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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8048/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8048/2021 promossa da:
(C.F. ), ammesso al Patrocinio a spese Parte_1 C.F._1 dello Stato, rappresentato e difeso dall'Avv. IVAN MARRONE (C.F.
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in C.F._2
Firenze, Via de' Rondinelli n. 2
ATTORE
nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso gli uffici di quest'ultima siti in Firenze, P.IVA_2
Via degli Arazzieri n. 4
CONVENUTO
OGGETTO: contratto d'opera professionale.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: “-IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'ammissione di
CTU tesa ad accertare e/o valutare se le somme richieste in citazione dall'attore siano
1 conformi alle tariffe di cui al DM 143/2006; come da memoria ex art. 183, co. CP_2
6 n 1. Cpc e cioè affinchè voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) accertare e dichiarare che l'attore ha diritto a ricevere dalle convenute in solido o da chi di esse sia ritenuta tenuta l'importo complessivo di € 58.409,05 oltre accessori di legge, ovvero il diverso importo che risulterà di giustizia per i titoli in premessa e , cioè, a titolo di corrispettivo, oppure, in ipotesi subordinata, a titolo di equivalente pecuniario della restitutio in integrum oppure, in ipotesi ulteriormente subordinata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod. civ. con conseguente pronuncia di condanna;
b) condannare le convenute in solido o chi di esse sia tenuta a corrispondere all'attore gli interessi di mora sulle somme di cui alla precedente lettera a) al saggio di cui alla legge n.231/2002 dal dì del dovuto, ovvero della disposta risoluzione del contratto, al dì dell'effettivo pagamento;
c) accertare e dichiarare che la risoluzione disposta dalla stazione appaltante è priva di presupposti ed illegittima;
d) respingere in quanto infondata la domanda riconvenzionale proposta in via subordinata da controparte di risoluzione del contratto per inadempimento del Geom. ; e) condannare le controparti o chi di Parte_1 esse sia ritenuta tenuta al risarcimento in favore dell'attore del danno all'immagine e alla reputazione professionale liquidato in via equitativa con riferimento all'importo del contratto di cui è causa. Con vittoria di spese di lite”.
CONCLUSIONI DEL MINISTERO CONVENUTO: “voglia l'intestato Tribunale accertare la legittimità del recesso dell'Amministrazione e rigettare le domande ex adverso proposte relativamente a somme eccedenti l'importo di € 7.203,06 in quanto infondate;
in subordine dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., con espressa riserva di agire in separato giudizio per l'escussione della polizza assicurativa prestata a garanzia della prestazione e per il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio il ed il Controparte_1
hiedendone la condanna al Controparte_1
pagamento della somma di € 58.409,05 oltre accessori di legge o del diverso importo ritenuto di giustizia a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, o in via subordinata a titolo di equivalente pecuniario per restitutio in integrum oppure, in ipotesi ulteriormente
2 subordinata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. ed al risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione professionale da liquidarsi in via equitativa, nonché accertarsi l'illegittimità della risoluzione del contratto disposta dalla committente.
In particolare, a sostegno delle domande proposte, l'attore ha dedotto:
- che, in data 11 aprile 2016, il Provveditorato delle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria lo aveva invitato a presentare un'offerta per l'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza (CSE) in fase di esecuzione di un appalto di opere urgenti di risanamento delle facciate degli immobili della sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pistoia, con indicazione di un importo a base d'asta di € 38.494,48 al netto di IVA e contributi assistenziali-previdenziali;
- di aver presentato la propria offerta economica proponendo a titolo di compenso la somma complessiva di € 28.870,00 con un ribasso pari al 25% rispetto all'importo previsto a base d'asta, la quale veniva accettata dal Provveditorato convenuto con affidamento di incarico di cui alla nota prot. n. 2126 del 15 aprile 2016;
- che, successivamente all'inizio dell'esecuzione delle attività commissionate, veniva sottoscritto, in data 4 agosto 2016, il disciplinare di incarico contenente il regolamento contrattuale dei rapporti tra le parti, il quale prevedeva il pagamento del compenso professionale pari a € 28.870,00 oltre oneri previdenziali e IVA in tre rate con scadenze correlate all'avanzamento dei lavori oggetto dell'appalto, di cui una prima di acconto pari al
45% al raggiungimento dell'avanzamento del 50% dei lavori, una seconda pari al 45% alla fine dei lavori e una terza a saldo pari al 10% alla consegna del fascicolo di manutenzione;
- che nel corso dei lavori si erano verificate circostanze comportanti un aggravio di attività e di responsabilità a suo carico, atteso che, per un verso, il Provveditorato, solo in data
10.01.2018, ossia dopo quasi un anno dalla risoluzione per inadempimento dell'esecutore inizialmente individuato , aveva affidato i lavori ad un diverso Controparte_3
operatore economico e, per altro verso, aveva approvato una variante dei lavori in corso d'opera con aumento dell'importo da € 2.331.978,90 a € 2.801.146,59, con la duplice
Cont richiesta nei suoi confronti di prosecuzione dell'incarico di a fronte di un incremento del corrispettivo pari a € 8.760,00 oltre oneri previdenziali e IVA, e di redazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) delle opere oggetto della variante, poi effettivamente presentato in data 12.09.2018;
3 - che con decreto del Provveditore n. 25950 del 26.10.2018 veniva disposta la risoluzione per inadempimento dell'incarico conferitogli;
- di aver intimato, in data 08.01.2021, al committente il pagamento del saldo sui compensi di
€ 38.474,48, corrispondente all'importo a base d'asta iniziale, nonché di € 8.760,00, oltre Cont oneri previdenziali e IVA per l'incarico aggiuntivo di inerente ai lavori previsti in variante;
- che il Provveditorato convenuto riscontrava a detta richiesta manifestando la propria disponibilità a provvedere al pagamento del minor importo di € 6.117,55, calcolato in proporzione all'effettivo avanzamento dei lavori alla data della risoluzione, sulla base delle previsioni contenute nel disciplinare di incarico, e tenuto conto del mancato conferimento di incarichi ulteriori rispetto a quello originario;
- la spettanza a proprio favore, a prescindere dalla completa esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, del pagamento del compenso per le prestazioni di CSE eseguite in relazione alle opere oggetto dell'appalto originario e della variante, pari a € 52.505,62, di cui alle due fatture emesse in data 23 marzo 2021, in base alle tariffe previste dal D.M. n. 143/2006;
- l'impossibilità di invocare, a fronte dell'intervenuta risoluzione contrattuale, le previsioni del disciplinare sulla determinazione del compenso, con conseguente applicabilità delle tariffe professionali;
- che l'importo dovuto a titolo di compenso non può essere parametrato all'effettivo stato di avanzamento dei lavori oggetto di appalto al momento della risoluzione del contratto con l'originaria impresa appaltatrice, atteso che: in caso di inadempimento di quest'ultima l'attività di competenza del CSE risulta quasi sempre molto più complessa e gravosa;
non vi è alcuna previsione normativa o del D.M. n. 143/2006 sulle tariffe professionali che stabilisce la riduzione del compenso in ragione dell'inadempimento dell'impresa appaltatrice;
le previsioni di cui al disciplinare di incarico non incidono sul quantum del compenso dovuto al
CSE, ma si limitano, invece, a disciplinare la tempistica del relativo pagamento;
- di avere, in ogni caso, diritto al pagamento del compenso complessivamente richiesto in ragione della durata effettiva dell'incarico, risultata più che doppia rispetto a quella originariamente prevista (pari a 300 giorni), con conseguente imprevisto incremento degli adempimenti a proprio carico, comportante oltreché l'aggravio di oneri e di responsabilità anche l'esecuzione di attività diverse da quelle stabilite in principio, circostanze queste che
4 hanno reso di fatto inapplicabile lo sconto inizialmente proposto per l'esecuzione dell'incarico e contrattualizzato tra le parti;
- che gli spetta comunque il pagamento dell'intera somma richiesta, in via subordinata, in
Cont caso di mancata qualificazione del contratto di incarico di come negozio ad esecuzione periodica o continuata, a titolo di equivalente pecuniario per restitutio in integrum conseguente alla risoluzione contrattuale o, ancora, in via ulteriormente subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c., avendo il
Provveditorato convenuto beneficiato delle prestazioni svolte in suo favore;
- l'insussistenza di inadempimenti qualificabili come gravi, quale presupposto per la risoluzione contrattuale disposta dal Provveditorato, in ragione della corretta esecuzione delle attività oggetto dell'incarico professionale conferitogli e dell'infondatezza delle contestazioni contenute nella lettera di risoluzione recapitatagli;
- di avere, in particolare, effettuato un numero di sopralluoghi, pari a 14, da ritenersi congruo in proporzione all'andamento dei lavori in cantiere, in quanto superiore al numero minimo di
9, nonché riunioni di coordinamento, verifiche del POS (Piano Operatorivo di Sicurezza) e del Pimus (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi), la revisione del PSC/01
(Piano di Sicurezza e Coordinamento) e del PSC della variante n. 2, numerosi colloqui telefonici, nonché tramite e-mail e PEC;
- di avere, inoltre, legittimamente sospeso i lavori eseguiti con utilizzo di una piattaforma elevatrice “PLE” anziché con ponteggio come previsto invece dalla normativa sulla sicurezza, in quanto l'Impresa stava erroneamente effettuando il distacco vero e Parte_2
proprio delle lastre in assenza di elementi progettuali certi in termini di asseverazione del grado di rischio di caduta, anziché procedere alla relativa preventiva verifica, con eventuale successiva rimozione solo delle lastre individuate come instabili;
- che il PSC è necessario solo quando in cantiere è presente più di una impresa al fine di
“organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione” ex art. 92 comma 1 lett.
