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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/06/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3380 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti. PASQUALI SIMONA e PANZACCHI BARBARA parte ricorrente contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
parte resistente contumace
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in verbale di udienza in data 27/05/2025
pagina 1 di 3 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 20/11/2024 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concor- datario contratto tra la ricorrente e n IO (FI) il Controparte_1
24/10/1970, unione dalla quale erano nati tre figli, (cl. 1971), (cl. Per_1 Per_2
1972) e (cl. 1975), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_3
La ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 22/04/1987, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Bologna in data 5/05/1987.
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati al resistente, il quale non si costituiva in giudizio.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 27/07/2025, parte ri- corrente, unica comparsa personalmente, era sentita dal Giudice delegato;
all'esito i difensori della ricorrente insistevano per l'accoglimento del ricorso, precisando le conclusioni come in atti, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa veniva quindi assegnata al Collegio per la decisione e discussa nella ca- mera di consiglio del 30/05/2025.
§
La domanda principale (ed unica) di parte ricorrente, volta ad ottenere la dichiara- zione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, che hanno celebrato matrimonio concordatario il 24/10/1970 in
IO (FI), vivono separati in forza di decreto di omologa del Tribunale di
Firenze emesso in data 5/05/1987
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere ac- certato, alla luce delle risultanze istruttorie, nonché del disinteresse manifestato dal resistente con la sua scelta di non presenziare e neanche costituirsi nel presen-
pagina 2 di 3 te giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Considerata la natura necessaria del giudizio e il mancato espletamento di attività istruttoria, nulla si dispone sulle spese, che rimangono quindi a carico della parte ricorrente che le ha anticipate.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contrat- to il 24/10/1970 in IO (FI) tra (nata a [...] Parte_1
(OR) il 01/03/1950) e (nato a [...] il Controparte_1
18/10/1941), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IO, atto n. 40, Parte II, Serie A, anno 1970;
2. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di
IO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 30/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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