dal 19.01.2021 (cfr. doc. 38 attore) con retribuzione lorda mensile di € 702,21 (ossia il 50% della retribuzione fissa mensile a tempo pieno di € 1.404,42 - cfr. doc. 39 attore).
Occorre evidenziare che in conseguenza di un fatto illecito la riduzione, sospensione o la perdita della capacità lavorativa specifica può dare luogo ad un risarcimento di danno patrimoniale (da lucro cessante) qualora si accerti che il danneggiato ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro. Difatti, in tali ipotesi di danno patrimoniale, il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno),
è tenuto altresì a verificare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini, condizioni personali e ambientali, idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte, e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una pagina 15 di 19 riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-3, Ord. n.
16213 del 27.06.2013). Inoltre, il soggetto leso deve dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 15238 del 03.07.2014).
Nel caso di specie, l'esperita consulenza tecnica ha accertato la perdita di della capacità di Parte_1 lavoro specifica nella misura del 50%.
Quello dell'idraulico è notoriamente un lavoro manuale che richiede un evidente sforzo fisico. Le gravi lesioni riportate da tra cui la severa limitazione deambulatoria residuata e possibile solo con Parte_1 l'utilizzo di una canadese (cfr. pag. 18 CTU), nonché l'impossibilità di accosciarsi (cfr. pag. 14 CTU), non appaiono compatibili con lo svolgimento di mansioni lavorative analoghe a quelle svolte precedentemente al sinistro o comunque compatibili con il suo titolo di studio.
L'attore ha dimostrato di aver svolto dal 2008 attività lavorativa in Svizzera percependo un salario di circa CHF 4.000,00/mese e alla data del sinistro percepiva CHF 4.901,95/mese. Ben è plausibile che a 34 anni (età alla data dell'incidente) egli avrebbe continuato a svolgere la professione di idraulico in Svizzera, tanto più a fronte della nota crescita della domanda di lavoro in tale settore.
impossibilitato dalle limitazioni fisiche a svolgere la professione di idraulico, ha dimostrato Parte_1 di aver reperito un'altra occupazione, reinventandosi come impiegato subendo tuttavia una notevole contrazione del reddito, come attestato dalle prodotte attuali buste paga (cfr. doc. 39 attore).
La documentazione versata in atti, ed in particolare, il diploma presso un istituto tecnico, i contratti di lavoro in Svizzera, le buste paga precedenti al sinistro e quelle attuali, consentono di ritenere provato il nesso di causalità tra la riduzione della capacità lavorativa specifica e la diminuita produzione del reddito in ragione dei postumi residui.
Dalla data dell'incidente (giugno 2015) ad oggi (giugno 2025), il risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica, deve fondarsi sul calcolo del reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire se non avesse subito l'evento lesivo, prendendo a parametro, ai sensi dell'art. 137 cod. ass. priv., il reddito più alto degli ultimi tre anni, trattandosi di lavoratore dipendente, e quanto invece nel Par concreto percepito, si dovranno poi detrarre tutti gli importi versati da e a sostegno del CP_3 mancato guadagno (posta risarcitoria omogenea), riducendo infine l'importo del 25% per il concorso di colpa dell'attore.
L'attore, alla data del sinistro, percepiva una retribuzione di CHF 58.823,40, moltiplicata per i 10 anni intercorsi, in cui è presumibile che avrebbe continuato a svolgere l'attività di idraulico in Parte_1
Svizzera percependo quantomeno lo stesso salario, si ottiene la somma di CHF 588.234,00. Da tale importo si devono detrarre CHF 98.775,70 (indennità giornaliera erogata dalla dal 27.06.2015 al CP_3 Par 31.07.2017), CHF 13.552,00 (rendita d'invalidità temporanea erogata dall' per indennizzare la Par perdita di guadagno) e CHF 90.072,00 (indennità giornaliera erogata dall' dall'01.01.2018 al 31.12.2019), giungendo così alla somma di CHF 385.834,30 pari, al tasso di cambio attuale, ad € 410.243,81. Da gennaio 2021 sino ad oggi, la retribuzione media mensile di è stata di € Parte_1 724,86, moltiplicata per 57 mensilità (ivi comprese anche le tredicesime), l'attore ha percepito € 41.317,02.
pagina 16 di 19 Quindi il danno da mancato guadagno sino ad oggi ammonta ad € 368.926,79, ma tenuto conto del concorso di colpa nella misura del 25%, la somma complessiva è di € 276.695,10, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Rispetto invece al danno futuro, ossia dalla data della decisione all'età pensionabile, risultano ormai inadeguate sia le tabelle del 1992 (R.D. n. 1403/1922) che quelle pubblicate dal C.S.M. nel 1989, mentre appare congruo applicare i coefficienti di capitalizzazione anticipata delle rendite previsti dalla Relazione dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano del 25.05.2023, che tengono conto, da un lato, dell'età e del sesso del soggetto danneggiato e, dall'altro, dell'arco temporale in cui si stima la perdita.