c D. Lgs. n. 81/2008, mentre nel caso di specie in cantiere era presente soltanto l'affidataria
Parte_2
- l'insussistenza di ritardi nell'effettuazione dei sopralluoghi o di comportamenti ostativi alla prosecuzione dei lavori a sé imputabili, posto che, nel caso di specie, era stata richiesta
5 l'autorizzazione all'avvio delle attività del ponteggio senza la verifica del carico ammissibile su solai di logge e in aggetto rispetto alle facciate;
- di aver subito, in conseguenza dell'illegittima risoluzione disposta dal Provveditorato convenuto, danni alla propria immagine e reputazione professionale meritevoli di risarcimento.
Costituitosi regolarmente in giudizio, il PROVVEDITORATO Controparte_1
ed il
[...] Controparte_1
anno chiesto il rigetto delle domande avversarie relativamente al pagamento di
[...] somme eccedenti l'importo di € 7.203,06 in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, l'accertamento della risoluzione del contratto d'opera professionale ai sensi dell'art. 1453 c.c.
A sostegno delle conclusioni formulate, gli Enti convenuti hanno dedotto:
- l'affidamento all'attore, con disciplinare Rep. n. 143/2016, dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in relazione ai “Lavori urgenti di risanamento delle facciate degli immobili della sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pistoia”, a fronte di un compenso previsto pari a € 28.870,00;
- che durante l'esecuzione dei lavori si era resa necessaria la risoluzione del contratto con l'appaltatrice e l'affidamento delle opere residue ad altro appaltatore, Controparte_5
individuato nel Controparte_6
- di aver successivamente deciso di recedere dal contratto professionale con l'attore ai sensi degli artt. 10 e 11 del disciplinare di incarico, a causa dei vari contrasti sorti durante lo svolgimento dei lavori del secondo appalto tra il R.U.P., la Direzione dei lavori e l'attore, al quale veniva proposto il pagamento di un compenso per l'attività svolta, pari complessivamente a € 7.203,06 quantificato in proporzione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori ed alle prestazioni svolte;
- che, diversamente da quanto affermato dall'attore, con il provvedimento n. 25950 del
29.10.2018 non era stata disposta la risoluzione, bensì era stato esercitato il diritto di recesso dal contratto ai sensi degli art. 10 e 11 del disciplinare di incarico, i quali attribuiscono all'amministrazione committente la facoltà di recedere ad nutum, a prescindere dall'inadempimento del professionista, diritto questo in ogni caso previsto dall'art. 2237 c.c.;
6 - che, pertanto, restano del tutto infondate le domande proposte dall'attore correlate ad un presunto effetto risolutorio ex tunc del contratto d'opera professionale, mai verificatosi;
- l'insussistenza del diritto dell'attore a percepire l'intero importo a titolo di compenso inizialmente concordato, non avendo lo stesso svolto e completato il proprio incarico durante l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto e fino alla relativa conclusione;
- che, quindi, all'attore è possibile riconoscere un corrispettivo inferiore a quello richiesto nella presente sede, pari alla somma tra l'importo di € 1.085,51 maturato in relazione all'attività svolta con la prima appaltatrice a fronte di un avanzamento lavori pari al 3,76% e l'importo di € 6.117,55 maturato in relazione ai lavori svolti con la seconda appaltatrice a fronte di una progressione nell'appalto pari al 21,19%, come evidenziato nei documenti prodotti, tra cui tabella di riepilogo e certificazione del R.U.P. sugli stati di avanzamento dei lavori;
- che non è dovuto all'attore il pagamento di alcun importo aggiuntivo per attività ulteriori, atteso che gli era stata affidata non la redazione di un nuovo Piano di Sicurezza e
Coordinamento, bensì soltanto l'adeguamento di quello originariamente stipulato alle esigenze emerse durante l'evoluzione dei lavori, da considerarsi quale attività compresa nelle prestazioni commissionate con il contratto stipulato, come previsto dall'art. 92, comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/2008;
- che, in ogni caso, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto avanzata in via subordinata, dal momento che l'attore è risultato inadempiente rispetto agli impegni assunti, come si evince dal provvedimento del 29.10.2018;
- che in particolare, l'attore, oltre ad essersi dimostrato reiteratamente non disponibile a prendere parte e ad organizzare riunioni di coordinamento e confronto con il personale dell'amministrazione e con l'impresa appaltatrice ed a non essere stato collaborativo nella fase di redazione della perizia in variante, aveva omesso di inviare la relazione bimestrale e di effettuare sopralluoghi con la frequenza prevista dall'art. 1 del disciplinare di incarico, ossia con cadenza almeno settimanale, non aveva risposto fattivamente alle varie richieste del
R.U.P. nel corso dei lavori, ed aveva tenuto un comportamento ostativo alla prosecuzione dei lavori esasperando problematiche che erano in realtà di facile risoluzione;
- la mancata prova di danni all'immagine o alla reputazione professionale.
7 A seguito del deposito, ad opera delle parti che avevano chiesto i relativi termini, delle memorie ex art. 183 comma VI cpc, con ordinanza del 23.01.2024, il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “pagamento dalle
Amministrazioni convenute all'attore dell'importo di € 10.000,00, spese compensate”.
Con le note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.02.2024, sostituita con trattazione cartolare, l'attore e le Amministrazioni convenute hanno, rispettivamente, rifiutato ed accettato la proposta conciliativa del Giudice.
Rigettata l'istanza dell'attore di ammissione di CTU per l'accertamento della congruità della propria pretesa a titolo di compensi professionali, la causa è stata istruita sulla base delle sole produzioni documentali delle parti e, con provvedimento del 09.12.2024 reso all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione, di cui l'attore e le Amministrazioni convenute si sono avvalse depositando, rispettivamente, la comparsa conclusionale e la memoria di replica e la sola comparsa conclusionale.
* * *
1. Sulla domanda di accertamento dell'illegittimità del provvedimento di revoca dell'incarico.
In limine litis, deve darsi atto che, nonostante l'autonoma evocazione in giudizio fattane dall'attore, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche è sprovvisto di soggettività, costituendo struttura periferica del ai sensi Controparte_1 dell'art. 7 del D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 vigente all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio, poi abrogato dal D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 186, il cui art. 8 definisce i
Provveditorati “strutture decentrate del , dipendenti dal Dipartimento per le opere CP_1
pubbliche e le politiche abitative, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche”.
Nel caso di specie, tuttavia, la citazione in giudizio del esclude qualsiasi difetto in CP_1
ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio con l'effettivo destinatario delle domande formulate da parte attrice.
Tanto chiarito in via preliminare, per ragioni di ordine logico viene passata in rassegna per prima la domanda proposta dall'attore in aggiunta a quella di condanna dell'Ente convenuto al pagamento del compenso, volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità della
8 risoluzione contrattuale disposta con decreto del Provveditore prot. n. 25950 del 29.10.2018
(doc. n. 7 dell'attore) in ragione dell'insussistenza di inadempimenti gravi imputabili al
Professionista, Geom. , nell'esecuzione dell'incarico. Parte_1
Detta domanda deve ritenersi infondata per le ragioni di seguito esposte.
Invero l'attore ha dedotto, a fondamento della domanda in questione, esclusivamente l'insussistenza di inadempimenti gravi al medesimo imputabili quale presupposto per la risoluzione del contratto asseritamente disposta con il decreto del Provveditore prot. n. 25950.
Tuttavia, il convenuto ha precisato, nella propria comparsa di costituzione, di non aver provocato con il provvedimento in questione la risoluzione del contratto per inadempimento
Cont del bensì di aver esercitato il diritto di recesso ai sensi degli art. 10 e 11 del disciplinare di incarico.
Si pone, pertanto, la necessità di inquadrare giuridicamente il provvedimento emesso dal convenuto in data 29.10.2018, nell'esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti posti a base delle domande o delle eccezioni – in virtù del principio "iura novit curia" – che abilita il giudice di merito all'individuazione delle norme di diritto applicabili alla fattispecie sottoposta alla sua cognizione, con la possibilità di discostarsi dalle indicazioni date dalle parti nei rispettivi atti difensivi, con il solo limite del rispetto del principio dispositivo e di corrispondenza tra "il chiesto e il pronunciato", a norma dell'art. 112 c.p.c., non potendo arrivare a sostituire la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale mai dedotta.
Ebbene, emerge dalla disamina dell'atto in questione e dall'evoluzione dei fatti come esposta dalle parti che, a prescindere dal nomen iuris utilizzato e dalla descrizione ivi contenuta di condotte inadempienti del professionista, il convenuto ha legittimamente esercitato CP_1 il diritto di recesso contrattuale, espressamente previsto dall'art. 10 del disciplinare di incarico.
Quest'ultima clausola, infatti, attribuisce all'Amministrazione ogni più ampia facoltà in merito alla decisione di proseguire o meno nel rapporto contrattuale, nonché di recedere da quest'ultimo, per cui deve ritenersi che se è consentito al committente di recedere dal contratto senza la necessità di fornire una specifica motivazione, a maggior ragione detto diritto deve considerarsi sussistente nell'ipotesi in cui vengano espressamente indicate le ragioni che hanno determinato l'Amministrazione in tal senso.
9 Pertanto, risulta che il convenuto ha legittimamente esercitato il recesso contrattuale con l'atto del 29.10.2018, con la conseguenza che deve essere respinta la domanda proposta dall'attore.
La legittimità del recesso e la sua efficacia dal momento dell'adozione del relativo provvedimento, evidentemente, non inficiano il diritto dell'attore ad ottenere il pagamento delle competenze professionali, atteso che ai sensi dell'art. 10 comma 2 del disciplinare di incarico, in caso di recesso, al professionista spetta comunque il compenso relativo all'attività già effettuata.
2. Sul compenso per l'opera professionale spettante all'attore.
L'attore ha agito in giudizio, in via principale, per ottenere la condanna dell'Amministrazione committente al pagamento del compenso per le attività realizzate in adempimento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto parimenti stipulato dal mediante l'articolazione del CP_1
Provveditorato per il risanamento delle facciate degli immobili della sede del Comando
Provinciale dei Carabinieri di Pistoia, ritenendo che la quantificazione dell'importo di sua spettanza sia da operarsi alla stregua delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 143/2006 e non in proporzione alla percentuale dello stato di avanzamento dei lavori raggiunto.
Secondo le prospettazioni del convenuto, invece, detto compenso deve essere commisurato all'effettivo stato di progressione dei lavori oggetto di appalto in relazione ai quali l'attore ha eseguito le proprie prestazioni di coordinatore della sicurezza sino all'esercizio del recesso della parte committente, sulla base di quanto espressamente previsto dal contratto d'opera professionale stipulato.
Operate tali premesse, occorre richiamare in quanto applicabili i criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi in materia di azioni contrattuali in generale secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS.UU. n. 13533/2001), nonché – venendo in rilievo nel presente giudizio un contratto d'opera professionale stipulato
Co da un'amministrazione pubblica – l'orientamento consolidato della in base al quale “Il
10 contratto d'opera professionale con la P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, deve rivestire la forma scritta ad substantiam. L'osservanza della forma scritta richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso” (così Cass. n. 11465/2020).
Orbene, nel caso in esame, è provata la stipula sia del contratto d'opera professionale del
15.04.2016 con cui il Controparte_8
quale articolazione periferica/decentrata del
[...] Controparte_1
per il tramite del dirigente dell'ufficio preposto abilitato a rappresentate l'ente
[...] pubblico in questione, ha conferito all'attore l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in relazione ai lavori per il risanamento delle facciate degli immobili della sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pistoia verso un corrispettivo complessivo di €
28.870,00 (vedi doc. n. 2 dell'attore contenente l'affidamento formale dell'incarico di
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sottoscritto dal professionista, dal R.U.P. e dal dirigente dell'ufficio preposto), sia del disciplinare di incarico del 4 agosto 2016 con cui le parti hanno successivamente regolato i propri rapporti (doc. n. 3 dell'attore).
Parimenti, per quanto rileva in questa sede, deve ritenersi provata, poiché confermata dall'Amministrazione Pubblica convenuta – dimostratasi disponibile a versare un ammontare del compenso professionale parametrato alla percentuale di lavori raggiunta – l'esecuzione quantomeno parziale dell'incarico da parte dell'attore, che, secondo il Ministero, ha adempiuto alle obbligazioni assunte sino alla data del 29.10.2018, in cui ha avuto luogo la revoca dell'incarico (doc. n. 7 dell'attore).
Ciò posto, con riferimento alla quantificazione dell'importo spettante all'attore a titolo di corrispettivo per le attività espletate, occorre precisare che secondo l'orientamento ampiamente consolidato della giurisprudenza di legittimità è possibile ricorrere a parametri e tariffe professionali ed alla stima giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2233
c.c., solo in mancanza di una specifica pattuizione tra le parti sulla misura del compenso, la quale rappresenta il criterio primario di determinazione del corrispettivo dovuto al professionista per le prestazioni rese (si veda in tal senso Cass. n. 14293/2018: “Costituisce principio largamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, dal quale il Collegio non intende discostarsi (di recente, Cass. n. 21235 del 2013; cass. n. 1900 del 2017), quello secondo il quale il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa
11 ed adeguato all'importanza dell'opera, solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice”).
Ebbene, nel caso di specie, avendo le parti specificamente determinato la misura del compenso dovuto nonché le relative modalità di pagamento nel contesto del disciplinare di incarico (doc. n. 3 dell'attore) e tenuto conto dell'efficacia delle pattuizioni sino al momento del recesso dell'Amministrazione convenuta, non è condivisibile l'assunto dell'attore secondo cui la quantificazione deve avvenire alla stregua delle tariffe professionali applicabili ratione temporis, atteso che, invece, è necessario a tal fine fare riferimento all'articolo 4 del disciplinare tra le parti, che non solo quantifica l'importo del compenso nella somma di €
28.870,00, ma correla anche espressamente il pagamento dell'importo complessivo concordato alle percentuali dello stato di avanzamento dei lavori raggiunto, laddove stabilisce che “Sulla base del compenso, come determinato nel precedente art. 3 di complessivi €
28.870,00 si provvederà al pagamento al Professionista in tre soluzioni: 1) una prima rata
d'acconto pari al 45% dell'importo dell'incarico al raggiungimento dell'avanzamento del
50% dei lavori;
2) una seconda rata di acconto pari al 45% dell'importo dell'incarico alla fine dei lavori;
3) una rata di saldo pari al 10% dell'importo dell'incarico alla consegna del fascicolo di manutenzione”.
E' evidente, quindi, che con detta clausola, recante individuazione dell'ammontare e delle modalità di versamento del corrispettivo – la cui validità non è stata in alcun modo messa in discussione dall'attore che non ne ha evidenziato profili di nullità, neppure ravvisabili d'ufficio – le parti hanno espressamente previsto una scansione temporale di esecuzione dei pagamenti commisurata allo stato di avanzamento dei lavori ed alle percentuali di progressione raggiunte, con la conseguenza che non può ritenersi esigibile il versamento da parte del Provveditorato convenuto di somme ulteriori, eccedenti la quota dei lavori concretamente conseguita alla data della revoca dell'incarico e della conseguente interruzione delle prestazioni.
Prive di pregio, invero, sono le affermazioni contenute negli atti difensivi dell'attore in ordine alla spettanza a proprio favore dell'intero compenso pattuito a prescindere dalla completa esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, dal momento che l'art. 4 del disciplinare di
12 incarico deve essere interpretato, in conformità al significato letterale di detta previsione contrattuale, nel senso che le parti hanno inteso ancorare il pagamento del corrispettivo convenuto al progressivo avanzamento dei lavori oggetto di appalto, il che non comporta l'esclusione del diritto al compenso in caso di mancato raggiungimento delle percentuali esplicitamente indicate, ma soltanto che la relativa quantificazione deve tener conto della quota dei lavori effettivamente conseguita.
D'altronde, detta interpretazione oltre ad essere conforme al dato letterale delle clausole contrattuali sul compenso, non comporta alcuna conseguenza iniqua in ordine alla valutazione della quantità e qualità del lavoro svolto, dal momento che è del tutto ragionevole (al punto che non si rinvengono diverse e plausibili soluzioni interpretative) che le parti abbiano inteso far dipendere la quantificazione del corrispettivo ed il suo versamento dal progressivo
Cont avanzamento dei lavori nel cui contesto le prestazioni del dovevano essere eseguite, sul presupposto logico della progressione delle attività professionali poste in essere in proporzione alla percentuale di lavorazioni oggetto di appalto effettivamente raggiunta nel tempo, non potendosi, invece, considerare legittima la pretesa di pagamento dell'intero importo pattuito a fronte della pacifica mancata prosecuzione dell'incarico fino al completamento dei lavori.