La tabella realizzata e approvata dall'Osservatorio per il calcolo della perdita patrimoniale futura per la perdita della capacità lavorativa dell'infortunato utilizza una formula finanziaria attuariale che tiene conto dei seguenti parametri:
1. la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato 2. l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione 3. la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica 4. il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione); i relativi valori sono forniti dall'ISTAT e la tabella 2022 è basata sulla mortalità del 2021 5. un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), rilevati al 30 novembre 2022 6. una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani
(documento previsionale del MEF del novembre 2022).
In definitiva, tenuto conto della somma annua persa dal danneggiato di € 53.121,64 (CHF 58.823,40 (CHF 58.823,40, pari al tasso di cambio attuale ad € 62.544,82 - € 9.423,18, ossia € 724,86*13 mensilità), dell'età odierna di (43 anni alla data della presente decisione), dell'arco Parte_1 temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica, ossia 24 anni (età pensionabile 67 anni – 43 anni attuali), del coefficiente moltiplicativo stabilito dalla tabella per gli uomini di 26,05, nonché della residua capacità lavorativa specifica determinata dal CTU nella misura del 50%, il danno futuro va liquidato, in via equitativa, nella misura di € 691.909,36 (€ 53.121,64 * 26,05 * 50%), da ridursi del 25% per il concorso di colpa dell'attore, per un totale di € 518.932,02, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
In conclusione, l'attore ha diritto ad un risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro del 24.06.2015 per la somma di € 1.133.448,57. Dall'importo citato, vanno però detratti gli acconti versati ante causam dall'assicurazione convenuta (doc. 6 convenuta), ossia € 100.000,00 (in data 10.02.2016) ed € 276.200,00 (in data 20.11.2018).
Secondo consolidata giurisprudenza per effettuare tale calcolo, si devono rendere omogenei il credito risarcitorio e gli acconti, e si può procedere rivalutando questi ultimi alla data della liquidazione, detraendo gli acconti dal credito attualizzato.
Se ne ricava che il danno complessivo subito dall'attore, al netto di quanto ricevuto in acconto, è pari ad € 683.699,17.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono, quindi, essere poste totalmente a carico dei convenuti per tutte le fasi del processo, pur essendo stata la domanda attorea accolta in misura inferiore rispetto al petitum originario (cfr. Cass. Civ., S.U., Sent. n. 32061 del 31.10.2022, così massimata: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata pagina 17 di 19 in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”). Per cui e devono essere condannati, in Controparte_1 CP_2 solido fra loro, a rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio che si Parte_1 liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, sulla base del decisum, e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 29.194,00 per compensi, € 1.727,80 per spese (€ 1.686,00 per C.U. + € 27,00 marca I.R. + € 14,80 per intimazione a testimoni come autolimitato in nota spese e documentato dalle ricevute versate in atti), oltre 15% rimborso spese generali, nonché c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Devono, inoltre, essere rimborsate all'attore dai convenuti, che ne rispondono in solido, le spese sostenute da per i consulenti tecnici di parte sia medico-legale che perito cinematico Parte_1 (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 24188/2021), nella misura di € 1.921,60 (cfr. doc. 43 attore), trattandosi di spese documentate e che appaiono congrue.
Devono infine essere poste a carico di e le spese di entrambe le Controparte_1 CP_2 consulenze tecniche d'ufficio, medico-legale e cinematica, già liquidate con separati provvedimenti e, pertanto, i convenuti devono essere condannati in solido a rimborsare a quanto questo Parte_1 abbia corrisposto o corrisponderà ai CTU a titolo di compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la responsabilità concorrente dell'attore e del convenuto Parte_1 CP_2 nella produzione del sinistro verificatosi il 24.06.2015, nella misura, rispettivamente, del 25% e del 75%;
2) condanna i convenuti e in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2
della somma di € 683.699,17, in moneta attuale, a titolo di risarcimento danni, oltre Parte_1 interessi come specificati in parte motiva;
3) condanna i convenuti e in solido tra loro, a rifondere a Controparte_1 CP_2 [...] le spese processuali che liquida in € 29.194,00 per compensi, € 1.727,80 per spese, oltre Parte_1
15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
4) condanna i convenuti e in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1 CP_2 [...] le spese sostenute per i consulenti tecnici di parte, sia medico-legale che perito cinematico, Parte_1 pari ad €1.921,60;
5) pone a carico dei convenuti e in solido tra loro, le spese di CTU, già Controparte_1 CP_2 liquidate con separati decreti e, pertanto, li condanna a rimborsare a quanto questo Parte_1 abbia corrisposto o corrisponderà ai CTU a titolo di compensi.
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Il Giudice
dott. Nicoletta Riva
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