A ciò si aggiunga che l'attore non ha dimostrato di aver realizzato dall'assunzione dell'incarico e sino allo scioglimento per effetto del recesso della committente, attività professionali per quantità e qualità tali da giustificare una remunerazione maggiore rispetto a quella dovuta in base al contratto ed al disciplinare, da quantificarsi alla stregua dei parametri professionali (come detto non applicabili al caso di specie in ragione della determinazione pattizia della misura del compenso), né di aver diritto alla corresponsione di importi aggiuntivi per attività eseguite con riguardo ai lavori oggetto di variante, atteso che:
- il fatto che il rapporto si è protratto per un numero di giorni maggiore rispetto a quello inizialmente previsto non costituisce circostanza di per sé sola sufficiente a provare il diritto ad un maggior compenso, in assenza della concreta dimostrazione dell'effettiva esecuzione di attività professionali quantitativamente o qualitativamente più onerose di quelle incluse nell'incarico originario, attività queste che con ogni evidenza non possono essere state eseguite, ad esempio, nel periodo di quasi un anno intercorso tra la data del 16.02.2017 in cui il Provveditorato convenuto ha risolto il contratto di appalto con l'impresa esecutrice
13 originariamente individuata e quella del 10.01.2018 in cui si è provveduto all'affidamento dei lavori ad un'altra impresa (come affermato dall'attore stesso a pag. 3 della citazione);
- sono del tutto generiche e, in ogni caso, prive di qualsivoglia supporto probatorio le allegazioni di cui all'atto di citazione in merito ad un “totale stravolgimento” dell'incarico affidatogli con aggravio di attività e responsabilità, non avendo l'attore specificamente indicato le attività eseguite e a tal scopo rilevanti né le circostanze che avrebbero reso le prestazioni in concreto rese del tutto diverse da quelle contrattualizzate (non possono, infatti, reputarsi quali allegazioni sufficientemente precise le vaghe deduzioni contenute in citazione secondo cui l'incarico “ha necessitato una imprevista ed imprevedibile incremento della mole di lavoro. Si è trattato quindi di un totale stravolgimento dell'incarico originariamente affidato ed un importante aggravio di oneri e responsabilità in capo al CSE che rendono
l'attività in concreto resa del tutto diversa da quella contrattualizzata con conseguente inapplicabilità dello sconto proposto per l'esecuzione dell'incarico e contrattualizzato tra le parti”);
- a fronte delle contestazioni di parte convenuta – la quale ha precisato che le prestazioni dell'attore erano rimaste circoscritte all'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento alle esigenze emerse in corso di svolgimento dei lavori, senza estendersi alla redazione di un piano ex novo in ragione della variante dell'appalto – l'attore non ha allegato specificamente né tantomeno dimostrato, mediante conferenti produzioni documentali o istanze di prova, di aver effettivamente provveduto a redigere un nuovo piano di sicurezza e coordinamento per i lavori disposti in variante, non avendo prodotto né il piano originario né quello ulteriore asseritamente predisposto in seguito all'approvazione della variante (il doc. n. 6 indicato dall'attore è un'e-mail priva di qualsivoglia attitudine probatoria in quanto priva dei relativi allegati, e non risulta prodotto alcun documento denominato 7 ter).
Sotto quest'ultimo profilo, invero, occorre evidenziare che non risultano specificamente descritte né provate dall'attore, in tal senso onerato (in termini Cass. n. 3377/2023 secondo cui “la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità della prestazione professionale non può essere utilmente fornita con la produzione della parcella […] essendo imposto al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa”), né le modifiche all'incarico di carattere sostanziale tali da giustificare un aumento del compenso originario né la sottoscrizione tra le parti di un atto aggiuntivo al disciplinare ai sensi dell'art. 9 comma secondo di quest'ultimo, a mente del quale “Qualora le modifiche
14 comportino invece cambiamenti sostanziali dell'incarico, determinati da nuove e diverse esigenze, con il Professionista sarà concordato un eventuale nuovo compenso sulla base delle tariffe professionali vigenti all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare ed in analogia con la parcella professionale posta a base dell'incarico originario e verrà stipulato apposito atto aggiuntivo al disciplinare originariamente sottoscritto”, non potendosi qualificare tale la mera proposta di aumento sub doc. n. 5 dell'attore, in quanto sottoscritta soltanto dal R.U.P.
Deve, pertanto, ritenersi che la prestazione a cui fa riferimento l'attore a sostegno della pretesa di pagamento qui avanzata sia consistita nel mero adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento originariamente predisposto alle esigenze sorte nel corso dei lavori, attività tuttavia ricompresa nell'incarico originariamente conferito, in conformità a quanto stabilito sia dagli artt. 1 e 9 comma primo del disciplinare di incarico (“[…] Il Professionista dovrà in particolare […] adeguare i predetti piani ed il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute”; “Il
Professionista si obbliga ad introdurre nella documentazione ed elaborati predisposti tutte le modifiche di dettaglio ed integrazioni, non sostanziali, che siano ritenute necessarie […] senza che questo dia diritto a speciali e maggiori compensi”), sia dalla normativa che regola gli obblighi del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, e in particolare dall'art. 92 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 81/2008 secondo cui il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
“verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo ((,ove previsto)), adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ((,ove previsto,)) e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza”.
Alla luce dei rilievi che precedono, pertanto, non avendo l'attore contestato specificamente – con gli effetti di cui all'art. 115 cpc – le percentuali di lavori raggiunte nei due appalti, rispettivamente pari al 3,76% e al 21,19% dell'importo complessivo (quest'ultima comunque provata dal SAL sub doc. n. 3 del Provveditorato convenuto firmato dal Direttore dei lavori e dal R.U.P. attestante l'importo di lavori del secondo appalto raggiunto al 06.11.2018), né
15 tantomeno i calcoli eseguiti dall'Amministrazione convenuta ai fini della determinazione del corrispettivo effettivamente dovuto in base alla frazione di lavori eseguiti alla data della revoca dell'incarico e della conseguente interruzione delle prestazioni (si vedano i calcoli specificamente evidenziati nella tabella prodotta sub doc. n. 4 del Provveditorato convenuto), il compenso deve essere quantificato nell'ammontare complessivo di € 7.203,06 (derivante dalla somma tra gli importi maturati in percentuale sui lavori eseguiti di € 1.085,51 a fronte di un avanzamento dei lavori pari al 3,76% nel primo appalto e di € 6.117,55 a fronte di un avanzamento di lavori del 21,19% nel secondo appalto), il che rende irrilevante e superflua la
CTU chiesta da parte attrice.
Su detta somma in linea capitale sono dovuti l'IVA nella misura prevista dalla Legge e gli oneri previdenziali come stabilito dall'art. 3 del disciplinare di incarico, nonchè gli interessi moratori nella misura di cui al D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo
(dovendosi ritenere detta previsione applicabile anche in caso di transazione commerciali in cui una delle parti contraenti sia una pubblica amministrazione, come si evince dall'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 231/2002 a mente del quale per transazioni commerciali si intendono “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”).
3. Sulle ulteriori domande delle parti.
L'accertamento della spettanza dei compensi nella misura sopra indicata comporta l'infondatezza o comunque l'assorbimento delle restanti domande di pagamento attoree a titolo di ingiustificato arricchimento e ripetizione di indebito.
E' del tutto infondata la domanda dell'attore volta alla condanna dell'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione.
Invero, sul piano assertivo, difetta l'allegazione sufficientemente precisa dei danni lamentati, non avendo l'attore neppure dedotto quali siano i pregiudizi di cui ha chiesto il risarcimento.
Quanto al piano probatorio, la lesione dell'immagine dell'attore non ha costituito oggetto di prova neppure presuntiva, imprescindibile visto che l'Ordinamento non contempla ipotesi di danno in re ipsa (cfr ex multis Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 34026 del 18/11/2022; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 8861 del 31/03/2021).
16 Il rigetto delle domande attoree comporta l'assorbimento di quelle del convenuto, CP_1
formulate in via riconvenzionale e subordinata.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite sostenute dal convenuto vengono poste a carico dell'attore, in CP_1 applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e in considerazione del rifiuto, da parte dell'attore, della proposta conciliativa del Tribunale a norma dell'art. 185 bis cpc, maggiormente vantaggiosa rispetto alla decisione assunta con la presente Sentenza.
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo ai parametri compresi tra i minimi e i medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto del valore della causa, prossimo a quello inferiore della forbice di riferimento, e dell'attività difensiva in concreto svolta, ovvero, segnatamente, dell'istruzione esclusivamente documentale della causa.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) ACCERTA la legittimità dell'atto prot. n. 25950 del 29.10.2018 emesso da
PROVVEDITORATO OO.PP. DELLA TOSCANA – MARCHE – UMBRIA -
[...]
Controparte_1
2) CONDANNA PROVVEDITORATO
[...]
al pagamento Controparte_1 in favore di della somma a titolo di compenso professionale di € Parte_1
7.203,06 oltre IVA, oneri previdenziali e interessi come da parte motiva;
3) RIGETTA ogni altra domanda proposta da;
Parte_1
17 4) CONDANNA a rifondere a Parte_1 [...]
Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 9.000,00 a titolo di compensi di
[...]
Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Firenze, 25.4.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8048/2021 promossa da:
(C.F. ), ammesso al Patrocinio a spese Parte_1 C.F._1 dello Stato, rappresentato e difeso dall'Avv. IVAN MARRONE (C.F.
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in C.F._2
Firenze, Via de' Rondinelli n. 2
ATTORE
nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso gli uffici di quest'ultima siti in Firenze, P.IVA_2
Via degli Arazzieri n. 4
CONVENUTO
OGGETTO: contratto d'opera professionale.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: “-IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'ammissione di
CTU tesa ad accertare e/o valutare se le somme richieste in citazione dall'attore siano
1 conformi alle tariffe di cui al DM 143/2006; come da memoria ex art. 183, co. CP_2
6 n 1. Cpc e cioè affinchè voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) accertare e dichiarare che l'attore ha diritto a ricevere dalle convenute in solido o da chi di esse sia ritenuta tenuta l'importo complessivo di € 58.409,05 oltre accessori di legge, ovvero il diverso importo che risulterà di giustizia per i titoli in premessa e , cioè, a titolo di corrispettivo, oppure, in ipotesi subordinata, a titolo di equivalente pecuniario della restitutio in integrum oppure, in ipotesi ulteriormente subordinata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod. civ. con conseguente pronuncia di condanna;
b) condannare le convenute in solido o chi di esse sia tenuta a corrispondere all'attore gli interessi di mora sulle somme di cui alla precedente lettera a) al saggio di cui alla legge n.231/2002 dal dì del dovuto, ovvero della disposta risoluzione del contratto, al dì dell'effettivo pagamento;
c) accertare e dichiarare che la risoluzione disposta dalla stazione appaltante è priva di presupposti ed illegittima;
d) respingere in quanto infondata la domanda riconvenzionale proposta in via subordinata da controparte di risoluzione del contratto per inadempimento del Geom. ; e) condannare le controparti o chi di Parte_1 esse sia ritenuta tenuta al risarcimento in favore dell'attore del danno all'immagine e alla reputazione professionale liquidato in via equitativa con riferimento all'importo del contratto di cui è causa. Con vittoria di spese di lite”.
CONCLUSIONI DEL MINISTERO CONVENUTO: “voglia l'intestato Tribunale accertare la legittimità del recesso dell'Amministrazione e rigettare le domande ex adverso proposte relativamente a somme eccedenti l'importo di € 7.203,06 in quanto infondate;
in subordine dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., con espressa riserva di agire in separato giudizio per l'escussione della polizza assicurativa prestata a garanzia della prestazione e per il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio il ed il Controparte_1
hiedendone la condanna al Controparte_1
pagamento della somma di € 58.409,05 oltre accessori di legge o del diverso importo ritenuto di giustizia a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, o in via subordinata a titolo di equivalente pecuniario per restitutio in integrum oppure, in ipotesi ulteriormente
2 subordinata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. ed al risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione professionale da liquidarsi in via equitativa, nonché accertarsi l'illegittimità della risoluzione del contratto disposta dalla committente.
In particolare, a sostegno delle domande proposte, l'attore ha dedotto:
- che, in data 11 aprile 2016, il Provveditorato delle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria lo aveva invitato a presentare un'offerta per l'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza (CSE) in fase di esecuzione di un appalto di opere urgenti di risanamento delle facciate degli immobili della sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pistoia, con indicazione di un importo a base d'asta di € 38.494,48 al netto di IVA e contributi assistenziali-previdenziali;
- di aver presentato la propria offerta economica proponendo a titolo di compenso la somma complessiva di € 28.870,00 con un ribasso pari al 25% rispetto all'importo previsto a base d'asta, la quale veniva accettata dal Provveditorato convenuto con affidamento di incarico di cui alla nota prot. n. 2126 del 15 aprile 2016;
- che, successivamente all'inizio dell'esecuzione delle attività commissionate, veniva sottoscritto, in data 4 agosto 2016, il disciplinare di incarico contenente il regolamento contrattuale dei rapporti tra le parti, il quale prevedeva il pagamento del compenso professionale pari a € 28.870,00 oltre oneri previdenziali e IVA in tre rate con scadenze correlate all'avanzamento dei lavori oggetto dell'appalto, di cui una prima di acconto pari al
45% al raggiungimento dell'avanzamento del 50% dei lavori, una seconda pari al 45% alla fine dei lavori e una terza a saldo pari al 10% alla consegna del fascicolo di manutenzione;
- che nel corso dei lavori si erano verificate circostanze comportanti un aggravio di attività e di responsabilità a suo carico, atteso che, per un verso, il Provveditorato, solo in data
10.01.2018, ossia dopo quasi un anno dalla risoluzione per inadempimento dell'esecutore inizialmente individuato , aveva affidato i lavori ad un diverso Controparte_3
operatore economico e, per altro verso, aveva approvato una variante dei lavori in corso d'opera con aumento dell'importo da € 2.331.978,90 a € 2.801.146,59, con la duplice
Cont richiesta nei suoi confronti di prosecuzione dell'incarico di a fronte di un incremento del corrispettivo pari a € 8.760,00 oltre oneri previdenziali e IVA, e di redazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) delle opere oggetto della variante, poi effettivamente presentato in data 12.09.2018;
3 - che con decreto del Provveditore n. 25950 del 26.10.2018 veniva disposta la risoluzione per inadempimento dell'incarico conferitogli;
- di aver intimato, in data 08.01.2021, al committente il pagamento del saldo sui compensi di
€ 38.474,48, corrispondente all'importo a base d'asta iniziale, nonché di € 8.760,00, oltre Cont oneri previdenziali e IVA per l'incarico aggiuntivo di inerente ai lavori previsti in variante;
- che il Provveditorato convenuto riscontrava a detta richiesta manifestando la propria disponibilità a provvedere al pagamento del minor importo di € 6.117,55, calcolato in proporzione all'effettivo avanzamento dei lavori alla data della risoluzione, sulla base delle previsioni contenute nel disciplinare di incarico, e tenuto conto del mancato conferimento di incarichi ulteriori rispetto a quello originario;
- la spettanza a proprio favore, a prescindere dalla completa esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, del pagamento del compenso per le prestazioni di CSE eseguite in relazione alle opere oggetto dell'appalto originario e della variante, pari a € 52.505,62, di cui alle due fatture emesse in data 23 marzo 2021, in base alle tariffe previste dal D.M. n. 143/2006;
- l'impossibilità di invocare, a fronte dell'intervenuta risoluzione contrattuale, le previsioni del disciplinare sulla determinazione del compenso, con conseguente applicabilità delle tariffe professionali;
- che l'importo dovuto a titolo di compenso non può essere parametrato all'effettivo stato di avanzamento dei lavori oggetto di appalto al momento della risoluzione del contratto con l'originaria impresa appaltatrice, atteso che: in caso di inadempimento di quest'ultima l'attività di competenza del CSE risulta quasi sempre molto più complessa e gravosa;
non vi è alcuna previsione normativa o del D.M. n. 143/2006 sulle tariffe professionali che stabilisce la riduzione del compenso in ragione dell'inadempimento dell'impresa appaltatrice;
le previsioni di cui al disciplinare di incarico non incidono sul quantum del compenso dovuto al
CSE, ma si limitano, invece, a disciplinare la tempistica del relativo pagamento;
- di avere, in ogni caso, diritto al pagamento del compenso complessivamente richiesto in ragione della durata effettiva dell'incarico, risultata più che doppia rispetto a quella originariamente prevista (pari a 300 giorni), con conseguente imprevisto incremento degli adempimenti a proprio carico, comportante oltreché l'aggravio di oneri e di responsabilità anche l'esecuzione di attività diverse da quelle stabilite in principio, circostanze queste che
4 hanno reso di fatto inapplicabile lo sconto inizialmente proposto per l'esecuzione dell'incarico e contrattualizzato tra le parti;
- che gli spetta comunque il pagamento dell'intera somma richiesta, in via subordinata, in
Cont caso di mancata qualificazione del contratto di incarico di come negozio ad esecuzione periodica o continuata, a titolo di equivalente pecuniario per restitutio in integrum conseguente alla risoluzione contrattuale o, ancora, in via ulteriormente subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c., avendo il
Provveditorato convenuto beneficiato delle prestazioni svolte in suo favore;
- l'insussistenza di inadempimenti qualificabili come gravi, quale presupposto per la risoluzione contrattuale disposta dal Provveditorato, in ragione della corretta esecuzione delle attività oggetto dell'incarico professionale conferitogli e dell'infondatezza delle contestazioni contenute nella lettera di risoluzione recapitatagli;
- di avere, in particolare, effettuato un numero di sopralluoghi, pari a 14, da ritenersi congruo in proporzione all'andamento dei lavori in cantiere, in quanto superiore al numero minimo di
9, nonché riunioni di coordinamento, verifiche del POS (Piano Operatorivo di Sicurezza) e del Pimus (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi), la revisione del PSC/01
(Piano di Sicurezza e Coordinamento) e del PSC della variante n. 2, numerosi colloqui telefonici, nonché tramite e-mail e PEC;
- di avere, inoltre, legittimamente sospeso i lavori eseguiti con utilizzo di una piattaforma elevatrice “PLE” anziché con ponteggio come previsto invece dalla normativa sulla sicurezza, in quanto l'Impresa stava erroneamente effettuando il distacco vero e Parte_2
proprio delle lastre in assenza di elementi progettuali certi in termini di asseverazione del grado di rischio di caduta, anziché procedere alla relativa preventiva verifica, con eventuale successiva rimozione solo delle lastre individuate come instabili;
- che il PSC è necessario solo quando in cantiere è presente più di una impresa al fine di
“organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione” ex art. 92 comma 1 lett.
c D. Lgs. n. 81/2008, mentre nel caso di specie in cantiere era presente soltanto l'affidataria
Parte_2
- l'insussistenza di ritardi nell'effettuazione dei sopralluoghi o di comportamenti ostativi alla prosecuzione dei lavori a sé imputabili, posto che, nel caso di specie, era stata richiesta
5 l'autorizzazione all'avvio delle attività del ponteggio senza la verifica del carico ammissibile su solai di logge e in aggetto rispetto alle facciate;
- di aver subito, in conseguenza dell'illegittima risoluzione disposta dal Provveditorato convenuto, danni alla propria immagine e reputazione professionale meritevoli di risarcimento.
Costituitosi regolarmente in giudizio, il PROVVEDITORATO Controparte_1
ed il
[...] Controparte_1
anno chiesto il rigetto delle domande avversarie relativamente al pagamento di
[...] somme eccedenti l'importo di € 7.203,06 in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, l'accertamento della risoluzione del contratto d'opera professionale ai sensi dell'art. 1453 c.c.
A sostegno delle conclusioni formulate, gli Enti convenuti hanno dedotto:
- l'affidamento all'attore, con disciplinare Rep. n. 143/2016, dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in relazione ai “Lavori urgenti di risanamento delle facciate degli immobili della sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pistoia”, a fronte di un compenso previsto pari a € 28.870,00;
- che durante l'esecuzione dei lavori si era resa necessaria la risoluzione del contratto con l'appaltatrice e l'affidamento delle opere residue ad altro appaltatore, Controparte_5
individuato nel Controparte_6
- di aver successivamente deciso di recedere dal contratto professionale con l'attore ai sensi degli artt. 10 e 11 del disciplinare di incarico, a causa dei vari contrasti sorti durante lo svolgimento dei lavori del secondo appalto tra il R.U.P., la Direzione dei lavori e l'attore, al quale veniva proposto il pagamento di un compenso per l'attività svolta, pari complessivamente a € 7.203,06 quantificato in proporzione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori ed alle prestazioni svolte;
- che, diversamente da quanto affermato dall'attore, con il provvedimento n. 25950 del
29.10.2018 non era stata disposta la risoluzione, bensì era stato esercitato il diritto di recesso dal contratto ai sensi degli art. 10 e 11 del disciplinare di incarico, i quali attribuiscono all'amministrazione committente la facoltà di recedere ad nutum, a prescindere dall'inadempimento del professionista, diritto questo in ogni caso previsto dall'art. 2237 c.c.;
6 - che, pertanto, restano del tutto infondate le domande proposte dall'attore correlate ad un presunto effetto risolutorio ex tunc del contratto d'opera professionale, mai verificatosi;
- l'insussistenza del diritto dell'attore a percepire l'intero importo a titolo di compenso inizialmente concordato, non avendo lo stesso svolto e completato il proprio incarico durante l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto e fino alla relativa conclusione;
- che, quindi, all'attore è possibile riconoscere un corrispettivo inferiore a quello richiesto nella presente sede, pari alla somma tra l'importo di € 1.085,51 maturato in relazione all'attività svolta con la prima appaltatrice a fronte di un avanzamento lavori pari al 3,76% e l'importo di € 6.117,55 maturato in relazione ai lavori svolti con la seconda appaltatrice a fronte di una progressione nell'appalto pari al 21,19%, come evidenziato nei documenti prodotti, tra cui tabella di riepilogo e certificazione del R.U.P. sugli stati di avanzamento dei lavori;
- che non è dovuto all'attore il pagamento di alcun importo aggiuntivo per attività ulteriori, atteso che gli era stata affidata non la redazione di un nuovo Piano di Sicurezza e
Coordinamento, bensì soltanto l'adeguamento di quello originariamente stipulato alle esigenze emerse durante l'evoluzione dei lavori, da considerarsi quale attività compresa nelle prestazioni commissionate con il contratto stipulato, come previsto dall'art. 92, comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/2008;
- che, in ogni caso, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto avanzata in via subordinata, dal momento che l'attore è risultato inadempiente rispetto agli impegni assunti, come si evince dal provvedimento del 29.10.2018;
- che in particolare, l'attore, oltre ad essersi dimostrato reiteratamente non disponibile a prendere parte e ad organizzare riunioni di coordinamento e confronto con il personale dell'amministrazione e con l'impresa appaltatrice ed a non essere stato collaborativo nella fase di redazione della perizia in variante, aveva omesso di inviare la relazione bimestrale e di effettuare sopralluoghi con la frequenza prevista dall'art. 1 del disciplinare di incarico, ossia con cadenza almeno settimanale, non aveva risposto fattivamente alle varie richieste del
R.U.P. nel corso dei lavori, ed aveva tenuto un comportamento ostativo alla prosecuzione dei lavori esasperando problematiche che erano in realtà di facile risoluzione;
- la mancata prova di danni all'immagine o alla reputazione professionale.
7 A seguito del deposito, ad opera delle parti che avevano chiesto i relativi termini, delle memorie ex art. 183 comma VI cpc, con ordinanza del 23.01.2024, il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “pagamento dalle
Amministrazioni convenute all'attore dell'importo di € 10.000,00, spese compensate”.
Con le note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.02.2024, sostituita con trattazione cartolare, l'attore e le Amministrazioni convenute hanno, rispettivamente, rifiutato ed accettato la proposta conciliativa del Giudice.
Rigettata l'istanza dell'attore di ammissione di CTU per l'accertamento della congruità della propria pretesa a titolo di compensi professionali, la causa è stata istruita sulla base delle sole produzioni documentali delle parti e, con provvedimento del 09.12.2024 reso all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione, di cui l'attore e le Amministrazioni convenute si sono avvalse depositando, rispettivamente, la comparsa conclusionale e la memoria di replica e la sola comparsa conclusionale.
* * *
1. Sulla domanda di accertamento dell'illegittimità del provvedimento di revoca dell'incarico.
In limine litis, deve darsi atto che, nonostante l'autonoma evocazione in giudizio fattane dall'attore, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche è sprovvisto di soggettività, costituendo struttura periferica del ai sensi Controparte_1 dell'art. 7 del D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 vigente all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio, poi abrogato dal D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 186, il cui art. 8 definisce i
Provveditorati “strutture decentrate del , dipendenti dal Dipartimento per le opere CP_1
pubbliche e le politiche abitative, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche”.
Nel caso di specie, tuttavia, la citazione in giudizio del esclude qualsiasi difetto in CP_1
ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio con l'effettivo destinatario delle domande formulate da parte attrice.
Tanto chiarito in via preliminare, per ragioni di ordine logico viene passata in rassegna per prima la domanda proposta dall'attore in aggiunta a quella di condanna dell'Ente convenuto al pagamento del compenso, volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità della
8 risoluzione contrattuale disposta con decreto del Provveditore prot. n. 25950 del 29.10.2018
(doc. n. 7 dell'attore) in ragione dell'insussistenza di inadempimenti gravi imputabili al
Professionista, Geom. , nell'esecuzione dell'incarico. Parte_1
Detta domanda deve ritenersi infondata per le ragioni di seguito esposte.
Invero l'attore ha dedotto, a fondamento della domanda in questione, esclusivamente l'insussistenza di inadempimenti gravi al medesimo imputabili quale presupposto per la risoluzione del contratto asseritamente disposta con il decreto del Provveditore prot. n. 25950.
Tuttavia, il convenuto ha precisato, nella propria comparsa di costituzione, di non aver provocato con il provvedimento in questione la risoluzione del contratto per inadempimento
Cont del bensì di aver esercitato il diritto di recesso ai sensi degli art. 10 e 11 del disciplinare di incarico.
Si pone, pertanto, la necessità di inquadrare giuridicamente il provvedimento emesso dal convenuto in data 29.10.2018, nell'esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti posti a base delle domande o delle eccezioni – in virtù del principio "iura novit curia" – che abilita il giudice di merito all'individuazione delle norme di diritto applicabili alla fattispecie sottoposta alla sua cognizione, con la possibilità di discostarsi dalle indicazioni date dalle parti nei rispettivi atti difensivi, con il solo limite del rispetto del principio dispositivo e di corrispondenza tra "il chiesto e il pronunciato", a norma dell'art. 112 c.p.c., non potendo arrivare a sostituire la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale mai dedotta.
Ebbene, emerge dalla disamina dell'atto in questione e dall'evoluzione dei fatti come esposta dalle parti che, a prescindere dal nomen iuris utilizzato e dalla descrizione ivi contenuta di condotte inadempienti del professionista, il convenuto ha legittimamente esercitato CP_1 il diritto di recesso contrattuale, espressamente previsto dall'art. 10 del disciplinare di incarico.
Quest'ultima clausola, infatti, attribuisce all'Amministrazione ogni più ampia facoltà in merito alla decisione di proseguire o meno nel rapporto contrattuale, nonché di recedere da quest'ultimo, per cui deve ritenersi che se è consentito al committente di recedere dal contratto senza la necessità di fornire una specifica motivazione, a maggior ragione detto diritto deve considerarsi sussistente nell'ipotesi in cui vengano espressamente indicate le ragioni che hanno determinato l'Amministrazione in tal senso.
9 Pertanto, risulta che il convenuto ha legittimamente esercitato il recesso contrattuale con l'atto del 29.10.2018, con la conseguenza che deve essere respinta la domanda proposta dall'attore.
La legittimità del recesso e la sua efficacia dal momento dell'adozione del relativo provvedimento, evidentemente, non inficiano il diritto dell'attore ad ottenere il pagamento delle competenze professionali, atteso che ai sensi dell'art. 10 comma 2 del disciplinare di incarico, in caso di recesso, al professionista spetta comunque il compenso relativo all'attività già effettuata.
2. Sul compenso per l'opera professionale spettante all'attore.
L'attore ha agito in giudizio, in via principale, per ottenere la condanna dell'Amministrazione committente al pagamento del compenso per le attività realizzate in adempimento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto parimenti stipulato dal mediante l'articolazione del CP_1
Provveditorato per il risanamento delle facciate degli immobili della sede del Comando
Provinciale dei Carabinieri di Pistoia, ritenendo che la quantificazione dell'importo di sua spettanza sia da operarsi alla stregua delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 143/2006 e non in proporzione alla percentuale dello stato di avanzamento dei lavori raggiunto.
Secondo le prospettazioni del convenuto, invece, detto compenso deve essere commisurato all'effettivo stato di progressione dei lavori oggetto di appalto in relazione ai quali l'attore ha eseguito le proprie prestazioni di coordinatore della sicurezza sino all'esercizio del recesso della parte committente, sulla base di quanto espressamente previsto dal contratto d'opera professionale stipulato.
Operate tali premesse, occorre richiamare in quanto applicabili i criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi in materia di azioni contrattuali in generale secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS.UU. n. 13533/2001), nonché – venendo in rilievo nel presente giudizio un contratto d'opera professionale stipulato
Co da un'amministrazione pubblica – l'orientamento consolidato della in base al quale “Il
10 contratto d'opera professionale con la P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, deve rivestire la forma scritta ad substantiam. L'osservanza della forma scritta richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso” (così Cass. n. 11465/2020).
Orbene, nel caso in esame, è provata la stipula sia del contratto d'opera professionale del
15.04.2016 con cui il Controparte_8
quale articolazione periferica/decentrata del
[...] Controparte_1
per il tramite del dirigente dell'ufficio preposto abilitato a rappresentate l'ente
[...] pubblico in questione, ha conferito all'attore l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in relazione ai lavori per il risanamento delle facciate degli immobili della sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pistoia verso un corrispettivo complessivo di €
28.870,00 (vedi doc. n. 2 dell'attore contenente l'affidamento formale dell'incarico di
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sottoscritto dal professionista, dal R.U.P. e dal dirigente dell'ufficio preposto), sia del disciplinare di incarico del 4 agosto 2016 con cui le parti hanno successivamente regolato i propri rapporti (doc. n. 3 dell'attore).
Parimenti, per quanto rileva in questa sede, deve ritenersi provata, poiché confermata dall'Amministrazione Pubblica convenuta – dimostratasi disponibile a versare un ammontare del compenso professionale parametrato alla percentuale di lavori raggiunta – l'esecuzione quantomeno parziale dell'incarico da parte dell'attore, che, secondo il Ministero, ha adempiuto alle obbligazioni assunte sino alla data del 29.10.2018, in cui ha avuto luogo la revoca dell'incarico (doc. n. 7 dell'attore).
Ciò posto, con riferimento alla quantificazione dell'importo spettante all'attore a titolo di corrispettivo per le attività espletate, occorre precisare che secondo l'orientamento ampiamente consolidato della giurisprudenza di legittimità è possibile ricorrere a parametri e tariffe professionali ed alla stima giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2233
c.c., solo in mancanza di una specifica pattuizione tra le parti sulla misura del compenso, la quale rappresenta il criterio primario di determinazione del corrispettivo dovuto al professionista per le prestazioni rese (si veda in tal senso Cass. n. 14293/2018: “Costituisce principio largamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, dal quale il Collegio non intende discostarsi (di recente, Cass. n. 21235 del 2013; cass. n. 1900 del 2017), quello secondo il quale il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa
11 ed adeguato all'importanza dell'opera, solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice”).
Ebbene, nel caso di specie, avendo le parti specificamente determinato la misura del compenso dovuto nonché le relative modalità di pagamento nel contesto del disciplinare di incarico (doc. n. 3 dell'attore) e tenuto conto dell'efficacia delle pattuizioni sino al momento del recesso dell'Amministrazione convenuta, non è condivisibile l'assunto dell'attore secondo cui la quantificazione deve avvenire alla stregua delle tariffe professionali applicabili ratione temporis, atteso che, invece, è necessario a tal fine fare riferimento all'articolo 4 del disciplinare tra le parti, che non solo quantifica l'importo del compenso nella somma di €
28.870,00, ma correla anche espressamente il pagamento dell'importo complessivo concordato alle percentuali dello stato di avanzamento dei lavori raggiunto, laddove stabilisce che “Sulla base del compenso, come determinato nel precedente art. 3 di complessivi €
28.870,00 si provvederà al pagamento al Professionista in tre soluzioni: 1) una prima rata
d'acconto pari al 45% dell'importo dell'incarico al raggiungimento dell'avanzamento del
50% dei lavori;
2) una seconda rata di acconto pari al 45% dell'importo dell'incarico alla fine dei lavori;
3) una rata di saldo pari al 10% dell'importo dell'incarico alla consegna del fascicolo di manutenzione”.
E' evidente, quindi, che con detta clausola, recante individuazione dell'ammontare e delle modalità di versamento del corrispettivo – la cui validità non è stata in alcun modo messa in discussione dall'attore che non ne ha evidenziato profili di nullità, neppure ravvisabili d'ufficio – le parti hanno espressamente previsto una scansione temporale di esecuzione dei pagamenti commisurata allo stato di avanzamento dei lavori ed alle percentuali di progressione raggiunte, con la conseguenza che non può ritenersi esigibile il versamento da parte del Provveditorato convenuto di somme ulteriori, eccedenti la quota dei lavori concretamente conseguita alla data della revoca dell'incarico e della conseguente interruzione delle prestazioni.
Prive di pregio, invero, sono le affermazioni contenute negli atti difensivi dell'attore in ordine alla spettanza a proprio favore dell'intero compenso pattuito a prescindere dalla completa esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, dal momento che l'art. 4 del disciplinare di
12 incarico deve essere interpretato, in conformità al significato letterale di detta previsione contrattuale, nel senso che le parti hanno inteso ancorare il pagamento del corrispettivo convenuto al progressivo avanzamento dei lavori oggetto di appalto, il che non comporta l'esclusione del diritto al compenso in caso di mancato raggiungimento delle percentuali esplicitamente indicate, ma soltanto che la relativa quantificazione deve tener conto della quota dei lavori effettivamente conseguita.
D'altronde, detta interpretazione oltre ad essere conforme al dato letterale delle clausole contrattuali sul compenso, non comporta alcuna conseguenza iniqua in ordine alla valutazione della quantità e qualità del lavoro svolto, dal momento che è del tutto ragionevole (al punto che non si rinvengono diverse e plausibili soluzioni interpretative) che le parti abbiano inteso far dipendere la quantificazione del corrispettivo ed il suo versamento dal progressivo
Cont avanzamento dei lavori nel cui contesto le prestazioni del dovevano essere eseguite, sul presupposto logico della progressione delle attività professionali poste in essere in proporzione alla percentuale di lavorazioni oggetto di appalto effettivamente raggiunta nel tempo, non potendosi, invece, considerare legittima la pretesa di pagamento dell'intero importo pattuito a fronte della pacifica mancata prosecuzione dell'incarico fino al completamento dei lavori.
A ciò si aggiunga che l'attore non ha dimostrato di aver realizzato dall'assunzione dell'incarico e sino allo scioglimento per effetto del recesso della committente, attività professionali per quantità e qualità tali da giustificare una remunerazione maggiore rispetto a quella dovuta in base al contratto ed al disciplinare, da quantificarsi alla stregua dei parametri professionali (come detto non applicabili al caso di specie in ragione della determinazione pattizia della misura del compenso), né di aver diritto alla corresponsione di importi aggiuntivi per attività eseguite con riguardo ai lavori oggetto di variante, atteso che:
- il fatto che il rapporto si è protratto per un numero di giorni maggiore rispetto a quello inizialmente previsto non costituisce circostanza di per sé sola sufficiente a provare il diritto ad un maggior compenso, in assenza della concreta dimostrazione dell'effettiva esecuzione di attività professionali quantitativamente o qualitativamente più onerose di quelle incluse nell'incarico originario, attività queste che con ogni evidenza non possono essere state eseguite, ad esempio, nel periodo di quasi un anno intercorso tra la data del 16.02.2017 in cui il Provveditorato convenuto ha risolto il contratto di appalto con l'impresa esecutrice
13 originariamente individuata e quella del 10.01.2018 in cui si è provveduto all'affidamento dei lavori ad un'altra impresa (come affermato dall'attore stesso a pag. 3 della citazione);
- sono del tutto generiche e, in ogni caso, prive di qualsivoglia supporto probatorio le allegazioni di cui all'atto di citazione in merito ad un “totale stravolgimento” dell'incarico affidatogli con aggravio di attività e responsabilità, non avendo l'attore specificamente indicato le attività eseguite e a tal scopo rilevanti né le circostanze che avrebbero reso le prestazioni in concreto rese del tutto diverse da quelle contrattualizzate (non possono, infatti, reputarsi quali allegazioni sufficientemente precise le vaghe deduzioni contenute in citazione secondo cui l'incarico “ha necessitato una imprevista ed imprevedibile incremento della mole di lavoro. Si è trattato quindi di un totale stravolgimento dell'incarico originariamente affidato ed un importante aggravio di oneri e responsabilità in capo al CSE che rendono
l'attività in concreto resa del tutto diversa da quella contrattualizzata con conseguente inapplicabilità dello sconto proposto per l'esecuzione dell'incarico e contrattualizzato tra le parti”);
- a fronte delle contestazioni di parte convenuta – la quale ha precisato che le prestazioni dell'attore erano rimaste circoscritte all'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento alle esigenze emerse in corso di svolgimento dei lavori, senza estendersi alla redazione di un piano ex novo in ragione della variante dell'appalto – l'attore non ha allegato specificamente né tantomeno dimostrato, mediante conferenti produzioni documentali o istanze di prova, di aver effettivamente provveduto a redigere un nuovo piano di sicurezza e coordinamento per i lavori disposti in variante, non avendo prodotto né il piano originario né quello ulteriore asseritamente predisposto in seguito all'approvazione della variante (il doc. n. 6 indicato dall'attore è un'e-mail priva di qualsivoglia attitudine probatoria in quanto priva dei relativi allegati, e non risulta prodotto alcun documento denominato 7 ter).
Sotto quest'ultimo profilo, invero, occorre evidenziare che non risultano specificamente descritte né provate dall'attore, in tal senso onerato (in termini Cass. n. 3377/2023 secondo cui “la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità della prestazione professionale non può essere utilmente fornita con la produzione della parcella […] essendo imposto al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa”), né le modifiche all'incarico di carattere sostanziale tali da giustificare un aumento del compenso originario né la sottoscrizione tra le parti di un atto aggiuntivo al disciplinare ai sensi dell'art. 9 comma secondo di quest'ultimo, a mente del quale “Qualora le modifiche
14 comportino invece cambiamenti sostanziali dell'incarico, determinati da nuove e diverse esigenze, con il Professionista sarà concordato un eventuale nuovo compenso sulla base delle tariffe professionali vigenti all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare ed in analogia con la parcella professionale posta a base dell'incarico originario e verrà stipulato apposito atto aggiuntivo al disciplinare originariamente sottoscritto”, non potendosi qualificare tale la mera proposta di aumento sub doc. n. 5 dell'attore, in quanto sottoscritta soltanto dal R.U.P.
Deve, pertanto, ritenersi che la prestazione a cui fa riferimento l'attore a sostegno della pretesa di pagamento qui avanzata sia consistita nel mero adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento originariamente predisposto alle esigenze sorte nel corso dei lavori, attività tuttavia ricompresa nell'incarico originariamente conferito, in conformità a quanto stabilito sia dagli artt. 1 e 9 comma primo del disciplinare di incarico (“[…] Il Professionista dovrà in particolare […] adeguare i predetti piani ed il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute”; “Il
Professionista si obbliga ad introdurre nella documentazione ed elaborati predisposti tutte le modifiche di dettaglio ed integrazioni, non sostanziali, che siano ritenute necessarie […] senza che questo dia diritto a speciali e maggiori compensi”), sia dalla normativa che regola gli obblighi del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, e in particolare dall'art. 92 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 81/2008 secondo cui il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
“verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo ((,ove previsto)), adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ((,ove previsto,)) e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza”.
Alla luce dei rilievi che precedono, pertanto, non avendo l'attore contestato specificamente – con gli effetti di cui all'art. 115 cpc – le percentuali di lavori raggiunte nei due appalti, rispettivamente pari al 3,76% e al 21,19% dell'importo complessivo (quest'ultima comunque provata dal SAL sub doc. n. 3 del Provveditorato convenuto firmato dal Direttore dei lavori e dal R.U.P. attestante l'importo di lavori del secondo appalto raggiunto al 06.11.2018), né
15 tantomeno i calcoli eseguiti dall'Amministrazione convenuta ai fini della determinazione del corrispettivo effettivamente dovuto in base alla frazione di lavori eseguiti alla data della revoca dell'incarico e della conseguente interruzione delle prestazioni (si vedano i calcoli specificamente evidenziati nella tabella prodotta sub doc. n. 4 del Provveditorato convenuto), il compenso deve essere quantificato nell'ammontare complessivo di € 7.203,06 (derivante dalla somma tra gli importi maturati in percentuale sui lavori eseguiti di € 1.085,51 a fronte di un avanzamento dei lavori pari al 3,76% nel primo appalto e di € 6.117,55 a fronte di un avanzamento di lavori del 21,19% nel secondo appalto), il che rende irrilevante e superflua la
CTU chiesta da parte attrice.
Su detta somma in linea capitale sono dovuti l'IVA nella misura prevista dalla Legge e gli oneri previdenziali come stabilito dall'art. 3 del disciplinare di incarico, nonchè gli interessi moratori nella misura di cui al D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo
(dovendosi ritenere detta previsione applicabile anche in caso di transazione commerciali in cui una delle parti contraenti sia una pubblica amministrazione, come si evince dall'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 231/2002 a mente del quale per transazioni commerciali si intendono “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”).
3. Sulle ulteriori domande delle parti.
L'accertamento della spettanza dei compensi nella misura sopra indicata comporta l'infondatezza o comunque l'assorbimento delle restanti domande di pagamento attoree a titolo di ingiustificato arricchimento e ripetizione di indebito.
E' del tutto infondata la domanda dell'attore volta alla condanna dell'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione.
Invero, sul piano assertivo, difetta l'allegazione sufficientemente precisa dei danni lamentati, non avendo l'attore neppure dedotto quali siano i pregiudizi di cui ha chiesto il risarcimento.
Quanto al piano probatorio, la lesione dell'immagine dell'attore non ha costituito oggetto di prova neppure presuntiva, imprescindibile visto che l'Ordinamento non contempla ipotesi di danno in re ipsa (cfr ex multis Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 34026 del 18/11/2022; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 8861 del 31/03/2021).
16 Il rigetto delle domande attoree comporta l'assorbimento di quelle del convenuto, CP_1
formulate in via riconvenzionale e subordinata.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite sostenute dal convenuto vengono poste a carico dell'attore, in CP_1 applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e in considerazione del rifiuto, da parte dell'attore, della proposta conciliativa del Tribunale a norma dell'art. 185 bis cpc, maggiormente vantaggiosa rispetto alla decisione assunta con la presente Sentenza.
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo ai parametri compresi tra i minimi e i medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto del valore della causa, prossimo a quello inferiore della forbice di riferimento, e dell'attività difensiva in concreto svolta, ovvero, segnatamente, dell'istruzione esclusivamente documentale della causa.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) ACCERTA la legittimità dell'atto prot. n. 25950 del 29.10.2018 emesso da
PROVVEDITORATO OO.PP. DELLA TOSCANA – MARCHE – UMBRIA -
[...]
Controparte_1
2) CONDANNA PROVVEDITORATO
[...]
al pagamento Controparte_1 in favore di della somma a titolo di compenso professionale di € Parte_1
7.203,06 oltre IVA, oneri previdenziali e interessi come da parte motiva;
3) RIGETTA ogni altra domanda proposta da;
Parte_1
17 4) CONDANNA a rifondere a Parte_1 [...]
Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 9.000,00 a titolo di compensi di
[...]
Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Firenze, 25.4.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
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